CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2009
244.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.05.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.
C. 2766-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Remigio CERONI (PdL), relatore, avverte che talune delle proposte emendative

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presentate per l'esame in Assemblea presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento all'emendamento Mantini 1.26, rileva che esso dispone che il Ministero della salute provveda all'istituzione dell'Agenzia nazionale di manager della sanità, senza prevedere la relativa copertura finanziaria. Circa l'emendamento Borghesi 1.35, segnala che esso modifica la clausola di copertura finanziaria prevista dal provvedimento in esame, disponendo l'utilizzo, per l'anno 2009, della riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C, e, per gli anni successivi all'anno 2009, rendendo indisponibili in maniera lineare una quota percentuale degli stanziamenti relativi agli acquisiti di beni e servizi del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa quindi presente che tale ultima copertura non appare formulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente e, prevedendo l'utilizzo di risorse di bilancio, non sembra potersi utilizzare per la copertura di oneri di carattere permanente. Anche con riferimento all'emendamento Borghesi 1.36, che modifica la clausola di copertura finanziaria prevista dal provvedimento in esame, disponendo l'utilizzo, per l'anno 2009, della riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C, e, per gli anni successivi, mediante rinvio alla legge finanziaria, ritiene che si possano riscontrare i medesimi profili problematici circa la modalità di copertura. Riguardo infine all'emendamento Favia 1.32, che prevede, per l'assunzione di personale dei Ministeri disposta nel provvedimento, l'attivazione di procedure di mobilità volontaria intercompartimentale e compartimentale, in particolare per l'assunzione nei ruoli ispettivi tecnici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, chiede il Governo chiarisca se l'attuazione della proposta emendativa sia suscettibile di determinare effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni formulate dal relatore, con riferimento a tutte le proposte emendative richiamate, confermando, con riferimento all'emendamento Favia 1.32 che è suscettibile di determinare effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2766-A, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.26, 1.32, 1.35, 1.36, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere sugli emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento al testo del provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, ricorda che esso è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 novembre 2009. Rammenta inoltre che, nella richiamata seduta, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando una condizione, motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a modificare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo la preventiva riassegnazione alle entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie ai fini della successiva riassegnazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le finalità previste dal provvedimento. Avverte che, in data 5 novembre 2009, le Commissioni riunite giustizia e affari esteri, hanno concluso l'esame del provvedimento, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Pur ritenendo quindi che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, chiede a riguardo, comunque, una conferma da parte del Governo. Con riferimento quindi agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, avverte che, in data 9 novembre 2009, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Rileva quindi che l'unica proposta emendativa che appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario è l'articolo aggiuntivo Compagnon 3.010, il quale prevede che i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività, siano tenuti a frequentare appositi percorsi formativi organizzati dai comuni, a collaborazione con le aziende sanitarie locali. Ritiene pertanto che tale proposta pare determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni formulate dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2836-A, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3.010, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ritiene che la complessità

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della materia e delle proposte emendative presentate suggerisca un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di compiere i necessari approfondimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, acconsente alla proposta del relatore nel presupposto che l'Assemblea non proceda nella giornata odierna all'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, che reca attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 8 in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività di revisione legale e formazione potrebbero determinare oneri non quantificati in relazione ai diversi compiti attribuiti all'Autorità di vigilanza, cioè al Ministero dell'economia che opera d'intesa con il Ministero della giustizia, dal momento che tali funzioni appaiono del tutto nuove e mai esercitate da tale soggetto. Evidenzia, inoltre, che, per quanto riguarda il rinvio all'articolo 21, la relazione tecnica riferita a tale articolo si limita a quantificare gli oneri connessi all'effettuazione da parte dell'Autorità del controllo di qualità. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che le funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza siano finanziate dai contributi degli iscritti nel Registro e che il contributo stesso sia commisurato al «mero costo del servizio reso». A suo avviso, andrebbe, quindi, chiarito se tale modalità di finanziamento riguardi anche le funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza per l'istituzione e la tenuta del Registro, oltre agli ulteriori adempimenti disciplinati dall'articolo 21 in materia di controllo della qualità. Ove gli oneri risultino così finanziati, andrebbe chiarito con quali modalità si intenda assicurare l'integrale copertura dei costi connessi alle attività previste dall'articolo in esame. Per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli da 20 a 22, con riferimento al finanziamento dell'attività dell'Autorità di vigilanza, segnala, preliminarmente, che la relazione tecnica si limita a proporre una quantificazione riferita alla sola attività di controllo della qualità senza fare alcun riferimento a tutte le altre attività attribuite

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a tale organismo dalle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 8 del provvedimento. Al riguardo, segnala che un utile parametro di riferimento per una quantificazione preventiva dei costi connessi a dette attività potrebbe essere costituito dai dati di consuntivo riferiti alla gestione del Registro dei revisori contabili attualmente gestito parzialmente dal Ministero della giustizia. Per quanto riguarda, inoltre, la quantificazione proposta, non ritiene chiaro il motivo in base al quale il contributo ipotetico a carico dei revisori dovrebbe essere compreso fra i 50 e i 5.000 euro, dal momento che il costo medio annuo sostenuto dall'Autorità per effettuare il controllo della qualità su ciascun revisore risulta quantificato in 250 euro. Si evidenzia, peraltro, che nella quantificazione proposta vengono considerati solo i revisori contabili persone fisiche e non anche le società di revisione. Con riferimento, infine, al finanziamento delle attività svolte dalla Consob segnala che, in tal caso, la norma non prevede esplicitamente il versamento di un contributo annuo finalizzato all'effettuazione del controllo della qualità, si può, peraltro, ipotizzare che tale quota sia ricompresa nelle contribuzioni versate dai soggetti vigilati da tale organismo. Sul punto richiede, comunque, una conferma da parte del Governo.
Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, dovrebbe, a suo avviso, valutarsi l'opportunità di integrare il comma 8 al fine di prevedere che i contributi concernenti le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro siano comunque stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio. In ogni caso, con riferimento al comma 6, si osserva che al fine di garantire che i contributi degli iscritti al Registro coprano effettivamente il costo delle attività svolte dall'Autorità di vigilanza, sembrerebbe necessario che il decreto con cui viene stabilita la misura dei contributi sia adottato in tempi congrui rispetto alla data fissata per la corresponsione dei contributi per il medesimo anno di vigenza del decreto.
Con riferimento all'articolo 30, comma 1, in materia di cooperazione internazionale, segnala che la norma potrebbe determinare oneri aggiuntivi a carico dell'Autorità di vigilanza con riferimento ai compiti che questa dovrebbe svolgere per conto degli altri Stati membri dell'Unione europea. Detti costi, infatti, non sembrano essere ricompresi in quelli indicati al comma 7 dell'articolo 21, precedentemente richiamato. Anche su questo punto giudica opportuno un chiarimento del Governo.
Per quanto attiene alle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 39, segnala che la norma prevede che agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni in materia di conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. Al riguardo, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria per il 2008. In proposito, segnala che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della predetta legge, nell'attuazione delle direttive comunitarie le amministrazioni interessate possono far fronte alle eventuali spese non contemplate a legislazione vigente e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, qualora alle predette spese non possa farsi fronte con i fondi assegnati alle competenti amministrazioni. Al riguardo, giudica quindi opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, possa intendersi alla stregua di un ricorso a risorse già assegnate alle amministrazioni competenti. Giudica, altresì, opportuno che il Governo chiarisca se le risorse del fondo da ultimo citato possano essere utilizzate per far

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fronte agli interventi del presente articolo senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a valere sulle medesime risorse. Ritiene, inoltre, che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare nel testo che la facoltà di conferire gli incarichi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze debba essere esercitata entro il limite di spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2010, come indicato nella relazione tecnica. Rileva, infine, l'opportunità che il Governo confermi che allo scopo si debbano utilizzare le risorse del fondo destinate agli interventi di competenza dell'Amministrazione economico-finanziaria valutando anche l'eventualità di modificare la norma al fine di specificare tale utilizzo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito del provvedimento, al fine di acquisire gli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza evidenziata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
Atto n. 148.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 97/7/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 97/5/CE. Nel ricordare che tale direttiva era inserita nell'elenco B allegato alla legge comunitaria per il 2008, segnala che l'articolo 23 non sembra suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. In merito agli effetti indiretti, ritiene che questi andrebbero valutati anche in relazione all'eventuale minore redditività del sistema bancario. Per quanto attiene all'articolo 33, il quale prevede l'istituzione, da parte della Banca d'Italia dell'albo degli istituti di pagamento,osserva che la norma non sembra presentare profili problematici nel presupposto che le spese per l'istituzione e la tenuta dell'Albo non gravino sul sistema della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 33 non gravano sul sistema della finanza pubblica e che eventuali effetti indiretti dell'articolo 23, qualora esistenti, sarebbero di entità irrilevante.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 131.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di regolamento, che disciplina la struttura

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e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, vi è l'esigenza di chiarire se l'importo di 5.000 euro per le spese del Comitato di selezione sia da considerare complessivo o riferito a ciascun componente del Comitato, dovendo altresì essere confermato che gli stanziamenti di bilancio cui fa riferimento la relazione tecnica presentino la necessaria capienza, considerate anche le altre finalità di spesa gravanti sui medesimi stanziamenti. Segnala, inoltre, che non risulta quantificato l'onere relativo ai rimborsi, espressamente previsti dall'articolo 14, comma 3, per le spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo dai Presidenti dei due Comitati soppressi, CNVSU e CIVR, durante il primo anno di attività dell'Agenzia. Sul punto andrebbe acquisito un ulteriore chiarimento.
Per quanto attiene all'articolo 11, osserva che la relazione tecnica fa riferimento ad una spesa minima pari a 75.000 euro, e non alla spesa massima: tale ultimo dato è invece rilevante ai fini dell'incidenza del costo sugli oneri di funzionamento dell'Agenzia. Segnala, inoltre, che non risultano verificabili, in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, le ipotesi poste alla base della quantificazione, quali, in particolare, il numero annuo di sedute, l'importo unitario relativo ai rimborsi spese e il numero di soggetti cui sono riferiti i rimborsi.
Con riferimento alle disposizioni in materia di organizzazione e risorse dell'Agenzia, contenute negli articoli 12 e 14, segnala la necessità di acquisire elementi di valutazione in merito a taluni profili problematici, che emergono dal rapporto tra i costi indicati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame e quelli esposti nella relazione tecnica riferita alla precedente disciplina di organizzazione e funzionamento dell'ANVUR contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008. Tali chiarimenti appaiono, a suo avviso, necessari al fine di verificare la praticabilità dell'assetto organizzativo prefigurato rispetto al ridimensionamento degli stanziamenti intervenuto. In primo luogo, per quanto riguarda il costo del personale non dirigente, rileva che la relazione tecnica indica un costo medio annuo dell'ordine di circa 35.000 euro per ciascuna delle 12 unità dell'area III. Tale dato appare in linea con quello utilizzato dalla relazione tecnica allegata al precedente regolamento. Quest'ultima, tuttavia, considerava un ulteriore onere connesso all'anzianità di servizio del personale dei Comitati (CNVUR e CIVR) che gode del diritto di opzione al transito. Di tale onere aggiuntivo non fa menzione la relazione tecnica in esame. Quanto alla spesa per consulenti, rileva che la relazione tecnica riferita al precedente regolamento quantificava una spesa complessiva di 700.000 annui, mentre la relazione tecnica allegata al testo in esame, da un lato ipotizza un costo unitario di 5.000 euro per un massimo di 50 consulenti, con un onere massimo pari, quindi, a 250.000 euro, dall'altro indica - in corrispondenza di tale voce di costo - un importo complessivo inferiore, pari a 150.000 euro. In merito alle spese di funzionamento, rileva come si passi da una quantificazione riferita al decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008 di 800.000 euro annui ad un'altra di entità inferiore e differenziata nei tre esercizi del periodo di riferimento, circa 320.000 euro per il 2009, 694.000 euro per il 2010 e 760.000 euro per il 2011. Oltre alla differenza rispetto alla precedente quantificazione, ritiene che non siano chiare le ragioni della modulazione annua dell'onere previsto. Osserva, inoltre, che le spese di missione passano da 400.000 euro annui a 100.000 nel 2009 e nel 2010 e a 75.000 euro nel 2011, senza che si conoscano gli elementi posti alla base di tali previsioni di spesa.
Quanto ai rapporti giuridici instaurati dai soppressi Comitati, andrebbe, a suo avviso, fornito il dettaglio degli impegni di ordine finanziario attualmente in essere, cui subentrerebbe l'Agenzia. Segnala, inoltre,

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che l'articolo 12, comma 3, consente - nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia - di modificare con decreto ministeriale la dotazione organica della stessa. Andrebbe chiarito con quali modalità possa essere esercitata, in tale eventualità, la verifica parlamentare della compatibilità finanziaria delle nuove dotazioni organiche rispetto alle risorse previste. Quanto, infine, alla possibilità che i regolamenti adottati dal Consiglio direttivo deroghino alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, giudica necessario acquisire precisazioni anche al fine di verificare se siffatte deroghe siano suscettibili di incidere sui tendenziali di spesa della pubblica amministrazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 12, comma 7, dispone che l'Agenzia provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, e sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione. Al riguardo, osserva che la disposizione in esame riproduce il testo dell'articolo 13, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, recante il vigente regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, con l'aggiunta della previsione della possibilità di riservare all'ANVUR ulteriori risorse a valere sui due suddetti fondi. A tale ultimo riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se le risorse dei predetti Fondi possano essere destinate allo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione dell'Agenzia senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sui Fondi medesimi, anche tenuto conto del fatto che il testo non stabilisce una percentuale massima di utilizzo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito del provvedimento, al fine di acquisire gli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 novembre 2009.

Legge di contabilità e finanza pubblica.
C. 2555, approvato dal Senato e C. 659-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 13.20 e dalle 19.20 alle 19.45.