CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 maggio 2009
181.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009. - Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Atto n. 79.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che, nella riunione congiunta degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi svoltasi la scorsa settimana, è stato definito un percorso di esame del provvedimento in titolo, che prevede, per la seduta odierna, lo svolgimento delle relazioni introduttive e, per la giornata di domani, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali di enti, associazioni ed organismi interessati dalle misure previste dallo schema di decreto; sempre nella giornata di domani, peraltro, è prevista una nuova riunione congiunta degli uffici di presidenza, per concordare le modalità di prosecuzione dell'iter, tenuto conto che il termine per l'espressione del parere viene in scadenza il prossimo 21 giugno 2009.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore per la XI Commissione, fa presente che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite XI e XII si pone l'obiettivo di apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato dal Governo prima della fine della precedente legislatura ed ormai entrato in vigore da quasi un anno nell'ordinamento italiano. Rileva, quindi, che il provvedimento è un atto non solo previsto, ma dovuto. Fa notare che, come sempre accade quando si regolano materie complesse mediante leggi di delegazione, anche il legislatore del 2007 si è riservata la facoltà di adottare «disposizioni integrative e correttive» nel «rispetto dei principi e criteri direttivi» fissati dalla stessa legge delega, tra cui, in particolare,

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«il rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia». Osserva che il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 ha posto il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 per esercitare in senso integrativo e correttivo la delega. Ciò premesso lo schema di decreto non ha carattere particolarmente innovativo, ma si limita a correggere e ad integrare, nei termini previsti, un provvedimento complesso ed importante come il predetto decreto n. 81, emanato sicuramente con sollecitudine, a Camere ormai sciolte nella passata legislatura e accompagnato da forti riserve espresse da tutte le associazioni imprenditoriali.
Nell'osservare che il fatto che vi fossero da correggere degli errori materiali e tecnici era riconosciuto da tutti, fa presente che la principale finalità delle misure contenute nello schema del Governo riguarda, però, quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante una linea di azione volta al superamento di un approccio prevalentemente sanzionatorio e repressivo e alla promozione della prevenzione e della sicurezza attraverso la formazione e l'informazione, l'adozione e la certificazione dei modelli di organizzazione e di gestione, la qualificazione del sistema delle imprese, l'esigibilità delle norme e la semplificazione degli adempimenti. Precisa che il Governo non ha voluto «fare da sé» nell'individuare degli aspetti correttivi, ma ha sollecitato - in coerenza con i criteri direttivi della legge di delegazione - le parti sociali ad esercitarsi per la definizione di un avviso comune che, se sottoscritto, sarebbe stato integralmente assunto all'interno dello schema. Anche se il confronto tra le parti non è giunto ad alcun approdo formale, ritiene che il Governo abbia voluto ugualmente inserire nel testo le norme condivise dalle parti in sede tecnica, riguardanti aspetti riconducibili alla semplificazione (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni, eliminazione della notifica di costruzione di nuovo edificio all'organo di vigilanza quando si sono già fornite alla pubblica amministrazione informazioni analoghe).
Osserva che tra le principali novità dello schema in esame vi è, poi, la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio. Nel far notare che a tale revisione il Governo è arrivato sulla base di precisi indirizzi che non contraddicono con i principi e i criteri direttivi della delega, evidenzia che le sanzioni penali ed amministrative vengono rimodulate complessivamente, sia con riferimento alla tipologia della pena (sia essa detentiva o pecuniaria) sia con riguardo alla entità delle sanzioni allo scopo di garantire una proporzionalità ed una progressività delle stesse (è questa la funzione del diritto penale). Al riguardo, il provvedimento punisce più severamente gli inadempimenti commessi in contesti lavorativi caratterizzati da un particolare livello di pericolo, allo scopo di stabilire un legame coerente e proporzionato (perciò equo) tra sanzioni e rischio d'impresa. Precisa, peraltro, che resta confermato l'aumento automatico delle sanzioni in ipotesi di rischio immanente, mentre sono previste sanzioni solo amministrative in caso di inadempienza di obblighi meramente formali (trasmissione della documentazione, notifiche, ed altri inadempimenti). Osserva poi che viene mantenuto l'arresto per l'omessa «valutazione del rischio» nelle aziende a rischio di incidente rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Quanto alla prescrizione, fa presente che essa viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda mentre un istituto analogo viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa con la finalità di puntare all'effettività della reazione punitiva previo ripristino delle condizioni di legalità.
Ciò premesso, svolge alcune riflessioni sul percorso di esame svoltosi nei mesi scorsi nella sede della Conferenza Stato-Regioni. Al riguardo, infatti, ricorda che - in allegato allo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni riunite - è riportato anche il parere della Conferenza,

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nel quale si prende atto che le Regioni hanno espresso un parere negativo sul testo, ad eccezione della Lombardia, che ha espresso parere favorevole. Fa notare che lo stesso parere della Conferenza ricorda che - sin dalla riunione tecnica del 20 aprile - le Regioni hanno esposto una serie di osservazioni e proposte emendative, ritenendo irrinunciabili quelle riferite agli articoli 2-bis e 10-bis, sulle quali i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno espresso riserva; successivamente, nella nuova riunione tecnica del 27 aprile, il Ministero stesso ha presentato un elenco di proposte accoglibili, tra le quali non figurano le richieste di integrale soppressione dei citati articoli (come formulate dalle Regioni), bensì ipotesi di modifica dei testi richiamati. Per tali ragioni, osserva che le Regioni hanno ritenuto - a maggioranza - di non accogliere positivamente lo schema di decreto in esame. Nello specifico, rileva che il parere contrario di quasi tutte le Regioni è stato motivato dal fatto che il decreto proposto conterrebbe alcune norme, in particolare l'articolo 2-bis e l'articolo 10-bis, che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: per quanto riguarda l'articolo 2-bis, sebbene la norma proposta parli di presunzione di conformità alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, le Regioni ritengono che essa non fornisca sufficienti garanzie in materia, in quanto il rispetto di tali obblighi non può essere presunto, ma va accertato caso per caso in relazione a tutti gli elementi mediante i quali va condotta la valutazione, evitando altresì una confusione di ruoli e di soggetti nella importante azione di prevenzione garantita dalla certificazione; per quanto riguarda l'articolo 10-bis, le Regioni - pur non avendo formalmente competenza in materia di ordinamento penale - obiettano che esso introduce un sistema di esoneri e limitazioni di responsabilità dei vertici aziendali, toccando quindi il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro, su cui le stesse Regioni hanno indiscusse competenze.
Al riguardo, nel rinviare alle successive parti della presente relazione introduttiva per il dettaglio dell'articolato, fa notare tuttavia che il dicastero competente, non solo ha manifestato in sede tecnica la volontà di concordare apposite modifiche delle norme richiamate (come risulta evidente dal testo a tre colonne, allegato al parere della Conferenza, che riporta sia le richieste delle Regioni che le modifiche accolte a seguito del confronto tecnico), ma ha anche ribadito - a più riprese - la disponibilità a discuterne ulteriormente nelle Commissioni parlamentari competenti, come emerge dalle stesse premesse del parere della Conferenza, più volte citato. Per questi motivi, a suo avviso, è opportuno utilizzare questo canale di dialogo tra il Governo e il sistema delle regioni, per ricercare, all'interno delle Commissioni riunite, ogni possibile spazio di mediazione per agevolare l'esito di soluzioni ragionevoli e il più possibile condivise.
Passando, poi, all'illustrazione del contenuto del provvedimento e, in particolare, ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala che le novità introdotte dal provvedimento in esame possono essere riassunte soprattutto nelle seguenti: l'introduzione del principio della presunzione di conformità (articolo 2-bis); la modifica dell'ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori (articolo 3); l'introduzione, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini dell'osservanza della normativa, dei lavoratori in prova (articolo 4); alcune modifiche - di cui si tratterà nella relazione del relatore per la XII Commissione - al sistema istituzionale, tra cui è molto importante l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare - previo accordo tra Stato, regioni e province autonome e lo stesso ente - prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il Servizio sanitario nazionale (articolo 7); l'individuazione delle condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale dei titolari di «posizioni

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di garanzia» (il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto) nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 10-bis); la modifica della disciplina relativa all'appalto, per cui si prevede in particolare che il documento di valutazione dei rischi da interferenze debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori (articolo 14); nell'ambito della valutazione dei rischi, l'introduzione del principio secondo il quale il datore di lavoro deve considerare anche i rischi derivanti dall'utilizzo di una specifica tipologia contrattuale e facoltà, per il datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione per presa visione dei rappresentanti della sicurezza (articolo 16); l'efficacia vincolante delle indicazioni operative ottenute tramite interpello (articolo 8-bis); il coordinamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81 con i compiti in materia contenuti nello Statuto dei lavoratori (articolo 28); le modifiche alle discipline inerenti all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (articoli 42, 43 e 45) e dei cantieri temporanei o mobili (articoli 57 e 58); una serie di interventi, contenuti in differenti articoli, volti a potenziare i compiti e le funzioni degli organismi paritetici, soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese; una serie di modifiche all'apparato sanzionatorio.
Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, si sofferma, in particolare, sull'articolo 2 del provvedimento in esame, che, introducendo l'articolo 2-bis nel decreto legislativo n. 81, stabilisce il principio secondo cui costituiscono una presunzione di conformità alle disposizioni di corrispondente contenuto di cui al decreto legislativo n. 81: la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi; la certificazione, da parte delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le Università, dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché per l'utilizzo di macchine marcate CE. Per l'Amministrazione della difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, la richiamata certificazione è operata dalle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza.
Fa quindi notare che l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'ambito soggettivo di applicazione per alcune tipologie di lavoratori caratterizzate da una peculiare attuazione della disciplina, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81, recando dettagliate disposizioni che fanno pertanto riferimento agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (comma 1, lettera a)), al personale delle Forze armate e delle altre Forze di polizia, nonché ai Vigili del fuoco, ai lavoratori a domicilio, ai coltivatori diretti del fondo, agli artigiani. Osserva che si prevede poi l'applicazione nei confronti dei volontari delle disposizioni previste all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 relativamente ai lavoratori autonomi.
Segnala che l'articolo 4 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 81, aggiunge la categoria dei lavoratori in prova tra quelle non computate ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il provvedimento fa discendere particolari obblighi e, allo stesso tempo, stabilisce che il computo degli operai a tempo determinato, anche stagionali (in luogo dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di specifiche attività stagionali), viene effettuato per frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
Osserva inoltre che il nuovo articolo 15-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo 10-bis del

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provvedimento in esame, individua le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di «posizioni di garanzia». Fa presente che, in particolare, si prevede che il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni: che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato; che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento; che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata; d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56 (preposti), 57 (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori), 58 (medico competente), 59 (lavoratori) e 60 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo) del decreto legislativo, per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.
Precisa che tale disposizione ha sollevato forti polemiche e suscitato persino l'autorevole intervento del Capo dello Stato. Rileva che il Ministero competente si è dichiarato ampiamente disponibile a modificare la norma (se ne intravede un'anticipazione nel materiale a disposizione) pur ritenendo necessario graduare le responsabilità oggettive, poiché non sembra possibile attribuire, sempre e comunque, ai vertici aziendali la responsabilità di ogni tipo di evento che si verifichi nei luoghi di lavoro. Auspica poi che il contributo propositivo e costruttivo del Parlamento su questa materia possa essere utile alla definizione di un testo condiviso.
Per quanto concerne poi l'interpello, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 relativamente ai quesiti di carattere generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, segnala che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti non costituiscono più criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza, bensì vincolanti (articolo 8-bis).
Rileva poi che le modifiche apportate dall'articolo 14 del provvedimento all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, che individua, ai fini del potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore, gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto, hanno lo scopo, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, di rendere dinamico il documento di valutazione dei rischi da interferenze e di ribadire come i costi della sicurezza, per i quali vige il principio del divieto al ribasso, sono i costi legati alla necessità di eliminare o ridurre al minimo, in caso di impossibilità di eliminazione, i rischi dell'appalto specifico. Oltre a ciò, precisa che si individuano le figure professionali obbligate alla redazione del documento nel campo di applicazione dei contratti pubblici per servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
Fa presente che più specificamente, modificando i commi 3 e 5 del richiamato articolo 26, si dispone che: il documento di valutazione dei rischi da interferenze, che è allegato al contratto di appalto o di opera, deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori (comma 1, lettera a)); nel campo di applicazione dei contratti pubblici per servizi e forniture il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve essere redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (comma 1, lettera b)); introducendo un nuovo comma 3-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, gli obblighi dei datori di lavoro committenti non si applicano (oltre, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a 2 giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti

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cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive (comma 2); introducendo un nuovo comma 3-ter all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, sussiste l'obbligo di redigere il richiamato documento di valutazione dei rischi da interferenze, per il soggetto che affida il contratto, nei casi in cui il contratto sia affidato ad una centrale di committenza o in tutti i casi in cui datore di lavoro e committente non coincidano. Osserva che tale documento deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto stesso (comma 2). In ogni caso, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, provvede all'integrazione, la quale integra gli atti contrattuali, del richiamato documento di valutazione dei rischi, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui l'appalto verrà espletato. Fa poi notare che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi, non soggetti a ribassi, delle misure volte ad eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (comma 3).
In merito alla regolamentazione della valutazione dei rischi, rileva che le modifiche apportate dall'articolo 16 del presente provvedimento all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 consistono: nella previsione, nell'ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi, che la predisposizione delle indicazioni operative cui le aziende devono attenersi in relazione alla valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato debba rispettare, in aggiunta ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nel termine di 180 giorni dall'emanazione delle stesse (comma 1, lettera a)); nell'introduzione del principio secondo il quale il datore di lavoro debba considerare anche i rischi derivanti dall'utilizzo di una specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (comma 1, lettera a)); nella facoltà, per il datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione - per presa visione - del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, secondo apposite procedure definite con le parti sociali (comma 1, lettera b)); nella facoltà, per il datore di lavoro, di scelta dei criteri di redazione del citato documento. In ogni caso, fa presente che il datore di lavoro deve seguire criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, al fine di garantire l'idoneità e la completezza del documento stesso quale strumento idoneo alla prevenzione e alla pianificazione degli interventi aziendali (comma 1, lettera c)). Fa poi notare che si prevede la reintroduzione del termine di 90 giorni dall'inizio attività entro il quale le imprese di nuova costituzione sono obbligate ad elaborare il documento di valutazione dei rischi (comma 1, lettera d)).
Precisa poi che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni inerenti al controllo sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché a tutela della salute e l'integrità fisica, di cui all'articolo 9 della legge n. 300 del 1970 (articolo 28).
Segnala successivamente l'articolo 42 del provvedimento in esame, che, modificando l'articolo 70 del decreto legislativo n. 81, reca disposizioni in materia di utilizzo di attrezzature di lavoro in una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza di uno o più requisiti essenziali di sicurezza legislativi e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, nonché l'articolo 43, che detta modifiche al successivo articolo 71, volto a garantire l'operatività in sicurezza sulle attrezzature di lavoro. In quest'ultimo caso, si prevede l'obbligo del datore di lavoro a prendere le necessarie misure necessarie al fine di aggiornare i

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requisiti minimi di sicurezza, in special modo attraverso un'adeguata informazione, formazione e addestramento per i lavoratori che utilizzano attrezzature a rischio, prevedendo altresì che il datore di lavoro eserciti controlli iniziali e successivi controlli periodici sulle stesse attrezzature. Segnala poi le modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 (articolo 45), che dispongono l'obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere ad un'informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
Nell'ambito della disciplina di cantieri mobili e temporanei, segnala le seguenti novità: la nomina non più obbligatoria della figura del responsabile dei lavori (articolo 57, comma 1, lettera a)) e la precisazione che nel campo degli appalti pubblici tale figura è rappresentata dal responsabile del procedimento (e non più dal responsabile unico del procedimento); il venir meno delle incompatibilità tra la figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ed il datore di lavoro delle imprese esecutrici, o un suo dipendente, o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, nel caso in cui committente e impresa esecutrice siano coincidenti (articolo 57, comma 1, lettera b)); l'inserimento tra i soggetti, oltre all'impresa affidataria, definita come l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici e o di lavoratori autonomi, dell'impresa esecutrice (cioè l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali) e la figura del progettista, quale soggetto incaricato dal committente della progettazione dei lavori (articolo 57, comma 1, lettera c)); modificando l'articolo 90 del decreto legislativo n. 81, in esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200) con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, relativa all'obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l'entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi, si prevede che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese (articolo 58, comma 1, lettera b)). Oltre a ciò, si abroga il comma 11 del richiamato articolo 90 (comma 1, lettera l)) che prevede la non applicazione dell'obbligo, per il coordinatore della progettazione, di redigere il fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi, in caso di lavori privati, ai lavori non soggetti a permesso di costruire; la non obbligatorietà della redazione (nuovo comma 5-bis dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81), da parte del coordinatore per la progettazione, del piano di sicurezza e di coordinamento nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all'allegato XI. In tal caso, non opera l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione e, di conseguenza, non si redige il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, di cui all'allegato XVI (articolo 58, comma 1, lettera c)); la semplificazione, come anche riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, degli adempimenti richiesti al committente o al responsabile dei lavori in ragione del fatto che la notifica già contiene il nominativo delle imprese esecutrici.
Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dallo schema in esame, segnala poi un potenziamento dei compiti e delle funzioni degli organismi paritetici - sottolineato anche nella relazione illustrativa - soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese. Sotto tale profilo, segnala: l'introduzione del già citato articolo 2-bis al decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 2), che stabilisce un principio di presunzione di conformità alle prescrizioni

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dello stesso decreto legislativo n. 81 con riferimento alla certificazione compiuta dalle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università; la previsione, in merito alle caratteristiche che debbono possedere i modelli di organizzazione e gestione, che questi ultimi debbano prevedere anche idonei sistemi di certificazione dei contratti ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'articolo 30 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 18, comma 1, lettera a)), abilitando altresì le commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università alla certificazione, ai sensi del nuovo articolo 2-bis del decreto legislativo n. 81, dei richiamati modelli; la modifica, attraverso l'inserimento di un comma 3-bis, dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 29), con il quale si dispone che i richiamati organismi effettuino attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito, nonché un'attività di sostegno alle imprese che si concretizza nel rilascio, su richiesta da parte delle imprese stesse, di un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema imprenditoriale. Di tale attestazione gli organi di vigilanza devono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; la modifica all'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 30), con la quale viene modificato il meccanismo di funzionamento del fondo per il sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, istituito presso l'INAIL dal comma 1 del medesimo articolo 52, cui partecipano finanziariamente le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza e che opera a favore delle realtà in cui non sono previsti sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello. In particolare, si prevede la destinazione di una quota, pari al 50 per cento delle risorse afferenti al medesimo fondo per il sostegno delle attività degli organismi paritetici (comma 1, lettera c)), stornando la stessa percentuale di risorse dal sostegno ed il finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione (comma 1, lettera a)).
Segnala poi: la modifica all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 20), secondo cui la formazione dei preposti, nel settore edile, possa essere effettuata non soltanto in azienda ma anche presso gli organismi paritetici nonché le scuole edili, se esistenti (lo stesso articolo, inoltre, ribadisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possa essere effettuata anche in collaborazione con i richiamati organismi, se presenti); l'aggiunta di un periodo al comma 8 dell'articolo 47 (articolo 27), ai sensi del quale gli organismi paritetici, in caso di mancata elezione del rappresentate per la sicurezza nelle aziende, possono procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriale.
Fa poi notare che lo schema di decreto reca, come ricordato in apertura della relazione, una importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio, che risulta così improntato ad un principio di maggiore proporzionalità rispetto all'effettiva gravità degli inadempimenti commessi, tenuto conto dei compiti concretamente svolti da datori di lavoro, dirigenti e altri soggetti preposti e della natura sostanziale o formale delle violazioni poste in essere. In tale contesto, nel rinviare alla dettagliata documentazione fornita dagli uffici per una disamina più completa delle modifiche introdotte, rileva che l'arresto viene mantenuto per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori, mentre si stabilisce una estensione della prescrizione obbligatoria ai reati puniti con la sola ammenda, prevedendosi, inoltre, un analogo istituto per le violazioni punite con la sanzione amministrativa. A tale riguardo segnala che, mentre la pena dell'arresto è stata mantenuta agli attuali livelli, per l'ammenda è stato previsto un aumento in misura tendenzialmente pari

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alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto, in modo da rendere tali sanzioni congrue, oltre che rispetto alla violazione posta in essere, anche in relazione all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT dal 1994 ad oggi, prendendo in considerazione anche i prossimi anni. Infine, fa notare che il provvedimento introduce un meccanismo in forza del quale l'ammontare delle ammende viene incrementato in via automatica ogni quinquennio, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT.
In conclusione, nel rimettersi alle valutazioni del relatore per la XII Commissione per quanto concerne gli aspetti più propriamente riferiti alle questioni medico-sanitarie, ritiene che - nelle prossime settimane di lavoro delle Commissioni riunite, anche grazie agli elementi che potranno emergere dalle audizioni informali programmate - vi siano le condizioni per procedere con responsabilità, serietà e rigore alle riflessioni di merito, nella consapevolezza che il ruolo parlamentare in questa fase può essere diretto a contribuire al miglioramento del testo e all'eventuale superamento dei problemi esistenti.

Lucio BARANI (PdL), relatore per la XII Commissione, si sofferma sulle disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della XII Commissione, segnalando, in particolare, gli articoli 6, 7, 12, 13, 22, 24, 110 e 111.
L'articolo 6 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quale sede di confronto tra le Amministrazioni e le parti sociali su temi di fondamentale rilevanza, il compito di individuare criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di elaborare procedure standard per la redazione del documento di valutazione dei rischi. Mediante una modifica all'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce compiutamente le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di INAIL, IPSEMA ed ISPESL, inquadrandole in un'ottica di sistema, l'articolo 7 consente all'INAIL l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze , sentito l'INAIL, senza oneri aggiuntivi. La norma in esame consente altresì l'utilizzo da parte dell'INAIL e delle IPSEMA delle somme stanziate e disponibili per il sostegno ai familiari delle vittime di infortuni sul lavoro anche per l'esercizio successivo, nella eventualità di economie avvenute nell'esercizio in corso.
L'articolo 12 introduce poi alcune modifiche per quanto riguarda i compiti stabiliti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro e del dirigente; le modifiche previste specificano dettagliatamente determinate competenze, tra le quali rilevano l'inserimento dell'obbligo di inviare i lavoratori a visita medica nelle scadenze previste e della comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro quarantotto ore dei dati relativi agli infortuni sul lavoro.
Mediante limitate modifiche all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente gli obblighi del medico competente, l'articolo 13 individua nella sede di lavoro - o nella sede legale del datore di lavoro - il luogo di conservazione della cartella sanitaria e di rischio, e prevede, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'obbligo di consegna di copia della cartella insieme alla comunicazione delle informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l'originale della cartella deve essere conservato per almeno dieci anni.
L'articolo 22, incidendo sull'articolo 39 del decreto legislativo 81 del 2008, relativo allo svolgimento dell'attività del medico competente, detta una modifica di carattere formale sull'incompatibilità del dipendente pubblico allo svolgimento di tale funzione.

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L'articolo 24 detta una serie di modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sorveglianza sanitaria. In sostanza le modifiche previste riguardano: la previsione della sorveglianza sanitaria qualora ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi; l'introduzione di una visita medica in fase pre-assuntiva - di cui in generale viene riconosciuta la liceità - e alla ripresa del lavoro dopo un'assenza continuativa per malattia superiore ai sessanta giorni; la previsione di un giudizio scritto del medico competente - consegnato in copia al lavoratore - nel caso di ritenuta inidoneità, permanente, temporanea o parziale alle mansioni.
L'articolo 110 modifica l'articolo 259 del decreto legislativo riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto. Ai sensi della disciplina vigente i predetti lavoratori sono periodicamente, sottoposti a un controllo sanitario teso a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
La modifica introdotta intende trasformare il previsto accertamento sanitario in una «sorveglianza sanitaria», non più unicamente finalizzata a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
Il medesimo articolo 259 dispone inoltre che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore, valuti l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. La modifica introdotta prevede che il medico, nell'espletamento di tali esami privilegi metodologie non invasive e con documentata efficacia diagnostica.
L'articolo 111 modifica all'articolo 261 del decreto legislativo che dispone l'applicazione delle procedure di registrazione, presso l'apposito registro nazionale dell'ISPESL dei casi accertati di mesotelioma. In tale ambito la modifica introdotta è volta a snellire le preliminari procedure di accertamento della malattia.
Sottolinea, infine, che il provvedimento reca una complessiva riforma dell'apparato sanzionatorio contenuto nel testo unico. In particolare, nel caso in cui l'autore dell'illecito sia un medico, sono state corrette le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.