CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° dicembre 2009
254.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1o dicembre 2009.

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF) sulla situazione della sicurezza del trasporto ferroviario in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.40.

RISOLUZIONI

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene

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il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00222 Gentiloni Silveri: Sviluppo della banda larga e superamento del digital divide.
7-00232 Crosio: Sviluppo della banda larga con particolare riferimento ai distretti industriali.
7-00235 Bergamini: piano di interventi per lo sviluppo della banda larga.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione - Approvazione delle risoluzioni n. 7-00222, n. 7-00232 e n. 7-00235).

Mario VALDUCCI (PdL) avverte che è stata presentata anche la risoluzione n. 7-00235 a prima firma del deputato Bergamini, sottoscritta altresì dai deputati Garofalo e Toto. Segnala che la discussione di tale risoluzione, vertendo sulla medesima materia delle risoluzioni 7-00222 e 7-00232, sarà svolta congiuntamente a queste ultime. L'ordine del giorno della seduta deve pertanto ritenersi integrato in tal senso.

Deborah BERGAMINI (PdL) avverte che insieme ad altri membri della Commissione appartenenti al Gruppo PdL, ha ritenuto opportuno presentare un'ulteriore risoluzione volta a promuovere una forte iniziativa del Governo per lo sviluppo della banda larga. Fa presente che nella risoluzione si riprendono le opportune esigenze evidenziate negli atti di indirizzo dei colleghi Gentiloni Silveri e Crosio e contestualmente si intende fornire un'indicazione articolata su quelli che possono essere gli interventi del Governo sulla materia.
Rileva che a tal fine, nel momento in cui si richiede l'attivazione da parte del CIPE degli 800 milioni già stanziati dalla legge n. 69 del 2009, si sollecita altresì il Governo a definire adeguate procedure per individuare le modalità di utilizzo di tali finanziamenti e per prevedere efficaci forme di controllo che garantiscano l'effettivo impiego di tali risorse per realizzare interventi strutturali di interesse generale, rispetto ai quali sia assicurata la parità di accesso da parte degli operatori. In relazione al perseguimento di tale obiettivo ritiene opportuno che, nell'ambito delle procedure volte a individuare l'impiego delle risorse in questione, sia previsto l'intervento del Parlamento. Osserva che più in generale si sollecita, proseguendo l'attività già svolta in questo senso dal Viceministro Romani, la definizione di un piano relativo allo sviluppo delle reti di nuova generazione mediante la creazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni che serva l'intero territorio nazionale, e risulti idonea a permettere al Paese di fronteggiare le sfide dell'innovazione. Evidenzia che tale piano dovrà contenere un programma finanziario di medio periodo correlato alle fasi di attuazione del piano medesimo e al tempo stesso individuare interventi immediatamente «cantierabili». Il piano dovrà altresì essere formulato in modo sufficientemente flessibile da permettere la realizzazione di interventi idonei a supportare gli ulteriori sviluppi della banda larga. Nell'ambito di tale piano potrà essere riconosciuta la priorità delle esigenze volte ad assicurare un'alta capacità di trasmissione ai distretti industriali che ancora scontano un forte divario di connettività, che sono giustamente evidenziate nella risoluzione di cui è primo firmatario il collega Crosio.
Rileva infine che tra gli impegni della risoluzione è stata recuperata altresì l'esigenza, in parallelo con gli interventi di sviluppo della banda larga, di assicurare il mantenimento in buono stato di funzionalità e il potenziamento delle reti esistenti.

Jonny CROSIO (LNP) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di pervenire alla formulazione di un testo unitario delle tre risoluzioni presentate, ovvero, in

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assenza di tale testo, in ordine alle modalità procedurali di esame e di votazione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, presidente, fa presente che le tre risoluzioni non presentano profili di incompatibilità. Pertanto, non sussistendo le condizioni per la definizione di un testo unitario, le tre risoluzioni saranno oggetto di distinte votazioni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce l'assenso, già espresso dal Governo nella seduta di martedì 24 novembre scorso, sulle risoluzioni 7-00222 Gentiloni Silveri e 7-00232 Crosio ed esprime parere favorevole del Governo sulla risoluzione 7-00235 Bergamini.

La Commissione, con tre distinte votazioni, approva le risoluzioni 7-00222 Gentiloni Silveri, 7-00232 Crosio e 7-00235 Bergamini.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Atto n. 141.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, ringrazia i membri della Commissione e in particolare i colleghi Velo, Garofalo e Montagnoli per il contributo offerto nella formulazione del parere. Segnala di aver tenuto conto, nella proposta di parere, dell'esigenza di garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose e della contestuale esigenza di permettere la circolazione di queste merci. Ricorda che l'accordo per il trasporto di merci pericolose per via navigabile (ADN) non è stato ancora ratificato dall'Italia e pertanto sottolinea di aver inserito nel parere la condizione che le relative norme di attuazione si applichino a partire dal 1o luglio 2011. Segnala infine che, riguardo al trasporto di merci pericolose su strada, nel parere è stata rilevata l'esigenza di permettere la circolazione di veicoli-cisterna e di cisterne, costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 per il periodo massimo di 25 anni e di veicoli-cisterna e di cisterne che trasportano merci a più alta pericolosità per un periodo massimo di due anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Ritiene che in tal modo sia stata adeguatamente contemperata l'esigenza di non creare gravi difficoltà per le imprese di autotrasporto con quella di garantire comunque significativi livelli di sicurezza in rapporto al parco circolante.
Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (atto n. 141),
considerato che:
gli articoli da 2 a 5, 8, 10, 11 e 13 fanno riferimento alla normativa dettata dall'accordo europeo relativo al trasporto

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internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche, che non risulta ancora ratificato dall'Italia e di cui non si dispone di una traduzione ufficiale in italiano;
con riferimento ai suddetti articoli dello schema di decreto legislativo in esame, risulta pertanto opportuno avvalersi della possibilità, prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, di non applicare le disposizioni dell'ADN, di cui all'allegato III, capo III.1, della direttiva medesima fino al 30 giugno 2011 e, contestualmente, adottare ogni appropriata iniziativa per pervenire tempestivamente alla ratifica dell'ADN;
con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, risulta altresì opportuno, sotto il profilo formale, disciplinare in primo luogo le condizioni alle quali è autorizzato il trasporto di merci pericolose e successivamente i casi in cui è vietato il trasporto delle suddette merci;
con riferimento all'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, non risulta chiaro a quali direttive comunitarie, recanti modifiche e adeguamenti in materia di trasporto di merci pericolose, diverse o ulteriori rispetto a quelle finalizzate all'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, di cui al comma 1, si riferisca la facoltà di recepimento mediante provvedimento dell'Amministrazione, di concerto con le altre Amministrazioni interessate;
con riferimento agli articoli 6, comma 1, lettera b), capoverso comma 4, e 7, comma 1, capoverso articolo 35, comma 4, dello schema di decreto legislativo in esame occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, a eccezione delle prescrizioni di costruzione, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto;
l'applicazione di tali norme deve essere attentamente valutata, anche al fine di evitare di introdurre, a livello nazionale, modifiche e differenziazioni rispetto ad una disciplina che, per effetto della direttiva 2008/68/CE, risulta uniforme a livello comunitario;
con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo in esame risulta opportuno rilevare che le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione, previste dal comma 9 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovrebbero applicarsi esclusivamente per violazioni riconducibili alla responsabilità del trasportatore;
non risulta pertinente la riproduzione, come allegati dello schema di decreto legislativo in esame, peraltro non richiamati nell'articolato dello schema medesimo, degli allegati della direttiva 2008/68/CE, anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell'articolo 10 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di adottare disposizioni transitorie aggiuntive facendo riferimento agli allegati della direttiva e che non sono riportate nei medesimi allegati deroghe nazionali relative all'Italia;
ai fini della garanzia della sicurezza nel trasporto di merci pericolose rappresenta un aspetto di fondamentale rilevanza l'anzianità dei veicoli e, in particolare, dei veicoli-cisterna;
al tempo stesso è necessario evitare il pesante impatto negativo che deriverebbe, per le imprese del settore dell'autotrasporto, dall'applicazione immediata, a decorrere dal 1o gennaio 2010, delle disposizioni previste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche, in materia di obbligo dell'adozione da parte dei veicoli cisterna dell'ABS e dei dispositivi di limitazione di velocità;
occorre pertanto, per un verso, avvalersi della possibilità di prevedere disposizioni

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transitorie di cui all'allegato I, capo I.2, della direttiva 2008/68/CE e, per l'altro, disciplinare, attraverso un proficuo confronto con le associazioni di categoria coinvolte, la graduale esclusione dalla circolazione dei veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame;
occorre altresì introdurre efficaci misure di sostegno al rinnovo del parco dei veicoli cisterna, mediante demolizione dei veicoli non conformi alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che siano stati costruiti in data anteriore al 1o gennaio 1997;
ai fini di tutela della sicurezza del trasporto di merci pericolose, risulta altresì essenziale predisporre un sistema efficace di monitoraggio e controllo del trasporto di tali merci; nonostante le numerose iniziative adottate al riguardo da singole regioni, un sistema di monitoraggio e controllo efficace richiede di essere progettato, sviluppato e implementato a livello nazionale, in modo da costituire una struttura unitaria di riferimento per tutte le regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: "dal 1o luglio 2009" con le seguenti: "dal 1o luglio 2011";
2) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;
3) all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo la parola "può" inserire le seguenti: ", esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto,";
4) all'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: "f) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: 'A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. Alle sanzioni amministrative accessorie di cui al periodo precedente è soggetto anche chi non rispetta le disposizioni del comma 4, primo e secondo periodo'";
5) all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 35, comma 4, primo periodo, dopo la parola "può" inserire le seguenti: ", esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto,";
6) all'articolo 8, aggiungere in fine il seguente comma: "16-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o luglio 2011";
7) all'articolo 11, aggiungere in fine il seguente comma: "15-bis. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1o luglio 2011";
8) all'articolo 13, aggiungere in fine il seguente comma: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1o luglio 2011";
9) dopo l'articolo 13 inserire il seguente: "Art. 13-bis. - (Sistema nazionale di monitoraggio e controllo del trasporto delle merci pericolose). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e controllo del trasporto di merci pericolose e di rifiuti pericolosi.

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2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le informazioni rilevanti per l'attività di monitoraggio, la strumentazione tecnica necessaria, le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, valutazione e controllo a livello nazionale, le modalità di cooperazione con le strutture che svolgono analoghe attività a livello regionale";
10) sopprimere gli allegati;
11) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dello svolgimento di un adeguato confronto con le associazioni di categoria coinvolte, e, in particolare, con le associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei produttori di veicoli e dei committenti di trasporti di merci pericolose, emani un proprio decreto, in tempi tali da assicurarne l'entrata in vigore entro il 1o gennaio 2010, con cui, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame, si adottano le seguenti disposizioni transitorie aggiuntive:
a) è autorizzato l'utilizzo, per il trasporto nazionale su strada di determinate classi di merci pericolose, da individuarsi anche in ragione della ridotta pericolosità delle merci e delle operazioni di trasporto, di determinati veicoli-cisterna e di cisterne, costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, a condizione che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996 e che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, per il periodo massimo di 25 anni rispettivamente dalla data della loro prima immatricolazione o immissione in servizio;
b) si prevede che i veicoli-cisterna e le cisterne per il trasporto di merci pericolose appartenenti a classi diverse da quelle determinate ai sensi della lettera a), costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, possano continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale su strada per un periodo massimo di due anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;
12) il Governo adotti tutte le opportune iniziative per pervenire tempestivamente alla ratifica dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche;
13) il Governo adotti tutte le opportune iniziative per introdurre efficaci misure di sostegno al rinnovo del parco dei veicoli-cisterna, mediante demolizione dei veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, che siano stati costruiti in data anteriore al 1o gennaio 1997;
14) il Governo adotti tutte le opportune iniziative per destinare risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate alla realizzazione di un sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e controllo del trasporto di merci pericolose e di rifiuti pericolosi;
e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità, sotto il profilo formale, di riformulare l'articolo 3, disciplinando, al comma 1, le condizioni alle quali è autorizzato il trasporto di merci pericolose e, al comma 2, le fattispecie per le quali è vietato il trasporto delle suddette merci».

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere del relatore.

Silvia VELO (PD) chiede al relatore se, rispetto agli interventi prospettati nella proposta di parere e condivisi dal Governo, il Governo stesso ha provveduto a svolgere una necessaria attività di concertazione con le organizzazioni di categoria, che più volte hanno espresso preoccupazione

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riguardo ai temi oggetto del provvedimento in esame. Osserva in proposito che la Commissione, nell'esprimere il parere, si trova chiamata ad un compito molto delicato, in quanto necessitano di tutela sia le esigenze relative alla sicurezza nel trasporto di merci pericolose, sia anche le richieste del settore, che da tempo versa in una situazione di crisi molto pesante. Chiede infine assicurazioni da parte del rappresentante del Governo in ordine al pieno recepimento delle condizioni poste nel parere che la Commissione si accinge ad approvare.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO sottolinea che il settore dell'autotrasporto è di fondamentale importanza per l'economia del Paese e che il Governo intrattiene con le organizzazioni di categoria una costante interlocuzione. Ricorda che stamani si è svolto un incontro con le associazioni degli autotrasportatori cui ha partecipato il Ministro Matteoli, che ha assicurato che, successivamente all'emanazione del decreto legislativo in esame, il ministero emanerà, in tempi brevissimi, un decreto di proroga dell'utilizzo del parco circolante, analogamente a quanto avvenuto in altri Paesi europei. Giudica comunque importante che il parco circolante venga progressivamente sostituito con mezzi più sicuri. Ritiene, in conclusione, che il parere reso dalla Commissione in ordine al provvedimento in esame sia del tutto in linea con gli intendimenti del Governo al riguardo.

Carlo MONAI (IdV) chiede che la proposta di parere venga modificata relativamente a due aspetti. In primo luogo ritiene utile che, laddove si prevede che il Governo adotti le opportune iniziative per la realizzazione di un sistema di tracciabilità delle merci, venga introdotto un riferimento ai sistemi di telepedaggio stradale di cui alla direttiva 2004/52/CE. In secondo luogo, riprendendo una richiesta avanzata dalle organizzazioni intervenute nella audizioni informali che si sono svolte nella seduta del 26 novembre 2009, giudica opportuno che venga eliminata la possibilità che il Ministero adotti prescrizioni più restrittive relativamente al trasporto di merci pericolose, anche se limitate esclusivamente, come espresso nel parere, a motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, per evitare che si determinino situazioni di svantaggio competitivo per i veicoli circolanti in Italia.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, ritiene di poter accogliere la richiesta del collega Monai relativa all'utilizzo del sistema di telepedaggio per la tracciabilità delle merci. Quanto alla richiesta di sopprimere la disposizione che dà la possibilità al Ministero di introdurre prescrizioni più rigorose in ordine al trasporto di merci pericolose, segnala che si tratta di una previsione contenuta nella direttiva comunitaria che il provvedimento recepisce. Fa presente che nella proposta di parere questa possibilità è stata circoscritta ai soli casi inerenti alla sicurezza durante il trasporto. Riformula, quindi, in tal senso la propria proposta di parere (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce l'assenso del Governo alla nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione del relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
Atto n. 147.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

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La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione non ha espresso i rilievi di competenza.
Chiede pertanto al rappresentante del Governo di garantire che il Governo non procederà all'adozione del decreto legislativo prima dell'espressione del parere della Commissione, che potrà avere luogo non appena sarà pervenuto il suddetto parere della Conferenza. Al riguardo segnala al Governo l'opportunità di una tempestiva trasmissione del parere da parte del Ministro per i rapporti con le regioni, tenuto conto del fatto che la Conferenza si è espressa sul provvedimento in esame nella seduta di giovedì 26 novembre scorso.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO garantisce che il Governo non procederà all'adozione definitiva del decreto legislativo in esame prima che la Commissione abbia espresso il proprio parere.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.30.

5-01431 Misiti: Situazione di crisi in cui versa la società Alitalia Maintenance Systems e modalità di manutenzione degli aeromobili da parte della nuova Alitalia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto), replicando, ringrazia il rappresentante per la risposta resa, che tiene conto degli sviluppi che si sono avuti nel periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'interrogazione ad oggi. Ritiene che la manutenzione degli aeromobili sia di fondamentale importanza per la sicurezza dei passeggeri e ritiene che il Governo debba porre una particolare attenzione alle modalità in cui essa viene effettuata, proprio tenuto conto delle clausole contenute nei contratti di manutenzione con le aziende del settore, in particolare straniere.

5-01910 Schirru: Controllo della sicurezza nello scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatta. Fa presente che l'interrogazione si riferisce ad un episodio specifico occorso nell'aeroporto di Cagliari Elmas, che si è trovato privo di controllo per assenza di personale per più di due ore. Ricorda che casi analoghi di assenza del personale di controllo negli aeroporti hanno in passato permesso che accadessero fatti assai gravi, come ad esempio il deposito, nell'aerostazione, di un ordigno esplosivo. Giudica grave che la società responsabile non sia riuscita a provvedere alla sostituzione del personale assente.

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5-02124 Esposito: Istituzione della fermata ferroviaria di Grugliasco, in Piemonte.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Fa presente inoltre che nella giornata di domani si svolgerà un incontro tra il Governo, la regione Piemonte e il comitato dei pendolari della regione medesima, al fine di pervenire ad un accordo in ordine ai servizi di trasporto ferroviario.

Stefano ESPOSITO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta e dell'informazione resa da ultimo. Rileva che si tratta della prima volta in cui viene data una conferma ufficiale da parte di Trenitalia in ordine ai servizi ferroviari oggetto dell'interrogazione. Ricorda tuttavia che la stazione di Grugliasco è stata costruita affinché i treni potessero effettuare una sosta ogni ora, quindi ritiene che le tre coppie di treni che saranno lì attivate rappresentino soltanto un primo passo. Fa presente, infatti, che attualmente i treni partono di Grugliasco dopo le nove del mattino e che questo reca un grave pregiudizio ai pendolari che non possono usufruire di questi servizi. Chiede quindi al Governo di mettere in atto le opportune iniziative affinché la società Trenitalia possa anticipare l'orario delle corse ferroviarie, anche al fine di non dover successivamente sopprimerle per carenza di utenti.

Mario VALDUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-01400 Giorgio Merlo: Riduzione dei servizi ferroviari nella tratta Torino-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti notturni.

5-01686 Pelino: Soppressione della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone.