CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2009
232.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 OTTOBRE 2009

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 9.05.

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Schema di regolamento recante ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 233 del 2001.
Atto n. 124.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, segnala che lo schema di regolamento in esame reca, tramite la tecnica della novella, ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, già modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218.
Ricorda che alcune delle modifiche introdotte con il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218, erano derivate dalla necessità di provvedere al mero coordinamento normativo (anche in termini di semplice aggiornamento dei rinvii) rispetto alla disciplina intervenuta successivamente al 2001; altre modifiche avevano adeguato la struttura degli uffici di diretta collaborazione alla figura dei vice ministri, e altre ancora, infine, avevano apportato modifiche strutturali della disciplina.
Il provvedimento, senza alterare l'impianto complessivo della disciplina, mira ad una riduzione della percentuale dei collaboratori esterni dal 20 al 16 per cento del contingente complessivo e ad una rideterminazione del compenso spettante al capo della segreteria del Ministro.
Con riguardo al contenuto delle disposizioni, segnala che l'articolo 1, novellando il comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001 (Servizio di controllo interno), prevede la riduzione da dodici a sei dei componenti del contingente di personale assegnato al Servizio di controllo interno. Segnala a tale riguardo che tali unità di personale erano già state ridotte da quindici a un massimo di dodici dal decreto del Presidente della Repubblica 218 del 2007 (articolo 1, comma 4, lettera f). L'articolo 2 dello schema di regolamento in esame modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001 (Personale degli uffici di diretta collaborazione) riducendo dal 20 al 16 per cento del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione, che ammonta ad un massimo di 120 unità, la percentuale dei collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
L'articolo 3 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 7 (Trattamento economico del personale impegnato negli Uffici di diretta collaborazione) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001. In particolare, il comma 2 concerne il trattamento dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. A tal proposito, la formulazione proposta dallo schema di regolamento in esame prevede che ai responsabili degli uffici spetti un trattamento onnicomprensivo, sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento consiste in un unico emolumento, sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. La nuova formulazione del comma 2 inserisce la figura di capo della segreteria del Ministro tra i destinatari del trattamento economico onnicomprensivo, costituito da una voce retributiva di importo non superiore al tetto massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del ministero; nonché da un emolumento accessorio il cui importo non dovrà eccedere la misura massima di analogo trattamento, di spettanza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali del medesimo

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ministero. Come sottolineato nel parere reso dal Consiglio di Stato, si tratta di una soluzione retributiva che rientra nella sfera di discrezionalità del Ministro e che trae motivo dalla «particolare delicatezza dei compiti affidati a questa figura professionale», in coerenza con le norme vigenti.
Fa presente che l'articolo 4 modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001 (Segreterie dei Sottosegretari di Stato), aggiungendo alla fine del testo all'articolo un periodo volto a precisare che l'unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione di norma ha l'incarico di segretario particolare del sottosegretario. L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale l'adozione del provvedimento in esame non dovrà comportare aggravio per il bilancio dello Stato. A tale proposito, la relazione illustrativa riporta una quantificazione in base alla quale l'impatto complessivo del provvedimento dovrebbe risolversi in un risparmio annuale pari a 157.109 euro, risultante dalla riduzione di spesa conseguente all'articolo 2 e dall'aggravio determinato dall'articolo 3.
Conclusivamente, formula una proposta di rilievi sull'atto in esame che provvede ad illustrare (vedi allegato).

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel ringraziare il relatore per l'esposizione svolta, sottolinea gli effetti virtuosi del provvedimento per il pubblico erario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera i rilievi sul provvedimento in esame, nei termini proposti dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.
C. 2765 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gennaro MALGIERI (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo tra Italia e Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 dicembre 2006, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. In particolare, l'intesa con la Moldova, come viene precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (adottato a Helsinki il 1o agosto 1975) ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e contribuire al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilità in Europa. La relazione sottolinea altresì che la conclusione di intese internazionali in questo particolare settore acquista una speciale valenza politica, in considerazione degli interessi di tipo strategico e degli obiettivi di stabilità perseguiti dal nostro paese, soprattutto in determinate aree geografiche come quella europea orientale dove è situata la Moldova.
Sottolinea con vigore al riguardo l'importanza della cooperazione con la Moldova che, pur non facendo parte dell'Unione europea, ne costituisce un partner di prioritario interesse. Richiama in proposito l'esigenza di prevenire ai confini

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dell'Unione europea tutte le situazioni di minaccia della legalità democratica, segnalando l'esempio della crisi della Transnistria che, a suo avviso, non sarebbe scoppiata se la Moldova fosse già stata inserita in un contesto istituzionale europeo.
Ritenendo l'accordo in esame una componente di una più ampia azione europea volta a creare un più esteso sistema di legalità e legittimità democratica, invita il Governo a guardare con maggiore attenzione a quel Paese e a tutta la regione, in cui lo scorso anno ebbe a manifestarsi la crisi russo-georgiana.
Segnala che l'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli. L'articolo 1 fissa come base della cooperazione il principio della reciprocità e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti. L'articolo 2 pone l'organizzazione e la promozione delle attività per la cooperazione in capo ai due Ministeri della difesa e stabilisce che eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti finalizzate all'elaborazione di specifiche intese integrative dell'Accordo, nonché alla definizione di programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi, si tengano alternativamente a Roma e a Chisinau. I campi della cooperazione, individuati dall'articolo 3, sono sicurezza e politica di difesa, peace-keeping e operazioni umanitarie, rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti, organizzazione delle Forze armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari e gestione del personale, formazione e addestramento, polizia militare, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, industrie della difesa e politica degli approvvigionamenti, logistica per la difesa, medicina, sport, storia militare e diritto. Nuovi settori di collaborazione di interesse reciproco potranno essere individuati dalle parti.
Le forme della cooperazione possono svilupparsi in varie modalità: visite ufficiali dei rappresentanti delle Parti, scambi di esperienze tra esperti, attività addestrative, corsi ed esercitazioni, partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, contatti fra istituzioni militari similari, incontri e conferenze, visite a navi, aerei e altre strutture militari, scambi di informazioni e pubblicazioni, scambi di attività culturali e sportive (articolo 4). L'articolo 5 regola le visite delle delegazioni e il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari. Le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte sono regolate dall'articolo 6. L'articolo 7 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette, sul territorio dello Stato ospitante, reati inerenti al servizio nonché altre individuate fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine. Come precisato nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, tale fattispecie - contemplata peraltro in altri accordi di analogo contenuto - incide sulla legislazione penale italiana.
L'articolo 8 disciplina il trattamento di informazioni documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo, secondo le norme previste nei due Paesi. La norma precisa che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti. Ai sensi dell'articolo 9 eventuali divergenze sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni o negoziati tra le Parti. L'articolo 10 regola l'entrata in vigore dell'Accordo e ne stabilisce la durata in cinque anni, automaticamente rinnovabili per pari termine salvo notifica di denuncia. La norma disciplina altresì le modalità per apportare emendamenti.
Passando ad esaminare il disegno di legge di ratifica in esame, il cui esame era già stato avviato nel corso della precedente legislatura, fa presente che si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3

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disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che le disposizioni dell'Accordo che incidono sul bilancio dello Stato sono contenute nell'articolo 2, ove è previsto, ad anni alterni, l'invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per il completamento dell'Accordo. Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari in Moldova per quattro giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano a 7.615 euro ad anni alterni. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, che riguarda la ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Rinnova infine la viva preoccupazione per le condizioni della Transnistria in cui i diritti umani sono sistematicamente violati nonostante l'impegno della Moldova e delle organizzazioni internazionali, rilevando come la Federazione russa mantenga invece una posizione non aliena dal sostegno all'attuale stato di fatto. Coglie quindi l'occasione per ribadire l'esigenza che l'Italia tenga conto del rispetto dei diritti umani in ogni accordo internazionale, cogliendo ogni occasione per riaffermarli e diffonderne la cultura. Auspica in particolare che se ne faccia menzione almeno nei preamboli degli accordi conclusi.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI dichiara che l'Italia rappresenta un partner politico ed economico primario per la Moldova, sottolineando come le relazioni bilaterali abbiano conosciuto un salto di qualità che ha portato all'apertura dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau. Considera importante l'accordo in esame perché rafforza l'impianto di sicurezza e difesa in una complessa area geopolitica, come evidenziato del resto dal relatore. Riferendosi alla Transnistria, segnala che il Governo ha già accolto al riguardo un ordine del giorno presso l'altro ramo del Parlamento.

Marco ZACCHERA (PdL), richiamando le preoccupazioni emerse in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa circa le condizioni delle frontiere moldave, esprime perplessità sull'effettiva applicazione delle disposizioni dell'Accordo relative al controllo degli armamenti. Ritiene pertanto opportuno che la questione sia oggetto di un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea la novità del quadro politico moldavo, dopo la vittoria elettorale dell'opposizione anticomunista che ha posto all'azione di governo la priorità dell'integrazione europea. Osserva tuttavia che la nuova maggioranza non è in grado di procedere all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica per cui potrebbe profilarsi una nuova crisi politica. Nel condividere quindi l'opportunità di sviluppare i rapporti bilaterali, concorda con i rilievi dei colleghi sulla Transnistria, auspicando la ricerca di una soluzione politica, sinora purtroppo bloccata dal sostanziale veto russo. Pertanto, nel preannunciare il suo sostegno all'ordine del giorno proposto dal collega Zacchera, ritiene che un altro ordine del giorno debba essere presentato per appoggiare le iniziative internazionali volte a stabilizzare la Transnistria.

Gennaro MALGIERI (PdL), relatore, nel replicare agli intervenuti, li ringrazia per le proposte di atti di indirizzo che contribuirebbero ad accrescere il connotato politico dell'Accordo in esame.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire,

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è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.
C. 2552 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2009.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel fornire i chiarimenti richiesti al Governo nella precedente seduta, fa presente che il riferimento ad accordi diversi tra le parti circa il regime autorizzatorio degli scambi di informazioni riservate, comunque già inserito in accordi analoghi con altri Paesi come l'Uzbekistan, l'Egitto, la Bulgaria, l'Estonia e la Georgia, è da intendersi nel senso che detti accordi sarebbero comunque oggetto di ordinaria procedura di ratifica.
Per quanto concerne invece la clausola giurisdizionale, nella piena consapevolezza dell'esigenza di tenere conto del fatto che negli Emirati Arabi Uniti è vigente la pena capitale, precisa che, essendo intervenuta già dal 2005 la ratifica da parte emiratina, non è stato possibile riformulare il testo dell'Accordo. Conferma tuttavia l'impegno del Governo a promuoverne un'immediata rinegoziazione, una volta che l'Accordo sia stato ratificato da entrambi le parti.

Matteo MECACCI (PD), a fronte dell'ultimo chiarimento reso dal rappresentante del Governo, conferma le già manifestate perplessità circa la compatibilità costituzionale di tale disposizione dell'Accordo. Giudica importante peraltro che la Commissione prenda in adeguata considerazione il parere che sarà reso dalla Commissione Difesa.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sono già pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Attività produttive, mentre devono ancora esprimersi le Commissioni Difesa e Bilancio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.
C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2009.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Ambiente, Trasporti, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene

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il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri.
Atto n. 125.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, sottolinea in primo luogo quanto sia avvertita da parte delle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari l'esigenza di autonomia gestionale e di maggiore flessibilità finanziaria, a fronte di una tendenziale contrazione delle dotazioni finanziarie.
L'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha cercato di dare una risposta coerente a tale esigenza fissando nuove disposizioni in materia di semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri. In particolare, il comma 1 dispone che con regolamento di delegificazione, vengano disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche, nonché degli uffici consolari di prima categoria.
Sottolinea che lo schema di regolamento in esame attua quindi la previsione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 69 del 2009. Sul piano politico, in coerenza con lo sforzo complessivo posto in essere dal Governo in questo primo anno di legislatura, la sua ratio risiede nella semplificazione e nella razionalizzazione di una farraginosa congerie normativa (ben cinque differenti provvedimenti disciplinano attualmente la materia) che viene abrogata all'entrata in vigore della normativa regolamentare.
Il provvedimento consta di 40 articoli, raggruppati in 6 titoli, con i quali si propone un modello di bilancio per le rappresentanze diplomatico-consolari: l'obiettivo è quello di favorire la semplificazione e l'accelerazione dei processi di gestione, definendo le responsabilità, le procedure di verifica e controllo delle attività svolte e le sanzioni in caso di inadempimenti da parte dei responsabili.
Si limita ad illustrare le norme maggiormente salienti sotto il profilo dell'innovatività, che sono concentrate nel titolo I, riguardante i principi generali della disciplina, nel titolo II, sulla gestione finanziaria degli uffici all'estero, e nel titolo III, sulla gestione economica degli uffici all'estero.
Nell'ambito del Titolo I, vengono identificati, dall'articolo 1, gli uffici destinatari del Regolamento, ovvero le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria, e le figure alle quali attribuisce funzioni amministrative e contabili presso questi uffici. Il Regolamento esclude dal suo ambito di applicazione gli istituti italiani di cultura, disciplinati dalla normativa specifica, e l'attività di cooperazione allo sviluppo (articolo 2), salvo che per il profilo della gestione dei relativi fondi da parte delle Rappresentanze diplomatiche, trattato dal successivo articolo 26 dello schema di Regolamento. Particolare rilievo assume altresì l'articolo 3 che fissa le competenze del titolare dell'ufficio all'estero, responsabile della gestione della sede, che definisce e dirige le attività dell'ufficio, svolgendo in tale ambito funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza, e presenta al Ministero i bilanci, preventivo e consuntivo. Il bilancio preventivo è corredato da una relazione programmatica annuale, all'interno della quale vengono specificati gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie per il loro raggiungimento.
Assai innovative appaiono altresì le disposizioni introdotte dal Titolo II, riguardante la gestione finanziaria degli uffici

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all'estero. L'articolo 4 introduce, infatti, i principi della gestione finanziaria di cassa degli uffici all'estero. La gestione di cassa - si osserva nella relazione introduttiva - consente di rinviare all'esercizio successivo eventuali avanzi di gestione che attualmente vengono versati all'erario, con conseguenti benefici in termini di programmazione della spesa ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche. Ciò appare in coerenza con un'importante iniziativa legislativa di riforma della contabilità pubblica, approvata dall'altro ramo del Parlamento, ed attualmente all'esame della V Commissione (A.C. 2555).
Il comma 2 estende i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente alla elaborazione, trasmissione, archiviazione e conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione, in linea con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, nel quale il Ministero degli affari esteri è fortemente coinvolto. Gli articoli 5 e 6 definiscono procedure, tempi e criteri per la redazione e la trasmissione del bilancio di previsione e di assestamento dell'ufficio all'estero, il cui esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione, redatto in euro, è articolato in titoli e conti ed indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio (articolo 6).
Ulteriori disposizioni in tema di bilancio dell'ufficio all'estero sono fissate dall'articolo 7 che disciplina l'applicazione del principio di integrità ed universalità del bilancio, vietando le gestioni dei fondi al di fuori di tale strumento, dall'articolo 8, che classifica le entrate del bilancio di previsione in sette titoli e le spese in sei titoli e dall'articolo 9, in base al quale il complessivo ammontare delle spese non deve superare le entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.
L'ammontare della dotazione finanziaria in conto capitale è stabilita per ogni esercizio sulla base del bilancio di previsione dell'ufficio all'estero e compatibilmente con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati (articolo 11, comma 2).
Una rilevante innovazione è introdotta dall'articolo 12 che prevede che il titolare dell'ufficio all'estero, tramite decreto e previa autorizzazione del Ministero, dispone variazioni di bilancio di carattere compensativo tra i titoli I (funzionamento), II (attività istituzionali) e III (conto capitale) delle spese. Decorsi comunque quindici giorni dalla richiesta di autorizzazione vale il principio del silenzio-assenso. Egli può altresì disporre con proprio decreto e senza alcuna autorizzazione del Ministero le variazioni compensative di bilancio che comportino storni da un conto all'altro dello stesso titolo. Per quanto riguarda le spese in conto capitale le variazioni sono ammesse esclusivamente in aumento con corrispondente diminuzione delle poste di parte corrente.
Per quanto riguarda la riscossione delle dotazioni finanziarie ministeriali, l'articolo 13, commi 1 e 2, prevede il ricorso ad un'anticipazione fino al 70 per cento della dotazione complessiva annuale entro venti giorni dall'assegnazione delle risorse al competente ufficio ministeriale, ovvero un finanziamento a saldo comprensivo di eventuali integrazioni entro il 30 settembre dell'esercizio di riferimento, subordinato alla trasmissione al Ministero da parte dell'ufficio all'estero del bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio. Gli articoli 14 e 15 specificano le modalità di riscossione delle entrate di cui ai titoli II (sponsorizzazioni e atti di liberalità) e III (introiti per servizi, interessi, rimborsi IVA ecc.), mediante accreditamento sul conto corrente di gestione o con altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale o direttamente in contanti dall'ufficio amministrativo e contabile, e la possibilità di affidare, sulla base di un'apposita convenzione, il servizio di cassa o di tesoreria ad un unico istituto di credito, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri.
La gestione delle fasi della spesa è disciplinata dagli articoli da 16 a 18: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Per quanto riguarda gli impegni

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di spesa (articolo 16), il loro importo non deve essere superiore agli stanziamenti iscritti nei conti del bilancio di previsione cui la spesa è imputata. La liquidazione della spesa (articolo 17) segue l'accertamento dell'esistenza dell'impegno e della regolarità della fornitura di beni, servizi ed opere ed è effettuata sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Il pagamento delle spese (articolo 18) è ordinato, sulla base della liquidazione, entro i limiti della previsione di cassa e si effettua in via ordinaria mediante ordine di accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, e solo in casi eccezionali, mediante ordine di pagare all'agente contabile dell'ufficio all'estero in contanti. Gli articoli 19 e 20 indicano le scritture finanziarie e patrimoniali che l'ufficio deve tenere avvalendosi dei programmi informatici forniti dal Ministero degli affari esteri. L'articolo 20 in particolare elenca i sistemi di scritture finanziarie di cui dispone l'ufficio all'estero.
Il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto finanziario, che comprende i risultati della gestione finanziaria di entrata e di spesa distinti per titoli e conti, dal prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione, redatto in euro, che comprende oltre ai risultati della gestione finanziaria la situazione creditoria e debitoria dell'ufficio all'estero (articoli 21, 23, 24 e 25).
L'articolo 22 definisce le procedure, i tempi e i criteri per la predisposizione e la trasmissione alla sede centrale del bilancio consuntivo. L'articolo 27 riguarda i fondi finanziati dall'Unione europea o dagli Stati membri dell'Unione agli uffici all'estero, che figurano nel bilancio in una voce specifica delle partite di giro e sono gestiti e rendicontati seguendo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore.
Nell'ambito del Titolo III, vengono in rilievo gli articoli 28 e 29 che prevedono la possibilità per gli uffici all'estero di offrire, su autorizzazione del Ministero, servizi a pagamento alle imprese e promuovere ed organizzare, nell'ambito dell'attività di promozione della lingua e della cultura italiana, corsi di lingua e cultura, anche mediante la stipula di apposite convenzioni soggette all'approvazione ministeriale con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della promozione della lingua e della cultura italiana. Si tratta di attività innovative che vengono svolte laddove non operi alcun istituto di cultura, compatibilmente con l'ordinamento locale e le norme di diritto internazionale.
Gli uffici all'estero possono inoltre stipulare contratti di sponsorizzazione (articolo 30, comma 1) con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e con qualsiasi soggetto che operi a favore dell'interesse pubblico. Tali contratti, disciplinati dalla normativa vigente in materia, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
Il Titolo IV (articoli 32-34) del Regolamento si occupa della gestione degli uffici di prima categoria dipendenti da altro ufficio all'estero ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, mentre il titolo V (articoli 35-37), riguardante la disciplina dei controlli, richiama il sistema dei controlli sugli uffici all'estero previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, anche avvalendosi di adeguati strumenti informatici. Il controllo strategico, il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti vengono effettuati in coerenza con i sistemi utilizzati dall'Amministrazione centrale, secondo modalità specifiche per gli uffici all'estero.
Il Titolo VI, recante le disposizioni transitorie e finali, detta la normativa da applicarsi per le gestioni iniziate nell'ultimo esercizio di vigenza della normativa da abrogarsi (articolo 38) ed elenca, all'articolo 39, le disposizioni che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
Rileva a tale proposito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento

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verranno soppressi i Fondi speciali istituiti presso gli uffici all'estero ai sensi della legge 296 del 2006 e riassorbiti nel bilancio di sede dell'ufficio di pertinenza attraverso l'iscrizione di eventuali saldi attivi risultanti all'atto della chiusura quali avanzi di gestione provenienti dall'esercizio precedente.
La piena operatività del provvedimento è infine fissata dall'articolo 40 al 1o gennaio 2011 in coincidenza con l'entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda i principi generali di flessibilità, semplificazione, trasparenza e autonomia che caratterizzano il percorso di modernizzazione delle procedure amministrative presso le sedi estere che è in corso. Richiama quindi il parere favorevole espresso lo scorso 27 agosto dal Consiglio di Stato e ne riprende le relative osservazioni.
Con riferimento all'articolo 3, comma 9 in materia di procedura per la variazione delle denominazioni e delle specifiche professionali, il Consiglio di Stato ritiene non accettabile lo strumento del decreto interministeriale per la variazione delle denominazioni e delle specifiche professionali, dovendosi fare ricorso ad uno strumento regolamentare di pari rango. Fa presente che l'Amministrazione intende adeguarsi al parere adottando le conseguenti modifiche.
Con riferimento all'articolo 5 in materia di bilancio di assestamento, il Consiglio di Stato osserva in primo luogo che si può eliminare del tutto dal regolamento la previsione del bilancio di assestamento (che già veniva indicato come eventuale nel testo), la cui presenza è legata alla definizione finale dei residui che vengono meno trattandosi, nel caso specifico, di una gestione per cassa. L'Amministrazione intende adeguarsi al parere con conseguente modifica di rilevanti articoli.
Con riferimento all'articolo 12, comma 3, in materia di obbligo di copertura finanziaria per nuove o maggiori spese, il Consiglio di Stato ne considera la formulazione ultronea e con possibili effetti fuorvianti per l'operatore e per il controllore. L'Amministrazione intende adeguarsi al parere.
Con riferimento agli articoli da 21 a 25 in materia di struttura della rendicontazione, il Consiglio di Stato riscontra, nonostante le semplificazioni introdotte, una certa complessità nella struttura della rendicontazione e propone, per il primo triennio di attuazione della nuova normativa, di applicare integralmente le disposizioni sul bilancio consuntivo solo alle sedi di particolare rilevanza, da individuarsi con apposito decreto interministeriale, prevedendo per le altre sedi una rendicontazione strutturata solo secondo lo schema del rendiconto finanziario. Propone inoltre di disciplinare con direttiva amministrativa la struttura degli annessi, di cui all'articolo 25, secondo necessità. Riguardo alla struttura degli annessi, concorda appieno con il Consiglio di Stato e ritiene di adottare le conseguenti modifiche. L'Amministrazione deciderà quindi con proprie direttive amministrative eventuali integrazioni in relazione alle problematiche che emergeranno in sede di applicazione della normativa.
Riguardo alla possibilità di prevedere procedure differenziate a seconda delle sedi, ritiene opportuno chiarire che la nuova procedura gestionale sarà supportata da un sistema informatico on line (analogamente a quanto già avviene per la gestione attuale). Il sistema sarà pertanto strutturato per provvedere automaticamente all'elaborazione del bilancio consuntivo nelle sue diverse componenti (rendiconto finanziario e risultato di amministrazione), attingendo ai dati amministrativo-contabili inseriti dalla sede nel corso della gestione. La trasmissione avverrà per via telematica utilizzando la firma digitale, secondo la procedura già oggi in uso per la trasmissione dei rendiconti. Alla luce di quanto precede, la previsione di procedure distinte per gruppi di sedi, sia pure determinati in funzione dell'entità delle risorse finanziarie gestite, determinerebbe un aggravio e non una ulteriore semplificazione.
Inoltre, dal punto di vista sostanziale, ritiene importante che siano evidenziati

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per tutti gli uffici, al momento della chiusura del bilancio consuntivo, non solo i risultati della gestione finanziaria, ma anche il risultato di amministrazione che fa stato della situazione complessiva debitoria (impegni assunti) e creditoria (entrate non riscosse) dell'ufficio. La questione assume particolare rilevanza ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità nel caso di cambio del titolare della gestione. I dati relativi, eliminati gli annessi descrittivi come richiesto nel parere, verrebbero peraltro desunti automaticamente dalle scritture contabili, di cui all'articolo 20.
Per tali motivi, precisa che l'Amministrazione è orientata a conformarsi soltanto parzialmente al parere del Consiglio di Stato, mantenendo la previsione, in sede di rendicontazione, del risultato di amministrazione.
Con riferimento all'articolo 30, che prevede la possibilità per gli uffici all'estero di incamerare entrate derivanti da contratti di sponsorizzazioni, segnala che la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte del titolare di una rappresentanza diplomatico-consolare con terzi presenta aspetti di grande delicatezza che richiedono, come rilevato dal Consiglio di Stato, approfondite verifiche e valutazioni anche di ordine non strettamente finanziario e gestionale ma di opportunità. A tale riguardo il Consiglio di Stato osserva che «va valutata l'opportunità di estendere alle sponsorizzazioni l'intervento dell'approvazione ministeriale». La vigente normativa relativa alla costituzione dei fondi speciali presso gli uffici all'estero ai sensi della legge n. 296 del 2006, alimentati da entrate locali provenienti da sponsorizzazioni, non prevede di assoggettare l'accettazione delle sponsorizzazioni ad espressa autorizzazione ministeriale. La questione fu a suo tempo oggetto di approfondita valutazione. In effetti il titolare dell'ufficio all'estero, sulla base delle esperienze e delle conoscenze acquisite sulla realtà locale, è il soggetto che meglio di ogni altro è in grado di valutare le possibili implicazioni connesse alla scelta di uno sponsor in loco ed alla conseguente accettazione di una sponsorizzazione. Del resto un'eventuale autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale non potrebbe che fondarsi essenzialmente sulle valutazioni fornite dal titolare dell'Ufficio, che disporrebbe delle informazioni relative allo sponsor.
Per i motivi di cui sopra, fa presente che l'Amministrazione - pur condividendo le considerazioni del Consiglio di Stato sulla delicatezza della materia e la necessità di approfondite verifiche anche di opportunità - ritiene di discostarsi in parte dal suggerimento e non introdurre nello strumento regolamentare la previsione di un'autorizzazione ministeriale per l'accettazione delle sponsorizzazioni. Nondimeno si impegna a continuare ad effettuare un'attenta ed approfondita opera di monitoraggio sulle scelte effettuate dai titolari degli uffici in materia di sponsorizzazioni.
In conclusione, manifesta soddisfazione per le importanti innovazioni amministrative introdotte che configurano da parte del Ministero degli affari esteri un modello di best practice che potrebbe essere utilmente esteso ad altri rami della pubblica amministrazione.

Gennaro MALGIERI (PdL) lamenta il fatto che la riforma amministrativa in esame non includa anche gli istituti italiani di cultura, di cui denuncia l'inadeguatezza delle condizioni giuridiche e finanziarie, anche con riferimento alla materia delle sponsorizzazioni. Sollecita pertanto calorosamente la calendarizzazione delle proposte di legge di riforma degli istituti italiani di cultura assegnate alle Commissioni congiunte III e VII.

Stefano STEFANI, presidente, rassicura il collega Malgeri di avere già provveduto a sensibilizzare la presidenza della VII Commissione per calendarizzare al più presto tali provvedimenti.

Gennaro MALGIERI (PdL) ringrazia il presidente e ribadisce la necessità di rispondere alla crescente domanda di conoscenza delle lingua italiana che è ormai diffusa in tutto il mondo, allineandosi al livello delle risorse che impiegano in questo campo Paesi come la Francia e la Spagna.

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Paolo CORSINI (PD) esprime vivo apprezzamento per l'intervento del collega Malgeri, osservando come il rilevo assunto nel mondo contemporaneo dai rapporti culturali necessiti di maggiore attenzione politica e finanziaria.

Marco ZACCHERA (PdL) manifesta talune perplessità sui concreti risultati che sarebbero raggiunti dal provvedimento in esame. Al riguardo riterrebbe opportuna l'acquisizione delle osservazioni eventualmente formulate dalle organizzazioni sindacali, pur nella consapevolezza che talora alcune loro posizioni si rivelano piuttosto conservatrici. A suo avviso, l'impianto burocratico non viene adeguatamente sfrondato, considerando insufficiente, anche se un primo passo, la facoltà di conservare gli avanzi di bilancio. Sottolinea la necessità di accentrare sui capi-missione quante più responsabilità sia possibile, per semplificare le procedure e renderle più efficaci. Nel riservarsi di formulare successivamente un più completo giudizio auspica che lo schema di regolamento in esame costituisca l'occasione per innovazioni più profonde sul piano amministrativo e contabile.

Stefano STEFANI, presidente, concorda con il collega Zacchera sull'opportunità di snellire la burocrazia che spesso offre pretesti al non lavoro a causa della sua farraginosità.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, nel replicare agli intervenuti, fa presente che gli istituti di cultura sono soggetti ad una normativa specifica, di cui comunque sollecita l'adeguamento. A suo avviso, lo schema di regolamento in oggetto può essere letto come un primo passo od un'occasione perduta. Ritiene tuttavia che la prima opzione sia più corrispondente all'impegno profuso dal Ministero degli affari esteri per semplificare una macchina amministrativa complessa come quella statale.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, anche al fine di acquisire i rilievi che saranno espressi dalla V Commissione.

La seduta termina alle 10.30.

RELAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 10.30.

Relazione del Ministro degli affari esteri sulle attività svolte nell'anno 2008 nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.
Doc. LXXXI, n. 2.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

Paolo CORSINI (PD), relatore, ricorda che la relazione in esame, trasmessa al Parlamento il 19 settembre scorso ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 180 del 1992, illustra le iniziative di pace ed a carattere umanitario promosse dal Ministero degli affari esteri nel corso del 2008. Il documento riflette l'articolazione del Dicastero, introdotta con la riforma amministrativa del 2000, per direzioni generali afferenti alle diverse aree geopolitiche e non offre alcuni dati complessivi né di raffronto storico-evolutivo - che ritiene sarebbero stati utili in questa circostanza - sulle iniziative finanziate sotto forma di fornitura diretta di beni e servizi e attraverso contributi ad enti pubblici e privati, organizzazioni internazionali, ad altri Stati. Fornisce ai colleghi un riepilogo per area geopolitica (corrispondente a ciascuna direzione generale) sull'entità e la rilevanza percentuale delle iniziative di pace ed umanitarie finanziate dall'Italia nel 2008.
Per quanto attiene ai finanziamenti erogati attraverso fornitura diretta di beni e servizi, vi è stato nel 2008 un totale di

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erogazioni pari a 977.121 euro. Poco meno della metà di queste erogazioni (47,5 per cento) è stato indirizzato verso l'area europea e quella dell'Asia, dell'Oceania e del Pacifico. Le direzioni generali competenti per l'area americana, mediterranea ed africana hanno gestito la quota restante, pari rispettivamente al 15,8, al 15 ed al 13,3 per cento.
Si tratta di una gamma di interventi molto vasta ed articolata, che spazia dal finanziamento diretto di corsi di formazione nel campo umanitario ad interventi propriamente assistenziali per popolazioni in condizioni di estrema povertà sino alla fornitura di attrezzature tecniche e di apparecchi ospedalieri.
In relazione al filone dei finanziamenti forniti sotto forma di contributi ad organizzazioni internazionali, enti pubblici e privati e ad altri Stati, vi è stata una spesa complessiva di 6.971.466 euro: il 30,8 per cento è stato erogato dalla Direzione generale per l'Africa sub-sahariana. Segue la Direzione generale per il Mediterraneo (con il 24,9 per cento), quella per le Americhe e per la cooperazione multilaterale, rispettivamente con il 12,9 per cento ed il 13,7 per cento. Infine, la Direzione generale per i Paesi europei e quella per l'Asia, l'Oceania ed il Pacifico hanno erogato una quota di contributi pari, rispettivamente, all'11,6 per cento ed al 6 per cento del totale.
Anche in questo caso il panorama delle finalità ritenute meritevoli di erogazioni è assai ampio: in alcune ipotesi vi è l'erogazione diretta di un contributo a grandi esercizi internazionali, come l'Alleanza delle Civiltà, ad organismi operanti nel nostro Paese, come il Comitato atlantico, o ad importanti organizzazioni non governative, mentre in casi il contributo è finalizzato a finanziamenti per lo svolgimento di iniziative di studio e di formazione.
Ricorda conclusivamente che non spetta alle Camere, in questa sede, valutare partitamente le singole iniziative umanitarie e di pace, pubbliche, ma compiere una disamina complessiva del senso e della portata dei progetti, così come emergono nella relazione in esame.
Coglie l'occasione per sottolineare come l'esame di un documento ministeriale così importante per la proiezione internazionale del nostro Paese possa diventare una nuova, «buona pratica» della Commissione, cui corrisponda, da parte del Ministero degli affari esteri, una migliore e più «leggibile» articolazione dei contenuti della relazione stessa.
Alla luce delle risultanze che emergono dalla relazione ministeriale, auspica infine che si possa arrivare, entro la fine della legislatura, ad una nuova coerente disciplina legislativa di riforma della cooperazione italiana allo sviluppo che razionalizzi e ricomponga i disiecta membra in cui oggi appare scomposto il settore.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Relazione al Ministro degli affari esteri sull'attività svolta dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), riferita all'anno 2008.
(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

Paolo CORSINI (PD), relatore, rileva che l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), ente pubblico non economico vigilato dal Ministero degli affari esteri, ha vissuto negli ultimi anni una tormentata vicenda istituzionale: sorto nel 1995 dalla fusione dell'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente - IsMEO (fondato nel 1933 da Giovanni Gentile) con l'Istituto Italo-Africano - (IIA), avvenuta con l'articolo 3 della legge n. 505 del 1995.
Ricorda che nel corso dell'esame della manovra finanziaria per il 2008, il centrosinistra, all'epoca al governo, forse memore di un'antica battaglia del grande giurista socialista Massimo Severo Giannini, si era fatto promotore di una misura

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soppressiva dell'Istituto stesso - accomunandolo ad un altro ente vigilato dal Ministero degli affari esteri, l'Istituto agronomico per l'oltremare - sventata da un emendamento prontamente presentato dall'allora opposizione di centrodestra (presentatori Storace, Losurdo, Morselli).
L'Istituto ha subìto con la legge finanziaria per il 2009 una notevolissima riduzione della dotazione di bilancio, pari al 26,3 per cento rispetto al 2008, passando da 2.305.342 euro a 1.700.000 euro. La relazione riferita all'anno 2008 all'esame della Commissione, oltre a presentare una puntuale ricognizione della struttura organizzativa dell'Istituto, testimonia delle numerose iniziative promosse dall'Istituto nel settore dell'insegnamento delle lingue e delle culture orientali e africane, delle attività di studio e di ricerca svolte dalle sue articolazioni interne, nonché dei numerosi progetti di formazione organizzati nell'anno di riferimento. È inoltre ampiamente dettagliato il quadro delle attività svolte dalle sezioni regionali dell'ISIAO (presenti in Lombardia, Emilia Romagna, Marche), della sezione di Shanghai (costituitasi nel 2008 e inaugurata il 24 marzo 2009 nella forma del desk presso il campus sino-italiano della locale università Tongji) e della Scuola italiana di studi sull'Asia orientale.
Un'ampia sezione della relazione è dedicata all'esame delle attività per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e di ricerca archeologica, che comprendono: le missioni archeologiche italiane in Afghanistan, in Kazakhstan, in Oman e nello Yemen; la missione archeologica ed epigrafica in Giordania; il Paikuli Project in Irak, che opera dal febbraio 2006 per stabilire una cooperazione scientifica tra il Ministero della cultura del Governo Regionale del Kurdistan iracheno (ora Ministero del turismo) e l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente nell'ambito dei beni culturali; il progetto Jiroft-Mathoutabad a Teheran e, sempre in Iran, il progetto relativo alla città di Bam, iscritta nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, nonché il progetto A.D.A.M.J.I; la missione archeologia italiana nella provincia iraniana Sistan-Baluchistan e la missione congiunta iraniano-italiana Persepolis (Iran); la missione di ricerca archeologica e antropologica nella valle del Sankarani (Mali); il progetto El Salha in Sudan; la missione etnolinguistica e archeologica nella Valle dello Yaynob (Tajikistan); il progetto LoRAP in Thailandia; la missione archeologica di Hirbemerdon Tepe (Turchia); la missione archeologica congiunta italo-turcomanna presso il fiume Murghab (Turkmenistan).
Ai fini di una migliore conoscibilità parlamentare delle attività e delle condizioni finanziarie dell'Istituto, che nel passato ha avuto numerose difficoltà, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi informativi sui profili di gestione finanziari dell'Istituto, attraverso lo svolgimento di un'audizione dei suoi dirigenti. Allo stato risulta infatti impossibile conoscere il percorso di risanamento finanziario in atto all'ISIAO poiché la relazione presentata non è corredata, così come è invece previsto dalla vigente normativa, di alcun documento finanziario-contabile, né da parte dei suoi organi direttivi, né da parte dei soggetti preposti al controllo.

Gennaro MALGIERI (PdL), concorda con la relazione svolta e la richiesta di audizioni della dirigenza dell'ISIAO, di cui sottolinea la straordinaria funzione per il dialogo tra le civiltà. Ripercorrendo la difficile vicenda finanziaria dell'ente, esprime sconcerto per la trascuratezza ed a tratti l'indifferenza se non il fastidio con cui la politica tratta un'istituzione culturale unica in Europa che, invece di essere potenziata, viene sminuita, ignorando l'importante lascito culturale che risale ai nomi di Giovanni Gentile e Giuseppe Tucci. Ricorda come ben altra attenzione la Francia dedichi all'Istituto per il mondo arabo ed il Regno Unito alle attività del British Museum per l'Estremo Oriente. Tra le tante benemerenze dell'ISIAO, richiama in particolare l'importante raccolta documentaria relativa al Tibet, proponendo di effettuare un sopralluogo per visitare l'ente. Riafferma infine l'importanza di riconnettersi alla memoria storica

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nazionale che è fatta anche dalle istituzioni culturali che contribuiscono a valorizzare l'identità italiana nel mondo.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.
C. 2723 Governo, approvato dal Senato.