CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2009
192.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
C. 2320-bis-C.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, recante il disegno di legge comunitaria 2008, che è stato modificato dal Senato unicamente con la soppressione del comma 2 dell'articolo 23, che conteneva due integrazioni all'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza. Tale disposizione era stata introdotta nel corso del precedente esame alla Camera con l'approvazione da parte dell'Assemblea di un emendamento della XIV Commissione all'articolo 23, che reca disposizioni volte a conformarsi alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcool, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006. In primo luogo, il soppresso comma 2 intendeva modificare il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, consentendo la somministrazione di bevande alcoliche da parte di titolari o gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di

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intrattenimento successivamente alle ore 2, termine stabilito a legislazione vigente, a condizione che la somministrazione cessasse mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale. Inoltre, con una modifica introdotta al successivo comma 3 del citato articolo 6, si aggiungeva tra le sanzioni per il mancato rispetto dei divieti stabiliti da comma 2 anche quella del divieto per un anno della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2. Alla luce di tali elementi, rileva, con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, che la predetta soppressione non comporta profili problematici di carattere finanziario.
Per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che è stata presentata una sola proposta emendativa, l'emendamento Zeller 23.1, che ripristina il testo del comma 2 dell'articolo 23 approvato dalla Camera dei deputati e soppresso dal Senato. Osserva che la proposta non pare, quindi, presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento e l'emendamento 23.1 non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che la disposizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23, soppressa dal Senato, appariva logicamente incongrua, in quanto prevedeva la sanzione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2, quando di norma dopo tale ora era comunque vietata la somministrazione di alcolici.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere un parere di nulla osta sia sul testo del provvedimento sia sull'emendamento 23.1.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-C.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e ulteriori condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta di mercoledì scorso, senza tuttavia procedere all'espressione del parere in assenza dei necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate sui profili finanziari del provvedimento. Il testo del disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato limitatamente modificato dalla Commissione di merito, che ha approvato quattordici emendamenti governativi, nonché ulteriori sette emendamenti di iniziativa parlamentare identici ad altrettanti emendamenti del Governo, presentati unitamente ad una nota tecnica del Ministero dello sviluppo economico in data 15 giugno, riscontrata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato del 17 giugno e condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 16 giugno. Con riferimento a tali modifiche, nel richiamare per un'analisi esaustiva delle conseguenze finanziarie la documentazione predisposta dagli uffici, ritiene opportuno acquisire chiarimenti con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 1, comma 1, lettera c). In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la previsione della previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, introdotta dalla Commissione di merito, al fine del riconoscimento ai distretti produttivi delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 1, comma 368, della legge n. 266 del 2005, possa garantire che dall'attuazione della presente disposizione non derivino nuovi o

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maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 27, comma 9-bis, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza, per la parte relativa alle minori entrate, debba essere riferita al solo bilancio dello Stato, come appare dalla formulazione della norma, o al più ampio aggregato della finanza pubblica.
Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da alcune proposte emendative trasmesse dall'Assemblea. Richiama, in primo luogo, l'emendamento 1.5, il quale reca disposizioni per favorire processi integrati di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. A tal fine autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti della tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, fermo restando che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di previsione di spesa, senza essere tuttavia corredata della relativa clausola di monitoraggio, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione recata dalla proposta emendativa e se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare il funzionamento degli enti che dalla stessa vengono finanziati. Richiama poi l'emendamento 2.3, che inserisce, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, un ulteriore accordo di programma in favore della regione Puglia tra quelli destinatari delle risorse finanziarie dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza prevista dal comma 11 sia idonea a garantire che, anche a seguito dell'introduzione di tale accordo di programma, dall'attuazione del suddetto comma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede poi chiarimenti sull'emendamento 2.6, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 in favore del distretto industriale della sedia del Friuli-Venezia-Giulia e della filiera tessile molisana. Al relativo onere si provvede mediante riduzione negli anni 2009, 2010 e 2011 del fondo per interventi in materia ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112 del 2008. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa presenta profili problematici dal punto di vista della formulazione, prevedendo inoltre una copertura ultronea relativamente all'anno 2011. Rileva, inoltre, che il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112 del 2008, reca le necessarie disponibilità, ma il relativo utilizzo è subordinato ad apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Richiama ancora l'emendamento 3.1, che prevede che il fondo per le zone franche urbane sia finanziato non dal CIPE a valere sulle risorse disponibili del fondo per le aree sottoutilizzate ma dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nell'ambito delle proprie risorse. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta Agenzia possa attuare le disposizioni di cui alla presente proposta emendativa in conformità alle proprie finalità istituzionali e se la stessa abbia le necessarie risorse. Segnala ancora l'emendamento 6.3, che sostituisce l'articolo 6 del provvedimento prevedendo misure per l'attivazione immediata di nuovi impianti produttivi e attività economiche. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le modifiche previste dalla proposta emendativa non pregiudichino il gettito derivante dai diritti e dai proventi per la pubblica amministrazione connessi al rilascio delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi necessari per l'esercizio delle attività economiche di cui al presente articolo. Segnala poi l'emendamento 18.1, che incrementa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2009 il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole per far fronte alle spese connesse al rafforzamento delle attività di controllo del settore agroalimentare. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione del limite di spesa destinato alle agevolazioni sulle accise per i combustibili di origine

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biologica dall'articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la copertura del quale è previsto l'utilizzo sia idonea, e se sia necessario anche rideterminare la misura delle agevolazioni prevista dal comma 5 dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto legislativo. Segnala poi l'emendamento 18.3, che incrementa di 590.000 euro per l'anno 2009 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 26, comma 7, terzo periodo, del decreto legge n. 248 del 2007, per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale delle politiche agricole e forestali attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione del limite di spesa destinato alle agevolazioni sulle accise per i combustibili di origine biologica dall'articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la copertura del quale è previsto l'utilizzo sia idonea, e se sia necessario anche rideterminare la misura delle agevolazioni prevista dal comma 5 dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto legislativo. Chiede ancora chiarimenti sull'emendamento 27.20, che prevede la soppressione dell'articolo 27, comma 17, il quale, tra le altre cose, prevede la rimodulazione degli incrementi della quota minima di energia prodotta da fonti rinnovabili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la soppressione del comma 17 possa pregiudicare la regolazione degli incrementi della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili in conformità ad obblighi comunitari, dalla cui violazione potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala quindi l'emendamento 27.43, che riduce da 3 a 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 27, comma 36 per lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia. Al riguardo, rileva che la quantificazione dell'autorizzazione di spesa in 3 milioni di euro è stata individuata recependo una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio. Pertanto, pur non essendo stati forniti al Senato elementi idonei a giustificare tale quantificazione, appare opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla proposta emendativa non pregiudichi la realizzazione degli interventi previsti dalla disposizione in esame. Chiede poi chiarimenti sull'emendamento 27.44, che prevede la soppressione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 896 del 1986 che prevede norme in materia di assegnazione del permesso di ricerca. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla soppressione della suddetta norma possano derivare minori entrate a carico della finanza pubblica. Chiede anche chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'articolo aggiuntivo 27.02, che prevede la costituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituendo altresì un Comitato per il monitoraggio del sistema. Al funzionamento del sistema si provvede a valere su contributi versati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 189 del codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 27.04, recante misure in materia di gestione del sistema dei rifiuti, che apporta modifiche alla disciplina dei certificati verdi contenuta nella legge finanziaria per il 2008, prevedendo che determinate tipologie di certificati siano moltiplicate per il coefficiente di 1,8. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le modifiche recate dalle proposte emendative non facciano venir meno la possibilità di effettiva copertura del sistema di incentivazione previsto dall'articolo 2, comma 153, della legge finanziaria per il 2008, a valere sul gettito delle componenti delle tariffe elettriche. Chiede chiarimenti anche sull'emendamento 29.3, che ripristina il testo approvato dal Senato, prevedendo, tra le altre cose, la presenza di personale qualificato ed altamente specializzato. Segnala

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ancora l'emendamento 30.6, che innalza dal 7 al 10 per cento la percentuale di biodiesel che può essere immessa in consumo sia presso utenti in rete che in extrarete, ai sensi del comma 28 dell'articolo 30. In proposito, fermo restando che l'emendamento non modifica il correlato comma 29 dell'articolo 30, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che le modifiche previste non incidono sull'ammontare del contingente di biodiesel che beneficia dell'aliquota agevolata, determinando effetti finanziari negativi. Ricorda poi gli emendamenti 31.2, 31.3 e 31.4 che escludono gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 1 MW, ovvero a 200 KW, dalle procedure autorizzatorie, prevedendo che gli stessi purché di potenza superiore a 20 KW siano soggetti alla sola dichiarazione di inizio attività. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le proposte emendative non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che, al fine di evitare effetti finanziari negativi, dovrebbe restare fermo l'obbligo di pagamento del diritto annuale di licenza previsto dall'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo. Illustra poi gli emendamenti 38.1 e 38.2 che introducono nuove finalità nel Piano per la promozione dell'innovazione nel settore energetico, in particolare prevedendo misure di sostegno e finanziamento per interventi in materia di sviluppo industriale delle reazioni piezonucleari e di energia rinnovabile di tipo geotermico. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alle nuovi finalità previste dalla proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito risorse del Piano individuate ai sensi del comma 1, dell'articolo 38. Segnala ancora gli emendamenti 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4, che modificano l'articolo 42 recante disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le modifiche recate dalle proposte emendative non facciano venir meno la possibilità di effettiva copertura del sistema di incentivazione previsto dall'articolo 2, comma 153, della legge finanziaria per il 2008, a valere sul gettito delle componenti delle tariffe elettriche. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 44.01, che prevede un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione metano per autotrazione. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo per interventi in materia ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 20009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa non reca una esplicita autorizzazione di spesa, ma che questa è desumibile solo dalla clausola di copertura, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa. Rileva, inoltre, che il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112 del 2008, reca le necessarie disponibilità, ma il relativo utilizzo è subordinato ad apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Segnala ancora l'emendamento 49.5, che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2009 per il potenziamento e l'ammodernamento logistico dei tribunali ordinari di cui al comma 4 dell'articolo 49. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo per interventi in materia ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 20009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al riguardo, rileva che il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112 del 2008, reca le necessarie disponibilità, ma il relativo utilizzo è subordinato ad apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di conoscere quale sia stata la risposta alla sua richiesta di procedere all'audizione del

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Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. In ogni caso, chiede al relatore di verificare se la nota della Ragioneria generale dello Stato abbia fornito esauriente risposta ai molteplici profili problematici sollevati nella sua relazione e nella nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che in base ai contatti avviati non si sono verificate le condizioni per procedere all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Rileva che già nella scorsa seduta il Governo aveva comunicato di aver depositato presso la X Commissione un'ulteriore documentazione del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario Luigi CASERO sottolinea che alla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2009 hanno fatto seguito accurati approfondimenti nelle sedi competenti che hanno portato all'elaborazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di una nota tecnica datata 15 giugno, successivamente riscontrata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, con nota in data 17 giugno, e condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 16 giugno (vedi allegato 1). In tali ultimi documenti, che superano la richiamata nota del 5 giugno, sono forniti esaurienti chiarimenti ai profili problematici di carattere finanziario a suo tempo segnalati dal relatore. Per quanto attiene agli ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore, con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge, segnala che la modifica apportata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è diretta proprio ad assicurare la non onerosità della disposizione, in quanto l'attivazione del meccanismo previsto dalla norma è ora rimesso ad una preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà intervenire solo in assenza di effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato. Osserva, inoltre, che il comma 9-bis dell'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, è correttamente formulato e garantisce la compatibilità finanziaria delle disposizioni delle lettere e) e f) del comma 9. Rileva infine che l'incremento, di cui all'articolo 56, di un punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale IRES a carico delle imprese che operano nel settore energetico risulta idoneo a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo medesimo, in considerazione degli attuali livelli di prezzo del petrolio che allo stato risultano adeguati. Al tempo stesso, segnala comunque l'opportunità di non incrementare ulteriormente in futuro il carico fiscale del settore.

Ludovico VICO (PD) rileva alcune incongruenze tra il contenuto della nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia sul provvedimento e le modifiche poi apportate al testo dalla Commissione di merito, segnalando preliminarmente che non è stata predisposta la necessaria relazione tecnica sul testo approvato dal Senato. In primo luogo, segnala con riferimento all'articolo 3, comma 5, che è stato ritirato l'emendamento del Governo che recepiva le osservazioni critiche dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia. In proposito, ricorda la necessità di tutelare la parte di risorse del fondo per il sostegno all'economia reale destinate agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto dello scorso aprile. Con riferimento all'articolo 1, segnala che la nota rilevava l'assenza della necessaria clausola di salvaguardia, ed in particolare venivano evidenziati profili problematici per quel che concerne i numeri 2 e 5 della lettera a). Parimenti, al medesimo articolo, l'alinea 4-ter.2 risulta essere onerosa nella parte in cui estende interventi agevolativi esistenti a legislazione vigente anche ad ulteriori fattispecie. Con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, ricorda che si destinano a nuovi interventi di spesa risorse

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derivanti dalle revoche della legge 488 del 1992, che non risultano tuttavia quantificate e riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. In proposito, ricorda che le medesime risorse erano impiegate anche dal decreto-legge n. 185. Con riferimento all'articolo 26, comma 3, sul quale è stato approvato un emendamento soppressivo, su richiesta del Ministro Tremonti, rileva che tale soppressione ripristina la disposizione della legge n. 311 del 2004 per cui rimane intatta la componente tariffaria per la compensazione di costi denominata «A2». Rileva che, conseguentemente, la soppressione non deriva da esigenze di copertura finanziaria e di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al Presidente di voler verificare la possibilità di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame, ritenendo che la complessità della discussione svoltasi presso la Commissione bilancio e l'evasività dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non consentano di concludere l'esame del provvedimento in questa seduta. Al riguardo, evidenzia come il provvedimento sia stato caratterizzato da un iter legislativo particolarmente travagliato, sottolineando, con riferimento ai profili di carattere finanziario, che le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento erano inizialmente state valutate positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, tuttavia, in una fase successiva ha ritenuto che le innovazioni apportate presentassero - come indicato nella nota del 5 giugno 2009 - gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero provvedimento, che si porrebbe evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, tuttavia, che i dubbi sollevati dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze sulla copertura finanziaria del provvedimento nella nota, indirizzata alla Commissione bilancio, non siano del tutto superati, in quanto la nota non ha fornito chiarimenti con riferimento a tutti i profili problematici indicati. In questo contesto, evidenzia come la Commissione bilancio non possa limitarsi a rimare inerte spettatore nel conflitto che si è aperto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico con riferimento ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, valutando, pertanto, necessario, che la Commissione esprima una propria posizione sulle proposte emendative a suo tempo indicate dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze che non trovano riscontro negli emendamenti successivamente presentati dal Governo. Rilevando, infatti, che solo tre delle diciotto questioni sollevate nelle proposte emendative trovano riscontro nelle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, ribadisce l'opportunità di rinviare l'espressione del parere al fine di tenere conto delle fondate osservazioni contenute nella nota del 5 giugno.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel richiamare le considerazioni del collega Vannucci, rileva che non ci sono né le condizioni né l'urgenza per esprimere il parere.

Francesco BOCCIA (PD) rileva che il rappresentante del Governo si trova in una posizione particolarmente imbarazzante, in quanto nell'esame del provvedimento è più volte emerso che i diversi ministeri interessati non solo esprimono, come appare fisiologico, valutazioni tecniche di carattere difforme, ma anche visioni strategiche assolutamente divergenti, come reso evidente, in particolare, dalle opposte valutazioni delle disposizioni relative al settore energetico, per le quali sembra si stia realizzando un'autentica lotta di potere tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico. In questo quadro, ritiene in particolare che, con riferimento all'articolo 4, andrebbe chiarito se - come segnalato nella nota del 5 giugno 2009 - all'istituzione dell'organismo nazionale di accreditamento debbano associarsi effetti onerosi, privi di adeguata copertura, per la finanza pubblica e, pertanto, si sia in presenza di

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una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva, inoltre, come la documentazione presentata dal Governo presso la Commissione di merito non abbia fornito esaurienti chiarimenti con riferimento ai numerosi profili problematici evidenziati in relazione alle disposizioni dell'articolo 32 del disegno di legge. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni in materia di contributi all'editoria, contenute nell'articolo 56 del provvedimento, ritiene che siano da condividere le valutazioni espresse al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, valutando infondate le preoccupazioni sollevate con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento sollevate dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, rileva l'estrema difficoltà di orientarsi tra le difformi valutazioni espresse dai diversi ministeri con riferimento alle disposizioni del provvedimento ed auspica, pertanto, che il Governo riesca a raggiungere al proprio interno una sintesi che consenta di ridurre ad unità le discordanti posizioni finora espresse.

Amedeo CICCANTI (UdC) nell'associarsi alle considerazioni sin qui svolte, rileva che la nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia rappresenta una censura nei confronti della maggioranza. Rimane il dubbio di come il rappresentante del Ministero dell'economia possa avere acconsentito a norme poi così severamente criticate dall'ufficio legislativo dal medesimo Ministero.

Lino DUILIO (PD) osserva che le modalità seguite dalla Commissione bilancio nell'esame del provvedimento sollecitano una urgente riflessione sul metodo di lavoro della Commissione e sul ruolo che nell'attuale sistema istituzionale è chiamata a svolgere la Ragioneria generale dello Stato. A tale riguardo, pur rilevando l'irritualità dell'iniziale nota trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, segnala come la documentazione successivamente predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, autoqualificata come relazione tecnica, e dalla Ragioneria generale dello Stato sia ampiamente lacunosa, in quanto non sono stati esplicitamente confutati tutti i rilievi sollevati nella prima nota. La documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato non procede, peraltro, ad una reale verifica delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, ma si limita genericamente a esprimere un apprezzamento per tali valutazioni, aggiungendo solo una propria considerazione con riferimento all'articolo 3, comma 5. In questo contesto, rileva come il metodo di esame seguito dalla Commissione, che sempre più non è adeguatamente supportata dai documenti predisposti dalle strutture ministeriali, impedisce un reale approfondimento dei profili problematici delle disposizioni. Al fine di salvaguardare la dignità dell'istituzione parlamentare, occorre dunque consentire un effettivo esame della documentazione predisposta dal Governo e chiarire quale peso attribuire alle valutazioni espresse dalle diverse strutture ministeriali e, in particolare, dalla Ragioneria generale dello Stato. In questa ottica, ritiene sia assolutamente imprescindibile procedere ad un'audizione del Ragioniere generale dello Stato, nella quale chiarire finalmente il ruolo della documentazione che la Ragioneria elabora, al fine di precisare la distinzione tra l'attività di verifica delle relazioni tecniche di cui alla legge n. 468 del 1978 e le valutazioni espresse dalla Ragioneria stessa al di fuori di tale attività di verifica.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che rispetto alla nota del 5 giugno, ci sono state successive evoluzioni di cui la documentazione del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che deposita dà conto. In particolare, tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia, sono stati concordati alcuni emendamenti. Conseguentemente all'approvazione di tali emendamenti, la nota finale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato esprime il consenso sull'attuale testo del provvedimento. Dopo

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aver richiamato quindi i chiarimenti contenuti nella documentazione, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Vico con riferimento all'articolo 3, comma 5; rileva poi, con riferimento all'articolo 1, che l'attivazione del meccanismo previsto dalla norma è rimesso ad una preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze che potrà intervenire solo in assenza di effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato. Insieme, sottolinea che non vi sono effetti negativi derivanti dal comma 12 dell'articolo 2. Ricorda infine che la soppressione del comma 3 dell'articolo 26 è stata autonomamente decisa dalla Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come la documentazione trasmessa dal Governo debba essere ordinata in senso logico e cronologico, rilevando come i profili evidenziati nella prima nota trovino puntuale risposta nei chiarimenti forniti dalle note successivamente elaborate e nelle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito. Fa presente, poi, che altre modifiche saranno verosimilmente introdotte, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio. Propone, pertanto, ai colleghi, prima di decidere in ordine al rinvio dell'espressione del parere sul provvedimento, di verificare i contenuti della proposta che verrà formulata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, in risposta al deputato Vico, rileva che la sua osservazione sul comma 5 dell'articolo 3 è stata recepita nella sua proposta di parere, e che il comma 3 dell'articolo 26, su cui pure aveva espresso alcuni rilievi critici, attinenti però al merito e non ai profili finanziari, è stato soppresso dalla Commissione di merito. Formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, gravano sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge n. 185 del 2008, nel quale è confluita quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, senza pregiudicare le risorse del medesimo Fondo già destinate agli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009;
l'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 non costituisce un ente di nuova istituzione, ma sarà individuato tra soggetti già esistenti e l'attività del Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di settore prevista dal medesimo articolo, sarà svolta dagli uffici che già attualmente esercitano le competenze in questione;
le risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, utilizzate con finalità di copertura dal comma 7 dell'articolo 18, sono inserite nel bilancio dell'AGEA e, pertanto, trattandosi di risorse esterne al bilancio dello Stato, pur essendo stanziate per l'anno 2009, possono essere utilizzate anche per interventi da realizzare negli anni 2010 e 2011, senza recare alcun pregiudizio agli interventi già programmati;
il Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 reca le necessarie disponibilità;
i contributi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera n) risulterebbero deducibili ai fini delle imposte sui redditi, con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica; risulta pertanto opportuno, in assenza di una relazione tecnica che dimostri la possibilità di compensare tali minori entrate, ripristinare il testo approvato dalla Camera in prima lettura;

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la proroga al 2010 del termine per la messa a disposizione delle aree e delle infrastrutture necessarie e per l'assegnazione della concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis, di cui all'articolo 38, comma 4, non determina effetti finanziari negativi in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, disponendo una precedente proroga, non aveva ascritto alla stessa effetti finanziari negativi;
l'incremento, di cui all'articolo 56, di un punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale IRES a carico delle imprese che operano nel settore energetico risulta idoneo a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo medesimo, in considerazione degli attuali livelli di prezzo del petrolio che allo stato risultano adeguati, ferma restando l'opportunità di non incrementare ulteriormente in futuro il carico fiscale del settore;
il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, all'articolo 27, commi 11 e 36 e all'articolo 44, comma 1;
rilevato che:
risulta opportuno, alla luce della quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9 in termini di stima, di inserire nella disposizione una clausola di monitoraggio delle minori entrate;
l'attuale formulazione del comma 8 dell'articolo 27, in base alla quale il consiglio di amministrazione della Sogin Spa decade solo al momento della nomina dei commissari, appare suscettibile di prorogare il mandato dello stesso con possibili effetti finanziari negativi, e, conseguentemente, si pone in contrasto con la politica di contenimento di spesa delle società controllate dal Ministero dell'economia; per questi motivi deve considerarsi preferibile ripristinare il testo approvato in prima lettura dalla Camera;
la previsione di cui all'articolo 30, comma 26, facendo venire meno le competenze degli enti locali in ordine alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per la distribuzione del gas, potrebbe determinare diseconomie a livello locale con riflessi negativi per la finanza pubblica;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: Fondo per le aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
b) sostituire le parole: Fondo medesimo con le seguenti: Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'articolo 3, comma 6, al secondo periodo sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui con le seguenti: ai sensi del.

All'articolo 9, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

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All'articolo 18, sostituire il comma 7 con i seguenti:
«7. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
7-bis. Per l'attuazione dei commi 5 e 6 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
7-ter. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 7-bis, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
7-quater. Le risorse di cui ai commi 7 e 7-bis possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
7-quinquies. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

All'articolo 25, comma 2, lettera n), sostituire le parole da: con contribuzione a carico dei medesimi produttori fino alla fine della lettera con le seguenti: di un fondo per il «decommissioning»

All'articolo 27, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nomina dei commissari con le seguenti: entrata in vigore della presente legge.

nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera l), si provvede solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

All'articolo 4, comma 4, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 10, comma 10, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 27, comma 9-bis, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 27, comma 26, lettera c) sopprimere le parole: senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica.

All'articolo 30, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono abrogati».

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che la proposta di parere rispecchia lo stato di confusione dell'esame. Chiede pertanto, pur constatando che la proposta di parere per le numerose critiche che rivolge al

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testo del provvedimento accoglie le considerazioni dell'opposizione, il rinvio dell'espressione del parere ai fini del necessario approfondimento dell'istruttoria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di contattare l'Assemblea per verificare gli spazi per un rinvio dell'esame. Invita comunque il rappresentante del Governo ad esprimere un parere sulle proposte emendative richiamate dal relatore.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sull'emendamento 1.5 in quanto non si può consentire su un'ulteriore riduzione della tabella C, sull'emendamento 2.3 in quanto l'inserimento di un'ulteriore ragione di spesa può determinare pregiudizi per il conseguimento degli altri obiettivi, sull'emendamento 2.6 in quanto la copertura utilizzata può essere impiegata solo a mezzo di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere è contrario anche sull'emendamento 6.3 in quanto l'emendamento incide sul gettito derivante dai diritti e dai proventi per la pubblica amministrazione. Esprime parere contrario anche sugli emendamenti 18.1 e 18.3 per copertura inidonea; sull'emendamento 27.20 per profili di incompatibilità comunitaria; sull'emendamento 27.43 in quanto la riduzione delle risorse pregiudica il perseguimento di obiettivi di matrice comunitaria e sull'emendamento 27.44 in quanto comportano minori entrate per l'erario. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 27.04 per il possibile pregiudizio ai sistemi di incentivazione, sull'emendamento 29.3 e sull'emendamento 30.6. Rileva che invece gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3 non presentano profili problematici di carattere finanziario. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 38.1 e 38.2 per il possibile pregiudizio per il perseguimento degli obiettivi già stabiliti, sugli emendamenti 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4 per il possibile pregiudizio ai sistemi di incentivazione, sull'articolo aggiuntivo 44.01 e sull'emendamento 49.5 in quanto la copertura utilizzata può essere impiegata solo a mezzo di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, integra la proposta di parere con riferimento alle proposte emendative, esprimendo parere contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura sugli emendamenti 1.5, 2.3, 2.6, 3.1, 6.3, 27.20, 27.43, 27.44, 29.3, 30.6, 38.1, 38.2, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4 e 49.5 e sugli articoli aggiuntivi 27.04, 44.01. Ritiene, invece, in base agli approfondimenti compiuti, di poter escludere effetti finanziari negativi dagli emendamenti 18.1 e 18.3.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, segnala che la seduta può essere sospesa per riprendere alle 14.15.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel rilevare che la proposta di parere del relatore raccoglie molte delle osservazioni critiche formulate dai colleghi dell'opposizione, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a sospendere la seduta fino alle 14.15, auspicando che tale sospensione consenta di arricchire l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che la proposta di parere incide in maniera significativa sul testo. Ovviamente però sarebbe necessario un approfondimento più ampio. Ciò premesso ritiene che questa sia l'occasione per una riflessione condivisa sul ruolo della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende quindi l'esame che riprenderà alle 14.15.

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 14.20.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, riformula la proposta di parere, inserendo un presupposto volto a specificare che gli

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interventi previsti dal comma 12 dell'articolo 2 verranno avviati solo dopo che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia verificato la provenienza e l'adeguatezza delle risorse provenienti dalle revoche delle agevolazioni disposte ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992. Esprime poi parere contrario anche sull'articolo aggiuntivo 27.01 in quanto volto a costituire un'Unità tecnica per i rifiuti con una copertura che non risulta debitamente verificata in ordine alla sua congruità.

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (vedi allegato 2)

La seduta termina alle 14.35.