CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2009
218.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva la necessità di ultimare gli approfondimenti avviati con riferimento in particolare all'articolo 7-septies per quel che concerne le produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO nonché ai profili connessi all'attuazione delle direttive in materia di trasporti inserite nell'allegato B del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva la gravità del ritardo del Governo nell'istruttoria sul provvedimento. Osserva, peraltro, che ciò fa seguito a quanto avvenuto ieri sul progetto di legge C. 624, con riferimento al quale il Governo omologamente ha risposto alle richieste di chiarimento con ritardo, costringendo la Commissione ad esprimere il parere di competenza a ridosso

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dell'inizio delle votazioni in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel prendere atto dell'esigenza manifestata dal rappresentate del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali.
Atto n. 107.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Chiara MORONI (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto che, ricorda, è adottato ai sensi dell'articolo 11 della legge n.69 del 2009, nel quale si delega il Governo ad individuare servizi a forte valenza socio-sanitaria erogabili dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In proposito, richiama, tra i servizi individuati dalla delega, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare; la collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, nonché la realizzazione o la partecipazione a campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza; la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, compreso il pagamento dei relativi oneri ed il ritiro dei referti. In attuazione della delega, lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, la consegna nelle farmacie rurali dei medicinali; la preparazione e la consegna delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio; l'erogazione di servizi sanitari di secondo livello, anche avvalendosi di personale infermieristico e prevedendo che la farmacia sia fornita di defibrillatore. Sottolinea poi che nella delega la remunerazione dei citati servizi è limitata all'accertata diminuzione degli oneri derivante dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie; lo schema di decreto la esplicita, all'articolo 1, comma 3, per quel che riguarda le farmacie pubbliche, prevedendo un decreto congiunto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia, con il quale è garantito il rispetto del patto di stabilità e della clausola di invarianza sia sul fronte della spesa che su quello dell'incremento di personale. Per le farmacie private in convenzione, i nuovi servizi e la loro remunerazione verranno determinati nell'ambito di rinnovo delle Convenzioni triennali.
Segnala poi che l'articolo 2 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, nella parti relative al rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e le farmacie pubbliche e private. In particolare, limitatamente ai medici, provvede a promuovere la collaborazione interprofessionale con i farmacisti, per l'erogazione dei servizi aggiuntivi previsti dallo schema di decreto. Di maggior rilievo la parte relativa ai farmacisti, i cui compiti sono ampliati secondo quanto stabilito dal presente schema di decreto legislativo. In sostanza le nuove funzioni sono analiticamente descritte ed inserite del decreto

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legislativo che dal 1993 regola i rapporti sanitari convenzionali. Per le farmacie private l'adesione all'esercizio delle nuove funzioni è libera. Sottolinea poi il particolare rilievo, anche per i profili che riguardano la Commissione bilancio, della lettera c-bis), aggiunta al comma 2 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992. In essa si stabilisce che la remunerazione per le funzioni aggiuntive è stabilita in ambito convenzionale «fissando il relativo tetto di spesa entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, senza nuovi e maggiori oneri di finanza pubblica». Rileva che gli organi accertatori della minore spesa sono il Comitato ed il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005. Si tratta rispettivamente del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di assistenza, composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni e del Tavolo di verifica degli adempimenti istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e composto da esponenti tecnici istituzionali e regionali. A discrezione delle regioni resta la definizione dei termini di pagamento dei servizi aggiuntivi, le caratteristiche strutturali e delle dotazioni tecnologiche necessarie ad erogare i servizi aggiuntivi.
Rileva ancora che l'articolo 3 modifica le competenze della Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, prevista dal comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 e costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Alla Struttura lo schema di decreto attribuisce i compiti di rappresentanza della parte pubblica anche nel rinnovo dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private. Il comma 2 dell'articolo prevede, per quel che riguarda gli accordi interprofessionali tra medici e farmacisti connessi al presente schema, la consultazione della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei medici. La norma risponde alla richiesta delle regioni ed ha lo scopo di chiarire in maniera inequivocabile che anche gli accordi collettivi che regolano i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie devono essere rinnovati in forme eguali agli accordi riguardanti il personale a rapporto convenzionale con il Servizio medesimo. Richiama poi che la delega comprende anche la revisione dei requisiti di ruralità delle farmacie, ai fini della corresponsione dell'indennità annua di residenza; l'erogazione di quest'ultima è consentita soltanto in presenza di situazioni di effettivo disagio, in relazione all'ubicazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito. In base alla normativa statale vigente, l'indennità annua di residenza compete alle farmacie ubicate in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti o anche - a determinate condizioni reddituali - alle farmacie site in località con popolazione compresa tra i 3.000 e i 4.999 abitanti. La misura dell'indennità varia in relazione a determinate fasce demografiche. Occorre, tuttavia, ricordare che con leggi regionali si è provveduto non solo ad aggiornare gli importi in esame, ma anche a modificare i requisiti - sempre nell'ambito del limite di 4.999 abitanti. A tale scopo, l'articolo 4 dello schema sostituisce la parte relativa alle provvidenze per i farmacisti rurali della legge n. 221 del 1968, rimandando la loro quantificazione alla Convenzione triennale che disciplina il rapporto con le farmacie pubbliche e private. In tale ambito saranno dettati i criteri per la determinazione dell'indennità di residenza, tenendo conto di taluni indicatori di disagio. L'applicazione della nuova norma è rimandata

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sino alla stipula della nuova Convenzione. Osserva poi che l'articolo 5 chiarisce che l'uso del termine «farmacia « e della croce verde su qualsiasi supporto (cartaceo, informatico, insegna) è limitato alle sole farmacie aperte al pubblico ed alle farmacie ospedaliere. Ciò al fine di non ingenerare confusione con le parafarmacie create dal decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Bersani» del 2006). In proposito rileva che su tale articolo gli organismi di rappresentanza delle parafarmacie hanno sollevato infondati timori riguardo alla propria sopravvivenza.
Segnala infine che l'articolo 6 reca la clausola di invarianza di spesa. Conclusivamente osserva che il provvedimento, nell'ambito dei tetti di spesa sanitari previsti, prevede lo spostamento di talune competenze, e di conseguenza, di talune risorse, dal Servizio sanitario nazionale alle farmacie pubbliche e private. In questo modo, osserva, si valorizza il professionista, e si attuano anche i principi di decentramento, di sussidiarietà e di prossimità. Rileva che tale spostamento ha maggior valore nelle piccole comunità, per le quali taluni servizi sanitari sono anche a decine di chilometri di distanza, mentre il servizio di farmacia è capillare. Ritiene che le maggiori funzioni renderanno anche più appetibili le sedi rurali, mentre la stretta sinergia tra medici, farmacisti e personale tecnico sanitario, oltre che la loro concentrazione in «isole sanitarie», potrà rendere un servizio migliore al cittadino.
Conclusivamente, per quel che attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, richiamando la documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, ritiene opportuni chiarimenti sulle modalità effettive di attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, con riferimento, in particolare, al coordinamento sul piano temporale tra la remunerazione prevista per le farmacie rurali in conseguenza dei nuovi compiti attribuiti alle stesse e la certificazione delle economie per il Servizio sanitario nazionale conseguenti a tali nuovi compiti. Inoltre, con riferimento all'articolo 4, in considerazione di quanto previsto della clausola generale di invarianza prevista dall'articolo 6, ritiene necessario che il Governo precisi che la determinazione dei criteri di calcolo per la definizione dell'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali avvenga nei limiti dell'attuale spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario Luigi CASERO in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, fa presente che, ai sensi delle disposizioni introdotte con il presente provvedimento, in primo luogo sarà stabilita l'entità della remunerazione a seguito dell'accertamento, da parte del Comitato e del Tavolo e di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, degli effettivi risparmi conseguiti in ogni regione in conseguenza dello svolgimento di talune attività da parte delle farmacie, e, solo successivamente, l'Accordo collettivo nazionale per le farmacie stabilirà i criteri e le modalità della remunerazione entro i limiti dei risparmi accertati. Conferma poi che la modifica dei criteri di determinazione dell'indennità di residenza, da adottarsi con l'Accordo collettivo fra il Servizio Sanitario Nazionale e i rappresentanti dei farmacisti convenzionati, dovrà necessariamente avvenire nell'ambito della cornice finanziaria di riferimento, essendo prevista la clausola generale di invarianza degli oneri.

Massimo POLLEDRI (LNP) rilevata l'importanza delle farmacie rurali, sottolinea che il requisito di una popolazione non superiore a 5.000 abitanti per la qualificazione di «ruralità» delle strutture farmaceutiche, previsto a legislazione vigente, rischia di escludere farmacie localizzate in aree sottopopolate e disagiate, collocate però all'interno di grandi comuni; pensa ad esempio ad alcune zone periferiche di centri medio-grandi dove peraltro vi è una considerevole concentrazione di popolazione anziana.

Massimo VANNUCCI (PD) esprimendo la propria condivisione del merito del

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provvedimento, in considerazione dell'importante ruolo svolto dalle farmacie soprattutto nei piccoli comuni, ritiene che l'aspetto richiamato dal collega Polledri possa essere risolto attraverso la disposizione dell'articolo 4, che rimette all'Accordo tra il Servizio sanitario nazionale e i farmacisti convenzionati l'individuazione di ulteriori parametri per la qualificazione di «ruralità» delle strutture farmaceutiche. Richiama poi l'importanza delle misure adottate nel settore durante la scorsa legislatura come, ad esempio, l'istituzione delle parafarmacie. Ricorda che, grazie a quelle misure, sono state create 2.700 parafarmacie, con conseguenze positive sull'occupazione e sull'economia. Deplora quindi i tentativi di tornare indietro rispetto a quella riforma e una «controriforma» risulterebbe in contrasto con le stesse finalità perseguite dal provvedimento in esame.

Chiara MORONI (PdL) rileva che il provvedimento intende difendere il ruolo delle farmacie rurali per garantire il presidio sanitario sul territorio in zone disagiate e sottopopolate. In risposta al collega Polledri, osserva che con il provvedimento non si è potuti intervenire sul requisito dei 5.000 abitanti previsto dalla legislazione vigente, in quanto si sarebbe andati oltre la delega conferita al Governo. Comunque, l'articolo 4 prevede che l'Accordo tra servizio sanitario nazionale e i rappresentanti dei farmacisti possa individuare ulteriori «indicatori di disagio» per l'attribuzione della qualifica di ruralità. In risposta al deputato Vannucci, rileva che la valorizzazione delle farmacie deve passare necessariamente attraverso la valorizzazione della professionalità sanitaria del farmacista. Esprime poi un'opinione diversa per quel concerne le parafarmacie in quanto, pur trattandosi di una riforma anche condivisibile, si può discutere della distribuzione sul territorio delle parafarmacie che si è verificata. Inoltre, rileva che al riguardo si potrebbe andare anche più avanti nella distribuzione di alcune tipologie di farmaci, svincolandola dalla presenza della figura del farmacista. Esclude comunque che vi siano al riguardo tentazioni «controriformistiche».

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sul provvedimento non si è ancora espressa la Conferenza Stato-regioni, conseguentemente la Commissione non può procedere all'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 82.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta del 15 luglio 2009.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che prima della sospensione estiva dei lavori non era stato possibile procedere all'espressione del parere sull'atto n. 82 perché non risultava pervenuto il parere della Conferenza unificata. Tale parere è stato trasmesso alla Camera in data 10 agosto 2009. Il parere è favorevole al conseguimento della necessaria intesa con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 29, come modificate dagli emendamenti prospettati dalla Conferenza medesima, agli articoli 15-bis e 30-bis proposti dalla Conferenza, agli articoli da 32 a 50, all'articolo 40, commi 1 e 3 e all'articolo 67. In proposito osserva che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo trasmesso a suo tempo dal Governo alle Camere, che quindi non comprende le modifiche prospettate dalla Conferenza unificata. Tuttavia, come già avvenuto in passato, una valutazione dell'eventuale impatto finanziario di tali modifiche, che dovrebbero essere recepite nel testo in sede di adozione definitiva dell'atto, risulta

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opportuna. Peraltro, le modifiche prospettate dalla Conferenza non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. In particolare, oltre a modifiche di carattere formale, le modifiche prospettate dalla Conferenza concernono la collaborazione tra la Commissione per la valutazione delle Pubbliche amministrazioni da un lato, e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI dall'altro (articolo 13, comma 1-bis), l'applicazione alle regioni e agli enti locali delle disposizioni in materia di trasparenza della performance (articolo 15-bis), nonché delle disposizioni in materia di premi di produttività per il personale pubblico (articolo 30-bis). Sul punto chiede comunque una conferma del rappresentante del Governo.
Con riferimento invece al testo del provvedimento ricorda che, in risposta alle richieste di chiarimento da me avanzate, nella seduta del 15 luglio 2009, il rappresentante del Governo ha depositato una documentazione la quale evidenzia la necessità di compiere ulteriori approfondimenti su alcuni specifici aspetti sulla base di elementi che dovrebbero essere forniti dal Ministero della funzione pubblica. Si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 11 con riferimento all'impatto organizzativo delle norme relative al sistema di misurazione e di valutazione della performance. In proposito rileva l'esigenza di verificare l'idoneità delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente a disposizione delle amministrazioni a far fronte all'applicazione del nuovo sistema. Un approfondimento è necessario inoltre per le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 con riferimento in primo luogo alla verifica dell'effettiva idoneità della prevista clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri in relazione alla costituzione di nuovi organismi di valutazione della performance e delle relative strutture tecniche. Ciò vale in particolare per la valutazione dell'idoneità dei risparmi di spesa conseguente la soppressione dei servizi di controllo interno a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione degli organismi di valutazione della performance. In secondo luogo permane la necessità di acquisire elementi di chiarimento in ordine all'utilizzo integrale a fini di copertura dell'istituzione del portale della trasparenza costituito presso la Commissione per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, delle risorse stanziate dall'articolo 4, comma 3 della legge delega (n. 15 del 2009), che risultano destinate dalla medesima legge delega anche ad altre finalità. Richiede infine di approfondire anche le disposizioni di cui all'articolo 67 che introduce, in particolare, l'articolo 55.quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di false attestazioni o certificazioni, nonché sanzioni a carico di medici che rilasciano certificazioni irregolari. Nella fattispecie, il Governo ha rinviato a chiarimenti anche del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se, attraverso la necessaria interlocuzione tra Ministero dell'economia e Dipartimento della funzione pubblica, sono stati acquisiti ulteriori elementi in merito.

Il sottosegretario Luigi CASERO segnala che il Dipartimento della funzione pubblica dovrebbe ultimare la predisposizione degli ulteriori elementi di approfondimento richiesti in tempo utile per consentire alla Commissione di esprimersi sul provvedimento la prossima settimana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta da convocarsi la prossima settimana.

La seduta termina alle 15.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.50.

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Indagine conoscitiva sulla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.
(Deliberazione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 15 settembre scorso, si è deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva sulla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, nell'ambito dell'istruttoria legislativa per l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2555, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera. Nel corso dell'indagine la Commissione intende procedere all'audizione delle rappresentanze degli enti territoriali e dei rappresentanti di istituzioni e centri di ricerca, nonché di esperti della materia. In proposito, segnalando che è pervenuta sul punto la necessaria intesa, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del Presidente della Camera, pone in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine nell'ambito dell'istruttoria legislativa per l'esame del progetto di legge C. 2555.
La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa per l'esame del progetto di legge C. 2555 recante «legge di contabilità e finanza pubblica», ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 217 di martedì 15 settembre 2009, a pagina 25, seconda colonna, dalla ventinovesima riga, le parole: «l'emendamento 7.31 che reca» sono sostituite dalle seguenti «gli articoli aggiuntivi 7.031, 7.032 e 7.033 che recano «; dalla trentaquattresima riga, le parole «2009/48/CE» sono sostituite dalle seguenti «2009/29/CE».