CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2009
178.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 maggio 2009.

Audizione informale di rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti di Cremona, Brescia e Brindisi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti».

L'audizione si è svolta dalle 11.45 alle 12.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni Pag. 72
e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.
Atto n. 72.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2009.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, ringrazia innanzitutto il ministro per la presenza. Sottolinea che la complessità del tema affrontato presuppone necessariamente lo svolgimento di un percorso di istruttoria approfondito, rilevando che la proposta di riorganizzare le direzioni generali appare sicuramente interessante, anche se vista le delicatezza del tema affrontato, riterrebbe indispensabile procedere all'audizione di alcuni soggetti interessati alla riforma: ciò al fine di raccogliere elementi utili per esaminare approfonditamente il provvedimento. Sottolinea, inoltre, che se da una parte vi è condivisione sull'esigenza di una valorizzazione dei beni culturali da conseguire attraverso una direzione specifica - in linea anche con le direttive dell'Unesco - a livello statale per la valorizzazione dei beni culturali, devono però essere mantenute le funzioni delle Regioni in materia. Inoltre ritiene che si potrebbe razionalizzare l'organizzazione ministeriale accorpando archivi e biblioteche e creando un'unica direzione per lo spettacolo dal vivo e il cinema. Dovrebbe essere invece rivisto l'accorpamento della direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e della Direzione generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici nella direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, allo scopo di mantenere due direzioni generali specifiche e autonome in materia qualità e tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e di beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici. Propone pertanto di svolgere le audizioni di rappresentati di categoria interessati dall'applicazione del provvedimento, alle quali invita a partecipare anche il Ministro Bondi, per pervenire successivamente all'approvazione di una proposta di rilievi che sia condivisa fra tutte le forze politiche. Riterrebbe in questo caso opportuno che il rappresentante del Governo manifestasse la propria disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissioni parlamentari competenti, prima dell'adozione definitiva del provvedimento in esame.

Il ministro Sandro BONDI concorda pienamente sullo svolgimento delle audizioni, in riferimento alle quali preannuncia fin d'ora il proprio intendimento a partecipare. Rappresenta quindi che il Governo attenderà l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, prima dell'adozione definitiva del provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD), ricordando che nella seduta odierna presso la I Commissione si è svolta una interessante audizione dell'ANAI, l'Associazione nazionale archivistica italiana, concorda con la richiesta di prorogare il termine per l'espressione del parere, al fine di consentire lo svolgimento delle audizioni richieste e quindi l'espressione dei rilievi da parte della Commissione. Sottolinea d'altra parte che le risulta che analoga esigenza sia stata rappresentata presso la I Commissione. Ritiene peraltro importante svolgere il dibattito in modo approfondito, ringraziando comunque il Ministro per la sua presenza. Si tratta di approfondimenti necessari, visto che il provvedimento in esame attiene alla politica sui beni culturali, e non solo alla mera riorganizzazione della struttura burocratica del Ministero.

Giovanna MELANDRI (PD) ringrazia il ministro per la presenza, dando atto della sua disponibilità, rilevando peraltro che l'ampiezza della riforma prefigurata dal provvedimento in esame ne giustifica senz'altro la presenza. Sarebbe stato infatti inusuale approvare una riforma così importante

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senza una fase di ascolto e di dibattito sulle tematiche in oggetto da parte delle Commissioni. Ritiene peraltro che una sola giornata di audizioni non sia sufficiente, visto l'elevato numero di soggetti che riguardano numerose categorie organizzate in forme associative, interessate dalla applicazione del provvedimento in discussione. Nel merito, giudica negativamente la riforma prefigurata con lo schema di regolamento, in quanto lo stesso è dettato solo da un'esigenza di risparmio. Segnala poi che vi sono altre questioni sostanziali da affrontare, sottolineando in particolare come sia negativa la decisione di un ritorno al passato con l'istituzione di una direzione unica per arte contemporanea, architettura e paesaggio, accorpando le direzioni generali indicate dallo stesso relatore. Si tratta di un orientamento che andrebbe superato. Ribadisce quindi l'esigenza che il dibattito in Commissione avvenga dopo lo svolgimento delle audizioni.

Valentina APREA, presidente, prende atto della disponibilità del Ministro Bondi ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, prima dell'adozione definitiva del provvedimento in esame. Si riserva quindi di adottare gli adempimenti dovuti ai fini dello svolgimento delle audizioni informali di rappresentanti di categoria interessati dall'applicazione del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 70.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 maggio 2009.

Valentina APREA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta erano stati richiesti da parte del relatore dei chiarimenti in merito ai criteri seguiti per l'attribuzione dei contributi. Dà quindi la parola al ministro per sapere se è sua intenzione attendere il parere della Commissione oltre il termine previsto.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, riterrebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento, in attesa che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro il 20 maggio 2009.

Il ministro Sandro BONDI rappresenta la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione sul provvedimento in esame, anche oltre il termine previsto per la sua espressione, prima della adozione definitiva dello schema di decreto ministeriale in discussione.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 Zeller ed abbinate.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, rileva che il testo unificato, in esame,

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come risultante dagli emendamenti approvati, consta di 41 articoli raccolti in 3 Capi, che recano modifiche al Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) al fine di ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale nonché di definire ulteriori misure dirette alla prevenzione del fenomeno dell'incidentalità. Più in particolare, riguardano direttamente la competenza della VII Commissione gli articoli 2 e 28. Ricorda che l'articolo 1 detta disposizioni relative all'equipaggiamento dei veicoli. L'articolo 2, che come sopra accennato riguarda le competenze della VII Commissione, modificando l'articolo 23 del codice della strada, prevede che sia consentita l'installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, che devono essere autorizzati dall'ente proprietario della strada secondo limiti indicati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorda al riguardo che l'articolo 23 del codice, nel disciplinare la pubblicità sulle strade, fa vietato di collocare sulle strade insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia.
Segnala che con l'articolo 3 si novella la disciplina sanzionatoria per i veicoli circolanti in condizioni di non efficienza, per i ciclomotori alterati e per i casi di omessa revisione, mentre all'articolo 4 si rivede la normativa concernente gli estratti dei documenti di circolazione. Con l'articolo 5 si introduce, inoltre, il sistema della «targa personale» destinata, non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nei casi di alienazione o altra modifica del titolo. Ricorda che con l'articolo 6 si interviene, poi, in materia di intestazione dei veicoli al fine di garantire la certezza giuridica nella circolazione, rimodulando altresì le norme relative alla circolazione delle macchine agricole, ai sensi dell'articolo 7. L'articolo 8 contiene una nuova disciplina in materia di «guida accompagnata» per i minori che abbiano compiuto i 17 anni e siano titolari di patente A, ai quali si consente di esercitarsi alla guida di autoveicoli previa autorizzazione amministrativa e con l'assistenza di un adulto. L'articolo 9 ridisegna le disposizioni concernenti le limitazioni alla guida per i neopatentati; l'articolo 10 rivede le norme riguardanti la prova pratica d'idoneità, le esercitazioni alla guida, il rilascio del cosiddetto «foglio rosa» nonché le attività delle autoscuole - con riferimento, tra l'altro, alle attività formative -, mentre l'articolo 11 interviene in relazione alle procedure di rinnovo della patente. Sottolinea che risulta modificata, tra l'altro, la disciplina della patente a punti con un sostanziale inasprimento delle misure sanzionatorie, in base all'articolo 12. Il provvedimento detta quindi disposizioni in merito alle procedure di revisione della patente, con particolare riguardo ai casi di guida in stato di ebbrezza e a quelli in cui ricorrano determinate patologie, ai sensi dell'articolo 13, nonché in ordine alla validità delle patenti di guida rilasciate all'estero secondo quanto previsto dall'articolo 14, e ai limiti di velocità, ai sensi dell'articolo 15. Sono inoltre apportate modifiche al Codice della strada anche in materia di arresto, fermata e sosta dagli articoli 16 e 17, di obblighi di segnalazione da parte dei conducenti dei velocipedi, in base all'articolo 18, di omologazione del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote secondo l'articolo 19 e di uso delle cinture di sicurezza per veicoli ad uso speciale, in base all'articolo 20. Aggiunge che l'articolo 21 interviene sulle norme relative alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, alle sanzioni per talune infrazioni commesse durante la circolazione, ai documenti di viaggio e ai dispositivi per i trasporti professionali. Alcune novità riguardano anche la guida sotto l'influenza di alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope, ai

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sensi dell'articolo 22; la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie in base all'articolo 23 e dei veicoli sequestrati o confiscati, ai sensi dell'articolo 24, la sospensione della patente secondo gli articoli. 25 e 26, con particolare riguardo ai neopatentati, l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, quali ritiro, confisca e fermo del veicolo (articolo 27), e le iniziative di educazione stradale in base all'articolo 28. Più in particolare, ricorda che l'articolo 28, altro articolo di competenza della VII Commissione, al comma 1, modificando l'articolo 230 del Codice della Strada, con l'intento di conferire valore normativo ai programmi di educazione stradale coinvolgendo anche gli enti locali, impone al Ministero dell'istruzione, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, di predisporre i programmi educativi con decreto, dopo aver sentito anche la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ricorda che l'articolo 230, nel testo attualmente in vigore, allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, dà potere a diversi Ministeri insieme all'A.C.I., alle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, le società sportive ciclistiche, gli enti di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei trasporti, di predisporre appositi programmi che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. Tali programmi, corredati dal relativo piano finanziario, devono essere svolti come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne. Spetta al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con propria ordinanza, disciplinare le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti. Aggiunge che il comma 2 dell'articolo 28 dispone che il decreto ministeriale di cui al comma 1 deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 3, infine, si prescrive che i programmi di educazione stradale divengano obbligatori a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.
Sottolinea che il Capo II, articoli 29-36, reca altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale. In particolare, all'articolo 29 si fa obbligo agli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino elevati tassi di incidentalità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Si limita, inoltre, all'articolo 30, il ricorso alle sanzioni detentive, prevedendo la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali che operano nel campo dell'assistenza alle vittime della strada. Si prevede, altresì con l'articolo 31, una sanatoria per i ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere violazioni amministrative prima dell'entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, consentendo la

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restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero. Si modificano, quindi, le norme in materia di certificato di circolazione e targa dei ciclomotori, in base all'articolo 32 e si introduce, in via sperimentale, un dispositivo - la cosiddetta scatola nera - idoneo a rilevare la velocità, le condizioni del veicolo, la condotta di guida e la dinamica degli incidenti, in base all'articolo 33. L'articolo 34 mira a facilitare la conoscenza dell'effetto negativo prodotto da alcuni medicinali in relazione alla guida dei veicoli, mentre l'articolo 35 estende il sistema di penalizzazione per infrazioni al Codice della strada di cui al decreto-legge n. 151 del 2003 a tutte le patenti rilasciate all'estero. L'articolo 36, infine, detta disposizioni in merito alla raccolta dei dati sugli incidenti stradali.
Aggiunge che il Capo III, articoli 37-41, contiene disposizioni di semplificazione e coordinamento. Si tratta, tra l'altro, di previsioni tese ad assicurare il rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente; a tutelare la privacy degli invalidi titolari di permessi speciali di sosta e di circolazione; a definire l'età e i requisiti per la guida di talune categorie di veicoli; a determinare le caratteristiche degli impianti semaforici; e a disciplinare le modalità di accertamento delle violazioni al Codice della strada da parte degli enti locali. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena MACCANTI (LNP), relatore, rileva che il provvedimento in esame, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, si compone di 18 articoli. Rinvia al testo dell'articolato, soffermandosi solo sull'articolo 13 di competenza della Commissione. L'articolo 13 dispone in merito ai programmi di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore. In particolare, il comma 1 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e in terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Sottolinea quindi che il comma 2 dell'articolo 13 dispone che nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l'aggiornamento periodico obbligatorio del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
Ricorda che ai sensi del comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione alle attività di formazione di cui al comma 1 è requisito obbligatorio indispensabile per svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle

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organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative. Il comma 4 dell'articolo 13 prevede inoltre che la formazione di cui al comma 2, nonché un tirocinio obbligatorio della durata di cinque anni presso una delle strutture della rete accreditate in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, sono requisiti indispensabili per ricoprire incarichi dirigenziali all'interno della stessa rete. Sottolinea che il comma 5 dell'articolo 13 prevede, inoltre, che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative, definisce i percorsi formativi per i volontari nella rete. Il comma 6 del medesimo articolo prevede infine che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un master professionalizzante in cure palliative cui possono accedere medici specialisti in anestesiologia e rianimazione, neurologia, oncologia, pediatria e geriatria. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di accesso al suddetto master, con concorsi riservati per il personale dirigente medico non in possesso di diploma di specializzazione in anestesiologia e rianimazione con certificata esperienza nel settore delle cure palliative. Si sottolinea in questo senso la necessità di prevedere nella disposizione in commento il rispetto dell'autonomia didattica dei singoli atenei nella definizione e organizzazione dei master universitari, ferma restando la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto interministeriale, prima della sua definitiva adozione da parte del Governo. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva l'importanza di non sacrificare il dibattito sul provvedimento in esame che considera assai importante, visto che trasversalmente tocca aspetti fondamentali della qualità della vita delle persone.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Nomina n. 34.