CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 novembre 2009.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.
C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (AIL), del Centro nazionale sangue, dell'Associazione donatrici italiane sangue cordonale ombelicale (ADISCO), dell'Associazione donatori cellule staminali (AdoCeS) e di esperti del mondo scientifico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.20.

Nuova disciplina del commercio interno del riso
Nuovo testo C. 1991 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

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Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Mancuso ha svolto la relazione introduttiva. Non essendovi iscritti a parlare, chiede al relatore di formulare una proposta di parere.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), relatore, avverte che, la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2897, recante conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee».
Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, che vincola, per un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui, le risorse del Fondo istituito per la realizzazione di interventi nel settore sanitario, a favore del Centro Nazionale Trapianti, per l'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché delle disposizioni in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive della Commissione europea n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento. Inoltre, la norma prevede che le risorse vincolate debbano essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani.
Segnala, poi, l'articolo 9, il quale novella il decreto legislativo n. 193 del 2007, in materia di sicurezza e igiene alimentare, disponendo che competente per le forniture destinate ai contingenti militari impegnati in missioni internazionali sia il Ministero della difesa, che si avvale dell'organizzazione e delle figure professionali della sanità militare, per garantire l'effettività dei relativi controlli.
Infine, l'articolo 20, concernente alcuni profili transitori della disciplina sulla compatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e di gestione di farmacie, è inteso a chiarire l'efficacia retroattiva del nuovo regime. In particolare, l'articolo in esame introduce un nuovo comma 4-bis all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, volto a sancire l'efficacia retroattiva del nuovo regime, specificando che sono fatti salvi - benché le fattispecie fossero sorte durante la previgente disciplina di divieto - gli effetti: degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgano attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali; dell'acquisizione, da parte di tali società, di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.30.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CALGARO (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge n. 2713, approvata in sede deliberante dalla 11a Commissione del Senato il 22 settembre scorso, è diretta, come enunciato dall'articolo 1, al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1o aprile 2004 (l'articolo 1 del provvedimento indica erroneamente la data del 12 aprile anziché quella del 1o aprile).
Nella seduta del 1o aprile 2004, il Parlamento europeo ha infatti adottato la citata Dichiarazione sui diritti delle persone sordocieche. Tale Dichiarazione, nel richiamare espressamente l'articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea (che detta norme per il contrasto delle discriminazioni fondate sugli handicap) ed il principio di dignità della persona, rimarca che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell'udito comportanti difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità. Sulla base di tali premesse, il Parlamento europeo invita le istituzioni dell'Unione e i singoli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordocieche. In particolare, viene enunciato il principio secondo cui le persone sordocieche dovrebbero godere degli stessi diritti riconosciuti e garantiti agli altri cittadini dell'Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un'adeguata legislazione in ogni Stato membro. Tra i diritti sanciti dalla menzionata Dichiarazione sono compresi: il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea; il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari; il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona; il diritto alla formazione permanente; il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi o assistenti.
L'articolo 2 definisce sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile (comma 1). A tali soggetti si riconosce il diritto di percepire in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (comma 2). A coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento (comma 3). Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni (comma 4).

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Ai sensi dell'articolo 3, l'accertamento della sordocecità, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. Per l'accertamento si prevede un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile (comma 1). La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto che risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni (comma 2). Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS (comma 3). È poi prevista la modifica delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, al fine di applicare la semplificazione delle procedure di accertamento, svolte dalle regioni, anche per la verifica della condizione di sordocecità (comma 4).
Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate (comma 5). Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni legislative (comma 6).
L'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche. In particolare, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 del presente provvedimento, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.
L'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, possano individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
L'articolo 6, infine, fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Va ancora ricordato che una proposta di legge dal contenuto simile a quello della proposta in esame è stata esaminata dalla Commissione, in sede referente, nel corso della XV legislatura (proposta di legge n. 1968). L'iter si è tuttavia arrestato dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.
In conclusione, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento in esame, osserva che la Commissione dovrà valutare l'opportunità di modificare il testo trasmesso dal Senato, al fine di comprendere tra i destinatari del provvedimento anche coloro che diventano sordociechi dopo il compimento del dodicesimo anno di età, che invece sembrerebbero esclusi dall'applicazione delle nuove norme.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva che il disegno di legge, per la materia che tratta, dovrebbe essere più opportunamente esaminato congiuntamente alla XI Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che la Presidenza della Camera ne ha disposto l'assegnazione in sede referente esclusivamente alla XII Commissione

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e che, ove la XI Commissione dovesse sollevare conflitto di competenza, potrà essere valutata una diversa assegnazione. Ricorda, inoltre, che la XI Commissione, competente in sede consultiva, sarà comunque chiamata ad esprimere il parere di competenza.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.