CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 giugno 2009
187.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 giugno 2009. - Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Atto n. 79.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali sul provvedimento in esame.

Luciana PEDOTO (PD) osserva come, nel corso delle audizioni informali svolte dalle Commissioni, il decreto legislativo n. 81 del 2008 sia stato più volte definito come «affrettato» e «da correggere». Lo stesso collega Damiano ha ricostruito le vicende che ne hanno accompagnato l'emanazione e ha riconosciuto l'esistenza di alcune contraddizioni e lacune. Ritiene, tuttavia, che giudizio analogo dovrebbe essere espresso sullo schema di decreto correttivo in esame, come è emerso, del resto, nel corso delle stesse audizioni.
In particolare, ricorda come quasi tutti abbiano espresso perplessità sull'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008,aggiunto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, cioè sull'estensione della presunzione di conformità.
Al riguardo, esorta tutti i colleghi che non hanno potuto ascoltare l'esposizione puntuale e documentata del Procuratore Guariniello a prendere visione della memoria scritta dallo stesso depositata. In proposito, rileva che, com'è noto, le macchine marcate CE accompagnate dalla dichiarazione di conformità sono conformi alla cosiddetta «Direttiva macchine», la quale è relativa alla progettazione e alla costruzione di una macchina e non al suo utilizzo. Si prevede, inoltre, che l'adozione certificata di modelli di gestione esime

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dalla responsabilità. Al riguardo, si pone tuttavia il problema dei soggetti deputati alla certificazione degli stessi modelli di gestione. Ritiene, infatti, che l'applicazione di un modello di gestione non possa essere appannaggio di «università» genericamente definite.
Se tra gli obiettivi dello schema di decreto vi è quello di ridurre un approccio formalistico, con tale estensione di presunzione di conformità si rischia, al contrario, di rafforzare tale approccio formalistico e burocratico.
Sempre nell'ambito degli obblighi del datore di lavoro, rileva che l'articolo 43 determina la scomparsa dall'ambito dell'attività ispettiva di qualunque istituzione pubblica, veramente terza, nel processo che dovrebbe garantire la sicurezza dei lavoratori. Le attrezzature di lavoro, infatti, vengono già immesse sul mercato con costruzione garantita da privati (scelti dal costruttore) e con controlli di messa in servizio (quello che in gergo viene chiamato collaudo di primo impianto) anch'essi praticabili da privati. Rimaneva quindi, in carico agli organi di parte pubblica, solamente il primo controllo periodico. Se anche questo può esser fatto da privati scelti e pagati dal datore di lavoro, la terzietà da cui deriva l'efficacia del controllo viene meno.
Aggiunge, quindi, che i controlli che i ministeri vigilanti dovevano effettuare sulle attività degli organismi privati non sono stati fatti, nella maggioranza dei casi, lasciando spazio ad un preoccupante lassismo nell'applicazione delle norme di sicurezza.
Svolge poi alcune considerazioni sulle parti di specifica competenza della XII Commissione.
Per quel che concerne l'articolo 6, osserva che, accanto all'esigenza di individuare i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che tale formazione sia sinergica e in sintonia con l'attività delle scuole di specializzazione in medicina del lavoro, anche mediante la possibilità di promuovere dei corsi specialistici nell'ambito di dette scuole.
Per quanto riguarda l'articolo 7, ritiene che l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera debbano essere sempre svolte in strutture abilitate secondo i criteri prefissati dal Sistema sanitario nazionale per le strutture equipollenti.
Per quanto concerne, quindi, l'articolo 12, propone che l'obbligo di inviare i lavoratori a visita medica, oltre che nelle scadenze prestabilite, sia previsto ogni volta che il lavoratore presenti una documentazione sanitaria attestante uno stato di patologia in essere, successivo alle visite già effettuate.
Con riferimento all'articolo 24, comma 7, osserva che il giudizio di inidoneità formulato dal medico competente debba recare anche le motivazioni alla base dell'inidoneità.
Passando, quindi, all'articolo 110, propone che la periodicità dei controlli sui lavoratori esposti all'amianto sia annuale: la locuzione «periodicamente», infatti, è generica, mentre è necessario, così come gli studi epidemiologi evidenziano, stabilire un controllo annuale di questo personale e ciò anche al fine di dare un senso compiuto alla sorveglianza sanitaria, che, come giustamente è indicato nell'articolo, non è più unicamente finalizzata a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione.
Con riferimento, infine, all'articolo 111, propone che, nell'apposito registro dell'ISPESL, siano annotati non solo i casi accertati di mesotelioma, ma anche le patologie dell'apparato genitourinario di pazienti che prestano la loro opera con sostanze quali vernici tossiche, collanti, solventi o simili, e sia inoltre prevista un'osservazione sanitaria semestrale. Per le citate patologie dell'apparato genitourinario, in particolare, si potrebbe, alternativamente, prevedere la possibilità di istituire un apposito registro oppure un elenco apposito nell'ambito del registro esistente.

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In conclusione, ribadisce quanto già emerso nel corso delle audizioni a proposito del rapporto tra etica e risparmio, nonché della stretta connessione tra questi due aspetti nella cultura della sicurezza. Osserva, infatti, come il costo della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro sia stimato in circa 45 miliardi di euro, metà dei quali sono a carico della collettività. Lo Stato dovrebbe, dunque, sostenere e incentivare le imprese che investono in sicurezza per ragioni etiche, ma anche perché esso stesso beneficerebbe del vantaggio economico che ne deriva.

Elisabetta RAMPI (PD) osserva preliminarmente che sul fenomeno delle morti sui luoghi di lavoro per troppo tempo ha governato un colpevole silenzio, sottolineando come la stessa espressione «morte bianca» - in genere utilizzata per identificare la sindrome che colpisce i lattanti nella culla - che ricorre sui media in concomitanza con il verificarsi di tali luttuosi eventi, abbia contribuito negli anni a far par passare inosservata la carica di violenza che si cela dietro a quelle che ritiene delle vere e proprie forme di omicidio. Fa notare che solo recentemente - grazie alle meritorie iniziative intraprese in materia dal Governo Prodi e, in particolare, dal Ministro del lavoro di allora, Cesare Damiano - il livello di attenzione su tali argomenti è tornato ad essere elevato, pur ritenendo doveroso precisare che i tassi di mortalità sul lavoro in Italia sono ancora estremamente preoccupanti. Si tratta, a suo avviso, di eventi tragici non attribuibili in alcun modo alla pura fatalità, che colpiscono in special modo le categorie sociali più deboli e povere, composte sia da lavoratori italiani che stranieri. In proposito, intende segnalare, allo stato attuale, un poco corretto modo di operare dei mezzi di informazione, che, a suo avviso, tendono a sottacere il tributo di sangue pagato dai lavoratori stranieri - soprattutto quelli rumeni - omettendo di portare alla cronaca le morti sul lavoro di tali persone e provvedendo, al contrario, a dare ampio risalto a quelle notizie che parlano di una criminalità diffusa presso tali comunità di stranieri, particolarmente presenti in Italia. Ricorda che sull'argomento della sicurezza sui luoghi del lavoro è più volte intervenuto il Presidente della Repubblica, il cui forte impegno in materia, rivolto a tenere alto il livello di guardia rispetto al verificarsi di tale eventi, testimonia la sua volontà di fare di tale tematica un punto forte del suo mandato presidenziale. Ritiene, pertanto, che tutti i soggetti istituzionali, economici, professionali, mediatici, siano chiamati responsabilmente ad uno sforzo maggiore, al fine di creare un clima culturale favorevole alla diffusione di buone pratiche e giuste regole nel campo della sicurezza sul lavoro: occorre, a tal fine, predisporre politiche attive volte a garantire una effettiva salvaguardia dei lavoratori sui luoghi di lavoro, da portare avanti a prescindere dal colore politico dell'Esecutivo chiamato a governare dai cittadini elettori.
Osserva che il Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81), sul quale lo schema di decreto correttivo in esame si propone di intervenire in senso peggiorativo, è stato il frutto di un lungo e complesso lavoro, che ha portato l'Esecutivo a confrontarsi con i soggetti a diverso titolo interessati alla materia: oggi, questa importante conquista legislativa, a suo avviso, verrebbe quindi messa in discussione e depotenziata dal provvedimento in esame, che, al contrario, minandone i suoi principi fondanti, per presunte esigenze di semplificazione e di urgenza, contribuisce a determinare un abbassamento dei livelli di tutela sui luoghi di lavoro, conducendo ad una dequalificazione del capitale umano e ad una deresponsabilizzazione dell'imprenditore. Pur giudicando il decreto legislativo n. 81 del 2008 non esente da critiche e contraddizioni, ritiene pertanto grave che lo schema di decreto in discussione intervenga a stravolgerne l'impianto complessivo, auspicando pertanto un cambiamento di rotta dell'Esecutivo, che possa recepire i suggerimenti forniti dai numerosi soggetti ascoltati nel corso delle audizioni

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informali svolte nel giorni scorsi presso le Commissioni riunite XI e XII.
Entrando più nello specifico dell'articolato dello schema di decreto legislativo, si sofferma sull'articolo 2-bis, che introduce una presunzione di conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento, in presenza di una corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi e della certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università. Giudica tale disposizione palesemente iniqua ed in contrasto con la normativa comunitaria, sottolineando, inoltre, come gli enti bilaterali non abbiano le necessarie competenze per svolgere questo tipo di attività.
Esprime poi grandi perplessità sull'articolo 15-bis - di cui auspica una complessiva riconsiderazione - introdotto dall'articolo aggiuntivo 10-bis al decreto legislativo n. 81, in materia di obbligo di impedimento dell'evento infortunistico, contro il quale si sono levate numerose voci di protesta, recepite, oltre che dalle regioni, che hanno espresso parere negativo, soprattutto dal Presidente della Repubblica, il cui monito si è alzato forte per affermare la necessità di operarne una profonda revisione, a tutela della sicurezza dei lavoratori. Ritiene che tale norma operi un netto spostamento dell'asse della responsabilità a svantaggio del lavoratore, operando un sovvertimento dei principi generali dell'ordinamento attraverso la previsione di una inversione dell'onere della prova, posto a carico del lavoratore e non più del datore di lavoro.
In conclusione, nell'esprimere profonde perplessità sulla parte del provvedimento relativa al documento di valutazione del rischio (a suo avviso, ridotto a strumento formale privo di alcuna utilità concreta), alle sanzioni (che ritiene siano state incrementate per il lavoratore e diminuite per il datore), alle visite preassuntive, valutato comunque negativamente l'impianto complessivo del provvedimento, auspica che il Ministro Sacconi - che in recenti dichiarazioni pubbliche si è mostrato disponibile ad apportate modifiche migliorative al testo - possa fare un passo indietro e - d'intesa con le parti sociali - riveda gran parte delle disposizioni contenute nel provvedimento, al fine di redigere un testo realmente condiviso, che sia in grado di tornare a garantire alti livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, venendo in contro alle esigenze primarie della collettività.

Giuseppe PALUMBO, presidente, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.