CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2009
189.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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Elezione di un vicepresidente.

Mercoledì 17 giugno 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione è convocata per l'elezione di un vicepresidente. Avverte che, essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non potranno aver luogo interventi, ivi compresi quelli a titolo di dichiarazioni di voto, se non per dichiarare un'eventuale astensione. Indìce quindi la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

(La Commissione procede alla votazione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica il risultato della votazione per l'elezione del vicepresidente:
Presenti: 28
Votanti: 28

Hanno riportato voti:
Giuseppe Francesco Maria
Marinello: 20
Schede bianche: 8

Proclama eletto vicepresidente il deputato Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del vicepresidente:
Alfano Gioacchino, Aracu, Baretta, Bitonci, Boccia, Borghesi, Catone, Ceroni,

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Corsaro, D'Amico, De Angelis, Duilio, Fallica, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Girlanda, Marinello, Marini Cesare, Marsilio, Misiani, Moroni, Polledri, Ravetto, Simonetti, Toccafondi, Traversa, Ventura, Zorzato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Marinello.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) nel ringraziare tutti i componenti della Commissione per l'importante incarico a cui l'elezione odierna lo chiama, rileva che si tratta per lui di un momento di grande commozione non solo per la nuova responsabilità che tale incarico implica, ma anche per il fatto di essere stato investito della carica che era del compianto collega ed amico Gaspare Giudice, al quale ha avuto l'onore di essere vicino in tante battaglie in difesa degli interessi del Mezzogiorno. Spera pertanto di poter eguagliare se non la capacità almeno l'impegno con il quale l'amico Giudice ha adempiuto al suo incarico di Vicepresidente.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa agli auguri di buon lavoro al collega Marinello e coglie l'occasione per rivolgere un ricordo commosso alla memoria del collega Giudice.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che sono stati trasmessi alla Commissione gli schemi, relativi al gruppo Banco popolare, del protocollo d'intenti e del codice etico previsti dalle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008. Ricorda, in proposito, che tali disposizioni subordinavano la sottoscrizione da parte dello Stato di strumenti finanziari a sostegno di gruppi bancari italiani, i cosiddetti Tremonti bonds, all'assunzione, da parte del gruppo bancario medesimo, di un protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito per le piccole e medie imprese e per le famiglie, nonché all'adozione di un codice etico contenente previsioni in materia di remunerazione dei vertici aziendali. Queste disposizioni erano state richiamate in occasione dell'esame da parte della Commissione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, atto n. 78, che autorizza la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli strumenti finanziari sopra richiamati emessi dal gruppo Banco popolare. Ricorda, in particolare, che nel parere reso in quella occasione la Commissione aveva richiesto al Governo con una specifica osservazione di trasmettere il codice etico e il protocollo d'intenti prima di procedere alla sottoscrizione degli strumenti finanziari. In tal senso, evidenzia, quindi, che con la trasmissione dei documenti in questione il Governo ha adempiuto alla richiesta della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.
C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo

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internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. A tale riguardo, ricorda che il primo Accordo internazionale sui legni tropicali (ITTA), firmato nel 1983, ha regolamentato la produzione e la commercializzazione del legname tropicale fino al 1996. L'attuale Accordo ITTA stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 rimarrà valido fino all'attuazione del successivo Accordo ITTA del 2006, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame. In linea con i precedenti accordi, l'Accordo ITTA del 2006, che ha una durata di 10 anni , si propone la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione del legname tropicale, la gestione forestale e il mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 18 dell'Accordo prevede l'istituzione del conto amministrativo, del conto speciale e del fondo per il partenariato di Bali, nonché di qualsiasi altro conto il Consiglio internazionale dei legni tropicali ritenga appropriato e necessario, stabilendo, in particolare, che il conto amministrativo è finanziato dai contributi annui obbligatori versati dagli Stati membri ed è destinato al pagamento delle spese di amministrazione, mentre sono escluse le spese per le delegazioni che partecipano alle riunioni del Consiglio, dei comitati e di qualsiasi altro organo ausiliario del Consiglio, che sono a carico dei membri interessati. Il successivo articolo 36 disciplina il deposito da parte della Comunità europea o di altra organizzazione intergovernativa di una dichiarazione specificante la natura e l'ambito della sua competenza per le materie disciplinate dal presente Accordo.
Al riguardo, l'analisi tecnico-normativa precisa che gli obiettivi dell'Accordo verranno perseguiti senza alcun onere a carico della pubblica amministrazione e senza che si renda necessaria la creazione di strutture amministrative e che, con la ratifica dell'Accordo la partecipazione ai contributi obbligatori al conto amministrativo dell'Organizzazione saranno totalmente a carico della Comunità europea e non più degli Stati membri, secondo quanto indicato dal punto 7 della premessa alla Decisione del Consiglio 26 settembre 2007 n. 2007/648/CE. Pertanto, con la ratifica dell'Accordo l'Italia sarà esentata dal versamento degli oneri di natura obbligatoria, che, sulla base dell'Accordo ITTA 1994 attualmente in vigore, ammontano a euro 60.227,41 per l'anno 2008, pari al 10 per cento del totale dei contributi obbligatori versati dai Paesi membri dell'Unione europea. Per quanto riguarda il pagamento di contributi finanziari volontari da destinare al bilancio del conto speciale per interventi su specifici progetti, la relazione illustrativa precisa che si tratta di un'ipotesi del tutto eventuale e qualora si verificasse l'esigenza di un loro versamento si provvederà con apposito disegno di legge. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la relazione afferma che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Alla luce di quanto precisato dalla relazione illustrativa e dell'analisi tecnico-normativa, rileva che il provvedimento non sembra presentare profili problematici, in quanto introduce, rispetto all'Accordo del 1994, norme da cui conseguono effetti di risparmio connessi all'esenzione dal versamento dei contributi obbligatori per i Paesi membri dell'Unione europea.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006 (C. 2450);

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rilevato che:
con la ratifica dell'Accordo in oggetto la partecipazione ai contributi obbligatori al conto amministrativo dell'Organizzazione saranno totalmente a carico della Comunità europea e non più degli Stati membri;
all'eventuale pagamento di contributi finanziari volontari da destinare al bilancio del conto speciale per interventi su specifici progetti si dovrà in ogni caso provvedere con appositi provvedimenti legislativi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 e C. 1897.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, risultante dall'unificazione di due proposte di iniziativa parlamentare, reca disposizioni volte ad incentivare il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Con riferimento alle disposizioni che presentano profili rilevanti ai fini dell'esame della Commissione bilancio, ritiene dovrebbe essere chiarito se l'attribuzione all'Associazione nazionale alpini di funzioni finalizzate alla promozione del reclutamento volontario, prevista dall'articolo 2 del provvedimento, possa determinare effetti onerosi connessi alla copertura delle relative spese. Infatti, nel caso in cui si trattasse di compiti attualmente non svolti, l'Associazione potrebbe non disporre delle necessarie risorse finanziarie. In ordine al riconoscimento, da parte delle regioni, di benefici fiscali, ai sensi dell'articolo 1, capoverso 2-bis, pur considerato il carattere facoltativo della norma, andrebbero verificati gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che per le regioni il patto di stabilità interno pone vincoli solo sul lato della spesa. Segnala infine che il riconoscimento dei suddetti benefici potrebbe favorire lo sviluppo di istanze emulative a favore degli appartenenti ad altre specialità e armi dell'Esercito, delle Forze armate e, più in generale, dell'intero comparto sicurezza. Sul punto, al fine di confermare l'effettività della previsione di invarianza finanziaria contenuta nel testo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia, utilizzato per la copertura dell'articolo 2-bis, che dispone l'istituzione di un fondo di 200.000 euro per gli anni 2009-2011, destinato all'Associazione nazionale alpini, non presenta né un'apposita voce programmatica né, relativamente all'anno 2009, le disponibilità necessarie a far fronte all'onere previsto.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, fa in primo luogo presente che la previsione del riconoscimento di benefici di carattere fiscale e assistenziale che le regioni e gli enti locali possono riconoscere ai volontari, contenute nel capoverso 2-bis, dell'articolo 1, comma 1, lettera c), sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, a tale riguardo, che la concessione di tali benefici determinerebbe altresì una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di volontari e potrebbe, quindi, determinare richieste emulative e, conseguentemente, una estensione generalizzata del fenomeno. Con riferimento al successivo capoverso 2-quater ritiene, invece, sia necessario specificare che all'istituzione

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del brevetto di alpinismo il Ministro della difesa provvede con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In relazione ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 2, in base agli elementi informativi forniti dal Ministero della difesa, fa presente che l'attività promozionale che verrà svolta dall'Associazione nazionale alpini si affiancherà a quella dei competenti organi dell'amministrazione del Ministero della difesa e non potrà che essere svolta da tale Associazione nei limiti delle risorse che essa riterrà di destinare a tale compito. Per quanto attiene, infine, all'articolo 2-bis, fa presente che nell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del medesimo Ministero non sono presenti sufficienti disponibilità per fronteggiare gli oneri derivanti dall'iniziativa.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 607 e C. 1897, recante Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
i benefici di carattere fiscale e assistenziale che le regioni e gli enti locali possono riconoscere ai volontari in ferma prefissata e in rafferma, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), capoverso 2-bis, sono suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica;
l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non reca sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri di cui all'articolo 2-bis;
rilevata la necessità di specificare che all'istituzione del brevetto di alpinismo di cui all'articolo 1, lettera c), capoverso 2-quater, il Ministro della difesa provvede con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito del relativo dicastero,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-bis;
all'articolo 1, lettera c), capoverso 2-quater, sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato,» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,»;
sopprimere l'articolo 2-bis».

Pier Paolo BARETTA (PD), rilevando come non sussistano ragioni di particolare urgenza per la conclusione dell'esame del provvedimento, sollecita una ulteriore riflessione sui suoi profili problematici di carattere finanziario, anche al fine di verificare se vi siano i margini per porre rimedio alle criticità considerate nella proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce della richiesta del deputato Baretta e in considerazione del fatto che le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore limitano significativamente la portata del provvedimento, propone di soprassedere all'espressione del parere nella seduta odierna, in modo da consentire al relatore di prendere contatto con i presentatori delle proposte confluite nel testo unificato in esame, al fine di valutare l'impatto che l'espressione del parere nei termini proposti dal relatore avrebbe.

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Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, concorda con la proposta del Presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.45.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale reca disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia e risulta collegato alla manovra di finanza pubblica. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, nel richiamare per una completa disanima la documentazione predisposta dagli Uffici, segnala preliminarmente che l'articolo 1, recante disposizioni per l'operatività delle reti di impresa, potrebbe determinare una riduzione di garanzie per l'erario su cui appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Infatti esse attribuiscono all'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete la rappresentanza delle imprese aderenti al contratto anche nelle procedure aventi come controparte le pubbliche amministrazioni o in quelle relative ad interventi di garanzia per l'accesso al credito. Pertanto, per le obbligazioni assunte da tale rappresentante, i terzi potranno rivalersi solo sul fondo comune, in virtù dell'estensione alle reti di impresa delle norme relative al fondo consortile. Andrebbe, inoltre, chiarito se dall'estensione alle reti di impresa delle norme finanziarie e in materia di ricerca e sviluppo relative ai distretti produttivi possano derivare effetti di natura finanziaria, anche al fine di verificare l'effettiva possibilità di contenere l'onere derivante dalle norme entro il limite massimo di spesa previsto per l'attuazione della normativa in materia di distretti previsto dall'articolo 1, comma 372, della legge finanziaria per il 2006 e rideterminato dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009.
Con riferimento all'articolo 3, in materia di riordino del sistema degli incentivi e di agevolazioni alla ricerca, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 6 dispone il rifinanziamento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, il quale prevede disposizioni a favore dei consumatori e dell'emittenza locale. Al riguardo, rileva, dal punto di vista formale, che la previsione dell'inciso «nei limiti delle risorse» non appare pienamente coerente con l'esplicita previsione di una spesa quantificata nel suo ammontare. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura all'articolo 24, appare opportuno che il Governo chiarisca, trattandosi del mantenimento in bilancio di somme relative all'anno 2008, che le stesse possano essere utilizzate anche nell'anno 2009 e se sia necessario prevedere un previo esplicito riversamento all'entrata del bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 4, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi volti a verificare l'effettiva compatibilità dell'istituzione dell'organismo nazionale di accreditamento con la clausola di neutralità finanziaria espressamente prevista. Nell'ambito di tali chiarimenti, andrebbe in particolare precisato quali saranno le risorse umane e finanziarie da destinare all'organismo nazionale di accreditamento. In relazione alle funzioni di controllo assegnate ai Ministeri, andrebbe chiarito se dalla previsione della

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partecipazione di rappresentanti dei Ministeri agli organi statutari dell'organismo nazionale di accreditamento possano derivare oneri per emolumenti accessori, quali gettoni di presenza e rimborsi spese. Infine, con riferimento ai nuovi compiti assegnati ai Ministeri, ed in particolare al Ministero dello sviluppo economico, ritiene opportuna una conferma circa l'effettiva possibilità per gli enti interessati di esercitare le attività indicate dalle norme nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento all'articolo 5, recante delega al riassetto delle prescrizioni e degli adempimenti applicabili alle imprese, ritiene necessario acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di attuazione dei decreti legislativi senza nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera b), in quanto l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche entro tempi certi e inderogabili potrebbe determinare elementi di rigidità nell'erogazione dei benefici che potrebbero riflettersi sui saldi di cassa. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Sulle modifiche in materia di ICI di cui all'articolo 8, al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione in esame, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio circa i criteri di determinazione dell'ICI dovuta nel caso di immobili da costruire o in corso di costruzione, con particolare riferimento alle variazioni previste dal testo rispetto alla normativa vigente. Per quel che concerne le modifiche alla disciplina in materia dei consorzi agrari di cui all'articolo 9, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le ipotesi ed i dati alla base della quantificazione dell'onere. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 è stato introdotto dal Senato con un emendamento della Commissione (4.200) volto a recepire una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 marzo 2009. La norma prevede una autorizzazione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 che reca norme di modifica del regime fiscale per la disciplina dei consorzi agrari. La suddetta autorizzazione di spesa, anche in considerazione della natura di minori entrate degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è formulata in termini di previsione di spesa. Tuttavia, la disposizione in esame, a differenza di quanto prevede la vigente legislazione contabile, non è corredata da alcuna clausola di monitoraggio o di salvaguardia. Al riguardo, qualora il Governo confermi che l'autorizzazione di spesa debba essere formulata in termini di previsione di spesa, ritiene opportuno modificare la disposizione prevedendo, esplicitamente, una clausola di monitoraggio. Con riferimento alle risorse del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, vale a dire, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare necessario che il Governo confermi se lo stesso rechi le necessarie disponibilità. Sulle disposizioni in materia di società cooperative di cui all'articolo 10, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti sul gettito derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, che prevede, in luogo dell'attuale regime sanzionatorio, l'applicazione della sospensione semestrale delle attività, limitata alla sola assunzione di nuove eventuali obbligazioni contrattuali, per le cooperative che non provvedano ad effettuare le necessarie comunicazioni, ovvero non ottemperino alle prescrizioni dell'organo di vigilanza. Andrebbero, inoltre, acquisiti chiarimenti circa la congruità delle attuali disponibilità di bilancio del Ministero dello sviluppo economico, finalizzate alla promozione dell'attività di cooperazione, a finanziare il funzionamento dell'Associazione Luigi Luzzatti. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 10, ritiene opportuno che il Governo chiarisca in quale capitolo del bilancio dello Stato è iscritto lo stanziamento di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 1577 del 1947. Sotto il profilo formale, rileva che la clausola di invarianza non appare formulata

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in maniera pienamente conforme alla prassi vigente, laddove prevede l'inciso «oneri aggiuntivi», anziché «nuovi o maggiori oneri». Con riferimento all'articolo 12, in materia di commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese, sotto il profilo della quantificazione, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4 dispone il rifinanziamento, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei seguenti accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente, segnala che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica recano le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 16, che disciplina la destinazione dei beni sequestrati, chiede di acquisire ulteriori elementi informativi e di valutazione con riferimento alle implicazioni finanziarie delle norme in esame, anche in considerazione di quanto rilevato nella citata documentazione governativa. Ciò al fine di escludere che possano determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla distruzione di alcune tipologie di beni ed all'eventuale corresponsione dell'indennità di cui al comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Nell'ambito di tali chiarimenti andrebbe precisato se, e con quali modalità, trovi applicazione anche il comma 3 dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 che permette di stipulare convenzioni, per la distruzione dei beni mobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia, con ditte del settore, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Al tempo stesso rileva che si dovrebbe tenere conto anche degli effetti positivi legati all'emersione del sommerso. Per quanto concerne l'articolo 18, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, rileva che le norme, a fronte di una attività di promozione delle iniziative a favore della qualità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevista per gli anni 2009-2011, stimano un onere complessivo di 14 milioni per il solo anno 2009. Inoltre è prevista un'ulteriore spesa di 2 milioni annui per gli anni 2010-2011, disposta con esclusivo riferimento alle attività di controllo svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia-Costiera. Andrebbero, quindi, forniti elementi circa la congruità della copertura in relazione alla effettiva proiezione temporale dell'onere recato dalle norme in esame. Inoltre, andrebbe precisato se le risorse stanziate debbano configurarsi come limite massimo di spesa. In ogni caso, ritiene necessario disporre degli elementi e dei dati sottostanti alla quantificazione degli oneri ascritti alle diverse disposizioni dell'articolo in esame. In proposito rileva, tra l'altro, che il comma 2 prevede che l'attività di controllo sia effettuata attraverso il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto guardia-costiera, nell'ambito delle rispettive competenze. Tuttavia il comma 7 prevede uno stanziamento di 2 milioni annui per gli anni 2010-2011, esclusivamente per il Corpo delle Capitanerie di porto e con specifico riferimento alle sole attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura. Chiede, quindi, di acquisire chiarimenti in merito alle risorse per finanziare le medesime attività nel 2009 e alle risorse con le quali far fronte ai compiti di controllo affidati al Comando dei Carabinieri ed al Corpo forestale. In ogni caso non si rinviene alcuna fonte di finanziamento per le medesime attività a decorrere dal 2012. In

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merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 14 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, relativa al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare. La norma dispone una serie di specifiche autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica, risorse che vengono assegnate dall'AGEA, e per gli interventi di cui ai commi 5 e 6. A tale fine è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola» alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 può essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Infine, la norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per le attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura. Tali risorse sono destinate al Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al riguardo, andrebbe preliminarmente valutata l'opportunità di riformulare le singole autorizzazioni di spesa previste per l'attuazione dei commi 1,2,3, e 4, pari a 7 e a 2 milioni di euro per l'anno 2009, e quella di 5 milioni di euro per il medesimo anno prevista per l'attuazione dei commi 5 e 6, in modo da chiarire espressamente che le stesse rientrino nella più generale autorizzazione di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2009 riferita all'intero articolo di cui al primo periodo del comma 7. Con riferimento all'allineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e l'effettivo manifestarsi degli oneri, si segnala che le disposizioni di cui al comma 1 prevedono interventi riferiti al triennio 2009-2011, mentre la copertura è prevista limitatamente all'anno 2009, con l'eccezione delle attività di controllo sulla pesca e l'acquacoltura per le quali è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro anche per gli anni 2010 e 2011. In relazione alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, relativa al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare, prevista dalla norma in esame con finalità di copertura, segnala che la disposizione sopra richiamata non reca alcuna esplicita autorizzazione di spesa, ma si limita a prevedere l'istituzione, nello stato di previsione dell'AGEA, di uno specifico capitolo di entrata. Al riguardo, trattandosi di risorse fuori bilancio, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sussistano adeguate disponibilità e se il loro utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente. Alla luce della circostanza che si tratta di risorse esterne al bilancio dello Stato, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, a quali soggetti le stesse siano destinate dal momento che la norma fa riferimento solo al fatto che le stesse «sono assegnate dall'AGEA». Tale chiarimento appare necessario anche al fine di prevedere esplicitamente, qualora le risorse siano destinate, ad esempio, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che le risorse, ai fini della

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loro successiva riassegnazione, siano preliminarmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. La norma prevede, inoltre, che la spesa autorizzata possa essere incrementata, nell'anno 2009, mediante la riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici. Con riferimento a tale eventualità, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali contributi si faccia riferimento e se la loro riassegnazione possa determinare, alla luce delle disposizioni volte a contenere la spesa mediante la previsione di esplicite limitazioni alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, effetti finanziari negativi a carico del bilancio del medesimo. Dal punto di vista formale, segnala, inoltre, la necessità di modificare al comma 7 le parole «quantificate in» con il seguente «pari a «. Infine con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, del Fondo da utilizzare a reintegro delle missioni e dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, appare opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 19, che introduce modifiche al Codice della proprietà industriale, chiede di precisare l'ambito applicativo delle disposizioni, indicando se le stesse riguardino anche beni che non sono nella titolarità dei comuni, in quanto di proprietà di altri enti pubblici o di soggetti privati. Andrebbero altresì chiariti i relativi effetti finanziari anche con riguardo agli esborsi di altri enti pubblici interessati per lo sfruttamento del marchio. Con riferimento alle iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale, di cui all'articolo 24, alla luce delle modifiche apportate dal Senato, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità, sul Fondo sanzioni dell'Autorità antitrust, oltre che dell'importo di 40 milioni, di quello di 30 milioni di euro da destinare al Fondo per la tutela dell'ambiente, ai sensi del precedente articolo 3, comma 6. Tenuto conto della soppressione del riferimento all'anno 2008, andrebbe inoltre chiarito in quali esercizi sarà possibile utilizzare le somme mantenute nella disponibilità del Fondo sanzioni antitrust ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 207 del 2008. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 24 destina a diverse finalità le risorse del Fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori, istituito ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge n. 388 del 2000, riassegnate e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 207 del 2008. Per alcune delle suddette finalizzazioni quali il rifinanziamento del Fondo previsto dall'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008 e per il rifinanziamento degli incentivi in materia editoriale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 è esplicitamente indicato il quantum delle risorse destinate, rispettivamente pari a 30 milioni di euro e a 40 milioni di euro. Le residue risorse sono destinate al fondo per la cosiddetta social card di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008. La relazione tecnica allegata all'atto Senato n. 1905 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008) quantificava le risorse da mantenere in bilancio sul Fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori in circa 354 milioni di euro dei quali circa 25 milioni erano già destinate ad impegni assunti dal Ministero dello sviluppo economico per iniziative a favore dei consumatori, in conformità a quanto disposto dal soppresso comma 2 dell'articolo in esame, e prevedeva la destinazione alla social card di risorse per un ammontare pari a 289 milioni di euro circa. A tale proposito ricorda che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, relativamente all'anno 2009, sul capitolo 1650 del ministero dello sviluppo economico relativo al predetto fondo risultano iscritte risorse a titolo di residui non impegnati pari a 329,3 milioni di euro e a titolo di residui impegnati, relativamente al solo anno 2008, pari a

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25.109.034,90, che dovrebbero sostanzialmente corrispondere a quelli relativi al soppresso comma 2 dell'articolo in esame. A tale proposito, chiede una conferma da parte del Governo. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione del fatto che tali risorse sono iscritte in conto residui, se ai fini della destinazione alle diverse finalità previste dalla norma in esame sia necessario prevedere la loro reiscrizione all'entrata del bilancio dello Stato. Con riferimento alla disposizione in materia di contributi obbligatori per il fondo smantellamento impianti nucleari di cui all'articolo 25, comma 2, lettera n), al fine di meglio precisare gli effetti finanziari della norma, andrebbe chiarito se la previsione - per legge - di una contribuzione obbligatoria possa costituire il presupposto per portare i relativi oneri in deduzione dall'imposta. Per quanto concerne le disposizioni in materia di energia nucleare di cui all'articolo 26, osserva come sostanzialmente la disposizione ripristina l'originaria destinazione delle somme derivanti dalla tariffa A2. Invita poi a considerare le disposizioni del comma 8 dell'articolo 27, in materia di riassetto della Sogin che ritiene suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Con riferimento all'articolo 27, comma 13, in materia di vigilanza sulla traslazione della Robin Hood tax sui prezzi, rileva che, sotto il profilo testuale, andrebbe acquisita una precisazione circa il livello di fatturato da considerare come limite minimo per la vigilanza dell'Autorità. Per quanto concerne l'articolo 27, comma 15, in materia di corrispettivi dovuti al gestore della rete elettrica, poiché la norma interviene - con decorrenza retroattiva - sui criteri di calcolo dei corrispettivi dovuti per il servizio di dispacciamento, andrebbe acquisito un chiarimento circa la compatibilità di tale previsione rispetto agli equilibri di bilancio degli enti interessati. Con riferimento all'articolo 27, commi 16 e 17, in materia di immissione in rete di energia da fonti rinnovabili, osserva che le disposizioni, finalizzate ad incrementare l'utilizzo delle fonti rinnovabili, operano nell'ambito dei meccanismi di obbligazioni, di rapporti contrattuali e di diritti regolati tramite i certificati verdi. Con riferimento a tali modalità di incentivazione, l'equilibrio finanziario - ai sensi della normativa vigente - richiede l'intervento del Gestore dei servizi elettrici (tenuto a ritirare al termine dell'anno, ad un prezzo prestabilito, i certificati invenduti) e la copertura degli oneri in specifiche componenti delle tariffe elettriche. Poiché i commi 16 e 17 in esame operano sul meccanismo descritto, incidendo sul suo campo di applicazione (soggetti coinvolti, quote di energia da produrre), andrebbe chiarito se il nuovo sistema prefigurato possa essere realizzato assicurando comunque la relativa copertura esclusivamente a valere su quote tariffarie. Con riferimento all'articolo 27, commi 26 e 27, recante una delega al Governo in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, rileva che andrebbe chiarito con quali modalità e attraverso quali meccanismi si intende garantire l'obbligo di neutralità finanziaria previsto dal testo con riferimento al riconoscimento di indennizzi ai concessionari uscenti. Andrebbe inoltre chiarito se la nuova disciplina potrà includere misure o agevolazioni di carattere tributario suscettibili di incidere sulle entrate attualmente derivanti dal settore della geotermia. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 26, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sia opportuno d sopprimere o meno la clausola di invarianza prevista per il criterio di delega di cui alla lettera c), dal momento che il comma 26 ne prevede già una riferita all'intera delega. Qualora si ritenga opportuno mantenere anche questa specifica clausola, si dovrebbe valutare se modificarne la formulazione, al fine di renderla conforme alla prassi vigente, nel modo seguente: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Rileva inoltre che si dovrebbe verificare la compatibilità della delega con le competenze regionali. Con riferimento all'articolo 27, comma 36, in materia di statistiche nel settore dell'energia, chiede di chiarire la compatibilità di un limite di spesa rispetto

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allo svolgimento di attività statistiche che sono previste da una disciplina europea e che potrebbero quindi assumere carattere obbligatorio. Andrebbe inoltre confermata la congruità delle risorse indicate dal testo (anche sotto il profilo temporale, trattandosi di somme limitate ad un solo anno) rispetto alla nuova finalizzazione delle stesse, che appare di carattere permanente. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 36, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento al comma 43 dell'articolo 27, in materia di vendita dell'energia prodotta da piccoli impianti alimentati con fonti rinnovabili, al fine di escludere effetti finanziari diretti rileva che andrebbe chiarito se - come sembra presumibile - la disposizione in esame rientri fra le altre misure di incentivazione delle fonti rinnovabili per le quali gli eventuali oneri sono posti a carico della tariffa elettrica. Con riferimento all'articolo 27, comma 44, in materia di istituzione della Cabina di regia nazionale per gli inceneritori, tenuto conto che si prevede l'istituzione, in via permanente, di un nuovo organismo amministrativo, del quale non vengono precisate né la struttura organizzativa né la composizione - chiede di chiarire con quali modalità si intenda garantire l'obbligo di invarianza previsto dal testo, con particolare riferimento alle spese per emolumenti, indennità e rimborsi da corrispondere a qualunque titolo al personale; nonché alle spese di carattere organizzativo connesse al funzionamento dell'organismo. Con riferimento all'articolo 28, in materia di estensione delle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, chiede di acquisire elementi di valutazione in ordine all'effettiva possibilità di dare attuazione alle misure di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sulla disposizione. Con riferimento alle disposizioni in materia di agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29, rileva che le norme attribuiscono all'Agenzia ulteriori compiti di vigilanza e di responsabilità, riconoscendo alla stessa una maggiore autonomia di esercizio dei propri compiti. È stata, tra l'altro, soppressa la disposizione del comma 4 che prevedeva la fissazione da parte del Governo delle linee guida e dei criteri di funzionamento dell'Agenzia. Inoltre, è previsto al comma 3 che l'Agenzia si avvalga di «personale qualificato ed altamente specializzato». Pertanto, alla luce delle predette innovazioni e della complessiva configurazione dell'Agenzia, quale emerge dal testo modificato dal Senato, andrebbero forniti elementi volti a confermare l'efficacia della clausola di invarianza di cui al comma 3. In particolare, con riferimento alla particolare qualificazione e specializzazione prevista per il personale dell'Agenzia, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri - anche correlati ai trattamenti economici del personale - andrebbe chiarito se, come si evince dai commi 3 e 17, si tratti comunque del personale dell'ISPRA e dell'ENEA. In caso contrario, potrebbero determinarsi oneri connessi ad un incremento complessivo dell'organico dell'Agenzia. Andrebbe inoltre precisato se tali figure professionali possano essere individuate nell'ambito delle unità di personale dell'ISPRA ed dell'ENEA che saranno trasferite all'Agenzia, senza dar luogo ad incrementi del trattamento stipendiale ovvero ad iniziative che determinino oneri per attività di formazione che eccedano le risorse disponibili. In proposito, segnala l'esigenza di un chiarimento in merito alla modifica introdotta al comma 11, che sembra demandare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto la determinazione dei compensi sia per gli organi sia per il personale dell'Agenzia. Chiede infine conferma che dalla stipula delle convenzioni con le agenzie regionali dell'ambiente, di cui al comma 6, non derivino oneri a carico della finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 5, lettera g), ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito

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alla disposizione che prevede la riduzione del finanziamento ordinario annuale - a favore dell'Agenzia per la sicurezza nucleare - a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo per importi pari alle sanzioni complessivamente incassate dall'Agenzia stessa. Infatti, l'accertamento delle somme complessivamente incassate dall'Agenzia a titolo di sanzioni - per ciascun esercizio finanziario - non può che avvenire a consuntivo o comunque in un momento successivo all'erogazione da parte del bilancio dello Stato delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Agenzia stessa. Non sembrerebbe pertanto opportuno disporre la riduzione delle risorse derivanti dal bilancio dello Stato in via preventiva o in corso di esercizio in quanto la modalità di copertura mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni appare avere carattere aleatorio a fronte di oneri di funzionamento aventi natura certa. Per quanto concerne i commi 6 e7 dell'articolo 30, recante una delega al Governo in materia di concorrenzialità del mercato del gas natural, pur non presentando le disposizioni profili di diretto rilievo per la finanza pubblica, rileva l'opportunità di acquisire conferma circa la possibilità di dare attuazione alla delega senza nuovi o maggiori oneri. Con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 30, recante disposizioni di semplificazione per impianti di microgenerazione ad alto rendimento, al fine di escludere che le previste misure di carattere fiscale e in materia di versamenti possano determinare effetti negativi, anche in termini di sola cassa o con riferimento al comparto degli enti territoriali, andrebbero forniti elementi in merito alla neutralità finanziaria delle norme con riferimento anche al generale comparto della finanza pubblica, laddove la clausola di invarianza di cui al comma 17 riguarda esclusivamente il bilancio dello Stato.
Con riferimento al comma 25 dell'articolo 30, recante disposizioni in materia di sostituzione dei misuratori volumetrici di gas, chiede di chiarire se la norma comporti o meno l'obbligatorietà della sostituzione delle apparecchiature in questione. Ciò al fine di valutare i relativi effetti sul comparto della P.A. Per quanto concerne l'articolo 32, osserva che la disciplina interessa principalmente una società per azioni, Terna, che non rientra nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'Istat ai fini della costruzione del conto economico consolidato. In base a tale presupposto, l'attuazione della norma in esame non dovrebbe comportare un impatto diretto sulla finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 33, in materia di reti interne di utenza, con riferimento alle nuove modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari, andrebbe chiarito se le stesse possano essere compensate nell'ambito delle modulazioni della struttura delle tariffe elettriche, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento, invece, ai nuovi adempimenti relativi all'Autorità per l'energia elettrica, chiede di confermare che possano essere adempiuti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 38, in materia di promozione dell'innovazione nel settore energetico, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'inserimento di nuove finalità all'interno del piano operativo - quali la previsione di nuovi progetti dimostrativi e misure di sostegno e finanziamento per innovazioni nel settore della generazione di energia di piccola taglia - comporti l'eventuale insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, che differiscono al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale la regione Sardegna dovrà concedere la disponibilità delle aree e delle infrastrutture e assegnare la concessione integrata relativa alla gestione di carbone del Sulcis e alla produzione di energia elettrica, andrebbero chiariti i relativi effetti finanziari in considerazione delle attuali modalità di gestione temporanea della miniera. Sul punto chiede chiarimenti da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 41, in materia di tutela giurisdizionale, ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in

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merito alla possibilità da parte del TAR del Lazio di far fronte, nell'ambito delle dotazioni finanziarie, strumentali ed umane disponibili, all'incremento del carico di lavoro derivante dalla concentrazione in tale sede dei procedimenti individuati dalle disposizioni introdotte dal Senato. Per quanto concerne l'articolo 43 in materia di tassa automobilistica per i veicoli alimentati a GPL e metano, con riferimento alla disposizione del comma 3, che estende a tutte le categorie di autoveicoli la possibilità di accedere all'incentivo per l'installazione di impianti a GPL ed a metano, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi volti a dimostrare, sulla base dell'attuale grado di utilizzo dell'agevolazione vigente, la capienza delle risorse già stanziate, a fronte della prevista estensione della platea dei soggetti beneficiari. Quanto alla clausola di invarianza finanziaria relativa agli effetti della disposizione del comma 1, nell'ipotesi in cui le regioni si avvalgano della facoltà di disporre l'esenzione dalla tassa automobilistica, dovrà essere rispettata da tali enti mediante riduzioni compensative delle spese o incrementi delle entrate proprie.
Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 44, comma 1, in materia di copertura finanziaria della riduzione del contributo per i distributori di carburante, osserva che la copertura finanziaria dell'articolo in esame è stata modificata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato in ottemperanza a una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo licenziato per l'Aula dalla Commissione di merito e tesa ad evitare la soppressione del medesimo articolo. Rileva quindi la necessità che il Governo chiarisca se nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica, sussistano adeguate risorse per far fronte alla copertura degli oneri in esame senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo. Con riferimento all'articolo 45, il quale istituisce un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, in materia di profili di compatibilità delle disposizioni introdotte con la normativa comunitaria, evidenziati nella nota sopra richiamata, ritiene necessario un chiarimento del Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione, con possibili effetti negativi sull'erario. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che non appare chiara la portata delle disposizione di cui al comma 5 in base alla quale le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata dovranno compensare il minor gettito derivante dalla riduzione delle accise disposte con il decreto previsto al medesimo comma 5. Con riferimento all'articolo 56 in materia di editoria, premesso che alla disposizione contenuta nell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 non erano stati ascritti specifici effetti scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli elementi e ai dati sottostanti la quantificazione in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 dell'onere derivante dal comma 1. Inoltre, analoghi elementi di quantificazione andrebbero forniti in ordine agli effetti derivanti dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico delle imprese petrolifere, alla luce degli ultimi dati disponibili in merito alla redditività delle imprese interessate. In relazione, invece, al comma 4, andrebbe esplicitata la portata finanziaria della disposizione e i relativi effetti finanziari. In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dispone che all'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria indicata ritiene opportuno, secondo quanto già segnalato riguardo agli aspetti di quantificazione, che il Governo fornisca una stima delle

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maggiori entrate conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008. Risulta inoltre necessario un chiarimento in merito alle modalità con le quali saranno assicurate maggiori entrate (ma forse occorre fare riferimento a minori spese) dalle disposizioni in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa. Con riferimento alle disposizioni in materia di farmaci di cui all'articolo 64, ritiene infine necessario che il Governo confermi che anche alla disposizione si applica la clausola del rispetto dei risparmi di spesa programmati e dei budget assegnati alle singole aziende farmaceutiche richiedenti l'applicazione del pay back, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'iter del provvedimento in esame si sta caratterizzando per significative anomalie. Ricorda infatti quanto avvenuto la scorsa settimana quando in Assemblea è stata richiesta notizia di una nota sul provvedimento predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e inviata alla Commissione bilancio che, nonostante il provvedimento fosse stato approvato nel testo attuale dalla maggioranza al Senato, ne rilevava profili problematici di carattere finanziario assai significativi. Interrogato sulla questione, il Presidente della Commissione bilancio ha correttamente messo a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione ed effettivamente il suo contenuto risulta sorprendente. Ne richiama ad esempio le premesse nelle quali l'ufficio legislativo del Ministero dell'economia sostiene che risultano essere state inserite al Senato nel provvedimento «una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione». Alla luce di questi elementi ritiene largamente insoddisfacente la relazione svolta dal relatore, che in un punto si è anche discostata dalla documentazione predisposta dagli uffici, e invita la Commissione e il relatore a tenere conto degli elementi contenuti nella nota dell'ufficio legislativo, ricordando che su questa vicenda opportunamente il suo capogruppo, il collega Baretta, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, ha richiesto l'audizione del Ministro dell'economia e del Ministro dello sviluppo economico.

Lino DUILIO (PD) ritiene indispensabile, ai fini del prosieguo dell'esame, tenere conto della nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia. Richiamandone i contenuti, si sofferma in particolare sui rilievi mossi all'articolo 4 che ritiene di estremo interesse, in quanto si contesta l'istituzione con atto di natura regolamentare di un nuovo organismo la cui istituzione può avvenire solo per legge attraverso peraltro la preventiva individuazione delle occorrenti risorse finanziarie. Segnala poi una discrasia tra i rilievi del relatore da un lato, e la nota del Ministero dell'economia laddove questa con riferimento all'articolo 36, comma 4, ritiene la previsione di avvalersi di professionisti esterni da parte del Ministero dello sviluppo economico non in linea con l'orientamento governativo diretto al contenimento della spesa del personale. Alla luce di questi esempi ritiene necessario quindi una maggiore chiarezza anche per definire su cosa la Commissione è chiamata a esprimersi, vale a dire se essa si debba esprimere sul testo attuale del provvedimento ovvero sul testo come modificato dagli emendamenti governativi che la stessa nota del Ministero dell'economia prospetta.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce la richiesta, da lui già formulata nella seduta dell'ufficio di presidenza dell'11 giugno scorso, di audire con riferimento al provvedimento

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in esame il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, richiedendo, altresì, che la Commissione bilancio acquisisca formalmente la relazione tecnica presentata dal Governo nella Commissione attività produttive.

Il sottosegretario Luigi CASERO ricorda che la nota citata dagli intervenuti risale al 5 giugno. Successivamente è stata predisposta dal Governo una successiva nota tecnica sui profili finanziari che è stata trasmessa, nella giornata odierna, unitamente ad una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Inoltre il Governo ha oggi depositato alcuni emendamenti presso la Commissione attività produttive che sta esaminando in sede referente il provvedimento. Alla luce di questi elementi chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì 23 giugno.

La seduta termina alle 16.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Atto n. 79.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 136 ed è corredato di relazione tecnica.
Con riguardo ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che le somme relative al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, eventualmente riversate dall'INAIL all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario, sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso è previsto per l'IPSEMA, per la parte di sua competenza. La norma prevede, inoltre, la possibilità per l'INAIL di erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Al riguardo, osserva che il riversamento nell'esercizio successivo di eventuali economie di gestione del Fondo di sostegno da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA sembra suscettibile di determinare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica negli esercizi in cui tali somme sono spese. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Osserva, inoltre, che l'erogazione da parte dell'INAIL di prestazioni non previste a normativa vigente, pur potendo essere finanziata a carico dell'Istituto stesso, determina un aumento della spesa assistenziale, rispetto all'andamento tendenziale scontato ai fini dei saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, in materia di contrasto del lavoro irregolare, valuta opportuno che il Governo confermi che la disposizione in esame si limita a ribadire quanto già previsto dalla normativa vigente, non determinando pertanto effetti onerosi per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle

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disposizioni dell'articolo 24, in materia di sorveglianza sanitaria, ritiene opportuno, al fine di escludere eventuali oneri a carico delle ASL, che il Governo chiarisca se siano previste tariffe ad integrale copertura dei costi delle visite mediche preassuntive. Osserva, inoltre, che in relazione all'articolo 26, appare opportuno che il Governo precisi se già attualmente risultano attivati i corsi di formazione in esame presso gli istituti o le scuole dell'amministrazione della difesa. Andrebbero, inoltre, acquisiti chiarimenti sugli effetti dell'utilizzo dei residui previsto dall'articolo 30 dello schema, sia con riferimento al mancato prodursi di economie per la riassegnazione di tali somme sia con riferimento ad eventuali effetti di incremento della spesa nell'esercizio in cui vengono utilizzate le somme medesime. Con riferimento all'articolo 43, ritiene opportuno che il Governo confermi se gli oneri siano posti a totale carico del datore di lavoro, anche nel caso in cui questi ricorra a soggetti pubblici abilitati. Segnala, poi, che gli articoli 91 e 117, che prevedono la soppressione di sanzioni, possono dar luogo ad una riduzione di entrate, sia pure a carattere eventuale. Con riferimento alle disposizioni in materia di esposizione al rumore e alle vibrazioni, di cui agli articoli 92 e 135, comma 1, lettera a), fa presente che le disposizioni non presentano profili problematici nel presupposto che le modifiche ai valori limite e i predetti differimenti di termini siano compatibili alla normativa comunitaria, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni. Per quanto attiene all'articolo 93, ritiene che le disposizioni non presentino profili problematici anche in considerazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 136 riferita all'intero provvedimento, nel presupposto che ai compiti attribuiti dalla norma alla Commissione consultiva permanente si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene, infine, alla clausola finanziaria di cui all'articolo 136, appare opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico ella finanza pubblica.
Dal punto di vista formale, appare, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di formulare la clausola in maniera maggiormente coerente alla prassi, prevedendo che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti derivanti dal presente decreto «con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, anche attraverso una loro diversa allocazione.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto delle esigenze evidenziate dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.