CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2009
228.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
COMUNICATO
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Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 17.10.

Esame di questioni concernenti il Comitato per la legislazione.

Gianfranco FINI, presidente, ricorda che all'ordine del giorno della Giunta per il Regolamento figurano le questioni concernenti il Comitato per la legislazione e le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.
Si tratta di questioni di carattere regolamentare che rivestono, nell'attuale contesto istituzionale e parlamentare, un particolare rilievo e sulle quali è già stato conferito l'incarico di riferire ai colleghi Leone, Bressa e Calderisi.
Il punto riguardante il Comitato per la legislazione trae origine da una questione - già sottoposta all'attenzione della Giunta lo scorso 13 gennaio - che riguarda la possibilità di chiamare il Comitato ad esprimersi nuovamente su un decreto-legge, quando il testo sia stato modificato dalla Commissione. La questione della possibilità di un secondo parere del Comitato si collega anche agli interventi volti a limitare gli effetti patologici della decretazione d'urgenza ed i suoi conseguenti riflessi negativi sull'attività del Parlamento.
Nell'invitare i relatori Bressa e Leone a riferire, ricorda che il mandato loro conferito originariamente è stato poi esteso anche della questione posta dal gruppo Italia dei valori circa la revisione dei criteri di successione dei turni di presidenza del Comitato.

Antonio LEONE, relatore, desidera preliminarmente sottolineare che gli esiti del lavoro istruttorio sono stati pienamente condivisi da entrambi i relatori. Rinviando una più approfondita esposizione all'ampia relazione che viene messa a disposizione dei colleghi, ritiene preferibile, in questa sede, concentrare il suo intervento sui principali elementi di riflessione.
Ricorda che il mandato ricevuto nella seduta della Giunta dello scorso 13 gennaio aveva ad oggetto la possibilità di chiamare il Comitato per la legislazione ad esprimersi nuovamente su un decreto-legge, con riguardo al testo modificato dalla Commissione di merito, atteso che tale possibilità, allo stato delle norme regolamentari, non è ammessa. Ciò comporta

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che, in caso di ampie modifiche del testo in Commissione, il parere reso dal Comitato sul testo originario può risultare di fatto di ridotta utilità mancando un esame - secondo i parametri di qualità della legislazione indicati dal Regolamento - sulle parti nuove del testo; ne deriva un pregiudizio all'efficace perseguimento delle finalità dell'organo.
Richiamate le particolari caratteristiche del Comitato, fa presente che i relatori concordano sull'opportunità di prevedere la possibilità che il Comitato si esprima anche sul testo dei decreti-legge risultanti dall'approvazione degli emendamenti in Commissione, nell'interesse del pieno dispiegamento dell'istruttoria legislativa da parte della Commissione in sede referente ed al fine di fornire comunque alla Camera un contributo fondamentale per la migliore qualità della produzione legislativa (in particolare di quella frutto della decretazione d'urgenza). Ciò, naturalmente, lascia ferma l'espressione del parere ex articolo 96-bis, comma 1, entro cinque giorni dall'assegnazione sul testo del decreto-legge, stanti le ragioni che ne hanno determinato l'introduzione nel 1997.
In coerenza con quanto previsto dal Regolamento al comma 4 dell'articolo 16-bis, i relatori ipotizzano di prevedere, quale presupposto che legittima la ulteriore convocazione del Comitato la richiesta da parte di un quorum qualificato di deputati della Commissione competente. La soluzione appare coerente con la funzione di garanzia delle minoranze che connota le disposizioni concernenti il Comitato nonché quelle che attengono agli adempimenti legati all'istruttoria legislativa. Tale richiesta deve essere comunque avanzata entro la conclusione dell'esame e della votazione degli emendamenti in sede referente.
Come già precisato dal Presidente nella seduta della Giunta del 13 gennaio scorso, il secondo parere deve intendersi limitato alle sole modifiche introdotte dalla Commissione in sede referente, sempre che tali modifiche coinvolgano aspetti di competenza del Comitato stesso. Il rispetto del principio del ne bis in idem non dovrebbe precludere tuttavia la possibilità di «ribadire» elementi contenuti nel parere precedentemente espresso o di rivalutare norme non modificate dalla Commissione ma sulle quali possano riflettersi le modifiche apportate ad altre parti del testo.
Quanto all'organo destinatario del secondo parere, il Regolamento configura oggi il Comitato quale organo consultivo delle Commissioni: mantenere tale configurazione anche per il secondo parere sui decreti-legge consentirebbe alla Commissione di acquisire il parere prima di licenziare definitivamente il testo per l'Assemblea, potendo così valutare in che termini recepirne le indicazioni. Potrebbe tuttavia risultare problematico conciliare questa soluzione con i tempi - di solito molto ristretti - imposti dall'iscrizione dei decreti-legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, anche considerando che il parere del Comitato, stante la natura stessa dell'organo, ha necessariamente carattere analitico e puntuale, e quindi bisognoso di un'istruttoria complessa, che richiede i suoi tempi. Appare conseguentemente opportuno, nel confermare quale fisiologica destinataria del nuovo parere la Commissione competente in sede referente, prevedere anche che, ove i tempi concretamente disponibili non consentano al Comitato di rendere il parere sul disegno di legge di conversione entro la deliberazione del mandato al relatore, questo possa essere utilmente reso anche direttamente all'Assemblea (naturalmente solo ove sia utile al prosieguo dei lavori e cioè ove vi siano le condizioni procedurali per potervi dare un seguito attraverso gli emendamenti del comitato dei nove). In tal modo, sia pure in ipotesi residuali, sarebbe quindi previsto per il Comitato un ruolo consultivo anche nei confronti dell'Assemblea analogo a quello di altre Commissioni (la Commissione bilancio e, per alcuni profili, la Commissione affari costituzionali). Stanti le caratteristiche del Comitato, i relatori convengono che occorre comunque prevedere una esplicita clausola di salvaguardia nel senso che, in ogni caso

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ed in via generale, dalla mancata espressione del parere non discende un impedimento alla Commissione a concludere l'esame in sede referente nei tempi stabiliti o un ostacolo all'avvio (ed eventualmente anche alla conclusione) dell'esame in Assemblea.
Quanto alla riflessione, richiamata dal Presidente nella citata seduta della Giunta del 13 gennaio, sul numero dei suoi componenti - come anche sul numero dei suoi vicepresidenti - che potrebbe risultare nei fatti insufficiente a garantire un efficace e tempestivo assolvimento delle nuove funzioni, i relatori, pur comprendendo la fondatezza della questione, ritengono opportuno rinviarne l'approfondimento ad un momento successivo all'avvio della sperimentazione del nuovo schema procedurale.
Un'ulteriore questione riguarda il regime di ammissibilità degli emendamenti in Assemblea sui provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica. Il Regolamento, come è noto, limita l'ammissibilità ai soli emendamenti respinti in Commissione e a quelli riferiti a parti del testo nuove o modificate dalla Commissione: appare congruo prevedere la possibilità di escludere la rigorosa applicazione delle norme regolamentari quando gli emendamenti presentati direttamente in Aula siano univocamente volti a recepire le condizioni poste nel parere del Comitato, ove formulate in modo testuale (così da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine alle modalità di accoglimento). Anche tale possibilità andrebbe inquadrata in una prospettiva di rafforzamento dell'efficacia dei pareri del Comitato per la legislazione e ne differenzierebbe la disciplina, per questo aspetto, da quella relativa ai pareri delle Commissioni di merito, considerandone la peculiare natura e finalità. Questa soluzione è stata del resto già prefigurata dalla Presidenza in Assemblea, sia pure in via eccezionale e rimettendo alla Giunta una riflessione più compiuta della questione.
Sottolinea che, ove la fase sperimentale abbia esito positivo, i relatori stessi si faranno carico di presentare sollecitamente una proposta di modifica complessiva delle norme regolamentari relative al Comitato, volta a codificare la disciplina sperimentale ed anche a recepire nel Regolamento più risalenti pronunce e prassi consolidate.
Infine, si sofferma sulla questione interpretativa dell'articolo 16-bis del Regolamento, posta dal Presidente del Gruppo dell'Italia dei valori con una lettera del 6 aprile scorso, e rimessa ai relatori dal Presidente della Camera nella riunione della Giunta dello scorso 16 giugno. Essa riguarda la successione dei turni di presidenza presso il Comitato al fine di pervenire ad una revisione della disciplina vigente, alla luce della pronuncia unanime della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001, in particolare al fine di prevedere che, nell'ambito di ogni legislatura, sia assicurato almeno un turno di presidenza a ciascun Gruppo, nell'alternanza tra rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione.
Si sofferma quindi sui criteri posti nella citata pronuncia delle Giunta del 16 ottobre 2001, e sulla loro ratio, osservando come tali criteri siano stati da allora costantemente applicati e costituiscano un parametro certo di riferimento, idoneo a fondare aspettative giuridicamente rilevanti, talché non appare senz'altro opportuno mutarli in corso di legislatura.
Ad avviso dei relatori, non appare coerente con l'impianto vigente l'introduzione di un correttivo nel senso indicato dal gruppo dell'Italia dei valori: tale correttivo ridurrebbe considerevolmente l'impatto del criterio dell'anzianità nel Comitato, poiché porterebbe alla presidenza anche i membri subentranti in corso di legislatura, per il solo fatto di appartenere al gruppo cui spetterebbe la presidenza; esso inoltre non sarebbe coerente con i criteri di composizione dell'organo, che non sono vincolati né alla stretta proporzionalità né alla rappresentatività, sia nella formazione originaria sia per ogni mutamento successivo.
Precisa che tali valutazioni sono compiute a quadro normativo invariato e condividendo

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l'ispirazione alla base delle interpretazioni fornite dalla Giunta in passato, fermo restando che la Giunta, ove fossero presentate iniziative in tal senso, potrà sviluppare una riflessione sulla base delle opzioni che dovessero essere formulate.
In conclusione i relatori sottopongono alla Giunta la seguente proposta di parere.
«La Giunta per il Regolamento,
esaminate le questioni relative alla disciplina del Comitato per la legislazione poste nelle riunioni della Giunta per il Regolamento del 13 gennaio 2009 e del 16 giugno 2009;
ritenuta l'esigenza di un rafforzamento dell'efficacia dei pareri espressi da tale organo, funzionale all'interesse del pieno dispiegamento dell'istruttoria legislativa per una migliore qualità della produzione normativa;
valutata l'opportunità di prevedere una disciplina di carattere sperimentale;
delibera il seguente parere:

In via sperimentale, ed in attesa di una compiuta riforma delle norme del Regolamento concernenti il Comitato per la legislazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta - da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti - da almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento.
Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione può essere utilmente reso direttamente all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera. Resta fermo che la mancata espressione del parere da parte del Comitato - anche in relazione a quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 28 febbraio 2007 - non determina alcun impedimento alla prosecuzione e conclusione dell'esame in Commissione e in Assemblea.
Inoltre, con riferimento al parere reso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, devono intendersi ammissibili in Assemblea gli emendamenti, pur se non previamente presentati in Commissione in sede referente né riferiti a parti del testo nuove o modificate dalla Commissione stessa, volti univocamente a recepire condizioni poste nel parere del Comitato e formulate in modo testuale, così da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine alle modalità di accoglimento.
Infine, in relazione ad una richiesta di revisione dei criteri per la successione dei deputati nei turni di presidenza del Comitato per la legislazione, si conferma integralmente quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 16 ottobre 2001. In particolare, al fine di privilegiare l'esperienza parlamentare maturata da ciascun membro nell'attività dell'organo, resta confermato che i membri del Comitato si succedono alla presidenza, alternandosi tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione, secondo il criterio di anzianità di nomina nel Comitato e in via sussidiaria dell'anzianità parlamentare e, quindi, dell'anzianità anagrafica».

Dopo che Luca VOLONTÈ, ringraziati i relatori per la completezza dell'istruttoria svolta, ha dichiarato di condividerne pienamente gli esiti, David FAVIA, nell'associarsi ai ringraziamenti ai relatori per l'accurato lavoro istruttorio, manifesta piena adesione alla prima parte del parere, che concerne l'attività consultiva del

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Comitato per la legislazione. Esprime invece dissenso sul punto che attiene ai criteri di turnazione alla presidenza dell'organo in quanto, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno inserire un criterio che faccia perno sulla necessaria rotazione di esponenti di tutti i Gruppi, come richiesto nella citata lettera del Presidente del Gruppo dell'Italia dei Valori.
A supporto di questa richiesta, in aggiunta alle argomentazioni già espresse dall'onorevole Donadi, militano anche elementi fattuali quali il numero estremamente ristretto di Gruppi attualmente presenti in Parlamento e la circostanza che l'adozione di questo ulteriore criterio consentirebbe di far assumere l'incarico di presidente ad un deputato particolarmente qualificato, il collega Pisicchio, che viceversa si vedrebbe ingiustamente penalizzato dalla mera circostanza di avere un'anzianità di nomina nell'organo inferiore ai componenti originari. Su tale specifica questione riterrebbe opportuna una riflessione ulteriore volta ad evitare l'assunzione di decisioni che appaiono contra personam, dichiarando altrimenti il proprio voto contrario

Dopo che Gianfranco FINI, Presidente, ha evidenziato come la genesi e l'applicazione delle norme regolamentari debba sempre prescindere dalle qualità dei soggetti che momentaneamente si trovano a far parte di organi ovvero assumano in essi particolari cariche, per proiettarsi invece in una dimensione applicativa necessariamente di carattere generale, Gianclaudio BRESSA, relatore, replicando all'onorevole Favia, precisa che la soluzione indicata dai relatori alla problematica sollevata dal Presidente Donadi si fonda sul carattere peculiare dell'attività svolta dal Comitato per la legislazione, che si qualifica per i suoi contenuti tecnici e di neutralità rispetto alle componenti politiche presenti in Parlamento. Ne consegue che la successione alla carica di Presidente debba, a suo avviso, prescindere totalmente dalle vicende che conducono all'eventuale sostituzione dei suoi membri, essendo queste ultime dettate esclusivamente dalle dinamiche interne dei Gruppi di appartenenza.

Gianfranco FINI, Presidente, nel disporre la pubblicazione in allegato della relazione depositata dai relatori (vedi allegato 1), prende atto dell'unanime approvazione della parte del parere relativa alle competenze del Comitato sui decreti-legge ed agli emendamenti ai disegni di legge collegati. Inoltre, registrando il limitato dissenso espresso dall'onorevole Favia, prende altresì atto dell'approvazione a larghissima maggioranza della restante parte del parere, riguardante l'assunzione della carica di presidente del Comitato per la legislazione.

Esame di questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.

Gianfranco FINI, Presidente, passando al punto riguardante le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le istituzioni dell'Unione europea, osserva innanzitutto come il loro aggiornamento costituisca un tema di evidente attualità, anche alla luce dell'esito del referendum irlandese sulla ratifica del Trattato di Lisbona, svoltosi appena qualche giorno fa.
Non vi è dubbio che già nel vigente quadro regolamentare sono contemplati numerosi strumenti specificamente volti ad attivare il collegamento fra la Camera e le Istituzioni comunitarie.
Sono previste infatti procedure volte ad assicurare la partecipazione della Camera alla cosiddetta fase ascendente, attraverso l'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea, a disciplinare l'intervento della Camera nella cosiddetta fase discendente, attraverso l'esame dei profili di compatibilità comunitaria dei progetti di legge e degli altri atti normativi del Governo e, soprattutto, l'esame del disegno di legge comunitaria, ad assicurare uno stretto collegamento fra Commissioni parlamentari, Governo e rappresentanti delle istituzioni comunitarie, attraverso le audizioni

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dei ministri competenti in relazione alle materie all'ordine del giorno del Consiglio e attraverso gli incontri con i parlamentari europei e con i membri della Commissione europea.
Nelle ultime legislature, e in questa in modo particolare, si è registrato alla Camera un significativo sviluppo delle attività connesse alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione, in particolare attraverso una crescita rilevante del numero di atti e progetti di atti comunitari esaminati. Si tratta di una tendenza molto apprezzabile, da sviluppare ulteriormente. In questo senso, ricorda di aver rivolto ai presidenti di Commissione (nella riunione della Conferenza dei presidenti di Commissione svoltasi il 22 settembre scorso) un invito ad operare in tale direzione, affinché si possa rafforzare ulteriormente la sensibilità nei confronti dei temi europei.
In questo contesto, la Giunta, attraverso il mandato conferito ai relatori Bressa e Calderisi, è chiamata ad una specifica riflessione sulla possibilità di incrementare l'efficacia della strumentazione a disposizione delle Commissioni attraverso la definizione di nuove procedure, per ora di carattere sperimentale, che possa tenere conto di alcuni importanti fatti nuovi emersi negli ultimi anni, che rendono ora opportuno un adeguamento delle procedure parlamentari.
Tali fatti sono rappresentati segnatamente: dall'approvazione della legge n. 11 del 2005, che ha previsto un rafforzamento notevole del ruolo di interlocuzione del Parlamento nella fase di formazione delle decisioni comunitarie e richiede un arricchimento degli strumenti di intervento parlamentare; dal Trattato di Lisbona, e relativi protocolli - di cui è in fase di completamento il processo di ratifica da parte degli Stati - che potenzia il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo, anche affidando ad essi nuovi, significativi poteri, e richiede di adeguare conseguentemente le procedure interne. È stata inoltre trasmessa ai relatori la lettera del 24 luglio scorso del presidente della XIV Commissione permanente, onorevole Pescante, contenente alcune considerazioni su ipotesi di riforma della disciplina regolamentare finalizzate ad un più proficuo contributo della Camera ai processi decisionali europei.
Alla luce di tali elementi invita i relatori a riferire alla Giunta.

Giuseppe CALDERISI, relatore, associandosi metodologicamente al percorso già seguito per l'esame del punto precedente, procederà ad un'illustrazione sintetica dei risultati del lavoro istruttorio svolto congiuntamente al collega Bressa ed analiticamente esposti nella più ampia relazione che chiede alla Presidenza sia posta a disposizione dei colleghi e pubblicata in allegato al resoconto.
Richiamati i presupposti, già evidenziati dal Presidente, che stanno all'origine dell'opportunità di una revisione delle procedure parlamentari di collegamento con l'Unione europea, in particolare alla luce della intervenuta ratifica da parte italiana del Trattato di Lisbona e della sua auspicata entrata in vigore, oltre che in ragione della riforma intervenuta con la legge n. 11 del 2005, rileva innanzitutto che sul piano procedurale, analogamente a quanto accaduto in passato, la soluzione più congrua a tal fine è apparsa, in questa fase, quella di proporre l'adozione di un parere della Giunta per l'avvio di una fase sperimentale, con l'intesa che le riforme regolamentari potranno essere avviate dopo una verifica di una prima fase applicativa del parere e del sopravvenire di eventuali nuove esigenze.
La disciplina sperimentale proposta intende, in primo luogo, rispondere alle esigenze poste dalla legge n. 11 del 2005, regolando da una parte le ricadute procedurali conseguenti alla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'esame parlamentare (ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare prevista dall'articolo 4 della legge n. 11 del 2005) e dall'altra prevedendo un rafforzamento degli strumenti istruttori da parte delle Commissioni (applicazione dell'articolo 79, commi 4-6 del Regolamento della Camera).

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In particolare, si tratterebbe:
di confermare la prassi del deferimento alle Commissioni competenti per materia, con il parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, non solo delle tipologie indicate dalla lettera dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, ma più in generale di atti e progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni comunitarie;
prevedere che per l'esame di tali atti da parte delle Commissioni competenti, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa;
stabilire che, su richiesta della competente Commissione di settore, il Presidente della Camera comunichi al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare di un atto ai fini degli adempimenti di sua competenza (ossia per l'apposizione della riserva di esame parlamentare, prevista dall'articolo 4 della legge n. 11 del 2005). Perché l'esame possa considerarsi effettivamente iniziato, ai fini della comunicazione al Governo, non è sufficiente la mera iscrizione all'ordine del giorno della Commissione competente, occorrendo l'effettivo avvio della discussione;
prevedere che la Commissione competente, che in base all'articolo 127 del Regolamento dispone di trenta giorni per concludere l'esame dell'atto, dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 11/2005, che, in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo, fissa in venti giorni il termine entro il quale gli organi parlamentari competenti possono utilmente pronunciarsi e, decorso tale termine, consente al Governo di procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Per quanto riguarda il Trattato di Lisbona ricorda come esso riveda il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo e richieda l'adozione da parte di ciascun Parlamento e ciascuna Camera delle opportune procedure interne. Una volta entrato in vigore, esso cambierà l'impostazione complessiva dei rapporti fra Parlamenti e Istituzioni comunitarie e renderà necessario, anche al fine di dotare il Parlamento nazionale di strumenti più avanzati e aggiornati di partecipazione ai processi decisionali europei (in particolare in relazione alla cosiddetta fase ascendente), un modello di confronto diverso rispetto al passato. Infatti, al di là di un arricchimento del flusso informativo e di interlocuzione con i Parlamenti nazionali, l'entrata in vigore del Trattato comporterà il riconoscimento in capo alle Camere nazionali di incisivi poteri di intervento sulle decisioni comunitarie, attraverso veri e propri poteri di blocco delle decisioni in alcune materie.
Tali effetti, molto significativi, rendono necessaria una riflessione in termini di individuazione dell'organo parlamentare competente ad esercitare tali poteri.
Si riferisce in primo luogo al meccanismo cosiddetto di allerta precoce sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (early warning).
Si tratta della possibilità per ciascun Parlamento nazionale (o ciascuna Camera) di sollevare obiezioni (nella forma di un parere motivato), entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà in relazione alle proposte legislative (articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà). All'espressione dei pareri motivati da parte dei Parlamenti il Trattato di Lisbona fa conseguire effetti sulla procedura di adozione degli atti (cosiddetti cartellini giallo e arancione).
In via sperimentale, si ipotizza un avvio «anticipato» della procedura di esame degli atti comunitari quanto al rispetto del principio di sussidiarietà, affidando, nell'ambito della procedura di esame degli atti comunitari individuata al punto precedente, la competenza specifica alla XIV

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Commissione politiche dell'Unione europea. Sarebbe dunque attribuita alla XIV Commissione Politiche della Unione europea (oltre al parere di cui all'articolo 127 del Regolamento, reso nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 2) la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi di cui all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Una volta entrato in vigore il Trattato, e le conseguenze procedurali dei pareri parlamentari ivi previste in sede europea, la Giunta potrà compiere una specifica valutazione circa la possibilità, in presenza di talune circostanze, di investire l'Assemblea della decisione sui profili di sussidiarietà.
Resta fermo comunque che, una volta entrato in vigore il Trattato, la XIV Commissione, ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, terrà conto di quanto in esso previsto in ordine ai termini entro i quali gli organi parlamentari possono utilmente pronunciarsi.
Un punto sul quale i relatori intendono richiamare l'attenzione, senza pervenire tuttavia ad alcuna decisione in questa fase, riguarda le previsioni riguardanti le decisioni comunitarie in materia di revisione semplificata del trattato o le proposte in materia di diritto di famiglia con implicazioni transnazionali; per questi aspetti l'esercizio dei poteri assegnati ai Parlamenti nazionali è subordinato all'entrata in vigore del Trattato stesso. Ad avviso dei relatori, non si rende quindi opportuno anticipare già ora l'individuazione delle relative procedure parlamentari, stante la particolare natura di tali poteri e i relativi effetti sul processo decisionale europeo, apparendo comunque importante porre mente a questo aspetto.
In base alla procedura di revisione semplificata del Trattato europeo (cosiddetta clausola passerella), ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad estendere, deliberando all'unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità sarà trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale (non è prevista la competenza della singola Camera), notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non potrà essere adottata. Analoghi effetti sono previsti per le proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, con possibilità per ciascun Parlamento nazionale (anche in questo caso non è prevista la competenza della singola Camera) di comunicare la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, determinando, per conseguenza, la non adozione della decisione.
Una volta entrato in vigore il Trattato, occorrerà dunque svolgere una specifica riflessione sulle procedure da seguire, in particolare sui seguenti aspetti: quanto all'organo cui assegnare la competenza (l'esame di tali questioni potrebbe essere affidato alla competenza della Commissione di settore, sentita la XIV Commissione); quanto alla possibilità di prevedere un ricorso all'Assemblea; quanto all'esigenza di garantire la tempestività delle decisioni (le Commissioni, nell'organizzazione dei propri lavori, dovranno tenere conto di quanto previsto nel Trattato in ordine ai termini entro i quali gli organi parlamentari possono utilmente pronunciarsi); quanto alle modalità del raccordo con il Senato per assicurare procedure coerenti nei due rami del Parlamento, idonee a provocare deliberazioni convergenti delle due Camere; quanto al documento conclusivo e alla sua trasmissione diretta in sede europea (ferma restando la possibilità di trasmissione congiunta, da parte dei Presidenti delle Camere, dei pareri espressi dai due rami del Parlamento) e al Presidente del Consiglio.
Infine, quanto al ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà, si rinvia la definizione delle procedure interne in attesa di una legge statale che definisca le modalità della trasmissione del ricorso da parte dello

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Stato (che propone il ricorso a nome del Parlamento o di una sua Camera) e di rappresentanza in giudizio.
A completamento del quadro si prospetta, inoltre, un'interpretazione estensiva dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, in coerenza con il sempre più intenso confronto tra Istituzioni nazionali e comunitarie imposto dall'evoluzione dei rapporti fra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario. In particolare, si amplia la platea delle istituzioni e degli organi comunitari suscettibili di audizione da parte delle Commissioni comprendendovi, oltre ai componenti della Commissione europea, anche i rappresentanti delle Istituzioni e degli organi riconosciuti dai Trattati (ossia in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il sistema europeo delle banche centrali e la BCE, la BEI, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo).
Quanto, infine, alle ulteriori questioni poste dal Presidente della XIV Commissione, appare possibile, ad avviso dei relatori, accogliere in via interpretativa la richiesta che l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'UE venga disgiunto da quello del disegno di legge comunitaria, come invece è attualmente previsto all'articolo 126-ter del Regolamento, al fine di consentire la definizione di indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea. Resterebbe ferma, quanto alla procedura ed alle competenze, la disciplina dell'articolo 126-ter, in quanto compatibile.
Si rileva in proposito che si renderà comunque necessaria una ulteriore valutazione di questo tema anche alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 11 del 2005 dall'ultimo disegno di legge comunitaria (approvato dalla Camera il 22 settembre scorso e all'esame del Senato), ove il testo fosse confermato anche dall'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento citato, infatti, contiene una novella all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, al fine di prevedere due distinte relazioni del Governo al Parlamento in luogo di quella unica attualmente prevista: una, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, di carattere programmatico; l'altra, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a carattere consuntivo.
Quanto invece all'ipotesi di revisione delle procedure di esame del disegno di legge comunitaria annuale, introducendo, sul modello della sessione di bilancio, «termini stringenti», soprattutto con riferimento all'esame in Assemblea, e rendendo «maggiormente incisivo» il ruolo della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Si tratta evidentemente di materia ampia e complessa, che tocca la procedura e il ruolo delle diverse Commissioni e della XIV Commissione: tale questione implica una più generale riflessione sulle disposizioni regolamentari che oggi disciplinano l'esame della legge comunitaria da avviare separatamente.
Infine, quanto alla questione del rafforzamento delle competenze della Commissione Politiche dell'Unione europea, ed all'ipotesi di prevedere, in analogia con l'articolo 144, comma 5, del Regolamento del Senato, la facoltà per la XIV Commissione di chiedere la trasmissione diretta al Governo e alla Commissione europea dei pareri da essa espressi qualora le Commissioni competenti per il merito non si pronuncino in via definitiva entro un certo termine, nella consapevolezza che su tale aspetto vi è una particolare sensibilità dei membri della Commissione XIV, rileva, tuttavia, che tale eventualità non appare coerente con la ratio che ispira, nel quadro regolamentare vigente, l'attuale sistema dei rapporti fra Commissioni e, in particolare, fra queste e la XIV Commissione. Quest'ultima infatti dispone di funzioni di natura consultiva, e dunque strumentale, rispetto alle Commissioni competenti in via primaria, come risulta in modo univoco dal dettato regolamentare dell'articolo 127.
Non apparirebbe congruo dunque prevedere in via interpretativa una modifica di tale quadro di rapporti fra le Commissioni, sia pure per la sola ipotesi in cui la Commissione di settore non si pronunci sull'atto comunitario. Infatti una simile

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opzione appare confliggente con il Regolamento poiché prevederebbe una competenza primaria sia delle Commissioni di settore sia della XIV Commissione, sia pure in via residuale. Ciò rebus sic stantibus. Tale questione potrà ovviamente essere oggetto di ulteriore valutazione ove fossero presentate a tal fine apposite iniziative di modifica regolamentare.
In ogni caso sottopone alla Presidenza l'opportunità di rivolgere un invito ai Presidenti delle Commissioni di merito al fine di favorire l'esame da parte delle stesse dei suddetti atti, evitando così il vanificarsi del lavoro che la Commissione XIV abbia svolto sui medesimi documenti.
Alla luce di quanto testè esposto illustra la seguente proposta di parere, formulata di concerto con il collega Bressa:
«La Giunta per il Regolamento,
esaminata la questione dell'adeguamento delle procedure parlamentari di collegamento con l'Unione europea al fine di pervenire, in via interpretativa, ad un possibile arricchimento degli strumenti di intervento delle Camera nelle decisioni comunitarie;
ritenuto che in via interpretativa possono essere ricompresi nell'ambito procedurale stabilito dall'articolo 127, comma 1 (che disciplina l'esame degli «atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti»), anche ulteriori aspetti volti a rafforzare i rapporti tra la Camera e le Istituzioni europee, anche a seguito del dispiegarsi degli effetti della legge n. 11 del 2005 e in vista della entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
ritiene si possa procedere ai seguenti adattamenti:

1. Ampliamento in via interpretativa del novero degli atti comunitari assegnati alle Commissioni e modalità del relativo esame.
a) Ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento «gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea»: tale disposizione deve essere interpretata nel senso di comprendervi, più in generale, atti e progetti di atti dell'Unione europea nonché atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni comunitarie.
b) Su richiesta della competente Commissione di settore, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare di un atto ai fini degli adempimenti di sua competenza (ossia per l'apposizione della riserva di esame parlamentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 11 del 2005). Perché l'esame possa considerarsi effettivamente iniziato, ai fini della comunicazione al Governo, non è sufficiente la mera iscrizione all'ordine del giorno della Commissione, occorrendo l'effettivo avvio della discussione.
c) All'esame di tali atti da parte delle Commissioni competenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
d) In base all'articolo 127 del Regolamento, le Commissioni dispongono di trenta giorni per concludere l'esame dell'atto. Esse avranno comunque cura di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 11/2005, che, in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo, fissa in venti giorni il termine entro il quale gli organi parlamentari competenti possono utilmente pronunciarsi e, decorso tale termine, consente al Governo di procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

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2. Esame in via sperimentale dei profili di sussidiarietà.
a) In via sperimentale, è attribuita alla XIV Commissione Politiche della Unione europea (oltre al parere di cui all'articolo 127 del Regolamento, reso nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 1) la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi di cui all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
b) Alla discussione su tale profilo presso la XIV Commissione è invitato il relatore nominato nella Commissione di settore. All'esame di tali atti presso la XIV Commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa. La relativa decisione è trasmessa direttamente alla Commissione di settore ad opera della stessa XIV Commissione, nonché al Presidente della Camera.
c) Il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni europee il documento approvato dalla Commissione di settore, nonché, in ogni caso, la decisione della XIV Commissione sui profili di sussidiarietà. Entrambi i documenti sono altresì comunicati al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio.

Una volta entrato in vigore il Trattato - con la conseguente attribuzione degli effetti procedurali dei pareri parlamentari in sede europea - la procedura sperimentale sopra descritta dovrà essere oggetto di nuova valutazione soprattutto al fine di verificare la possibilità, in presenza di talune circostanze, di investire l'Assemblea della decisione sui profili di sussidiarietà.
Resta fermo che, una volta entrato in vigore il Trattato, la XIV Commissione, ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, terrà conto di quanto in esso previsto in ordine ai termini entro i quali gli organi parlamentari possono utilmente pronunciarsi.
La Giunta non ritiene invece che, allo stato, possa essere anticipata la definizione delle procedure parlamentari per l'applicazione delle disposizioni che conferiscono ai Parlamenti nazionali la facoltà di opporsi ad una decisione comunitaria (in materia di revisione semplificata del Trattato europeo di cui all'articolo 48, punto 7, del Trattato sull'UE, o sulle proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, di cui all'articolo 81 del testo consolidato del Trattato sul funzionamento UE). Si tratta infatti di procedure destinate ad acquistare significato solo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in ragione degli specifici effetti giuridici che tale atto attribuisce agli interventi dei Parlamenti nazionali.

3. Audizioni in Commissione.

Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento - oltre che i componenti della Commissione europea - anche i rappresentanti delle altre istituzioni e organi riconosciuti dai Trattati europei.

4. Disciplina sperimentale di esame della relazione del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

In via sperimentale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 126-ter del Regolamento, l'esame della relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si svolge separatamente da quello del disegno di legge comunitaria. Quanto al procedimento, si applica comunque, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 126-ter».

Gianclaudio BRESSA, relatore, ad integrazione dell'esposizione del collega Calderisi, desidera soltanto evidenziare come le proposte dei relatori aventi ad oggetto le

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competenze della Commissione XIV riguardino aspetti di incontestabile spettanza della Commissione medesima, laddove in questa fase non si sono toccati aspetti non coerenti con l'attuale assetto delle competenze, rispetto ai quali si rende necessaria una riflessione di segno più ampio.

Gianfranco FINI, Presidente, nel ringraziare i colleghi Bressa e Calderisi per il prezioso lavoro istruttorio condotto, esposto nella relazione analitica pubblicata in allegato (vedi allegato 2), ribadisce come esso abbia avuto ad oggetto questioni di particolare rilievo istituzionale gravide di ricadute particolarmente importanti sulla vita dei Parlamenti.
Prende atto con soddisfazione che il parere proposto dai relatori incontra il consenso generalizzato dei deputati della Giunta, che lo approva all'unanimità.

La seduta termina alle 17.55.