CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1° ottobre 2009
226.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 1o ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento pdl C. 2743).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 20 maggio 2009.

Angelo ZUCCHI, presidente, avverte che, essendo stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2743, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari», che verte su materia identica a quella del disegno di legge C. 2260, ne è stato disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
In merito alla medesima proposta di legge approvata dal Senato, avverte inoltre che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Commissione tre comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento relative alla procedura europea di informazione sulle regole tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e alla legge n. 317 del 1986, con riferimento al progetto di legge S. 1331 (C. 2743). In particolare, il Ministro per i rapporti con il

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Parlamento con lettera del 4 giugno ha comunicato l'attivazione della procedura e con lettere in data 31 luglio 2009 e 17 settembre 2009 ha trasmesso i pareri circostanziati emessi dalla Spagna e dalla Repubblica federale tedesca, le osservazioni di Polonia, Belgio e Slovenia e osservazioni della Commissione europea. Il Ministro ha inoltre precisato, con ulteriore comunicazione, che il termine di differimento della messa in vigore del provvedimento, ai sensi della citata direttiva 98/34/CE e della predetta legge n. 317 del 1986, è fissato al 17 maggio 2010.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, fa presente che nella seduta del 23 settembre scorso l'Assemblea del Senato ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge S. 1331 (C.2743) sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, presentato dal presidente della Commissione agricoltura, senatore Scarpa Bonazza Buora.
Fa inoltre presente che la materia oggetto della proposta di legge approvata dal Senato corrisponde a quella trattata nell'articolo 6 del disegno di legge del Governo C. 2260, del quale la XIII Commissione ha avviato l'esame nella seduta del 20 maggio 2009, sospendendo poi l'iter del provvedimento in attesa dell'approvazione e dell'abbinamento del testo del Senato.
Con riferimento, in particolare, alle differenze con il testo dell'articolo 6 del disegno di legge C. 2260, segnala innanzitutto che il testo del Senato, anche a seguito delle modifiche approvate in Assemblea, integra il testo presentato dal Governo alla Camera su alcuni aspetti di indubbio rilievo: le procedure di verifica della compatibilità con le disposizioni comunitarie; il ruolo delle regioni e delle autonomie locali; i controlli; le norme transitorie per consentire la graduale applicazione delle nuove disposizioni sull'etichettatura.
Per quanto riguarda in particolare il contenuto della proposta di legge C. 2743, osserva che l'articolo 1 prevede al comma 1 l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
Rispetto alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge C. 2260 (articolo 6, comma 1), il testo del Senato, inoltre: precisa espressamente che l'obbligo riguarda i prodotti alimentari commercializzati, siano essi trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati; individua le finalità della norma nell'assicurare ai consumatori «una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari», mentre il disegno di legge C. 2260 fa riferimento all'esigenza di assicurare «un elevato livello di tutela dei consumatori finali»; non contiene la limitazione dell'obbligo ai casi in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore, prevista del disegno di legge C. 2260 in conformità alle previsioni della normativa comunitaria; il successivo articolo 2 del testo Senato prevede invece al riguardo l'applicazione delle specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria previste dalla direttiva 2000/13/CE.
Sempre l'articolo 1, al comma 2, stabilisce le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza dei prodotti.
Rispetto alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge C. 2260 (articolo 6, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo), il testo del Senato: per i prodotti trasformati fa riferimento al Paese «di produzione» anziché al Paese di origine; per i prodotti non trasformati prevede l'indicazione sia del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale sia del luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata, mentre il disegno di legge C. 2260 pone le due indicazioni in rapporto alternativo.
L'articolo 2 definisce la procedura attraverso la quale verranno definite le modalità applicative dell'obbligo di indicazione di origine (comprese le modalità di accertamento del requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata) ed individuati, per ciascuna filiera, i

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prodotti alimentari sottoposti all'obbligo stesso. Detta procedura prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-Stato città ed autonomie locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria (tramite notifica preventiva alla Commissione U.E), previste dagli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE.
Ricorda a questo proposito che l'articolo 4 della direttiva 2000/13/CE prevede che soltanto riguardo a determinati prodotti alimentari, e non in generale per tutti indistintamente i prodotti alimentari, possano essere rese obbligatorie, con norme comunitarie o in mancanza di queste in forza di una norma nazionale adottato dal singolo Stato membro, indicazioni aggiuntive diverse da quelle previste dall'articolo 3 della direttiva medesima.
Nel caso tale obbligo discenda da una norma nazionale, lo Stato membro interessato deve attivare la procedura informativa prevista dall'articolo 19 della direttiva citata, cioè deve comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro. Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.
Rispetto alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge C. 2260 (articolo 6, commi 2, primo periodo, e 3) il testo del Senato: aggiunge la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata; aggiunge la previsione della notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea; formula diversamente il riferimento al parere delle organizzazioni di categoria (il disegno di legge C. 2260 recita «tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera»).
Per quanto riguarda in particolare le procedure di verifica della compatibilità comunitaria, introdotte dal Senato in recepimento del parere della Commissione politiche comunitarie, ricorda che sul testo iniziale della proposta di legge S. 1331, che non prevedeva tali procedure, è stata attivata dal Governo la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, ai sensi della direttiva 98/34 CE. Nell'ambito di tale procedura sono già pervenuti alcuni pareri negativi di Stati membri (risultano trasmessi alla nostra Commissione quelli della Spagna e della Repubblica federale tedesca), il cui effetto è quello di determinare un obbligo di astensione dalla adozione del provvedimento (obbligo ad oggi prorogato sino al 17 maggio 2010).
Ritiene pertanto che il nuovo testo licenziato dal Senato possa superare il problema, per quanto riguarda l'approvazione della legge (la verifica di compatibilità è infatti riferita ai decreti attuativi): è tuttavia necessario che il Governo fornisca chiarimenti sul punto.
L'articolo 3, che non trova riscontro nel disegno di legge C. 2260, prevede (comma 1) che, fatte salve le competenze del MIPAAF, le regioni dispongano per tutte le filiere interessate l'effettuazione dei controlli sull'applicazione delle disposizioni recate dalla legge e dai decreti attuativi. Il comma 2, modificando le disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, inserisce gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle sezioni di polizia giudiziaria.
L'articolo 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle nuove disposizioni recate dalla legge in esame e dai decreti sia punito con: una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro; la confisca dei prodotti.

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Il disegno di legge C. 2260 prevede (articolo 6, comma 4) la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
L'articolo 5, corrispondente all'articolo 6, comma 5, del disegno di legge C. 2260, abroga l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 157 del 2004, che aveva introdotto disposizioni, rimaste peraltro inattuate, aventi finalità analoghe a quelle della norma in commento. Nel testo del Senato l'abrogazione è fatta decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi anziché da quella di entrata in vigore della legge, come prevede invece il disegno di legge C. 2260.
L'articolo 6, che non trova riscontro nell'atto C. 2260, contiene norme transitorie volte a consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti privi delle indicazioni previste dalle nuove norme, purché etichettati prima della scadenza del termine (novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti attuativi) dal quale viene fatta decorrere l'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla legge in esame. Tali prodotti potranno essere venduti entro i centottanta giorni successivi.
Per quanto detto, propone alla Commissione di adottare come testo base il testo del disegno di legge C. 2260. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 6, in materia di etichettatura, si farà carico di presentare un emendamento interamente sostitutivo che recepisca il testo licenziato dal Senato.
Formula infine l'auspicio che la Commissione possa evitare che, in definitiva, il testo si traduca in un aumento degli adempimenti burocratici a carico degli operatori del settore.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO ricorda che, come comunicato dal presidente all'inizio della seduta, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha precisato con lettera che il termine di differimento della messa in vigore del provvedimento, ai sensi della citata direttiva 98/34/CE e della predetta legge n. 317 del 1986, è fissato al 17 maggio 2010.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ritiene pertanto che l'accelerazione data all'esame del disegno di legge C. 2260 non sia fondata su alcun motivo di urgenza, anche tenuto conto del fatto che i lavori erano stati interrotti per attendere l'approvazione e la trasmissione del disegno di legge S 1331, annunciato nella seduta del 29 settembre e pubblicato sul resoconto di ieri. Si chiede quindi se tale calendarizzazione, per esclusione, non sia dovuta al semplice fatto di non avere altri argomenti da mettere in calendario.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva come la proposta di legge S. 1331 (C. 2743), approvato all'unanimità al Senato, da una prima lettura, non presenti elementi particolarmente problematici, rimandando il problema all'emanazione di successivi decreti, mentre altrettanto non possa dirsi per il disegno di legge C. 2260. Esso, infatti, oltre al tema pur importante dell'etichettatura, affronta una pluralità di problematiche assai più stringenti rispetto all'esigenza di dare risposte in termini di rilancio e innovazione del settore agroalimentare. Rileva, in particolare, il contenuto dell'articolo 1, che prevede l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale, che può rappresentare una risposta per affrontare i problemi che sono alla base della crisi del settore. Ritiene opportuno pertanto procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per procedere ad una analisi compiuta e rapida del provvedimento e individuare un testo più organico e più utile per il mondo agricolo ed agroalimentare. Manifesta a tal fine disponibilità ad accogliere anche la proposta di un calendario dei lavori molto serrato.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rileva come lo spirito del provvedimento, teso ad aumentare la disponibilità di informazioni al consumatore, contribuendo in tal modo anche ad una maggiore tutela della sua salute, incontri il favore del proprio gruppo. Osserva però che proprio tale circostanza dovrebbe indurre a maggiore ponderazione ed approfondimento dei

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temi affrontati dal testo in esame, mentre il tempo concesso per l'esame del provvedimento non appare sufficiente allo scopo.

Luca BELLOTTI (PdL) osserva che le norme contenute nei provvedimenti, tra le quali quelle riguardanti le agroenergie e l'etichettatura, rappresentano materie rilevanti, oggetto di intervento nazionale ed europeo. È pertanto necessario che la Commissione rediga un testo che tenga conto, in particolare, anche dei recenti interventi legislativi nazionali. Fa presente infine che occorre anche riflettere sulla presenza della grande distribuzione organizzata estera in Italia, non controbilanciata da una corrispondente presenza della grande distribuzione organizzata italiana all'estero.

Angelo ZUCCHI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 6 ottobre, in cui sarà deliberata l'adozione del testo base per il seguito dell'esame. Resta inteso che, tenuto conto di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, alla luce di quanto deciso dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, che ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea del disegno di legge C. 2260 a partire da lunedì 12 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sarà fissato a martedì 6 ottobre, alle ore 17.

La seduta termina alle 9.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1o ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle ore 9.

Angelo ZUCCHI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01854 Ruvolo: Rateizzazione dei debiti relativi alle quote-latte.

Giuseppe RUVOLO (UdC), si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giuseppe RUVOLO (UdC), replicando, sottolinea la propria insoddisfazione a causa della mancanza di elementi concreti nella risposta del Governo, che si è limitato a fornire una mera congerie di dati e di numeri di scarsa utilità, almeno ad una prima e sommaria analisi. Pur ripromettendosi pertanto di formulare ulteriori osservazioni, nelle opportune sedi, nel merito dei dati forniti dal Governo, fa presente come la legge n. 33 del 2009, che, nelle intenzioni dello stesso Governo, avrebbe dovuto risolvere i problemi legati alle quote latte, non abbia in realtà offerto soluzioni al malessere degli allevatori che hanno portato avanti la propria attività nel pieno rispetto della legge, e non abbia dato risposta nemmeno al grave problema del crollo del prezzo all'origine del latte.

5-01855 Oliverio: Trasferimento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Sandro BRANDOLINI (PD) (PD), replicando, ritiene che il Governo non abbia

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risposto alla principale questione posta nella interrogazione, relativamente al notevole ritardo con il quale vengono erogate le risorse del Fondo di solidarietà nazionale, tanto che i consorzi di difesa si apprestano ad inviare cartelle di pagamento superiori a quelle dell'anno precedente. È quindi urgente intervenire non solo per il 2008, ma anche per avviare i pagamenti per il 2009, al fine di evitare che la emissione di cartelle di importo più elevato possa arrecare ulteriori disagi agli agricoltori, già provati dalla perdurante crisi dei prezzi del mercato ortofrutticolo.

5-01856 Beccalossi: Provvedimenti urgenti per il settore della pesca del pesce spada.

Basilio CATANOSO (PdL) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Basilio CATANOSO (PdL), nel ringraziare il Governo per l'attenzione manifestata, anche con riferimento alla possibilità di percepire un risarcimento a titolo di indennizzo, ritiene che tale sforzo dovrebbe essere completato con la previsione in sede europea di interventi mirati con riferimento alle modalità e agli strumenti utilizzati per la pesca. Ciò è tanto più necessario per consentire la piena tutela del patrimonio ittico in tutte le sue fasi di sviluppo.

Angelo ZUCCHI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 1o ottobre 2009.

Sulla crisi del mercato ortofrutticolo.
Audizione dei rappresentanti della First international association fruit (AOP-FINAF), dell'AOP-Gruppo mediterraneo e dell'Organismo interprofessionale Ortofrutta Italia.

L'audizione si è svolta dalle 9.15 alle 10.05.