CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre 2009
217.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea per l'anno 2009, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 1o luglio 2009. In quella occasione la Commissione ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo base, formulando due condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorda che le condizioni erano volte, in primo luogo, a prevedere, all'articolo 8, comma 3, che i decreti legislativi per l'attuazione di decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale fossero adottati anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), che rispettivamente dispongono che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative e che alle eventuali spese non contemplate da leggi vigenti si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Inoltre si chiedeva di modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera b) del predetto comma 3 dell'articolo 8, al fine di prevedere che le autorità amministrative svolgono

Pag. 24

i compiti relativi al punto di contatto ivi previsto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato. Segnala che la Commissione di merito, nella seduta del 28 luglio 2009, ha concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio ed apportando ulteriori modifiche. Con riferimento alle modificazioni recanti profili di carattere finanziario, si sofferma in primo luogo sull'articolo 7-septies, che, al comma 1, introduce modifiche ai principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). In particolare, al fine della promozione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, vengono previsti anche interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge n. 77 del 2006. Correlativamente viene integrato l'elenco delle misure di sostegno di cui al predetto articolo, prevedendosi la lettera aggiuntiva d-bis), che reca interventi volti alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale. Inoltre, al comma 2, lettera b), viene apportata una modifica al comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 77 del 2006, volta a prevedere che anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e non solo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, come attualmente previsto, designi tre componenti della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali. Al riguardo, segnala in primo luogo che la delega prevista dal suddetto articolo 15, comma 1, lettera a), della legge comunitaria 2008 è provvista di una clausola di invarianza finanziaria. Ritiene quindi opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento del criterio direttivo di cui alla precedente lettera a) possa pregiudicare l'efficacia della predetta clausola d'invarianza. Con riferimento alle modifiche all'articolo 4 della legge n. 77 del 2006, osserva che gli interventi ivi previsti recati dalle lettere da a) a d) presentavano una quantificazione e una copertura dei relativi oneri con riferimento al triennio 2006-2008. La medesima norma rimanda, a decorrere dall'anno 2009, la copertura dei relativi oneri a valere sulla tabella C allegata alla legge finanziaria. Considerato che gli interventi di cui alla nuova lettera d-bis) non recano né una quantificazione di oneri, né una clausola di copertura, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i predetti interventi siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. In caso affermativo - oltre all'esigenza di quantificare gli stessi - il Governo dovrebbe indicare le risorse da utilizzare a fini di copertura, posto che non sembrerebbe corretto utilizzare a tal fine le risorse già stanziate dalla tabella C della legge finanziaria per il 2009, considerato che a legislazione vigente le stesse sono state quantificate unicamente per gli interventi di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 4 della legge n. 77 del 2006. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se la previsione per cui anche al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali spetta il diritto di designare tre componenti della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO, possa comportare l'ampliamento dei numeri dei componenti della medesima Commissione, peraltro non specificati dall'articolo 5 della legge n. 77 del 2006, con eventuali effetti negativi per la finanza pubblica. Ricorda comunque che lo stesso articolo 5, al comma 2, specifica che ai componenti della Commissione non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.
Segnala, infine, che all'allegato A della presente legge comunitaria 2009 sono state aggiunte 5 nuove direttive da recepire, mentre una direttiva (la 2008/112/CE relativa alla classificazione, etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)

Pag. 25

è stata spostata dall'allegato A all'allegato B del disegno di legge. All'elenco di cui all'allegato B sono state aggiunte altre 16 direttive comunitarie da recepire, mentre dal medesimo elenco è stata espunta la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che ha come termine di recepimento il 12 dicembre 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari che potrebbero scaturire dal recepimento delle suddette ulteriori direttive.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 8.2 presenta evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione e la copertura. Infatti l'emendamento prevede il recepimento della decisione quadro 2002/456/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al ministero della difesa che, tuttavia, non reca le necessarie disponibilità.
Chiede quindi chiarimenti su ulteriori proposte emendative. Segnala gli emendamenti 1.30, 1.32 e 1.31 che modificano l'allegato B recante le direttive da attuare mediante decreto legislativo, prevedendo l'inserimento delle direttive: 2008/115/CE al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 2009/48/CE, relativa alla sicurezza dei giocattoli; 2009/52/CE, relativa alle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che, nonostante l'articolo 2, comma 1, lettera d), preveda che all'attuazione delle decisioni di cui all'articolo in esame si provvederà nell'ambito dei fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, dall'attuazione della proposta emendativa non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica. Segnala l'articolo aggiuntivo 6.030 che reca specifici criteri direttivi per dare completa attuazione alla direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, già contenuta nell'allegato B. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Richiama poi l'articolo aggiuntivo 6.032 che prevede tra le altre cose che la classificazione delle carcasse di suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura sia effettuata ad opera di personale tecnico autorizzato dal Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala inoltre l'articolo aggiuntivo 6.033 che consente la cessione dei crediti inerenti le anticipazioni, effettuate dall'ISMEA, dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663 del 1995 della Commissione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala l'emendamento 7.31 che reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione delle seguenti direttive, già contenute nell'allegato B: 2009/28/CE per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; 2009/48/CE, sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra; 2009/31/CE stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che, nonostante l'esplicito richiamo all'applicazione dell'articolo 2 della legge comunitaria per il 2007 (legge n. 34 del 2008) che prevede che all'attuazione delle direttive si provvederà nell'ambito dei fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, dall'attuazione delle proposte emendative non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica. In ogni caso, segnala l'opportunità di fare riferimento agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge. Richiama l'articolo aggiuntivo

Pag. 26

7-octies.030 che prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome si adoperino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli individuati dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ai livelli adeguati tenendo conto anche degli orientamenti comunitari in materia. Viene inoltre previsto che il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per coordinare gli interventi in materia di protezione, gestione e utilizzazioni delle specie di uccelli individuati dalla predetta direttiva. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le attività in esame possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 7-octies.031 che reca disposizioni in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile, prevedendo, tra le altre cose, che le attività di controllo sulla commercializzazione delle uova e dei pulcini e la procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale attività, fino all'individuazione dell'organo competente all'irrogazione delle sanzioni da parte dei suddetti enti, viene demandata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Conseguentemente viene abrogata la legge n. 356 del 1966 recante norme sulla produzione avicola, che disciplina la materia sulle quali incide la proposta emendativa in esame. In particolare ricorda che la legge n. 356 attribuisce la vigilanza sull'applicazione della stessa al Ministero dell'agricoltura, con la collaborazione delle autorità sanitarie per quanto di loro competenza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se l'attività di controllo da parte delle regioni e delle province autonome possa comportare effetti finanziari negativi a carico dei medesimi enti.
Segnala l'articolo aggiuntivo 7-octies.033 che sostituisce l'articolo 36 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), recante una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Osserva in particolare che la proposta emendativa riproduce la clausola di invarianza prevista al comma 2 dell'articolo 36 della legge n. 88 del 2009 ma non anche il comma 3 dello stesso articolo 36 che, al fine di rafforzare l'operatività della clausola di invarianza, prevede che i relativi adempimenti sono svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di inserire tale previsione nell'articolo aggiuntivo in esame.
Richiama poi l'emendamento 8.1 che prevede il recepimento della decisione quadro 2002/456/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che, nonostante l'articolo 8 preveda che all'attuazione delle decisioni di cui all'articolo in esame si provvederà nell'ambito dei fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, dall'attuazione della proposta emendativa derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica.
Segnala infine l'emendamento 8.30 che prevede che i decreti legislativi di cui all'articolo 8 attribuiscano il compito di dar luogo a scambi di informazioni con le autorità straniere non solo alle autorità amministrative esistenti, ma anche alle autorità giudiziarie. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, anche tenuto conto della clausola di invarianza prevista dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 8, dall'attuazione

Pag. 27

della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
C. 624 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio il 14 luglio 2009, la quale, in quella occasione, ha espresso un parere favorevole sul testo in esame formulando un'osservazione volta a correggere il riferimento alla legge finanziaria per il 2009 previsto dall'articolo 12, comma 1 della proposta di legge. Segnala che la Commissione di merito, nella seduta del 22 luglio 2009, ha concluso l'esame del provvedimento apportando alcune modificazioni al testo volte a recepire le osservazioni, di natura meramente formale, formulate nei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Conseguentemente, osserva che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che alcune presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione e la copertura. Segnala in particolare l'emendamento 5.42, che sopprime la clausola di invarianza prevista dall'articolo 5. Segnala ancora l'emendamento 6.50, il quale modifica l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 per il progetto Ospedale Territorio senza dolore, aumentando di 100.000 euro la spesa dell'anno 2010, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze che, tuttavia, non reca le necessarie disponibilità. Ricorda poi l'emendamento 8.58, che sopprime la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 5 dell'articolo 8.
Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Richiama l'emendamento 1.34, che prevede che il programma di cura individuale di cui al comma 2 sia posto in essere avvalendosi di un'équipe multidisciplinare esperta in cura palliative e terapie del dolore, indipendentemente dall'età, dalla patologia, dal ruolo sociale e dal luogo dove vive la propria malattia; l'emendamento 1.58, che prevede, per il paziente di minore età, la garanzia dell'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore con strutture e reti dedicate; l'emendamento 2.53, che prefigura la costituzione di reti regionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, in luogo della rete nazionale articolata a livello regionale prevista dall'articolo 5; l'emendamento 3.53, che attribuisce alle linee guida da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni il compito di creare in ogni regione e provincia autonoma una rete di cure palliative capace di garantire livelli essenziali di assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale, nonché di creare reti assistenziali di cure palliative pediatriche in tutte le regioni. Segnala poi l'emendamento 4.58, che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di

Pag. 28

campagne informative, formazione e aggiornamento del personale e relative all'Osservatorio nazionale permanente di cui agli articoli 4, 8 e 9, anche alla terapia del dolore post-operatorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 9 e della clausola di invarianza di cui all'articolo 8 a far fronte all'estensione dell'ambito applicativo previsto dalla disposizione. Segnala ancora gli emendamenti 5.27 e 5.62, che modificano l'articolo 5 prevedendo che sia la Rete nazionale per le cure palliative che le reti regionali, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie, prevedano l'effettiva presa in carico del malato da parte del Servizio sanitario nazionale e la continuità della sua assistenza. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione della clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 5, dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Richiama poi l'emendamento 5.57, che modifica l'articolo 5 prevedendo che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuova l'istituzione, anziché l'attivazione, della Rete nazionale per le cure palliative e che il decreto preveda l'articolazione della rete all'interno di ciascuna regione secondo modalità individuate a livello regionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione della clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 5, dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Segnala poi l'emendamento 5.67, che modifica l'articolo 5, comma 2, prevedendo la costituzione di reti regionali, anziché di una rete nazionale articolata a livello regionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione della clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 5, dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Richiama poi gli emendamenti 5.65 e 5.53, che prevedono reti regionali e strutture dedicate per la terapia del dolore e le cure palliative relative all'età pediatrica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione della clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 5, dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Segnala poi l'emendamento 8.51, che prevede che i percorsi formativi in materia di cure palliative che dovranno essere disciplinati nei loro criteri generali con decreto ministeriale debbano comprendere anche un adeguato tirocinio pratico da svolgersi nelle sedi ospedaliere dove viene erogata la medicina palliativa; l'emendamento 8.54, che prevede che i decreti ministeriali previsti dall'articolo 8 debbano, tra l'altro, individuare anche le modalità per incentivare la ricerca nell'ambito delle cure palliative e della terapia contro il dolore; l'emendamento 8.59, che prevede che con l'Accordo di cui all'articolo 5, comma 2, siano definite le modalità per il riconoscimento per il titolo di palliativista a determinate categorie di dirigenti medici e l'emendamento 8.57, che prevede che i percorsi formativi per i volontari che operano nella rete per le cure palliative da definire in sede di conferenza Stato-Regioni debbano avere carattere gratuito. Con riferimento a tali emendamenti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le previsioni negli stessi contenuti possano determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, anche alla luce della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 8. Chiede poi chiarimenti anche sull'emendamento 9.53 che prevede la creazione di collegamenti tra l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 9 ed eventuali osservatori analoghi costituiti all'estero. Si sofferma quindi sull'emendamento 12.51, che incrementa da 50 a 200 milioni la quota del fondo per le esigenze del settore sanitario, istituito a partire dal 2010 dal decreto-legge n. 78

Pag. 29

del 2009, da destinare alle cure palliative. Al riguardo, tenuto conto del fatto che non risulta adottato il decreto di ripartizione del Fondo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'incremento delle risorse da destinare alle cure palliative non pregiudica interventi già programmati a legislazione vigente. Segnala infine l'emendamento 12.52, che innalza da 100 a 150 milioni la quota minima del Fondo sanitario da destinare annualmente alla realizzazione delle finalità del provvedimento. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di innalzare la predetta quota senza pregiudicare gli altri interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo sanitario.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con il relatore in ordine all'assenza di profili problematici di carattere finanziario del testo del provvedimento. Concorda pure con il relatore sulla valutazione compiuta sugli emendamenti 5.42, 6.50 e 8.58 ed esprime quindi parere contrario sugli stessi. Rileva poi che le proposte emendative su cui il relatore ha richiesto chiarimenti appaiono tutte suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura ed esprime conseguentemente parere contrario. Rileva poi la necessità di compiere approfondimenti in ordine agli effetti finanziari degli emendamenti 2.100, 3.101, 9.100, 9.101, 9.102 e 9.103.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea sul provvedimento, ritiene che la Commissione si debba esprimere comunque sul testo del provvedimento e sugli emendamenti sui quali il rappresentante del Governo ha già espresso il proprio parere, rinviando l'espressione del parere sugli emendamenti 2.100, 3.101, 9.100, 9.101, 9.102 e 9.103 a quando la Commissione potrà acquisire sugli stessi gli elementi di approfondimento richiamati dal rappresentante del Governo.

Chiara MORONI (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 624 e abb.-A, recante Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.34, 1.58, 2.53, 3.53, 4.58, 5.27, 5.42, 5.53, 5.57, 5.62, 5.65, 5.67, 6.50, 8.51, 8.54, 8.57, 8.58, 8.59, 9.53, 12.51 e 12.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 3.100, 7.100, 8.100, 10.100, 10.101, 10.102».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

Pag. 30

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
C. 624 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al testo del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il nuovo emendamento 5.100 della Commissione. L'emendamento riformula l'emendamento 5.65, su cui la Commissione ha espresso parere contrario, nel senso di prevedere che l'intesa prevista dall'articolo 5 tenga anche conto dei requisiti in all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 giugno del 2007, per quel che concerne le cure palliative in età pediatrica.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che l'emendamento 5.100 non presenta profili problematici di carattere finanziario. Segnala poi che anche gli emendamenti 2.100, 3.101, 9.100, 9.101, 9.102 e 9.103, su cui aveva richiesto di sospendere il parere, non presentano, in base agli approfondimenti compiuti, profili problematici di carattere finanziario.

Chiara MORONI (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.100, 3.101, 5.100, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103».

La seduta termina alle 15.40.