CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2009
228.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 ottobre 2009.

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti spa e di SACE spa in relazione alle recenti modifiche della disciplina legislativa delle rispettive attività.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al testo del provvedimento rinviato nella seduta del 29 settembre 2009.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data 5 ottobre 2009 il fascicolo n. 3 degli emendamenti, il quale contiene rispetto a quello esaminato nella seduta del 29 settembre 2009 alcune differenze. In particolare non vengono previste, in seguito al loro ritiro, le proposte emendative 2.14 e 5.80, che apparivano suscettibili di determinare oneri privi di quantificazione e copertura o sulle quali erano stati chiesti chiarimenti al Governo. Avverte che il fascicolo reca, invece, rispetto a quello precedentemente esaminato l'emendamento 5.100 del Governo. Segnala che la suddetta proposta emendativa è integralmente sostitutiva dell'articolo 5, recante disposizioni in materia di organizzazione del Garante. La Commissione bilancio, nella seduta del 29 settembre 2009, ha formulato una condizione integralmente sostitutiva del suddetto articolo. La condizione è volta a prevedere la costituzione, per lo svolgimento dei compiti del Garante, di un apposito ufficio che si avvalga di un contingente di personale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità. La condizione prevede, inoltre, che i due dipartimenti provvedano agli adempimenti amministrativi e contabili nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La proposta emendativa prevede che al Garante sia destinato un apposito servizio, e non un ufficio, della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando il personale in servizio presso il solo Dipartimento delle pari opportunità in misura non superiore a quindici unità. A tal fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate le opportune modifiche all'organizzazione del suddetto Dipartimento, al fine di assicurare l'invarianza della spesa. L'emendamento prevede inoltre che il Garante possa avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Dipartimento delle pari opportunità, delle politiche della famiglia e della gioventù. Sono fatte comunque salve le competenze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in materia di infanzia e di adolescenza. Infine la proposta emendativa reca una clausola di invarianza finanziaria che non appare formulata in maniera conforme alla prassi vigente. A tale riguardo, ritiene opportuno sostituire le parole: «non possono derivare» con le seguenti: «non devono derivare». Ciò premesso rileva che la proposta emendativa, considerate anche le modifiche introdotte rispetto al testo della condizione contenuta nel parere

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reso dalla Commissione bilancio, non sembra comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, la previsione di un servizio, anziché di un ufficio, potrebbe comportare dei risparmi maggiori in quanto al vertice del servizio non deve essere necessariamente preposto un dirigente generale, come invece sembrerebbe necessario per gli uffici. Su tutti tali aspetti ritiene, comunque, opportuno acquisire la conferma del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che l'emendamento 5.100 del Governo non presenta profili problematici di carattere finanziario. Inoltre, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate sulle rimanenti proposte emendative nella precedente seduta, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.91, 1.5, 1.80, 1.81, 1.82, in quanto le proposte sono intese ad istituire l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Al riguardo, la contrarietà è motivata dall'istituzione di un nuovo organismo indipendente in quanto tale iniziativa si pone in controtendenza con l'intento di razionalizzazione e di riduzione di Autorità già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Peraltro occorrerebbe una dettagliata relazione tecnica che dia analitica dimostrazione del costo dell'iniziativa, delle sue singole componenti di spesa e dei mezzi di copertura finanziaria. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.89. In particolare la contrarietà è giustificata dall'istituzione di un nuovo organismo indipendente dotato di un suo ufficio, le cui spese di funzionamento sono poste a carico dello Stato, in quanto tale iniziativa si pone in controtendenza con l'intento di razionalizzazione e di riduzione di Autorità già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Premesso che la definizione della consistenza del contingente di personale viene rinviata ad un provvedimento successivo si considera che tale rinvio non consente di dare analitica dimostrazione del costo dell'iniziativa, delle sue singole componenti di spesa e dei mezzi di copertura finanziaria. Inoltre, il collocamento fuori ruolo comporta oneri e nulla viene specificato in ordine al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio. La prevista priorità nell'assegnazione di personale precario suscita perplessità unitamente alla equiparazione ad ogni effetto di legge del servizio prestato nelle Amministrazioni di provenienza che sembra tradursi in un ingiustificato beneficio. Il parere è pure contrario sull'emendamento 1.90. Infatti nel richiamare le considerazioni svolte con riferimento all'emendamento 1.89 per quanto concerne l'istituzione di un nuovo organismo dotato di un suo ufficio, fa presente che andrebbe prevista la contestuale riduzione degli organici delle Amministrazioni di provenienza.
Rileva poi che la copertura finanziaria dell'emendamento 1.2 risulta inidonea. Esprime pertanto parere contrario in ordine all'emendamento proposto.
Esprime poi parere contrario sull'articolo aggiuntivo 5.01 in quanto la prevista istituzione di una Commissione consultiva è suscettibile di determinare maggiori oneri derivanti dal suo funzionamento. Inoltre si pone in contrasto con le vigenti disposizioni rivolte a contenere il proliferare di organismi collegiali operanti nelle amministrazioni statali fino al raggiungimento della generale soppressione degli organismi e al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ribadite dagli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il parere è pure contrario sugli emendamenti 1.83, 1.92, 3.97 con riferimento all'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché a quella della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori ed alle Autorità garanti regionali in quanto tale iniziativa si pone in controtendenza con l'intento di razionalizzazione

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e di riduzione di Autorità e degli organismi già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 3.95 e 3.96. Infatti, in ordine alle proposte in esame, dichiara di condividere i dubbi sollevati dal relatore sulla possibilità che dall'istituzione dei garanti regionali possano scaturire, sia per le regioni che per la finanza pubblica in genere, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva poi che gli emendamenti 1.86 e 4.82 risultano suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dal maggior trattamento economico accessorio e di missione da riconoscere ai funzionari pubblici inviati in ispezione. Esprime conseguentemente parere contrario sui medesimi.
Con riferimento all'emendamento 2.85 manifesta perplessità in ordine alla disposizione che fa salve le promozioni per anzianità del Garante.
Esprime parere contrario sull'emendamento 3.12 in quanto la proposta è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti derivanti dall'attività a carico del Garante di promozione dello sviluppo e di attuazione della mediazione familiare e la formazione dei relativi operatori di settore.
Il parere è poi contrario sull'emendamento 3.46 in quanto la proposta che conferisce al Garante la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi concernenti i minori è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti.
Esprime parere contrario anche sull'emendamento 3.80 in quanto la proposta è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti derivanti dalla potestà riconosciuta al Garante di irrogare sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive.
Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.83 e 3.85 in quanto la prevista attività di diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia mediante promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia nonché la promozione di iniziative per la tutela dei diritti dei minori e la collaborazione con enti ed associazioni è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti.
Esprime parere contrario anche sull'emendamento 3.84, in quanto la prevista istituzione di un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni di tutore o curatore speciale e la formazione dei medesimi comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti; sull'emendamento 3.86, in quanto l'attività di promozione da parte del Garante della creazione di hospice e di centri per le cure palliative è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti; sugli emendamenti 3.45 e 3.46, in quanto la prevista creazione di spazi strutturati per garantire ai bambini le migliori condizioni possibili di sviluppo è suscettibile di creare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti; sull'emendamento 5.4, in quanto la prevista possibilità da parte del garante di avvalersi di consulenze tecniche operative esterne contrasta con l'attuale orientamento legislativo di contenimento delle spese per consulenze nella Pubblica Amministrazione. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa, fa inoltre presente che il collocamento fuori ruolo del personale assegnato presso il Garante comporta maggiori oneri non quantificati né coperti.
Esprime parere contrario anche sull'emendamento 7.1, atteso che la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C del disegno di legge finanziaria, compromette la funzionalità degli enti e degli istituti o dei programmi le cui risorse sono annualmente determinate dalla medesima tabella in relazione alla quantificazione delle esigenze minime da soddisfare.

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Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler precisare le ragioni della valutazione contraria espressa con riferimento a talune proposte emendative presentate dal proprio gruppo, verificando in particolare le motivazioni sottese al parere espresso sull'emendamento 3.97, che si limita ad istituire una Conferenza nazionale dei garanti, analogamente a quanto già previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del provvedimento, e sugli emendamenti che si limitano a prevedere forme di accesso del Garante nelle strutture ospedaliere.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma il parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal deputato Marchi.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, chiede chiarimenti sulle ragioni del parere contrario sull'emendamento 2.85, il quale appare in realtà volto ad impedire di conseguire promozioni se non per anzianità e quindi, riproducendo una disposizione contenuta in provvedimenti che intervengono in materia analoga, rappresenta una sorta di clausola di salvaguardia rispetto ad eventuali maggiori oneri per spese di personale. Chiede chiarimenti anche sull'emendamento 3.80, che precisa i compiti del Garante con riferimento all'irrogazione delle sanzioni e può consentire quindi maggiori introiti derivanti dalle sanzioni. Rileva poi che gli emendamenti 1.84, 1.87 e 1.88 si limitano sostanzialmente a mutare il nome del «Garante» in «Autorità» e quindi non comportano effetti finanziari negativi. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.100 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Al comma 4, sostituire le parole: «non possono», con le seguenti: «non devono».

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.85, 1.86, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 3.12, 3.45, 3.46, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.95, 3.96, 3.97, 4.82, 5.4 e 7.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.
C. 2674 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica

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italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. In particolare, ricorda che lo Staff College nasce nel 1996, come programma delle Nazioni Unite di durata quinquennale, affidato al Centro internazionale per la formazione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), anch'esso con sede a Torino. Il progetto nasceva con l'obiettivo di unificare in un'unica struttura le diverse entità del sistema ONU che si occupano di formazione del personale, anche nell'ottica di ridurre i costi, standardizzare i moduli formativi e migliorare la qualità dell'offerta didattica. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che gli articoli VI e VIII dell'Accordo tra l'altro, dispongono l'esenzione per lo Staff College, i suoi fondi, beni, redditi ed altre proprietà da imposte dirette e indirette e da dazi doganali; l'esenzione per i funzionari dello Staff College da tassazione su stipendi, emolumenti e indennità ad essi corrisposti dalle Nazioni Unite e, tranne che per i cittadini italiani ed i residenti permanenti, sui redditi da fonti esterne alla Repubblica italiana; il diritto per i funzionari dello Staff College, ad eccezione di quelli che sono cittadini italiani o residenti permanenti, ad importare in esenzione da dazi e tariffe doganali ed acquistare in esenzione da imposte le quantità di taluni articoli necessari per uso o consumo personale, ma non da donare o vendere. Al riguardo, con riferimento al regime di esenzione previsto per il personale e per le sedi dello Staff College, ritiene opportuno che il Governo evidenzi se, in relazione agli aspetti innovativi di tale regime, si determinino apprezzabili effetti di riduzione del gettito atteso per l'erario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in risposta alle richieste di chiarimento avanzate richiama in primo luogo la recente sentenza delle sezioni riunite della Corte di Cassazione n. 20995 del 2005, la quale, pur riguardando lo specifico tema dell'immunità dalla giurisdizione, e solo marginalmente il tema dei privilegi e delle immunità, ha confermato implicitamente che il regime di esenzione tributaria dello Staff College e dei suoi funzionari discende dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946. La pronuncia della Suprema Corte, infatti, statuisce che «privilegi ed immunità spettanti alle Organizzazioni Internazionali possono derivare solo da specifiche fonti scritte e per il tramite dell'articolo 11 della Costituzione. Queste fonti sogliono consistere non soltanto in Accordi tra Stati contraenti, ma anche nei cosiddetti Accordi di sede». L'Accordo di sede, pertanto, può ben essere una delle fonti di un siffatto regime di esenzione, ma non la sola. Inoltre, nel caso dei funzionari dello Staff College, la risoluzione dell'Assemblea Generale n. 55/278 del 2001, che ne ha approvato lo statuto, ha riconosciuto loro lo status, i privilegi e le immunità previsti, tra gli altri, dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946. Infine i funzionari in questione, pertanto, godono nel territorio italiano di tale particolare regime a prescindere dalla ratifica dell'Accordo in oggetto, in virtù della Convenzione del 1946 e della suddetta risoluzione ONU. Tali norme paiono ampiamente soddisfare i requisiti di cui alla citata sentenza (»specifiche fonti scritte e per il tramite dell'articolo 11 della Costituzione»), trattandosi, rispettivamente, di una Convenzione multilaterale (firmata e ratificata dall'Italia) e di una risoluzione del più alto organo assembleare del Sistema della Nazioni Unite. In considerazione di questi aspetti, rileva che il regime di esenzione tributaria dello Staff College e dei suoi funzionari discende dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946 a prescindere dalla ratifica dell'Accordo in esame e, conseguentemente, la ratifica medesima non determina effetti sul gettito per l'erario italiano.

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Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2674, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'entità della riduzione del gettito atteso per l'erario derivante dalle esenzioni e dalle agevolazioni previste dagli articoli VI e VIII dell'Accordo appare di modesto importo e quindi non suscettibile di determinare effetti finanziari negativi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.
C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il provvedimento il quale autorizza la ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Arabia Saudita stipulata, con Protocollo aggiuntivo, il 13 gennaio 2007, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che l'articolo 7 della Convenzione sancisce, in particolare, il principio in base al quale gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Al riguardo, rileva che non è fornito alcun riscontro oggettivo per suffragare l'ipotesi adottata circa la quota di reddito imponibile (50 per cento) che rientrerebbe nel campo di applicazione della nuova disciplina. In proposito, appaiono quindi necessari chiarimenti. Inoltre, l'articolo 8 della Convenzione e il paragrafo quinto del protocollo aggiuntivo dispongono, in particolare, che gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale siano imponibili esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Al riguardo ritiene opportuno acquisire ulteriori chiarimenti. Infatti, poiché l'effetto di minore gettito si realizzerebbe per gli utili di quelle società di navigazione che, pur avendo sede legale in Italia, hanno la sede della direzione effettiva dell'impresa in Arabia Saudita, non sembra potersi presumere con certezza che la sede legale, ossia la sede indicata nell'atto costitutivo o nello statuto della società, presenti le caratteristiche necessarie per essere considerata una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Rileva poi che l'articolo 13 prevede, con riguardo al trattamento fiscale dei capital gains, che l'imposizione avvenga nel Paese in cui sono situati i beni, se si tratta di plusvalenze relative a beni immobili, come definiti dall'articolo 6 della stessa Convenzione; nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa per l'esercizio della professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili in traffico internazionale o a beni mobili relativi alla gestione di tali navi i aeromobili;

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esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi. Al riguardo rileva che la correttezza della quantificazione appare condizionata dalla attendibilità delle ipotesi assunte circa l'ammontare delle plusvalenze, rispetto all'importo delle operazioni rilevabili dalle dichiarazioni, nonché circa l'aliquota di imposta sostitutiva cui tali plusvalenze sarebbero prevalentemente assoggettate. Ritiene, pertanto, opportuno disporre di maggiori elementi per suffragare le ipotesi, relative ai predetti parametri, assunte dalla relazione tecnica. Rileva poi che l'articolo 14 dispone che i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti siano imponibili soltanto nello Stato di residenza. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se il soggetto dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per lo svolgimento della propria attività; se il soggetto soggiorna nell'altro Stato contraente per periodi che oltrepassano complessivamente 183 giorni nell'anno fiscale; se il soggetto erogante sia un residente nel Paese di prestazione dell'attività, o una stabile organizzazione ivi situata e la remunerazione sia superiore nell'anno fiscale a 150.000 dollari. Al riguardo rileva che non sono forniti elementi a sostegno dell'ipotesi assunta dalla relazione tecnica circa la quota di redditi che ricadrebbe nella disciplina convenzionale che prevede l'imponibilità in Italia, in quanto prodotta da soggetti che in tale Stato dispongono di una base fissa. Segnala poi che il paragrafo 12 del protocollo aggiuntivo dispone che l'applicazione del criterio di eliminazione della doppia imposizione non deve pregiudicare le disposizioni del sistema di riscossione della Zakat, imposta, che riguarda il reddito e il patrimonio, il cui gettito è destinato ai settori più bisognosi della popolazione, concernente i nazionali sauditi. Ciò presuppone che per tale imposta sia riconosciuto un credito d'imposta ai residenti italiani di nazionalità saudita per l'imposta religiosa assolta in Arabia saudita. Al riguardo rileva che andrebbero fornite ulteriori precisazioni circa le ipotesi alla base della quantificazione. Ipotizza infatti che l'imposta sia assolta nella misura minima stabilita per legge, laddove, tenuto conto della natura dell'imposta, è possibile che i contribuenti, avvalendosi di una facoltà prevista dalla stessa legge, la versino con una aliquota superiore a quella minima. Ricorda infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica quantifica l'onere derivante dal provvedimento in 266.000 euro annui dal 2010. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997. In proposito, ricorda che la legge n. 170 del 1997 reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, stipulata a Parigi il 14 ottobre 1994. L'articolo 3, in particolare, stanzia, per le finalità derivanti dall'attuazione della legge, 726 milioni di lire annue a decorrere dal 1997. Nel corso dell'iter in prima lettura al Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che le risorse inizialmente autorizzate dalla legge n. 170 del 1997 sono state incrementate dalla legge n. 350 del 2003 e dalla legge n. 311 del 2004. Segnala poi che la relazione tecnica precisa che, nel valutare gli effetti di perdita di gettito ascrivibili al disegno di legge di ratifica, si è ipotizzata l'applicazione della Convenzione a decorrere dal 1o gennaio 2010. Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il piano di gestione relativo alla legge n.170 del 1997 reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro

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del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, ritiene, quindi, opportuno, che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame del progetto di legge C. 2675, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, osserva, con riguardo all'articolo 7, che l'ipotesi formulata in relazione all'ammontare di reddito che rientrerebbe nel campo di applicazione della nuova disciplina, vale a dire al 50 per cento del totale, è ampiamente prudenziale, ancorché non altrimenti verificabile in mancanza di elementi puntuali, stante l'esiguità degli importi. Con riferimento all'articolo 13, rileva che l'ipotesi del 30 per cento dell'ammontare delle plusvalenze appare opportuna stante il carattere prudenziale della stima, anche in considerazione della modesta entità degli importi rilevati. Per quanto concerne l'articolo 14, rileva come la scelta dell'adozione del 50 per cento di redditi soggetti alla nuova disposizione, appaia ampiamente ispirata a criteri prudenziali come d'altra parte auspicato in più punti dalle stesse osservazioni. Con riferimento al paragrafo 12 laddove si considera l'effetto della disposizione sull'applicazione della Zakat a residenti italiani di nazionalità saudita, osserva che, essendo gli effetti finanziari legati al livello dell'aliquota applicata, essi verrebbero al modificarsi di essa. Non avendo, però, in ogni modo elementi per determinare l'entità effettiva della stessa, si è preferito fornire una stima puntuale costruita sull'aliquota nominale del 2,5 per cento.
Conferma inoltre che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997, relativa alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, risulta idonea alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla Convenzione medesima. In proposito, precisa che le risorse inizialmente autorizzate dalla legge n. 170 del 1997, pari a circa 353.000 euro, sono state successivamente incrementate di 1.088.000 euro mediante il rifinanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2004, la legge n. 350 del 2003 e di 5.222.000 euro mediante il rifinanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2005, la legge n. 311 del 2004. Pertanto attualmente il complessivo stanziamento iscritto in bilancio, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le finalità previste dalla citata legge n. 170 del 1997, ammonta ad euro 6.663.000 e presenta margini sufficienti per garantire la copertura del provvedimento in esame.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2718, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non darà luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

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esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.
C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il provvedimento, il quale autorizza la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, con riferimento agli articoli da 1 a 24 della Convenzione, invita a considerare che i dati sui quali si basano le quantificazioni proposte dalla relazione tecnica risalgono al 2004 e potrebbero, quindi, non essere rappresentativi dell'attuale grado di integrazione economica e commerciale esistente tra i Paesi contraenti, nonché del possibile trend di sviluppo di tali relazioni. Evidenzia quindi l'opportunità di disporre di dati più aggiornati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che in realtà i dati assunti a riferimento per le quantificazioni relative al provvedimento in esame sono quelli relativi all'anno 2007. In proposito deposita la relativa documentazione (vedi allegato). Precisa poi che ai costi della procedura arbitrale per la risoluzione amichevole delle controversie di cui all'articolo 25 della Convenzione può farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2719, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
i dati sui quali si basano le quantificazioni indicate nella relazione tecnica sono ancora rappresentativi dell'attuale grado di integrazione economica e commerciale esistente tra i Paesi contraenti e tengono conto del possibile trend di sviluppo di tali relazioni;
ai costi della procedura arbitrale per la risoluzione amichevole delle controversie di cui all'articolo 25 della Convenzione può farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma e per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.30.

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Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).
Atto n. 113.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), presidente, in sostituzione del relatore illustra il provvedimento, il quale reca lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che attualmente le risorse per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono quantificate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. In particolare, la legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha stanziato a tale scopo l'importo di 9.787.000 euro per l'anno 2009, 10.013.000 euro per l'anno 2010 e 7.658.000 euro per l'anno 2011. Gli importi previsti per gli anni 2010 e 2011 risultano sostanzialmente confermati dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2010 (A.S. 1790), attualmente all'esame del Senato, che stanzia per i predetti anni rispettivamente 9.953.000 e 7.574.000 euro. Per quanto concerne poi il provvedimento in esame, rileva che le riduzioni di spesa derivanti dalla nuova organizzazione - illustrate dalla relazione tecnica - non sembrano potersi tradurre in effetti di risparmio per i conti pubblici senza che si proceda ad una conseguente riduzione del finanziamento annuale destinato alla Scuola. Considerato che tale riduzione non è prevista dal provvedimento in esame, le disponibilità derivanti da minori spese (ascrivibili essenzialmente alla riduzione delle aree di supporto gestionale) potrebbero rimanere nel bilancio della Scuola per essere destinate ad altre finalità; a meno che tali risparmi non si traducano in riduzioni degli stanziamenti nella legge finanziaria o nelle disposizioni applicative. Sul punto ritiene utile acquisire un chiarimento da parte del Governo, fermo restando che la legge delega si limita a prevedere l'invarianza della spesa e non indica un obiettivo di risparmio. Con riferimento all'articolo 7, comma 2, osserva che il testo non ripropone la precisazione, contenuta nel decreto legislativo n. 287 del 1999, in base alla quale il collocamento fuori ruolo della figura di vertice, se proveniente da altre amministrazioni pubbliche, deve avvenire «secondo i rispettivi ordinamenti». Poiché l'istituto del collocamento fuori ruolo consente, in linea di principio, il reintegro della posizione lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza, andrebbe chiarito se la mancata riproposizione del vincolo sopra richiamato, ossia la necessità che il collocamento fuori ruolo risulti compatibile rispetto all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, possa costituire il presupposto per l'insorgenza di oneri derivanti dalla sostituzione della posizione dirigenziale rimasta vacante, anche in deroga ai limiti operanti nella stessa amministrazione di provenienza. Riguardo all'articolo 7, comma 4, che prevede l'introduzione di un Comitato scientifico consultivo con finalità di supporto tecnico al Presidente, osserva che l'istituzione di un nuovo organismo appare in sé suscettibile di determinare effetti onerosi, connessi sia alla corresponsione di emolumenti sia alla predisposizione delle necessarie strutture logistiche e organizzative. Sotto il primo profilo (spese di personale), la relazione tecnica esclude tali effetti negativi, attesa la particolare estensione della clausola prevista dal testo (esclusione di «emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo»). In ordine ai costi di altra natura (organizzativi,

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logistici), al fine di escludere effetti onerosi ritiene opportuno acquisire un chiarimento, da parte del Governo, circa le concrete modalità applicative della disposizione in esame.

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI richiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di chiarimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
Atto n. 114.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento il quale reca lo schema di decreto legislativo predisposto ai sensi della delega prevista dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2009 in materia di riorganizzazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che le risorse per il funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sono stanziate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. In particolare, la legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha stanziato a tale scopo l'importo di euro 11.067.000 per l'anno 2009, euro 11.070.000 per il 2010 e euro 8.210.000 per il 2011. Gli importi previsti per gli anni 2010 e 2011 risultano sostanzialmente confermati dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2010 (A.S. 1790) attualmente all'esame del Senato che stanzia per i predetti anni rispettivamente 11.033.000 e 8.176.000 euro. Per quanto concerne poi il provvedimento in esame, rileva che le minori spese puntualmente individuate dalla relazione tecnica - senza, peraltro, indicarne la decorrenza - determinate dal nuovo assetto organizzativo di DigitPA, non sembrano tradursi in effetti di risparmio per i conti pubblici, in quanto nello schema di decreto in esame non sono presenti norme che dispongano una riduzione del finanziamento annuale dell'Ente. I suddetti risparmi - riferibili alle minori spese di personale - sembrerebbero quindi destinati a rimanere nelle disponibilità di DigitPA, con un loro eventuale utilizzo per altre finalità; a meno che tali risparmi non si traducano in riduzioni degli stanziamenti nella legge finanziaria o nelle disposizioni applicative. Sul punto appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo, fermo restando che la legge delega si limita a prevedere l'invarianza della spesa e non indica un obiettivo di risparmio. In merito alle funzioni e ai compiti di DigitPA, rileva che il decreto attribuisce espressamente all'Ente funzioni di vigilanza e di controllo attinenti alle regole standard e alle guide tecniche adottate in materia di ICT (articolo 3, comma 2). Essendo tali compiti di nuova attribuzione, ritiene opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, circa l'effettiva possibilità - per l'Ente - di svolgere che le nuove funzioni nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili. Con riferimento alla nuova formulazione della norma che prescrive il versamento di una quota dell'avanzo di esercizio al bilancio dello Stato, chiede di precisare se l'esclusione di taluni importi individuati dal testo, e la conseguente diminuzione della quota di avanzo da riversare annualmente, possa determinare un impatto negativo rispetto ai saldi di finanza pubblica. Chiede infine di acquisire un chiarimento in ordine alle previsioni quantitative e temporali relative ai «nuovi reclutamenti» indicati nell'apposita

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tabella della relazione tecnica sopra riportata (Unità di personale attualmente in servizio e Esuberi). Osserva infatti che - riguardo alla fascia dei dirigenti e dei funzionari - la percentuale di reclutamenti in rapporto alle unità previste dalla nuova configurazione di DigitPA è assai elevata: fra il 35 per cento e il 75 per cento delle «unità previste» dovrebbe essere ricoperto attraverso «nuovi reclutamenti».

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI richiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di chiarimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno.
Atto n. 119.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, illustra il provvedimento il quale reca disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, chiede di acquisire una precisazione circa le modalità di calcolo delle minori spese quantificate dalla relazione tecnica con riferimento alla soppressione di posizioni di vertice negli uffici centrali del Ministero, al fine di chiarire se tali risparmi siano stati stimati tenendo conto dell'effettiva dinamica relativa alla scadenza dei contratti in essere a decorrere dalla presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ricorda infatti che il testo in esame dispone una riduzione nel numero delle posizioni di vertice previste per gli uffici centrali del Ministero dell'interno. Tuttavia la relazione tecnica non fornisce dati che consentano una comparazione fra il 2008 e il 2009 del fabbisogno finanziario riferito alle posizioni di vertice effettivamente ricoperte nell'ambito degli uffici interessati dalle soppressioni in esame. D'altra parte, poiché le minori spese previste per il 2009 corrispondono esattamente a due dodicesimi dei risparmi annui, la quantificazione proposta dalla relazione tecnica sembrerebbe basata sulla circostanza che esattamente il primo novembre verranno a scadenza tutti i dodici contratti da dirigente di prima fascia da non rinnovare. Rileva inoltre un diverso sviluppo temporale fra le previsioni di risparmio ascritte dalla relazione tecnica alle riduzioni organiche in esame e le stime a suo tempo formulate con riferimento alle norme di riassetto riferite a tutto il comparto Ministeri. Infatti, mentre dalle norme di riassetto sono attesi risparmi, nel 2009, pari a oltre il 50 per cento dei risparmi a regime, nella relazione tecnica in esame le minori spese per il 2009 corrispondono a circa il 17 per cento dei risparmi permanenti. Su tale aspetto chiede di acquisire un chiarimento, considerato che il testo del provvedimento, all'articolo 5, comma 1, mette espressamente in relazione la soppressione dei dodici posti di funzione prefettizia con le predette norme di riassetto, alle quali sono stati a suo tempo ascritti precisi effetti di risparmio. In particolare, con riferimento al comma 404 erano stimati risparmi di spesa pari a 10 milioni di euro lordi a decorrere dal 2009, mentre per le norme recate dall'articolo 74 i risparmi lordi erano quantificati nella misura di 12 milioni di euro per il 2009, di 24 milioni di euro per il 2010 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2011. Complessivamente la misura dei risparmi era, dunque, pari a 22 milioni di euro per il 2009, a 34 milioni di euro per il 2010 e a 40 milioni di euro a decorrere dal 2011: pertanto, per l'anno

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2009, la misura dei risparmi da conseguire avrebbe dovuto ammontare ad oltre il 50 per cento dei risparmi a regime. Come detto, invece, le minori spese quantificate dalla relazione tecnica corrispondono a circa il 17 per cento dei risparmi permanenti, pari a 394.739,58 euro per il 2009 a fronte di 2.368.437,58 euro a decorrere dal 2010. Con riferimento all'incremento degli organici del personale dell'Area Prima, disposto allo scopo di riassorbire posizioni soprannumerarie, chiede di acquisire elementi informativi circa le cause della formazione di questa platea di assunzioni in soprannumero. Qualora tali cause fossero da ricondurre a previsioni di legge, andrebbe chiarito se la rideterminazione delle dotazioni organiche in incremento non costituisca il presupposto per future autorizzazioni ad assunzioni dal momento che, a legislazione vigente, le posizioni soprannumerarie sono destinate, per loro natura, a non essere rimpiazzate in caso di cessazione. Al contrario le posizioni di organico vengono costituite al fine di essere coperte, non appena ne ricorrano le condizioni. In più occasioni, infatti, il Governo ha affermato che il taglio delle dotazioni organiche, anche se relativo a posizioni non effettivamente ricoperte, è necessario per garantire il contenimento delle assunzioni una volta venuto meno - eventualmente - il blocco del turn over. Infine, anche nel caso delle riduzioni di organici relative al personale dirigente non generale e al personale non dirigente, pur ricordando che si tratta di misure alle quali non sono stati a suo tempo ascritti effetti di risparmio scontati nei saldi, rileva l'opportunità che il Governo precisi, a fini conoscitivi, quale parte dei risparmi indicati risulti meramente teorica, essendo frutto della soppressione di posizioni di organico non attualmente occupate, e quale debba essere invece considerata effettiva, essendo correlata all'eliminazione di posizioni attualmente ricoperte.

Il sottosegretario di Stato Nitto Francesco PALMA, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, rileva che, per quel che concerne i risparmi individuati dal provvedimento con riferimento al livello di carriera prefettizia, gli stessi derivano dal collocamento a riposo di sei prefetti. Con riferimento alla stima di risparmi per il 2009 pari a una percentuale del 17 per cento dei risparmi permanenti, rileva che lo stessa è legato alla presunzione di un'entrata in vigore del provvedimento tale da garantire la riduzione dei posti già a novembre e dicembre. Conferma poi l'entità dei risparmi relativi al personale impiegato nelle funzioni di supporto di cui all'allegato E.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere al fine di consentire alla Commissione di acquisire le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al testo del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso sette ulteriori proposte emendative della Commissione riferite al provvedimento in esame. Al riguardo, segnala che gli emendamenti 1.300, 2.300, 3.300, 3.301, 3.302 e 4.300 recano modifiche di carattere prevalentemente formale e, comunque, prive

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di rilievo finanziario. Con riferimento all'emendamento 5.300, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del provvedimento prevedendo la costituzione di un apposito ufficio per lo svolgimento dei compiti del Garante, rileva che la proposta riprende in parte il contenuto della condizione formulata sul testo dalla Commissione bilancio e in parte quello dell'emendamento 5.100 del Governo. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rileva l'opportunità di precisare che, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, si proceda alla soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente ricoperte.

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative 1.300, 2.300, 3.300, 3.301, 3.302, 4.300 e 5.300 al progetto di legge C. 2008 e abb.-A;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.300 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "attraverso la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente ricoperte";

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge di contabilità e finanza pubblica.
C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la proposta di legge C. 659, presentata dai deputati D'Antona ed altri, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, concernenti la disciplina della legge finanziaria e del bilancio dello Stato nonché altre disposizioni in materia finanziaria e contabile, è da considerarsi abbinata al progetto di legge C. 2555, approvato dal Senato, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», all'esame della Commissione che, ove la Commissione consenta, propone in ogni caso di adottare già da ora come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato. Propone inoltre che, conformemente a quanto richiesto dai rappresentanti del gruppo parlamentare del Partito democratico e dell'Italia dei valori, il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 2555 sia fissato alle ore 10 di venerdì 16 ottobre 2009, anziché, come ora previsto, alle ore 10 di venerdì 9 ottobre.

La Commissione consente.

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Linda LANZILLOTTA (PD), nel rilevare come le audizioni svolte abbiano fornito importanti spunti di riflessione per l'esame del provvedimento, approvato con una ampia maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea il rilievo sistematico della riforma oggi in discussione, che prefigura una complessiva riorganizzazione delle procedure vigenti in materia di bilancio e di finanza pubblica.
In proposito, evidenziando che le procedure di bilancio rappresentano essenzialmente una proiezione della forma di Governo e della Costituzione materiale di un Paese, osserva che sono ormai maturi i tempi per superare le disposizioni fissate nella legge n. 468 del 1978, che presupponevano una centralità del Parlamento nella forma di Governo che non trova più riscontro nell'attuale sistema istituzionale. Un intervento di modifica della legge di contabilità dello Stato si rende, inoltre, necessario al fine di tenere conto dell'ampio processo di devoluzione realizzatosi negli ultimi decenni, che ha visto il trasferimento di rilevanti sfere di competenza in favore tanto dell'Unione europea quanto del sistema delle autonomie territoriali, nonché al fine di ridefinire il ruolo del Parlamento nel nuovo assetto costituzionale. A tale ultimo riguardo, sottolinea come la riforma sia chiamata anche a confrontarsi con l'esigenza di dotare le Camere di nuovi strumenti di conoscenza e valutazione, che consentano una riqualificazione del lavoro parlamentare, senza tuttavia rincorrere inutilmente il ricordo di un passato che non può tornare.
Simmetricamente, ritiene sia doveroso prendere atto del nuovo ruolo spettante al Governo nel sistema istituzionale e, pertanto, sia necessario disciplinare i maggiori poteri e la maggiore autonomia spettante all'Esecutivo nella gestione del bilancio. In questa ottica, ritiene necessario trarre insegnamento dalle esperienze sviluppate in altri grandi Paesi, rilevando che la nuova definizione dei poteri parlamentari nelle decisioni di bilancio non necessariamente conduce ad una marginalizzazione del ruolo delle Camere nelle procedure in materia finanziaria, in quanto tanto nelle democrazie parlamentari, tanto nei sistemi presidenziali, alla riduzione dei poteri di codecisione corrisponde un rafforzamento delle funzioni di indirizzo e controllo intestate alle assemblee legislative.
Alla luce di queste considerazioni, ritiene, pertanto, opportuna la riforma delle procedure di bilancio prefigurata dal provvedimento in esame, rilevando tuttavia l'esigenza di procedere a modifiche che tengano conto delle prassi instauratesi negli ultimi anni, nei quali la decisione di finanza pubblica continua ad essere assunta a partire dal mese di ottobre, ma si limita sostanzialmente a recepire i contenuti di una manovra definita prima della pausa estiva con un provvedimento di urgenza del Governo, secondo il modello seguito a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008. In questa ottica, ritiene pertanto essenziale affrontare le questioni poste dalla nuova configurazione della decisione di finanza pubblica, giudicando necessaria una valutazione in ordine all'opportunità di intervenire solo in sede di riforma dei Regolamenti parlamentari, ovvero già nell'ambito della legge di riforma oggi in discussione, eventualmente prefigurando una nuova tipologia di provvedimenti collegati alla manovra, da approvare entro il mese di luglio.
Quanto ai contenuti del provvedimento approvato dal Senato, osserva che le audizioni recentemente svolte hanno evidenziato chiaramente come numerose disposizioni in esso contenute non siano adeguatamente coordinate con i contenuti della legge n. 42 del 2009, che provvede all'attuazione del federalismo fiscale, nonché con quelli della legge n. 15 del 2009, che reca la riforma della Pubblica Amministrazione promossa dal Ministro Brunetta, giudicando sorprendente che tali aspetti non siano stati tenuti nella dovuta considerazione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Con riferimento ai rapporti tra il provvedimento in esame e la legge n. 15 del 2009, ritiene essenziale che il sistema di indicatori utilizzati per la valutazione delle performance dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni

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si colleghi strettamente a quello utilizzato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti a missioni e programmi del bilancio. In assenza di tale collegamento, infatti, si corre il rischio che l'attività di controllo in materia di bilancio sia limitata ai soli aspetti di carattere finanziario, attualmente oggetto delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, mentre una moderna concezione dell'amministrazione richiede un'interazione tra controlli amministrativi e finanziari e valutazione delle performance.
Per quanto attiene alle disposizioni della proposta in esame riferite alla copertura finanziaria delle leggi, ritiene che non si possa abbandonare l'esperienza maturata ormai da molti anni in sede di applicazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed affidarsi esclusivamente alla fissazione di tetti di spesa. Si tratta, a suo avviso, di una leva che rischia di scardinare definitivamente gli equilibri di bilancio, in quanto, in presenza di disposizioni legislative che riconoscono diritti soggettivi, relativi in particolare a prestazioni sociali o a incentivi al sistema imprenditoriale, l'apposizione di un tetto di spesa determinerebbe con ogni probabilità un contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale. Pertanto, qualora una disposizione riconosca un diritto soggettivo, ai fini della copertura finanziaria sussistono due sole alternative: l'intera copertura dell'onere previsto ovvero la riduzione del contenuto del diritto o della prestazione riconosciuti dalla disposizione.
Con riferimento alla assai discussa disposizione contenuta nell'articolo 4 della proposta in esame, relativa all'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, osserva che la norma intende rafforzare le funzioni di indirizzo parlamentare in materia di finanza pubblica, intervenendo in una fase storica nella quale le Camere stanno con difficoltà cercando di sviluppare le funzioni di indirizzo e controllo, caratteristiche del loro nuovo ruolo del sistema istituzionale, in luogo della tradizionale funzione legislativa da loro svolta. Ritiene, peraltro, che, al fine di realizzare un autentico rafforzamento di tali funzioni, occorra garantire, accanto ad una completa disclosure dei dati, che è difficile ottenere, non solo per il Parlamento, ma anche per gli stessi Ministri, che le funzioni di analisi monitoraggio dei conti non si svolgano nel vuoto pneumatico di una Commissione bicamerale separata dall'esercizio dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo, ma siano attribuiti invece ad un organismo che sia emanazione delle Commissioni. Quanto alle strutture destinate a supportare tali funzioni di controllo parlamentare, pur ritenendo utile la sinergia tra gli uffici delle due Camere prefigurata dall'articolo 7 del provvedimento, giudica in ogni caso essenziale riconsiderare complessivamente il ruolo svolto in materia dall'ISTAT, che dovrebbe rappresentare una istituzione non più al servizio del solo Stato, ma dell'intera Repubblica. Nell'ambito di questa ricollocazione istituzionale, dovrebbe, a suo avviso, garantirsi un'adeguata partecipazione di Regioni ed Autonomie locali alla governance dell'Istituto, sottraendolo ad un condizionamento di carattere gerarchico da parte dell'Esecutivo, al fine di garantire una raccolta e un consolidamento dei dati di contabilità nazionale che siano il frutto di una visione condivisa a livello nazionale.
Conclusivamente, nell'osservare che la proposta in esame reca un'ampia riforma, la cui portata è a suo avviso finora stata sottovalutata, auspica che nel corso del seguito dell'esame vi siano le condizioni per apportare al testo approvato dal Senato le modifiche che si rendono necessarie al fine di assicurare la compatibilità del provvedimento con le ampie riforme tratteggiate dalle leggi n. 15 e n. 42 del 2009. A tale riguardo, auspica altresì che possa seguirsi il metodo di lavoro improntato alla massima apertura al dialogo, già sperimentato in sede di esame del disegno di legge in materia di federalismo fiscale.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'esprimere apprezzamento per il differimento

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del termine di presentazione degli emendamenti, rileva l'opportunità dello stesso ai fini della predisposizione di emendamenti che effettivamente mirino ad un miglioramento del testo, facendo anche tesoro dei preziosi elementi emersi nel corso delle audizioni.
Ricorda quindi che il suo gruppo si astenne al Senato sul provvedimento in esame, pur giudicando positivamente molti elementi nello stesso contenuti, quali l'istituzione di una Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici, l'individuazione di nuovi criteri di nomina del presidente dell'ISTAT, nonché le modifiche apportate alle modalità di copertura delle leggi.
Richiama al tempo stesso i limiti del provvedimento in esame quali in primo luogo il mancato coordinamento della proposta di legge con la legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Al riguardo, con riferimento specifico all'articolo 2 della proposta di legge, ricorda che in base al comma 3 dell'articolo 117, l'armonizzazione dei bilanci pubblici è attribuita alla potestà legislativa concorrente. In tal senso, in modo coerente con il dettato costituzionale, si è mossa la legge sul federalismo fiscale, al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), che ha previsto un raccordo strutturato tra Stato ed autonomie territoriale per l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Inoltre, la medesima legge, all'articolo 2, comma 3, prevede anche che in caso di mancata intesa in sede di Conferenza unificata il Governo trasmetta alle Camere una relazione sulle motivazioni per le quali l'intesa non è stata raggiunta. Più in generale, l'articolo 3, comma 4, prevede che alla Commissione parlamentare chiamata ad esaminare gli schemi di decreto legislativo sia affiancato un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali. Osserva al riguardo che invece l'articolo 2 della proposta di legge prevede, per l'armonizzazione dei principi contabili, un Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche in cui a prevalere sono i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato.
Richiama poi l'importanza del processo di definizione dei fabbisogni standard, individuato, con un significato ruolo attribuito agli organi parlamentari, dalla legge n. 42 del 2009; al riguardo la proposta di legge in esame si limita ad attribuire alla istituenda Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici compiti in materia di individuazione delle metodologie per la definizione dei documenti di finanza pubblica. In questo modo ritiene che si concentri eccessivo potere discrezionale nelle mani del Governo.
Denuncia quindi la concentrazione dei tempi della sessione e rileva il rischio di inserire nella legge di stabilità disposizioni ordinamentali con il rischio di una finanziaria omnibus. Inoltre nuovamente non si tiene conto della devoluzione crescente di funzioni agli enti territoriali. In proposito richiamando vincoli derivanti dal sistema statistico europeo, ricorda come sia stata sottolineata, nel corso della sua audizione, dal presidente dell'ISTAT, l'esigenza di avere un elenco esaustivo delle amministrazioni pubbliche utilizzando per la classificazione delle poste di bilancio quella COFOG definita in sede europea.
Con riferimento alla decisione di finanza pubblica, richiama l'osservazione dell'ISTAT che la Decisione intervenga tardi rispetto ai dati sull'indebitamento resi noti del 1o marzo, ponendosi così l'interrogativo se elaborare una nuova rilevazione degli andamenti di finanza pubblica ai fini della predisposizione della Decisione. In tal senso potrebbe risultare opportuno continuare a prevedere la presentazione della Decisione, che sostituisce il DPEF a luglio. Insiste poi sull'importanza, ai fini dell'elaborazione della Decisione, di acquisire dati ripartiti per sottosettori. Con riferimento alla legge di stabilità, ribadisce l'esigenza che sia limitata alla definizione dei saldi e alle necessarie norme di coordinamento della finanza pubblica. Insiste poi anche sulla necessità di raccordare le funzioni-obiettivo della COFOG con la struttura del bilancio per programmi e missioni.

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Esprime infine dubbi sul passaggio al bilancio di sola cassa, sostenendo invece il passaggio alla competenza economica, in coerenza con il sistema SEC95.
Conclusivamente riassume le osservazioni svolte, sottolineando l'opportunità di mantenere una sessione di luglio per l'esame della decisione di finanza pubblica, legando questa all'esame parlamentare di rendiconto e assestamento; di raccordare le funzioni obiettivo in base alla COFOG con la struttura del bilancio per programmi e missioni; di adottare la competenza economica e, infine, di tutelare le autonomie territoriali, innanzitutto coinvolgendole maggiormente nella definizione della Decisione di finanza pubblica. Riservandosi ulteriori approfondimenti, esprime l'auspicio che si possa giungere a un testo effettivamente condiviso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.