CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2009
249.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 129.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 17 novembre 2009.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta del 17 novembre 2009 il relatore ha svolto la relazione ed ha formulato una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

Sandro GOZI (PD) fa notare che lo schema di decreto in esame non presenta rilievi critici sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Evidenzia che la Commissione europea ha presentato presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee due ricorsi contro l'Italia per il mancato recepimento delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE. Esprime quindi il proprio orientamento favorevole sullo schema di decreto che dà attuazione alle citate direttive e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI (LNP), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore nella precedente seduta, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si associa a quanto rilevato dal collega Pini e dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Atto n. 141.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 novembre 2009.

Gianluca PINI (LNP), anche alla luce dell'assenza del relatore, avanza la richiesta di rinviare l'esame dello schema di decreto legislativo, stante comunque che il termine per l'espressione del parere è fissato al 6 dicembre 2009.

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Mario PESCANTE, presidente, al fine di accedere alla richiesta del deputato Pini, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Atto n. 149.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 novembre 2009.

Gianluca PINI (LNP), relatore, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella precedente seduta, osserva che lo schema di decreto in esame appare in linea con la normativa comunitaria. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione con la quale si invita il Governo a valutare l'effettiva conformità al criterio di delega di cui all'articolo 30 della legge n. 88 del 2009 della sanzione prevista per le violazioni al divieto di detenzione ed introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità (vedi allegato 1).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con osservazione.

Sandro GOZI (PD), pur condividendo le considerazioni svolte dal relatore, ritiene opportuno precisare nella proposta di parere, soprattutto in relazione alla molteplicità delle fonti in materia, che le norme andrebbero redatte in forma di novella al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alla legge n. 895 del 1967.

Mario PESCANTE, presidente, nell'evidenziare che l'osservazione formulata dal deputato Gozi attiene a profili di competenza della I Commissione, invita a valutare l'ipotesi di inserire il rilievo in questione tra le premesse del parere.

Gianluca PINI (LNP), relatore, nel dichiarare di condividere la proposta testè avanzata dal presidente, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.
Atto n. 140.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva 2007/45/CE che reca norme relative alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. Osserva che l'obiettivo della direttiva consiste nella liberalizzazione dei formati degli imballaggi, cioè nella riduzione dei vincoli alle quantità nominali delle confezioni e dei contenitori, per favorire la libera circolazione nel mercato interno, sopprimendo gli ostacoli potenziali alla competitività e incoraggiando l'innovazione e l'accesso ai mercati: a tal fine la direttiva 2007/45/CE provvede ad abrogare

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la direttiva 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e la direttiva 80/232/CEE relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, e ad introdurre specifiche modifiche alla direttiva 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. Ricorda che il recepimento della direttiva negli Stati membri sarebbe dovuto avvenire entro l'11 ottobre 2008, mentre l'applicazione delle relative disposizioni nazionali sarebbe dovuta avvenire a decorrere dall'11 aprile 2009. Sottolinea che la legge comunitaria 2008 ha previsto il recepimento della direttiva mediante delega da attuarsi entro un termine breve (tre mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria), trattandosi di direttiva il cui termine di recepimento è già scaduto. Sottolinea peraltro che, per il «meccanismo» previsto, il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato al 29 ottobre 2009, è prorogato di novanta giorni e quindi scadrà il 27 gennaio 2010.
Per quanto riguarda il quadro normativo vigente, ricorda che la legislazione nazionale in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati stabilisce vincoli stringenti relativamente alle gamme dei contenitori e delle confezioni legittimamente utilizzabili, allo scopo di standardizzare a livello nazionale ed europeo tali confezioni e contenitori e facilitare i confronti di prezzo da parte dei consumatori. Rileva che attualmente per la maggior parte dei prodotti coesistono quantità nominali nazionali e quantità nominali comunitarie: gli «imballaggi preconfezionati CEE» che rispondono alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento interno sono distinti dagli imballaggi preconfezionati detti «nazionali», fabbricati, cioè, in conformità a normative di carattere nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 391/1980). Pertanto, fa notare come lo schema in esame, in attuazione della direttiva 2007/45/CE, miri a modificare la legislazione vigente in modo da ridurre i vincoli alle quantità nominali delle confezioni e dei contenitori, rendendo così possibile ai produttori fornire in numerosi settori merci in quantità nominali rispondenti alle preferenze dei consumatori. In particolare, riferisce che l'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo d'applicazione del provvedimento, relativo alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e che si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati. Osserva che l'articolo 2 dispone che non è possibile vietare o limitare la vendita dei prodotti preconfezionati per motivi relativi alle quantità nominali degli imballaggi, fatto salvo quanto specificamente previsto per determinati prodotti dai successivi articoli 3 e 4. Osserva che avvalendosi di una opzione contemplata dalla direttiva, si dispone una deroga transitoria per il latte e la pasta secca: per tali prodotti le quantità nominali obbligatorie attualmente prescritte continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012. Evidenzia che discostandosi dal principio della possibilità di scegliere liberamente le quantità nominali degli imballaggi, il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'allegato stabilisce, per i vini e le bevande spiritose, le gamme ammesse dei valori delle quantità nominali del contenuto dei preimballaggi; tali valori si applicano a ciascuno dei singoli preimballaggi che eventualmente compongono un imballaggio multiplo, ai sensi dell'articolo 5. Per i generatori aerosol osserva che l'articolo 4 prevede che debbano riportare l'indicazione della capacità nominale totale del contenitore, fatta in maniera da evitare ogni confusione con il volume nominale del contenuto; viene eliminato l'obbligo di indicare la quantità nominale espressa in massa del contenuto. Illustra quindi l'articolo 6, che, ai commi 1 e 2, introduce modifiche relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati. Il comma 3 del medesimo articolo interviene in materia di sanzioni, introducendo una nuova fattispecie relativa alla violazione delle disposizioni in materia di quantità nominali obbligatorie e precisando che spetta alle Camere di commercio la competenza all'applicazione

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delle sanzioni amministrative. Si sofferma quindi: sull'articolo 7, che dispone l'abrogazione delle disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con la nuova disciplina, elencando altresì espressamente alcune di tali disposizioni; sull'articolo 8, che stabilisce che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica; sull'articolo 9, per il quale il provvedimento si applica dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione, precisandosi che, fatta salva la disciplina transitoria per il latte e la pasta secca, le violazioni di norme abrogate dal provvedimento non sono sanzionate se commesse dopo il 10 aprile 2009. Infine rileva che l'articolo 10 stabilisce che le eventuali disposizioni tecniche attuative del provvedimento in esame o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria, segnala che già il 25 giugno 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/0783) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2007/45/CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo. Conferma pertanto l'urgenza di procedere in tempi rapidi all'emanazione del decreto legislativo.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.
Atto n. 146.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2007/44/CE, recante disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento, e che modifica la terza direttiva assicurazioni «non vita» (92/49/CEE), la direttiva relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE: c.d. direttiva MiFID), la direttiva relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE). Al riguardo, segnala che la direttiva 2007/44/CE ha previsto un elenco chiuso di criteri che le autorità nazionali possono considerare per la valutazione prudenziale nei progetti di acquisizione ed incremento di partecipazioni, sia nazionali che transfrontalieri, al fine di accertare l'idoneità dell'acquirente: si tratta di elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste compromettono la sana e prudente gestione finanziaria. Osserva che la direttiva ha inteso anche rafforzare i processi di cooperazione tra autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente. Segnala che tra i vari profili normativi la direttiva 2007/44/CE è intervenuta in materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche; a tale riguardo, essa si è posta come obiettivo l'armonizzazione delle diverse normative nazionali e ha stabilito alcune soglie di aumento di partecipazione, oltre le quali l'operazione va notificata e richiede un'apposita autorizzazione. Rileva che la direttiva 2007/44/CE è entrata in vigore il 21 settembre 2007 ed il termine per il suo recepimento negli ordinamenti nazionali è scaduto il

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21 marzo 2009. Evidenzia che con lo schema di decreto legislativo è stata data attenzione alla piena attuazione dei seguenti principi: fissazione di criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di azionisti ed esponenti aziendali da parte delle Autorità di controllo e chiara definizione della procedura per l'applicazione di tali criteri; introduzione di un termine massimo per il completamento della valutazione prudenziale. In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: degna di nota risulta la nuova formulazione dell'articolo 19, concernente le autorizzazioni rilasciate dalla Banca d'Italia, finalizzata ad armonizzare la disciplina dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche alla normativa comunitaria. Osserva che, al comma 5, viene introdotta una nuova formulazione che specifica che l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia deve far riferimento ai criteri previsti dalla direttiva: non può essere rilasciata l'autorizzazione se sussiste il sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; fa notare che, al comma 8, l'inserimento del riferimento al comma 2 specifica che anche ai soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità si applica la medesima procedura autorizzativa sia per l'acquisizione che per la variazione della partecipazione; al comma 9 viene invece specificato che le disposizioni attuative che possono essere emanate dalla Banca d'Italia devono riguardare, tra l'altro, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole. Riferisce che la lettera e) dell'articolo 1 modifica l'articolo 20 del TUB: il nuovo comma 1, in particolare, introduce obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. Rileva che la lettera g) modifica l'articolo 24 del TUB in materia di sospensione del diritto di voto e degli altri diritti e obbligo di alienazione per sopprimere, al comma 3, il riferimento al comma 6 dell'articolo 19; la lettera h) modifica l'articolo 25 del TUB in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti; la lettera m) interviene sull'articolo 108 del TUB in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale; la lettera n) interviene sull'articolo 110 del TUB in materia di obblighi di comunicazione ed elimina il riferimento alle partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari. Osserva che l'articolo 2, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998: la lettera a), del comma 1 modifica l'articolo 14 del TUF in materia di requisiti di onorabilità; con la modifica del comma 1, aggiunge, vengono introdotte le soglie previste dalla normativa comunitaria: in particolare ai sensi del primo periodo l'obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia va riferito all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società, ovvero all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Evidenzia che con la modifica al comma 2 viene introdotta una nuova formulazione che specifica come il divieto di acquisizione della partecipazione da parte della Banca debba far riferimento ai criteri previsti dalla direttiva. Rileva che al comma 2 viene altresì eliminato il termine di 90 giorni entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione della partecipazione, demandandone la normazione ad un successivo atto regolamentare della stessa Banca d'Italia, mentre al comma 3 viene soppresso il richiamo agli obblighi di comunicazione relativi a variazioni della partecipazione che comportino il superamento delle soglie partecipative ovvero l'acquisizione del controllo della società in quanto già ricompresi nella nuova

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formulazione del comma 1. Infine, sottolinea, al comma 5 viene rideterminato il potere regolamentare della Banca d'Italia nel quadro delle modifiche sopra introdotte, in particolare alla luce del fatto che la definizione delle soglie partecipative da cui scaturisce l'obbligo di comunicazione preventiva non è più demandata alla fonte regolamentare ma viene inserita direttamente nella norma in esame. Evidenzia che la lettera c) modifica l'articolo 19 del TUF in materia di autorizzazione, da parte della CONSOB, all'esercizio delle attività delle SIM. Sottolinea che le lettere d), e) ed j) modificano, rispettivamente, l'articolo 34 (autorizzazione della SGR), l'articolo 43 (costituzione e attività esercitabili dalle SICAV) e l'articolo 43-bis (autorizzazione alla costituzione di SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata) del TUF 12. Illustra quindi l'articolo 3 dello schema in esame, che modifica l'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato) abrogandone il comma 5, che prevede l'obbligo, per la Banca d'Italia, a seguito di operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscano concentrazione soggetta a comunicazione preventiva, di emanare i provvedimenti di propria competenza entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. Fa notare che l'articolo 4, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (recante il codice delle assicurazioni private). Sottolinea che la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, del codice delle assicurazioni in cui viene definita la nozione di «partecipazioni rilevanti»; la lettera b) interviene all'articolo 14 del codice delle assicurazioni in materia di requisiti e procedura con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera c) interviene all'articolo 59 del codice delle assicurazioni in materia di requisiti e procedura con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera d) modifica il comma 1 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni in materia di autorizzazioni all'acquisizione di partecipazioni in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: in particolare, per effetto della modifica, si prevede che tale autorizzazione vada riferita all'acquisto di partecipazioni che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. Osserva che la lettera e), che modifica il comma 2 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni, richiama espressamente le altre soglie della direttiva prevedendo l'autorizzazione dell'ISVAP alle variazioni delle partecipazioni quando si raggiunga o si superi il 20 per cento, il 30 per cento, o il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto; la lettera f) inserisce il comma 2-bis all'articolo 68 del codice delle assicurazioni al fine di definire la nozione di acquisto di concerto; la lettera g) interviene al comma 4 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni con una modifica di mero coordinamento; la lettera h) sostituisce il comma 5 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni al fine di precisare che il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'ISVAP va effettuato sulla base dei criteri stabiliti dalla direttiva. Rileva quindi che la lettera i) inserisce il comma 5-bis all'articolo 68 del codice delle assicurazioni al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione tra autorità di vigilanza; la lettera l) sostituisce il comma 9 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni evidenziando una serie di aspetti che dovranno essere disciplinati dall'ISVAP con regolamento, tra i quali i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; la lettera m) interviene all'articolo 69 del codice delle assicurazioni in materia di obblighi di comunicazione con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68 e la lettera

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n) sostituisce il comma 1 dell'articolo 70 del codice delle assicurazioni in materia di comunicazione degli accordi di voto. Sottolinea che la lettera o) modifica il comma 2 dell'articolo 70 del codice delle assicurazioni: per effetto di tale modifica nel caso di accordo tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione viene attribuito all'ISVAP il potere di stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate; la lettera p) interviene all'articolo 75 del codice delle assicurazioni in materia di protocolli di autonomia con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera q) interviene all'articolo 77, comma 1, del codice delle assicurazioni in materia di requisiti dei partecipanti con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera r) interviene all'articolo 77 del codice delle assicurazioni sopprimendo il comma 2, con il quale viene attribuita al Ministro delle attività produttive la potestà regolamentare in materia le soglie partecipative per l'applicazione dei requisiti di onorabilità. Illustra quindi la lettera s), che modifica il comma 3 dell'articolo 77 del codice delle assicurazioni a fini di mero coordinamento; la lettera t), che modifica il comma 4 dell'articolo 77 del codice delle assicurazioni a fini di mero coordinamento; la lettera u), che interviene all'articolo 79 del codice delle assicurazioni in materia di partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera v), che interviene all'articolo 188 del codice delle assicurazioni in materia di poteri di intervento con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera z), che interviene all'articolo 197 del codice delle assicurazioni in materia di vigilanza sull'attuazione del programma di attività con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera aa), che modifica la rubrica dell'articolo 204 del codice delle assicurazioni, specificando che trattasi di autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione; la lettera bb), che sostituisce il comma 1 dell'articolo 204 del codice delle assicurazioni al fine di prevedere la piena consultazione dell'ISVAP con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del rilascio dell'autorizzazione allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione autorizzati in un altro Stato membro, e la lettera cc), che modifica il codice delle assicurazioni al fine di prevedere, rispettivamente, lo scambio di tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione tra l'ISVAP e le Autorità competenti e l'indicazione nel provvedimento di autorizzazione emanato dall'ISVAP di eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità di vigilanza sul potenziale acquirente. Si sofferma quindi sull'articolo 5 dello schema in esame, che abroga l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185: viene meno pertanto la previsione concernente il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, e sull'articolo 6, che detta disposizioni di carattere finanziario concernenti l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione del provvedimento e l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate, di provvedere all'adempimento dei compiti loro affidati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.
Atto n. 148.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Elena Centemero, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sullo schema di decreto legislativo n. 148, recante l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Osserva che il Titolo I dello schema in esame reca le definizioni e l'ambito applicativo della disciplina. In particolare, l'articolo 1 recepisce la definizione comunitaria di «prestatori di servizi di pagamento» ricomprendendovi, tra gli altri soggetti abilitati, anche gli «istituti di pagamento». Fa notare che la disciplina proposta, ai sensi dell'articolo 2, si applica ai servizi di pagamento prestati sia in euro che nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea non appartenente all'area Euro; le norme relative ai diritti e obblighi delle parti si applicano invece ai soli servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, purché i prestatori dei servizi di pagamento siano insediati nella Comunità ovvero, nel caso di operazioni coinvolgenti un solo prestatore di tali servizi, quest'ultimo sia analogamente insediato nel territorio comunitario. Osserva che il Titolo II dello schema di provvedimento si occupa dei diritti e degli obblighi delle parti coinvolte nelle operazioni di pagamento: l'articolo 3 disciplina il riparto delle spese tra il prestatore e l'utilizzatore dei servizi di pagamento; l'articolo 4 detta regole specifiche per gli strumenti di pagamento di basso valore e per l'ipotesi di utilizzo di moneta elettronica; l'articolo 5 pone il consenso del pagatore come requisito necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. Rileva che l'articolo 6 prevede la possibilità di concordare i limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento, specialmente per l'ipotesi di frode o di utilizzo non autorizzato degli strumenti medesimi, nonché di bloccarne l'uso in presenza di giustificati motivi. Evidenzia che gli articoli 7, 8 e 9 recano, rispettivamente, gli obblighi a carico dell'utilizzatore e del prestatore, le procedure e le condizioni per la comunicazione, da parte dell'utilizzatore, di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, per ottenerne la rettifica da parte del prestatore di servizi di pagamento. Sottolinea che l'articolo 10 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione di un'operazione di pagamento già eseguita, ove questa sia negata dall'utilizzatore o da questi contestata nella correttezza della sua esecuzione, mentre l'articolo 11 disciplina la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l'ipotesi di operazioni non autorizzate; l'articolo 12 regola il riparto delle responsabilità tra prestatori di servizi e clienti e gli articoli 13 e 14 si occupano delle ipotesi di rimborso delle somme pagate e delle relative procedure. Osserva che lo schema di decreto in esame reca poi disposizioni in materia di esecuzione di operazioni di pagamento: l'articolo 15 individua la nozione giuridicamente rilevante di «ricezione degli ordini di pagamento» nel momento in cui tali ordini sono ricevuti dal prestatore di servizi di cui si avvale la parte pagatrice, fatta salva la possibilità di convenire un diverso termine. Fa notare che al prestatore di servizi di pagamento è fatto divieto, ai sensi dell'articolo 16, di rifiutare l'esecuzione di un ordine di pagamento autorizzato, fatta salva l'ipotesi di violazione di legge ovvero in presenza di motivi obiettivamente giustificati, mentre l'articolo 17 reca la disciplina della revoca dell'ordine di pagamento e il successivo articolo 18 dispone, invece, in ordine al

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trasferimento degli importi. Illustra quindi gli articoli da 19 a 23, che disciplinano i tempi di esecuzione delle operazioni, nonché l'articolo 24, che definisce la correttezza nell'eseguire il pagamento come l'esecuzione del pagamento conformemente all'identificativo unico; l'articolo 25, che disciplina le ipotesi di mancata o inesatta esecuzione, nonché le responsabilità dei prestatori dei servizi nei confronti degli utilizzatori, che siano pagatori o beneficiari. Osserva che l'articolo 26 fa salva la possibilità di determinare ulteriori risarcimenti conformemente alla disciplina applicabile tra prestatore e utilizzatore, mentre l'articolo 27 disciplina il diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento ove si configuri un'ipotesi di responsabilità per mancata o inesatta esecuzione dovuta a un altro prestatore, o qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione del pagamento, coinvolto nell'operazione. Ai sensi del successivo articolo 28, rileva, la responsabilità viene esclusa per caso fortuito o forza maggiore, nonché nel caso di azione del prestatore che sia conforme ad altri vincoli di legge; sono altresì previste dall'articolo 29 regole di protezione dei dati personali, i quali possono essere trattati dai prestatori solo ai fini di prevenzione, individuazione e indagine su frodi nei pagamenti, e comunque in conformità al codice della privacy. Evidenzia che l'ultima parte del Titolo II si propone di disciplinare l'accesso ai sistemi di pagamento (articolo 30), le misure di attuazione (articolo 31) delle norme introdotte e la disciplina sanzionatoria (articolo 32). Fa notare che il Titolo III dello schema, costituito dal solo articolo 33, inserisce gli articoli da 114-sexies a 114-sexiesdecies nel Testo Unico Bancario - TUB, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, disciplinando gli istituti di pagamento, individuati come soggetti che possono prestare servizi di pagamento, al pari delle banche degli Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, nonché delle Poste Italiane. Sottolinea che il Titolo IV dello schema (articolo 34) reca prescrizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi, concentrandosi in merito sulla disciplina del contratto-quadro, contesto giuridico generale nel quale si svolgono i rapporti tra prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento. Osserva che il Titolo V contiene disposizioni di modifica alle norme oggi vigenti, a fini prevalentemente di coordinamento con l'attuale disciplina in materia bancaria: in particolare l'articolo 35 modifica l'articolo 146 del Testo Unico Bancario, principalmente affidando alla Banca d'Italia la sorveglianza sul sistema dei pagamenti. Tra le modifiche che si propone di apportare alla disciplina vigente ricorda che il comma 3 dell'articolo 36 dello schema esclude i bonifici bancari dall'applicazione delle recenti disposizioni che hanno anticipato la data di valuta per il beneficiario di specifici titoli bancari. Rileva che l'articolo 37 reca disposizioni transitorie e che, ai sensi del successivo articolo 38, è assicurata la continuità dei mandati in essere sottoscritti dai debitori per autorizzare l'addebito in conto di disposizioni di pagamento, in riferimento ai mutamenti dovuti sia al recepimento delle norme europee, sia in relazione al passaggio di nuovi schemi di addebito previsti per l'Area Unica dei pagamenti in Euro (SEPA). Illustra quindi il Titolo VI dello schema disciplina la facoltà, all'articolo 39, di presentare esposti alla Banca d'Italia per violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme in tema di diritti ed obblighi delle parti, nonché di trasparenza ed obblighi informativi; accanto alla tutela giurisdizionale l'articolo 40 prevede un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie. Conclude rilevando che l'articolo 41 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 42 dispone l'entrata in vigore delle norme proposte dal giorno stesso della loro eventuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria, ricorda che, al fine di realizzare un'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), il 10 settembre scorso, la Commissione ha adottato un programma di azione relativo al periodo 2009-2012

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(COM(2009)471) nel quale vengono individuate sei priorità: favorire la migrazione verso i nuovi strumenti SEPA; promuovere gli strumenti SEPA; rimuovere gli ostacoli giuridici ed elaborare modelli economici adeguati, compatibili con le norme comunitarie in materia di concorrenza; promuovere l'innovazione nei mercati dei pagamenti al dettaglio; garantire norme interoperative, aperte e sicure; chiarire e migliorare la gestione della SEPA. Sebbene il termine ultimo per l'avvio della SEPA sia stato fissato al 2010 e al 2014 per i paesi non facenti parte dell'eurozona, rileva che a partire dal 2 novembre le banche hanno iniziato a proporre ai propri clienti di effettuare i pagamenti utilizzando il nuovo sistema SEPA. Segnala inoltre che il 3 novembre la Commissione ha avviato una consultazione, che si concluderà il 14 dicembre, al fine di valutare se gli accordi collettivi di finanziamento applicati nell'ambito della SEPA siano conformi alla normativa comunitaria in materia di concorrenza; al riguardo in via preliminare la Commissione ritiene che in questa fase stabilire collettivamente una commissione multilaterale generale d'interscambio (MIF) per ogni operazione di finanziamento sarebbe contrario all'articolo 81 del trattato CE che vieta le intese e le pratiche commerciali restrittive; non esclude tuttavia la possibilità di un accordo collettivo riguardante le commissioni multilaterali per le cosiddette operazioni 'R' (le operazioni che non possono essere eseguite correttamente perché sul conto da addebitare non vi sono fondi sufficienti oppure perché il numero di conto è inesatto), a condizione che l'accordo in questione sia conforme al citato articolo 81 e serva a garantire una maggiore efficienza.
Conclusivamente rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con l'ordinamento comunitario.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge finanziaria 2010 (C. 2936 Governo, approvato dal Senato), il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) con la relativa nota di variazione (C. 2937-bis). Ricorda che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione; in particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.
Avverte che la Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle

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parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria, i quali saranno valutati alla luce della disciplina vigente.
Ricorda, quindi, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di mercoledì 25 novembre 2009, mentre il termine per la presentazione della proposta di relazione e degli eventuali emendamenti ed ordini del giorno potrebbe essere fissato, qualora concordino i rappresentanti dei gruppi nella riunione dell'Ufficio di Presidenza convocata al termine della seduta, alle ore 14 di martedì 24 novembre prossimo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, rileva che l'esame in sede consultiva del disegno di legge finanziaria per il 2010 e del disegno di legge di bilancio preventivo costituisce l'occasione per una generale valutazione sullo stato delle politiche comunitarie e delle relazioni tra Italia e Unione europea, una riflessione che parte da un dato molto concreto, quello degli stanziamenti di bilancio. Si sofferma quindi sulle principali grandezze di bilancio attinenti alle politiche comunitarie. Osserva che nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2010, le politiche comunitarie sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2 allegata al ddl di bilancio) e più precisamente nella missione 3 - L'Italia nell'Europa e nel mondo. Rileva che tale missione comprende sia alcuni programmi riguardanti principalmente le relazioni finanziarie internazionali, che fanno capo al Centro di responsabilità 3 (Dipartimento del tesoro), sia il programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, che fa capo al centro di responsabilità 4 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; lo stanziamento previsto complessivamente dal disegno di legge di bilancio per tale ultimo programma risulta essere pari a 22.488,7 milioni di euro. Osserva che in seguito alle modifiche apportate al Senato tale stanziamento complessivo è stato incrementato di 75,2 milioni di euro, imputati dalla Nota di variazioni all'unità previsionale di base 3.1.6 investimenti, ed in particolare al capito 7493: lo stanziamento complessivo risulta quindi pari a 22.563,9 milioni di euro. Rileva che nella legge di bilancio 2009 per la medesima spesa erano previsti 23.890,3 milioni di euro, mentre nelle previsioni assestate si era registrato un lieve decremento (23.889,1 milioni di euro). Pertanto, sottolinea, rispetto alle previsioni assestate 2009, il disegno di legge di bilancio registrava complessivamente una variazione in diminuzione dello stanziamento pari a 1.400 milioni di euro: tale dato risultava dal decremento previsto per i capitoli di spesa riguardanti gli Investimenti (-1.600 milioni di euro) e dall'aumento che si rileva per le voci di spesa attinenti gli Interventi (+ 200 milioni di euro). Segnala che il decremento risulta ora leggermente ridotto di 75,2 milioni di euro a seguito delle modifiche introdotte dal Senato ed ammonta quindi a 1324,2 milioni di euro. Fa notare che i capitoli direttamente interessati alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano talune variazioni: Capitolo 2751 - somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorsa RNL e di risorsa IVA: 14.500 milioni di euro, con un aumento di 100 milioni di euro rispetto al bilancio preventivo ed alle previsioni assestate 2009; Capitolo 2752 - somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.700 milioni di euro, con un aumento di 100 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione ed alle previsioni assestate 2009; Capitolo 7493 - somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali»: 5.346,350 milioni di euro, con una diminuzione di 1.525,936 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione ed alle previsioni assestate 2009, pari a 8.872,286 mln. Ricorda che

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sul capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Rileva che il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato: uno che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» ed un altro che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali». Rileva che lo stanziamento del capitolo 7493 viene esposto anche nella Tabella F allegato al disegno di legge finanziaria 2010 (A.C. 2936). Per quel che concerne il Dipartimento per le politiche comunitarie, ricorda che a tale Dipartimento afferisce uno dei centri di responsabilità di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantirne il funzionamento viene annualmente indicata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in particolare la Presidenza del Consiglio è oggetto del Programma 21.3, che fa capo alla Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri). Osserva che per l'anno finanziario 2010 lo stanziamento iscritto nel Programma 21.3 risulta essere di 628,594 milioni di euro, con una variazione in aumento rispetto alle previsioni assestate 2009 di 40,770 milioni di euro.
Rileva che non è ancora disponibile il bilancio di previsione 2010 della Presidenza del Consiglio, e, pertanto, non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun Centro di responsabilità. Per quanto riguarda invece l'anno 2009, fa notare che il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio è stato approvato con DPCM 19 dicembre 2008.
Evidenzia che la nota preliminare allegata al bilancio di previsione 2009 evidenziava che al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche comunitarie erano destinati fondi per 2.947,7 milioni di euro (con una diminuzione rispetto all'anno 2008 pari a circa il 10 per cento), da utilizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali propri del Dipartimento. In particolare, sostiene, la medesima Nota evidenzia come l'attività del Dipartimento per le politiche comunitarie continui ad essere finalizzata al rafforzamento del ruolo dell'Italia nell'Unione europea. Sottolinea pertanto che per il 2009 l'attività si è svolta con le seguenti linee programmatiche: sviluppo delle procedure di coordinamento dell'attività delle Amministrazioni statali nella fase ascendente della normativa europea, in sinergia con l'azione del CIACE e del Comitato tecnico permanente; la prosecuzione dell'attività di coordinamento delle Amministrazioni statali per la diffusione della cultura del «monitoraggio» e della «valutazione», oltre che per la predisposizione del nuovo Piano Nazionale di Riforma (PNR) 2008-2010 e del Terzo Rapporto sull'attuazione del PNR; la continuazione, mediante la Struttura di missione, della strategia finalizzata a ridurre il carico delle procedure di infrazione ed a prevenire il contenzioso comunitario; il consolidamento della posizione italiana nello scoreboard comunitario; il proseguimento e l'intensificazione della lotta alle frodi comunitarie, in collaborazione con l'apposito Nucleo della Guardia di finanza; il monitoraggio della normativa nazionale, regionale e locale sulla libera prestazione dei servizi e sui regimi autorizzatori, in vista del recepimento della direttiva 2006/123/CE («direttiva Bolkenstein») entro il mese di dicembre 2009.
Con riferimento ai profili di specifico interesse della XIV Commissione contenuti nel disegno di legge finanziaria 2010, di carattere più strettamente finanziario-

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quantitativo, ricavabili dalle Tabelle D ed F allegate al medesimo disegno di legge, si sofferma sullo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Osserva che nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2010 (A.C. 2937) la dotazione del Fondo risulta 5.346,350 milioni di euro, con una diminuzione di 1.525,936 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione ed alle previsioni assestate 2009, pari a 8.872,286 mln (su questo capitolo ha inciso la modifica apportata nel corso dell'esame al Senato, in quanto lo stanziamento recato dal disegno di legge di bilancio iniziale era pari a 5.271,150 milioni di euro). Rileva che per il 2010 la tabella D allegata, a seguito delle modifiche apportate al Senato, dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per un importo pari a 75,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 41 milioni per l'anno 2011 e a 5.541 milioni per l'anno 2011: pertanto l'ammontare delle risorse stanziate a favore del Fondo risultano essere pari a 5.346,35 milioni.
Per quel che concerne le specifiche disposizioni del disegno di legge finanziaria che possono risultare di interesse per quel che attiene i profili di compatibilità comunitaria, richiama il contenuto dei commi 23 e dei commi da 28 a 32 dell'articolo 2 di tale disegno di legge, che istituiscono la società Difesa Servizi Spa. I commi in esame riprendono il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all'esame del Senato, in materia di misure a tutela dei segni distintivi delle forze armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa». In particolare, è ripreso il contenuto dell'articolo 2. Ricorda che i commi 23 e da 28 a 32 dell'articolo 2, introdotti durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, recano la costituzione di una società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con capitale iniziale di un milione di euro e sede in Roma: le attività affidate a «Difesa Servizi Spa», indicate dal comma 23, consistono, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 808 del 1985. fa notare che, ai sensi del comma 28, la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa. Rileva che il comma 29 stabilisce che in tutti i casi, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza, la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000.
Con riferimento quindi ai profili di interesse della Commissione politiche dell'Unione europea, rileva che, dall'insieme delle previsioni esposte, consegue che «Difesa Servizi Spa», oltre a svolgere la funzione di centrale di committenza, rientrerebbe, per lo svolgimento degli ulteriori compiti alla stessa attribuiti, nella fattispecie -di derivazione comunitaria- della società in house, ovvero formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, chiamata a svolgere funzioni proprie dell'amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato. In tal senso, ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea ha subordinato la compatibilità dell'affidamento di funzioni a società in house, con i principi del Trattato CE, ed in particolare con quelli di cui agli articoli 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi) a precise condizioni. In particolare,

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il principio dell'affidamento attraverso gara può essere derogato, attraverso la procedura in house, nel caso in cui l'amministrazione eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'amministrazione che la controlla (da ultimo la sentenza 10 settembre 2009, causa C-573/07). Alla luce di tali criteri, reputa le disposizioni compatibili con i principi dell'ordinamento comunitario.

Mario PESCANTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.