CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2009
244.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.10.

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DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé svoltasi, ha convenuto di organizzare i tempi di esame del provvedimento in titolo nel modo seguente: il dibattito di carattere generale si svolgerà nelle giornate di oggi e di domani; gli emendamenti dovranno essere presentati entro le 12 di domani; gli stessi saranno esaminati giovedì mattina, prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea; quindi il testo sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei pareri; il mandato al relatore, infine, sarà conferito al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana dell'Assemblea di giovedì stesso.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento di cui la Commissione inizia oggi l'esame è già stato approvato dal Senato, che vi ha introdotto numerose modifiche. Avverte che esporrà il contenuto del decreto in estrema sintesi, soffermandosi in particolare sulle disposizioni di competenza della Commissione affari costituzionali. Ricorda che, in ogni caso, le molte disposizioni di vario contenuto previste dal testo sono accomunate da una medesima finalità, che è quella di adeguare l'ordinamento italiano a direttive comunitarie, anche alla luce di sentenze della Corte di giustizia o di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea contro l'Italia.
L'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea in merito ad un possibile restringimento del campo di applicazione della direttiva, con particolare riguardo allo smaltimento dei pezzi di vetture usati.
L'articolo 2 introduce misure di rafforzamento dell'indipendenza dell'organismo di regolazione della concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari; attribuisce al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante all'Agenzia nazionale per la sicurezza nel volo e sopprime il divieto, per le imprese cui le autorità competenti abbiano aggiudicato direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, di partecipare a procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.
L'articolo 3 reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici volte ad abrogare le norme che prevedono l'esclusione automatica dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo.
L'articolo 3-bis dispone un ulteriore finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili relative ai contributi per sviluppo dell'industria aeronautica ad alta tecnologia.
L'articolo 3-ter limita la costituzione di società miste Anas-regioni consentendole per la sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse di una singola regione e per le sole funzioni di concedente, escludendo quelle di concessionario.
L'articolo 3-quater, relativamente al divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente, fa venir meno la pertinente disciplina di cui alla legge finanziaria 2008 rifacendosi integralmente alle prescrizioni fissate dai regolamenti comunitari di applicazione della direttiva

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2005/32/CE, più dettagliati quanto ai requisiti minimi e più articolati quanto alla tempistica applicativa.
L'articolo 3-quinquies reca disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, sulla falsariga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo.
A tal fine, è affidato al prefetto della provincia di Milano il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale attività il prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, chiamato a elaborare apposite linee guida. È altresì prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetta white list).
L'articolo 4 prevede misure urgenti volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento. L'articolo prevede inoltre l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
L'articolo 4-bis integra le disposizioni vigenti in materia di elaborazione dei piani per la raccolta, nei porti, dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attribuendo alle regioni una serie di compiti, in modo da interrompere la procedura di infrazione in corso a carico dell'Italia.
L'articolo 5 prevede alcuni obblighi di comunicazione di dati in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
L'articolo 5-bis reca modifiche alle disposizioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente previste dal cosiddetto Codice dell'ambiente. Le modifiche tendono a conformare la disciplina alla normativa comunitaria in materia.
L'articolo 6 apporta correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.
L'articolo 7 pone rimedio ad alcune carenze riscontrate dalla Commissione europea nel quadro normativo metrologico-legale italiano applicabile ai sistemi di misura installati nell'ambito delle reti di trasporto del gas naturale. L'articolo prevede inoltre che il termine concernente il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo, anziché in base alla produzione e all'import, decorra dal 2012 anziché dal 2011.
L'articolo 8 autorizza la spesa di 42 milioni di euro nel 2009 per interventi connessi all'implementazione del numero di emergenza unico europeo 112.
L'articolo 8-bis vincola a favore del Centro nazionale trapianti, per un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui, le risorse del fondo per la realizzazione di interventi nel settore sanitario. La norma prevede altresì che le risorse vincolate devono essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani.
L'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità della Difesa in materia sanitaria.
L'articolo 10, al fine di sanare la procedura d'infrazione n. 2008/4421 in materia di assicurazioni, elimina l'obbligo delle imprese assicurative degli Stati membri di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia ai fini del pagamento dell'imposta sui premi relativi ai contratti conclusi.

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L'articolo 11 interviene apportando modifiche alla disciplina dell'IVA con particolare riferimento ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
L'articolo 12 estende alle organizzazioni stabili di società estere il regime fiscale relativo alle Società d'investimento immobiliare quotate (SIIQ), conformemente a quanto richiesto dalle istituzioni europee con la procedura d'infrazione 2008/4524.
L'articolo 13, anche a seguito dell'avvio di una procedura di infrazione, interviene sul regime fiscale in materia di oli lubrificanti rigenerati al fine di conformare la relativa disciplina al diritto comunitario.
L'articolo 14 è stato soppresso dal Senato.
L'articolo 15 modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il comma 1, modificato in più punti dal Senato, novella l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. La nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali; prevede, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società «miste», purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40 per cento del capitale; introduce un silenzio assenso sul parere che l'Autorità garante della concorrenzaè chiamata a dare sulle ipotesi «straordinarie» di affidamento in house (vale a dire senza gara), per il quale parere non sono previste interruzioni in relazione ad eventuali attività interlocutorie; detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo.
Il comma 1-bis consente la prosecuzione, oltre il termine del 31 dicembre 2010, dei contratti di trasporto pubblico locale su gomma non affidati tramite gara in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.
Il comma 1-ter stabilisce il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato e della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e al prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal Codice ambientale, e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.
Il comma 2 elimina la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti «in house».
Il comma 2-bis proroga di ulteriori sei mesi (e quindi fino alla metà di febbraio 2010) l'applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il comma 2-ter proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale non sono ammessi in discarica i rifiuti il cui Potere calorifico inferiore sia superiore a 13.000 kj/kg.
Il comma 2-quater differisce da 120 a 210 giorni il termine entro cui deve essere fissato l'importo della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione da restituire da parte dei gestori del servizio idrico integrato.
L'articolo 16 reca alcune disposizioni a tutela del made in Italy. In particolare, i commi 1-4 introducono una regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100 per cento made in Italy», «100 per cento Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per l'uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione. I commi 5-8 sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili

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a prodotti italiani, a tal fine provvedendo a modificare la disciplina di cui al comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), in modo da specificare la condotta sanzionata e da qualificare la violazione come illecito amministrativo. Il comma 8-bis reca delle modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 297 del 2004, sulle produzioni DOP e IGP, consentendo, a seguito di autorizzazione del Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari approvate dal Dicastero agricolo, l'immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio in precedenza apposto.
L'articolo 17 reca un finanziamento in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6o Censimento generale agricolo.
L'articolo 17-bis integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale per le imprese di pesca.
L'articolo 18 introduce nuove disposizioni in merito alle trattenute ed ai successivi versamenti, che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota produttiva di latte.
L'articolo 19 interviene sulle modalità di recupero delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle cosiddette società ex-municipalizzate risultanti dalla trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico delle aziende municipalizzate.
L'articolo 19-bis, comma 1, in relazione all'attuazione del federalismo fiscale e al fine del coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio, dispone che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame; per i dati dei rendiconti degli anni 2009, 2010 e 2011, il termine è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Il comma 2 dispone in merito alle informazioni che gli enti locali devono presentare nell'ambito delle certificazioni concernenti il rendiconto, prevedendo, a decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto il 2011, che vengano altresì certificati i dati relativi al ricalcolo delle spese per funzioni e alle esternalizzazioni dei servizi.
Il comma 3 prevede che la relazione sul quadro generale di finanziamento degli enti territoriali sia trasmessa alle Camere entro il termine del 30 giugno 2010, anziché entro il 21 maggio 2010.
L'articolo 19-ter determina il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100 per cento del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar. Dispone, altresì, la cessione gratuita dalla Campania al Lazio del ramo d'azienda di Caremar relativo ai collegamenti con l'arcipelago pontino. L'articolo proroga, inoltre, le convenzioni del gruppo Tirrenia con lo Stato sino al 30 settembre 2010, data entro cui si prevede il completamento del processo di privatizzazione previa pubblicazione, entro il 31 dicembre 2009, del relativo bando di gara. L'articolo stabilisce, infine, la prosecuzione degli investimenti, per un importo pari a 184,94 milioni di euro, per un periodo fino ad otto anni per Tirrenia e fino a 12 anni per le società regionali Siremar, Caremar, Saremar e Toremar.
L'articolo 19-quater modifica l'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 (legge comunitaria per il 1990) in materia di trasferimento d'azienda, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea dell'11 giugno 2009.
L'articolo 20 introduce una norma transitoria in relazione alla disciplina della compatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di gestione di farmacie.
L'articolo 20-bis proroga sino al termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità per coloro che prima del 1o agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici di

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utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza del Garante della privacy. Sulla base della novella apportata dalla disposizione al codice della privacy, attraverso l'iscrizione del numero di telefono in tale registro potrà essere esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità commerciali.
L'articolo 20-ter modifica la disciplina sui passaporti al fine di dare attuazione al regolamento (CE) 444/2009. La norma dispone che il passaporto spetti ad ogni cittadino, indipendentemente dall'età, prevedendo tuttavia che, per tutti i minori di età inferiore ai quattordici anni, l'uso del documento di viaggio sia subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l'indicazione dell'affidamento. Contestualmente, in conformità del principio «una persona - un passaporto» viene eliminata la possibilità dell'iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni stabilendo delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori. Per impossibilità temporanea o per particolari esigenze, i titolari dei documenti di viaggio sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, disponendo che in tal caso sia emesso un passaporto di validità pari o inferiore a dodici mesi.

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime l'auspicio che il ricorso allo strumento del decreto-legge per uniformare l'ordinamento italiano alla normativa comunitaria non diventi una consuetudine. Rileva infatti che l'adeguamento della legislazione interna a quella comunitaria comporta l'intervento su questioni non di rado delicate, sulle quali sarebbe quindi necessaria, da parte del Parlamento, una riflessione attenta, che i tempi di conversione di un decreto-legge non consentono; tanto più occorrerebbe una riflessione attenta in quanto l'adeguamento del diritto interno a quello comunitario spesso non è un fatto automatico, ma implica una certa discrezionalità. Nello specifico, ritiene che avrebbero meritato una discussione attenta almeno le questioni che attengono alla tutela della concorrenza, che è un settore di fatto adespota, e quelle che attengono alla proliferazione delle società pubbliche: fenomeno, questo, censurato dalle istituzioni europee, ma non affrontato adeguatamente dall'Italia. Conclude dichiarando che la sua parte politica si riserva di valutare l'eventuale presentazione di emendamenti volti a migliorare il testo in esame.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.
C. 2669 Calderisi.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2009.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione di carattere generale. Propone quindi la costituzione di un comitato ristretto per il seguito dell'esame, come suggerito dal deputato Favia nella seduta del 20 ottobre scorso.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

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COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 novembre 2009.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. Emendamenti C. 2766 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.45 alle 11.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Audizione di intellettuali, giornalisti e professori universitari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante «Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab» e C. 2769 Cota e altri recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone».
(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Roberta ALUFFI, professore associato di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Torino, Sara DOMIANELLO, professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Messina, Najat HADI, giornalista pubblicista della rivista «Al Maghribia», Roberto MAZZOLA, professore straordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi del Piemonte orientale, Fakhreddine REDDANE, giornalista della rivista «Al Maghribia», Marco VENTURA, professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Siena, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Roberto GIACHETTI (PD), Pierguido VANALLI (LNP) e Souad SBAI (PdL).

Intervengono, altresì, sull'ordine dei lavori, i deputati Jole SANTELLI, presidente, Salvatore VASSALLO (PD), Isabella BERTOLINI (PdL) e Sesa AMICI (PD).

Marco VENTURA, professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Siena, e Sara DOMIANELLO, professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Messina, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Jole SANTELLI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.50.

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Legge di contabilità e finanza pubblica.
Emendamenti C. 2555-A ed abb., approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che l'emendamento Lanzillotta 10.18, la cui formulazione non è, per inciso, del tutto chiara, appare volto a modificare la procedura di approvazione del programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla cosiddetta legge-obiettivo (articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), prevedendo il parere anziché l'intesa della Conferenza unificata. Al riguardo, fa presente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 303 del 2003, con riferimento alla predetta procedura di approvazione, ha ritenuto essenziale, ai fini della salvaguardia della posizione costituzionale delle regioni, la previsione di un coinvolgimento delle medesime nella forma specifica dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 10.18. Per quanto riguarda gli altri emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli ulteriori emendamenti presentati dalla Commissione o dal Governo (emendamenti 2.500, 2.501, 4.500, 7.500, 8.500, 8.501, 10.500, 11.500 e 11.501 della Commissione, 11.600, 11.601 e 12.600 del Governo, 14.500, 14.501, 15.500, 17.500, 21.500, 21.501, 30.500, 35.500, 40.500, 40.501, 42.500, 47.500, 48.500, 50.500 e 51.500 della Commissione), rileva che gli stessi non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Emendamenti C. 2836-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.