CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 434

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 12.45.

Programma di utilizzo, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 99.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1o luglio 2009.

Andrea GIBELLI, presidente, comunica che il Governo, in seguito alla richiesta formulata nella precedente seduta dai deputati Anna Tersa Formisano e Ludovico Vico, ha fatto pervenire alla Commissione una relazione sulle attività rendicontate per l'anno 2008. Invita, quindi, il relatore a formulare la proposta di parere.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Anna Teresa FORMISANO (UdC), sottolineato preliminarmente che i deputati di opposizione assicurano la loro costante presenza ai lavori della Commissione, giudica non soddisfacenti i dati forniti nella relazione inviata dal Ministero dello sviluppo economico e dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Carlo MONAI (IdV), nel dichiarare voto contrario sulla proposta di parere, ritiene opportuno approfondire nel prossimo futuro l'efficacia degli studi e delle ricerche sulla politica industriale finanziati in base all'articolo 3 della legge n. 140 del 1999.

Pag. 435

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare voto di astensione del suo gruppo, richiamando l'osservazione formulata nel parere proposto, chiede al relatore e alla Commissione di seguire attentamente le modalità di utilizzo dei fondi stanziati per studi e ricerche per la politica industriale da parte del Ministero dello sviluppo economico, con un monitoraggio che ritiene possa essere attuato non solo nel futuro ma anche nell'anno corrente.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, concordando con i colleghi sulla poca leggibilità della documentazione fornita dagli uffici del MSE, e ringraziando in particolare l'opposizione per la partecipazione ai lavori e per lo spirito di collaborazione dimostrato, assicura che verificherà in corso d'anno le modalità di utilizzo dei fondi in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, dà la parola al relatore, il collega Gava.

Fabio GAVA (PdL), relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni V Bilancio e VI Finanze sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, in prima lettura alla Camera, recante una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto e antievasione, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
Il decreto, che si compone di 25 articoli, reca una serie di disposizioni specifiche direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione ed in particolare quelle introdotte dall'articolo 3 recante misure per la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie, dall'articolo 4 in materia di semplificazione delle norme per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, dall'articolo 8 in materia di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione - denominato «export banca», nonché alcune disposizioni recate dall'articolo 23.
Darà conto in questa relazione delle disposizioni sopra richiamate nonché di ulteriori norme che, pur non rientrando nella competenza specifica della X Commissione, rivestono per essa una particolare rilevanza ed interesse.
L'articolo 1 reca misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali. In particolare si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione; si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività; si aumenta l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi; si introducono misure di sostegno

Pag. 436

per l'attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito.
L'articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie.
In particolare, il comma 1 dispone che, per promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, entro 40 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'AEEG, adotta un decreto contenente specifiche misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascuna società che nell'anno termico 2007-2008 abbia immesso nella rete nazionale di trasporto, anche tramite controllate o controllanti, una quota superiore al 40 per cento del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale, ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall'AEEG sulla base degli indirizzi definiti con il decreto su menzionato.
Viene precisato che tale decreto è adottato in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 185 del 2008 che prevede l'invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2009.
Il comma 2 prevede che il prezzo da riconoscere alla società che vende il gas nelle procedure concorrenziali previste dal comma precedente è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'AEEG formulata sulla base dei prezzi medi dei mercati europei più significativi verificando altresì che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente.
Se ci fosse una differenza positiva tra il prezzo di vendita pagato dagli acquirenti e quello da riconoscere al cedente, tale differenza deve andare a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del consumo medio degli ultimi 3 anni, mostrino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'AEEG, tenendo conto dei mandati degli stessi clienti.
Il comma 3 prevede l'adozione di apposite misure da parte dell'AEEG, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, per consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le suddette procedure concorrenziali.
In particolare, tali misure consistono: nell'introduzione nelle tariffe di trasporto del gas di misure di regressività che considerino la struttura dei costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a decorrere dal prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto; nell'adeguamento delle norme sul bilanciamento del gas, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a favore dei clienti finali anche industriali; nella promozione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, dell'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas e della fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, rispettando i vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e forniture.
Infine il comma 4 prevede che, nel caso i termini per gli adempimenti previsti dall'articolo in esame non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono suppletivamente adottati con DPCM. con una vigenza transitoria.
L'articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Per l'autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
Quanto ai poteri attribuiti al commissario si prevede che possa emanare gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le

Pag. 437

attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 185 del 2008 recante norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l'individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l'istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi. In proposito ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari cui si è fatto - di norma - ricorso negli ultimi anni per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture.
L'articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d'impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999. Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell'investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto.
In relazione a tale articolo, fa presente ai colleghi che sono stati presentati nelle Commissioni di merito alcuni emendamenti che tendono sia ad aumentare l'ammontare della detassazione, sia a allargare il periodo in cui gli investimenti devono essere effettuati, nonché a ridefinire le tipologie di investimenti inclusi. A tale proposito, rileva che la Commissione potrebbe elaborare un'osservazione sul tema.
L'articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una accelerazione dell'ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.
L'articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1o luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone: l'incremento dallo 0,3 per cento allo 0,5 per cento della quota deducibile nell'anno per svalutazione o accantonamento fiscale e la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.
Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.
L'articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione - denominato «export banca» - volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A.
Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le operazioni di internazionalizzazione delle imprese assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. potranno essere finanziate dalla Cassa con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale, ovvero dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie.

Pag. 438

A tal fine la norma: da una parte, demanda ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di autorizzare e definire le attività che la CDP S.p.A. potrà effettuare al servizio di SACE S.p.A. al fine della costituzione del sistema di export-banca; dall'altra, specifica che le predette operazioni di penetrazione nei mercati esteri delle imprese italiane assistite e garantite dalla SACE sono assimilate alle operazioni di interesse pubblico che possono - a seguito della estensione delle competenze della Cassa disposta da ultimo dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - essere finanziate dalla CDP S.p.A con l'utilizzo delle citate risorse finanziarie.
L'articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l'avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziate con l'assestamento del bilancio dello Stato. A tale proposito assume quindi un particolare rilievo l'esame parlamentare del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009; il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Senato (A.S. 1646). Nella relazione illustrativa si rileva che si è proceduto ad incrementare le autorizzazioni di cassa di circa 18 miliardi per il 2009, al fine del pagamento di quota parte dei residui passivi iscritti in bilancio e dello smaltimento dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 nei confronti delle Amministrazioni.
Di questi 18 miliardi, 5 miliardi (in cassa e in competenza) sono inscritti in aumento dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi quale integrazione «necessaria per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste inevase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili».
L'articolo in esame impone poi, per il futuro, a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare, senza nuovi o maggiori oneri, le misure organizzative per garantire il pagamento delle somme dovute. Inoltre, si prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che l'impegno sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con conseguente responsabilità amministrativa e disciplinare in caso di violazione dell'obbligo. La disposizione non si applica alle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere universitarie e agli IRCCS.
Anche questo articolo tocca un tema «caldo» di particolare rilievo per la nostra Commissione e potrebbe essere opportuna un'osservazione che miri ad impegnare il Governo ad individuare le modalità opportune che consentano l'effettivo pagamento delle somme dovute dalle P.A. nel rispetto del patto di stabilità, pensando eventualmente a meccanismi di sconto commisurati alla dilazione concessa.
Passando ad alcune delle disposizioni recate dall'articolo 23 del disegno di legge in esame, segnala che il comma 9 dispone una proroga di termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. In particolare si prevede che il termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, viene prorogato al 31 dicembre 2010.
Si ricorda che il termine in questione è stato più volte oggetto di proroga. Da ultimo, con il comma 10 dell'articolo 4-bis

Pag. 439

del decreto-legge 97 del 2008, il termine è stato prorogato dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2009.
Il comma in esame provvede inoltre ad estendere, rispetto alla normativa vigente, l'ambito delle strutture ricettive che possono avvalersi della proroga.
Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 248 del 2007 precisa che la proroga da esso disposta riguarda le sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro la data del 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento ai fini dell'espressione del parere di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; il comma in esame dispone invece che la proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell'acquisizione del citato parere di conformità.
Il comma 13 dell'articolo 23 è volto a differire l'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa, introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge 7 del 2007 che ha previsto che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel Registro delle imprese, a fini previdenziali (iscrizione all'INPS), assistenziali e assicurativi (iscrizione all'INAIL) e per l'ottenimento del Codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica all'Ufficio del registro delle imprese delle Camere di commercio. In particolare, la norma in esame dispone che la disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa si applica dal 1o ottobre 2009.
Il comma 14 dell'articolo in esame interviene a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi dei termini previsti dagli articoli 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti.
La proroga, come indicato nella relazione illustrativa, viene disposta al fine di evitare la perdita (o la mancata acquisizione) di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare (o del richiedente), a seguito del mancato rispetto dei medesimi termini.
Il comma in esame dispone, inoltre, che alle richieste di proroga di termini e di ripresa della procedura di cui agli articoli 191 e 192, nonché all'istanza di reintegrazione nei diritti di cui all'articolo 193 del Codice citati, è sufficiente allegare la sola autocertificazione da cui risulti che l'interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 . Pertanto non è necessario allegare la documentazione giustificativa prevista dai citati articoli del Codice.
Il comma 15 interviene sul rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo.
In particolare, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo viene differito al 30 aprile 2010; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.
Le procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'industria del 24 luglio 1996, n. 501 , che, all'articolo 2, comma 1, prevede che il presidente della Camera di commercio 210 giorni prima della scadenza del consiglio camerale dia avvio alle procedure previste dal regolamento stesso pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.
Ricorda che l'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 39 del 2009, ha

Pag. 440

disposto la proroga del termine di scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell'Aquila.
Il comma 16 dell'articolo 23, infine, differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1o gennaio 2010) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria (c.d. Class action) a tutela degli interessi dei consumatori introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell'ambito del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, articolo 140-bis).
Ricorda che il termine di entrata in vigore della nuova disciplina, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato differito di sei mesi (quindi, al 1o gennaio 2009) dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), «anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni» e di ulteriori sei mesi (quindi, al 1o luglio 2009) dall'articolo 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207.

Ludovico VICO (PD), domanda al Presidente come la Commissione intenda procedere nel prosieguo dei lavori su questo provvedimento e chiede altresì delucidazioni, anche al relatore, sul motivo dell'esclusione dell'articolo 19 da quelli di competenza della Commissione, che si esprime in sede consultiva.

Andrea GIBELLI, presidente, rispondendo al collega Vico sul prosieguo dei lavori fa presente che le Commissioni competenti in sede referente (V e VI) non hanno ancora iniziato le votazioni degli emendamenti e che il provvedimento è calendarizzato in Aula per lunedì 20. Vi è quindi la fondata ipotesi che la nostra Commissione non riesca ad esprimersi sul testo delle Commissioni comprendente gli emendamenti approvati. Precisa che sarà sua cura informare i capigruppo degli sviluppi della situazione in tempo reale. Chiede comunque a tutti i colleghi di valutare la possibilità di esprimere il parere sul testo del decreto originario.

Andrea LULLI (PD), sottolinea che la tempistica delineata dal Presidente mette l'opposizione, e segnatamente il PD, in grande imbarazzo e non può che esprimere contrarietà sull'ipotesi di lavoro indicata.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.