CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2009
230.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 8 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
Testo unificato C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, nel richiamare la relazione svolta nella seduta di ieri presenta una proposta di parere con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).
Nel parere si evidenzia come, sotto il profilo del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Si evidenzia, peraltro, come andrebbe valutato sotto il profilo della ragionevolezza, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, l'ambito di applicabilità della circostanza aggravante prevista dal testo, che risulta circoscritto ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale.
Nella proposta di parere, pur prendendo atto che la locuzione «orientamento sessuale» ricorre in fonti di diritto internazionale e comunitario, nonché di ordinamenti stranieri, si rileva che, nel momento in cui tale nozione è immessa nella legislazione penale italiana, essa dovrebbe essere adeguatamente definita, anche al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale.
Si segnala altresì l'esigenza di chiarire la nozione di «finalità» (inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa) e, in ogni caso, dopo la parola «orientamento», di introdurre l'aggettivo «sessuale» o, in alternativa, di parlare di orientamento e discriminazione «sessuali» al plurale.
Alla luce di tali questioni, ha ritenuto formulare due condizioni volte a garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione, sotto il profilo di determinatezza della fattispecie penale, e due osservazioni riguardanti, rispettivamente, l'ambito di applicabilità della nuova circostanza aggravante e la nozione di «finalità» inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa.

Pierangelo FERRARI (PD) chiede maggiori chiarimenti in ordine al contenuto dell'osservazione di cui alla lettera a).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, precisa che l'osservazione è volta a richiamare l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che il testo si limita a prevedere l'applicabilità dell'aggravante in questione sono ad alcuni delitti non colposi, escludendo in tal modo molte altre fattispecie di reato, come i reati contro il patrimonio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 8 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 10.20.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno.
Atto n. 119.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la V Commissione ha concluso l'esame di competenza sul provvedimento, esprimendo una valutazione favorevole che ha trasmesso alla Commissione.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, tenuto conto anche della valutazione espressa dalla Commissione Bilancio, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

Sesa AMICI (PD) rileva come nello schema di regolamento in esame si intervenga, oltre che sul personale dirigenziale, anche sul restante personale, dando luogo, in particolare, ad una riduzione di 49 unità a seguito dell'accorpamento di due dipartimenti.
Chiede quindi al rappresentante del Governo per quali ragioni si sia operato in tal senso e soprattutto come si intenda ricollocare i lavoratori risultanti in esubero dopo l'accorpamento dei due dipartimenti, che invece svolgevano attività funzionali per il Ministero.

Pierluigi MANTINI (UdC) intende formulare nuovamente una domanda che aveva posto tempo addietro, ovvero se il Governo - nella definizione dello schema di regolamento in esame - abbia tenuto in considerazione anche una logica funzionale oppure abbia seguito unicamente un'esigenza di riduzione dei costi.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA rispondendo in merito alla questione posta dal deputato Amici, rileva che, come evidenziato anche dalla relatrice, il Governo ha proceduto alla riduzione prevista dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 con riferimento al livello centrale, procedendo - ove possibile - all'accorpamento di taluni uffici con conseguente riduzione delle posizioni di vertice. Con riguardo al restante personale, la linea seguita è stata quella di non procedere a sostanziali modifiche ad eccezione dei casi in cui è possibile delineare un'organizzazione integrata e più funzionale, superando sovrapposizioni di funzioni. Tale profilo sarà comunque valutato anche in una fase successiva.
In merito alle questioni poste dal deputato Mantini, rileva come il progetto funzionale che è alla base del provvedimento in esame è quello di procedere - come è avvenuto anche per il Ministero degli affari esteri - ai tagli richiesti dal citato decreto-legge n. 112, facendo riferimento alla sola struttura centrale ed in modo da non compromettere l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta. L'interesse è infatti quello di mantenere l'efficienza delle strutture centrali del Ministero così come quella delle articolazioni territoriali, con particolare riguardo alle prefetture. Ricorda, in proposito, che, a seguito dell'istituzione di nuove province, sono state create altre tre prefetture e che nei recenti provvedimenti legislativi sono stati attribuiti ai prefetti significative funzioni, che si aggiungono a quelle esistenti, a partire da quelle relative alla gestione dei beni sequestrati alla mafia ed all'osservatorio sul credito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 8 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 10.25.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Atto n. 113.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) fa presente che, con l'intervento che si accinge a svolgere, intende replicare alle critiche formulate al testo in esame dalla deputata Lanzillotta, anche alla luce di quanto emerso dalle audizioni svolte sul provvedimento dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, della quale è membro.
È stato contestato dalla deputata Lanzillotta che la scuola non sarebbe un centro di rilevo nazionale di altra formazione della dirigenza. È invece vero che la normativa di riordino, in attuazione dei criteri direttivi indicati dalla delega, attribuisce espressamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) il ruolo di istituzione di alta formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, con accentuazione delle attività in campo internazionale (articoli 1 e 2), come evidenziato anche dalla possibilità attribuita alla scuola di rilasciare titoli post-laurea di alta professionalità (articolo 3, comma 3). Viene, altresì, ridefinita la governance della scuola per poter meglio realizzarne le attribuzioni, prevedendo come nuovi organi: il Presidente, il Comitato di programmazione ed il Comitato di gestione.
È stato altresì detto che non si sarebbe voluto ridurre il numero delle sedi distaccate. In merito, il testo del regolamento prevede la possibilità della soppressione della sede distaccata, nell'ottica della riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze (articolo 12). Tale soppressione, secondo la normativa di riordino, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.
Quanto all'accusa secondo cui la scuola perderebbe il suo carattere di ente scientificamente autonomo, va detto che l'articolo 7, comma 4, prevede che il presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, composto da rappresentati di altre scuole nazionali ed internazionali pubbliche e private e di alti dirigenti. Si tratta di una nuova previsione, necessaria a garantire l'effettivo sviluppo di relazioni istituzionali e scientifiche in Italia e all'estero, nel rispetto dell'obiettivo di internazionalizzazione delle competenze e di innovazione delle metodologie formative.
Non è poi vero che il Comitato di programmazione abbia una composizione impropriamente burocratica in quanto su otto componenti solo due sono studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuola. Oltre che dai due rappresentati di scuole nazionali ed internazionali, il Comitato di programmazione è composto da altre figure di altissima preparazione e professionalità, quali il presidente del Consiglio di Stato, il presidente della Corte dei conti, l'Avvocato generale dello Stato e il presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane. A conferma che non si tratta di un organo a carattere burocratico, l'articolo 5 assegna espressamente al Comitato di programmazione i seguenti compiti: approvazione del programma triennale della scuola; valutazione della qualità e dei risultati dell'attività formativa e di ricerca; individuazione degli indirizzi sull'attività scientifica della scuola.

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Né è vero che il comitato di gestione sia una sorta di articolazione del dipartimento della funzione pubblica. La composizione del comitato di gestione prevede, oltre al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, la presenza di esponenti di altre istituzioni: il Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e un rappresentante nominato dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca (articolo 6, comma 1). Pertanto, si prevede ampiamente il ricorso a professionalità provenienti da diverse amministrazioni.
Quanto alla contestazione secondo cui non si promuoverebbe la migliore docenza nazionale, essendosi scelto di ricorrere al sistema dei docenti stabili a chiamata, va detto che l'articolo 10 prevede che i docenti possono essere scelti non solo tra professori universitari, ma anche tra dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale. Tale scelta avviene secondo criteri oggettivi e resi pubblici, in quanto espressamente indicati nelle delibere adottate dalla scuola, secondo le modalità di cui all'articolo 15, nel rispetto dei principi del merito e della trasparenza. Sotto altro aspetto, la previsione secondo cui gli esponenti del mondo universitario chiamati come docenti possono svolgere un incarico della durata massima di due anni assicura la completezza e la stabilità dell'opera di formazione, nonché l'effettivo coordinamento delle aree didattico-scientifiche, tutte esigenze assolutamente insopprimibili perché connaturate alla natura e alla missione della scuola superiore, istituzione che ambisce all'eccellenza e che, comunque, è destinata ad operare nel settore dell'alta formazione.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come le perplessità emerse nel corso dell'audizione a cui ha fatto riferimento la collega Bernini Bovicelli si fondano su elementi concreti, a partire dalla previsione dell'articolo 5 che delinea un Comitato con caratteri essenzialmente politici, in cui viene dato scarso peso alla componente scientifica.
Richiama anche quanto stabilito dall'articolo 10 che, di fatto, prevede che i docenti della scuola siano selezionati «a chiamata».
Rileva come - più che vedere grandi profili critici nel testo in esame - si può dire che la grande carenza del provvedimento è proprio quella di non avere elementi innovativi di rilievo, configurandosi di fatto come un testo sostanzialmente conservativo dell'esistente.
Ritiene, infatti, che la scuola superiore della pubblica amministrazione delineata dal provvedimento in esame non vada verso la direzione di realizzare un vertice di eccellenza nella formazione della pubblica amministrazione, così come sarebbe invece necessario. Nella fase attuale, in particolare, in cui la pubblica amministrazione è percepita soprattutto come un fastidio sarebbe stato quanto mai opportuno intervenire per superare tale impostazione culturale anche attraverso la creazione di centri di eccellenza a disposizione della pubblica amministrazione che consentano concretamente di aumentare gli standard di qualità. Tale impostazione costituirebbe inoltre - se effettivamente realizzata - il principale strumento di diffusione della legalità.
A suo avviso la scuola superiore della pubblica amministrazione dovrebbe essere finalizzata a due importanti missioni. In primo luogo, quella di realizzare una formazione diffusa che si accompagni ad un'attività posta a servizio delle pubbliche amministrazioni locali, quali la formazione in loco, la consulenza alle pubbliche amministrazioni locali e una

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serie di funzioni serventi di cui non vi è invece traccia nello schema di decreto in esame. Ritiene, infatti, che piuttosto che procedere ad una operazione di manutenzione dell'esistente servirebbe una «scossa», che consenta di realizzare attività di formazione mirate, anche in considerazione dell'importanza di avere un attore pubblico di eccellenza nel mercato della consulenza privata, che è un mercato estremamente variegato.
Ritiene che la seconda missione su cui andrebbe focalizzata l'attività della scuola superiore è quella della sorveglianza nel delicato crinale delle distinzioni tra funzionari onorari o elettivi e funzionari di carriera professionale. Si tratta di questioni che attengono al metodo da seguire nel funzionamento delle pubbliche amministrazioni ed alla concezione culturale che è alla base della formazione dei dirigenti. Occorre, infatti, un intervento che consenta di aumentare il livello di qualità delle pubbliche amministrazioni, riaffermando il principio di legalità e ponendole in una posizione più vicina ai cittadini, secondo una logica di efficienza.
Rileva, in conclusione, che questa occasione poteva essere sicuramente utilizzata meglio, configurando la scuola superiore come un luogo rivolto seriamente e concretamente a migliorare l'azione della pubblica amministrazione. Preannuncia, quindi, l'astensione del suo gruppo sulla proposta che formulerà il relatore.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva, in primo luogo, rispetto alle osservazioni formulate dalla collega Lanzillotta circa il metodo in cui la delega è stata esercitata e sulle critiche rivolte al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che nel predisporre lo schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della scuola superiore della pubblica amministrazione è stata data attuazione a quanto disposto dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2009.
Ricorda infatti che l'articolo 24 detta criteri e principi direttivi specifici per l'esercizio della delega stabilendo che occorre ridefinire le missioni e le competenze degli organi in base ai principi di efficienza, efficacia ed economicità; provvedere alla trasformazione, fusione o soppressione di organismi; effettuare un raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica, riallocare risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.
Sottolinea quindi che dall'esame dello schema di decreto legislativo in titolo risulta che tali obiettivi sono stati perseguiti e che la riorganizzazione della scuola superiore della pubblica amministrazione si conforma proprio a tali criteri.
Ricorda che nel dibattito è stato affermato che non si è provveduto a ridefinire le competenze e a riordinare gli organi in base ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Ritiene, al contrario, che il Ministro Brunetta abbia agito con serietà ed attenzione tanto che, dalla riforma, come risulta dalla relazione tecnica al provvedimento, derivano consistenti risparmi di spesa quantificabili in 780 mila euro.
Ritiene anche opportuno evidenziare come la scuola, come accade attualmente, avrà compiti di formazione, selezione, ricerca e cooperazione internazionale.
Sottolinea altresì - con particolare riguardo a quanto testé evidenziato dal collega Mantini - come lo schema in esame innovi profondamente rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 287/1999. Infatti, oltre a svolgere attività di formazione, selezione e reclutamento di dirigenti e funzionari dello Stato (come avviene attualmente), la scuola - innovando - svolgerà attività di formazione ed aggiornamento dei dipendenti delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni pubbliche all'estero. Inoltre, la scuola non solo potrà stipulare convenzioni al fine di svolgere attività di formazione e di aggiornamento di dipendenti di amministrazioni non statali e di soggetti gestori di servizi pubblici ma, innovando rispetto a quanto attualmente previsto, anche di soggetti privati. Tra l'altro lo schema di decreto in esame

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introduce l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo del Paese.
Rileva altresì come lo schema di decreto legislativo intervenga anche sul riordino degli organi. In particolare, il comitato di programmazione non sostituisce solo formalmente l'attuale comitato di indirizzo ma svolge differenti funzioni. Ad esempio, valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca. Il comitato di gestione non sostituisce solo formalmente il comitato operativo ma diviene l'organo al quale è affidata la governance della scuola mentre, attualmente, il comitato operativo è solo un organo consultivo del direttore sulle materie che quest'ultimo intende sottoporre al suo esame. Il Presidente non sostituisce solo formalmente la figura del direttore.
Evidenzia come da alcune parti è stato sostenuto che bisognasse configurare la scuola superiore della pubblica amministrazione come un centro di rilievo nazionale, dimenticando che la scuola assume il rango di «istituzione di alta formazione e ricerca» e che rilascia titoli post-laurea di alta professionalità.
Nel dibattito è stato altresì affermato - dalla collega Lanzillotta e in parte dal collega Mantini - che non si è voluto ridurre il numero delle sedi distaccate ma al contempo si ritiene che sarebbe stato più corretto prevedere organismi di formazione facenti capo a regioni ed enti locali. Ritiene che questo avrebbe comportato proprio quella proliferazione di scuole di formazione di cui si contesta la mancata razionalizzazione.
Si chiede, inoltre, cosa sarebbe accaduto se fossero state soppresse le sedi di Aci Reale, Bologna, Caserta e Reggio Calabria. Probabilmente, sarebbero state sollevate questioni circa la mancata valorizzazione della professionalità del personale, questioni legate all'occupazione e, forse, anche alla collocazione geografica.
Sottolinea invece come lo schema di decreto legislativo non preveda riduzioni della dotazione organica del personale rinviando ad una quantificazione che andrà effettuata con riferimento alla complessiva dotazione organica della Presidenza del Consiglio.
Ritiene questo un fatto decisamente positivo che dimostra una visione organica e non limitata al provvedimento che la Commissione sta esaminando.
Ricorda come sia stato inoltre espresso un giudizio negativo sulla parte del provvedimento che riguarda la docenza evidenziando che, in molti casi, i docenti saranno chiamati sulla base di relazioni personali più che di meriti scientifici. Su questo tema, ritiene che - evidentemente - chi esprime critiche ha più esperienza della relatrice. Ma, se ciò è avvenuto in passato, si dice certa che non accadrà in futuro, proprio sulla base degli interventi portati avanti dal Ministro Brunetta in tema di pubblico impiego.
Condivide, infine, le questioni poste dalla collega Bernini.
In conclusione, presenta una proposta di rilievi (vedi allegato 3) da trasmettere alla Commissione parlamentare per la semplificazione, esprimendo una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Sesa AMICI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, ringrazia la collega Pastore per il lavoro svolto e rileva come l'intervento della collega Lanzillotta della precedente seduta contenga valutazioni politiche ma anche rilievi tecnici rispetto alle previsioni della delega, che si traducono, alla fine, in un danno nei confronti della scuola stessa. Richiama in particolare aspetti critici quali la previsione della scelta dei docenti «a chiamata», che di fatto si traducono in elementi aggiuntivi per il curriculum dei professori ma non per l'efficienza della scuola, che dovrebbe essere di alta formazione.
Alla luce delle questioni poste dalla collega Lanzillotta preannuncia il voto contrario del suo gruppo, nonostante lo sforzo del relatore nell'evidenziare alcuni rilievi da trasmettere alla Commissione competente.

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Mario TASSONE (UdC) nel richiamare le considerazioni espresse dal collega Mantini ringrazia il relatore per il lavoro svolto e ribadisce la posizione di astensione del suo gruppo. Ritiene che l'intervento in esame vada letto in combinato disposto con quanto previsto dal provvedimento elaborato dal Ministro Brunetta in attuazione della legge delega n. 15 del 2009, su cui sono state preannunciati obiettivi poi non realizzati. In merito ai rilievi formulati dalla relatrice ritiene che quanto evidenziato alle lettera a) sia un elemento essenziale per qualificare la scuola superiore. Fa quindi presente che le perplessità manifestate restano ferme.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti nel dibattito intende ribadire la propria valutazione favorevole sul provvedimento in esame, sul quale i rilievi formulati hanno la finalità di giungere ad una formulazione più agevole e precisa del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulati dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Atto n. 114.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.05.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2009.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che, in merito ai provvedimenti in esame, è pervenuta una lettera del Presidente dell'Unione Province Italiane, che è in distribuzione. Ricorda, quindi, che nella seduta di martedì 6 ottobre tutti gli emendamenti presentati alla proposta Donadi C. 1990, adottata dalla Commissione come testo base il 2 ottobre, sono stati ritirati dai proponenti.
Per quanto riguarda le Commissioni competenti in sede consultiva, avverte che le Commissioni VII, X, XI e XIII non si sono espresse, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere contrario.
Tenuto conto dell'orientamento prevalente dei gruppi come emerso nel corso del dibattito e del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in qualità di relatore propone il conferimento di un mandato a riferire in senso contrario.

Mario TASSONE (UdC) prende atto che sia il relatore sia parte della maggioranza hanno cambiato orientamento, in materia

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di soppressione delle province, ma ribadi- sce che tale ripensamento resta non spie gato, apparendo pretestuoso il richiamo all'esigenza di attendere la discussione del disegno di legge recante il codice delle autonomie, che peraltro non si sa ancora quando sarà presentato al Parlamento. Chiede ancora una volta alla maggioranza e al Governo di chiarire quale sia la loro posizione in materia di province, considerato che in campagna elettorale una parte significativa della maggioranza aveva preso aperta posizione a favore della soppressione delle province, che una proposta di legge costituzionale in tal senso è stata poi presentata dalla maggioranza, che l'esame del provvedimento è stato avviato e che lo stesso presidente e relatore non aveva, al momento della relazione introduttiva, manifestato un avviso contrario ai provvedimenti.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che l'esame delle proposte di legge in materia di soppressione delle province è stato avviato in quanto il provvedimento era iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea su richiesta del gruppo dell'Italia dei valori. Infatti il provvedimento è stato iscritto per la prima volta nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno. Quanto alla relazione introduttiva, fa presente che in quell'occasione, dopo aver illustrato le proposte di legge, espose alcune perplessità in ordine all'opportunità di esaminare il provvedimento in quel momento, considerato che il Governo aveva preannunciato la presentazione del disegno di legge recante il codice delle autonomie e che, alla luce di questo, poteva prendersi in considerazione l'ipotesi di modificare la natura delle province e di ridurne il numero. Nel corso del dibattito è poi chiaramente emerso che i gruppi del Popolo della libertà, del Partito democratico e della Lega Nord Padania sono o senz'altro contrari alla soppressione delle province o almeno contrari a portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea in questo momento, prima di aver riflettuto sulla possibilità di risolvere alcuni problemi connessi al sistema delle autonomie mediante una riforma da farsi con legge ordinaria, per la quale l'occasione potrebbe essere appunto il disegno di legge recante il codice delle autonomie. A fronte di questa volontà contraria manifestata dalla maggior parte dei gruppi, il relatore, davanti all'insistenza dei gruppi dell'Italia dei valori e dell'Unione di centro per spostare la discussione in Assemblea, non può che proporre il conferimento di un mandato in senso contrario.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che la contrarietà del suo gruppo alle proposte di legge in esame è fondata su motivazioni e di metodo e di merito, chiarisce che, quanto al metodo, il gruppo del Partito democratico ritiene che la Costituzione debba essere modificata con estrema prudenza e che, se si vuole mettere mano a revisioni costituzionali in questo momento, la priorità dovrebbe essere accordata agli interventi di riforma del sistema istituzionale delineati nella precedente legislatura dalla cosiddetta «bozza Violante» (XV legislatura, C. 553-A). Quanto invece al merito delle proposte in esame, rileva che i gruppi hanno manifestato chiaramente la convinzione che il tema delle province debba essere affrontato nella cornice di una più ampia riflessione sul sistema delle autonomie e quindi nell'ambito dell'esame del cosiddetto codice delle autonomie, rispetto al quale si augura che sia possibile trovare un punto di condivisione. Ricorda che il sistema delle autonomie prevede attualmente un numero enorme di enti di vario genere collegati agli enti locali ed osserva che, per ridurre i costi della politica, è più utile, ancorché forse meno spettacolare e risaltante agli occhi dell'opinione pubblica, intervenire su tali enti che sopprimere le province.

David FAVIA (IdV) ritiene che il richiamo al codice delle autonomie sia solo un pretesto per non intervenire affatto sulle province, che ad avviso del suo gruppo andrebbero invece eliminate in quanto enti inutili, non essendoci bisogno di un livello intermedio tra il comune e la regione, ed inutilmente costosi. Che la

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maggioranza non intenda fare nulla sulle province lo prova il fatto che il codice delle autonomie, per quel poco che è dato conoscere al momento del testo, non prevede interventi significativi su questo punto. Prende quindi atto che i principali partiti, dopo aver promesso in campagna elettorale la soppressione delle province in quanto enti inutili e costosi, hanno dovuto cedere ai potentati locali presenti nelle loro fila: ci sarebbe voluto più coraggio, nell'interesse del Paese. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del presidente.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che il deputato Tassone ha già illustrato chiaramente le ragioni e la posizione del gruppo dell'Unione di centro e preso atto che l'orientamento della maggior parte degli altri gruppi è contrario alla soppressione delle province, esprime l'auspicio che il dibattito in Assemblea sia franco ed aperto. Ricorda che la proposta di legge del suo gruppo, a differenza di quella dell'Italia dei valori, non si limita a prevedere la soppressione delle province, ma definisce un programma di graduale abolizione delle stesse e di progressiva riallocazione delle funzioni. Dichiara, inoltre, che il suo gruppo è favorevole, in ogni caso, ad una riforma che intervenga sul sistema delle autonomie nel suo complesso e che razionalizzi e semplifichi il costoso coacervo degli enti minori collegati a comuni e province. Per questa ragione il gruppo intende tenere alta l'attenzione politica sulle questioni delle autonomie territoriali e stimolare il Governo a fare tutto il possibile per perseguire il riordino di questo sistema.

Lorenzo RIA (UdC) intende chiarire fin d'ora che la sua posizione sulla materia sarà di dissenso rispetto al gruppo di appartenenza. Ricorda che la riforma costituzionale del 2001, confermata da un referendum, ha configurato le province come uno degli enti costituenti la Repubblica, assieme a Stato, regioni, comuni e città metropolitane. Sarebbe paradossale che ora si sopprimessero le province, con la conseguenza che le città metropolitane, che non esistono, continuerebbero a figurare come costituenti la Repubblica, mentre le province, che esistono e svolgono funzioni importanti e utili, verrebbero cancellate dal testo costituzionale. Annuncia di aver presentato una propria proposta di legge ordinaria in materia di enti locali (C. 2488), la quale, per rispondere all'esigenza di ridurre i costi della politica ma anche per dare in generale un segnale di sobrietà al Paese, prevede, tra l'altro, la riduzione del numero dei consiglieri non solo provinciali, ma anche comunali.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che la posizione del suo gruppo è già stata espressa nel corso del dibattito. La soppressione delle province non è la soluzione giusta per risolvere i problemi legati al sistema delle autonomie. Occorre piuttosto un intervento sulla giungla degli enti minori collegati agli enti locali e questo intervento deve essere fatto con legge ordinaria nel contesto di una riflessione più ampia, da svolgersi in occasione dell'esame del disegno di legge del Governo recante il codice delle autonomie, il quale si augura possa iniziare a breve. Non si tratta quindi di rinviare la discussione sine die, come qualcuno ha adombrato; né si intende, da parte del suo gruppo, escludere un intervento sulla Costituzione, il quale però non può avvenire senza una preliminare riflessione sul sistema delle autonomie. Per tali ragioni, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del presidente.

Manuela DAL LAGO (LNP), premesso che la posizione del gruppo della Lega Nord Padania è nota ed è stata illustrata da tutti i deputati del gruppo presenti in Commissione, ringrazia il presidente e relatore per l'equilibrata e prudente conduzione dei lavori, che ha consentito una discussione lunga e approfondita. Aggiunge il proprio rammarico per aver udito, nel corso di questi mesi di dibattito, intervenire molte persone che in materia di province non hanno alcuna esperienza.

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Dichiara infine il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del presidente.

La Commissione delibera di conferire al relatore, presidente Bruno, il mandato di riferire all'Assemblea in senso contrario sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.15.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara.
C. 2230 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre.

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime il proprio disagio a prendere posizione nel merito del provvedimento in esame, considerato che si tratta di ingerirsi in una disputa storico-documentale tra enti locali senza poter disporre di una quadro istruttorio certo, dal momento che il quadro delle fonti sulla materia in esame è tutt'altro che certo e univocamente interpretabile. Ritiene quindi che allo stato, mancando sia una unanime volontà degli enti coinvolti in tal senso sia un quadro documentale attendibile, non esistano i presupposti per procedere, con legge dello Stato, ad una modifica della denominazione della provincia di Massa-Carrara.

David FAVIA (IdV) concorda sul fatto che le fonti storiche non forniscono sufficienti elementi per dirimere la controversia tra gli enti locali interessati circa la denominazione della provincia di Massa-Carrara. Ritiene inoltre imbarazzante, davanti al Paese, che in un momento come questo il Parlamento si impegni su questioni decisamente minori sotto il profilo dell'interesse nazionale. Per queste ragioni il suo gruppo non prenderà posizione sul punto. A suo avviso, in ogni caso, sarebbe meglio se la proposta di legge fosse ritirata.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che si tratta di una questione molto sentita a livello locale, ancorché minore dall'ottica della nazione. È pertanto difficile intervenire, tanto più che si è già tentato, a livello regionale, senza successo. Aggiunge che, se interviene in questo caso, il Parlamento rischia di dover poi far da giudice in altre eventuali dispute locali in materia di denominazioni provinciali. In definitiva, quella in esame è una proposta di legge che solleva più problemi di quanti ne risolva. Tra l'altro, la proposta di legge interviene su un provvedimento, il decreto legislativo luogotenenziale n. 48 del 1946, che è in corso di abrogazione nell'ambito del programma di semplificazione normativa noto come «taglia-leggi», il che pone in evidenza il rischio, da lui più volte segnalato, di un'abrogazione indiscriminata di norme.

Il sottosegretario Michelino DAVICO ricorda che la Commissione affronta l'esame della proposta di legge in titolo al fine, dichiarato dai proponenti, di attribuire pari dignità alle due città di Massa e di Carrara. La proposta è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
Fa presente, al riguardo, che in data 23 gennaio 2009 il consiglio provinciale di Massa-Carrara ha approvato un ordine del giorno con il quale invitava il presidente della provincia a farsi portavoce presso gli organi competenti dell'esigenza di correggere l'errore materiale contenuto nell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 48 del 1946. L'8 aprile 2009, il consiglio regionale della Toscana ha invece respinto una mozione di minoranza che, prendendo spunto dal suddetto ordine del giorno del consiglio provinciale, sollecitava

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l'approvazione, in sede parlamentare, di una proposta di legge già presentata nella scorsa legislatura (XV legislatura, C. 691), volta a ripristinare la congiunzione «e» tra i nomi delle due città, analogamente a quanto previsto dalla proposta in esame.
Con riferimento a quanto emerso nella seduta della Commissione del 6 ottobre, dichiara che il Governo concorda con il relatore circa l'opportunità di inserire il decreto legislativo luogotenenziale n. 48 del 1946 nello schema di decreto legislativo, attualmente all'esame del Parlamento, recante le disposizioni anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Ciò affinché la proposta di legge possa realizzare compiutamente le finalità che si propone di raggiungere. In alternativa, salve le opportune verifiche di carattere tecnico-normativo, si potrebbero inserire nel suddetto schema legislativo i provvedimenti antecedenti il decreto legislativo luogotenenziale n. 48 del 1946, vale a dire il decreto del Governatore delle Romagne 27 dicembre 1859, n. 79, ed il regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1860, così sancendo la permanenza in vigore delle norme che recavano la originaria denominazione di Massa e Carrara. Ciò consentirebbe comunque di raggiungere le finalità della proposta di legge.
Per quanto attiene infine al merito della proposta di legge, il Governo si rimette ala Commissione.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.
C. 2669 Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2009.

Pierluigi MANTINI (UdC) sottolinea la non correttezza di una modifica della legislazione elettorale da parte della maggioranza esistente nell'imminenza di consultazioni elettorali. Già solo per questo l'esame del provvedimento dovrebbe, a suo avviso, essere rinviato ad altro momento. Il provvedimento presenta poi profili di una certa delicatezza, in quanto la Costituzione riserva alle leggi regionali la definizione dei sistemi di elezione di interesse regionale, sia pure nel rispetto di principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. Personalmente non condivide questa impostazione, introdotta con la riforma costituzionale del 1999, la quale può portare a 21 sistemi di elezione differenti, ed è pertanto favorevole a principi fondamentali particolarmente penetranti. Ritiene tuttavia, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009, che lo Stato non abbia un potere correttivo della legislazione regionale in caso di sua violazione di norme costituzionali o di leggi statali alle quali è tenuta a conformarsi sulla base della Costituzione stessa. Occorre pertanto muoversi in questo campo con prudenza. In ogni caso, ove si decidesse di procedere comunque, chiede al relatore se vi sia la disponibilità ad intervenire anche su un altro punto, ossia a stabilire come principio fondamentale anche quello della sfiducia costruttiva, che è del resto coerente con il principio del divieto di mandato imperativo sancito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 2422 Sbai.
(Seguito dell'esame e rinvio).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.