CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1° ottobre 2009
226.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 1o ottobre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 8.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 23 settembre 2009 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma

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dei lavori della Commissione per il periodo ottobre-novembre 2009:

Ottobre 2009

Sede referente:
Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Commissioni riunite III e IV) C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao.
Istituzione del Fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria C. 1514 Barbi.
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 C. 2451 Governo, approvato dal Senato.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Commissioni riunite II e III) C. 2326 Governo.
Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413 C. 2300 Delfino.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 C. 2552 Governo.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007 C. 2718 Governo.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 C. 2719 Governo.
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (Commissioni riunite II e III) C. 2720 Governo.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 C. 2723 Governo.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007 C. 2721 Governo.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006 (S. 1756 Governo).

Comunicazioni del Governo:
Sul Consiglio europeo dell'ottobre 2009 (Commissioni riunite III e XIV C.-S.).

Missioni all'estero:
Missione del Presidente della Commissione presso il Congresso del Regno di Spagna (Madrid, 15 ottobre 2009).

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Riunione delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea sul Partenariato Orientale (Stoccolma, 20-21 ottobre 2009).
Incontro congiunto con la Commissione consiliare permanente affari esteri della Repubblica di San Marino (San Marino, 28-29 ottobre 2009).

Novembre 2009

Sede referente:
Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo C. 1148 Narducci.
Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali C. 2107 Maran.
Seguito dell'esame dei provvedimenti non conclusi.
Provvedimenti di bilancio 2010.

Missioni all'estero:
Marocco, Indonesia, Malesia e Vietnam.

Visite di delegazioni:
Commissione Esteri della Duma di Stato della Federazione russa.
Commissione Esteri del Parlamento dell'Estonia.

Fa presente, quindi, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle valutazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo; le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati con cadenza settimanale dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Avverte che saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissioni e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; i progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito. Ricorda infine che le indagini conoscitive in corso proseguiranno secondo i rispettivi programmi, così come le attività dei Comitati permanenti.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.
C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Stefano STEFANI, presidente e relatore, segnala che l'accordo sottoposto all'esame della Commissione rientra nella tipologia di convenzioni internazionali finalizzate ad evitare la duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economico-produttivi. Questi accordi sono in larga misura definiti sulla base di un modello di convenzione-tipo predisposto a partire dagli anni Sessanta dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che è stato più volte aggiornato. La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Riad il 13 gennaio 2007, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Arabia Saudita, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. L'accordo trae giustificazione dal fatto che i

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rapporti commerciali italo-sauditi rappresentano un elemento chiave del nostro rapporto con l'Arabia Saudita. L'intesa per evitare le doppie imposizione costituisce pertanto un fondamentale strumento giuridico per consolidare le nostre relazioni commerciali.
Sottolinea che recenti dati comparativi raccolti dall'Ambasciata d'Italia a Riad con la collaborazione delle ambasciate dell'Unione europea in Arabia Saudita mostrano che l'Italia occupa il primo posto in termini di interscambio commerciale totale nel 2007 con i Paesi dell'Unione europea. Circa il 17 per cento del totale dell'interscambio commerciale saudita con l'Europa avviene con l'Italia. Nel 2008 si è registrato un ulteriore incremento del volume complessivo, pari al 13,3 per cento, per un totale di 7,54 miliardi di euro a fronte di 6,65 miliardi del 2007.
La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale saudita. Particolare rilievo assumono gli articoli da 6 a 22 che trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. I dividendi societari sono disciplinati dall'articolo 10: essi sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come i redditi derivanti da crediti (articolo 11) e i canoni (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento e non superiore al 10 per cento nelle altre fattispecie.
Gli articoli da 25 a 29 regolano lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità, per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.
Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli: i primi due, come di consueto, recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 è infine dedicato alla copertura finanziaria degli oneri connessi con l'applicazione della Convenzione, quantificati in 266.000 euro a partire dal 2010: tali somme si rinvengono mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione ONU del 1994 sulla lotta alla desertificazione.
In conclusione auspica una considerazione favorevole da parte della Commissione sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala l'urgenza di procedere alla ratifica del provvedimento in esame in considerazione di imminenti scadenze nel quadro degli intensi rapporti di collaborazione di natura economica tra Italia e Arabia Saudita.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.
C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Stefano STEFANI, presidente e relatore, osserva che anche questo accordo rientra nella tipologia di convenzioni internazionali finalizzate ad una evitare la duplicazione di imposizione sul reddito e sul patrimonio e riprende largamente la convenzione-tipo predisposta a partire dagli anni Sessanta dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), più volte modificata ed aggiornata. La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati ad Amman il 16 marzo 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Giordania rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Sottolinea che la prospettiva di un consolidamento delle relazioni economico-commerciali è stata del resto uno dei temi-chiave dei colloqui con le autorità giordane che, come ricorderanno i colleghi Boniver e Orlando, la Commissione ha avuto nel corso di una recente missione ad Amman.
Attualmente la presenza economica italiana in Giordania si caratterizza più sotto il profilo commerciale che sotto quello degli investimenti produttivi. La bilancia commerciale bilaterale è tradizionalmente favorevole all'Italia. Le nostre esportazioni ammontano ad oltre il 90 per cento del valore complessivo dell'interscambio. L'interscambio italo-giordano, che nel 2007 ha toccato il valore di 427 milioni di euro, ha visto negli ultimi anni una crescita lenta ma costante delle nostre esportazioni, con un forte saldo attivo a favore dell'Italia, pari nel 2007 a 375 milioni di euro.
L'Italia si mantiene saldamente al secondo posto tra i Paesi dell'Unione europea, dopo la Germania che ha però un export di oltre il doppio superiore al nostro e prima, in ordine decrescente, di Francia, Ungheria e Paesi Bassi.
Anche in questo caso le disposizioni di maggior rilievo sono introdotte dagli articoli da 6 a 22 che trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. Per quanto riguarda i dividendi societari (articolo 10), sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le royalties (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare su detti cespiti un'imposta non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato.
All'articolo 23 vengono invece definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Agli articoli da 24 a 28 si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità, per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi.

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Passando al disegno di legge di ratifica, esso consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-giordana sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-giordana sulle doppie imposizioni non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume - in base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.S. 1554) - che l'attuazione della Convenzione determini effetti trascurabili sulla finanza pubblica italiana. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria.
In conclusione, auspica il celere iter del provvedimento, anche in vista della visita di Stato che il Re di Giordania effettuerà in Italia prossimamente.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, associandosi alle parole del presidente Stefani in merito alle ragioni di natura istituzionale che incoraggiano una sollecita approvazione del disegno di legge, sottolinea che la Giordania è un Paese chiave nella regione mediorientale per il suo specifico contributo di moderazione e di attivismo rispetto ai difficili problemi che affliggono l'area. Rappresentando per l'Italia un ponte di dialogo con gli altri Paesi del Medio Oriente, la Giordania costituisce un polo di attrazione per le imprese del nostro Paese chiamate a dare il proprio contributo nella realizzazione di opere infrastrutturali. Infine, osserva che l'opportunità di promuovere la sollecita entrata in vigore del provvedimento deriva dalla necessità di tenere conto del quadro competitivo in cui la Convenzione si pone, alla luce della sigla di un analogo accordo tra la Giordania e gli Stati Uniti.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.
C. 2552 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Stefano STEFANI, presidente e relatore, ricorda che l'Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare per favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. A riprova di ciò, nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica, si sottolinea come la conclusione di intese internazionali in questo particolare settore acquista una speciale valenza politica, in considerazione degli interessi di tipo strategico e degli obiettivi di stabilità perseguiti dal nostro paese, soprattutto in determinate aree geopolitiche particolarmente nevralgiche, come quella mediorientale, in cui sono situati gli Emirati Arabi Uniti. Segnala che, dal punto di vista strutturale, l'Accordo si compone di un breve preambolo e di dodici articoli e che in generale esso è largamente modulato su altre intese bilaterali, nel settore della difesa, già esaminate da questa Commissione. In particolare, l'articolo 3 elenca le questioni su cui le Parti intendono attuare gli obiettivi stabiliti dall'accordo: attività di addestramento, esportazione e importazione di armamenti, industria della difesa (ma anche «altri materiali» - non meglio specificati - e «ricerca scientifica»), sanità e

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sport militare, operazioni umanitarie e di peace-keeping, questioni ambientali in relazione alle attività militari, e ogni altro settore che le Parti vogliano successivamente concordare. La cooperazione fra le Parti si avvarrà di diversi strumenti, tra i quali: visite ufficiali e riunioni, scambi di visite a navi, aerei e unità militari delle due Parti, corsi di addestramento e manovre militari (articolo 4). Particolare rilievo assume l'articolo 5 che disciplina la promozione degli scambi di materiali d'armamento in un'ampia gamma di tipologie aree e terrestri, inclusi i relativi munizionamenti, nonché i sistemi tecnologici di comunicazione e per la guerra elettronica. Tali scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statali competenti, o anche di privati debitamente autorizzati.
Osserva che nella relazione illustrativa del Governo viene indicato che il predetto articolo 5 costituisce un'»apposita intesa governativa», ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento. Segnala quindi al rappresentante del Governo che in più occasioni, e da ultimo nell'esame di un analogo disegno di legge relativa all'Arabia Saudita, la Commissione ha evidenziato l'illegittimità di tale equiparazione, ricevendo peraltro il consenso del Governo stesso. Nella certezza, quindi, che tale brano della relazione illustrativa sia solo per errore rimasto nel testo, ritiene opportuna una riaffermazione del principio generale concordato tra Governo e Parlamento.
Con riferimento all'articolo 7, osserva che le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese ospitante, sia da personale della parte inviante che da personale della stessa parte ospitante, saranno trattate da una Commissione d'inchiesta congiunta. L'articolo 8 disciplina un altro profilo delicato dell'Accordo quale il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare.
Ricorda che la vigente normativa di settore, posta dalla citata legge n. 185 del 1990, e dal connesso regolamento di attuazione (decreto del Presidente del Consiglio di ministri 14 gennaio 2005, n. 93) prevede l'impegno «a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente». L'articolo 8 dell'Accordo in esame prevede invece che, sulla base di «intese tra le parti», si possa derogare a tale principio. Risulta quindi necessario un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità della norma pattizia con la legge n. 185 del 1990.
Rileva che il disegno di legge di ratifica in esame - già adottato dal Senato alla fine della XIV legislatura - ed approvato dall'altro ramo del Parlamento il 24 giugno scorso, contiene, accanto alle consuete previsioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, una norma sulla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 8.510 euro annui a decorrere dal 2009. Avverte infine che rispetto al testo approvato dal Senato, si rende necessaria la correzione di un errore meramente formale riguardante la formulazione dell'articolo 10 che, limitatamente alla sua versione inglese in possesso della parte italiana, non includeva il comma C, riguardante il diritto di denuncia dell'accordo: tale comma è invece regolarmente incluso nella versione originale in italiano ed in quella in possesso della parte emiratina. Conformemente all'articolo 79, lettera a), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il Ministero degli affari esteri ha già provveduto alla correzione dell'errore materiale in data 2 settembre 2009, per cui risulta indispensabile un emendamento all'articolato del disegno di legge al fine di sanare la discrasia testuale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea l'eccezionale rilevanza dell'accordo in titolo sul piano politico e militare, oltre che per le industrie italiane. Evidenza pertanto l'urgenza di procedere all'approvazione del disegno di legge anche al fine di tutelare il personale militare italiano. Segnala, infine, che a partire dallo scambio degli strumenti

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di ratifica i due Governi inizieranno a rinegoziare l'accordo ormai da aggiornare in più parti, essendo trascorsi quasi sei anni dalla sua sottoscrizione. Condivide, infine, l'opportunità che il testo del disegno di legge sia adeguatamente corretto nel senso segnalato dal relatore.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, con il consenso dei gruppi, stabilisce che il termine per la presentazione degli emendamenti resti fissato a martedì 6 ottobre alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 1o ottobre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 8.30.

Stefano STEFANI, presidente, in ragione di altri impegni parlamentari dei deputati interroganti, propone che gli atti ispettivi all'ordine del giorno siano trattati nel seguente ordine: 5-01716, 5-01835, 5-01507.

La Commissione conviene.

5-01716 Corsini: Su un caso di sottrazione internazionale di minore in Indonesia.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel farsi personalmente carico di quanto sarà possibile esperire per la positiva soluzione della questione segnalata con l'interrogazione, risponde nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Paolo CORSINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario Craxi anche in considerazione all'impegno personale che ella ha voluto annunciare per un esito il più possibile positivo della difficile situazione. Sottolinea come la complessa e anomala vicenda rappresenti in modo simbolico la complessità delle relazioni umane in un mondo globale segnato da imponenti fenomeni migratori da un'area all'altra del pianeta e rispetto al quale gli strumenti del diritto rivelano in casi come questo tutti i propri limiti.

5-01835 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Integrando gli elementi di risposta forniti, fa presente che nessuna decisione è già stata assunta da parte del Ministero degli affari esteri e che il Governo ribadisce l'impegno circa la presentazione in Parlamento di un quadro esaustivo sulle possibili riforme da introdurre.

Franco NARDUCCI, replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta illustrata dal sottosegretario Craxi che solo in parte riesce a sgombrare il terreno dall'allarme derivante dalle notizie di stampa, diffuse nei giorni scorsi, circa la decisione assunta dalla Farnesina e comunicata alle rappresentanze sindacali in tema di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare. Sottolinea che il Governo non può venire meno all'impegno assunto con l'approvazione della risoluzione n. 8-00050 e che, in generale, occorre che gli interventi di riforma comportino un vero risparmio e non pregiudichino la qualità del servizio reso alle comunità degli italiani all'estero. Osserva che le informazioni relative alla situazione in Germania, primo interlocutore commerciale del nostro Paese, segnalano un'incomprensibile frustrazione dell'interesse generale dell'Italia rispetto ad un'adeguata tutela dei suoi interessi, come avverrebbe nel caso di chiusura delle sedi di Saarbrucken, Norimberga o Mulhouse. A suo avviso, si dovrebbe praticare il più

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possibile la scelta a favore del declassamento delle sedi, per ottenere tangibili risultati di risparmio, mantenendo invece il più possibile intatta la rete degli sportelli a disposizione dei connazionali e consentendo loro di fruirne anche al di là delle logiche dei confini statali, come nel caso di quello franco-elvetico.

5-01507 Froner: Sul disastro aereo dell'Airbus Air France del 31 luglio 2009.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Laura FRONER (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta fornita dal Governo italiano, che evidenzia la necessità di un impegno più incisivo nei confronti delle autorità brasiliane al fine di fare chiarezza sulle cause del disastro aereo. Le indagini ad oggi svolte rivelano carenze e lacunosità e risvolti spiacevoli sia sul versante nazionale, con riferimento alla necessità di procedere ad un numero elevato di dichiarazioni di morte presunta, sia su quello internazionale, con riferimento ai complessi aspetti burocratici e al monitoraggio da compiere. Occorre a suo avviso operare in sinergia con il comitato dei parenti delle vittime, che si è di recente costituito, per capire se davvero la tragedia poteva essere scongiurata, come rivelerebbe un'indagine svolta da una commissione indipendente. Rivolgendo un commosso ricordo alle vittime del disastro che, insieme al collega Narducci, ha avuto l'opportunità di conoscere - ovvero i tre esponenti dell'Associazione trentini nel mondo Giovanni Battista Lenzi, Luigi Zortea e Rino Zandonai - ribadisce la necessità di un impegno fattivo per fare chiarezza ed operare per ripristinare condizioni di sicurezza nel trasporto aereo.

Stefano STEFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 1o ottobre 2009. - Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.
Audizione di Estela Carlotto, Presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo, e di Remo Carlotto, presidente della Commissione diritti umani della Camera dei deputati della Repubblica Argentina.
(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Estela CARLOTTO, presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo, e Remo CARLOTTO, presidente della Commissione diritti umani della Camera dei deputati della Repubblica Argentina, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario BARBI (PD), Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Franco NARDUCCI (PD) e Marco FEDI (PD).

Estela CARLOTTO, presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo, e Remo CARLOTTO, presidente della Commissione diritti umani della Camera dei deputati della Repubblica Argentina, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

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Furio COLOMBO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 218 di mercoledì 16 settembre 2009, pagina 35, prima colonna, quinta riga, sostituire le parole «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» con «Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza».