CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° dicembre 2009
254.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008.
Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.
Atto n. 138.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Il sottosegretario Guido CROSETTO fornisce gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore nella precedente seduta.
In particolare, per quanto riguarda il mancato invio al COCER del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio, evidenzia che, in accoglimento della richiesta del COCER, il Programma pluriennale è stato ad esso trasmesso il 7 aprile 2009, e ciò anche se, come già indicato nella richiesta di parere al Consiglio di Stato del 22 aprile 2009, il citato Organo di rappresentanza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2009, n. 244 (legge finanziaria 2008), è chiamato ad esprimersi, esclusivamente sullo schema di regolamento. Per quanto concerne, invece, la scelta operata di rinviare ad una successiva procedura l'individuazione degli alloggi da alienare, fa presente che

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le disposizioni dello schema di regolamento in esame sono pienamente attuative della norma di legge, che in nessuna disposizione ha previsto, né risulta abbia lasciato intendere, che l'elenco degli alloggi alienabili avrebbe dovuto essere inserito nello schema di regolamento, limitandosi a prevedere, all'articolo 2, comma 628, lettera b), che il Ministero della difesa, ai fini della realizzazione del Programma pluriennale «b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco», e, al comma 629, che lo stesso Ministero della difesa «adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma pluriennale».
Sembrano pertanto correttamente ed esaustivamente attuative della disciplina di legge sia la predisposizione della tabella 2, inserita nel Programma che individua il numero (superiore a tremila) e le tipologie di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, per ciascuna delle tre Forze armate e per ciascuna regione, sia la disposizione dello schema di regolamento, laddove disciplina le modalità con le quali, non soltanto in sede di prima applicazione, ma anche a regime, si procede all'individuazione dell'elenco degli alloggi da alienare in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate.
Quanto all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, essa non prevede alcuna diversa modalità di individuazione degli alloggi, limitandosi a disporre che il Ministro della difesa «definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito». In attuazione di tale norma è stato predisposto lo schema di decreto ministeriale per l'anno 2008 che, inviato contestualmente al parere parlamentare, prevede, come per tutti i decreti precedentemente adottati:
entità complessiva degli alloggi e loro utilizzo, suddivisi per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione al 1o gennaio 2009;
numero degli alloggi non più ritenuti utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi, (coincidenti per numero con quelli individuati in sede di prima applicazione in attuazione della legge finanziaria);
parametri di reddito e altri requisiti per il mantenimento degli alloggi AST in conduzione da parte del personale non abbiente con riferimento al 2009.

Le citate norme, che costituiscono il quadro normativo di riferimento, non prevedono la predisposizione di un elenco analitico degli immobili da alienare, ma solo la determinazione del numero degli stessi. Tale ultimo dato, pari a 3.131 unità alloggiative, è puntualmente indicato nel Programma pluriennale e nello schema di decreto recante il patrimonio annuale di gestione del patrimonio abitativo.
Soltanto nello schema di regolamento viene necessariamente disciplinato il procedimento attraverso il quale si procede alla predisposizione dell'elenco recante gli alloggi non più funzionali che costituisce un adempimento ricognitorio di carattere tecnico, (il quale peraltro si pone necessariamente in una fase successiva a quella di predisposizione del programma ed è soltanto strumentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici che lo stesso programma individua). Tale fase, di carattere eminentemente tecnico, si concretizza in un provvedimento di individuazione di alloggi adottato non a caso dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, ed è pienamente coerente con il quadro normativo di riferimento.

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In alcun modo pare configurabile una qualsiasi volontà di elusione di valutazioni (del COCER e delle Commissioni parlamentari).
Per quanto riguarda l'articolo 8, comma 1, che attribuisce il diritto di prelazione anche nell'ipotesi di alloggi liberi, mentre secondo il relatore, dovrebbe riconoscerlo soltanto in relazione agli alloggi occupati, sottolinea che l'interpretazione, proposta dal relatore, incentrata sulla formulazione letterale della norma, appare restrittiva rispetto alle finalità dell'intero intervento legislativo e, peraltro, suscettibile di realizzare una chiara situazione di disparità di trattamento a favore dei conduttori degli alloggi di servizio individuati per la vendita, peraltro, potenzialmente, per la maggioranza sine titulo e a sfavore di tutto il rimanente personale della Difesa interessato all'acquisizione di alloggi di servizio e magari in condizioni reddituali maggiormente problematiche rispetto a quelle dei conduttori degli alloggi.
L'interpretazione adottata dalla Difesa (peraltro evidentemente condivisa dal Consiglio di Stato, che non ha formulato alcuna osservazione al riguardo) sembra, inoltre, in linea anche con altre disposizioni di legge inerenti la materia che hanno previsto condizioni di favore, anche maggiormente significative alle riduzioni del prezzo dell'immobile, nei confronti di altre categorie di soggetti.
La ratio della disposizione di legge di cui all'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge finanziaria 2008 sembra essere infatti diretta a consentire al personale militare di accedere, a condizioni agevolate, all'acquisto, come prima casa, degli immobili alienati dal Ministero della Difesa non più funzionali alle esigenze istituzionali, senza voler precostituire un beneficio esclusivamente a favore del personale interessato all'acquisto che sia in quel momento conduttore dell'alloggio posto in vendita (per di più spesso senza titolo attuale al mantenimento in godimento dell'alloggio stesso). Essa appare quindi diretta a consentire a tutto il personale della Difesa e, in specie, a quello militare - che per le peculiari condizioni di impiego rispetto ai lavoratori dipendenti di altri comparti è assoggettato a frequenti spostamenti di sede di servizio, con difficoltà a costituire un centro di interessi familiari stabile - di acquistare l'abitazione principale, presupposto indispensabile per soddisfare tale legittima aspettativa.
La diversa interpretazione proposta dal relatore creerebbe, quindi, una palese disparità di trattamento tra i sine titulo, che avendo già goduto sino ad oggi dell'alloggio, verrebbero avvantaggiati anche nell'alienazione dell'unità abitativa occupata a condizioni ampiamente favorevoli, mentre il rimanente personale, già svantaggiato per non aver potuto finora godere dell'alloggio, magari da tempo atteso, e per non poter beneficiare del diritto di opzione, non avrebbe diritto ad alcun beneficio.
Sul piano tecnico, l'inciso «in caso di mancato esercizio» sembra piuttosto voler indicare che il diritto di prelazione per i soli alloggi aventi un conduttore debba essere esercitato preventivamente da esso, essendo comunque destinato, esso diritto, a tutto il personale militare e civile della Difesa.
Con riferimento, inoltre, alle conseguenze sul prezzo di aggiudicazione evidenziate dal relatore, che si determinerebbero per effetto dell'applicazione dell'articolo 8, fa presente che la previsione di cui all'articolo 8, comma 14, dello schema di regolamento (asta pubblica, con privilegio del dipendente), è in linea con la disposizione del comma 628, lettera b), che riconosce il diritto di prelazione, qualora non esercitato dal conduttore, in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia. Essa appare peraltro più rispondente allo spirito generale della norma che favorisce il soddisfacimento del fabbisogno abitativo del personale della Difesa.
Si evidenzia che la differenziazione di prezzo di aggiudicazione tra il personale dipendente dell'Amministrazione, sia esso concessionario o meno dell'alloggio in alienazione,

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è pienamente coerente con la finalità perseguita dalla disposizione di legge che non pare quella di attribuire un privilegio al dipendente, quanto piuttosto di ristorarlo dei disagi correlati alla mobilità di impiego che hanno reso difficoltoso o addirittura impossibile acquistare per sé e la sua famiglia una casa dove porre la propria residenza e domicilio.
In questo senso si ritiene quindi coerente con l'impianto normativo la previsione di una precedenza al personale della Difesa anche per gli alloggi da vendersi con asta pubblica aperta a terzi ai sensi dell'articolo 8, comma 14, dello schema di regolamento. In realtà, il comma 14 si limita esclusivamente a prevedere la possibilità che l'Amministrazione accorpi, in una sola asta, la vendita degli alloggi di cui al comma 1 (cioè quelli liberi e quelli per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione all'acquisto) e al comma 13 dello stesso articolo (cioè quelli rimasti invenduti a seguito di una precedente asta).
La disposizione, in sintesi, non realizza niente di nuovo ed è coerente con le precedenti disposizioni del regolamento, essendo dettata esclusivamente da fini di economicità procedimentale e semplificazione dell'azione amministrativa. In concreto, l'Amministrazione, anziché fare due successive aste, procedendo prima a quella rivolta ai soli dipendenti della Difesa e, nel caso essa non consenta la vendita degli alloggi, ad una successiva asta pubblica, estesa a terzi, pone in essere un'unica procedura, ferme restando le due differenti categorie di destinatari (dipendenti e soggetti terzi), la prima delle quali ha la prelazione.
Sempre con riguardo all'applicazione dell'articolo 8 e alle conseguenze che essa determinerebbe, secondo il relatore, sul diritto di prelazione, segnala che tali conseguenze sono volute dalla formulazione della legge, rispetto alla quale nulla innova il regolamento. Infatti, potrebbe verificarsi l'ipotesi evidenziata dal relatore che il dipendente acquisti l'alloggio a seguito di esperimento di gara ad un prezzo più basso rispetto a quello offerto al conduttore, per effetto dell'applicazione delle riduzioni di prezzo. Al riguardo si rileva in primo luogo come tale accadimento sia naturale conseguenza della complessità dell'attività contrattuale, che prevede una fase negoziata in via diretta con il conduttore, cui segue l'esperimento di una gara, nel cui espletamento l'amministrazione deve garantire la buona fede dei partecipanti. Talché una volta spuntato il prezzo più vantaggioso non è più consentito alla stessa di rivolgersi nuovamente al soggetto che non ha esercitato per tempo il diritto di prelazione. Peraltro si osserva che una volta consumato il diritto di prelazione da parte del conduttore, quest'ultimo viene a collocarsi sullo stesso piano dei possibili interessati all'asta, in modo tale che risulta perfettamente legittimo che la diversità di reddito, ovvero di durata del godimento (non di rado «sine titulo») del bene stesso nel passato, vada ad incidere sul prezzo di vendita conseguito in ultimo dall'Amministrazione.
In relazione a quanto evidenziato dal relatore, con riferimento all'articolo 7, comma 7, che attribuisce ai conduttori di immobili di pregio la possibilità di esercitare il diritto di opzione al prezzo derivante dall'esperimento dell'asta, diminuito nella misura del 10 per cento, ritiene che la citata disposizione non sia in contrasto con la norma di legge, nella misura in cui l'Amministrazione ha ritenuto di dover applicare la misura minima della riduzione da essa prevista (10 per cento), in ragione della tipologia di «pregio» degli alloggi e nella considerazione che tali unità abitative sono in genere destinate ad essere occupate da militari di grado più elevato e pertanto beneficiari di un reddito più elevato, rispetto agli altri militari. Fa presente comunque che si potrebbero espungere dall'articolo 7, comma 7, le parole: «diminuito dello sconto del 10 per cento».
Per quanto riguarda le osservazioni del relatore, in merito al divieto di cui all'articolo 7, comma 21, di porre in essere atti di disposizione prima del quinto anno dalla data di acquisto, in

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relazione ai soli alloggi trasferiti con l'applicazione delle riduzioni di legge, segnala che l'inciso «con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6», destinato a limitare il divieto di porre in essere atti di disposizione prima del quinto anno dalla data di acquisto, esclusivamente per gli alloggi trasferiti con l'applicazione della riduzione di prezzo è stato inserito su proposta dello Stato maggiore della difesa nella considerazione che gli altri alloggi che vengono alienati senza riduzione di prezzo, cioè sul libero mercato, sono unità abitative risultate di non interesse del personale militare e civile della Difesa e l'inserimento dell'ulteriore vincolo dei 5 anni costituirebbe una limitazione alla sua possibilità di alienazione, in quanto renderebbe il bene non appetibile, con conseguenze, quindi, anche in ordine ai mancati introiti della vendita e agli oneri di mantenimento per gli alloggi invenduti. Peraltro, poiché ritiene fondata sul piano tecnico l'osservazione formulata dal relatore, fa presente che dopo le parole: «sugli alloggi trasferiti» si potrebbero espungere dall'articolo 7, comma 21, le parole: «con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6».
In relazione all'articolo 6, comma 5, che, ad avviso del relatore, potrebbe condurre alla determinazione di valori a base d'asta della nuda proprietà sovrastimati, segnala che la procedura risponde all'esigenza di adottare canoni di locazione assimilabili a quelli di mercato in una situazione assai disomogenea, quale è quella del patrimonio infrastrutturale delle Forze armate, che renderebbe altrimenti estremamente difficile l'individuazione del quantum con le modalità della normativa vigente sulle locazioni (legge n. 431 del 1998), che contempla una eterogeneità di situazioni per la definizione del canone, difficilmente conciliabili con le esigenze di determinazione dell'usufrutto.
La scelta operata, senza incidere in alcun modo sulle situazioni soggettive, consente di disporre di un criterio unico che prende origine dal canone concessorio, ancorché maggiorato per i «sine titulo», già individuato ed applicato che accelererebbe, snellendolo, il procedimento di alienazione. Il criterio di ricorrere a valori di mercato, non potendosi applicare unicamente ai fini della determinazione della nuda proprietà ma dovendosi applicare anche per il valore dell'usufrutto, peraltro, potrebbe anche comportare un aumento di prezzo di quest'ultimo, con l'effetto che ne potrebbe derivare, per la fascia più debole, di non avere più la convenienza di optare per l'acquisto del solo usufrutto.
In merito agli interrogativi posti dal relatore con riferimento all'articolo 7, comma 14, ritiene che la disciplina recata dallo schema di regolamento, in ordine all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto dell'usufrutto, ovvero alla prosecuzione della conduzione, sia sufficiente a garantire il diritto degli interessati alla permanenza nell'alloggio, secondo i rispettivi titoli posseduti. Infatti, per quel che attiene l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto dell'usufrutto, si osserva come questo comporti di per sé il diritto dell'interessato a permanere nell'alloggio per tutta la durata della vita residua. Per quanto attiene, invece, alla permanenza nell'alloggio del soggetto che abbia titolo a continuare nella conduzione dell'alloggio stesso, evidenzia come il comma 14 dell'articolo 7 preveda l'obbligo per l'acquirente di stipulare appositi contratti di locazione, con i conduttori, i quali devono avere necessariamente adempiuto contestualmente all'atto di acquisto; misura questa che ritenuta sufficiente a garantire il dipendente.
Per quanto concerne, invece, i dati richiesti dal relatore in merito al possibile numero di conduttori che potrebbero optare per la continuazione del rapporto di conduzione in ragione del possesso dei requisiti reddituali richiesti, fa presente che tali dati non sono allo stato attuale nella disponibilità dell'Amministrazione, potendo essere ottenuti solo nella fase successiva di individuazione degli alloggi inclusi nel piano di vendita, anche perché strettamente connessi all'efficacia del sistema

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di vendita, in particolare, dell'usufrutto stesso, disgiunto dalla vendita della nuda proprietà.
In merito ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato, con riguardo all'articolo 4, comma 2, fa presente preliminarmente che la disposizione non era inserita nello schema di regolamento predisposto dal Ministero della difesa e inviato al Consiglio di Stato, per il previsto parere, il 22 aprile 2009. È stata inserita nel successivo schema inviato al Consiglio di Stato - Sezione Atti normativi in data 4 agosto 2009, in risposta al parere interlocutorio con il quale la stessa Sezione aveva richiesto di acquisire il parere sullo schema dell'Agenzia del demanio e del Ministero dei trasporti, comprendente anche altre modificazioni introdotte a seguito delle osservazioni fornite dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti e condivise dallo stesso Organo consultivo. Ciò premesso, ricorda che l'articolo 4, comma 2, prevede una specifica disciplina per la costruzione di alloggi di servizio con capitali privati. In particolare, introduce la possibilità di stipulare atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio, da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del Codice civile, per la durata di 90 anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione della difesa.
Tale disposizione è stata inserita in recepimento di un preciso suggerimento di una Commissione speciale del massimo livello scientifico dello stesso Consiglio di Stato, costituita ad hoc e presieduta dal Presidente aggiunto di tale Organo, su un quesito rivolto dal Gabinetto del Ministro della difesa, in ordine ad una iniziativa per la realizzazione di alloggi militari per famiglie, con totale apporto di risorse private, sulla quale si era già espressa favorevolmente l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari. Trattasi del progetto relativo alla costruzione, da parte di una Società privata, di circa mille alloggi di servizio, in un'area adiacente l'aeroporto militare di Bari, contestualmente ceduta, a titolo di proprietà, gratuitamente, al patrimonio indisponibile dello Stato con il mantenimento del diritto di superficie in capo alla stessa società per novanta anni. Il meccanismo si sostanzia nella vendita dei citati alloggi a personale militare e civile individuato dalla Difesa, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio, per la durata di 90 anni, trascorsi i quali l'alloggio rientra nella piena proprietà dell'Amministrazione.
La formulazione dell'articolo 4, comma 2, è interamente mutuata dal parere reso dalla citata Commissione speciale (parere n. 1096/2009 dell'11 maggio 2009) che, tra l'altro, recita:
«la società realizzerà infatti circa 1000 alloggi, anche in lotti di 150-200 alloggi, e cederà il diritto di superficie (unitamente alla proprietà delle singole unità abitative) al personale dell'Amministrazione della difesa in servizio presso il Presidio di Bari per la durata di anni 90 (durata del vincolo oggettivo di destinazione). Fermo restando che la nuda proprietà del suolo viene immediatamente trasferita all'Amministrazione, poiché - ai sensi dell'articolo 953 del Codice civile - con l'estinzione del diritto di superficie allo scadere del termine previsto il proprietario del suolo diventa proprietario anche della costruzione, una volta estinto il vincolo oggettivo di destinazione gli alloggi rientreranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione stessa.»;
«Nella specie, la proposta della società presenta indubbiamente profili di convenienza per l'Amministrazione. Essa viene incontro all'esigenza di reperire un consistente numero di alloggi per il personale dipendente senza impegno di risorse pubbliche, pur dovendo offrire nel

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contempo la garanzia che gli immobili non verranno sottratti alla loro destinazione.»;
«Non sembra che gli alloggi che la società si propone di costruire possano rientrare nella suddetta terza categoria.», cioè tra gli alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto».

La medesima Commissione speciale aveva prospettato l'opportunità di inserire e disciplinare in via generale l'ipotesi (ed eventualmente anche altre similari) nell'emanando Regolamento di attuazione del Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, così da predisporre un quadro normativo compiutamente definito nel quale inserire la realizzazione di singole iniziative di privati. Di qui l'inserimento, nel testo inviato al Consiglio di Stato il 4 agosto 2009, del richiamato articolo 4, comma 2, nel quale è dettata la richiesta disciplina generale.
La diversa formulazione proposta dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi nel parere del 16 settembre 2009, laddove essa, in difformità al richiamato parere della Commissione speciale, suggerisce di sostituire alla vendita la locazione, non appare peraltro coerente con le disposizioni recate dagli articoli 952 e 953 del Codice civile (nei quali rispettivamente si prevede che il proprietario di un fondo può alienare separatamente dalla proprietà del suolo la proprietà della costruzione già esistente - articolo 952 - e che considera compatibile con la costituzione del diritto di superficie l'apposizione di una scadenza al sopraggiungere della quale la proprietà del fabbricato passa al proprietario del suolo - articolo 953) , disposizioni generali che hanno già trovato attuazione, per quanto risulta, nella legge n. 865 del 1971 in materia di edilizia convenzionata, che all'articolo 35 disciplina la medesima procedura. La diversa formulazione proposta, peraltro, renderebbe di fatto non attuabile il ricorso ad una siffatta procedura per la quale si profila una locazione novantennale.
Per quanto riguarda, inoltre, i rilievi formulati dal Consiglio di Stato e richiamati dal relatore, in ordine alla vendita in blocco di interi stabili o comprensori abitativi di cui all'articolo 7, comma 12, fa presente che la disposizione non discende da una scelta discrezionale dell'Amministrazione in quanto la vendita in blocco è l'unica modalità di alienazione prevista dal comma 628, lettera b), dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, e così recepita nel regolamento. Essa risponde alla necessità di evitare che parti del patrimonio non venduto si trovino all'interno di complessi divenuti di proprietà privata. La norma non reca alcuna previsione riguardo all'acquisto in blocco da parte degli interessati.
Infine assicura che i refusi segnalati dal relatore agli articoli 5, comma 4, e 12, commi 6 e 8, saranno corretti nel senso indicato dal relatore stesso, all'atto della definitiva adozione del regolamento in oggetto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ricorda preliminarmente che attualmente il patrimonio abitativo della Difesa ammonta a 18.939 unità di cui il 57 per cento AST (alloggi assegnati con una graduatoria a carattere sociale per un periodo temporaneo di 8 anni), il 40 per cento ASI (alloggi di servizio assegnati in base all'incarico) e il 3 per cento ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi) e ASIR (alloggi di servizio con rappresentanza).
Sottolinea come, a norma di legge, il superamento del periodo di otto anni o la perdita dell'incarico non determinino automaticamente la scadenza della concessione. Infatti, la legge n. 537 del 1993 ha stabilito, all'articolo 7, comma 9, il diritto alla continuità della concessione per le famiglie considerate con reddito medio-basso, ossia con reddito che non superi la soglia annualmente determinata dal Ministro della difesa. Inoltre, la legge n. 724 del 1994 ha previsto la possibilità di prorogare la concessione anche alle famiglie con reddito superiore alla citata soglia con l'applicazione di una maggiorazione

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del canone del 50 per cento. Nessun conduttore, quindi, anche quelli definiti »sine titulo», può essere considerato abusivo.
Ciò premesso ricorda che da oltre quindici anni il legislatore tenta di dar vita a un profondo ampliamento e rinnovamento del patrimonio abitativo della Difesa, operazione resasi indispensabile in seguito all'adozione nelle Forze armate del modello professionale. Con la legge finanziaria 2008 - e segnatamente con l'articolo 1, commi 627, 628, 629 e 631 - è stato approvato un programma per la valorizzazione del demanio militare. Tali disposizioni rappresentano la soluzione più efficace alla delicata questione degli alloggi militari, consentendo al Ministero della difesa una pianificazione pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative. L'obiettivo principale del piano di vendite è riuscire a dar vita ad un profondo ampliamento e rinnovamento del patrimonio abitativo in modo da consentire a 40-50 mila volontari di truppa di ottenere una casa attraverso uno strumento di edilizia agevolata, ponendo fine alla inaccettabile condizione che li vede confinati da 8 -10 anni nelle camerate «pluriletto» in cui viene accasermato il personale di leva.
Punti cardine del programma previsto dalle citate disposizioni sono la dismissione degli alloggi ritenuti non più utili alle esigenze della difesa, con il riconoscimento di un diritto di opzione in favore degli utenti e l'assegnazione degli introiti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa e l'avvio di un programma di costruzione, tramite project financing, di unità abitative da assegnare al personale militare.
A suo avviso, lo schema di regolamento in esame stravolge l'impostazione del regolamento previsto dalla legge, in quanto, da un lato, non riconosce alcun diritto di prelazione ai conduttori per l'acquisto dell'immobile, ma li costringe a competere sul valore d'asta più elevato, mentre la legge prevede il ricorso all'asta solo nei casi in cui il conduttore abbia rinunciato alla prelazione, dall'altro viene messo in discussione il diritto alla continuità nella locazione dell'alloggio per coloro che hanno redditi medio-bassi e non possono comprare l'immobile.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ricorda che la legge finanziaria 2008 stabilisce precise tutele a favore dei conduttori che non possono esercitare il diritto di opzione all'acquisto «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT» (articolo 2, comma 627, lettera b). Ritiene che tale disposizione sia contraddetta dallo schema di regolamento che, all'articolo 7, comma 14, in maniera, a suo avviso, illegittima, ridimensiona le citate tutele prevedendo per il terzo acquirente un obbligo alla stipula di un mero contratto di locazione della durata di 9 anni se il reddito del conduttore non supera i 19 mila euro annui lordi (limite peraltro irrisorio, in quanto superato anche da chi dispone di una pensione minima) e di 5 anni se il reddito è compreso tra 19 mila euro e il limite annualmente stabilito con decreto ministeriale del Ministro della difesa. In proposito, sottolinea che la legge finanziaria 2008, non prevede nessuna scadenza temporale in merito al diritto alla permanenza del conduttore nell'alloggio. Pertanto, l'unica limitazione a tale diritto, potrebbe ricercarsi nel venir meno delle condizioni che hanno determinato le tutele previste dalla legge.
Segnala inoltre come, nonostante i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, continui a mancare una dimensione pluriennale del piano di vendite. A suo avviso, quello che viene presentato insieme al regolamento come «piano pluriennale», in realtà, prevede un'unica operazione di dismissione relativa a 3.131 alloggi (la legge obbligava a venderne non meno di 3.000)

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e una mera indicazione delle esigenze abitative della difesa, fissata in 51.642 alloggi. In merito alla realizzazione di questi alloggi, poi, non vi è nulla se non una calendarizzazione del tutto generica, secondo cui, il primo lotto di alloggi verrebbe realizzato entro 5 anni, il secondo entro 10 anni ed il terzo in tempi successivi.
In sostanza, è prevista soltanto la vendita del 18 per cento circa del patrimonio esistente e non risultano indicate le modalità attraverso le quali sarà assicurata la disponibilità delle risorse, pari a circa 5,7 miliardi di euro, necessarie per la realizzazione del programma.
Inoltre, ritiene che lo schema di regolamento renda molto meno stringenti i requisiti necessari per ottenere un alloggio ASI. Infatti, lo schema di regolamento, anziché prevedere la costante presenza del titolare nella sede di servizio, si limita a disporre l'obbligo, per il beneficiario, di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio. La legge, invece, afferma chiaramente il diritto ad ottenere un alloggio ASI solo per quei militari che sono tenuti ad assicurare la costante presenza nella sede dell'Ente dove prestano servizio. In altre parole, la legge garantisce l'alloggio ASI soltanto ad alcune figure professionali quali il comandante dell'ente, il responsabile della Sala operativa, o dei nuclei antincendio o del pronto intervento. Per tutte le altre figure, la stessa legge individua la possibilità di concedere alloggi AST (alloggi di servizio temporanei) per un periodo rinnovabile e sulla base di un canone, decisamente non vessatorio, mediamente pari a 450 euro al mese. L'aumento esponenziale di alloggi ASI, a suo avviso, procurerebbe un danno all'erario di 4 mila euro all'anno per ogni alloggio. Gli alloggi ASI sono, ad oggi, 8.813 con la modifica di cui allo schema di regolamento in esame, diverrebbero più di 12.000, con un danno all'erario di almeno 60 milioni di euro all'anno. Per fare un esempio basti pensare che tutto il personale in servizio nella città di Roma, dove hanno sede cinque Stati maggiori e altrettanti comandi di vertici, ha l'obbligo di abitare nella città stessa e quindi avrebbe titolo ad un alloggio ASI. Gli alloggi ASI riscuotono un canone figurativo di circa 80-100 euro al mese ed hanno una franchigia che esclude dal calcolo la superficie eccedente i 120 metri quadrati.
Infine per quanto riguarda le modalità di vendita degli alloggi, ricorda che, ai sensi dell'articolo 8 dello schema di regolamento, saranno assoggettati alla procedura d'asta, tre diversi tipi di alloggio: di pregio, liberi, inoptati, cioè gli alloggi il cui conduttore non ha esercitato il diritto di opzione, e quelli rimasti invenduti che vengono messi all'asta. Per queste due ultime tipologie, se un inquilino con reddito medio-basso ha rinunciato all'acquisto dell'alloggio per mancanza di risorse, quest'ultimo viene messo all'asta e sarà il vincitore dell'asta a intimargli lo sfratto dopo cinque anni.
Sottolinea come questa disciplina risulti così poco rispettosa del diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, tanto da potersi applicare anche nei confronti dei conduttori portatori di handicap. Inoltre, per quanto riguarda gli alloggi già individuati per la vendita, pari a 3.131 unità, ritiene che non sia sufficiente l'individuazione del numero complessivo degli alloggi da alienare, ma sia necessario rendere noto l'elenco dettagliato di tali alloggi, in quanto soltanto in questo modo sarà possibile valutare in che misura il programma pluriennale risulti autofinanziato.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel riservarsi di rispondere nella prossima seduta agli ulteriori interrogativi testé posti dalla deputata Villecco Calipari, sottolinea come risulti particolarmente complesso trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze in gioco: finanziarie, alloggiative, eccetera.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di interve
nire,

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rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 251 del 25 novembre 2009, a pagina 103, seconda colonna, undicesima riga, sostituire le parole «1 e 2» con le seguenti: «2 e 3» e a pagina 104, prima colonna, alla quarta riga e alla trentatreesima riga, sostituire le parole «1 e 2» con le seguenti: «2 e 3».