CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2009
256.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2009

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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 dicembre 2009 - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.
Atto n. 146.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Gianluca PINI, presidente, in qualità di capogruppo, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.
Atto n. 148.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

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Gianluca PINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

Enrico FARINONE (PD), valutato positivamente il provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Gianluca PINI, presidente, in qualità di capogruppo, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
Atto n. 143.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che illustra.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia, anche alla luce delle osservazioni svolte dal relatore, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Gianluca PINI, presidente, in qualità di capogruppo, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Atto n. 144.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto scade il prossimo 7 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata, la Commissione non può concluderne l'esame nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 135.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi della legge comunitaria 2008 (L. 88/2009), è volto a recepire la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Il provvedimento, composto da diciannove articoli e undici allegati, è finalizzato ad adeguare il quadro normativo vigente in materia di macchine e ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 459/1996 e decreto del Presidente della Repubblica 162/1999) alle disposizioni contenute nella citata direttiva, già ridenominata «nuova direttiva macchine», a sua volta diretta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.
La necessità di una nuova direttiva in materia di macchine è determinata, innanzitutto, dall'esigenza di dare una risposta alle numerose questioni sulla corretta applicazione della normativa in oggetto, in quanto il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria ma al contempo è un settore caratterizzato dal rilevante costo sociale dovuto agli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine; il numero di tali infortuni può essere notevolmente ridotto con norme che permettano, meglio di quelle vigenti, di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine, di effettuarne una corretta installazione e manutenzione e di assicurare l'applicazione corretta e uniforme della relativa disciplina mediante un'adeguata attività di sorveglianza del mercato. Pertanto, rispetto alla precedente «direttiva macchine» la direttiva 2006/42/CE, pur mantenendone l'impianto sostanziale, introduce innovazioni limitate ma rilevanti e soprattutto una serie di chiarimenti, precisazioni e aggiornamenti.
L'adozione delle disposizioni nazionali per conformarsi alla direttiva sarebbe dovuta avvenire prima del 29 giugno 2008, mentre la loro applicazione è stata prevista a partire dal 29 dicembre 2009. Il recepimento della direttiva è stato previsto una prima volta dalla legge n. 13/2007 (comunitaria 2006), tramite decreto legislativo da emanarsi entro marzo 2008. Essendo scaduto infruttuosamente il termine per l'esercizio della delega e tenuto conto del fatto che il 25 giugno 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/0679) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2006/42/CE - la legge n. 88/2009 (comunitaria 2008) ha nuovamente previsto il recepimento della direttiva - inserita nell'allegato B - mediante delega da attuarsi entro un termine breve (tre mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria), ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della stessa legge, trattandosi di direttiva il cui termine di recepimento è già scaduto. Si consideri peraltro che, per il «meccanismo» previsto dal comma 4 del medesimo articolo, il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato al 29 ottobre 2009, è prorogato di novanta giorni e quindi scadrà il 27 gennaio 2010.
Gli articoli dello schema, brevemente illustrati, prevedono quanto segue.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto, inserendo tra i prodotti a cui si applica la relativa disciplina anche le quasi-macchine (il concetto di quasi-macchina costituisce una delle novità della direttiva). Il decreto si applica quindi ai seguenti prodotti: macchine; attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; quasi-macchine. L'articolo precisa altresì i casi di esclusione, che comprendono anche le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente a fini di ricerca.
L'articolo 2 riporta le definizioni. Si segnala in particolare quella relativa alle quasi-macchine (insiemi che costituiscono

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quasi una macchina ma che non sono in grado, da soli, di garantire un'applicazione ben determinata).
L'articolo 3, in conformità a quanto disposto dalla direttiva, lascia ai fabbricanti o ai relativi mandatari la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altresì, l'apposizione della marcatura «CE» riconosciuta come l'unica che garantisca la conformità della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformità.
L'articolo 4 prevede la presunzione di conformità alle disposizioni del decreto per le macchine provviste della marcatura «CE» e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità e per quelle costruite conformemente alle norme armonizzate i cui riferimenti risultino pubblicati nella GU dell'UE. L'articolo prevede, inoltre, l'adozione, da parte degli enti di normazione italiani, di procedure necessarie a consentire alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.
L'articolo 5 disciplina la procedura di contestazione di una norma armonizzata che non risponde più alle esigenze di sicurezza e tutela della salute per le quali era stata elaborata, assegnando - non diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente - al Ministero dello sviluppo economico il compito di presentare un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE.
L'articolo 6 disciplina la sorveglianza del mercato, confermando le funzioni di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine alle disposizioni del decreto legislativo svolte dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro. Viene confermato anche il ruolo dell'Ispesl cui è affidato lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico, nonché lo scambio di informazioni e segnalazioni tra gli organi di vigilanza per la salute e sicurezza sul lavoro e le autorità di sorveglianza su indicate. La norma prevede inoltre l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di provvedimenti limitativi della circolazione e della messa in servizio - fino al ritiro dal mercato - di una macchina, pur provvista di marcatura «CE» e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, qualora presenti rischi per la salute e la sicurezza di persone o animali, con oneri a carico del costruttore o del mandatario. Per il Ministero sussiste l'obbligo di comunicare i suddetti provvedimenti al Ministero del lavoro e agli organi segnalanti la presunta non conformità.
L'articolo 7 concerne la clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministero dello sviluppo economico - peraltro tenuto a comunicare alla Commissione europea le misure restrittive adottate ai sensi del precedente articolo - dispone immediatamente il ritiro o il divieto di immissione sul mercato di una macchina provvista della marcatura «CE» ma non conforme la cui immissione sul mercato venga comunicata dalla stessa Commissione.
L'articolo 8 prevede l'adozione di specifiche misure volte a limitare l'immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose, considerandosi tali le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi imputabili a lacune delle norme armonizzate e quelle che presentano gli stessi rischi di macchine per le quali uno Stato membro abbia adottato misure limitative della libera circolazione approvate dalla Commissione europea. Si tratta di una novità introdotta dalla direttiva.
L'articolo 9 disciplina le procedure previste ai fini della valutazione della conformità delle macchine, innovando rispetto alle norme vigenti con riferimento alle macchine aventi caratteristiche di più elevata pericolosità, riportate nell'Allegato IV.
L'articolo 10 concerne invece la procedura di valutazione della conformità delle quasi-macchine.
L'articolo 11 dispone che le attività di certificazione di cui agli Allegati IX e X possono essere svolte da organismi autorizzati e notificati ai sensi dello stesso

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articolo ovvero da parte di altri Stati membri. Il rilascio dell'autorizzazione - con decreto ministeriale - per lo svolgimento dell'attività di certificazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti all'Allegato XI e di quelli stabiliti con successivo decreto MISE, cui è demandata anche la definizione delle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.
Alle spese relative alle procedure di autorizzazione dei suddetti organismi ed ai successivi controlli sui medesimi si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della Legge 52/1996; si prevede cioè che le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione del marcatura «CE» siano poste a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'UE, mentre le spese riguardanti l'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure suindicate sono a carico del richiedente. L'onere delle spese per i successivi controlli sugli organismi autorizzati sono posti a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti.
Ad un apposito decreto ministeriale è demandata la rideterminazione delle tariffe di cui al DM 27 dicembre 2002, per le attività effettuate dal Ministero finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura «CE», fino a concorrenza del costo del servizio.
Al MISE compete inoltre la determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'omogeneità dell'attività di certificazione, la vigilanza sull'attività degli organismi autorizzati e l'effettuazione di ispezioni e verifiche periodiche. Lo stesso Ministero deve inoltre notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati.
La norma inoltre disciplina i provvedimenti di revoca o sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui l'organismo non possieda più i requisiti prescritti. Tali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Si dispone altresì che gli organismi autorizzati, nel caso in cui constatano che le norme del decreto legislativo non sono state rispettate dal fabbricante o che le certificazioni non avrebbero dovuto essere rilasciate, sospendono o ritirano tali certificazioni o le sottopongono a limitazioni.
Gli articoli 12 e 13 riguardano l'apposizione della marcatura «CE» e la non conformità della medesima.
L'articolo 14 impone a tutte le parti e alle persone coinvolte nell'applicazione del decreto legislativo in esame l'obbligo di riservatezza in riferimento alle informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie funzioni.
L'articolo 15, fatte salve le ipotesi di configurabilità di reato (quali, ad esempio, la frode in commercio e la truffa), prevede un sistema di sanzioni amministrative a carico del fabbricante o del suo mandatario in caso di non conformità delle macchine ai requisiti di cui all'Allegato I, di omessa esibizione all'autorità di sorveglianza della documentazione tecnica di cui all'Allegato VII, di assenza della dichiarazione di conformità di cui all'Allegato II, di apposizione di marcature, segni o iscrizioni che possono indurre in errore circa la marcatura «CE», di pubblicità che non rispetta le prescrizioni del decreto in esame.
L'articolo 16 reca disposizioni concernenti la disciplina degli ascensori, rinviando ad un regolamento l'adozione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/42/CE limitatamente alla parte relativa agli ascensori (tale regolamento modificherà la disciplina vigente contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 162/1999).
L'articolo 17 consente l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e di altre macchine ad impatto a carica esplosiva fino al 29 giugno 2011, perché siano conformi alle disposizioni in vigore al 17 maggio 2006.
L'articolo 18 fa decorrere dal 29 dicembre 2009 l'applicazione del decreto legislativo in esame (in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE) e conseguentemente

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dalla medesima data abroga il regolamento attuativo della precedente direttiva «macchine» (decreto del Presidente della Repubblica 459/1996), facendo salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie previste da tale regolamento con riferimento alle macchine costruite prima della sua vigenza. Dispone, inoltre, l'abrogazione del DM 27 dicembre 2002 a partire dall'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dall'articolo 11, comma 5, del provvedimento in esame.
L'articolo 19 reca norme finali e transitorie prevedendo l'aggiornamento con DM dell'elenco dei componenti di sicurezza di cui all'Allegato V in attuazione degli eventuali aggiornamenti a livello comunitario e l'onere per gli organismi già autorizzati ai sensi della normativa precedente (decreto del Presidente della Repubblica 459/1996) di richiedere al MISE la conferma della validità della loro autorizzazione, a pena di decadenza della medesima. Inoltre l'articolo dispone che l'attuazione del provvedimento non deve determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.
L'Allegato I fissa i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute relativi alla progettazione e costruzione delle macchine.
L'Allegato II regola la dichiarazione CE di conformità di una macchina e la dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine.
L'Allegato III disciplina la marcatura «CE».
L'Allegato IV individua le categorie di macchine cui si applicano le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9.
L'Allegato V elenca i componenti di sicurezza.
L'Allegato VI contiene le istruzioni di assemblaggio delle quasi-macchine.
L'Allegato VII stabilisce le procedure di elaborazione del fascicolo tecnico per le macchine e di una documentazione tecnica per le quasi-macchine.
L'Allegato VIII concerne la valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine.
L'Allegato IX disciplina la procedura di esame CE del tipo.
L'Allegato X disciplina la procedura c.d. garanzia qualità totale.
L'Allegato XI reca i criteri minimi osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 136.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva 2006/38/CE (cosiddetta Eurovignette) che prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre una tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, fornendo indicazioni sui destinatari della stessa, sui tratti stradali interessati, nonché sulle modalità di imposizione.
La direttiva si prefigge di favorire l'istituzione di meccanismi equi d'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, non solo al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri, ma anche di introdurre una più equa tariffazione per l'utilizzo

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dell'infrastruttura stradale, basata sul principio «chi usa paga» e «chi inquina paga».
Entro il 10 giugno 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e gli effetti della direttiva 2006/38/CE. A tal fine gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie entro il 10 dicembre 2010.
Ai sensi dell'articolo 1, lo schema in esame detta quindi disposizioni sui pedaggi e i diritti di utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti, adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
L'articolo 2 (con cui si recepisce l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva) esplicita le definizioni utilizzate nel testo del decreto, riprendendo l'elencazione riportata nella direttiva stessa. Vengono definite, tra l'altro, le nozioni di rete stradale transeuropea (che rappresenta il campo di applicazione «normale» delle disposizioni recate dal decreto e che è - come sottolineato nell'AIR - «largamente coincidente con il sistema autostradale in concessione e non in concessione»), di costi di costruzione (individuati nei costi legati alla costruzione, compresi eventualmente i costi di finanziamento delle infrastrutture), di pedaggi e diritti d'utenza (che si differenziano per il fatto che, mentre i primi sono il corrispettivo di un tragitto ben definito che l'autoveicolo compie sull'infrastruttura, i diritti di utenza consentono invece l'utilizzo dell'infrastruttura, da parte del veicolo, per una durata di tempo determinata). Funzionale alla delimitazione del campo di applicazione è poi la definizione di autoveicolo: il presente decreto, in accordo con la direttiva, si applica infatti ai soli veicoli a motore o autoarticolati, adibiti o usati esclusivamente per il trasporto su strada di merci, e aventi un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.
L'articolo 3 (con cui si recepisce l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva) individua le seguenti infrastrutture stradali «pedaggiabili», cioè su cui è possibile mantenere o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza: sulla rete stradale transeuropea o su parte di essa ovvero su strade che non fanno parte della rete, ma che sono parallele e/o in diretta concorrenza con alcune parti di questa, a condizione, di non produrre effetti discriminatori nei confronti del traffico internazionale e di non provocare distorsioni della concorrenza tra operatori.
L'indeterminatezza a priori del campo di applicazione oggettivo della direttiva, che si riflette nella disposizione del decreto in esame, ha spinto il legislatore all'inserimento, all'interno della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), di un comma (il 1017 dell'articolo 1) che ha demandato - nelle more dell'organico recepimento della direttiva - ad apposito D.P.C.M. l'individuazione delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni della direttiva 2006/38/CE. L'articolo 5 prevede pertanto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda, con propri decreti, all'attuazione degli articoli 3 e 4.
I commi 3 e 4 del medesimo articolo 3, invece, individuano i seguenti veicoli «pedaggiabili», con l'indicazione delle rispettive scadenze temporali: fino al 31 dicembre 2011, possono essere introdotti o mantenuti pedaggi e diritti d'utenza solo per gli autoveicoli di peso totale autorizzato di almeno 12 tonnellate;a decorrere dal 1o gennaio 2012 i pedaggi e diritti si applicano a tutti gli autoveicoli definiti all'articolo 2, cioè aventi un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.
I restanti commi dell'articolo 3 disciplinano la determinazione dei pedaggi, che devono basarsi sul principio del recupero dei soli costi d'infrastruttura, i pedaggi medi ponderati (che sono in funzione dei costi di costruzione, nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi e che possono comprendere anche la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato) e la differenziazione dei pedaggi, alle condizioni

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fissate al comma 10, in base a determinati principi e parametri, quali il livello di congestione o la lotta ai danni ambientali. Relativamente a tali ultimi aspetti i commi 11 e 12 prevedono l'applicazione di pedaggi differenziati in funzione della categoria di emissione EURO del veicolo e/o dell'ora del giorno o della stagione. Tale applicazione dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2010, o nel caso di contratti di concessione, al rinnovo della concessione. A tale obbligo si potranno tuttavia apportare deroghe nelle condizioni indicate.
Ulteriore ipotesi di differenziazione è prevista dal comma 13 per progetti specifici di rilevante interesse europeo, al fine di garantirne la redditività.
Viene altresì disciplinata la possibilità di concedere sconti agli utenti abituali, fissando però una serie di condizioni e un limite del 13 per cento.
Il comma 6, fatte salve le esenzioni dal pagamento del pedaggio previste dal regolamento di attuazione del Codice della strada (D.Lgs. n. 495/1992), elenca i casi e le condizioni in cui è possibile prevedere riduzioni o esoneri del pedaggio o dei diritti di utenza. Le agevolazioni si applicano agli autoveicoli non soggetti all'obbligo di installazione del dispositivo di controllo a norma del regolamento (CE) n. 3821/1985, che si trovino in una delle due seguenti situazioni: autoveicoli del Ministero della difesa, della protezione civile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle forze dell'ordine e adibiti alla manutenzione stradale; autoveicoli che circolano solo abitualmente sulla pubblica via, utilizzati da soggetti che non svolgono come attività principale il trasporto di merci, a condizione che le agevolazioni non comportino distorsioni di concorrenza e previo accordo con la Commissione europea.
Il comma 14 prevede invece, in casi eccezionali e a determinate condizioni, per le infrastrutture situate in regioni montane, la possibilità di applicare una maggiorazione (in ogni caso non superiore al 25 per cento) ai pedaggi per specifici tratti stradali che soffrono di un'acuta congestione che ostacola la libera circolazione degli autoveicoli, o il cui utilizzo da parte degli autoveicoli causa significativi danni ambientali.
Si segnala infine che sui previsti meccanismi di differenziazione dei pedaggi è previsto un ruolo attivo della Commissione europea, alla quale devono essere comunicati sia i piani di sconto (comma 7) e le determinazioni relative all'adozione di particolari strutture tariffarie (commi 13 e 14), per una verifica della loro conformità, sia le deroghe alla differenziazione per scopi ambientali e anti-congestione prevista dal comma 12.
Si ricorda altresì il comma 5 dell'articolo in esame, che vieta di imporre cumulativamente pedaggi e diritti d'utenza ad una determinata categoria di veicoli, per l'utilizzo di uno stesso tratto di strada. Viene fatta salva, tuttavia, la facoltà di applicare pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna su reti su cui sono imposti diritti d'utenza, mentre il comma 8 dispone che i dispositivi per la riscossione dei pedaggi e dei diritti d'utenza non devono comportare maggiori oneri per gli utenti non abituali della rete stradale. Nel caso in cui i pedaggi e i diritti di utenza siano riscossi unicamente mediante l'utilizzo di dispositivi posti a bordo degli autoveicoli, si rinvia alla direttiva 2004/52/CE sull'interoperabilità dei sistemi di pedaggio nella Comunità.
L'articolo 4, comma 1, stabilisce che i pedaggi medi ponderati non possono superare i costi d'infrastruttura di cui al comma 9 del precedente articolo 3, relativi all'intera rete, o alla parte di essa sulla quale gravano i pedaggi, e agli autoveicoli soggetti al pedaggio. È ammessa la possibilità di recuperare solo una parte dei costi di infrastruttura o di non recuperarli mediante la riscossione dei pedaggi o diritti di utenza in oggetto.
L'articolo disciplina altresì le comunicazioni alla Commissione europea, finalizzate all'espressione del parere da parte di quest'ultima sul rispetto dei criteri per la determinazione dei pedaggi. Le comunicazioni

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devono essere effettuate almeno quattro mesi prima dell'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio.
L'articolo 5 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di provvedere, con propri decreti, all'introduzione o al mantenimento dei pedaggi e diritti d'utenza disciplinati dai precedenti articoli 3 e 4. I decreti dovranno essere emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda il contemperamento dell'esigenza dell'equilibrio economico finanziario complessivo delle concessionarie con la necessità di evitare ripercussioni negative sulla finanza pubblica.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incaricato inoltre del controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti di utenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione.
L'articolo 6 stabilisce che, entro il 10 dicembre 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea le informazioni necessarie per la relazione che la Commissione deve presentare al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2006/38/CE. La relazione della Commissione deve essere presentata entro il 10 giugno 2011 (articolo 11, direttiva 1999/62/CE).
L'articolo 7, comma 1, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di aggiornare gli allegati al presente schema, con proprio decreto, in relazione al progresso tecnico o alle modifiche introdotte a livello comunitario. Il comma 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria.
In ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, ricordo che il 19 febbraio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/0556) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2006/38/CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo. Il termine di recepimento della direttiva era il 10 giugno 2008. La direttiva figura nell'allegato B alla legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria per il 2006).
Ricorda altresì che l'8 luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(2008)436) con la quale prospetta ulteriori modifiche alla direttiva 1999/62/CE, rispetto a quelle già apportate dalla direttiva 2006/38/CE, al fine di migliorare il sistema di tariffazione.
La proposta si inserisce nel quadro della strategia sull'internalizzazione dei costi esterni dei trasporti (COM(2008)435) che evidenzia la necessità di un sistema di tariffazione dei trasporti in grado di riflettere meglio i costi effettivamente generati per farli sostenere agli utenti ed indurli a cambiare comportamento. A tal fine la proposta prevede l'istituzione di un quadro che consenta agli Stati membri di calcolare e modulare i pedaggi sulla base dei costi dell'inquinamento generato dal traffico e della congestione, nel pieno rispetto delle norme sul mercato interno. Ad avviso della Commissione i pedaggi costituiscono il migliore strumento per fare pagare i costi agli utenti in maniera equa ed efficiente poiché, potendo essere modulati in funzione del luogo e dell'ora, consentono di riflettere meglio l'uso reale del veicolo ed i costi esterni effettivamente generati dagli utenti.
La proposta introduce una nuova disciplina che autorizza gli Stati membri a calcolare i pedaggi sui mezzi pesanti adibiti al trasporto merci in modo tale che una parte rifletta il costo dell'inquinamento provocato dal traffico; nei periodi di punta i pedaggi dovranno essere calcolati sulla base dei costi di congestione imposti agli altri veicoli. Gli importi dei pedaggi varieranno in funzione della distanza percorsa, del luogo e dell'ora in cui viene usata l'infrastruttura al fine di riflettere meglio i costi. Le entrate derivanti dalla riscossione dei pedaggi dovranno essere utilizzate dagli Stati membri al fine di migliorare la sostenibilità dei trasporti attraverso progetti destinati alla ricerca e allo sviluppo in materia di veicoli efficienti dal punto di vista energetico e maggiormente rispettosi dell'ambiente, mitigando

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l'effetto dell'inquinamento provocato dal trasporto stradale o fornendo infrastrutture alternative per gli utenti.
Gli Stati membri dovranno rispettare princìpi di tariffazione comuni e ciò consentirà di avere schemi trasparenti e non discriminatori in funzione della nazionalità. La Commissione sottolinea la necessità di evitare un'eccessiva tassazione degli utenti, in particolare allorché un onere basato sui costi della congestione e dell'inquinamento è combinato con un onere destinato a recuperare il costo dell'infrastruttura.
La proposta in esame, infine, estende il campo di applicazione della direttiva vigente al di là della rete transeuropea per evitare differenze nella tariffazione tra i maggiori corridoi ed altre strade urbane. È fatta salva, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di applicare sulle strade urbane oneri destinati espressamente a ridurre la congestione o a combattere l'impatto ambientale negli agglomerati urbani.
La Commissione intende rivedere l'approccio proposto nel 2013 al fine di valutare la possibilità di adottare un approccio più vincolante in materia di internalizzazione dei costi esterni.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo l'11 marzo 2009 ed è in attesa dell'esame da parte del Consiglio.
Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Sandro GOZI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione è chiamata a valutare in un'unica seduta lo schema di decreto in oggetto; preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, presidente, in qualità di capogruppo, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Atto n. 145.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
La direttiva prevede una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.
In particolare, la direttiva reca disposizioni in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto.
Agli azionisti viene assicurato il diritto di presentare proposte di delibera, di iscrivere punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi. Gli Stati membri devono anche consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto.

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Vengono dettate disposizioni per disciplinare il voto per delega e per corrispondenza e la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Per quanto riguarda il voto per delega, la direttiva richiede solamente il requisito della capacità giuridica del rappresentante, che ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande che spetterebbero all'azionista rappresentato.
La direttiva reca, inoltre, disposizioni relative ai casi in cui l'azionista, persona fisica o giuridica, agisca nel quadro di un'attività professionale per conto di un cliente (voto fiduciario). La direttiva consente agli Stati membri di richiedere all'azionista un mero elenco attraverso il quale comunicare alla società l'identità di ciascun cliente ed il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto fiduciario. I requisiti relativi all'autorizzazione all'esercizio dei diritti di voto si riducono a quelli necessari per l'identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto. L'azionista fiduciario può esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti.
Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.
La direttiva si applica a società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative.
A tale proposito rileva come il termine per l'attuazione della direttiva sia scaduto il 3 agosto 2009 e come la Commissione europea abbia già dato avvio in merito ad una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.
Ricorda quindi come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 31 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008.
Passando ad esaminare, in sintesi, i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, ricorda innanzitutto che, ai sensi della norma di delega, sono espressamente escluse dal relativo ambito di applicazione gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative. Alla luce di tale prescrizione, per quanto concerne le cooperative lo schema di decreto ha pertanto escluso tali soggetti dall'ambito applicativo della disciplina comunitaria.
Riguardo all'applicazione della direttiva agli emittenti azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico, l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto introduce un nuovo comma 2-ter nell'articolo 116 del TUF, diretto a specificare che si applicano alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante tutta una serie di disposizioni. È altresì data facoltà alla Consob di estendere con regolamento l'applicabilità di tali disposizioni anche agli emittenti altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Si prevede inoltre che la Consob possa dispensare dai suddetti obblighi gli emittenti strumenti finanziari quotati solo in altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi ai quali sono tenuti in forza della quotazione.
Per quanto concerne la disciplina del termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni quotate, l'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto introduce nel TUF un nuovo articolo 125-bis, il quale prevede, al comma 1, che l'avviso di assemblea sia pubblicato su Internet entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa. Il medesimo comma 1 prevede altresì che l'avviso di convocazione sia pubblicato sul sito Internet della società nonché con le modalità indicate dalla Consob con regolamento. Il comma 3 del nuovo articolo 125-bis prevede invece un termine di convocazione abbreviato di

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ventuno giorni precedenti l'assemblea relativamente alle assemblee previste agli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile. Il comma 2 del medesimo articolo 125-bis stabilisce un termine di quaranta giorni, nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Il comma 4 regola dettagliatamente i contenuti dell'avviso di convocazione.
L'articolo 3, comma 1, prevede invece, modificando l'articolo 104, comma 2, del TUF, un termine abbreviato di quindici giorni per il caso di convocazione dell'assemblea prevista nei casi di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, in ottemperanza al disposto della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto sostituisce l'articolo 2367 del codice civile, in materia di convocazione su richiesta di soci, prevedendo una soglia minima di partecipazione più bassa per il caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare, in tali società l'obbligo di convocazione sussiste quando sia richiesto da soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, mentre negli casi la soglia rimane di un decimo del capitale sociale).
L'articolo 3, comma 6, dello schema di decreto modifica invece l'articolo 126, comma 2, del TUF, in materia di assemblea straordinaria, stabilendo che, qualora manchi l'indicazione nell'avviso di convocazione del giorno per la seconda convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni, ed in tal caso il termine per pubblicazione sul sito internet viene ridotto a dieci giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. A tale previsione si riconnette la modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, dello schema, all'articolo 2366, primo comma, del codice civile, diretta a evidenziare la specialità della disciplina riguardante le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
L'articolo 3, comma 1, modifica poi l'articolo 104, comma 2, del TUF, al fine di richiamare il rispetto della suddetta normativa in materia di pubblicazione dell'avviso di convocazione nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea in pendenza di offerta pubblica d'acquisto.
Per quanto riguarda le informazioni da mettere a disposizione dell'assemblea, il nuovo articolo 125-ter del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, disciplina le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno.
Per quanto concerne la pubblicazione della relazione finanziaria annuale da parte degli emittenti quotati, l'articolo 3, comma 20, dello schema di decreto modifica l'articolo 154-ter, comma 1, del TUF al fine di prevedere l'obbligo di pubblicazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, della relazione finanziaria annuale, comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio (ai sensi della normativa è invece previsto, entro lo stesso termine, l'obbligo di approvazione del bilancio d'esercizio e di pubblicano della relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio).
Per quanto concerne il tema dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, l'articolo 3, comma 7, dello schema di decreto modifica l'articolo 126-bis del TUF.
Le principali modifiche apportate riguardano la previsione di un termine di dieci giorni (anziché di cinque) dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - ovvero di cinque giorni, nel caso di convocazione in presenza di offerta pubblica di acquisto - per l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
In materia di legittimazione all'intervento nell'assemblea lo schema di decreto prevede anzitutto una netta separazione tra la disciplina concernente le società con azioni ammesse alla gestione accentrata e quelle con azioni non ammesse alla gestione accentrata.
Il tema della legittimazione all'intervento in assemblea nelle società con azioni ammesse al sistema di gestione accentrata è anche affrontato dall'articolo 2, comma 1, tramite l'inserimento nel TUF del nuovo

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articolo 83-sexies, specificamente dedicato al diritto d'intervento in assemblea e all' esercizio del diritto di voto.
L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto introduce inoltre nel TUF un nuovo articolo 83-novies, dedicato ai compiti dell'intermediario, il quale specifica che quest'ultimo effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni all'emittente; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione.
Sempre sullo stesso argomento, l'articolo 6, comma 1, modifica l'articolo 4 del decreto - legge n. 332 del 1994, relativo al voto di lista nelle società privatizzate quotate, inserendovi un nuovo comma 1-bis al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto dai nuovi articoli 147-ter e 148 del TUF.
Lo schema di decreto modifica inoltre la disciplina dettata per l'assemblea dal codice civile.
In particolare, l'articolo 1, comma 3, modifica l'articolo 2368 del codice civile, l'articolo 1, comma 6, modifica l'articolo 2372 del codice civile, mentre l'articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 2373 del codice civile, al fine di sostituire il riferimento al «socio», contenuto in detti articoli, con quello al «soggetto al quale spetta il diritto di voto».
Inoltre l'articolo 1, comma 4, dello schema modifica l'articolo 2369 del codice civile, prevedendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino le maggioranze previste per la seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l'assemblea straordinaria.
Per quanto concerne invece la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari, l'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce nel TUF l'articolo 127-bis, secondo cui, ai fini dell'annullabilità delle deliberazioni, colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data della comunicazione di cui all'articolo 83-sexies e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea; ai fini invece dell'esercizio del diritto di recesso, colui a cui favore sia effettuata tale registrazione è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni. L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 81 del TUF, precisando, tra l'altro, che i termini entro cui l'intermediario e le società di gestione accentrata sono tenuti ad effettuare le segnalazioni agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni saranno indicati con regolamento della Consob d'intesa con la Banca d'Italia.
Lo stesso articolo 2, comma 1, interviene poi all'articolo 83-undecies, in materia di obblighi degli emittenti azioni, al fine di specificare che gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e segnalazioni effettuate dagli intermediari entro trenta giorni dalla segnalazione o comunicazione. Inoltre si prevede le risultanze del libro soci siano messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico (anche se il libro soci non sia formato con strumenti informatici).
Sempre l'articolo 2, comma 1, interviene anche all'articolo 83-duodecies del TUF, introducendo un meccanismo di identificazione degli azionisti come richiesto dalla legge delega.
L'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce nel TUF un nuovo articolo 127-quater, recante norme in materia maggiorazione del dividendo.
In virtù di tale disposizione le società possono prevedere nello statuto il riconoscimento di un dividendo maggiorato (non superiore comunque al 10 per cento) a coloro che detengano una partecipazione per un periodo continuativo indicato in statuto, e comunque non inferiore ad un anno. Detta maggiorazione non può essere corrisposta ad azioni detenute da soggetti che abbiano anche temporaneamente detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto. Come evidenziato

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nella Relazione, tale disposizione è connessa con le finalità di incentivare l'investimento di lungo periodo dei piccoli azionisti, presupposto per un loro maggiore coinvolgimento all'esercizio dei diritti sociali.
L'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce altresì nel TUF un nuovo articolo 127-ter, dedicato al diritto di porre domande prima dell'assemblea. Esso stabilisce che i soci possano porre domande connesse con le materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea (a cui la società può fornire una risposta unitaria se aventi lo stesso contenuto) è data risposta al più tardi durante la stessa, mentre nessuna risposta è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato «domanda e risposta» nel sito Internet.
In materia di conferimento di deleghe per l'intervento nelle assemblee delle società per azioni quotate l'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto modifica l'articolo 2372 del codice civile, mentre l'articolo 3, comma 10, inserisce nel TUF i nuovi articoli 135-bis, 135-ter e 135-quater. Questi ultimi due articoli, in particolare, delineano dettagliatamente la disciplina, inclusa l'ipotesi di conflitto di interessi.
I commi da 11 a 17 dell'articolo 3 dello schema di decreto, apportano significative modifiche alla disciplina relativa alla sollecitazione di deleghe di voto. In estrema sintesi viene definita «sollecitazione», la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto (articolo 136, comma 1, del TUF).
Sempre sullo stesso tema l'articolo 3, comma 10, attraverso l'inserimento nel TUF di un nuovo articolo 135-bis, dedicato alla rappresentanza nell'assemblea, ha previsto che il Ministero della giustizia stabilisca con regolamento le modalità di conferimento della delega in via elettronica; prevede altresì che le società debbano indicare nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.La previsione di idonei poteri regolamentari ai fini dell'attuazione delle norme recate dallo schema di decreto è contenuta in diversi passaggi dell'articolato.
L'articolo 3, comma 10, dello schema di decreto assegna invece al Ministero della Giustizia il compito di disciplinare con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento in forma elettronica della delega per il voto in assemblea (di cui all'articolo 135-bis, comma 6, del TUF).
Per quanto concerne invece la materia della definizione dei termini e del contenuto dell'avviso di convocazione (di cui all'articolo 125-bis del TUF) e quella concernente i termine per il deposito e la pubblicazione delle liste per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (di cui all'articolo 147-ter del TUF) non è stato previsto alcun potere regolamentare.
L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 190 del TUF, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.
Sempre in tema di sanzioni, il comma 2 modifica l'articolo 194 del TUF, include anche il rappresentante di cui all'articolo 135-quater del medesimo TUF tra soggetti cui si applica la sanzione ivi prevista, al fine di tener conto delle modifiche apportate alla disciplina della sollecitazione di deleghe di voto.
L'articolo 7 reca le norme finali dirette a disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni recate dal provvedimento.In dettaglio, si prevede che tutte le disposizioni relative alla convocazione e alla partecipazione all'assemblea si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dal decreto legislativo in esame. Inoltre, entro sei mesi dalla data della entrata in vigore del decreto legislativo andranno emanati i regolamenti e le disposizioni

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di attuazione. Di conseguenza, sino all'entrata in vigore di tali norme secondarie si continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del TUF e del decreto legislativo n. 213 del 1998. Viene altresì fatta salva, per le società cooperative, l'applicazione della normativa previgente nei casi elencati.
L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione del decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate adempiono ai compiti stabiliti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Gianluca PINI, presidente, chiede chiarimenti al relatore in ordine alla previsione della possibilità, per l'azionista fiduciario, di esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti. Richiede altresì delucidazioni in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme in oggetto degli organismi di investimento collettivo e delle società cooperative.

Sandro GOZI (PD) osserva preliminarmente come quello in esame sia un provvedimento assai rilevante, che avrebbe meritato maggiore approfondimento. Si sofferma quindi a sua volta sulle società cooperative, al fine di comprendere le motivazioni e le modalità della loro esclusione dall'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame.

Enrico FARINONE (PD) stigmatizza il fatto che un simile provvedimento sia esaminato in una sola seduta, a ridosso dello scadere del termine per l'espressione del parere, fissato al prossimo 7 dicembre.

Gianluca PINI, presidente, condivide le osservazioni dei colleghi Gozi e Farinone; sottolinea tuttavia che la sospensione dei lavori dell'Assemblea nella settimana corrente ha di fatto ridotto i tempi di lavoro delle Commissioni, e che l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione è stata stabilita dall'Ufficio di Presidenza sin dallo scorso 25 novembre, consentendo pertanto ai deputati di svolgere i necessari approfondimenti.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, con riferimento alle questioni poste dai colleghi Pini e Gozi, precisa che le società cooperative sono escluse, insieme agli organismi di investimento collettivo, in base ai principi di delega di cui all'articolo 31 della Legge comunitaria (Legge n. 88 del 2009) sulla base di una facoltà concessa dal comma 3 dell'articolo 1 della direttiva 2007/36/CE.
Quanto alla possibilità per il fiduciario di esprimere il proprio voto in maniera differenziata sulla base delle diverse istruzioni di voto ricevute dai diversi clienti, questa è esplicitamente prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della direttiva medesima.
Formula quindi, una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) prende atto delle precisazioni fornite dal relatore. Tenuto conto tuttavia dell'impossibilità oggettiva - dati i tempi di esame a disposizione della Commissione - di approfondire adeguatamente i contenuti del provvedimento, assai rilevanti, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, presidente, pur prendendo atto, a sua volta, dei chiarimenti forniti dal relatore, rimane perplesso in ordine all'operatività della disposizione riguardante la possibilità per il fiduciario di esprimere il proprio voto in maniera differenziata.
Preannuncia, comunque, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
Atto n. 147.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Castello, illustra i contenuti del provvedimento, che reca attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive concernenti lo sviluppo delle ferrovie comunitarie e le modalità di accesso all'infrastruttura ferroviaria.
Scopo principale della direttiva è quello di favorire l'apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità, consentendo tale servizio senza l'obbligo dell'associazione di impresa.
La direttiva contiene anche disposizioni di raccordo con la vigente disciplina, al fine di evitare che le nuove norme possano comportare difficoltà applicative per gli Stati membri.
Ricorda che sulla materia del trasporto internazionale, è di recente intervenuto l'articolo 59 della legge n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). Tale disposizione ha recepito una parte dei criteri dettati dalla direttiva 2007/58, prevedendo che dal 1o gennaio 2010 le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, fatte salve le limitazioni atte a evitare che tale servizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.
Va segnalato che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 4 giugno 2009; la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per la mancata attuazione.
L'articolo 1 dello schema apporta numerose modifiche al d.lgs. n. 188/2003. La lettera a) sopprime, all'articolo 3, comma 1, recante le definizioni, la lettera o), che definisce l'associazione internazionale di imprese ferroviarie. La lettera b) sostituisce, al medesimo articolo 3, la lettera s), che nel testo attuale riguarda la definizione di «servizio di trasporto internazionale», e comprende anche il trasporto merci; il nuovo testo restringe la definizione al trasporto internazionale di passeggeri, precisando che la finalità di tale servizio è di trasportare passeggeri tra stazioni situate in stati membri diversi. Va infatti ricordato che la liberalizzazione del trasporto merci è già stata attuata, con la direttiva 2004/51, recepita con d.lgs. n. 162/2007. Le lettere c), d), e) ed f) modificano l'articolo 6, relativo all'utilizzo della infrastruttura ferroviaria. Si estende in primo luogo l'oggetto delle disposizioni all'accesso all'infrastruttura; si apportano inoltre modifiche di coordinamento con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 3; si introduce un nuovo comma 2-bis, in base al quale i servizi internazionali passeggeri per la parte svolta in territorio nazionale, sono espletati secondo le previsioni dell'articolo 59 della legge n. 99/1009, il quale - come sopra accennato - prevede che, dal 1o gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati

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membri diversi. La lettera h) sostituisce il comma 1 dell'articolo 16, che riguarda le associazioni internazionali di imprese ferroviarie; il nuovo comma 1 prevede che le imprese ferroviarie con sede nell'Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura per l'espletamento dei servizi di trasporto internazionale con gli altri stati membri della UE. Le lettere i) e l) apportano ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 16 le abrogazioni conseguenti al nuovo testo del comma 1.
La lettera m) interviene sull'articolo 23, che regola gli accordi quadro fra gestore dell'infrastruttura e impresa richiedente. Il comma 5 dispone che la durata degli accordi è di regola fissata in cinque anni, salvo deroghe che possono estendere il periodo fino a superare i 10 anni; il nuovo testo prevede la possibilità di rinnovo per una durata pari a quella iniziale, mentre viene soppressa la norma che prevede una durata ultradecennale. Ciò in relazione a quanto dispone la successiva lettera n), che inserisce un comma 5-bis, con il quale si prevede per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, gli accordi quadro possano avere durata di 15 anni; la durata può superare tale limite in casi eccezionali, nei quali gli investimenti siano oggetto di impegni contrattuali che prevedano piani di ammortamento pluriennali. La lettera o) inserisce all'articolo 24, in materia di richiesta di tracce orarie, un comma 1-bis, prevedendo che quando una impresa richiedente intenda ottenere capacità di infrastruttura per svolgere servizio di trasporto internazionale, ne informa i gestori e gli organismi di regolamentazione. L'organismo di regolazione previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 188/2003 - individuato nel Ministero delle infrastrutture e trasporti - deve a sua volta informare della richiesta l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri come definito in un contratto di servizio pubblico, nonché le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale che fa parte del servizio di trasporto internazionale in oggetto. La lettera p) modifica il comma 1 dell'articolo 35, in materia di utilizzo delle tracce orarie. Il testo attuale prevede che il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete. Il nuovo testo dispone che la rinuncia venga invece imposta per le tracce orarie riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della predetta soglia minima. La lettera q), infine, interviene sul comma 2 dello stesso articolo 35, secondo cui il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni in base alle quali si terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce orarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione di capacità; con la modifica introdotta, si rende obbligatorio per il gestore il compito di specificare le citate condizioni.
L'articolo 2 dello schema reca, al comma 1, la clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 2 precisa che le amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti indicati dal decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.
In ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, ricordo - come già detto, che lo schema di decreto completa il recepimento della direttiva 2007/58, cui l'articolo 59 della legge n. 99/2009 aveva già dato parziale attuazione e che il 30 luglio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/0370) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2007/58/CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo. Il termine di recepimento della direttiva era il 4 giugno 2009. La direttiva figura nell'allegato B alla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008).
Il 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/2097) per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE, relativa

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alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
I rilievi formulati dalla Commissione riguardano diversi aspetti.
In primo luogo, la violazione del principio dell'indipendenza delle funzioni essenziali fissato dalle direttive 91/440/CEE (articolo 6, paragrafi 1-3, e allegato II) e 2001/14/CE (considerando 11 e 16, articolo 4, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 2) inteso a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie a tutte le imprese e a promuovere un mercato europeo dei trasporti ferroviari competitivo.
In particolare, le disposizioni in questione stabiliscono che le funzioni relative alla preparazione e all'adozione delle decisioni riguardanti le licenze delle imprese ferroviarie, l'assegnazione delle linee ferroviarie e l'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura nonché il controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti nella prestazione di taluni servizi devono essere svolte da enti o società indipendenti economicamente e sul piano decisionale ed organizzativo nonché giuridicamente distinte dalla società che fornisce servizi di trasporto ferroviario. La Commissione osserva che qualora le funzioni essenziali siano svolte da una controllata della holding ferroviaria, è necessario verificare in che misura e a quali condizioni quest'ultima possa essere considerata indipendente dalla società che fornisce servizi ferroviari. Per quanto riguarda l'Italia, diverse funzioni essenziali, quali il calcolo dei diritti di accesso alla rete e l'assegnazione delle capacità, sono affidate alla Rete Ferroviaria italiana S.P.A. (RFI) che, sebbene giuridicamente indipendente, fa comunque parte della holding Ferrovie dello Stato che comprende anche l'operatore ferroviario Trenitalia. In seguito ad un'attenta analisi della normativa italiana e sulla base delle osservazioni presentate dal Governo italiano, la Commissione ritiene che non esistano garanzie sufficienti di indipendenza di RFI rispetto a Ferrovie dello Stato considerato che non viene garantita l'indipendenza dalla holding del consiglio di amministrazione e del management dell'entità incaricata dello svolgimento delle funzioni essenziali.
Inoltre la Commissione evidenzia la non corretta trasposizione delle disposizioni della direttiva 2001/14/CE relative all'imposizione di diritti per l'accesso ferroviario contenute nei seguenti articoli:
l'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che, nel pieno rispetto del principio dell'indipendenza di gestione, il gestore dell'infrastruttura determina i diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e provvede alla loro riscossione. Tale indipendenza gestionale consente al gestore dell'infrastruttura di avere entrate sufficienti per svolgere i propri compiti senza ingerenze da parte dello Stato. La Commissione rileva tuttavia che in Italia il gestore dell'infrastruttura può solo formulare una proposta, ma è il Ministero dei trasporti a determinare i diritti di accesso alla rete;
l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 3, conformemente ai quali l'organismo di regolamentazione garantisce che i diritti determinati dal gestore dell'infrastruttura non siano discriminatori e che eventuali trattative tra i richiedenti e un gestore dell'infrastruttura sul livello dei diritti di utilizzo si svolgano sotto la supervisione dell'organismo di regolamentazione. I diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. La Commissione rileva che la legislazione italiana non contempla disposizioni volte a recepire i suddetti articoli. Sebbene, secondo le osservazioni formulate dal Governo italiano, l'organismo di regolamentazione abbia il potere di verificare se i decreti emanati dal ministero sulla base dell'articolo 17 del decreto legislativo 188/2003 siano applicati correttamente dal gestore dell'infrastruttura, l'organismo di regolamentazione non ha il potere di verificare se nei decreti del

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ministero i diritti d'uso dell'infrastruttura siano fissati correttamente;
l'articolo 8, paragrafo 3; secondo il quale al fine di impedire discriminazioni l'organismo di regolamentazione deve garantire che i diritti medi per usi equivalenti della sua infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili siano soggetti agli stessi diritti. La Commissione osserva che l'organismo di regolamentazione italiano non dispone di tali poteri;
la non corretta trasposizione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE in base al quale l'organismo di regolamentazione - che può essere il ministero competente in materia di trasporti o qualsiasi altro organismo - è indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all'assegnazione nonché dai richiedenti.

Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione rileva che il Ministero dei Trasporti in veste di autorità di regolamentazione non è indipendente dalla società di gestione delle infrastrutture considerato che il principale operatore ferroviario sul mercato, Trenitalia, filiale operativa delle Ferrovie dello Stato, è una società di proprietà statale sotto la tutela del Ministero dei Trasporti. La direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero dei Trasporti esercita per conto dello Stato i poteri di azionista delle FS; pertanto i membri dell'organismo di regolamentazione sono funzionari dello stesso ministero che controlla o esercita un'influenza decisiva sulla holding ferroviaria e sull'impresa ferroviaria principale. Lo stesso ministero dei Trasporti svolge una funzione di supporto per il ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle sue funzioni di azionista dell'impresa ferroviaria ed è quindi nel suo interesse che l'azienda abbia un andamento positivo. Tale situazione, ad avviso della Commissione, crea un conflitto di interessi con la posizione dei funzionari che operano nella struttura dell'organismo di regolamentazione i quali devono garantire un trattamento non discriminatorio ai concorrenti dell'impresa ferroviaria statale.

La Commissione sottolinea, inoltre, che affinché l'organismo di regolamentazione possa essere indipendente, deve poter disporre di un bilancio sufficiente e deve poterlo gestire autonomamente, assumendo personale competente e in numero adeguato per svolgere i compiti di monitoraggio e trattare i reclami. A tale riguardo la Commissione ritiene che la modifica all'articolo 37 del decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, che assegna all'ufficio del Ministero dei Trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolamentazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, potrebbe compromettere l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione laddove stabilisce che le sue risorse finanziarie continueranno a dipendere dal bilancio di previsione del Ministero e che pertanto l'organismo di regolamentazione non potrà disporre di risorse proprie.
Alla luce di quanto esposto, ritiene, in conclusione, che la Commissione possa esprimersi in senso favorevole al provvedimento, invitando il Governo, con una osservazione, a fornire sollecita risposta ai rilievi della Commissione europea.

Sandro GOZI (PD) esprime perplessità in ordine ai contenuti del provvedimento in esame, che non sembra rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea. Particolarmente grave appare la mancata indipendenza dell'organismo di regolamentazione dal gestore della rete, dal momento che l'organismo di regolamentazione è individuato nel Ministero dei trasporti e il gestore della rete, Rete ferroviaria Spa, è una società per azioni a controllo pubblico.
Invita la maggioranza ad un approfondimento dello schema di decreto in oggetto, che non sembra in alcun modo risolvere il contenzioso aperto con la Commissione

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europea. Preannuncia quindi, ove la maggioranza non intenda formulare in termini più incisivi una proposta di parere, il voto contrario del gruppo del PD.

Gianluca PINI, presidente, alla luce delle osservazioni svolte dal collega Gozi, che condivide, formula una proposta di parere favorevole con condizione, con la quale si invita il Governo a dare risposta alla lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (vedi allegato 4).

Sandro GOZI (PD) preso atto della proposta di parere con condizione formulata dall'onorevole Pini, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 3 dicembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 12.50.

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici - Verso un quadro d'azione europeo.
(COM(2009)147 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008.
(COM(2009)304 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE - Riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.
(COM(2009)400 def.).

(Parere alla VIII Commissione)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2009.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5).

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, che, tra l'altro, alla osservazione f) ribadisce quanto il suo gruppo, per primo, aveva evidenziato già un anno fa, ossia la necessità di definire, a livello nazionale, analogamente a quanto fatto da altri partner dell'Unione europea, un piano organico per l'adattamento ai cambiamenti climatici che strutturi le misure e gli strumenti di intervento in termini organici e coerenti con le iniziative adottate dall'Unione europea.
Riterrebbe inoltre opportuno insistere, nelle premesse, sulla necessità che l'Unione europea mantenga la sua coesione e ribadisca la sua posizione in sede di negoziato a Copenaghen. Propone a tal fine che il sesto capoverso della premessa sia modificato nel senso di prevedere che, a fronte del comportamento responsabile assunto dall'Unione - che dovrà mantenere ferma la propria posizione comune nelle sedi negoziali internazionali - sarà necessario uno sforzo analogo a livello internazionale, per assicurare

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il massimo impatto della strategia europea e evitare di provocare una perdita di competitività delle imprese europee ed italiane.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, accoglie senz'altro la proposta di integrazione suggerita dal collega Gozi e formula pertanto una nuova proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 6).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preso atto della nuova proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 251 del 24 novembre 2009,
a pagina 160, prima colonna,
alla ventitreesima riga, la parola: «, ad» è sostituita dalla seguente: «, per»;
alla trentunesima riga, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonché»;
seconda colonna,
alla quinta riga, sostituire le parole: «quale per le» con le seguenti: «per i»;
alla settima riga, sostituire il punto con il punto e virgola;
alla dodicesima riga, la parola: «produrre» è soppressa;
alla tredicesima e quattordicesima riga, le parole: «la mobilitazione di» sono soppresse;
alla quindicesima riga la parola: «stimata» è sostituita dalla seguente: «stimati»;
alla ventesima riga, le parole: «in base al» sono sostituite con le seguenti: «ai sensi del»;
alla ventiquattresima riga, dopo le parole: «coesione economica e sociale» aggiungere le seguenti: «, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di codecisione, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;»;
a pagina 161, prima colonna,
alla sesta riga, dopo la parola: «strumento» inserire la seguente: «giuridico»;
alla dodicesima riga, sostituire il punto con il punto e virgola;
alla ventiduesima riga, sostituire la lettera: a) con il numero: 1);
alla venticinquesima riga, sopprimere la parola: «adeguata»;
seconda colonna,
alla prima riga, sostituire la lettera: b) con il numero: 2);
alla tredicesima riga, sostituire la lettera: c) con la lettera: a);
alla ventiquattresima riga, sostituire la lettera: d) con la lettera: b).