CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2009
234.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
C. 2724-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI, relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. Al riguardo, ricorda che il testo non è corredato di relazione tecnica, mentre la

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relazione illustrativa specifica che dal decreto legge non derivano nuove o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, evidenziando come il provvedimento sia stato modificato durante l'esame presso la Commissione di merito. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la possibilità per l'amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni. Al riguardo, osserva che la norma appare suscettibile di poter essere applicata soltanto in presenza di risorse da parte delle regioni. Poiché sono da escludere effetti sui saldi di finanza pubblica deve ritenersi che in sede di applicazione della norma medesima non si possa derogare ai limiti previsti per il rispetto del patto di stabilità.
Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva innanzitutto, circa l'indicazione contenuta nella relazione illustrativa secondo cui dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che tale affermazione non è riportata nel testo del provvedimento. Il Governo dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo del decreto, da riferire non al bilancio dello Stato, come indicato dalla relazione illustrativa, bensì all'aggregato costituito dalla finanza pubblica. Per quanto attiene all'articolo 1, comma 3, osserva che tali interventi dovrebbero essere attuati - stante il tenore letterale della disposizione - in assenza di oneri per il bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni. Alla luce di tale previsione ritiene necessario che il Governo chiarisca se la promozione dei progetti da parte dell'amministrazione statale, di cui al comma 3 dell'articolo 1, comporti nuovi o maggiori oneri a carico delle stesse regioni.
Per quanto attiene, inoltre, all'articolo 1, comma 4-sexies, in materia di procedure di mobilità professionale, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in ordine alla neutralità finanziaria delle disposizioni per la finanza pubblica.
Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, segnala in primo luogo che taluni emendamenti presentano quantificazioni o coperture che appaiono carenti o inidonee. Segnala, in particolare, l'emendamento Berretta 1.316, volto a consentire la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale della scuola in rapporti a tempo indeterminato. A tale fine è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico con una dotazione di 800 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, al cui onere si provvede, per l'anno 2010 a valere sui proventi derivanti dalle disposizioni in materia di scudo fiscale, per gli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per l'economia reale e a decorrere dall'anno 2013 ai sensi della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, osserva che a fronte di un onere di carattere permanente la proposta emendativa prevede una copertura limitata al triennio 2010-2012, rinviando alla tabella C allegata alla legge finanziaria la copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2013. Richiama, inoltre, l'emendamento Bellanova 1.317, il quale è volto a consentire la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale della scuola in rapporti a tempo indeterminato e a mantenere per i contratti a tempo determinato l'applicazione dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 sul trattamento economico del personale non di ruolo ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. A tale fine è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico con una dotazione di

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800 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012. Al relativo onere, si provvede, per l'anno 2010 a valere sui proventi derivanti dalle disposizioni in materia di scudo fiscale, per gli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per l'economia reale e a decorrere dall'anno 2013 ai sensi della tabella C allegata alla legge finanziaria. Anche in questo caso, a fronte di un onere di carattere permanente la proposta emendativa prevede una copertura limitata al triennio 2010-2012, rinviando alla tabella C allegata alla legge finanziaria la copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2013. Segnala, poi, l'emendamento Lo Monte 1.14, osservando che la proposta emendativa è volta a consentire la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale della scuola in rapporti a tempo indeterminato da attuare mediante il Piano triennale per la stabilizzazione dei docenti, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria. Per quanto attiene alle proposte emendative Maurizio Turco 1.19, Borghesi 1.25 e Maurizio Turco 1.28, osserva che le proposte emendative prevedono l'applicazione a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola, delle disposizioni concernenti il personale non di ruolo di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 che dispone, in particolare, aumenti periodici biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale. Al riguardo, rileva che l'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 esclude espressamente le supplenze dalla corresponsione dei suddetti aumenti periodici. Richiama, poi, l'emendamento Bobba 1.318, il quale estende a tutto il personale non di ruolo, le disposizioni in materia di progressione economica dei docenti di religione. A tale fine è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico con una dotazione di 800 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2010 a valere sui proventi derivanti dalle disposizioni in materia di scudo fiscale, per gli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per l'economia reale e a decorrere dall'anno 2013 ai sensi della tabella C allegata alla legge finanziaria. Anche in questo caso, a fronte di un onere di carattere permanente la proposta emendativa prevede una copertura limitata al triennio 2010-2012, rinviando alla tabella C allegata alla legge finanziaria la copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2013. Rileva, inoltre, che l'emendamento Schirru 1.319 estende le disposizioni in materia di inquadramento in ruolo del personale degli insegnanti di religione cattolica a tutto il personale docente che entra in ruolo. A tale fine è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico con una dotazione di 800 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012. Al relativo onere, si provvede, per l'anno 2010 a valere sui proventi derivanti dalle disposizioni in materia di scudo fiscale, per gli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per l'economia reale e a decorrere dall'anno 2013 ai sensi della tabella C allegata alla legge finanziaria. Come per la precedente proposta, a fronte di un onere di carattere permanente, si prevede una copertura limitata al triennio 2010-2012, rinviando alla tabella C allegata alla legge finanziaria la copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2013. Segnala, altresì, che l'emendamento Maurizio Turco 1.304 estende a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola gli aumenti periodici di cui al terzo comma dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 e, pertanto, appare suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura. Segnala, poi, l'emendamento Mosca 1.362, il quale sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recanti misure di riorganizzazione scolastica dalle quali, insieme alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 64, devono derivare economie lorde di spesa, per il bilancio dello Stato, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno

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2012. In particolare la proposta emendativa modifica gli importi dei risparmi da conseguire in 471 milioni di euro per l'anno 2010, in 823 milioni di euro per l'anno 2011 e in 1.058 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico con una dotazione di 800 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012. Al relativo onere, si provvede, per l'anno 2010 a valere sui proventi derivanti dalle disposizioni in materia di scudo fiscale, per gli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per l'economia reale e a decorrere dall'anno 2013 ai sensi della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, osserva che a fronte di un onere di carattere permanente la proposta emendativa prevede una copertura limitata al triennio 2010-2012. Inoltre le risorse utilizzate a copertura non appaiono congrue rispetto ai minori risparmi derivanti dall'emendamento. Ricorda anche l'emendamento Borghesi 1.361, che sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recanti misure di riorganizzazione scolastica dalle quali, insieme alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 64, devono derivare economie lorde di spesa, per il bilancio dello Stato, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. In particolare la proposta emendativa modifica gli importi dei risparmi da conseguire in 50 milioni di euro per l'anno 2009, in 471 milioni di euro per l'anno 2010, in 823 milioni di euro per l'anno 2011 e in 1.058 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa allegata alla tabella C della legge finanziaria per il 2009 per un importo di 338 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.179 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.715 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.130 milioni di euro per l'anno 2012. Al riguardo rileva che a fronte di oneri - sotto forma di minori risparmi previsti a legislazione vigente - aventi natura permanente la proposta emendativa provvede alla copertura del periodo 2009-2012, utilizzando peraltro, nell'ambito della tabella C sia le risorse di parte corrente che quelle di conto capitale. Inoltre non appare conforme alla vigente disciplina contabile prevedere la copertura di un onere per l'anno 2012 a valere sulla tabella C relativa alla legge finanziaria per l'anno 2009 che ha una proiezione temporale limitata al periodo 2009-2011. Infine, le risorse utilizzate a copertura non appaiono congrue rispetto agli oneri esposti per l'anno 2009. Per quanto attiene all'emendamento Gnecchi 1.400, che stanzia per l'anno scolastico 2009-2010, 400 milioni di euro, da ripartire in appositi fondi inseriti nei bilanci degli uffici scolastici regionali per l'attuazione di progetti finalizzati alla qualificazione dei piani dell'offerta formativa, segnala che la proposta emendativa non provvede alla copertura dei relativi oneri. Rileva, anche, che l'emendamento Delfino 1.405 prevede che i progetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge siano finanziati non interamente a valere su risorse delle Regioni, come ora previsto, ma al 50 per cento mediante risorse statali, senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Osserva, poi, che gli emendamenti Borghesi 1.176 e 1.178 sono volti ad introdurre un'indennità aggiuntiva per i lavoratori precari già percettori dell'indennità di disoccupazione tale da consentire un'equiparazione con il trattamento economico fondamentale del personale del comparto scuola, senza, tuttavia, prevedere la relativa copertura finanziaria, segnalando altresì che l'emendamento Borghesi 1.177 è volto ad introdurre un'indennità aggiuntiva per i lavoratori precari già percettori dell'indennità di disoccupazione tale da consentire un'equiparazione con il trattamento economico fondamentale del personale del comparto scuola, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni. Rileva, poi, che gli emendamenti Borghesi 1.408 e Delfino 1.409 rendono obbligatoria la facoltà

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prevista al comma 3 dell'articolo 1 di corrispondere l'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni, nonché che l'emendamento Borghesi 1.183 introduce un'indennità aggiuntiva per i lavoratori precari già percettori dell'indennità di disoccupazione i cui oneri sono ripartiti tra lo Stato e le Regioni, quantificando in 700 milioni di euro la quota a carico dello Stato, senza, tuttavia, prevedere la relativa copertura finanziaria. Parimenti giudica che le proposte emendative Borghesi 1.410 e Borghesi 1.189 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori privi di adeguata copertura finanziaria, in quanto esse,senza prevedere una specifica copertura finanziaria, sono rispettivamente volte ad estendere a tutti i lavoratori della scuola percettori di indennità di disoccupazione i benefici di cui al comma 3 dell'articolo 1, e a riconoscere il servizio ai fini dell'attribuzione dell'indennità di disoccupazione. Segnala, inoltre, che gli emendamenti Cardinale 1.515, Giorgio Merlo 1.516, Fiano 1.517, Oliverio 1.518, Sarubbi 1.519 e Santagata 1.199 prevedono un incremento del contingente di personale scolastico da assumere a tempo indeterminato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 73 del 2009, senza quantificare il relativo onere. Osserva, poi, che l'emendamento Giammanco 1.200 prevede una ulteriore proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale già impegnato in lavori socialmente utili presso istituzioni scolastiche statali di cui al decreto legislativo n. 281 del 2000, senza prevedere alcuna copertura finanziaria, rilevando altresì che gli emendamenti Vincenzo Antonio Fontana 1.305 e Lo Monte 1.300 recano oneri non quantificati né coperti, prevedendo che i partecipanti a uno specifico concorso di formazione a dirigente scolastico che hanno un ricorso giurisdizionale pendente siano ammessi a completare il percorso formativo ed inseriti nelle relative graduatorie regionali. Rileva, infine, che gli emendamenti De Torre 1.521 e Siragusa 1.522 prevedono la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili della scuola, disponendo che alla copertura dei relativi oneri si provveda mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, osserva che a fronte di un onere di carattere permanente la proposta emendativa prevede una copertura limitata al triennio 2009-2011.
Osserva, inoltre, che, con riferimento ad ulteriori proposte emendative, appare necessario Gli emendamenti Delfino 1.2, Borghesi 1.3 e Madia 1.4 prevedono, tra le altre cose, la soppressione del comma 1 dell'articolo 1. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se dalla soppressione del comma 1 prevista dalle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'eventuale contenzioso in sede comunitaria. L'emendamento Rampi 1.315 modifica il comma 1 dell'articolo 1 prevedendo, tra le altre cose, che sia consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale della scuola in rapporti a tempo indeterminato con il conseguente inquadramento alla seconda classe delle rispettive carriere stipendiali dopo il primo quadriennio di servizio. Al relativo onere pari a 24,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 38,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria per l'anno 2009. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e alla copertura prevista dalla proposta emendativa. Rileva, poi, che gli emendamenti Maurizio Turco 1.6, 1.8 e 1.7 sono volti a mantenere l'applicazione dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 sul trattamento economico del personale non di ruolo ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, inoltre, che l'emendamento Delfino 1.312 è volto, nell'ambito

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del vigente sistema di reclutamento nazionale a consentire la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale della scuola in rapporti a tempo indeterminato. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle proposte Mattesini 1.31 e Borghesi 1.15, segnala che esse sono volte ad introdurre una deroga al generale divieto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo determinato per il personale già destinatario di contratti a tempo determinato da almeno tre anni seppure non continuativi anche se con modalità diverse e prevedendo coperture parzialmente diverse. In proposito, segnala che entrambe le proposte non indicano esplicitamente la quantificazione del relativo onere e utilizzano a copertura il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università ai sensi dell'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 e i risparmi conseguenti ai pensionamenti del personale. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se le coperture previste risultino idonee. Richiede, altresì, un chiarimento in ordine agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative: le proposte Damiano 1.313, Borghesi 1.22, Delfino 1.311, Codurelli 1.23 e Maurizio Turco 1.29, che sopprimono il divieto esplicito della maturazione dei periodi di lavoro a tempo determinato utili ai fini retributivi prima della immissione in ruolo; gli emendamenti Borghesi 1.20 e 1.21, i quali prevedono che l'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato sia utile ai fini retributivi, dopo l'immissione in ruolo, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi; l'emendamento Delfino 1.62, il quale prevede che nell'utilizzo del personale della scuola debba essere data priorità a coloro che svolgono attività di sostegno; l'emendamento De Pasquale 1.360, il quale fa salvi i contratti a tempo determinato, già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e resta garantita altresì la continuità di nomina in caso di proroga; l'emendamento Picierno 1.401, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione possa stipulare intese con le regioni volte all'attuazione di progetti formativi a valere su risorse rese disponibili dal medesimo ministero e/o dalle regioni. Con riferimento all'emendamento Levi 1.402, il quale prevede la costituzione di un Fondo per progetti straordinari da finanziare a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università ai sensi dell'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, rilevando che l'emendamento non reca una esplicita quantificazione dell'onere, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la copertura prevista risulta idonea. Per quanto attiene agli emendamenti Mogherini 1.105, Genovese 1.109 e Borghesi 1.406, i quali prevedono l'aumento della durata minima e massima dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 1, giudica opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, inoltre, che l'emendamento Borghesi 1.175 è volto ad introdurre un'indennità aggiuntiva per i lavoratori precari già percettori dell'indennità di disoccupazione tale da consentire un'equiparazione con il trattamento economico fondamentale del personale del comparto scuola. Al relativo onere pari a 700 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, fermo rimanendo che la proposta emendativa non chiarisce la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, valuta opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle risorse di cui alla tabella C non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Rileva, altresì, che l'emendamento Sarubbi 1.411 prevede che per il personale della scuola a tempo determinato che nell'anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio per un periodo non inferiore a 180 giorni e

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che non è stato riassunto spetti una indennità di disoccupazione. A tal fine è istituito un Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico con una dotazione di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere quantificato in 250 milioni di euro per il triennio 2010-2012 si provvede, per l'anno 2010 sui proventi derivanti dalle disposizioni in materia di scudo fiscale, per gli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per l'economia reale. A decorrere dall'anno 2013 il Fondo è rifinanziato ai sensi della tabella C allegata alla legge finanziaria. A tale riguardo, appare opportuno che il Governo confermi la quantificazione dell'onere e l'idoneità della copertura prevista. Segnala, inoltre, che l'emendamento Lo monte 1.185 è volto a prevedere un cofinanziamento da parte del Ministero dell'istruzione pari al 50 per cento del relativo importo per i progetti di cui al comma 3 relativi alle regioni meridionali, prevedendo con finalità di copertura, l'utilizzo di quota parte delle economie derivanti dal presente decreto. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura prevista dalla proposta emendativa. Con riferimento agli emendamenti Borghesi 1.186 e 1.511, che sopprimono il comma 4 che dispone il riconoscimento dell'anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie o la parola soli in esso contenuta, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene alle proposte emendative Goisis 1.302 e Delfino 1.523, che recano modifiche alle modalità di fruizione dei benefici di cui alle leggi n. 104 del 1992 e n. 68 del 1999 per il personale della scuola che richieda l'inserimento in graduatoria in provincia diversa da quella di residenza, giudica opportuno che il Governo chiarisca se dagli adempimenti amministrativi correlati alle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'emendamento Cazzola 1.303, che dispone, tra l'altro, modifiche alla tipologia dei dati immessi nella banca dati di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, osserva che, stante la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, poi, gli emendamenti Fallica 1.308 e Naro 1.310, i quali prevedono che, in caso di annullamento delle procedure concorsuali per dirigente scolastico, vengano fatte salve le posizioni giuridiche dei candidati dichiarati vincitori o idonei e che, in caso di rinnovazione delle medesime procedure, i candidati idonei siano inseriti nelle graduatorie e nominati nei posti vacanti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se l'apparente incremento del numero dei candidati idonei destinati a ricoprire posti vacanti possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento De Girolamo 1.306, il quale prevede che a personale docente delle scuole statali che rassegni le dimissioni sia riconosciuto un accredito contributivo figurativo biennale e che ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009, giudica necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle quantificazione degli oneri della proposta emendativa e alla possibilità di ridurre gli stanziamenti di cui alla Tabella C senza pregiudicare gli interventi e la funzionalità degli istituti di cui alle relative autorizzazioni di spesa. Rileva, inoltre, che l'emendamento Nicolais 1.520 istituisce un fondo di 490 milioni di euro per il 2010 da destinare alla proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale già impegnato in lavori socialmente utili presso istituzioni scolastiche statali, alla cui dotazione si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal cosiddetto scudo fiscale, di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo

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chiarisca l'idoneità della copertura prevista dalla proposta emendativa. Per quanto attiene all'emendamento Delfino 1.524, il quale prevede l'adozione di un piano di immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato di personale scolastico fino all'esaurimento delle relative graduatorie, senza prevedere alcuna copertura finanziaria, rileva la necessità che il Governo chiarisca se la proposta emendativa abbia natura meramente programmatica o possa, comunque, determinare maggiori oneri in relazione a maggiori assunzioni da effettuare. Da ultimo, con riferimento all'articolo aggiuntivo Miglioli 1.01, il quale prevede l'inserimento con riserva in determinate graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2009-2011 dei docenti che abbiano frequentato determinati corsi abilitanti, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo al fine di escludere che dalla proposta emendativa discendano effetti finanziari negativi. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, giudica comunque opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al testo del provvedimento, concorda sull'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri riferita all'aggregato della finanza pubblica, confermando altresì che la norma di cui al comma 3 dell'articolo 1 non determina effetti finanziari negativi. Con riferimento al comma 4-sexies dell'articolo 1, segnala che, al fine di una migliore comprensione della disposizione, al primo periodo, dopo le parole: «l'abilitazione all'insegnamento» andrebbero aggiunte le parole: «in altra materia», in quanto l'abilitazione all'insegnamento ivi prevista, formulata in termini così generici, appare in contrasto con la possibilità di conseguimento della stessa da parte di docenti già assunto con contratto a tempo indeterminato, per i quali il titolo di abilitazione all'insegnamento costituisce il necessario presupposto per l'immissione in ruolo. Per quanto attiene alle proposte emendative, ritiene che tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi richiamati dal relatore siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) precisa preliminarmente di figurare come primo firmatario di tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo per un mero errore di comunicazione. Richiede quindi, a nome del suo gruppo, la trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica alla base della valutazione sulle proposte emendative espressa dal sottosegretario. Ricorda poi che la Corte di giustizia europea ha sancito il divieto di discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed in tal senso richiama l'emendamento da lui presentato 1.25, identico all'emendamento Maurizio Turco 1.7 nonché gli emendamenti Maurizio Turco 1.6, 1.19 e 1.8, volti a superare ogni differenziazione, relativamente ai quali il Governo ha espresso parere contrario. Ribadisce quindi la necessità di rispettare la sentenza della Corte europea di giustizia.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, osserva che gli emendamenti 1.19, 1.25 e 1.28, richiamati dall'onorevole Borghesi, sono stati oggetto di una valutazione negativa non in ragione delle loro finalità, ma in quanto privi di copertura finanziaria.

Maino MARCHI (PD) ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo con riferimento agli effetti finanziari delle proposte emendative siano assolutamente insoddisfacenti, in quanto il sottosegretario Giorgetti si è limitato a esprimere sbrigativamente una valutazione contraria, senza fornire alcuna motivazione al riguardo. In particolare, ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe giustificare le motivazioni della valutazione contraria espressa sugli emendamenti Mogherini 1.105, Genovese 1.109 e Borghesi 1.406, i quali si limitano a

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prevedere l'aumento della durata minima e massima dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 1, che peraltro sono finanziati dalle regioni. Analogamente, ritiene necessario che siano chiarite le ragioni delle contrarietà espressa con riferimento all'articolo aggiuntivo Miglioli 1.01, che prevede semplicemente l'inserimento con riserva in alcune graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2009-2011 dei docenti che abbiano frequentato determinati corsi abilitanti. Ritiene, poi, che il Governo debba giustificare anche la valutazione espressa con riferimento agli emendamenti Delfino 1.2, Borghesi 1.3 e Madia 1.4, che si limitano alla soppressione del comma 1 dell'articolo 1, eliminando una disposizione che - secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento - è priva di effetti finanziari.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede una valutazione più attenta dell'emendamento Goisis 1.302, volto a prevedere maggiori controlli ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi n. 104 del 1992 e n. 68 del 1999, rilevando che in caso di trasferimento oltre i trecento chilometri il numero delle richieste per la concessione dei richiamati benefici aumenta esponenzialmente, con un evidente aggravio per la finanza pubblica. Sottolinea inoltre che la proposta emendativa in esame, che prevede un sistema di controllo incrociato tra le autorità della provincia di provenienza e quella di destinazione, sarebbe invece idonea a comportare una riduzione delle spese e chiede pertanto una revisione del parere del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come anche dagli interventi precedenti sia emersa l'inadeguatezza dell'istruttoria compiuta dal Governo e dalla Ragioneria generale dello Stato e chiede quindi, richiamando da ultimo le affermazioni dell'onorevole Poliedri, un supplemento di istruttoria. Rileva inoltre che il provvedimento in esame rappresenta un'opportunità di dare seguito alle recenti dichiarazioni del Ministro Tremonti relative alla necessità di privilegiare il lavoro a tempo indeterminato, pertanto chiede una ulteriore riflessione a partire dall'emendamento Berretta 1.316, che sarebbe in grado di fornire una risposta in tal senso e non presenterebbe particolari problemi di copertura. Sostiene infine che l'atteggiamento che terrà il Governo in ordine al richiamato emendamento offrirà la possibilità di verificare la coerenza tra le dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze e i comportamenti successivi.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, nel ribadire che dal testo del decreto-legge in esame non devono derivare effetti negativi per la finanza pubblica e che tale precisazione dovrebbe essere introdotta nel testo del provvedimento, sottolinea come gli emendamenti 1.19, 1.25 e 1.28 sono sprovvisti di copertura finanziaria e, pertanto, non possono che essere oggetto di una valutazione negativa. Ritiene, invece, che, anche in accoglimento delle osservazioni formulate dai colleghi nel corso del dibattito, sia possibile esprimere una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.105, 1.109, 1.406, 1.302, 1.523, 1.303 e 1.62.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, prendendo atto delle valutazioni espresse dal relatore, concorda sulla possibilità di esprimere una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.105, 1.109, 1.406, 1.302, 1.523, 1.303 e 1.62. Conferma, invece, la valutazione contraria espressa sull'emendamento 1.316, il quale, a fronte di un onere di carattere permanente, prevede una copertura limitata al triennio 2010-2012, rinviando alla tabella C allegata alla legge finanziaria la copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2013.

Antonio BORGHESI (IdV) nel ribadire la richiesta di relazione tecnica, esprime stupore per il parere contrario proposto con riferimento agli emendamenti Borghesi 1.177 e 1.408, identico all'emendamento Delfino 1.409, relativi all'indennità aggiuntiva rispetto a quella di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 3, la cui copertura si realizzerebbe non attraverso

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risorse aggiuntive, bensì in fondi già stanziati dalle regioni.

Francesco BOCCIA (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni della valutazioni contrarie inizialmente espresse con riferimento all'emendamento 1.303 e con riferimento all'emendamento 1.306, osservando come le finalità delle proposte emendative appaiano pienamente condivisibili.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, nel ribadire il proprio orientamento ad esprimere nulla osta sull'emendamento 1.303, osserva che la valutazione contraria espressa sull'emendamento 1.177 è da attribuirsi alla circostanza che, mentre le attività di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono attivabili a discrezione delle regioni, il riconoscimento delle misure economiche previste dalla proposta emendativa configurerebbe un obbligo per le amministrazioni regionali,senza prevedere alcuna copertura finanziaria, in violazione dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978. Alla luce del dibattito svoltosi, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2724-A, di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-septies. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 1.29, 1.31, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.183, 1.185, 1.186, 1.189, 1.199, 1.200, 1.300, 1.304, 1.305, 1.306, 1.308, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.360, 1.361, 1.362, 1.400, 1.401, 1.402, 1.405, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.511, 1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.524 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico in ordine alla proposta di parere e ribadisce come l'istruttoria sia stata insoddisfacente.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'esprimere una forte contrarietà del suo gruppo in ordine alla proposta di parere ed al provvedimento nel suo complesso, rileva che le argomentazioni portate a supporto della proposta siano da considerarsi insoddisfacenti, mentre le proposte emendative presentate hanno l'obiettivo di migliorare il provvedimento anche con riferimento al rispetto della sentenza della Corte di giustizia europea. Ricorda come il parere contrario della Commissione bilancio

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sugli emendamenti presentati dal suo gruppo faccia seguito alla contrarietà già emersa nel corso della discussione presso la Commissione di merito. Aggiunge infine che l'assenza della relazione tecnica giustifica comunque il voto contrario.

Massimo POLLEDRI (LNP) nel dichiarare il voto favorevole del gruppo della Lega Nord Padania in ordine alla proposta di parere, ringrazia il Governo per avere riconsiderato la propria posizione sull'emendamento Goisis 1.302.

La Commissione approva la proposta di parere.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Nuovo testo C. 2459 e abb., approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, osservando che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, reca disposizioni in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. Nel corso dell'esame al Senato, è stata richiesta al Governo la presentazione di una relazione tecnica, che è stata predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasmessa con nota del 17 marzo 2009 del Ministero dell'economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha verificato positivamente la relazione tecnica. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la VII Commissione ha adottato, quale testo base, un nuovo testo che risulta parzialmente modificato rispetto al testo approvato dal Senato al quale era riferita la RT positivamente riscontrata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Per quanto attiene alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala che la relazione tecnica, riferita al testo del provvedimento esaminato dal Senato, afferma che le norme appaiono compatibili con l'obbligo di neutralità finanziaria stabilito dall'articolo 9. La relazione tecnica evidenzia, quindi, alcuni elementi di carattere testuale che consentono di escludere l'insorgenza di effetti finanziari. In particolare, si rileva che l'articolo 1 esclude totalmente, per gli alunni affetti da DSA, l'applicazione della legge n. 104 del 1992 e che l'articolo 4 prevede che la formazione per il personale docente e dirigenziale sia assicurata «nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici». La relazione tecnica osserva poi che l'articolo 5 prevede che le tecniche compensative, incluse le tecnologie informatiche e gli strumenti di apprendimento alternativi, da garantire agli alunni con DSA siano quelle «già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione». Con riferimento all'articolo 6, la relazione rileva che il diritto, da parte dei familiari impegnati nell'assistenza di persone con DSA, di usufruire di orari di lavoro flessibili possa essere esercitato subordinatamente all'assenza di «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Al riguardo osserva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al provvedimento esaminato dal Senato, pur prendendo in considerazione alcuni specifici aspetti testuali che avrebbero escluso l'insorgenza di effetti onerosi, non ha fornito i dati e gli elementi in base ai quali si era ritenuta sussistere tale neutralità finanziaria. Ciò premesso, osserva che gli aspetti testuali sulla base dei quali tale neutralità finanziaria è stata riscontrata nel testo del Senato non sono stati riproposti nel testo adottato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati: conseguentemente,

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appare problematico utilizzare la relazione tecnica a suo tempo trasmessa al Senato per una verifica dei possibili effetti finanziari derivanti dal provvedimento. Andrebbero quindi acquisiti nuovi dati ed elementi circa la compatibilità del testo in esame rispetto alla clausola di invarianza di cui all'articolo 9. Ricorda, infatti, che nel testo licenziato dal Senato erano presenti, oltre alla previsione generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, specifiche clausole di neutralità riferite all'articolo 4, in materia di formazione degli insegnanti, all'articolo 5, in materia di adozione di strumenti compensativi per lo studio, e all'articolo 6, in materia di flessibilità dell'orario di lavoro per i familiari. Il nuovo testo in esame non riporta le predette clausole. In particolare, sembrano presentare possibili profili di onerosità, anche per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, le norme dell'articolo 1, comma 2, relative all'applicazione della legge n. 104 del 1992 nei confronti degli studenti affetti da forme particolarmente gravi di DSA, che potrebbero determinare - a carico delle amministrazioni pubbliche - un aggravio in termini sia di risorse umane che di risorse finanziarie. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alle disposizioni in materia di diagnosi precoce; attivazione, a carico delle scuole, di interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA negli studenti contenute negli articoli 2, 3 e 7 comma 1, e a quelle in materia di adozione di misure didattiche di supporto; formazione degli insegnanti in merito alle problematiche legate agli affetti da DSA; percorsi didattici riabilitativi, contenute nell'articolo 2, nell'articolo 4 e nell'articolo 7 comma 3. Un aggravio di oneri potrebbe essere determinato anche dall'applicazione dell'articolo 5, che reca disposizioni volte a garantire una didattica individualizzata e personalizzata, nonché a introdurre strumenti compensativi quali le tecnologie informatiche e dell'articolo 6, che prevede il diritto, per i familiari degli studenti del primo ciclo, di usufruire di orari di lavoro flessibili. Quanto all'istituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 7, comma 4, osserva che tale previsione appare suscettibile di determinare oneri, non essendo espressamente esclusa la corresponsione - per i componenti del Comitato - di emolumenti di natura non retributiva (per esempio, rimborsi spese).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter predisporre gli elementi necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il presidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.
C. 2788, approvato dalla 6a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, osservando che esso è stato approvato in prima lettura dal Senato e reca l'estensione agli anni 2008 e 2009 del beneficio dell'aumento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare previsto, limitatamente al 2006 e al 2007, dalla legge n. 44/2006 in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio. La proposta è corredata di relazione tecnica, trasmessa dal Governo in data 6 ottobre 2009, che quantifica in 11.009.494 nel 2009, di cui 4.284.347 euro per il 2008 e 6.725.147 euro per il 2009, l'onere per il versamento in un'unica soluzione dell'integrazione a 900 euro mensili dell'assegno sostitutivo, pari a 878 euro mensili a normativa vigente, relativamente agli anni 2008 e 2009. Tale quantificazione risulta dalla differenza tra l'onere complessivo per l'erogazione dell'assegno, pari a 12.031.200 euro

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nel 2008 e a 14.472.000 euro nel 2009, e la copertura prevista per tale spesa dall'articolo 3 della legge n. 288 del 2002, pari a 7.746.853 euro annui. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi e i dati utili alla verifica della quantificazione dei maggiori oneri recati dal provvedimento in esame, con particolare riferimento al numero dei beneficiari e all'ammontare dei benefici corrisposti. Segnala a tale proposito che, sulla base dei decreti ministeriali che hanno disciplinato le modalità di erogazione dell'assegno per il 2008 e il 2009, risulta che, nel 2009 477 soggetti hanno avuto titolo all'assegno mensile automaticamente, residuando 2.721.181 euro per l'erogazione di ulteriori assegni secondo l'ordine di presentazione della domanda di accompagnamento militare. Nell'anno precedente, il numero degli aventi titolo era di 485 soggetti, residuando 2.636.893 euro per l'erogazione di ulteriori assegni In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dispone che al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, relativo alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 44 del 2006, determinato in 11.009.494 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al comma 3 è, inoltre, prevista una apposita clausola di salvaguardia finanziaria formulata secondo la prassi consolidata. In proposito, osserva che la norma provvede alla quantificazione e alla copertura del maggior onere derivante dall'incremento da 878 a 900 euro dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 44 del 2006, relativo alle annualità 2008 e 2009 e da corrispondere in un'unica soluzione nell'anno 2009. Tale quantificazione è contenuta nella relazione tecnica trasmessa alla Commissione bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento. Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla sussistenza delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica disponibili senza che vengano pregiudicati gli ulteriori interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo. Osserva, inoltre, che pur in presenza di un onere configurato formalmente come limite di spesa, è presente una clausola di salvaguardia che, ai sensi della vigente disciplina contabile, dovrebbe essere connessa ad oneri aventi la natura di previsioni di spesa. Peraltro, le disposizioni in esame sembrano riconoscere diritti soggettivi ai destinatari delle stesse. A tale proposito ricorda che i medesimi interventi previsti dalla legge n. 44 del 2006, richiamata dal presente provvedimento, sono configurati in termini di previsione di spesa e recano un'apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, valuta opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'onere deve essere ad ogni effetto ritenuto una previsione di spesa, sussistendo la necessità di riconoscere il diritto all'indennità a tutti i soggetti interessati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, segnala che, come del resto si ricava anche dalla relazione tecnica, l'onere è stato stimato sulla base dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, relativi al numero dei beneficiari e al beneficio mensile corrisposto. Per l'anno 2008, il numero dei beneficiari con assegno pari a 900 euro mensili è di 1.066 soggetti, il numero dei beneficiari con assegno pari a 450 euro mensili è di 96 soggetti, mentre per l'anno 2009, il numero dei beneficiari con assegno pari a 900 euro mensili è di 1.230 soggetti ed il numero dei beneficiari con assegno pari a 450 euro mensili è di 220 soggetti. Relativamente ai chiarimenti in merito alla sussistenza delle risorse necessarie per garantire la copertura degli oneri di cui all'articolo 1, preso atto dell'approvazione da parte del Senato del provvedimento in oggetto, assicura la copertura degli oneri ivi indicati mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che presenta

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le necessarie risorse. Infine, conferma che la proposta di legge in oggetto determina il riconoscimento di diritti soggettivi ai destinatari delle disposizioni, e che conseguentemente il testo in esame contiene la prescritta clausola di salvaguardia.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che il Governo ha risposto in maniera esauriente fornendo i dati richiesti. Ricorda che il provvedimento in esame è già stato approvato in sede legislativa dalla 6a Commissione permanente del Senato ed esprime l'auspicio che con analoghe modalità si possa addivenire ad una rapida approvazione anche alla Camera, anche al fine di consentire l'erogazione delle somme previste per il 2009.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 2788, recante disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, reca le risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento, senza che vengano pregiudicati gli ulteriori interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo;
nel presupposto che gli oneri derivanti dal provvedimento - nonostante la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 1 appaia configurare un limite massimo di spesa - devono essere ad ogni effetto ritenuti una previsione di spesa, in quanto riferiti a diritti soggettivi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009.
Atto n. 121.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che il Presidente della Camera ha concesso la proroga di dieci giorni, richiesta dalla Commissione all'unanimità, del termine per l'espressione del parere sullo schema in esame, originariamente fissato al 13 ottobre. Pertanto, la Commissione potrà esprimere il proprio parere entro il 23 ottobre prossimo.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, osserva che, alla luce di tale proroga, la Commissione dispone di termini adeguati per valutare gli eventuali emendamenti che il Governo vorrà fornire.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in risposta alle richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito svoltosi in Commissione sul provvedimento, dà lettura di una nota predisposta dai competenti uffici della Presidenza del Consiglio

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dei ministri (vedi allegato), che chiede di poter depositare agli atti della Commissione.

Massimo BITONCI (LNP) osserva che il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sulle risorse dell'otto per mille devolute alla diretta gestione statale per il 2009 è scaduto il 15 marzo 2009 e che, pertanto, le richieste presentate con riferimento ad aree interessate dal sisma che ha colpito l'Abruzzo erano finalizzate ad interventi non riconducibili a tale calamità. Ritiene, pertanto, che le richieste, attraverso una procedura assolutamente non formalizzata, siano state indirizzate a nuove finalità, in assenza di specifiche disposizioni che consentano un intervento di tale portata. Preso atto di tali innovazioni procedurali, ritiene che sarebbe opportuno consentire una analoga deroga alla disciplina vigente per consentire il finanziamento di interventi per far fronte ai danni derivanti dal tornado che ha colpito la frazione di Vallà di Riese Pio X dopo il termine di presentazione delle richieste di contributi.

Marino ZORZATO (PdL) nel concordare con quanto sostenuto dall'onorevole Bitonci, rileva con riferimento ai criteri seguiti, come la disposizione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, richiamata dal sottosegretario Giorgetti, relativa all'unitarietà dell'intervento, che deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa, ed all'obbligo di definire ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario dell'intervento sia chiarissima. Ferma restando la disponibilità a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori risorse per le zone terremotate, ricorda quindi che il sisma che ha colpito l'Abruzzo sia successivo alla presentazione delle domande di finanziamento e sostiene quindi che bisognerebbe verificare se gli interventi richiesti possano essere considerati ancora attuali nel mutato contesto, con il rischio che i fondi eventualmente concessi vadano a finanziare opere diverse da quelle richieste. Richiede inoltre maggiore chiarezza nelle tabelle per valutare correttamente la ripartizione delle domande e delle risorse nelle diverse aree del Paese. Esprime inoltre perplessità rispetto all'atteggiamento relativo alle diverse domande, ricordando come venga sempre rinnovato un finanziamento per oltre 2.250.000 euro per una realtà di Roma operante nell'ambito dell'assistenza ai rifugiati, mentre sia stato negato un contributo di circa 500.000 euro per un'analoga iniziativa in Veneto. Rilevato quindi che la decisione in merito alla ripartizione dei finanziamenti sembra comunque effettuata in maniera «partigiana», propone di sopprimere il parere delle Commissioni parlamentari se esse non hanno una effettiva possibilità di incidere sull'atto rispetto al quale sono chiamate ad esprimersi.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che le risposte fornite dal rappresentante del Governo sono parziali, in quanto si riferiscono alle osservazioni formulate nella seduta del 13 ottobre 2009 e non tengono, pertanto, conto del dibattito svoltosi nella seduta del 7 ottobre, in cui aveva formulato specifici rilievi critici sul provvedimento in esame. In ogni caso, ritiene che le valutazioni contenute nel documento elaborato dal Governo non siano assolutamente condivisibili in quanto, pur comprendendo la necessità di assicurare risorse adeguate a finanziare gli interventi di ricostruzione nelle aree interessate dai terremoti che hanno colpito la provincia di Parma e l'Abruzzo, non ritiene che ci si possa limitare ad osservare che gran parte dei beni culturali presenti nel nostro territorio sono rappresentati da beni di proprietà di enti ecclesiastici. Anche alla luce di tali considerazioni, ritiene non sia assolutamente giustificabile la circostanza che nell'ambito degli interventi in materia di beni culturali ben quindici progetti vedano come beneficiari enti ecclesiastici e nove siano riferibili a ministeri e amministrazioni centrali, mentre a progetti presentati da enti locali sia riconosciuto solo un finanziamento. Ribadisce, inoltre, che i finanziamenti destinati a interventi volti a

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contrastare la fame nel mondo raggiungono un ammontare troppo esiguo, in quanto a tale finalità sono destinati solo poco più di 800 mila euro, che rappresentano meno del due per cento del totale dei finanziamenti. Al riguardo, tenuto conto del fatto che l'importo delle richieste ammissibili ammonta a circa 4,9 milioni di euro, ritiene necessario garantire l'integrale finanziamento degli interventi richiesti, che comunque rappresenterebbero poco più del 10 per cento del totale delle risorse da ripartire. Anche alla luce di tali considerazioni, ritiene debba valutarsi l'opportunità di approvare un parere interlocutorio che fissi precisi criteri per l'adozione di un nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da sottoporre ad un nuovo parere della Commissione bilancio. In ogni caso, giudica assolutamente essenziale approvare rapidamente una modifica della disciplina legislativa di cui alla legge n. 222 del 1985, in modo da garantire, in primo luogo, che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per il 2009 non sia distolta, se non in casi assolutamente eccezionali, dalle finalità indicate dai contribuenti. La modifica legislativa dovrebbe, altresì, garantire la fissazione di criteri più vincolanti per la ripartizione delle risorse tra i vari interventi, preservando un significativo ruolo di indirizzo alle Commissioni bilancio delle due Camere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, chiede al rappresentante del Governo di chiarire meglio, quando si presentano tabelle relative alle diverse aree geografiche del Paese, a cosa ci si riferisce nei diversi aggregati.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ritiene che, qualora la Commissione ritenga opportuno procedere in tal senso, non vi sarebbero problemi a suggerire al Governo integrazioni e modifiche agli interventi indicati nello schema in esame, rilevando peraltro come l'esperienza maturata negli ultimi anni testimonia come molto spesso le modifiche proposte non siano state recepite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in via definitiva. Quanto alle osservazioni emerse nel corso del dibattito fin qui svoltosi, rileva che molti dei colleghi intervenuti hanno già evidenziato come la scelta tra i diversi progetti da finanziare sia connotata da ampi margini di discrezionalità, che in passato ha determinato l'insorgenza di un rilevante contenzioso in sede giurisdizionale. Ricorda, infatti, che nell'ambito di tale discrezionalità, la Presidenza del consiglio dei ministri opera, tra l'altro, una valutazione attinente all'interesse dei diversi interventi, segnalando come gli esiti di tale valutazione non sono riportati nella documentazione messa a disposizione della Commissione bilancio con riferimento alle istanze che abbiano ricevuto un parere favorevole. In questo ambito, evidenzia, ad esempio, che viene privilegiato il criterio del finanziamento integrale dell'intervento, in conformità alle indicazioni che la Corte dei conti ha reso con riferimento alla gestione della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale.
Osserva, inoltre, che sono state formulate considerazioni critiche in relazione alla procedura seguita quest'anno con riferimento agli interventi nelle aree interessate dal sisma che ha colpito la regione Abruzzo, in quanto si sarebbe provveduto a variare la destinazione degli interventi dopo il termine di scadenza per la presentazione delle richieste. Ritiene, tuttavia, che sia opportuno soffermarsi in questa sede solo sulle problematiche di carattere generale poste dal provvedimento e, in tale quadro, valutare l'opportunità di coordinare il parere della Commissione bilancio con quello che verrà espresso dalla Commissione bilancio del Senato, che tuttavia pare orientata a segnalare al Governo specifici interventi da finanziare. In questo contesto, ritiene che il rapporto tra richieste presentate e richieste finanziate a livello territoriale non possa rappresentare un parametro da assumere come riferimento, in quanto, anche qualora sia presentata una sola richiesta, essa può assumere

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un carattere strategico e valere più di molti microprogetti presentati in altre realtà territoriali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda che la nota illustrata è stata predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui spetterebbe fornire ulteriori chiarimenti. Pur considerando ragionevoli le considerazioni di metodo e di merito svolte dai commissari, ricorda che il Governo ha fornito gli elementi che sono alla base dello schema di decreto all'esame e che tale provvedimento rispetta la normativa vigente e che oltre alle valutazioni delle priorità espresse dalle commissioni tecniche vi sono le valutazioni politiche. Rammentando inoltre che non vi sono precedenti di un rinvio al Governo dello schema di decreto e ritenendo difficile che la Presidenza possa fornire ulteriori documenti, raccomanda, nel pieno rispetto dell'autonomia della Commissione, di inserire nel parere che sarà approvato le osservazioni emerse e auspica che il predisponendo parere possa essere di contenuto analogo a quello che sarà approvato dalla competente Commissione del Senato per garantire allo strumento la maggiore forza possibile.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 232 del 14 ottobre 2009 a pagina 76 seconda colonna, venticinquesima riga, le parole: « ATTI DEL GOVERNO» sono sostituite dalle seguenti « DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO».