CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 maggio 2009
182.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI SU DEL GOVERNO

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il ministro per i beni e attività culturali Sandro Bondi ed il sottosegretario di Stato Francesco Maria Giro del medesimo dicastero.

La seduta comincia alle 10.15.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, avverte che è in corso di svolgimento una riunione di maggioranza relativa allo schema di regolamento n. 72. Propone di sospendere brevemente la seduta per consentirne lo svolgimento, procedendo alle comunicazioni del Presidente sulla missione a L'Aquila, al termine dell'esame degli atti del Governo.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 10.15, riprende alle 10.40.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.
Atto n. 72.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, si rammarica e si scusa innanzitutto per il ritardo con il quale inizia la seduta. Ricorda che la riforma contenuta nello schema in esame è di qualità notevole e che per questo motivo avrebbe gradito un approfondimento ulteriore delle questioni poste dal provvedimento, anche alla luce di ciò che è emerso nel corso della riunione di maggioranza che si è appena conclusa. Apprezza in linea generale lo sforzo che è stato fatto dal Governo di cercare di razionalizzare l'organizzazione del Ministero con il provvedimento in esame. Esprime inoltre condivisione per la scelta di creare una direzione che si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale, in aderenza peraltro a quanto previsto dall'Unesco, ma ribadisce, come già anticipato nelle precedenti sedute, la ferma convinzione che l'eliminazione di una direzione che si occupi esclusivamente del paesaggio, accorpandola all'interno di un'altra direzione, costituisca una scelta non condivisibile. Sottolinea, a tal proposito, che sarebbe stato possibile e auspicabile, invece, accorpare altre direzioni generali, quali ad esempio quelle che si occupano di cinema e di spettacolo dal vivo e quelle che si occupano di archivi e biblioteca, anche alla luce delle funzioni da queste svolte. Prende atto in ogni caso che su tali suoi convincimenti non ha registrato nella maggioranza il pieno consenso. Ritiene quindi

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che non sussistano le condizioni per presentare una proposta di rilievi in tal senso, rassegnando quindi le proprie dimissioni da relatore, anche per non mettere in difficoltà il Governo, che ringrazia in ogni caso per la disponibilità manifestata a partecipare alla seduta odierna nell'autorevole persona del Ministro Bondi.

Valentina APREA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ringrazia innanzitutto il collega Granata per l'onestà intellettuale dimostrata. Rileva che con una lunga e sofferta riunione di maggioranza si è preso atto della necessità di formulare una proposta di rilievi, che richiami l'attenzione del Governo su alcuni profili pur confermando la condivisione delle scelte fatte dal Ministro. Illustra quindi una proposta di rilievi (vedi allegato 1).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), prende atto innanzitutto che anche questa volta esistono differenze consistenti tra maggioranza e Governo, tali da portare alle dimissioni del relatore. Osserva che questo non può che essere motivo di riflessione, anche se le dimissioni stesse del relatore confermano che sussistono speranze affinché la maggioranza e l'opposizione, su alcuni temi, possano trovare motivi di condivisione e di lavoro comune. Giudica in modo fortemente negativo la proposta di rilievi presentata, in quanto la stessa è blindata, priva di contenuti e contiene esclusivamente degli auspici. Sottolinea innanzitutto che è grave che la maggioranza si dimostri a parole convinta che lo schema in esame sia rivoluzionario e foriero di un processo di modernizzazione, mentre nei fatti poi con la proposta di rilievi si propongono modifiche sostanziali all'impianto dello schema stesso. Lamenta inoltre il fatto che la Commissione non ha avuto il tempo necessario per approfondire nel merito le questioni. Passa quindi all'esame del merito della proposta di rilievi presentata, non ritenendo innanzitutto opportuno prevedere l'accorpamento delle direzioni regionali, perché ciò è in contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione.
Rileva altresì l'accorpamento delle direzione per gli archivi e le biblioteche non sembra particolarmente utile, in quanto le funzioni svolte sono diverse, le professionalità al loro interno sono differenti, così come le fonti di finanziamento; ritiene quindi non pertinente l'auspicio espresso nella proposta di rilievi in tal senso. Rileva che lo stesso discorso va fatto a suo avviso per l'ipotizzato accorpamento delle direzioni generali per il cinema con quella per lo spettacolo dal vivo, che afferiscono anch'esse a realtà differenti. Osserva che anche in questo caso si fa ricorso a fonti di finanziamento diverse e gli strumenti e i sistemi di mercato sono altresì non coincidenti. Ritiene anzi che si debba intervenire al più presto in tali ambiti, anche a sostegno dell'Agenzia del cinema, per dare il giusto assetto normativo al settore. Ribadisce in ogni caso che nella proposta di rilievi sono contenuti esclusivamente auspici e non vi sono veri e propri rilievi. Illustra quindi una proposta di rilievi alternativa (vedi allegato 2) sottolineando che in essa si segnalano gli effetti negativi che deriverebbero dall'approvazione dello schema in esame. Sottolinea che il principio cardine dello schema, ovvero, la riduzione dell'organico come conseguenza della riduzione delle disponibilità finanziarie, non è ammissibile. Rileva altresì che la riduzione della spesa per il Ministero per i beni e le attività culturali, per un'entità pari nell'ultimo anno allo 0,1 per cento del PIL, voluta e attuata dall'attuale Governo è una scelta negativa; il primo problema è quindi quello che non si può continuare a pensare alla cultura come una spesa e non come ad un investimento per il Paese. Aggiunge inoltre che l'assetto di un Ministero non può corrispondere solo a scelte finanziarie e che vi è un problema di mancata valorizzazione delle professionalità dei pubblici dipendenti.
Dallo schema in esame emerge inoltre il problema della creazione della direzione per la valorizzazione del patrimonio culturale, in quanto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali non possono essere concettualmente scisse, in quanto

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concorrono insieme al percorso di conoscenza e culturale di un paese. Evidenzia altresì che tale direzione non può favorire lo sviluppo delle politiche per il turismo, come sostenuto invece dal Governo. Aggiunge che è criticabile la scelta di accorpare la direzione generale per la tutela del paesaggio con quella dei beni architettonici, storici e artistici e stigmatizza il ritorno alla dizione «belle arti», terminologia antica, superata ormai anche con recenti pronunce e valutazioni del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore per i beni culturali, come evidenziato anche dai soggetti auditi dalla Commissione nella seduta di ieri. Sottolinea al proposito che i medesimi soggetti si sono espressi in modo negativo rispetto alla scomparsa della direzione del paesaggio quale direzione autonoma. Rileva quindi che il paesaggio è un bene comune, di rilievo costituzionale, come già rilevato nel codice per i beni culturali e il paesaggio; vi è il rischio di una svalorizzazione del paesaggio se si prescinde dalla direzione autonoma per il paesaggio e il degrado del paesaggio comporta altresì ricadute sulla sicurezza dei cittadini. Ribadisce quindi che il paesaggio è un bene in movimento e che con lo schema in esame si deroga di fatto alla Convenzione europea del paesaggio, andando contro le scelte fatte dagli enti locali in materia. Rileva altresì che un passo in avanti è pensare che modernità e contemporaneità siano due concetti diversi.
Aggiunge quindi che lo schema in esame accentua lo svilimento del ruolo delle sovrintendenze, che sono sottoposte ad un centralismo e ad una conseguente svalutazione a livello amministrativo: si corre di fatto il rischio di una doppia centralizzazione, una di natura statale e una «macroregionale», configurando pertanto modalità che non permettono accordi sinergici per gli interventi di sviluppo sul territorio. Segnala peraltro che la creazione di una direzione regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale si poteva conseguire in altro modo, attraverso la creazione di un apposito ufficio all'interno del segretariato generale. Rileva inoltre che non è opportuno che sia stata già individuata la persona a capo della struttura in questione, prima che sia stata creata la struttura stessa. Evidenzia d'altra parte che non è stato fornito dal ministro il chiarimento richiesto sulla trasformazione in fondazione del MAXXI: se è dovere dell'opposizione controllare e della maggioranza dare spiegazioni, il Governo all'obbligo di fornire i chiarimenti richiesti, soprattutto quando è in questione la trasformazione di un bene pubblico in una fondazione di tipo privato. Sottolinea ancora una volta l'importanza della direzione archivistica, che ha la titolarità di interessi culturali specifici. In questo ambito occorre prevedere la regolamentazione di tutti i profili professionali operanti nell'ambito dei beni culturali, in modo da fornire sbocchi lavorativi coerenti con i percorsi formativi svolti. Ritiene in conclusione che la Commissione dovrebbe rinviare la discussione dell'esame del provvedimento in questione, al fine di approfondire tutte le questioni evidenziate.

Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda che la I Commissione è in attesa dei rilievi della Commissione e che bisogna quindi procedere all'approvazione dei rilievi nella seduta odierna.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea innanzitutto come il partito della Lega nord, che lei rappresenta, sia fortemente legato al territorio e ribadisce la lealtà della sua componente al Governo, rilevando peraltro che ciò non la esime dal fare alcune osservazioni, sia di metodo che di merito. Per quello che concerne il metodo, osserva che sarebbe stato auspicabile un maggiore coinvolgimento della Commissione alle scelte del Governo nella fase preliminare all'elaborazione del provvedimento in esame, come più volte richiesto, mentre ancora una volta constata che vengono sottoposti alla Commissione atti solo da ratificare, senza modifiche, ponendo i commissari di fronte a scelte delicate su cui poco è stato il tempo per approfondire. Passa quindi alle questioni di merito, evidenziando

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l'attaccamento del proprio gruppo ai valori dell'autonomia; rileva che, per alcuni versi, con il provvedimento in questione si rischia di trovarsi di fronte ad una nuova centralizzazione, rivendicando quindi l'importanza di rispettare le competenze regionali. Ritiene per esempio che si sarebbe potuta trovare una denominazione più appropriata per la direzione per la valorizzazione del patrimonio culturale, una denominazione cioè che faccia risaltare maggiormente il ruolo delle competenze regionali, quale ad esempio «direzione per la valorizzazione e il coordinamento del patrimonio culturale». Sottolinea, inoltre, che con la nuova organizzazione delle direzioni generali prefigurata dal provvedimento, la tutela del paesaggio rimane affidata a una «sottodirezione», mentre il paesaggio andrebbe tutelato e valorizzato in quanto tale. Osserva quindi che sarebbero state preferibili due Direzioni divise, con il mantenimento di una direzione autonoma in materia di paesaggio. Assicura quindi che il gruppo da lei rappresentato continuerà a porre molta attenzione e a vigilare su questo provvedimento, interpellando anche il Ministro se ritenuto necessario, sulla sua applicazione. Ciò nonostante, preannuncia a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di rilievi presentata, per riconoscere al Ministro una nota di credito in attesa della verifica dei risultati raggiunti.

Antonio PALMIERI (PdL) sottolinea innanzitutto l'onestà intellettuale e la qualità del lavoro svolto come relatore dal collega Granata e esprime il proprio compiacimento alla collega De Biasi per l'intervento propositivo con cui ha comunque espresso il suo parere negativo, scevro da preconcetti. Ritiene che la Commissione cultura, competente in materia di beni culturali, è chiamata a esprimere al Ministro una condivisione sulle scelte che il Governo è chiamato a fare per la modernizzazione di questo settore, di fondamentale importanza per il Paese. Invita, quindi, il Ministro a coinvolgere il più possibile nel lavoro preparatorio la Commissione, indicando questo come il metodo migliore con il quale procedere. Rileva, altresì, che nella legislazione sui beni culturali sono stati già posti paletti importanti, come la riforma del titolo V della Costituzione e il Codice Urban, entro i quali è possibile comunque innovare; in ogni caso, ad ogni cambiamento è connesso un qualche tipo di rischio. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di rilievi presentata.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) rileva che quello che è accaduto nella seduta odierna, con le dimissioni del relatore di maggioranza, il collega Granata, avrebbe comportato strascichi e conseguenze ben diverse se si fosse stati in presenza di un diverso quadro politico. Sottolinea, che di fatto la Commissione non è in grado di dare una fiducia politica al Ministro e non capisce come si possa dare parere favorevole alla proposta di rilievi se poi, a parole si dice di condividere le osservazioni e le perplessità del collega Granata. Segnala che anche il gruppo della Lega Nord Padania ha posto questioni gravi e sostanziali, che non si possono ignorare. Fa rilevare peraltro come a tratti si esalti la centralità romana e come altre volte si esalti il decentramento e che ciò crea inevitabilmente dei problemi. Osserva come tutte le associazioni, di natura e tendenze diverse, si siano espresse in maniera fortemente negativa sul provvedimento. Aggiunge altresì che con la figura del super manager si rischia di cambiare per sempre il volto del Ministero stesso. Sollecita quindi l'adozione di provvedimenti in favore del Cinema, quali l'Agenzia per il cinema, in quanto si tratta di una industria italiana ormai in condizioni non facili. Rileva inoltre che la pacatezza con la quale si sono succeduti gli interventi dell'opposizione non dovrebbe portare, come avvenuto, a una sottovalutazione della gravità della situazione, che rischia di interrompere un metodo fino qui seguito. Sottolinea che ci sono situazioni nell'attività di una Commissione parlamentare in cui occorre fermarsi a considerare

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le diverse posizioni politiche: gli interventi dell'opposizione sono stati tutti nel senso di non dare un parere meramente contrario ma di far riflettere e portare argomenti in favore di tali riflessioni. Conclude sottolineando che a volte il rischio collegato a determinati cambiamenti è troppo alto e la saggezza dovrebbe portare a consigliare di non procedere, come in questo caso. Preannuncia quindi, anche nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di rilievi presentata, auspicando che lo stesso ministro voglia ritirare il provvedimento in esame.

Valentina APREA, presidente e relatore, rileva che il termine per l'espressione dei rilievi è ormai scaduto e che occorre pertanto procedere all'espressione dei rilievi stessi.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che i tempi per la discussione sono stati ristretti perché vi è stato rallentamento dei lavori a causa della sospensione dei lavori di Commissione per le numerose questioni di fiducia poste dal Governo; la proroga del termine per l'espressione del parere è stata d'altra parte richiesta dalla maggioranza.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene corretto che la dichiarazione di voto sia stata fatta, a nome del gruppo, dal collega Palmieri perché non si poteva fare diversamente. La Commissione è chiamata a decidere su un provvedimento che ha portato ad un grande dibattito nella maggioranza con indirizzi diversi nel suo gruppo, come è giusto che sia all'interno di un grande partito democratico quale è il Pdl. Sottolinea pertanto l'apprezzamento per la grande onestà intellettuale dimostrata dal collega Granata, osservando che nella maggioranza, solo dopo una lunga discussione, è prevalsa l'idea maggioritaria, democraticamente espressa, di assecondare pur con molte perplessità la riforma fortemente voluta dal Ministro Bondi. Certo, se la riforma non si dovesse dimostrare valida si dovrebbe ritirare il provvedimento e riconsiderare le osservazioni di chi oggi si vede messo in minoranza. Ritiene che non si è di fronte a una questione di coscienza e che quindi ci si deve adeguare alle decisioni raggiunte congiuntamente nel gruppo. Con questo spirito, preannuncia quindi il suo voto favorevole, pur continuando a mantenere le perplessità e i dubbi già evidenziati da altri colleghi, ma apprezzando il lavoro fatto dal Governo, che andava peraltro migliorato.

Flavia PERINA (PdL) richiama le considerazioni espresse dal collega Giulietti, nel preannunciare il proprio voto favorevole, per dichiararsi comunque delusa per l'esito del dibattito. Lo sforzo innovativo fatto dal Ministro Bondi, che ringrazia, per modernizzare il ministero introducendo anche una visione manageriale, non tiene conto che il paesaggio è un bene di interesse nazionale, che andrebbe tutelato adeguatamente. Invita quindi il Ministro a riconsiderare le decisioni assunte, con la sensibilità che gli è propria, per raggiungere un punto di mediazione da più parti auspicato proprio su questo profilo.

Bruno MURGIA (PdL) concorda con le considerazioni che hanno motivato la decisione del collega Granata, che presiede l'associazione Articolo 9 di cui egli stesso fa parte che ha come fine proprio la tutela del paesaggio. Si rimette comunque, per quello che concerne le perplessità e i dubbi più volte manifestati durante il dibattito, alla sensibilità e alla capacita del Ministro che auspica possa riconsiderare le decisioni assunte.

Paola FRASSINETTI (PdL) ringrazia il collega Granata, preannunciando il suo voto favorevole con qualche sofferenza. Ribadisce che il paesaggio è importante: è quel quid pluris in cui ci si riconosce. Sottolinea che sarebbe stato necessario raggiungere un accordo su un tema così importante. Si determina quindi a non contraddire la scelta dell'Esecutivo, solo per la fiducia personale che ha nel Ministro. Auspica che egli sappia trovare peraltro

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una sintesi adeguata sulle questioni espresse e sollevate durante la discussione.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ritiene apprezzabile l'onestà intellettuale del relatore, il collega Granata. Riconosce al Governo la facoltà di decidere le linee della politica, affermando che nella proposta non c'è correlazione tra i mezzi utilizzati e i fini che si vogliono raggiungere; il giudizio è di disfunzionalità. Stigmatizza quindi anche la definizione di belle Arti per la nuova Direzione, un termine antico che non tiene conto di un dibattito armai storico, che ha permesso alla luce dei nuovi indirizzi critici di recuperare aspetti culturali del passato che erano stati ignorati, perché non corrispondevano a canoni classici. Riporta infine la discussione sul problema del paesaggio, genius loci, luogo dove si incastonano tutti gli altri beni culturali; occorre in questo senso salvare il prezioso patrimonio paesaggistico dalla rapacità contemporanea dell'homo economicus. Sottolinea quindi il proprio disagio nel vedere che l'onestà intellettuale espressa da tutti i commissari, appartenenti ai vari gruppi, non ha consentito un esito differente; sebbene che la situazione economica difficile in cui versa il Paese induca a tenere tutti sotto scacco, auspica ancora la possibilità di riconsiderare la questione.

Il ministro Sandro BONDI ringrazia innanzitutto il presidente per aver assunto l'incarico di relatore, ma anche tutti colleghi parlamentari della Commissione, che hanno partecipato in maniera costruttiva al dibattito, ponendo questioni sulle quali assicura che ha riflettuto e continua a riflettere. Esprime rammarico non formale per le dimissioni del collega Granata che non ha potuto portare a termine il suo lavoro. Considera le dimissioni dell'onorevole Granata come una sconfitta personale del Ministro per i beni e le attività culturali, una sua personale e esclusiva responsabilità per non essere riuscito a rendere condiviso il lavoro a cui si è fortemente dedicato, soprattutto in riferimento al tema del paesaggio. Una sconfitta sia per i rapporti con le varie forze politiche di maggioranza e opposizione che finora aveva inteso instaurare, sia per i contenuti del provvedimento. Da quando ha iniziato il suo incarico ha sempre ricercato e favorito personalmente il dialogo sia con la maggioranza che con la minoranza e crede che di questo gli si possa dare atto. Osserva che nel trattare questo provvedimento si è fatto sempre guidare, nell'ambito delle sue precise responsabilità di Governo, dalla necessità di forti cambiamenti che ravvisava nel Ministero stesso, proprio per il ruolo centrale che la cultura riveste nel Paese.
Nel merito, si dichiara d'accordo sull'esigenza di contemperare le esigenze di tutela con quelle della valorizzazione, in questo concordando quindi con la visione della collega De Biasi. Afferma che in Italia si è sempre operato bene nella tutela, ma non si è saputo fare altrettanto per la valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale nazionale; su questa affermazione tutti possono concordare. È necessaria quindi una valorizzazione volta anche ad uno sviluppo turistico ed economico del Paese. Ricorda come la questione era stata già posta dalla odierna opposizione, quando si trattò della riforma del Titolo V della Costituzione; in quella sede si decise infatti che la tutela, in quanto tale, rimanesse in capo allo Stato e la valorizzazione alle regioni e agli enti locali. Sottolinea come ritenesse allora e ritiene ancora adesso fondamentale che la tutela rimanga nelle competenze dello Stato centrale, in quanto, con una tutela affidata alle regioni si rischierebbe di perdere l'identità dell'Italia. Ribadisce quindi come nel suo operato, non sia mai partito da preconcetti ideologici e come su questo intreccio di questioni complesse - quali la tutela, la valorizzazione, i finanziamenti - abbia invece sempre cercato un punto di non facile equilibrio tra le diverse istanze.
Ricorda come la riforma in discussione sia partita sì dalla necessità di una riduzione dei costi e di riorganizzazione del ministero, ma che nel procedere alla riorganizzazione ha sempre messo in atto una visione pragmatica; qualsiasi altro tipo di

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accorpamento sarebbe stato ugualmente sottoposto a critiche. Riafferma quindi che non si è di fronte a questioni semplici, comprendendo le riflessioni esposte sul tema del paesaggio; non ritiene peraltro che la vecchia direzione dell'arte contemporanea mantenesse al suo interno coerenza e consonanza su temi non associabili quali il paesaggio e l'arte contemporanea. Ribadisce quindi che non vuole mettere in secondo piano il paesaggio, tanto che il suo primo atto da Ministro è stato a tutela del Pincio di Roma, a difesa del paesaggio più che del monumento. Ribadisce in ogni caso la propria disponibilità a riconsiderare le decisioni assunte, qualora ciò si rendesse necessario in conseguenza dell'applicazione della riforma.

Manuela GHIZZONI (PD) apprezza la passione con cui il Ministro è intervenuto, sottolineando però che paesaggio urbano e architettura sono materie che possono essere trattate congiuntamente. Ritiene che una volta approvato è difficile approvare modifiche al provvedimento nei prossimi mesi; eventualmente vi si dovrà mettere mano nella prossima legislatura. Ribadisce quindi che non vi è assolutamente un giudizio sulla persona, ma che in questa sede si stanno trattando e giudicando atti politici rilevanti, in quanto la riorganizzazione di un ministero è un atto politico e non burocratico.

Il ministro Sandro BONDI ribadisce le considerazioni espresse in riferimento alla compatibilità delle funzioni di tutela del paesaggio e dell'arte contemporanea.

Valentina APREA, presidente, avverte che essendo stata presentata, dai deputati De Biasi ed altri, una proposta alternativa di rilievi, verrà posta in votazione la proposta di rilievi del relatore; se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva quindi la proposta di rilievi formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Donata LENZI (PD) stigmatizza vibratamente il fatto che la seduta per lo svolgimento delle interrogazioni, prevista per le ore 11,30 non abbia ancora avuto inizio. Ritiene infatti essenziale che nel caso delle interrogazioni i deputati abbiano la possibilità di conoscere esattamente l'orario di inizio della seduta e siano messi in condizioni di intervenire. Richiama quindi la presidente Aprea a mantenere un comportamento più rispettoso di queste prerogative.

Valentina APREA, presidente, richiama all'ordine la deputata Lenzi, la quale è tenuta a rivolgersi alla presidenza della Commissione nei modi adeguati. Sottolinea che pur essendo solo alla prima legislatura, la deputata Lenzi non deve usare la propria inesperienza per dimenticare le regole della comune convivenza civile. Solo per il rispetto che ha del ruolo che ricopre e delle istituzioni che rappresenta, ricorda comunque che è prassi parlamentare consolidata che l'inizio delle sedute della Commissione possa slittare, soprattutto nel caso di esame di provvedimenti molto rilevanti. L'intervento della collega Lenzi non solo è stato quindi scomposto nei modi, ma anche infondato nel merito.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che le sedute della Commissione sono iniziate con un certo ritardo per la riunione che ha impegnato la maggioranza e non certo l'opposizione.

Valentina APREA, presidente, apprezza la disponibilità della collega Ghizzoni che ha richiamato correttamente le motivazioni sulle quali tutti i componenti della Commissione hanno concordato all'inizio della seduta. Le interrogazioni saranno quindi svolte secondo l'ordine prestabilito.

La seduta termina alle 12.05.

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 70.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2009.

Valentina APREA, presidente, ricorda che è pervenuta alla Commissione una documentazione del Ministero con riferimento alle richieste in tal senso avanzate dal relatore Granata (vedi allegato 3).

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, sottolinea che la documentazione pervenuta è assolutamente inadeguata a rispondere alle questioni da lui poste. Ritiene pertanto opportuno rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta in attesa che il Ministero integri ulteriormente gli atti trasmessi che appaiono del tutto insufficienti.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto che i rappresentanti del Governo non sono presenti alla seduta odierna.

Valentina APREA, presidente, ricorda che il Governo è impegnato in Commissione affari costituzionali per l'esame dello schema di regolamento sulla riforma del Ministero.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa che il Governo integri la documentazione con le richieste fatte dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di procedere ad un inversione dell'ordine dei lavori, passando dapprima all'esame dei provvedimenti in sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.
C. 1428 Goisis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola GOISIS (LNP), relatore, ricorda che la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione consente ad ogni istituzione scolastica, nel rispetto degli obiettivi e degli standard nazionali del sistema di istruzione, di definire, progettare e realizzare un'offerta formativa autonoma che rifletta «le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico» della realtà locale di riferimento e che più precisamente tenga conto, valorizzando «il pluralismo culturale e territoriale», «delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali,

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dai contesti sociali,culturali ed economici del territorio». Sottolinea che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, invero, dedica attenzione a tre voci nominalmente distinte di autonomia, ovvero all'autonomia «didattica» (articolo 4), a quella «organizzativa» (articolo 5) e a quella di «ricerca, sperimentazione e sviluppo» (articolo 6); la seconda e la terza, tuttavia, non sono realmente separabili dalla prima, sia per la parziale sovrapposizione dei loro oggetti all'oggetto di questa, sia per il loro carattere ausiliario o ancillare rispetto ad essa e anche perché tutte e tre, o almeno le prime due, dovrebbero concretizzarsi unitariamente nel «Piano dell'offerta formativa» (articolo 3), lo strumento principe dell'autonomia didattica comunemente indicato mediante l'acronimo «POF». Conviene, appunto, considerare innanzitutto quest'ultimo per realizzare immediatamente come l'autonomia «didattica» delle scuole si identifichi, in realtà, con un'autonomia progettuale di ampio respiro, che non investe solamente la didattica in senso stretto ma che, assecondando la natura sociale o comunitaria dell'autonomia scolastica, riguarda l'offerta di servizi complessiva di ciascuna scuola; sarebbe quindi più opportuno ed efficace fare riferimento a un'autonomia progettuale unitaria che si potrebbe denominare «autonomia di offerta formativa», anziché scomporla in più voci tra loro difficilmente distinguibili.
Ricorda che il Piano dell'offerta formativa, infatti, «è il documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia»; esso «è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale», «riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa», e «comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità». Di conseguenza, il POF di ciascuna scuola è predisposto «con la partecipazione di tutte le sue componenti», nonché degli enti locali e delle «diverse realtà istituzionali, culturali e sociali ed economiche operanti sul territorio»: «è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti»; esso, infine, «è adottato dal consiglio di circolo o di istituto», «è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione». Sottolinea che l'autonomia di offerta formativa delle istituzioni scolastiche,quindi, comprende anche un ampio e benefico spazio di flessibilità organizzativa nell'allestimento del servizio, che a sua volta richiede un analogo spazio di flessibilità nelle modalità di impiego dei docenti. Ritiene che l'autonomia che l'articolo 5 del citato regolamento del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 definisce»autonomia organizzativa», ma che in realtà è disciplinata anche dall'articolo 4 del medesimo regolamento, risulta perciò indistinguibile da quella che quest'ultimo identifica come «autonomia didattica» e, a dispetto della sua denominazione, non concerne affatto la determinazione e il funzionamento degli organi e delle strutture organizzative delle scuole, riguardando invece l'organizzazione delle prestazioni del servizio dalle stesse espletato. Accanto all'autonomia «didattica» e a quella «organizzativa» è collocata poi, come accennato, l'autonomia di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche, che queste sono chiamate a esercitare, «singolarmente o tra loro associate», «tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali». Si tratta di una forma di autonomia molto importante, posta al servizio dell'autonomia di offerta formativa e finalizzata segnatamente

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all'aggiornamento e all'innovazione delle metodologie e degli strumenti didattici, nonché degli ordinamenti e dell'organizzazione degli studi; con la possibilità per le istituzioni scolastiche finanche di elaborare e di attuare, in seguito a specifici provvedimenti ministeriali di «riconoscimento», progetti di iniziative sperimentali che richiedano modifiche agli ordinamenti didattici le quali oltrepassino i limiti della flessibilità curricolare prevista in via generale per tutte le scuole. Le disposizioni del regolamento sull'autonomia concernenti l'offerta formativa appaiono dunque, nel loro insieme, rispondere adeguatamente alla natura sociale dell'autonomia scolastica e alle esigenze di soddisfacimento dei bisogni differenziati e mutevoli delle varie comunità locali, consegnando a ciascuna scuola un potenziale piuttosto elevato di autodeterminazione della propria identità culturale e progettuale.
Ricorda che nel decreto legislativo n. 59/2004, relativo alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, gli obiettivi didattici e le attività fondamentali degli allievi appaiono infatti individuati in una maniera rispettosa dell'autonomia delle istituzioni scolastiche la flessibilità riguardante i monti orari dei curricoli e i tempi dell'insegnamento risulta superiore a qualsiasi aspettativa, mentre la generalizzazione dei piani formativi personalizzati (ossia l'introduzione dei «Piani personalizzati delle attività educative» nelle scuole dell'infanzia e dei «Piani di studio personalizzati» nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo grado) costituisce un ulteriore importante elemento nella costruzione «dal basso» di un sistema di autonomie funzionali intese e percepite veramente come autonomie sociali. In base alla normativa vigente (decreti del Ministro dell'istruzione 28 dicembre 2005 e n. 46 del 13 giugno 2006) bisogna prendere atto che le scuole, ai fini della collaborazione tra loro e della cooperazione con gli enti territoriali e con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio, pubblici e privati, sono state dotate di una scarsa «misura» di capacità operativa e relazionale, che è tipica delle autonomie sociali o comunitarie e che si potrebbe efficacemente denominare «autonomia di interazione con il contesto territoriale». Aggiunge che il vecchio principio messo in auge dal Ministro della Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis rimane tuttora valido: la scuola deve fornire agli studenti di tutte le regioni d'Italia dei valori comuni, una visione comune della cultura, del funzionamento dello Stato, della storia, e cosi via. Ma questo principio, inasprito oltre ogni realtà storica da Giovanni Gentile in epoca fascista, deve essere urgentemente aggiornato anche in vista delle nuove esigenze create dalla visione dell'Europa come una comunità di popoli. Si capisce quindi come non si possa essere sensibile alle realtà culturali, etniche, sociali, linguistiche, di ogni latitudine italiana. Ritiene quindi che «l'identità di un popolo sia strettamente collegata al linguaggio e alla comunicazione tra i membri di una comunità».
Ritiene infatti che la perdita di identità e la mancanza di un legame con la propria storia creano una sorta di limbo nel quale molte persone abbandonano la propria lingua e la propria cultura perché sono rivolte ad una cultura diversa dalla propria e ad una società nuova. Il processo di localizzazione economica, tecnologica e mediale, ha reso possibile il collegamento di ogni ambito locale con quello globale e viceversa, distaccando sempre più i rapporti sociali dai contesti locali di appartenenza. Porre l'accento sulle «specificità del territorio», volgarmente identificati con i localismi, i regionalismi, i revival etnici non sono in genere, come si crede, semplice espressione di arretratezza, di ritardo culturale, né testimonianza dell'inversione di marcia della modernizzazione. Questi fenomeni sono diversi dal passato, in quanto non implicano perlomeno l'isolamento e la chiusura dei propri confini, bensì la consapevolezza e la valorizzazione della propria diversità che diventa elemento portante dell' identità collettiva. Ricorda che il «cittadino del mondo», più virtuale che reale, ricerca un riconoscimento in una dimensione locale che superi

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un senso di spaesamento in una ricerca di culture e di valori in cui riconoscersi, una sensazione di «sradicamento» prodotto dal mutamento, dal «disagio della modernità», e forse delle appartenenze locali possono, e spesso sono, utilizzate per reggere l'urto della competizione globale con un connubio inedito tra corporazione ed etnia, con resistenze culturali al nuovo. Globalismo e localismo si richiamano, dunque a vicenda, e su tali analisi convergono posizioni culturalmente molto distanti che, sia pure con i significati in gran parte svuotati, possono essere indicate come «di destra e di sinistra». La crisi degli Stati-nazione che non sono più in grado di controllare gli scambi, o di proteggere la propria valuta, o di garantire sviluppo economico e occupazione, determinano il sorgere di singole aree regionali quali propulsori della prosperità e del benessere: Stati-regione entro gli Stati-nazione.
Ricorda che alla tendenza verso l'omologazione corrisponde il riprodursi dell'esclusione; alla deterritorializzazione fanno da contrappunto fenomeni di localismo; alla multidimensionalità si pongono ambiti di minimalismo, vale a dire individualismo, routine, familiarità. Il senso del familiare, del sentirsi a casa, del comunitario, non deriva più o non solo dal luogo, dall'abitare, ma dai modi in cui si ricreano le particolarità delle identità con le quali l'uomo entra in relazione con il mondo. Sottolinea che l'Italia - ancora al momento attuale - conta molte lingue regionali, di grande valore ancestrale, etnico e culturale. Evidenzia altresì che la proposta di legge in esame intende salvaguardare il patrimonio geografico - storico, linguistico e culturale territoriale e regionale, inserendolo nel curriculum scolastico obbligatorio dello studente, accuratamente armonizzato, come già avviene con successo in molte scuole del Piemonte, del Friuli, del Trentino, della Valle d'Aosta. Segnala che tradizioni etniche, folcloriche, artistiche, artigianali diversissime da regione a regione, debbono trovare libera espressione in scuole i cui curricula sono sensibili e aperti alle esigenze locali. Accanto, quindi, ad esigenze comuni occorre che la scuola sia libera di forgiare nuovi testi di studio, nuovi curricula, nuove iniziative dettate dalle «specificità locali e regionali». Lo studio della «Geografia e storia «, dovrà essere sempre più specializzato e più dettagliato delle realtà regionali. Il Risorgimento stesso deve essere ri-studiato su basi anche regionali, entro cui il contributo assai diverso delle varie regioni deve essere debitamente illustrato. Ad esempio, lo studio della realtà «Sabaudia» per gli studenti del Piemonte può assumere un'importanza non inferiore a quella che riveste lo studio della realtà «Borbone» per gli studenti delle regioni meridionali o del califfato arabo e dei ducati normanni per gli studenti della Sicilia. Specifica che nella scuola primaria e secondaria, lo studio della storia locale può dare un contributo alla formazione della cultura storica dei giovani e allo sviluppo della loro personalità affettiva e civica. Lo studio della storia locale dà la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali, rafforza la conoscenza della mutevole relazione tra uomini e territorio, valorizza i beni culturali locali come testimonianza del passato, rappresenta un campo privilegiato per la formazione delle strutture cognitive del fanciullo, indispensabili alla comprensione delle conoscenze storiche e del concetto di storia come attività conoscitiva.
Evidenzia che gli strumenti che la Proposta di legge individua per il sostegno all'insegnamento e apprendimento delle « specificità, culturali, geografico - storiche e linguistiche territoriali e regionali» prevedono: l'integrazione dei testi scolastici con Unità didattiche appositamente dedicate; l'uso di nuove tecnologie software per la gestione delle operazioni cognitive tipiche della conoscenza storica e linguistica; archivi elettronici per la ricerca storico - didattica, la cui strutturazione consente agli studenti di reperire dati per la ricostruzione del passato, ai fini della comprensione del presente; la formazione del docente, considerato come « ricercatore», in grado di analizzare e interpretare le fonti, rendere gli allievi consapevoli della

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spendibilità del sapere storico per entrare in relazione con l'uso pubblico della storia e per decodificarlo. Segnala inoltre che per quanto attiene all'insegnamento delle lingue locali e regionali, il nostro sistema scolastico si sta aprendo, ma lo fa con disordine ed è impreparato. L'Italia, per mancanza di informazioni e di direttive, rischia di farsi dettare dall'esterno norme, leggi e provvedimenti di tutela delle proprie lingue regionali senza mai aver definito e capito bene le differenze tra lingue e dialetti, tra ex lingue di stato (Piemontese e Veneziano) e illustri lingue di città (Meneghino e Partenopeo), tra lingue minoritarie in Italia, ma maggioritarie all'estero (tedesco e francese) e lingue allofone (albanese, greco, croato). In Italia la situazione linguistica (tanto per la lingua nazionale che per quelle regionali e locali) è abissalmente diversa da quella degli altri Paesi europei. L'Italia è tra i Paesi che spendono di meno ed è comunque molto male informata sulla questione delle sue lingue minoritarie o dialetti. Anche i suoi linguisti e dialettologi sono ancorati a posizioni di vieto accademismo. Molti di loro si sono recentemente «convertiti» alla rivitalizzazione dei dialetti dopo averli ferocemente osteggiati per decenni. Aggiunge che i principali Paesi europei hanno avuto lingue di stato, quindi normativizzanti e centralizzanti, dal Trecento in poi. Molti di questi Paesi hanno avuto anche una fortissima tradizione biblica (Germania, Inghilterra, Scandinavia) con la propagazione della lingua nazionale e dell'alfabetizzazione già in epoche pristine rispetto all'Italia. In questi Paesi i cosiddetti «dialetti», cioè le lingue regionali (a volte varianti di quella nazionale, a volte diversissime da essa) sono stati praticamente spazzati via nel corso dei secoli. Sono sopravvissute invece lingue come il celtico, il catalano, il bretone, il provenzale, perché si tratta di lingue con un illustre passato letterario ed avvertite dai loro locutori come lingue dotte e veicolatrici di importanti tradizioni culturali.
Ricorda che in Italia invece si è avuta una situazione di diglossia: tutti, anche i nobili, i re, i papi, parlavano un dialetto, ma nei rapporti epistolari e nelle opere si usavano il latino, il francese o l'italiano letterario, lingue che solo i dotti conoscevano, scrivevano e capivano. Manca del tutto la tradizione della lettura biblica a livello popolare, la tradizione di una cultura popolare che non fosse quella orale e locale, la penetrazione di un modello linguistico a grandezza di Paese. In questo clima hanno prosperato molto di più e molto più a lungo che altrove in Europa le lingue regionali, o dialetti che dir si voglia. Molti di questi dialetti sono stati scritti e utilizzati per il teatro, per le ballate, per le canzoni, per la favolistica, per la novellistica, per le liriche, ma anche per il romanzo e il giornalismo (è il caso del Sabaudo, cioè la lingua di corte dei Savoia e in particolare del Piemonte). Il patrimonio lessicale, letterario, folclorico e culturale veicolato dalle lingue locali, regionali e ancestrali in Italia non ha paralleli qualitativi o quantitativi in nessun altro Paese europeo. Ritiene che non si possa continuare ad emarginare chi parla una lingua storica o una parlata locale. Il dibattito su «lingua» e «dialetto» è cominciato all'indomani dell'unificazione italiana, nel 1861, e continua tutt'ora. Alcuni chiamano «dialetto» tutto ciò che non è italiano. Altri insistono nel riconoscere il titolo di lingua solo a certe lingue regionali, ma non ad altre. Sottolinea, inoltre, che molta confusione si è creata per via della perenne domanda se una determinata parlata è una lingua o un dialetto: Basterebbe un'osservazione semplice per chiarire le idee. Qualsiasi lingua, inclusa quella italiana, parlata da persone che leggono sempre meno, sempre più sotto l'influsso di una lingua forte straniera, con un lessico sempre più esiguo, rischia di diventare un dialetto, sottoposto a tutto il degrado al quale sono sottoposti tutti i dialetti, cioè le parlate di coloro che si credono culturalmente inferiori e che non hanno la difesa della scrittura e della cultura. E, per converso, parafrasando un linguista, «l'ultimo dei dialetti, il provenzale di Frédéric Mistral o il tursitano di Albino Pierro, può diventare lingua, quando alimentato da secoli di idiomaticità

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e da una vita di grande intuito e creatività poetica». La realtà è che l'italiano medesimo, nel contesto europeo, si sta dialettizzando, nonostante i suoi dizionari e la sua ufficialità. E che i cosiddetti dialetti, come il veneziano di Goldoni, il napoletano di Di Giacomo, il piemontese di Pinin Pacòt, l'emiliano di Tonino Guerra, sono delle lingue in sé e per sé, veicolatrici di splendide creazioni poetiche e letterarie. Aggiunge che l'adozione della locuzione «specificità linguistica» richiamata nella Proposta di Legge, in luogo di «lingua regionale» o «dialetto» dà una visione più armoniosa e più pacifica, rispetto ai conflitti di identità linguistica e nazionale. Un italiano del Friuli che parla il friulano, a lemba furlana, non è meno italiano di chi parla solo l'italiano, ma è un italiano che oltre alla lingua nazionale, indispensabile per l'efficienza e la compartecipazione sociale, parla anche una delle più belle lingue romanze. È un italiano più ricco. E così dicasi di coloro che parlano uno dei tre principali idiomi sardi, o dei molti idiomi siculi, o il greco della Calabria o l'albanese di Guglionesi, o dei miei amati concittadini veneti che ci offrono ancor oggi i suoni soavi dell'entroterra veneziano.
Ricorda quindi che la civiltà nazionale, non ha avuto una monarchia centralizzante come la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, e non ha avuto una riforma come quella operata da Lutero, con immense conseguenze di accentramento e di livellamento linguistico. Ricorda che da noi il senso di appartenenza ad un'unica civiltà si è operato per altre e più sottili vie, grazie ad altri e più tenaci legami che non quelli di una coercizione linguistica. Ricorda altresì che in Italia la troppo prolungata frammentazione in tanti staterelli ha avuto almeno un grande vantaggio: quello di aver preservato la ricchezza spirituale e culturale della nostra gente fino ai nostri tempi. Ricorda peraltro che ora non si tratta di regalare queste lingue agli italiani, ma di essere solo degli informati e sensibili servitori sociali che riconoscono questo splendore di civiltà e che lo consacrano per sempre nella norma costituzionale.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico.
C. 1797 Petrenga.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, composta di cinque articoli, riguarda disposizioni volte alla valorizzazione della Reggia di Caserta, nonché l'istituzione del Museo borbonico nella sede della Reggia di Caserta, prevista dall'articolo 1. Nella relazione illustrativa si evidenzia che nella Reggia è presente altresì il Museo dell'opera e del territorio, allestito nei sotterranei, che raccoglie una serie di oggetti relativi, fra l'altro, alla vita della corte borbonica fra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 62 del 2008, peraltro il museo è qualificato come istituto e luogo della cultura e, in particolare, come «struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio». Ai sensi del successivo articolo 102, l'istituzione di un luogo della cultura è funzionale a garantire la fruizione dei beni culturali in esso custoditi. Sottolinea che l'articolo 2 definisce le finalità del Museo di nuova istituzione, le quali appaiono riferibili in parte alla tutela, in parte alla valorizzazione del patrimonio culturale, e consistono nelle attività di: raccolta, conservazione, catalogazione, restauro ed esposizione di materiale e opere che si riferiscono alla dinastia borbonica;

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nell'effettuazione di acquisti, scambi e prestiti con altri musei in Italia e nel mondo per l'incremento delle collezioni esistenti; promozione di iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato; patrocinio di eventi culturali volti a valorizzare le produzioni della regione Campania; istituzione di premi e borse di studio a favore di studenti e di giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi attinenti la dinastia borbonica.
Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, la tutela consiste «nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale». La valorizzazione, invece, a norma dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, consiste «nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, (...) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale». Sottolinea, altresì, che sulla base delle indicazioni recate dagli articoli 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - decreto legislativo n. 42 del 2004 -, le finalità di cui alle lettere c), d) ed e) sembrano attenere alla valorizzazione, mentre le finalità di cui alle lettere a) e b) sembrano presentare aspetti attinenti sia alla tutela, che alla valorizzazione. Tale distinzione, naturalmente, rileva ai fini del rispetto della competenza normativa. Evidenzia che l'articolo 3 si occupa della organizzazione del Museo borbonico, affidandone la disciplina ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e prevedendo che in esso siano presenti: una libreria, un'area commerciale nella quale vendere prodotti e manufatti delle filiere produttive tradizionali del territorio, e punti di ristoro (comma 1, lettera a) e d); aree espositive, anche temporanee, e aree didattiche (comma 1, lettera b) e c); un centro per il pronto intervento a tutela dei beni culturali in caso di calamità naturale, in collaborazione con la protezione civile (comma 1, lettera e); un centro di alta formazione internazionale nel settore della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale (comma 1, lettera f); un centro di documentazione e studi sui palazzi reali e ducali (comma 1, lettera g); un centro per il restauro di arazzi e di reperti cartacei (comma 1, lettera h); un centro servizi di restauro per la regione Campania (comma 1, lettera i).
Sottolinea che la relazione illustrativa evidenzia inoltre che uno degli scopi della proposta di legge è quello di favorire una piena realizzazione delle potenzialità della Reggia, sia in termini di utilizzo delle superfici disponibili, che di attivazione di domanda turistica, attraverso l'arricchimento dell'offerta museale e di servizi. A tal riguardo, sempre la relazione riferisce che «nel 2010 saranno restituiti gli spazi della Reggia attualmente utilizzati dall'Aeronautica militare, per cui il 60 per cento circa della superficie del palazzo sarà liberato e sarà necessario passare al restauro, alla manutenzione, alla valorizzazione e alla destinazione d'uso di tali spazi». Con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a), d) e, in parte, b), ricordo che l'articolo 117 del già citato decreto legislativo enumera i servizi per il pubblico che possono essere istituiti negli istituti e luoghi di cultura, quali in particolare: servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali; servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e recapito del prestito bibliotecario; gestione di raccolte discografiche, diapoteche e biblioteche museali; gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni

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dei beni; servizi di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica; servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; organizzazione di mostre e manifestazioni culturali. I servizi citati, ai sensi del medesimo articolo, possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria ed affidati, secondo le previsioni dell'articolo 115 del medesimo decreto legislativo, in gestione diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono, delle attività di valorizzazione, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. La scelta tra le due forme di gestione è effettuata a seguito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia. Rileva in proposito che l'introduzione in musei, biblioteche e archivi di Stato, di servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento, si deve all'articolo 4 del decreto-legge n. 433 del 1992, cosiddetta legge Ronchey. L'articolo 5 dell'attuale regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali - decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007- affida alla Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure l'assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, con riferimento anche ai servizi aggiuntivi, ed il relativo monitoraggio. Lo schema di regolamento, diretto a ridefinire l'organizzazione del Ministero, trasmesso alle Camere il 20 aprile 2009 per l'espressione del parere, assegna tali competenze alla nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in base all'articolo 8, comma 2, lettera n).
Rileva inoltre che attualmente presso la Reggia sono presenti vari servizi affidati in gestione esterna, quali un bookshop in cui sono disponibili sezioni di architettura, cultura per ragazzi, guide ufficiali della Reggia in 4 lingue e oggettistica, due punti di ristoro - uno all'ingresso del Parco e uno all'interno del Parco, vicino all'ingresso del Giardino Inglese - attività didattiche varie (percorsi per scuole, laboratori didattici, visite per adulti, eventi culturali). Ricorda che l'articolo 4 concerne l'attribuzione di autonomia alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Caserta e Benevento. Ricorda in proposito che, nell'attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, tanto le Soprintendenze, quanto i musei, sono organi periferici, come previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, fatta salva la concessione dell'autonomia. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che si rende necessario conferire l'autonomia alla Soprintendenza per consentire alla stessa di dotarsi di strumenti adatti a rispondere in modo immediato e diretto alle esigenze di valorizzazione e di promozione del sito. «L'autonomia rappresenta uno strumento attraverso il quale è possibile far fronte soprattutto alle spese di manutenzione e di gestione dell'intero complesso museale. In tal modo tutti i proventi derivanti dall'incasso dei biglietti e dei vari servizi aggiuntivi che saranno realizzati nelle citate strutture museali, serviranno a sopperire alle spese di manutenzione che si andranno ad affrontare anche a seguito di una programmazione annuale che sarà fatta all'inizio di ogni anno». La medesima relazione rileva, inoltre, che la creazione di un organismo efficace per la gestione del complesso vanvitelliano, costituito dalla Reggia di Caserta, dal giardino inglese e dal parco, era già stata sollecitata dalla Commissione UNESCO al momento dell'inserimento del complesso settecentesco di Caserta nella World Heritage List, avvenuta nel 1997. Tiene a precisare preliminarmente che l'articolo 4 è identico all'articolo 9 della legge n. 352 del 1997, con il quale, in attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, si era disposto che la soprintendenza

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di Pompei fosse dotata di «autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale». Successivamente, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998 ha previsto che con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. Lo stesso articolo ha previsto, inoltre, che con i medesimi regolamenti l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche. A seguito di tali disposizioni, con decreto ministeriale 22 maggio 2001 è stata istituita la Soprintendenza speciale per l'archeologia di Roma; con distinti decreti ministeriali 11 dicembre 2001 sono state, poi, istituite le Soprintendenze speciali per il polo museale romano, per il polo museale fiorentino, per il polo museale napoletano e per il polo museale veneziano.
Ricorda altresì che l'articolo 15 del vigente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, individua una serie di istituti dotati di autonomia speciale, tra i quali figurano anche alcune Soprintendenze. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003, concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa delle sopraintendenze dotate di autonomia speciale. In relazione alla evoluzione normativa appena descritta, l'articolo 9 della legge n. 352 del 1997 è stato abrogato. Passa quindi ad analizzare i singoli commi, ricordando che il comma 1 attribuisce alla Soprintendenza autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale; i commi da 2 a 7 concernono gli organi della Soprintendenza, dei quali sono stabiliti anche funzioni e composizione. Al riguardo, ricorda preliminarmente che la composizione e le modalità di nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione, nonché dei Collegi dei revisori dei conti delle 6 Soprintendenze speciali individuate dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, già da me elencate, sono state regolate con decreto ministeriale 7 ottobre 2008. In particolare, ricorda che la proposta di legge in esame prevede l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con competenze in materia di programmazione e di bilancio. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto devono essere trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione. Il CdA, inoltre, si esprime su ogni altra questione che venga sottoposta dal Soprintendente. Di esso fanno parte il Soprintendente, che lo presiede; il direttore amministrativo; il funzionario più elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la Soprintendenza, come previsto dai commi 2 e 3. Precisa, al riguardo, che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 stabilisce, all'articolo 1, comma 10, che il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza; all'articolo 6, comma 2, che le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero

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per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze; all'articolo 8, commi 7 e 8, che il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.
Sottolinea quindi che la proposta di legge in esame prevede altresì l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, comma 4; un comitato con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche, composto dal Sopraintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Caserta, da un rappresentante della regione Campania e dai sindaci dei comuni compresi nel territorio di competenza della Soprintendenza, comma 5; un ufficio del direttore amministrativo della Soprintendenza, al quale si prevede di preporre un dirigente di prima o seconda fascia, di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Il direttore adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegni e di spesa e cura l'amministrazione del personale. Per particolari esigenze, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, può affidare le funzioni del direttore amministrativo della Soprintendenza a un soggetto estraneo all'amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni. In tal caso, il trattamento economico è determinato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennità comprensiva del trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato, commi 6 e 7. Con riferimento al trattamento economico del direttore dell'ufficio amministrativo, nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo in esame, ricordo che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che il trattamento economico del personale con qualifica di dirigente è fissato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, che ne determinano soltanto la misura fondamentale. Per gli stessi soggetti è inoltre previsto un trattamento economico accessorio, commisurato alle funzioni loro attribuite e alle responsabilità connesse. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità, ai fini del calcolo del trattamento economico accessorio, è definita con decreti ministeriali. Il trattamento economico fondamentale spettante a coloro che rivestono incarichi di uffici dirigenziali di livello generale è, invece, stabilito con contratto individuale. Al medesimo contratto è anche demandata la quantificazione del trattamento economico accessorio, che deve essere correlato sia al livello di responsabilità che l'incarico comporta, sia ai risultati conseguiti dal dirigente generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione. I criteri generali per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi relativi agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei principi di contenimento della spesa, uniformità e perequazione.
Per quanto concerne il personale, ricorda che si prevede che alla Soprintendenza sia assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Sopraintendente, come previsto dal comma 6. Ricorda al riguardo che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 affida alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici il coordinamento delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. In particolare, il direttore regionale

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organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonché la Direzione generale competente per materia. Sottolinea che il comma 8 dispone che le somme assegnate alla Soprintendenza dal Ministero per i beni e le attività culturali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della Soprintendenza medesima. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che la Reggia di Caserta incassa ogni anno circa 2 milioni di euro derivanti dalla vendita dei biglietti e dalla concessione di spazi per eventi. Questa cifra, evidenzia sempre la relazione, è interamente versata allo Stato che, a sua volta trasferisce alla città di Caserta 300.000 euro annui, con i quali si deve far fronte a tutte le necessità. Si individua, quindi, la finalizzazione delle varie entrate, distinguendo fra proventi esterni, da un lato, e introiti derivanti dai servizi aggiuntivi o provenienti dall'ingresso al Palazzo reale e ai giardini, dall'altro. I primi, proventi esterni, devono essere finalizzati alle attività di recupero, restauro e adeguamento strutturale e funzionale. I secondi, che costituiscono introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e introiti provenienti dai biglietti d'ingresso al Palazzo reale e ai giardini, sono destinati, oltre che a interventi di adeguamento strutturale e funzionale e a restauri, anche ad attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione dell'occupazione, nonché alle altre attività da realizzare nelle medesime aree. Ricorda inoltre che l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. Ai sensi del comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi, l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. Ai sensi del medesimo comma 8, le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa sono demandate ad un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione non precisa se si intenda fare riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Ricordo che con decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 è stato emanato, con valenza generale, il Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale.
Segnala che il comma 9 stabilisce che la Soprintendenza realizzi iniziative miranti alla valorizzazione dell'immagine della Reggia di Caserta, in ambito nazionale e internazionale, anche con accordi di programma con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania. Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o

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reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle relative finalità. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. L'articolo 112 prevede, inoltre, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il medesimo articolo 112 prevede altresì, che lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani. In assenza degli accordi, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. Il comma 10 prevede la possibilità che soggetti pubblici o privati possano utilizzare - per una durata non superiore a tre anni - l'immagine di singoli beni facenti parte del complesso della Reggia, assumendosene le spese di restauro, previamente stabilite dalla Soprintendenza. Ricorda peraltro che l'articolo 107 del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione, nonché l'uso strumentale e precario, dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore e le altre disposizioni specificamente previste. Si stabilisce, in particolare, che di regola è vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti, nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Specifica che il comma 11 prevede che, in sede di prima applicazione, i servizi aggiuntivi sono attivati con il metodo della trattativa privata. Il comma 12 prevede che la Sopraintendenza è assoggettata al controllo della Corte dei Conti e che ad essa si applicano le disposizioni relative agli enti ed organismi pubblici che rientrano nel sistema della tesoreria unica istituita dalla legge n. 720 del 1984, elencati alla tabella A della predetta legge. Come già detto, la legge n. 720 del 1984 reca l'istituzione del sistema di tesoreria unica. Gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono distinti in due tabelle, A e B, con differenziata disciplina. Gli enti compresi nella tabella A sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali «fruttifere» vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti, costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato. Le altre entrate, ovvero le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui, affluiscono a contabilità speciali «infruttifere», nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente. Con decreti del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere, nonché i criteri e le modalità per

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l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti debitori e creditori, in modo da garantire agli enti interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria, sia nelle contabilità fruttifere che in quelle infruttifere. Il tesoriere incassa direttamente tutte le entrate proprie dell'ente, provenienti dal settore privato o da enti che non rientrano fra quelli del settore pubblico allargato, e provvede a versarle nella tesoreria provinciale. Le entrate provenienti da enti ed organismi del settore pubblico pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera. I tesorieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere. Nella tabella A sono ricompresi gli enti territoriali e numerosi altri organismi pubblici, tra i quali gli enti portuali, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), l'ISAE, l'ISTAT, il CNR, la CONSOB, l'ENEA, le Università.
Ricorda inoltre che il comma 12 in esame, inoltre, dispone che alla predetta Soprintendenza sono applicate le disposizioni della legge di contabilità generale, legge n. 468 del 1978, in materia di normalizzazione e di coordinamento dei conti pubblici disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 25 e 26. Aggiunge ancora che, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, agli enti locali e alle relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici ricompresi nel settore pubblico allargato è disposto l'obbligo di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato. A tal fine, i predetti enti devono provvedere alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale. In particolare, per la parte relativa all'entrata, ai richiamati soggetti è fatto obbligo di evidenziare gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni che interessano il settore pubblico. Inoltre, l'articolo 26 della legge n. 468 del 1978 dispone che, al fine del coordinamento dei conti pubblici, è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di proporre i criteri per l'unificazione della denominazione dei capitoli, nonché il coordinamento dei conti degli enti pubblici. Il successivo comma 13 concede un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare e fino a un limite di 500.000 euro annui, in favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano effettuato erogazioni liberali, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della proposta di legge, e nei due periodi d'imposta successivi, a favore dello Stato per la manutenzione, la protezione e il restauro della Reggia di Caserta. Il credito può essere fatto valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società dovute per i medesimi periodi d'imposta. La disposizione fa salva la disciplina dell'articolo 100, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che consente la deducibilità a fini IRES delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, ove tali erogazioni siano effettuate per le finalità previste dalla norma e alle condizioni stabilite dalla medesima. La citata norma del TUIR dispone, inoltre, che le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato. Preciso, altresì, che il comma 13 prevede, infine, che il credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito imponibile, né sia considerato ai fini della determinazione del rapporto rilevante, ai sensi dell'articolo 61 del TUIR, ai fini della determinazione della parte deducibile degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa; si tratta del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri

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proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Segnala infine che l'articolo 5 concerne i profili di copertura finanziaria. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a titolo di contributo per la realizzazione delle strutture da adibire alle attività del Museo. Il comma 2, invece, stabilisce che alla copertura dell'onere indicato si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto al resto, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla missione svolta a L'Aquila, il 20 maggio 2009.
(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, rende le comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato 4).

Giuseppe GIULIETTI (IdV), ricordando che all'epoca del terremoto in Umbria e Marche si era posta in essere un'iniziativa da parte del dipartimento per l'editoria al fine di divulgare li iniziative in favore delle Regioni in questioni. Ritiene pertanto opportuno che un'analoga iniziativa venga portata avanti anche con riferimento al terremoto dell'Abruzzo: una iniziativa di pubblicità istituzionale per non far spegnere i riflettori sul terremoto

Valentina APREA, presidente, rileva si potrebbe inserire un'osservazione in tal senso nel parere che la Commissione esprimerà alla VIII Commissione del decreto-legge sull'Abruzzo.

Maria COSCIA (PD) concorda con le comunicazioni rese dalla presidente Aprea, pur rilevando che è emersa una richiesta pressante da parte dei soggetti incontrati sull'opportunità di iniziare da subito la definizione di un piano per consentire un regolare inizio del prossimo anno scolastico.

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 39/09 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento reca interventi urgenti in favore delle popolazioni

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colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Composto di 19 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, risulta ora di 22 articoli, a seguito dell'iter al Senato del relativo disegno di legge di conversione; esso disciplina gli indirizzi generali, gli ambiti soggettivi e oggettivi e le coperture finanziarie dell'intervento. A tal fine, l'articolo 1 individua nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario. Viene quindi definito l'ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari degli interventi (persone fisiche residenti, imprese operanti ed enti aventi sede nel predetto territorio). L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel DM 14 gennaio 2008. Sottolinea quindi che l'articolo 2 affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma, da destinare poi ad una durevole utilizzazione. Il relativo piano degli interventi, per il quale si introduce un iter più snello per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione, che può avvenire anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, è effettuata dal Commissario delegato d'intesa con il presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Sono quindi previste procedure semplificate per accelerare la realizzazione dei moduli abitativi. Ulteriori alloggi potranno essere reperiti sul territorio individuando immobili sfitti o non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite. Sono, infine, previsti contributi per le piccole riparazioni che possono facilmente rendere di nuovo agibili le abitazioni lievemente danneggiate. L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, prevede che il governo sia tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.
Rileva che con l'articolo 3 viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali. In particolare, la lettera i) del comma 1, che riguarda direttamente la competenza della Commissione VII, prevede la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose. Aggiunge che l'articolo 4 contiene norme relative alla ricostruzione e alla funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici. In particolare, riguardano la competenza della Commissione VII la lettera b) del comma 1 e i commi 4 e 5 dell'articolo in questione. Ricorda che la lettera b) del comma 1 prevede che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 1 individuino le modalità di predisposizione e di attuazione - da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati - di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, soprattutto alla luce del «ruolo operativo dell'Aquila come capoluogo di Regione», obiettivo emerso con chiarezza nel corso del dibattito al Senato. Sottolinea in particolare che vengono individuati: gli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico, le strutture edilizie universitarie, quelle del Conservatorio di musica dell'Aquila e dell'Accademia per le Arti e la Scienza dell'Immagine dell'Aquila; le caserme in uso all'amministrazione

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della difesa; gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto Codice dei beni culturali). Ricorda che ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Ai sensi dell'articolo 13 è prevista la dichiarazione dell'interesse culturale che accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse culturale richiesto dall'articolo 10. Il comma 4 dell'articolo 4 dispone che alla regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008 (cd. decreto-legge anticrisi), cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole. Lo stesso comma 4 autorizza, inoltre, la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 23 del 1996, anche con l'inserimento di nuove opere, prorogando di sessanta giorni il termine previsto per la sua presentazione.
Ricorda che il termine è stato fissato dall'articolo 2 del DM 5 marzo 2009 - con il quale sono state ripartite le risorse per il 2009 per i piani di edilizia scolastica di cui alla legge n. 23/1999 - in 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo: poiché, quindi, esso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2009, il termine scade il 15 giugno 2009. Per effetto della proroga disposta dal decreto in esame, il termine per la regione Abruzzo dovrebbe, quindi, scadere il 14 agosto 2009. Sottolinea che il comma 5 dispone che, al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e di quelle dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, le risorse per gli arredi scolastici disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo. Inoltre, per la sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari (economie di spesa) di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, 14,3 milioni per l'anno 2010 e 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione di tutte le risorse previste nel comma in esame è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La relazione tecnica specifica gli interventi che dovranno essere realizzati. Innanzitutto, a seguito dell'inagibilità di numerosi edifici scolastici - quantificati dalla medesima relazione in 60 -, e del conseguente ricollocamento delle relative classi in altri edifici, si è verificato lo sdoppiamento di più classi. Da ciò, deriva un incremento del numero delle ore di lezione che devono essere assicurate, ovvero un incremento di docenti e di personale ATA, rispettivamente per 306 e 61 unità. In secondo luogo, per il particolare contesto materiale e psicologico in cui vivono gli alunni delle scuole interessate dal sisma, sarà necessario adattare l'offerta formativa, con conseguente necessità di compensi accessori per i docenti. Anche al personale amministrativo, sia delle istituzioni scolastiche che dell'amministrazione, sarà necessario riconoscere lo sforzo aggiuntivo che deriva dalla necessità di gestire una situazione molto complessa a livello di logistica e di adempimenti amministrativi legati alla gestione del personale. Inoltre, nella determinazione della spesa da autorizzare si sono tenuti presenti l'incremento del fabbisogno di supplenze brevi - anche in considerazione del fatto che molti docenti sono ospedalizzati - e i rimborsi delle spese di

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viaggio per il personale che deve raggiungere la sede di lavoro. Aggiunge, infine, che a seguito della distruzione o della inagibilità di numerosi laboratori, si è considerata la necessità di approntare laboratori integrativi. Al riguardo la relazione tecnica precisa che le attrezzature rimarranno patrimonio delle scuole che saranno ricostruite.
Ricorda quindi che l'articolo 5 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti. L'articolo 6 prevede che, con ordinanza di protezione civile: siano sospesi o prorogati secondo i casi una serie di termini; sia possibile derogare al patto di stabilità interno; siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Il comma 3 prevede il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1o novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni. Evidenzia che l'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga - sempre fino al 31 dicembre 2009 - di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica. L'articolo 8 prevede l'adozione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese (tra cui si ricordano la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione, la concessione di un indennizzo in favore dei lavoratori autonomi, la definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale nonché l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici). Segnala quindi che l 'articolo 9 detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, nonché dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata. Sottolinea inoltre che l'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, persegue tre distinte finalità: consentire alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, necessarie a fronte dei danni del sisma; consentire la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila; definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. È inoltre istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce, subentrando nelle relative competenze, l'attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che viene conseguentemente soppresso.
Segnala che l'articolo 10 è diretto a realizzare forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di apposite garanzie per le piccole e medie imprese nonché la destinazione di risorse del Fondo strategico per il Paese per interventi di sostegno e reindustrializzazione. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la possibilità, d parte del CIPE, di individuare zone franche urbane (ZFU) alle quali si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese. L'articolo 11, interamente sostituito nel corso dell'iter al Senato, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, cui sono attribuiti 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per l'anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015, e 44 milioni per l'anno 2016. L'articolo 12 introduce una serie di

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disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie. L'articolo 13 reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi in esame, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo. Gli articolo 14 e 18 recano una serie di disposizioni a carattere finanziario e le relative coperture. Per i rilievi in ordine alla copertura si rinvia alle schede di lettura dell'apposito dossier. L'articolo 15 reca norme in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica. In particolare, il comma 1-bis di tale articolo, riguardante direttamente la competenza della VII Commissione, prevede che le erogazioni liberali provenienti dall'estero che non abbiano una diversa e specifica destinazione sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati. Prevede, altresì, che ai proventi di tali erogazioni si applichi l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009. Ricorda che l'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009, autorizzando il Ministero per i beni e le attività culturali a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità, da destinare alla messa in sicurezza e all'avvio del recupero dei beni culturali, stabilisce che le relative somme affluiscono direttamente ad apposita contabilità speciale aperta presso il Segretariato generale del Ministero stesso. Autorizza, altresì, il Ministero ad aprire un conto corrente bancario o postale, ove far affluire contributi finalizzati al restauro dei beni culturali danneggiati, in deroga al divieto - contenuto nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), articolo 2, commi 615-617 - di riassegnazione alla spesa di somme versate all'entrata. Ai commi 3 e 4 prevede, quindi, che il Ministero è autorizzato ad utilizzare le somme con procedure di somma urgenza e che per la realizzazione degli interventi esso, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, si avvale delle Sopraintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali, nonché del medesimo Dipartimento della protezione civile. Precisa, altresì, che il 23 aprile scorso il Ministro per i beni e le attività culturali ha presentato la lista dei 44 monumenti, gravemente danneggiati dal sisma, da restaurare con somma urgenza.
Rileva che il comma 1-ter dell'articolo 15, anch'esso di diretta competenza della Commissione, conferisce al Ministero per i beni e le attività culturali l'autorizzazione ad organizzare all'estero momenti divulgativi della finalità indicata al comma precedente, a valere sulle proprie disponibilità e in collaborazione con cittadini privati o enti e società italiani e stranieri. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 120 del decreto legislativo n. 42 del 2004, disciplinando la sponsorizzazione di beni culturali - che viene individuata in ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale - stabilisce che possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative, fra gli altri soggetti, del Ministero. L'articolo 16 reca disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione. A tal fine il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è posto a immediato e diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura; al medesimo Comitato viene demandato il compito di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici - e sui successivi subappalti e subcontratti - anche in deroga a quanto previsto dal regolamento sulle certificazioni antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998. L'articolo 17 prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica. È inoltre

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prevista una clausola di salvaguardia per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione nella Regione Sardegna, sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila. L'articolo 19 reca infine le consuete norme relative all'entrata in vigore.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene opportuno che la Commissione possa discutere approfonditamente il provvedimento in esame, anche negli aspetti non considerati al Senato.

Valentina APREA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.15.

5-00803 Ghizzoni: Inserimento della musica quale materia obbligatoria nelle scuole secondarie superiori.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, poiché, come d'abitudine, il Governo elude le domanda e non risponde. Ricorda inoltre che non può essere considerata come una risposta l'affermazione generica espressa dal Ministero che sarà tenuta in considerazione la necessità di dare rilievo all'insegnamento della musica. Si tratta, infatti, di parole prive di valore, alla luce dei tagli decisi dal decreto-legge n. 112. Rileva che è certa quindi la volontà del Governo di non valorizzare la musica nei curricoli scolastici dell'obbligo e di deprimere il talento degli studenti, non solo di coloro che hanno spiccate attitudini a questa forma artistica, ma per la generalità degli studenti che nella musica troverebbero una forma di espressione e uno strumento di crescita personale.

5-01050 De Pasquale: Sui criteri che determinano la chiamata diretta e le assunzioni di docenti universitari in base al decreto-legge n. 180 del 2008.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto al norma può creare abusi per i posti per i nostri laureati per accedere all'Università.

5-01273 Coscia: Sulla nuova denominazione dei licei con indirizzo socio-umanistico.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Maria COSCIA (PD), replicando si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, prendendo atto che non vi è l'impegno di cambiare denominazione. Ricorda altresì che il liceo ha esperienze consolidate che andrebbero tenute in considerazione. Rileva peraltro che non è stato avviato un vero confronto sui nuovi regolamenti dell'istruzione superiore e che sarebbe opportuno che vi fosse un impegno del Governo in tal senso.

5-01282 Lenzi: Chiarimenti sul tempo scuola al primo anno della scuola elementare.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

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Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto si aspettava di avere qualche dato in più. Il dato indicato è, infatti a suo avviso insufficiente. Ritiene quindi importante mantenere alta l'attenzione sulle questioni poste.

5-01266 De Biasi: Sulla futura gestione del teatro degli Arcimboldi di Milano e questioni correlate.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che riconosce lo stile e la mano di chi scrive la risposta e che si è superato il limite della decenza. Si fa ancora una volta le «lezioncina», si sbagliano gli obiettivi. Ricorda che il teatro degli Arcimboldi di Milano ha comportato un esborso notevole e che non è comprensibile il motivo per il quale il Governo si metta dalla parte di una fondazione di diritto privato. Rileva altresì che all'investimento per la Scala non ha corrisposto un ritorno soddisfacente a livello economico, ricordando quindi che si è messa in atto una vera e propria «piaggeria» nei confronti della Scala di Milano. Rileva inoltre che gli ultimi tre capoversi della risposta sono «poco seri» per la dignità del parlamentare. Ribadisce quindi che occorre che in futuro vengano date risposte nel merito e che proporrà la questione all'Ufficio di Presidenza, perché la risposta data è scontata e non si può offendere in questo modo la dignità dei parlamentari.

Paola FRASSINETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 maggio 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 14.