CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 maggio 2009
182.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori, le interrogazioni n. 5-01458 Milo e n. 5-01459 Fugatti saranno svolte in altra seduta.

5-01455 Barbato: Mancato abbinamento della manifestazione «I Gigli di Nola» alle lotterie nazionali del 2009.

Francesco BARBATO (IdV) illustra la propria interrogazione, osservando preliminarmente come il mancato inserimento de «I Gigli di Nola» tra le manifestazioni abbinate alle lotterie nazionali per il 2009 sia coerente con l'intendimento dell'attuale Esecutivo - testimoniato anche dalle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio in ordine alla necessità di una drastica riduzione del numero di deputati e senatori - di svilire il Parlamento, disconoscendo deliberatamente i connotati fondamentali dell'ordinamento repubblicano, incentrato sulla forma di governo parlamentare, e disattendendo totalmente, com'è avvenuto nel caso di specie, gli orientamenti manifestati dalle Camere in relazione alle questioni di interesse generale.

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Ricorda, in particolare, che la Commissione Finanze della Camera, in sede di espressione del proprio parere sullo schema di un decreto legislativo relativo alle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali del 2009, aveva chiesto all'Esecutivo di abbinare la predetta manifestazione folcloristica «I Gigli di Nola» alla lotteria nazionale alla quale è collegato come capofila il Giro d'Italia.
Evidenzia, quindi, come tale abbinamento avrebbe consentito l'avvio di un processo di «normalizzazione» dell'area Nola-Marigliano, che è etichettata come terra di camorra e che, invece, inserita in un ambito territoriale ricco di prospettive di sviluppo e ben dotato di infrastrutture, vanta un distretto industriale e commerciale tra i più importanti del Mezzogiorno, in cui sono presenti circa mille aziende e realtà imprenditoriali di rilievo anche internazionale, le quali hanno l'attitudine a svolgere, in ragione delle loro grandi potenzialità, un ruolo primario nel processo di crescita del Sud.
Osserva, peraltro, come l'operazione non avrebbe comportato, a suo avviso, alcun onere netto per lo Stato, in considerazione della densità di popolazione e della vivacità imprenditoriale che caratterizzano l'area, essendo evidente che le stesse aziende, per avvantaggiarsi degli indubbi benefici derivanti dall'abbinamento de «I Gigli di Nola» alla lotteria nazionale, avrebbero svolto un'intensa e probabilmente proficua attività di collaborazione alla vendita dei relativi tagliandi.
Esprime infine rammarico per l'occasione in tal modo perduta dal Mezzogiorno, alle cui richieste il Governo ha ritenuto di dare una risposta negativa, sottolineando come la diffusione della cultura della legalità, anche ad opera di manifestazioni come quella richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, costituisca un presupposto fondamentale per lo sviluppo del Sud del Paese.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Sottolinea inoltre come la scelta di non inserire la manifestazione «I Gigli di Nola» tra quelle da abbinare alle lotterie nazionali per il 2009 non sia in alcun modo da intendere come un segnale di scarsa attenzione del Governo nei confronti delle posizioni assunte Parlamento, ma sia stata dettata esclusivamente da considerazioni di carattere tecnico ed economico.

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara non soddisfatto della risposta, contestando innanzitutto l'asserita antieconomicità dell'abbinamento proposto, che avrebbe, al contrario, avuto effetti positivi sulla vendita dei biglietti della lotteria.
Osserva inoltre come, nell'ottica di una valutazione squisitamente politica - quale quella effettuata dalla Commissione Finanze nell'esercizio della sua funzione di indirizzo -, la finalità di rilancio dell'area Nola-Marigliano avrebbe comunque dovuto prevalere su ogni considerazione meramente contabile relativa all'abbinamento alla lotteria nazionale della manifestazione «I Gigli di Nola».

5-01456 Fluvi: Chiarimenti in merito al trattamento tributario delle riserve sollevate da imprese appaltatrici nei confronti della stazione appaltante.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rilevando come essa tragga origine dagli avvisi di accertamento emessi da alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito di verifiche effettuate dalla Guardia di finanza in particolare nei confronti di alcune imprese di costruzioni.
Nei predetti provvedimenti gli uffici dell'Agenzia hanno ritenuto di assoggettare le riserve relative a risarcimenti danni ovvero a indennità per maggiori lavori eseguiti rispetto a quelli contemplati nei contratti di appalto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 93, comma 2, del TUIR, ai sensi del quale, in caso di opere di durata eccedente l'anno, delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali

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si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento.
A tale riguardo, ricorda il diverso e consolidato orientamento della giurisprudenza - con la quale concordano la dottrina maggioritaria ed alcune risoluzioni della stessa Amministrazione finanziaria - secondo cui le anzidette riserve assumono rilievo fiscale soltanto nel momento in cui la loro fondatezza sia stata accertata con accordo bonario dalle stesse parti contrattuali o con sentenza definitiva dell'autorità giurisdizionale.
Nel giudicare incomprensibile e pretestuosa, alla luce dell'avviso espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la posizione assunta dagli uffici finanziari, che hanno emesso i suddetti accertamenti, ritiene necessario un intervento del Ministro dell'economia e delle finanze, volto a ribadire in maniera chiara e netta la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 2, del TUIR, al duplice fine di evitare che si moltiplichino i contenziosi e di dare un segno di sensibilità alle imprese edili, già in grave difficoltà a causa della crisi economica in atto.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario.

Il Sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare la trattazione dell'interrogazione n. 5-01457 Antonio Pepe e Contento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della tematica, particolarmente complessa sul piano tecnico, affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Manlio CONTENTO (PdL) concorda con la richiesta di rinvio formulata dal Sottosegretario.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'interrogazione n. 5-01457 sarà svolta in altra seduta.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il parere alla VIII Commissione Ambiente sul disegno di legge C. 2468, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
Il decreto-legge, originariamente composto da 19 articoli, ha subito numerose modificazioni durante l'esame al Senato, nel corso del quale sono stati inoltre inseriti tre nuovi articoli.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 definisce le modalità

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di attuazione del decreto-legge, nonché l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.
In particolare, il comma 1 stabilisce che le ordinanze di protezione civile del Presidente del consiglio necessarie all'attuazione del decreto-legge vengano emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario.
Il comma 2 definisce l'ambito territoriale di applicazione dei provvedimenti previsti dal decreto - legge e i soggetti destinatari, stabilendo che i provvedimenti riguardano i comuni della regione Abruzzo che, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 6 aprile 2009, hanno risentito un'intensità uguale o superiore al sesto grado Msc. Si tratta dei comuni identificati con il decreto n. 3 del Commissario delegato, emanato in data 16 aprile 2009. Quanto poi al profilo soggettivo, i provvedimenti riguardano le persone fisiche residenti nei comuni sopra individuati, le imprese ivi operanti e gli enti ivi aventi sede, con riferimento alla data del 6 aprile 2009.
Il comma 3 introduce la possibilità di applicare talune agevolazioni per la ricostruzione e riparazione anche per beni localizzati fuori dei territori dei comuni individuati; in tal caso, tuttavia, occorre che una perizia giurata attesti il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, anticipa dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2009 il termine a partire dal quale dovranno essere applicate le nuove norme tecniche in materia di costruzioni previste dall'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007.
L'articolo 2, comma 1, affida al Commissario delegato, nominato dal Presidente del Consiglio, il compito di provvedere con somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché alle opere connesse di urbanizzazione e di servizi. Tali moduli abitativi sono immediatamente destinati a consentire la più sollecita sistemazione delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili, e che non abbiano ricevuto altra sistemazione abitativa nei medesimi comuni o in quelli limitrofi.
In base ai commi 2 e 3 la localizzazione di tali moduli, che debbono avere determinate caratteristiche di qualità, sicurezza sanitaria, innovazione tecnologica e isolamento sismico, è effettuata dal Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, mentre il piano degli interventi per la realizzazione dei moduli stessi è approvato dal commissario delegato previo parere di una conferenza di servizi.
Secondo i commi 4 e 5 la localizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate; inoltre, qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce una variante degli stessi.
I commi da 6 a 8 disciplinano uno speciale procedimento amministrativo in materia di espropriazioni per le finalità di cui ai commi precedenti, derogando alla normativa recata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
In dettaglio, il comma 6 prevede l'occupazione d'urgenza delle aree a cui può, eventualmente, essere associata l'espropriazione, nel qual caso la relativa indennità sarà determinata dal Commissario delegato entro il termine di sei mesi, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti al sisma.
Il comma 7 disciplina le controversie derivanti dall'approvazione delle localizzazioni delle aree destinate alla realizzazione degli edifici ai sensi dei commi 4 e 5 e dalle occupazioni d'urgenza di cui al comma 6, prevedendo esclusivamente il ricorso giurisdizionale o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, senza ammettere le opposizioni amministrative.
Il comma 8 deroga agli speciali procedimenti di localizzazione e di occupazione d'urgenza di cui ai commi 6 e 7, consentendo al Commissario delegato di utilizzare

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beni immobili anche in assenza di titolo ablatorio valido. In tal caso, richiamando l'articolo 43 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, la norma demanda al Commissario delegato, valutati gli interessi in conflitto, di disporre che i beni vadano acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale e che al proprietario vadano risarciti i danni.
Secondo il comma 9 alla realizzazione dei moduli abitativi si procede mediante affidamento di appalti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ed anche se l'affidamento è a contraente generale, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, delle associazioni di categoria di settore. È consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento, anziché il trenta per cento previsto dall'articolo 118 del codice dei contratti pubblici.
Il comma 10 attribuisce al Commissario delegato la facoltà di reperire alloggi non utilizzati a favore delle popolazioni sgomberate nelle more delle riparazioni e o delle ricostruzioni, assicurando criteri uniformi per la determinazione dei corrispettivi per l'uso.
Ai sensi del comma 11 tali alloggi vengono assegnati, secondo i criteri indicati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 1, dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono chiamati a definire le modalità di uso, secondo le ordinanze di protezione civile previste dall'articolo 1 del decreto-legge.
Il comma 11-bis, introdotto durante l'esame al Senato, consente ai sindaci dei comuni colpiti dal sisma di concedere contributi fino a 10.000 euro per riparare danni di live entità agli edifici utilizzati come prima abitazione, a condizione che tali interventi ne consentano l'immediato riutilizzo da parte dei residenti, nonché di concedere contributi fino a 2.500 euro per la riparazione di parti comuni di condomini.
Il comma 12 prevede la nomina di quattro vice commissari, mentre il comma 13 reca autorizzazioni di spesa.
Il comma 12-bis, anch'esso introdotto dal Senato, prevede che i comuni colpiti dal sisma predispongano, d'intesa con il Presidente della Regione e sentito il Presidente della Provincia, la ripianificazione del territorio, ai fini della ripresa economico - e della ricostituzione e riqualificazione del tessuto urbano.
Il comma 13 stanzia 400 milioni di euro nel 2009 e 300 milioni nel 2010 per le finalità indicate dall'articolo.
L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, vincola il Governo ad informare annualmente il Parlamento sullo stato di avanzamento della ricostruzione nelle zone colpite, con specifico riferimento alle risorse pubbliche stanziate.
L'articolo 3 dispone la concessione, al netto degli eventuali risarcimenti assicurativi, di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi di vario tipo ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali.
Detti interventi, elencati dettagliatamente al comma 1, riguardano anzitutto la concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili ovvero per l'acquisto di abitazioni sostitutive.
Ai sensi della lettera a), i contributi riguardano la ricostruzione o la riparazione di immobili considerati principali distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, ovvero l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, in modo da coprire integralmente le spese di riparazione, ricostruzione o acquisto.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala come tali contributi possono avere anche la forma del credito d'imposta
La lettera e) estende inoltre la contribuzione alla ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad

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abitazione principale, nonché per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.
Anche in questo caso rileva come i predetti indennizzi possano essere fruiti anche attraverso lo strumento del credito d'imposta.
Ai sensi della lettera b) il soggetto che richiede il finanziamento può richiedere a Fintecna spa (ovvero a società da questa controllata ed indicata) di essere assistito nella stipula e nella gestione del contratto di finanziamento. A tal fine l'ultimo periodo del comma 3 autorizza la spesa di 2 milioni di euro in ciascuno degli annui compresi tra il 2009 ed il 2012.
Per quanto riguardano gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera d), la quale stabilisce l'esenzione da tributi (eccetto l'IVA) e da diritti degli atti e delle operazioni inerenti ai finanziamenti ed agli acquisti per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, nonché la riduzione dell'80 per cento degli onorari e dei diritti notarili.
La lettera e-bis), introdotta dal Senato, disciplina l'assegnazione dei fondi per la riparazione di parti comuni di edifici condominiali: in tal caso i fondi saranno assegnati direttamente all'amministratore, il quale dovrà preventivare, gestire e rendicontare con contabilità separata ed analitica le spese di ricostruzione, avvalendosi dei condomini che rappresentino il 35 per cento delle quote condominiali.
Relativamente agli interventi di sostegno alle attività produttive, le lettere f) e g) prevedono due diverse tipologie di indennizzi, rispettivamente per quelle attività che, a causa del sisma, hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli, e per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, per il ripristino delle scorte andate distrutte, per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali.
Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera l), la quale dispone che gli indennizzi ed i contributi erogati alle imprese non concorrano ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive.
Le lettere h) ed i) prevedono ulteriori indennizzi concernenti il ristoro di danni subiti da beni mobili, registrati e non, e dei danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose.
Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1-bis, inserito al Senato, il quale prevede che il soggetto titolare di un mutuo immobiliare preesistente, garantito da immobili adibiti ad abitazione principale andati distrutti con il sisma, può, se non moroso, chiedere, oltre ai contributi previsti dall'articolo 3, il subentro nel mutuo dello Stato - tramite Fintecna spa o una sua controllata - per il debito derivante dal finanziamento, nella misura massima di 150.000 euro, con la contestuale cessione dei diritti di proprietà su tali immobili, il cui prezzo è stabilito dall'Agenzia del territorio.
La disposizione stabilisce inoltre che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i comuni approvino piani di recupero e riutilizzo delle aree acquisite da Fintecna, prevedendo altresì che, entro tre anni dalla medesima data, i comuni stessi possano acquistare la proprietà delle aree oggetto di cessione, al medesimo prezzo, maggiorato dei soli interessi legali.
Il comma 1-ter prevede che il saldo dei contributi previsti dall'articolo 3 sia vincolato alla documentazione attestante che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge n. 136 del 2004.
Il comma 2 rimanda, per quanto concerne l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo, a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
Ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 autorizza le banche operanti nelle zone colpite dal sisma a contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. - fino ad un massimo di 2 miliardi di euro - per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di

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cui alla lettera a) del comma 1, per la concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche, garantiti dallo Stato, finalizzati alla ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.
La garanzia statale, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento, è concessa con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia, con i quali sono anche definite le modalità e i termini di concessione, nonché le caratteristiche degli interventi finanziabili. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia statale si fa fronte mediante ricorso alle disponibilità dell'unità previsionale di base «garanzie dello Stato» iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia.
Il comma 4 estende l'ambito di applicazione del Piano casa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 anche alla realizzazione di complessi residenziali.
Il comma 5 dispone anzitutto l'esclusione dei beni alienati successivamente alla data del sisma (6 aprile 2009) dalle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo per la ricostruzione o la riparazione di immobili. Inoltre si prevede l'obbligo, per i soggetti ai quali è stato concesso il contributo o altra agevolazione per la ricostruzione, di non alienare la proprietà dei relativi immobili per i due anni successivi alla concessione del contributo stesso, stabilendosi la nullità degli atti di compravendita stipulati in violazione di tale obbligo.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia la previsione, introdotta dal Senato nel comma 5, in base alla quale la concessione di contributi o di agevolazioni previste dall'articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 11-bis, sono trascritti nei registri immobiliari in esenzione da qualunque tributo o diritto.
Il comma 5-bis prevede che, in deroga alle maggioranze previste dal codice civile in materia di innovazioni negli edifici condominiali, gli interventi di recupero ad essi relativi, possono essere deliberati dalla maggioranza dei condomini che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. Si stabilisce inoltre che le deliberazioni relative alla ricostruzione dell'edificio o a riparazioni straordinarie di notevole entità possano essere assunte a maggioranza degli intervenuti e con numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.
Il comma 6 autorizza le spese necessarie per l'attuazione di talune previsioni contenute nei commi 1 e 2.
L'articolo 4, comma 1, indica il contenuto delle ordinanze di protezione civile, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e che, per quanto attiene gli aspetti di carattere fiscale e finanziario, saranno adottate di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala la lettera a), ai sensi della quale le predette ordinanze definiscono i criteri e modalità per il trasferimento alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma, di immobili pubblici non più utilizzabili o dismissibili, in quanto non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, di immobili non interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, nonché degli immobili sequestrati nell'ambito della lotta alla mafia e non ancora destinati. La disposizione specifica che il trasferimento è esente da ogni imposta e tassa.
La lettera b) demanda alle ordinanze di protezione civile il compito di individuare le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino: degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie scolastiche e universitarie, del Conservatorio di musica di L'Aquila, dell'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico.

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La lettera c) demanda alle ordinanze il compito di definire le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, per assicurare la funzionalità delle funzioni di capoluogo al comune di L'Aquila, e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il comma 2 dispone che il Presidente della regione Abruzzo agisca quale Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.
Il comma 3 vincola risorse già stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non ancora destinate: 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011. La finalità di tale vincolo, da attuarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è quella di concentrare nei territori interessati dal sisma gli interventi di ricostruzione delle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione.
Il comma 4 dispone che alla Regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE, una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture per la messa in sicurezza delle scuole, e autorizza la stessa a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica anche con l'inserimento di nuove opere.
Il comma 5 stabilisce che, al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e di quelle dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, le risorse per gli arredi scolastici disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo. In correlazione con gli obiettivi finanziari di economia di spesa di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, è autorizzata a tal fine la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.
Il comma 6 reca alcune norme per la ricostruzione, il ripristino, il consolidamento e la riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo.
I commi 7 e 8 consentono agli enti territoriali colpiti dal sisma di riprogrammare i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati, e di rinegoziare di prestiti già contratti, estendendone la durata massima da trenta a cinquanta anni.
Il comma 9 indica le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili pubblici di cui al comma 1, lettera b).
Il comma 9-bis impone ai comuni colpiti dal sisma di predisporre, entro sei mesi, i piani di emergenza previsti dall'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, stabilendo, in caso di inerzia, l'intervento sostitutivo dei prefetti competenti.
L'articolo 5, ai commi 1 e 5, sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili, penali e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma. Sono altresì sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari e quelli per proporre querela, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari.
Il comma 1-bis sospende fino al 31 luglio 2009 i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba compiere presso gli uffici giudiziari ubicati nei comuni colpiti dal sisma.

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Il comma 2 prevede che siano rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze dei processi civili e amministrativi, e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, in cui le parti o i loro difensori siano residenti nei medesimi comuni, salva espressa rinuncia al rinvio da parte dei soggetti interessati.
Il comma 6 prevede che per i processi penali, il rinvio d'ufficio è previsto ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori; negli altri casi sono sospesi i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.
Il comma 7 elenca i casi nei quali la sospensione dei termini di cui ai commi 5 e 6 non opera.
I commi 3 e 4 dispongono la sospensione, in favore dei soggetti residenti o operanti nei territori colpiti dal sisma, di numerosi altri termini, tra i quali i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, i termini per gli adempimenti contrattuali, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il quarto ed il quinto periodo del comma 3 specificano che la sospensione dei termini ivi prevista non si applica alle procedure di esecuzione coattiva tributaria, per le quali si procede ai sensi dell'articolo 6.
Il comma 8 indica che il corso della prescrizione è sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato.
I commi da 9 a 11 prevedono che, fino al 31 luglio 2009, le comunicazioni e le notifiche di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori residenti nei comuni colpiti dal sisma debbano essere eseguite presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche appositamente istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila.
L'articolo 6 prevede che, con ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, siano sospesi o prorogati secondo i casi una serie di termini, sia possibile derogare al patto di stabilità interno e siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1, il quale prevede la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale dovute all'amministrazione finanziaria, agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, e del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio; dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici finanziari (compresi quelli di enti locali e Regioni); del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato o adibiti ad Uffici pubblici; del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. In base al comma 3-bis, introdotto dal Senato, tali misure di sospensione, analogamente a tutte quelle contenute nelle lettera da a) ad n) del comma 1, possono essere attuate solo nell'esercizio finanziario 2009.
Inoltre, il comma 1 prevede la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici, del versamento dei contributi consortili di bonifica, dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, del termine

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per il pagamento del diritto di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto per l'iscrizione nel registro delle imprese operanti in attività di recupero dei rifiuti.
Sempre ai sensi del comma 1 è prevista la proroga: del termine annuale di validità delle tessere sanitarie; del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico e del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio di L'Aquila, nonché degli organi necessari al funzionamento degli enti per il rilancio delle attività produttive e la ricostruzione dei territori; la sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti; la proroga del termine per le denunce dei pozzi; la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali.
Il comma 1 prevede altresì: che sia differita l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati; che sia rideterminata la sospensione e la ripresa del versamento dei tributi, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi dell'articolo 6; che non si applichino le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo - purché entro il 30 novembre 2009 - le domande di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), ed il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70 del 1994; che siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con il decreto stesso.
Il comma dispone infine in materia di patto di stabilità interno, escludendo in particolare dall'applicazione del patto per gli anni 2009 e 2010 le spese e delle entrate connesse alla ricostruzione relativamente alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L'Aquila e ai comuni interessati dal sisma.
I commi 2 e 3 consentono al Ministro dell'interno di differire i termini per la deliberazione o la presentazione di atti di competenza degli enti locali, in particolare, quelli concernenti il bilancio di previsione 2009, il rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, la presentazione delle certificazioni in materia di IVA e ICI, nonché il rinvio delle elezioni amministrative previste nel territorio colpito dagli eventi sismici.
Il comma 4 dell'articolo 6 autorizza una spesa di 6,3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 51 milioni di euro per l'anno 2010, ai fini della copertura degli oneri relativi all'attuazione di talune disposizioni del comma 1, ad eccezione di quelle relative al patto di stabilità, al piano di rientro dai disavanzi sanitari e alla sospensione delle sanzioni in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario.
Il comma 4-bis proroga al 30 giugno 2010 il termine per l'approvazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo. In tale contesto le autorità di bacino del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano escludono dai relativi piani di gestione le misure relative al territorio della regione Abruzzo.
L'articolo 7, ai commi da 1 a 3, reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza già realizzati nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma, per la prosecuzione di interventi di soccorso, e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia.
Il comma 4 reca inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2009 di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.
Il comma 4-bis autorizza altresì la spesa di 1,5 milioni per il 2009 e di 8

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milioni, a decorrere dal 2010, per il potenziamento del Dipartimento per la protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 8 prevede l'adozione di varie provvidenze in favore delle persone fisiche e delle imprese coinvolti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto.
Ai sensi del comma 1, tali benefici, che sono attuati con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono costituiti: dalla proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (lettera a); dalla concessione di un indennizzo in favore dei lavoratori autonomi (ivi compresi gli imprenditori artigiani), dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei collaboratori coordinati e continuativi (qualora questi ultimi rientrino in determinate fattispecie), per il caso di sospensione dell'attività a causa degli eventi sismici (lettera b); dall'estensione ad ulteriori fattispecie della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché l'esclusione delle sanzioni amministrative per alcuni inadempimenti in materia di lavoro e fiscale (lettera c); dalla definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale (lettera e); dall'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, in transito nella medesima area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009 (lettera f).
In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera d), la quale prevede l'esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente, sia ai fini fiscali, sia ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere eventualmente erogati sia da datori di lavoro privati a favore di lavoratori residenti nei comuni indicati comma 2 dell'articolo 1 del decreto, sia da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori in favore di lavoratori non residenti nei predetti comuni.
Il comma 2 prevede, a valere sulle risorse per il 2009 del Fondo per le politiche della famiglia, nei limiti di una spesa pari a 12 milioni di euro, l'adozione di interventi, anche integrati, per la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, la costruzione e l'attivazione di residenze per anziani, la costruzione e l'attivazione di residenze per «nuclei monoparentali madre bambino» e lo svolgimento di altri servizi, da individuare con le ordinanze di cui all'articolo 1 del decreto.
Il comma 3 autorizza una spesa pari a 53,5 milioni di euro per il 2009 e a 30 milioni di euro per il 2010 per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
L'articolo 9 è finalizzato ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle necessarie demolizioni.
A tal fine, ai sensi dei commi da 1 a 6, tali materiali sono classificati come rifiuti urbani per quanto concerne la raccolta e il deposito presso le aree di deposito temporaneo, e si attribuisce al comune di origine dei rifiuti stessi la qualifica di produttore dei rifiuti, al fine di adempiere ai vari atti amministrativi. Per quanto concerne la rimozione e il trasporto dei materiali risultanti dai crolli e dalle demolizioni, che deve essere effettuata da soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, sono consentite deroghe alle norme vigenti anche con riferimento quelle in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati.
Il comma 8, per assicurare lo smaltimento dei rifiuti nel territorio interessato dal terremoto, autorizza la Regione Abruzzo a realizzare siti da destinare a discarica.
Il comma 9 attribuisce inoltre alla Regione il compito di individuare i siti di

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discarica per lo smaltimento dei materiali risultanti dal crollo e dalla demolizione degli edifici, adottando anche provvedimenti di ripristino ambientale.
L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, reca una serie di misure incidenti sulla disciplina degli scarichi e dei relativi impianti di depurazione, nonché misure per la prevenzione di emergenze idrogeologiche e la gestione di risorse idriche.
In particolare, i commi da 1 a 3 disciplinano il rilascio, da parte della Provincia di L'Aquila, di nuovi provvedimenti di autorizzazione in favore dei titolari di scarichi in pubblica fognatura, in caso di danni strutturali agli impianti di depurazione.
I commi 4 e 5 attengono invece agli interventi urgenti per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue sito nella località di Ponte Rosarolo, nel Comune di L'Aquila.
I commi 6 e 7 stabiliscono che il Ministro dell'ambiente avvii, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un Programma nazionale per il monitoraggio, la verifica ed il consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici, predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che viene contestualmente istituita. La predisposizione del Programma avrà luogo iniziando dal territorio della Regione Abruzzo.
Le disposizioni disciplinano inoltre la composizione della Commissione, che subentra nelle competenze della Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.
L'articolo 10 contiene una serie di disposizioni volte ad agevolare lo sviluppo economico e sociale nelle zone dell'Abruzzo colpite dagli eventi sismici.
Il comma 1 prevede che, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, possa essere costituita, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, un'apposita sezione per la concessione di garanzie a titolo gratuito per i crediti bancari a piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché gli studi professionali, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. La norma stabilisce che la garanzia del Fondo possa giungere fino all'80 per cento, nel caso di garanzia diretta, ovvero fino al 90 per cento, nel caso di controgaranzia.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala i commi da 1-bis a 1-quinquies, recanti regimi tributari di favore per i comuni colpiti dal sisma.
In particolare, il comma 1-bis attribuisce al CIPE il compito di individuare e perimetrare zone franche urbane nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma indicati dall'articolo 1 del decreto-legge.
A tali zone si applicano disposizioni in materia di zone franche urbane di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006, consistenti, sostanzialmente, nell'esenzione, per le piccole e microimprese, dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta, nell'esenzione dall'IRAP, sempre per i primi cinque periodi d'imposta, nell'esenzione dall'ICI fino al 2012, e nell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, anche in questo caso per i primi cinque anni.
A tal fine si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce il tetto di spesa massima.
Il comma 1-ter prevede invece che, in alternativa all'istituzione delle predette zone franche, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, possa stabilire un regime fiscale di incentivazione, fruibile, ai sensi del comma 1-quater, dalle imprese operanti nei territori colpiti dal sisma e dalle imprese edili impegnate nella ricostruzione di tali territori.
Il predetto regime consiste: nella non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni d'imposta

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2009-2012, nonché nell'esclusione dall'imponibile delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari; nell'esclusione dall'IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione; nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi onerosi relativi a diritti su fabbricati situati nei comuni toccati dall'evento catastrofico.
Il comma 1-quinquies specifica che l'efficacia delle disposizioni recate dai commi 1-bis a 1-quater è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Inoltre all'istituzione delle zone franche urbane prevista dal comma 1-bis si applicano le previsioni in materia di monitoraggio dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2002, i quali stabiliscono che la funzione dei benefici è consentita fino all'esaurimento delle risorse finanziarie previste a tal fine, e che con decreti del Ministro dell'economia sono indicate le modalità di controllo dei relativi flussi finanziari.
Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 dispone l'esenzione da imposte e tasse, con eccezione dell'IVA, per le operazioni di rinegoziazione di mutui e finanziamenti, nonché la riduzione del 50 per cento dei relativi onorari notarili.
Il comma 3 prevede che, con delibera del CIPE, una quota delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale possa essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per la realizzazione degli interventi di sostegno e di reindustrializzazione previsti dal decreto - legge n. 120 del 1989, ovvero di accordi di programma da sottoscrivere, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per information and communication technology (ICT), della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica, dell'industria automobilistica e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento. All'attuazione di detti interventi provvede l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.
Il comma 4 demanda ad un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle modalità del trasferimento, a favore della Regione Abruzzo, di una quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili, da destinare ad iniziative di sostegno delle giovani generazioni dell'Abruzzo colpite dall'evento sismico. Con la stessa ordinanza sono altresì definite le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.
Il comma 5 autorizza la spesa di 3 milioni di euro, per il 2009, a valere sul Fondo per le pari opportunità, a sostegno degli oneri di ricostruzione o restauro di immobili situati nei comuni indicati all'articolo 1 e adibiti alle attività di centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e madri in situazione di difficoltà, comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici.
Il comma 5-bis prevede la riduzione di un milione di euro delle risorse finanziarie destinate alle celebrazioni della Festa della Repubblica 2009, e la loro finalizzazione ad interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma.
L'articolo 11, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per il quale è autorizzata la spesa di 44 milioni per il 2010, di 145,1 milioni per il 2011, di 195,6 milioni in ciascuno degli anni 2012-2014, di 145,1 milioni nel 2015 e di 44 milioni nel 2016.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 12 introduce, al comma 1, una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie.
A tal fine viene stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) possa porre in essere, con propri decreti dirigenziali, una serie di misure finalizzate al reperimento di maggiori

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entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.
Dal momento che le disposizioni sono formulate come facoltà piuttosto che come obblighi per l'AAMS, sembrerebbe che quest'ultima non sia tenuta a dare attuazione a tutte le disposizioni introdotte ai sensi del comma 1, ferma restando, comunque, l'esigenza di porre in essere interventi complessivamente in grado di assicurare maggiori entrate per almeno 500 milioni di euro l'anno.
Le misure conferiscono all'AAMS la possibilità di intervenire direttamente nel settore dei giochi (con misure riferite sia a giochi specifici sia alla loro disciplina tributaria) e consentono alla stessa AAMS ed ai concessionari una maggiore capacità di controllo del gioco legale (attraverso misure di carattere organizzativo e sanzionatorio).
Anzitutto, l'AAMS, ai sensi della lettera a), può indire nuove lotterie ad estrazione istantanea e, ai sensi della lettera b), adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale (Superenalotto). In quest'ultimo caso è prevista anche la possibilità di effettuare più estrazioni giornaliere.
Pertanto, in forza della previsione di cui alla lettera a) l'AAMS è facoltizzata ad indire lotterie istantanee (cosiddetti «gratta e vinci») di tipo eccezionale, le quali, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento, potrebbero essere finalizzate proprio al finanziamento di iniziative di sostegno ai cittadini colpiti dal sisma, mentre con gli interventi di cui alla lettera b) l'AAMS potrà operare per rendere più «attrattivi» per i giocatori Lotto e Superenalotto.
Ai sensi delle lettere c) e d) l'AAMS, sempre al fine di incrementare le entrate, potrà concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota, nonché consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi, con l'intento di ampliare l'offerta dei giochi.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la concentrazione delle estrazioni servirebbe a garantire trasparenza, razionalizzazione ed efficientamento delle operazioni di gioco; si ipotizza altresì di concentrare le operazioni di estrazione sulle sedi di Milano, Roma e Napoli, anziché sulle attuali dieci sedi.
La lettera e) modifica i criteri di ripartizione della posta di gioco relativamente del concorso pronostici su base ippica denominato «V7», che ha sostituito il precedente «Totip».
Tale modifica, secondo le intenzioni del Governo, sarebbe diretta ad incrementare l'interesse degli scommettitori nel gioco attraverso un aumento delle vincite potenziali per questi ultimi (cosiddetto «pay out»), che verrebbe così portato in linea con quello dei restanti giochi ippici.
In sostanza, per effetto della norma, mentre viene aumentata del 15 per cento (dal 50 al 65 per cento) la percentuale della posta del gioco assegnata al montepremi, si riduce contestualmente del 10 per cento (dal 25 al 15 per cento) la percentuale della posta assegnata come entrate erariali e del 5 per cento (dall'11,29 al 6,29 per cento) la percentuale della posta assegnata a favore dell'UNIRE.
La lettera f) prevede l'adeguamento del regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186, al fine di prevedere la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e la raccolta di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
Per tali giochi l'aliquota di imposta unica sulle somme giocate deve essere pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
La lettera g) modifica il prelievo erariale riferito alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i giocatori. In particolare, viene data facoltà all'AAMS di fissare l'aliquota dell'imposta unica al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di

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gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore e la posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro.
Conseguentemente si modifica l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, sopprimendo, ovunque ricorrano, le parole «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori».
La lettera h) modifica l'aliquota dell'imposta unica sulle giocate per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006.
In particolare viene data facoltà all'AAMS di fissare l'aliquota dell'imposta unica su tali scommesse, prevista dalla lettera d) del citato comma 88, al 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché di stabilire la posta unitaria di gioco in un euro. In tale contesto vengono apportate talune modifiche al predetto comma 88, prevedendo che le predette scommesse siano sottoposte alla valutazione dell'AAMS.
Con la lettera i) si prevede un rafforzamento dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica cui sono collegati gli apparecchi di gioco, sugli apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro e, contestualmente, l'esclusione delle sanzioni relative ad irregolarità riscontrate dagli stessi concessionari.
A tal fine la disposizione stabilisce i seguenti criteri:
possibilità per i concessionari di accedere, con propri incaricati, nei locali di gioco per effettuare ispezioni tecniche ed amministrative sul corretto esercizio degli apparecchi;
obbligo per gli ispettori suddetti di segnalare all'AAMS e agli organi di Polizia gli illeciti riscontrati, anche riferiti ad apparecchi di altri concessionari;
esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, per gli illeciti accertati con le procedure appena descritte: a tale riguardo ritiene che la norma sia volta a stabilire, nel caso in cui i controlli svolti dal concessionario di rete portino a riscontrare irregolarità, che sia esclusa la responsabilità solidale del medesimo concessionario, altrimenti prevista dal comma 2 del predetto articolo 39-quater, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relative agli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo;
applicabilità delle norme in materia di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo dei beni (previste dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997), in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido per le irregolarità riscontrate sugli apparecchi, a norma dell'articolo 39-quater del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

La lettera l) consente di introdurre sperimentalmente ed avviare a regime sistemi di gioco (cosiddette «video lotteries») caratterizzati: dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati; dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche; dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate.
Sempre ai sensi della lettera l), l'AAMS potrà definire:
il prelievo erariale unico (cosiddetto PREU) in misura comunque non superiore al 4 per cento delle somme giocate, in coerenza con quello vigente per gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, con possibilità di graduare le percentuali di tassazione per favorire l'avvio dei nuovi sistemi di gioco;
le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali, assicurando che

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i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico;
i requisiti dei sistemi di gioco ed i giochi offerti;
le modalità per verificare la conformità dei giochi, secondo standard di sicurezza ed affidabilità internazionali;
l'autorizzazione ad installare videoterminali (fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti dai concessionari), previo versamento di una somma di euro 15.000 per ogni videoterminale, somma che potrà essere rateizzata in due rate di uguale importo, da versare entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010;
le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari delle reti dell'AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di intrattenimento; in tale contesto si prevede il ricorso al metodo della selezione aperta, la durata di 9 anni delle concessioni, ed un prezzo di assegnazione di 15.000 euro per ogni apparecchio.

La lettera m) consente ai concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi di offrire programmi di avvenimenti personalizzati. Resta ferma, comunque, la potestà dell'AAMS di certificarne gli esiti, comunque nel rispetto dei criteri di preventiva asseverazione, da parte dell'AAMS, degli eventi del programma complementare del concessionario e di acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi suddetti e dei loro esiti.
Tale intervento, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sarebbe diretto ad aumentare la concorrenzialità del mercato sottraendo volumi di gioco agli operatori illegali che - non avendo restrizioni - beneficiano della possibilità di offrire un «palinsesto» più attraente agli scommettitori, sia a distanza sia sul territorio.
Sempre con riferimento alle scommesse a quota fissa su sport ed altri eventi, la lettera n) dà facoltà all'AAMS di stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato. A tal fine queste non possono essere comunque inferiori ad un euro.
All'AAMS viene altresì demandata la fissazione del limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse, comunque entro il limite massimo di 50.000 euro. Tale previsione è volta, secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, a rendere competitiva l'offerta legale rispetto a quella irregolare, attraverso l'abbassamento del valore della scommessa minima e l'innalzamento della massima vincita potenziale con una singola giocata.
La lettera o) detta disposizioni dirette a contrastare l'effettuazione di manifestazioni a premio che coincidono con attività di gioco riservate allo Stato. A tal fine la disposizione, intervenendo in materia di comunicazione preventiva relativa all'avvio dei concorsi a premio, stabilisce che i soggetti che intendano svolgere un concorso di tale tipo ne diano comunicazione, con almeno quindici giorni di preavviso, al Ministero delle attività produttive.
A tale comunicazione, da effettuare esclusivamente secondo modalità telematiche compilando apposito modulo, dovranno essere allegati il regolamento del concorso e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Vengono di conseguenza innovate le sanzioni comminate nelle ipotesi di effettuazione di concorsi vietati.
In particolare, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 (sanzione raddoppiata nell'ipotesi di concorsi continuati dopo che ne è stato vietato lo svolgimento); la stessa sanzione è applicabile nei confronti di tutti coloro che, in qualunque modo, partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio vietati. Si prevede altresì l'obbligo di dare notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

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La lettera p) consente all'AAMS di attivare nuovi giochi di sorte legati al consumo, che, secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, si effettueranno presso le casse degli esercizi commerciali all'atto di un qualunque acquisto.
L'articolo 13 reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando, ai commi 2 e 3, le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi relativi agli eventi sismici di cui al precedente articolo 1, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.
Conseguentemente, il comma 4 consente all'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione al consumo di un medicinale di cui è scaduto il brevetto di ridurne il prezzo al pubblico, mentre il comma 5 riduce il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 14 reca una serie di disposizioni a carattere finanziario.
In particolare, il comma 1 prevede che, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per il periodo di programmazione 2007-2013, siano destinati agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al decreto legge in commento: un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; e un importo di 408,5 milioni a valere sul Fondo infrastrutture. La quota annuale delle predette risorse è determinata dal CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte.
Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, nel quadro delle assegnazioni di risorse finanziarie previste dal comma 1, il CIPE possa disporre la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, per 23 milioni per il 2009, 190 milioni nel 2010 e 270 milioni nel 2012.
Il comma 2 trasferisce al Dipartimento per la protezione civile le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e assegnate all'Istituto per la promozione industriale, per l'istituzione di un fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito dei nuclei familiari con redditi ISEE non superiori a 15.000 euro. Le risorse trasferite sono utilizzate per garantire l'acquisto da parte delle famiglie di beni di consumo (in particolare mobili ed elettrodomestici) da destinare all'uso proprio per le abitazioni ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici.
Il comma 3 prevede che con ordinanza di protezione civile siano disciplinati gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli istituti previdenziali pubblici, per il periodo 2009-2012, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo e non, localizzati nei territori colpiti dal sisma, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. In tale contesto si specifica che l'attuazione degli investimenti previsti non esclude il completamento di quelli in corso.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 4, il quale stabilisce che le maggiori entrate prodotte dalla lotta all'evasione fiscale rivenienti da futuri provvedimenti legislativi affluiscano ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'attuazione delle misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma ed alla solidarietà nei loro confronti.
Il comma 5, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 23 milioni per il 2009 e di 270 milioni per il 2012 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Inoltre si autorizza la spesa di 27 milioni nel 2009,

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260 milioni nel 2010, 350 milioni nel 2011 e 30 milioni nel 2012, per finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure previste dal decreto-legge.
Il comma 5-bis, introdotto dal Senato, prevede che i sindaci dei comuni colpiti dal sisma predispongano, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L'Aquila, piani di ricostruzione del centro-storico delle città, per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate. In tale contesto si specifica che gli edifici civili privati che costituiscono beni culturali o che rivestano particolare interessa paesaggistico, possono essere ricostruiti a carico delle risorse pubbliche stanziate dal CIPE ai sensi del comma 1 dell'articolo 14. In tale caso sono esclusi i contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e).
Il comma 5-ter stabilisce che le risorse economiche stanziate dall'Unione europea dal sisma, sono considerate aggiuntive a quelle stanziate dal Governo italiano.
Il comma 5-quater prevede che il monitoraggio sugli interventi previsti dal decreto sia effettuato dal Presidente della Regione Abruzzo avvalendosi, dal 1o gennaio 2010, del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Il Presidente predispone ogni sei mesi una relazione al Presidente del Consiglio, che la inoltra al Parlamento.
L'articolo 15, comma 1, reca disposizioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, richiedendo la comunicazione al commissario delegato delle loro modalità di impiego, ai fini di una verifica intermini di coerenza.
Il comma 1-bis prevede che le erogazioni liberali provenienti dall'estero che abbiano una destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini del restauro e del recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma. In tale contesto il comma 1-ter autorizza il predetto Ministero ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione in merito.
Il comma 2 reca norme a tutela della fede pubblica, disciplinando l'uso del logo «Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile».
L'articolo 16, comma 1, demanda al Prefetto di L'Aquila il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.
A tale fine, ai sensi del comma 2 il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è posto a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura.
Al predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è demandato, secondo il comma 4, il compito di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, e sui successivi subappalti e subcontratti, anche in deroga al Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
Il comma 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno definite le modalità attuative per realizzare la tracciabilità dei flussi finanziari generati dai contratti pubblici, e nei successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e dalle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale ambito si prevede la costituzione di elenchi di fornitori e prestatori di servizio non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori previsti dal decreto.
Il comma 6 esclude, con norma di interpretazione autentica e, quindi, avente efficacia retroattiva, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle riduzioni di organico previste dalla legge finanziaria per il 2007, fermo restando comunque il raggiungimento

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dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.
L'articolo 17 prevede lo svolgimento del Vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, anche per contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dal sisma.
Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base del DPCM del 21 settembre 2007 - con il quale il G8 è stato dichiarato «grande evento»; tali ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella Regione Sardegna, nonché di quelle da programmare per la diversa localizzazione per il vertice G8, sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice nella città di L'Aquila.
Nell'ambito delle attività di riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8, il comma 3 dispone la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, relativa alla Presidenza italiana del G8.
L'articolo 18 reca la copertura finanziaria del provvedimento, ai quali si provvede, ai sensi della lettera a) del comma 1, con il fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa relativamente a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, ai sensi della lettera b), mediante riduzione della dotazione del fondo per l'erogazione del cosiddetto bonus straordinario per le famiglie, i lavoratori pensionati e i soggetti non autosufficienti, relativamente a 300 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi della lettera c), mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto (diminuzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) relativamente a 380 milioni di euro per l'anno 2009, nonché, ai sensi della lettera d), utilizzando quota parte delle maggiori entrate recate dal decreto stesso.
L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
Si riserva quindi formulare una proposta di parere.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 9 giugno prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.