CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2009
185.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 giugno 2009.

Audizione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori sui profili in materia di sicurezza stradale di interesse del settore dell'autotrasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 26 maggio, il relatore, onorevole Toto, ha formulato una proposta di parere favorevole. Nessun deputato chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA.
Atto n. 81.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di contrattato di programma all'ordine del giorno.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996, il proprio parere sullo schema di contratto di programma fra Ministero delle infrastrutture e trasporti ed ENAV (Ente nazionale per l'assistenza al volo) relativo al triennio 2004-2006.
Ricorda che il citato articolo 9 della legge n. 665 del 1996 prevede che il contratto di programma venga stipulato dal Presidente dell'ENAV, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da una parte, e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, dall'altra.
Fa presente che il ritardo nel rinnovo del contratto di programma, come si legge nella relazione illustrativa, è stato determinato dalla particolare complessità della fase istruttoria, e, in particolare, dalla definizione della nuova metodologia di quantificazione dei costi tariffabili, denominata cost cap, introdotta sulla base di quanto stabilito dal decreto-legge n. 203 del 2005. Osserva che i criteri che vengono introdotti vanno a sostituire l'attuale modalità di calcolo delle tariffe versate dai vettori all'ENAV a fronte dei servizi prestati.
Evidenzia che l'8 maggio scorso è stata adottata la delibera CIPE di approvazione del contratto 2007-2009, mentre sono in corso i negoziati per la stipula, entro il 2009, del contratto relativo al triennio 2010-1012.
Segnala che lo schema di compone di 21 articoli, e degli allegati tecnici. Passando ad illustrare il contenuto degli articoli più rilevanti, precisa che l'articolo 4 individua i compiti dell'Ente con riferimento ai servizi istituzionali della navigazione aerea, richiamando in parte l'elencazione prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 665 del 1996, ed enucleando alcuni ulteriori compiti dovuti in particolare all'adesione ai programmi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e di Eurocontrol. Osserva che l'articolo definisce, altresì, le modalità attraverso le quali possono essere autorizzati interventi di potenziamento infrastrutturale, variazioni di capacità, livelli ed orari dei servizi aeroportuali da parte della Società. Fa presente che l'articolo 5 introduce il criterio della contabilità analitica e separata nonché l'obbligo della relativa certificazione in conseguenza dell'adozione del metodo «cost cap». Segnala che l'articolo 11 stabilisce l'obbligo di ENAV di garantire, nell'erogazione dei servizi aerei, requisiti di qualità conformati ai massimi standard europei. A tal fine, precisa che si fa riferimento a specifici indicatori, contenuti nell'allegato G del contratto. Segnala che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11, l'ENAV è tenuto ad inviare quotidianamente ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia i dati relativi ai ritardi rilevati da Eurocontrol, con indicazione delle relative cause.
Sottolinea che l'articolo 12 reca indicazione delle tariffe per i servizi di assistenza al volo relative agli anno 2004 e 2005, mentre si fa rinvio agli allegati ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2006, secondo il nuova metodologia del cost cap. Fa presente che l'articolo

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prevede inoltre che l'ENAV si impegni a pubblicare sul proprio sito web ai fini della redazione del successivo contratto, le informazioni necessarie alla revisione del sistema tariffario, con particolare riferimento agli ultimi due bilanci, alle proiezioni di traffico e alle stime dei costi, proposte per la remunerazione del capitale.
Precisa che l'articolo 14 prevede che le infrastrutture di competenza di ENAV debbano essere progettate e realizzate secondo criteri di compatibilità ambientale, e che l'articolo 16 fa riferimento al piano di investimento per il triennio 2007-2009, le cui priorità sono individuate nei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale, e, in particolare, con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.
Fa presente che l'articolo 18 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e trasporti il compito di monitoraggio sul corretto adempimento del contratto da parte di ENAV; a tal fine, l'ente deve fornire ogni utile informazione, e la relativa documentazione, concernente la propria attività.
Infine segnala l'articolo 21, che prevede per ENAV obblighi di trasparenza, disponendo che l'ente debba pubblicare sul proprio sito entro il 30 giugno di ciascun anno informazioni circa il livello dei servizi forniti e le statistiche sulla quantità di traffico aereo assistito sul quale viene erogato il servizio di navigazione aerea.
Ricorda in ultimo che i compiti dell'ENAV sono regolati dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665, con la quale si è disposta la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico, con la nuova denominazione di Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), prevedendo la successiva trasformazione in società per azioni, che è stata realizzata a decorrere dal 1o gennaio 2001. Precisa che ENAV S.p.A. è interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fa presente che l'ENAV organizza ed eroga i servizi di: traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea e di informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme; meteorologia aeroportuale; informazione aeronautica; telecomunicazioni aeronautiche; radio-navigazione e radio-diffusione.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.