CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2009
193.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1441-ter-C recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, con riferimento agli emendamenti compresi nel fascicolo n. 2, non presenti nel fascicolo n. 1, segnala che gli emendamenti 3.300, 3.301, 9.300, 18.300, 25.300 e 27.300 recepiscono le condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 giugno 2009. Il fascicolo contiene poi gli emendamenti 3.3, 27.48, 27.49, 30.7 e 49.6, tutti a firma del deputato Lo Presti. Tali proposte emendative non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.
In particolare, l'emendamento 3.3 modifica i principi di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, recante attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, precisando che le misure di fiscalità di vantaggio dovranno essere applicate non alle aree sottoutilizzate ma alle aree dell'obiettivo convergenza (ex obiettivo 1). Fa, inoltre, presente che l'emendamento 27.48 sopprime la proroga di un anno del termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione previsto dal decreto legislativo n. 20 del 2007, mentre l'emendamento 27.49 diminuisce la temperatura convenzionale dei reflui ai fini della definizione delle risorse geotermiche di interesse nazionale da 25 a 15 gradi centigradi. Segnala, poi, che l'emendamento 30.7 reca una modifica di carattere formale alla disposizione che autorizza il Governo ad incrementare i limiti del contenuto sul biodiesel dal 5 al 7 per cento ai fini dell'applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel e che l'emendamento 49.6 modifica la normativa in materia di azioni collettive prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recando una disciplina di maggiore dettaglio degli adempimenti da compiere nell'ambito dell'azione, nonché dell'attività del comitato in rappresentanza dei consumatori e, in fine, degli effetti della sentenza. Con riferimento a tali emendamenti, invita il Governo a confermare l'assenza di effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che le nuove proposte emendative non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Pier Paolo BARETTA (PD) segnala che nel parere approvato dalla Commissione bilancio nella seduta di ieri è contenuta una condizione riferita all'articolo 30 del provvedimento, la quale, pur senza richiamare l'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, interviene sulla disciplina degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Si tratta di un intervento che, a suo avviso, non rientra nell'ambito delle competenze proprie della Commissione bilancio e che non è stato supportato da adeguate valutazioni di carattere tecnico. Prendendo ovviamente atto che il parere è stato ormai approvato, chiede al relatore di voler comunque precisare meglio le motivazioni della condizione inserita nel parere.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, evidenzia il particolare rilievo sistematico della condizione richiamata dal collega Baretta, segnalando che, comunque, il tema della riforma dei servizi pubblici locali rientra nell'ambito delle competenze della Commissione bilancio, come dimostra il fatto che il più recente intervento in materia sia contenuto in una disposizione che fu esaminata in sede referente dalla Commissione bilancio. In ogni caso, con riferimento agli effetti delle disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, sottolinea che l'allargamento degli ambiti territoriali minimi per

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le gare rischia di determinare un restringimento della platea dei partecipanti alle gare stesse, con l'estromissione di numerosi operatori economici operanti a livello territoriale, con evidenti effetti economici negativi.

Il sottosegretario Luigi CASERO sottolinea come la richiamata condizione riferita all'articolo 30 non sia formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e, pertanto, essa assume valore solo nella misura in cui sia recepita dal Comitato dei nove costituito nell'ambito della Commissione di merito.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che comunque a suo giudizio sarebbe risultato opportuno non affrontare la questione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nel parere reso dalla Commissione, lasciando la stessa alla valutazione autonoma del Comitato dei nove

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea che la questione richiamata dal collega Baretta effettivamente esula dalle competenze della Commissione bilancio e pertanto, pur ritenendo almeno in parte condivisibili nel merito le osservazioni del collega Polledri, ritiene che la Commissione sia andata oltre i suoi compiti inserendo, sia pure non richiamando l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la condizione ricordata nel parere reso nella seduta di ieri.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, chiede al rappresentante del Governo un ulteriore chiarimento sugli effetti finanziari degli emendamenti 30.7 e 49.6.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che le proposte non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C);
esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso tre ulteriori emendamenti al disegno di legge C. 1441-ter-B. In particolare, si tratta, in primo luogo, dell'emendamento 18.100 della Commissione che, ai fini di

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garantire la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dispone la trasmissione all'autorità competente delle informazioni concernenti i pescherecci, le attrezzature utilizzate, le caratteristiche delle specie pescate e il numero di identificazione di ogni partita. La proposta emendativa prevede inoltre che a ciascuna partita sia applicato un sistema specifico di marcatura ed etichettatura contenente le informazioni sopra indicate, escludendo da tali disposizioni le imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque le partite inferiori a 15 chilogrammi. È prevista infine una clausola di invarianza finanziaria con riferimento al bilancio dello Stato. Al riguardo, segnala la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata della proposta emendativa, vale a dire se il sistema di etichettatura e di marcatura contenente le informazioni sopra indicate sia esclusivamente a cura delle imprese di pesca e non a carico delle autorità competenti, vale a dire il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri soggetti indicati dal comma 2 dell'articolo 18. Ritiene, in ogni caso, necessario che il Governo chiarisca se dalle attività di conservazione dei dati da parte delle autorità competenti derivino ulteriori esigenze finanziarie.
Segnala, altresì, che l'emendamento 32.100 della Commissione integra le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 32, in materia di contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica, prevedendo che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determini anche le modalità di riequilibrio a favore dei clienti finali, diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle misure di esenzione ventennale dell'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che le nuove infrastrutture rendono disponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 32. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva, infine, che l'emendamento 42.200 del Governo prevede che l'accesso - per gli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali - alla tariffa fissa onnicomprensiva e la cumulabilità con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi siano disposti dall'entrata a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale. Al riguardo, ritiene che la proposta emendativa abbia carattere eminentemente formale e non sia, pertanto, suscettibile di determinare conseguenze finanziarie negative.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel confermare che dall'emendamento 18.100 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli adempimenti previsti sono a carico delle imprese operanti nel settore della pesa, evidenzia tuttavia la necessità, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proposta, di riformulare il comma 2-bis in modo da prevedere che le informazioni minime siano fornite alle autorità competenti previste a legislazione vigente, anziché all'autorità di cui al comma 2 dell'articolo 18. Sottolinea, infatti, che l'attribuzione a una sola autorità del compito di svolgere le nuove attività previste dalla disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del maggiore impegno richiesto a tale autorità, cui si riconoscerebbero competenze non previste a legislazione vigente. Conferma, poi, che dagli emendamenti 32.100 e 42.200 non derivano oneri per la finanza pubblica, sottolineando la natura formale delle modifiche introdotte da quest'ultima proposta emendativa.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative in oggetto, riferite al disegno di legge recante

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disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C);
esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 18.100 con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2-bis sostituire le parole: "l'Autorità competente di cui al precedente comma 2" con le seguenti: "alle Autorità competenti previste a legislazione vigente";
al comma 2-ter, dopo la parola: "applicato" inserire le seguenti: ", a cura dei soggetti esercenti la pesca,";

NULLA OSTA

sugli emendamenti 32.100 e 42.200».

La Commissione approva la proposta di parere.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 e C. 1897.

(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire una più completa valutazione dei profili problematici relativi alla sua copertura finanziaria.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, nel condividere l'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, sottolinea come la mancata espressione del parere sia da attribuirsi, non già ad una scarsa attenzione per la proposta in esame, quanto piuttosto alla volontà di individuare, in accordo con l'Esecutivo, una nuova formulazione del testo dell'articolo 1, lettera c), capoverso 2-bis che consenta di superare le criticità evidenziatesi senza tuttavia espungere la disposizione dal provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.
Nuovo testo C. 717.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di offrire i chiarimenti sulle possibili implicazioni finanziarie del provvedimento che si era riservato di nella precedente seduta.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, alla luce degli approfondimenti svolti, il provvedimento non presenta problemi di copertura finanziaria.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 717, recante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e

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prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che il personale assunto all'estero con contratto regolato dalla legge locale, fatto salvo il riconoscimento di specifici diritti e prerogative sindacali che devono essere necessariamente goduti con modalità analoghe a quelle previste per il restante personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, resti soggetto ad una peculiare disciplina giuridica e sia quindi da escludere l'equiparazione dello stesso a quello regolato dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
nel presupposto, inoltre, che l'applicazione delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 42 e dell'articolo 50-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotte dal provvedimento, avvenga nel quadro degli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Atto n. 79.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, con riferimento in primo luogo a quelle relative all'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, segnala che le somme riversate dagli enti assistenziali alle entrate del bilancio dello Stato relative alle economie di gestione sono riassegnate sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel medesimo anno finanziario, in termini di competenza e di cassa, e successivamente trasferite nei bilanci dei predetti enti. Pertanto, ritiene che da tale variazioni di bilancio non derivino effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera b), fa presente che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera sono già previste a legislazione vigente, e in particolare dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1124 del 1965, dall'articolo 12 della legge n. 67 del 1988 e dal decreto ministeriale del 15 marzo 1991. Con riferimento all'articolo 24, evidenzia che l'attribuzione al datore di lavoro della scelta discrezionale di avvalersi delle prestazioni delle ASL per le citate visite mediche non determina oneri aggiuntivi nel bilancio della azienda sanitaria interessata, non potendosi addebitare alla stessa oneri per prestazioni non comprese tra quelle istituzionali delle ASL. Per quanto attiene all'articolo 43, ritiene che gli oneri previsti dalla

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disposizione non possano che essere a carico del datore di lavoro anche in caso di ricorso a soggetti pubblici abilitati, in analogia a quanto esplicitamente disposto per le ASL. Con riferimento, infine, ai chiarimenti richiesti in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni di cui agli articoli 92 e 135, comma 1, lettera a), relativamente all'articolo 135, conferma che il differimento dei termini ivi previsto è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della direttiva n. 2002/44/CE, in materia di misure minime di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni), e dell'articolo 17 della direttiva 2003/10/CE, in materia di misure minime di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumori). Quanto all'articolo 92, che modifica l'articolo 189 del decreto legislativo n. 81 del 2008, rileva che si tratta di disposizioni di natura tecnica, che riporta i valori limite di esposizione ai rumori di cui all'articolo 3 della direttiva n. 2003/10; rispetto al richiamato articolo 189 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la modifica introdotta dall'articolo 92 si riferisce alla descrizione dei valori limite e in particolare all'uso della congiunzione «o» in luogo della congiunzione «e». Poiché l'articolo 3 della citata direttiva riporta la congiunzione «e», rinvia al competente Dipartimento per le politiche comunitarie ogni valutazione circa la conformità della modifica, in relazione anche ad eventuali errori di traduzione della direttiva. Osserva che comunque la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79),
preso atto dei chiarimenti del Governo;
nel presupposto che ai compiti attribuiti alla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 93 si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 136, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, attraverso una loro diversa allocazione».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, richiama preliminarmente le finalità delle

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proposte di legge in esame, sottolineando che si tratta di sei distinti progetti di legge di iniziativa parlamentare, la proposta C. 41, Brugger ed altri, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, presentata il 29 aprile 2008, la proposta C. 320 Quartiani ed altri recante disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati, presentata il 29 aprile 2008, la proposta C 321 Quartiani ed altri, recante una legge per la montagna, presentata il 29 aprile 2008, la proposta C. 605 Caparini ed altri, recante disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi sulla montagna, presentata il 30 aprile 2008, la proposta C. 2007 Quartiani ed altri, recante disposizioni in favore dei territori di montagna presentata l'11 dicembre 2008, la proposta C. 2115 Barbieri, in materia di legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia, presentata il 28 gennaio 2009. Rileva che finalità comune delle proposte di legge, fatta eccezione per il progetto di legge C 320 che, intervenendo in materia di territori montani abbandonati attiene ad un aspetto specifico, è quella di alleviare la generale situazione di disagio che vivono i territori montani. Ricorda in proposito che l'esigenza di una modifica e integrazione della legge generale sulla materia, la n. 97 del 1994, nasce dalla constatazione che, pur rimanendo valida nel suo impianto generale, essa si è, tuttavia, dimostrata inadeguata e carente e non è stata in grado innescare significativi meccanismi di sviluppo nei territori montani. Osserva che, al riguardo, si pone in primo luogo il problema di definire esattamente il concetto di «comune montano». Ricorda, in proposito, che una complicata vicenda legislativa ha lasciato da tempo l'ordinamento italiano sprovvisto di una definizione chiara e univoca di montagna. La nozione di «comune montano», infatti, introdotta per la prima volta dalla legge per la montagna del '52 - e in base alla quale si definiscono «montani» i comuni posti per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non supera le 2400 lire, in base ai prezzi del 1937-39 - e poi ripresa e confermata dalla successiva legge del '71, sembra scomparire dall'ordinamento con la riforma degli enti locali del 1990. La legge n. 142 del 1990, infatti, ha abrogato i precedenti riferimenti normativi sulla definizione di comune montano, limitandosi ad attribuire alle Regioni il compito di costituire le Comunità montane tra comuni «montani» e «parzialmente montani». In tal modo il legislatore sembrava presupporre una nozione di «comune montano», senza tuttavia offrirne una definizione. La legge n. 97 del 1994 non ha risolto la questione perché ha individuato come destinatari delle proprie disposizioni i comuni appartenenti alle Comunità montane e, nel caso in cui le Regioni non avessero provveduto alla ridelimitazione delle stesse, i comuni classificati montani in base ai vecchi criteri di delimitazione del '52, tra l'altro - come si è detto - formalmente abrogati dalla legge del '90. Ora, da un lato il ricorso alla definizione di montagna fornita dalla legge del '52, che si fondava sulla necessità di risollevare un'area economicamente depressa, ha causato un allargamento eccessivo dei territori oggetto di intervento e ha prodotto, di conseguenza, un annacquamento del concetto stesso di territorio montano e una perdita d'identità. Dall'altro, la legge del '94, individuando come destinatari delle sue disposizioni i comuni appartenenti alle Comunità montane come individuate dalle Regioni, ha causato una sovrapposizione tra i due concetti - comune montano e Comunità montana - che sarebbe opportuno rimanessero distinti. In altre parole un territorio ed un comune dovrebbero poter essere definiti montani a prescindere dalla loro appartenenza alla Comunità montana (o a qualsiasi altro ente di governo del territorio), definita dalla Corte costituzionale, in più d'una occasione, un ente costituzionalmente «non necessario»,

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la cui esistenza dipende dalla volontà del legislatore regionale. Con riferimento a tale problema si sofferma sulla proposta di legge C. 605, dal momento che gli altri disegni di legge o non contengono una definizione di comune montano, come la proposta C 41, o si limitano a rimandare alla legge n. 97 del 1994 e, dunque, ai vecchi criteri del '52, come la proposta C. 2115 e la proposta C 2007. Rileva che nella proposta di legge C 605 una novità importante consiste nell'introduzione della nozione di territorio montano. Tale nozione precede quella di comune montano: la montagna, infatti, in quanto spazio geografico, è un continuum, dove non si può fissare nettamente il limite fra territorio montano e territorio non montano. La scelta di questo limite è prevalentemente statistica e politica. Rileva che, conseguentemente, va realizzata una sorta di carta del territorio montano in Italia, da suddividere nei confini amministrativi, calcolando la percentuale montana che ricade all'interno del comune e delle altre unità amministrative. In proposito, sottolinea la necessità di criteri e di soglie certe e univoche: espressioni come «altitudine media, di norma, non inferiore ai 600 m sul livello del mare» (lettera a), articolo 2 della proposta di legge n. 605,) tradiscono una vaghezza classificatoria inevitabilmente destinata a diventare incertezza interpretativa e ad allargare il numero dei territori cosiddetti «montani».
Sulla base di una definizione univoca di montagna, si potrà procedere in seconda battuta - secondo il percorso suggerito dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 della proposta di legge C. 605 - a individuare la percentuale di territorio montano presente all'interno dei confini comunali. In tal modo potrà essere fatta la classificazione e l'elenco a scala nazionale dei comuni montani. Al riguardo, sottolinea che a prescindere dalla soluzione che si deciderà di adottare, la questione della definizione di territorio montano risulta improrogabile e necessita al più presto di una soluzione definitiva. Rileva altresì che essa si è resa ancora più urgente con l'approvazione della legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il cosiddetto federalismo fiscale. In ben quattro articoli, infatti, il provvedimento fa esplicito riferimento ai territori montani. Ricorda brevemente che si tratta dell'articolo 11, relativo ai «Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane» e che include, tra i principi e i criteri direttivi cui dovranno ispirarsi i decreti legislativi, la «valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata [...], dei territori montani e delle isole minori» (lettera g)). Richiama anche l'articolo 13, sui «Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali», che riporta tra i principi e criteri direttivi da tenere in considerazione anche «la definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti [...]» (lettera d)). Ricorda altresì in proposito l'articolo 16, sugli «Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione», che riporta tra i principi e criteri direttivi secondo cui adottare i decreti legislativi la «considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori [...]» (lettera c)). E, infine, segnala l'articolo 22, relativo alla «Perequazione infrastrutturale», che impone di tener conto nella ricognizione degli interventi infrastrutturali

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di diversi elementi, tra cui «i particolari requisiti delle zone di montagna» (lettera e)). Anche ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, ritiene, dunque, importante introdurre una chiara e univoca definizione di territorio montano. Passando alla disamina della altre disposizioni, rileva che risulta comune ai disegni di legge l'esigenza di migliorare i servizi pubblici nei territori montani; viene, infatti, sottolineata la necessità di promuovere una razionale organizzazione degli uffici delle agenzie fiscali, quali l'agenzia delle entrate, del demanio, del territorio e delle dogane del Dipartimento delle Finanze, e degli uffici postali al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti. Per lo stesso scopo, le proposte di legge sollecitano l'istituzione di centri multifunzionali nei quali concentrare diversi servizi quali quelli ambientali, turistici, di comunicazione, ecc. Misure di sostegno sono previste anche per garantire il diritto allo studio e per migliorare il sevizio sanitario nonché per favorire il mantenimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e l'aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione e della banda larga. Un altro elemento importante, contenuto nella maggior parte dei progetti di legge, riguarda i lavori pubblici e, in particolare, la possibilità che nei comuni montani per le opere di competenza statale entro un determinato importo, gli enti appaltanti ricorrano alla licitazione privata con procedura semplificata. Viene proposto, infatti, che per l'affidamento di tali lavori, gli enti appaltanti siano autorizzati a procedere tramite trattativa privata, previo esperimento di una gara informale che coinvolgo un ridotto numero di imprese. Sottolinea poi l'importanza della disposizione relativa ai finanziamenti e alla semplificazione degli obblighi fiscali per l'associazionismo sociale che opera nei territori montani. Condivide, in particolare, l'opportunità delle indicazioni contenute nelle proposte di legge C. 605, 2115 e 2007, che prevedono per le fondazioni bancarie l'obbligo di destinare una quota (non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi) a un fondo speciale per l'associazionismo e il volontariato, all'interno del quale vincolare una ulteriore quota non inferiore al 10 per cento alla creazione di centri di servizi nei territori montani. Inoltre - sempre per il sostegno all'associazionismo sociale nei territori di montagna - si prevede di utilizzare un accantonamento pari allo 0,3 per cento a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali. Altre disposizioni sono volte a confermare, o introdurre ex novo, alcune agevolazioni e incentivi che favoriscano il mantenimento della vitalità socio-economica e ambientale nelle zone montane e che sono giustificate dai costi maggiori che chi vive e lavora in montagna deve sopportare. Si tratta di misure volte a favorire la diversificazione delle attività degli imprenditori agricoli di montagna; misure in favore del turismo montano e dei rifugi di montagna; per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo e per il potenziamento delle attività economiche nei comuni montani. Sottopone poi all'attenzione della Commissione alcune considerazioni in merito alle gestione delle acque e dell'energia idroelettrica. Si tratta della proposta di restituire alla montagna, da un lato una quota tra il 5 e il 10 per cento dei proventi della distribuzione dell'acqua potabile, da assicurare tramite gli ATO e da destinare alla manutenzione del territorio di origine delle fonti idriche (una misura attualmente già operativa in Piemonte); dall'altro, di istituire una quota, sempre tra il 5 e il 10 per cento, anche sul valore dell'energia idroelettrica prodotta in ogni regione, calcolata sul valore effettivo e non soltanto sulle potenze installate. Si sofferma infine su un altro punto che ritiene di fondamentale importanza, quello relativo al Fondo nazionale montagna, istituito, come è noto, con la legge n. 97 del 1994. Personalmente ritiene che sarebbe opportuno avviare una verifica e una modifica dei criteri con cui detto Fondo viene ripartito tra le Regioni. Come si evince dalle delibere di ripartizione approvate dal CIPE, anche dall'ultima del dicembre 2008, la maggior parte delle risorse viene destinata a Regioni economicamente svantaggiate,

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ma molto poco «montane». Sarebbe il caso, allora, visto che si tratta di un Fondo specifico per la montagna, di individuare nuovi criteri di ripartizione in grado di abbinare il disagio economico alla montanità. Sia l'analisi della letteratura, sia l'analisi empirica consente di affermare, con cognizione di causa, l'importanza dell'allocazione ottimale delle risorse pubbliche - correnti e capitali - sia per eliminare le differenze territoriali e rallentare e invertire i processi di desertificazione sociale, sia per promuovere e sostenere la competitività economica. Il settore pubblico e la spesa da esso erogata possono, infatti, innescare meccanismi di sviluppo endogeno, con effetti sia a carico del livello del reddito, sia per lo sviluppo territoriale. Un aspetto determinante per il raggiungimento degli obiettivi di coesione, integrazione e convergenza territoriale, riguarda la definizione e specificazione dei criteri che stanno alla base dell'individuazione della ripartizione territoriale a cui destinare le risorse. Conclusivamente annuncia alla Commissione la propria disponibilità a lavorare ad un testo unificato delle diverse proposte di legge.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, con riferimento alla disponibilità del relatore di elaborare un testo unificato, prospetta la possibilità che a tal fine venga costituito un comitato ristretto, osservando che ogni decisione a riguardo verrà in ogni caso assunta al termine dell'esame preliminare. Annuncia poi che il Ministro per i rapporti con le regioni, impossibilitato a intervenire alla seduta odierna, ha manifestato la sua disponibilità a intervenire nel prosieguo dell'esame preliminare.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che le proposte di legge in esame, così come la proposta di legge in materia di piccoli comuni di cui è relatore, che la Commissione sta esaminando congiuntamente alla VIII Commissione, hanno l'ambizione di ripensare il modello di sviluppo che l'Italia ha seguito negli anni della grande trasformazione sociale ed economica del Dopoguerra, quando si è registrato un imponente fenomeno di urbanizzazione, che si è realizzato in modo però caotico, ingenerando costi eccessivi e diffusi disservizi. Si pone pertanto il problema di promuovere una più corretta distribuzione della popolazione sul territorio, incentivando la residenzialità nei territori con minore tensione demografica. Nell'esprimere apprezzamento per l'intervento del relatore che ha opportunamente richiamato gli aspetti più importanti delle proposte di legge e nel giudicare parimenti positiva la disponibilità manifestata dal Ministro Fitto, sollecita quindi un iter rapido del provvedimento. Osserva infatti che sicuramente l'attuazione del federalismo fiscale e il progettato codice delle autonomie avranno inevitabilmente un impatto sulla disciplina legislativa in materia di territorio montano; ciononostante risulta importante dare una prima definizione legislativa della questione.

Gioacchino ALFANO (PdL) riservandosi un approfondimento complessivo sulle proposte di legge in esame, invita i componenti della Commissione a una riflessione sulle conseguenze che i vincoli gravanti sulle attività montane hanno per le zone limitrofe. Richiama in proposito l'esperienza campana della zona di Sarno.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.