CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2009
221.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.
Audizione del Ragioniere generale dello Stato.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ragioniere generale dello Stato Mario CANZIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Linda LANZILLOTTA (PD), Renato CAMBURSANO (IdV) e Antonio LEONE (PdL), ai quali replicano il ragioniere generale dello Stato Mario CANZIO e il direttore generale Giovanni DE SIMONE.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) relatore, nel sottolineare come il provvedimento risulti assolutamente condivisibile nel merito e non si possa, in coscienza, che augurarsi l'approvazione dello stesso, illustra il testo unificato il quale prevede benefici di natura previdenziale in favore di lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, il cui costo è valutato dalla norma di copertura in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Nel dichiarare la più ampia condivisione delle finalità del provvedimento, che affronta una tematica particolarmente delicata, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che gli articoli 1 e 2 riconoscono, a decorrere dal 1o gennaio 2010, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico in favore o del coniuge o del genitore o del fratello o sorella che convive o che ha stabilmente convissuto con un familiare convivente invalido al 100 per cento e che svolge attività lavorativa, nel settore pubblico, privato, come libero professionista o nel settore del commercio o dell'artigianato. In proposito, nel ricordare che su una precedente versione del testo è stata trasmessa una relazione tecnica, che indica un onere annuale di 3 miliardi di euro, assai superiore rispetto a quello indicato dall'attuale articolo 5, osserva che tale precedente formulazione del testo differiva da quella in esame sia per alcuni requisiti di accesso sia per l'entità dei benefici riconosciuti. Rileva quindi che, per consentire una verifica degli effetti finanziari derivanti dal nuovo testo, andrebbe acquisita una nuova relazione tecnica. Segnala, comunque, che gli oneri recati dal nuovo testo sono quantificati in misura pari a 712,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Inoltre, come evidenziato dalla relazione tecnica, qualora i benefici previdenziali fossero applicabili anche ai lavoratori che hanno prestato assistenza ad un familiare disabile poi defunto, gli oneri recati dal provvedimento potrebbero essere significativamente superiori. Tale profilo non è sufficientemente chiarito dal testo in esame. Ricorda poi che l'articolo 3 prevede, in favore dei genitori che si sono dedicati per almeno quindici anni alla cura di figli gravemente disabili e che non hanno mai svolto attività lavorativa, la possibilità di versare contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico. In favore dei genitori che, per assistere il figlio gravemente disabile per almeno quindici anni, hanno lasciato l'attività lavorativa, la norma prevede la possibilità di versare la contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione. Ai soggetti beneficiari delle norme in esame, è, infine, riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale. Al riguardo, fermo restando quanto affermato nelle schede tecniche predisposte dall'Inps e dall'Inpdap circa la presumibile marginalità dell'onere derivante dalla norma in esame, ritiene comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo, circa l'effettiva entità di tali conseguenze finanziarie, anche ai fini della valutazione

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dei relativi profili di copertura. Segnala infine che, ai sensi dell'articolo 5, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2010 e 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che non sussistono le risorse indicate a copertura del provvedimento. Segnala, inoltre, che, essendo indicata la spesa in termini di previsione della stessa, sarebbe necessario integrare la disposizione in esame con l'aggiunta di una clausola di salvaguardia finanziaria, in ossequio alla vigente disciplina contabile. Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere, fa presente, peraltro, che sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione di merito in data 28 ottobre 2008, parzialmente diverso da quello attualmente in esame del 29 luglio 2009, era stata trasmessa, come già osservato, una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale presupponeva che il beneficio dell'anticipo del pensionamento venisse concesso solo nel caso in cui il disabile assistito fosse vivente al momento della domanda di accesso al beneficio medesimo da parte dell'interessato, come sembrerebbe dedursi dal dettato di quelle disposizioni. Tale relazione tecnica, predisposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stata positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - per quanto attiene la quantificazione dei suddetti oneri, ma negativamente verificata per quanto concerne la copertura finanziaria e per l'assenza della prescritta clausola di salvaguardia. Alla luce delle modifiche intervenute nel testo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di disporre di una nuova relazione tecnica sul nuovo testo unificato all'esame della Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda sulla necessità di aggiornamento della relazione tecnica. Osserva, infatti, che nell'attuale testo il provvedimento risulta privo di copertura finanziaria, in quanto sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia non presenta disponibilità per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Rileva poi la necessità di modificare i commi 5 e 6 dell'articolo 1, in ordine all'individuazione dei beneficiari del provvedimento, alla luce della sentenza n. 19 del 2009 della Corte costituzionale, che ha stabilito, in riferimento alla fruizione dei congedi retribuiti di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, l'illegittimità dell'esclusione dei figli conviventi dal novero dei beneficiari, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Alla luce di tale sentenza deve essere quindi rivista la platea dei beneficiari del provvedimento.

Giulio CALVISI (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'equilibrio dell'intervento del relatore, rileva che il nuovo testo già restringe la platea dei beneficiari rispetto a quanto previsto dal testo cui si riferisce la relazione tecnica. Richiama in particolare il comma 1 dell'articolo 1 che prevede come requisiti per l'erogazione anticipata della pensione l'età minima di cinquantatré anni, nonché il versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno diciotto annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Concorda poi con il relatore sul carattere facoltativo dei benefici contenuti nel provvedimento. Osserva peraltro che dovrebbero essere considerati anche i risparmi in termini di spesa ospedaliera derivanti dall'applicazione del provvedimento. Alla luce di tali elementi, ritiene che i profili problematici di carattere finanziario possano essere superati.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede chiarimenti sulla sentenza n. 19 del 2009 richiamata dal rappresentante del Governo.

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Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che la sentenza ha dichiarato illegittima la norma che escludeva i figli conviventi dal novero dei beneficiari dei congedi retribuiti ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001. Si deve quindi tenere conto di questo requisito stabilito dalla Corte costituzionale anche nella definizione dei beneficiari del provvedimento in esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene opportuno avere chiarimenti anche sull'espressione: «handicap congenito» utilizzata sempre al comma 1 dell'articolo 1. Infatti, se intesa in senso restrittivo, l'espressione «handicap congenito» esclude gli handicap derivanti dal parto.

Teresio DELFINO (UdC), ricordando di essere il relatore sul provvedimento in esame nella Commissione di merito, osserva che la proposta elaborata definisce in modo estremamente puntuale la platea dei potenziali beneficiari del collocamento anticipato in quiescenza, prevedendo che tale diritto sia riconosciuto solo in presenza di precisi requisiti di età, nonché di anzianità contributiva, richiedendosi il versamento di venticinque annualità di contributi previdenziali, almeno diciotto delle quali versate in costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Sottolinea, inoltre, che, al fine del riconoscimento del diritto, la proposta richiede altresì che il familiare disabile non sia ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, stabilendo puntuali requisiti anche per la determinazione della condizione di totale inabilità lavorativa. Alla luce di tali circostanze, ritiene che la platea dei destinatari sia definita in termini particolarmente puntuali e, pertanto, l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2009, cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo, non dovrebbe determinare un rilevante incremento degli oneri. Nel sottolineare come nel corso del provvedimento dell'esame presso la Commissione di merito sia risultato particolarmente complesso acquisire dati univoci con riferimento alla platea dei potenziali beneficiari del provvedimento, ricorda che in tale sede il rappresentante del Governo aveva fornito rassicurazioni in ordine all'appostamento di adeguate risorse per garantire la copertura finanziaria della proposta nell'ambito della manovra finanziaria per il 2010. Evidenzia, inoltre, che il tema del riconoscimento di benefici ai lavoratori che assistono familiari gravemente disabili è stato oggetto di numerose proposte esaminate nelle ultime legislature dal Parlamento, che ha sempre mostrato grande attenzione per la materia. Auspica, pertanto, che i dovuti approfondimenti sulle implicazioni finanziarie della proposta non determinino un eccessivo rallentamento dell'esame del provvedimento, sottolineando la necessità di dare un segnale a quanti assistono familiari con gravi disabilità, che, in assenza della riforma prospettata, continueranno a doversi sobbarcare ingenti spese per il ricovero duraturo dei propri parenti in strutture specializzate.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), ricordando di essere il presentatore di una proposta di legge sulla materia oggetto del testo unificato, sottolinea la necessità di tutelare l'attività di assistenza dei soggetti disabili. Si associa quindi alla necessità di chiarimenti sull'utilizzo del termine: «handicap congenito». Esprime, infine, apprezzamento per la relazione svolta dal collega Toccafondi ed auspica che si possa trovare rapidamente una soluzione soddisfacente ai profili problematici di carattere finanziario evidenziati.

Giulio CALVISI (PD) osserva che la proposta di legge in esame subordina il riconoscimento delle agevolazioni previdenziali a numerose condizioni e che, pertanto, l'esigenza di tenere conto di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2009 non dovrebbe comportare un significativo incremento degli oneri derivanti dalla proposta, essendo comunque richiesto che diciotto annualità di contribuzione dovranno essere versate nel periodo di costante assistenza

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al familiare convivente disabile. In ogni caso, segnala al rappresentante del Governo la necessità di una attenta verifica sul numero dei potenziali beneficiari del provvedimento, che eviti di sovrastimare gli oneri da esso derivanti.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, nel rilevare che il testo in esame ha provveduto a restringere in modo significativo la platea dei potenziali beneficiari del provvedimento rispetto al testo al quale si riferiva la relazione tecnica inizialmente predisposta, ritiene non si possa prescindere dall'acquisizione di una nuova relazione tecnica sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, che dia conto anche dei possibili effetti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2009 e consenta di superare i profili problematici emersi nel corso del dibattito odierno.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una nuova relazione tecnica sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Nuovo testo C. 2008.

(Parere alle Commissioni I e XII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame, il quale reca l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, segnala preliminarmente che la relazione tecnica al disegno di legge A.C. 2008 risulta comunque pienamente utilizzabile anche in relazione alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite I e XII. Con riferimento agli articoli da 1 a 7, osserva che i compiti e le attività svolte dal Garante, specificati rispettivamente agli articoli 3 e 4, richiedono, per il loro effettivo svolgimento, strutture e risorse adeguate (immobili da destinare alla sede, uffici di segreteria, personale da assegnare alla segreteria, spese di cancelleria, software e strumenti informatici, mezzi di comunicazione ecc.) oltre che specifiche competenze professionali. Pertanto, al fine di verificare quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca quali siano le strutture che verranno destinate all'ufficio del Garante. Trattandosi di compiti ulteriori rispetto a quelli attualmente imputati ai Dipartimenti per le politiche della famiglia e pari opportunità, andrebbe chiarito se le risorse residue siano sufficienti allo svolgimento dei compiti attualmente attribuiti a tali strutture. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca come si raccordano le competenze del Garante previste dal presente provvedimento con quelle esercitate in materia di indirizzo e coordinamento degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza e di tutela dei minori dalla direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità delle imprese del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche al fine di evitare una duplicazione di strutture e di attività suscettibili di determinare diseconomie oltre che incertezze in merito alla titolarità di determinate competenze. Ritiene inoltre necessario che il Governo chiarisca se per il rinnovo della convenzione

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con l'associazione Telefono Azzurro sono già state stanziate le risorse necessarie. Con riferimento, inoltre, all'istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, introdotta dalle Commissioni riunite all'articolo 3, comma 4-bis, ritiene necessario che il Governo chiarisca le modalità di funzionamento di tale struttura, al fine di verificare l'effettiva applicabilità della clausola di salvaguardia finanziaria, prevista nel testo medesimo.
Segnala poi che l'articolo 2, comma 2, prevede che il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno integrare la disposizione al fine di prevedere espressamente che il compenso del Garante è determinato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del provvedimento.
Rileva, poi, che l'articolo 7, comma 1, prevede che all'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200 mila annui, si provvede, quanto a 100 mila euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 (Fondo per le politiche della famiglia) e quanto a euro 100 mila, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge, relativa al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Al riguardo, segnala che la formulazione della norma, facendo riferimento ad un onere «valutato nel limite massimo», non consente di determinare con certezza se la relativa spesa debba essere considerata in termini di previsione ovvero di limite di spesa. A tale proposito osserva che la relazione tecnica specifica che l'onere per il compenso del Garante non dovrebbe superare il trattamento economico annuo spettante a un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, non superiore a 200 mila euro annui. Ritiene quindi opportuno che il Governo confermi che l'onere indicato, seppure riconducibile a spese che appaiono avere carattere obbligatorio, possa essere contenuto nel limite massimo di spesa di 200 mila euro annui. In tal caso, la disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di fare riferimento inequivocabilmente ad un limite di spesa. In secondo luogo, ritiene necessario specificare il profilo temporale dell'onere e, conseguentemente, anche della copertura, posto che il testo non ne indica la decorrenza né la durata, che sembrerebbe essere permanente. A tale proposito rileva che non appare corretto imputare oneri aventi carattere permanente a carico della tabella C le cui dotazioni hanno carattere limitato al triennio di riferimento e si riferiscono, nella fattispecie, a fondi la cui dotazione è - per la natura degli interventi - variabile. Osserva inoltre che qualora gli oneri decorrano dall'esercizio finanziario in corso, il compenso di 200 mila euro - previsto per un intero anno - dovrebbe essere ridotto proporzionalmente all'effettiva applicazione della norma nell'anno in corso. Osserva poi, in relazione alle risorse utilizzate a fini di copertura, che il riferimento alla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2008 ( legge 24 dicembre 2007 n. 244) andrebbe sostituito con il riferimento alla vigente legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203).
In proposito, ricorda che la tabella C della predetta legge finanziaria per il 2009 riporta - per il finanziamento del suddetto Fondo per le politiche della famiglia - uno stanziamento di 186,564 milioni di euro per l'anno 2009, di 186,406 milioni di euro per l'anno 2010 e di 138,249 milioni di euro per l'anno 2011 . La medesima tabella C prevede uno stanziamento per il predetto Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 29,983 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,329 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2,469 milioni di euro per l'anno 2011. Da una interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato,

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in data 10 settembre 2009, risulta sussistere una disponibilità di competenza - per l'anno 2009 - pari a oltre 92 milioni di euro per il capitolo 2102, in cui risulta allocato il Fondo per le politiche di sostegno alla famiglia e di oltre 13 milioni di euro per il capitolo 2108, in cui è allocato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle predette risorse e alla sufficienza delle stesse a far fronte sia alla copertura del presente provvedimento sia a quella degli altri interventi per i quali - a legislazione vigente - le risorse delle due suddette autorizzazioni di spesa sono finalizzate. Infine rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di integrare la norma al fine di esplicitare che il compenso ivi previsto è quello di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento.
Rileva poi che il comma 2 dell'articolo 7 prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, per la copertura degli oneri derivanti dal compenso spettante al Garante, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla possibilità che ai nuovi compiti attribuiti a strutture pubbliche dal provvedimento, e in particolare dal comma 2 dell'articolo 3 e dai commi 1, 2 e 4 all'articolo 4, possa provvedersi senza aggravio di oneri per la finanza pubblica. Ai sensi dell'articolo 4 il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fine della tutela dei minori (comma 1) e di accedere a banche di dati o da archivi (comma 4), nonché di richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, a strutture pubbliche ed enti privati ove siano presenti minori (comma 2).
Segnala, infine, che la costituzione di un nuovo organismo competente in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza sollecita una riflessione in ordine all'opportunità di procedere, nell'ambito del provvedimento in esame, alla razionalizzazione e, eventualmente, all'integrazione delle strutture e degli organismi che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono titolari di competenza in materia. Al riguardo, ritiene, in particolare, opportuna una riflessione sulla possibilità di procedere a un riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che vengono espressamente evocati dalla proposta in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, per quanto attiene alle richieste di chiarimento formulate dal relatore con riferimento alle strutture, nonché alle risorse umane e finanziarie destinate all'ufficio del Garante, ribadisce che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento, ad eccezione di quanto previsto con riferimento al compenso del Garante, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Garante dovrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva, peraltro, la necessità di acquisire ulteriori elementi di chiarimento presso i predetti Dipartimenti. Analogamente, riterrebbe opportuno acquisire una valutazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all'eventualità, prospettata dal relatore, che si determinino duplicazioni di strutture ed attività, con particolare riferimento alle competenze della Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità delle imprese.

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamare il rischio di moltiplicazione di uffici e di competenze, sottolinea l'esigenza di una riflessione sull'entità del compenso, di

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questo come di altri garanti, che appare eccessivo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, al fine di consentire l'approfondimento delle questioni poste dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 82.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, al fine di superare i profili problematici di carattere finanziario emersi nel corso dell'esame del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 13, comma 12, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «nei limiti» con le seguenti: «nell'ambito»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4»;
all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, sostituire le parole: «costituito da 3 componenti» con le seguenti: «un organo monocratico o composto da tre componenti»;
b) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: «11-bis. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno»;
all'articolo 41, capoverso Art. 22, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese»;
all'articolo 44, comma 1, lettera b), capoverso 1-ter sostituire le parole da: «e non può in ogni caso» fino alla fine, con le seguenti: «. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «senza maggiori oneri», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 67, comma 1, capoverso Art. 55-septies, comma 3, sostituire le

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parole: «senza maggiori oneri», con le seguenti: »senza nuovi o maggiori oneri».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se siano stati forniti dal Governo tutti i chiarimenti sollecitati nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario Luigi CASERO deposita la documentazione predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica al fine di fornire chiarimenti che risultano coerenti con la proposta di parere (vedi allegato).

Massimo VANNUCCI (PD), nel prendere atto della documentazione depositata, rileva che sarebbe risultato opportuno prevedere una riunione congiunta della Commissione V con le Commissioni I e XI che già stanno esaminando congiuntamente il provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che l'assegnazione è stata stabilita del Presidente della Camera, che ha disposto l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite I e XI e da parte della Commissione V. Pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione, con l'astensione dei gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.35.