CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2009
176.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 17.30.

Proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Atto n. 34.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), relatore, ricorda che il ministro per i beni e le attività culturali con lettera in data 23 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Tale richiesta è stata assegnata alla nostra commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento. Sottolinea che il Centro Sperimentale di Cinematografia - trasformato da Ente pubblico a Fondazione proprio dal decreto legislativo suddetto - è la più antica e la più importante istituzione italiana di insegnamento, ricerca e sperimentazione nel campo della cinematografia e dell'audiovisivo. Infatti, fondato nel 1935 è, insieme a quella di San Pietroburgo (ex Leningrado), la più antica istituzione di alta formazione, conservazione e ricerca nel campo della cultura cinematografica ed è

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certamente la più celebre all'estero. Precisa che le principali finalità della Fondazione, presieduta da Francesco Alberini, sono: lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento; la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con Enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; la ricerca e la sperimentazione di nuovi metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia e agli audiovisivi.
Rileva altresì che per il perseguimento di tali finalità il Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori: la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale. La Scuola Nazionale di Cinema, provvede allo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante attività di: alta formazione ed elaborazione dei metodi didattici più avanzati; ricerca e sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo; produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia. Aggiunge che la Cineteca Nazionale provvede, invece, alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro. Provvede inoltre alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici e assicura supporto e collaborazione alla Scuola Nazionale di Cinema. In merito alla nomina del dottor Sergio Gelardi all'esame della Commissione, rileva che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dispone che i componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative.» Precisa che da un'attenta lettura del curriculum, il dottor Sergio Gelardi dimostra di avere tutte le caratteristiche testé enunciate. È una personalità di elevato profilo culturale in quanto presenta una discreta produzione intellettuale in materia di tutela del paesaggio e legislazione dei beni culturali; ha esperienza nel campo cinematografico e dell'audiovisivo in quanto è tutt'ora presidente del consiglio di amministrazione di Cinesicilia s.r.l., società partecipata interamente dalla regione Sicilia, che ha per oggetto «la promozione, la valorizzazione e la realizzazione dell'attività cinematografica e audiovisiva e dello spettacolo dal vivo in Sicilia, ivi compresa la partecipazione alla produzione di audiovisivi destinati alla distribuzione cinematografica e televisiva». Sottolinea che si tratta di una personalità di comprovate capacità organizzative, ampiamente evidenziate dalle qualifiche e dagli incarichi che, nella sua carriera di dirigente pubblico, ha assunto non trascurando il suo impegno ad una maggiore tutela dei beni culturali, in particolare della sua Sicilia, e la sua passione per le attività culturali. Beni e attività che sono espressione di identità ma anche, come ha più volte sottolineato, se opportunamente valorizzate volano di sviluppo economico di un territorio. Nel considerare sufficiente quanto è dettagliato nel curriculum ritiene che la Commissione abbia tutte le informazioni per ritenere, appunto, il dottor Sergio Gelardi una delle persone più indicate all'assunzione di tale importante ruolo.
Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sulla sua nomina a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione in oggetto.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell' esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.40.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 17.40.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.
Atto n. 72.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame modifica l'attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; a tal fine esso novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, con il quale il Ministero stesso è stato riorganizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 2001, che disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione.
Sottolinea che lo schema di regolamento si compone di due articoli ai quali sono allegate 2 Tabelle. L'articolo 1 reca una serie di disposizioni volte ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 - adottato a norma delle misure di riorganizzazione disposte dall'articolo 1, commi 404-416, della legge finanziaria 2007 - allo scopo di dare attuazione all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 ai sensi del quale le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali sono chiamate a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche. Di seguito si indicano le singole modifiche proposte dallo schema di regolamento. Rileva che la lettera a) modifica l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, recante disposizioni sugli uffici e sulle funzioni di livello dirigenziale generale. In particolare, si riducono da nove ad otto gli uffici dirigenziali centrali di livello generale; resta, invece, invariato il numero dei diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, per i quali però si prevede l'inserimento, nella denominazione, dell'aggettivo «regionali». Si stabilisce inoltre che uno dei due posti di livello dirigenziale generale presso il Gabinetto del Ministro possa essere dislocato presso l'Ufficio legislativo; si ridefinisce il Servizio di controllo interno (SECIN) - le cui attività attualmente sono svolte da un collegio di tre membri, due dei quali con incarico di dirigenti generali - come organo monocratico, prevedendo che la direzione sia affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione; si sopprime quindi la possibilità di conferire un incarico di consulenza, studio e ricerca ad un dirigente che non abbia la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale. La rideterminazione delle Direzioni generali e la soppressione di un posto di dirigente presso il SECIN, nonché dell'incarico di consulenza, determinano una riduzione della nuova dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, comprendente le strutture dell'amministrazione centrale e le 17 Direzioni regionali, da 32 a 29 unità, come indicato dalla Tabella A, allegata allo schema di regolamento in esame. Si rinvia sul punto ai rilievi svolti dal Consiglio di Stato con pronuncia del 2 marzo 2009, e ai successivi chiarimenti forniti dal Ministero, non rientranti nella competenza della Commissione.
La lettera b) del medesimo articolo 1 in commento apporta quindi modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, relativo al

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Segretariato generale, confermando le funzioni del Segretariato generale di coordinamento delle Direzioni generali, sia centrali che regionali; del Servizio ispettivo; delle attività di messa in sicurezza, tutela e catalogazione del patrimonio culturale; degli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa; degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali e internazionali, in quest'ultimo caso anche in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile. Sono, altresì, confermate la funzione di garanzia dell'unità dell'azione amministrativa e quella di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. In materia di coordinamento delle attività per la predisposizione delle relazioni a Istituzioni e Organismi sovranazionali nonché al Parlamento, si opera un richiamo all'articolo 84 del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente l'attuazione delle disciplina comunitaria in materia di esportazione di beni culturali (regolamento CEE 3911/1992) e restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro (Direttiva 93/7/CEE). In ordine alle competenze in materia di coordinamento delle attività internazionali, sono quindi inserite esplicitamente anche quelle relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, in precedenza assegnate in parte anche al Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali. Tra gli aspetti da evidenziare ivi è la previsione della responsabilità del Segretariato generale per l'attuazione dei piani gestionali di sua competenza. Il Segretariato generale è quindi articolato in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, al quale sono assegnati dieci dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli altri aspetti marginali non di competenza della Commissione.
Sottolinea che la lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 1 in commento modifica quindi l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, relativo agli uffici dirigenziali generali centrali, procedendo all'accorpamento della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e di quella per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure nella nuova Direzione generale per l'innovazione, il bilancio e il personale; nonché all'accorpamento della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e di quella per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici nella Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee; alla costituzione di una nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Si rinvia per esigenze di sintesi alle altre direzioni generali che rimangono sostanzialmente uguali ma ne viene modificata la denominazione. Si rinvia ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato relativi al mero assetto amministrativistico del riordino, non di competenza della Commissione. Aggiunge che le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo in commento sono collegate alla costituzione della Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale che scaturisce dalla soppressione della precedente Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure e la sostituzione della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, e si individuano, quindi, le competenze della nuova Direzione generale, peraltro mantenendo le medesime competenze delle precedenti. Si precisa soltanto che la nuova Direzione generale per l'innovazione,

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il bilancio ed il personale si articola quindi in sei uffici dirigenziali di livello non generale, a fronte dei quattro attualmente previsti in ciascuna delle due Direzioni attualmente esistenti.
Precisa che le lettere f), g), i) ed l) dell'articolo in commento novellano quindi gli articoli 6, 7, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, concernenti, rispettivamente, la Direzione generale per le antichità, la Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, la Direzione generale per gli archivi e la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. Le modifiche apportate ai quattro articoli sono in parte finalizzate al coordinamento con l'articolo 8, istitutivo della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in parte derivanti dalle nuove denominazioni. In generale, si prevede che per il prestito di beni culturali finalizzato a mostre o esposizioni in Italia o all'estero - ai fini della deliberazione di assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni dei quali sia stata autorizzata l'esposizione, nonché per le dichiarazioni di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni - sono fatte salve le prerogative della nuova Direzione per la valorizzazione, consistenti nella predisposizione di accordi in materia con istituzioni italiane e straniere e nell'esercizio di funzioni di indirizzo. Si rinvia per gli altri aspetti di dettaglio, non di competenza della Commissione, alla documentazione predisposta dagli uffici. Non muta, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale, che resta fissato in sette, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali che dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
Rileva che la lettera g) del comma 1 dell'articolo in commento, sostituisce quindi l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, concernente la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee che, come sopra si è visto, assume la denominazione di Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee. La nuova direzione generale assume le competenze della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici. Si segnala, rispetto alla disciplina passata, in particolare che la competenza ad adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativo ai beni paesaggistici viene trasferita ai direttori regionali. La nuova Direzione mantiene in ogni caso il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo, delle proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle quattro Sopraintendenze speciali per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per i poli museali di Venezia, Napoli, Roma, Firenze. Si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale - in luogo dei sedici previsti per le due Direzioni accorpate - compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali ricadenti nel settore di competenza. Con riguardo alle attività di valorizzazione, essi dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
Ricorda che la lettera h) del medesimo comma 1 in commento sostituisce quindi l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, prevedendo l'istituzione della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, preposta alla valorizzazione del patrimonio culturale ed alla promozione della conoscenza e della fruizione di quest'ultimo, ed articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale. La nuova Direzione generale ha la funzione, tra le altre, di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne integrate d'informazione, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le Direzioni generali competenti e con gli uffici ministeriali cui fanno capo gli istituti e i luoghi della

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cultura interessati. Spetta ad essa altresì la promozione e la realizzazione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre od esposizioni, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte; l'esercizio di un'attività di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale; la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali; nonché l'elaborazione di linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice , ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice. Si rinvia anche in questo caso ai rilievi del Consiglio di Stato, nella pronuncia citata del 2 marzo 2009, di competenza della Commissione affari costituzionali concernendo aspetti meramente formali in materia di sovrapposizioni di competenze tra Direzioni generali. Le conseguenti determinazioni assunte dal Ministero al riguardo hanno in ogni caso tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato.
Sottolinea ancora che le lettere i) ed l) del comma 1, articolo 1, novellano quindi, rispettivamente, l'articolo 9 e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007, concernenti in particolare la Direzione generale per gli archivi e la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore la cui denominazione è stata modificata in Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. Le Direzioni indicate mantengono le attribuzioni già esercitate nei settori di competenza; le modifiche apportate dallo schema di regolamento sono costituite da norme di raccordo discendenti dall'istituzione della nuova Direzione generale per valorizzazione. Si segnala in particolare, che la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore mantiene le funzioni di vigilanza sulla SIAE e di coordinamento e vigilanza su cinque Istituti centrali o dotati di autonomia speciale - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; Biblioteche nazionali di Roma e Firenze; Centro per il libro e la lettura; Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi - con un'articolazione in otto uffici dirigenziali di livello non generale, uno in meno rispetto al passato, compresi gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale. La lettera m) reca quindi limitate modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, concernente la Direzione generale per il cinema, alla quale è attribuita la vigilanza sulla società Cinecittà Holding Spa, con la ridefinizione in tre uffici dirigenziali di livello non generale, in luogo degli attuali quattro. La successiva lettera n) reca alcune modifiche formali relative alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo che mantiene comunque le competenze già esercitate nel settore e le funzioni di vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI), sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA) e sull'Istituto per il Credito sportivo. Viene, altresì, confermata l'articolazione in tre uffici dirigenziali di livello non generale.
Aggiunge che le lettere o) e p) intervengono invece sugli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, stabilendo alcune modifiche formali, alle quali si rinvia, relative al funzionamento degli Organi consultivi centrali e cioè, rispettivamente, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ed i sette Comitati tecnico-scientifici. Si rinvia, anche in questo caso, agli aspetti di competenza della Commissione competente nel merito evidenziati dal parere del 6 aprile 2009 del Consiglio di Stato in materia di acquisto di beni o cose a trattativa privata effettuati dalla Direzione generale per la valorizzazione, non rientranti

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nelle competenze della Commissione cultura. La lettera q) del comma 1, dell'articolo in commento sopprime quindi il comma 2 dell'articolo 15 del più volte citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 che prevede che ai tre Istituti centrali per il catalogo e la documentazione, per il restauro del patrimonio archivistico e librario, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, si applichino transitoriamente, in attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione le disposizioni gia previste dagli articoli da 12 a 22 del medesimo decreto. Si rinvia per i restanti profili non di competenza della Commissione cultura alla documentazione fornita dagli uffici. Osserva che la lettera r) dell'articolo 1, comma 1, reca una norma di coordinamento formale cui si rinvia, rimane pertanto immutata l'articolazione dell'amministrazione periferica in 17 uffici dirigenziali generali periferici, denominati Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; soprintendenze archivistiche; archivi di Stato; biblioteche statali; musei. La successiva lettera s) modifica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, che disciplina le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, ridefinendone alcune competenze, in particolare attribuendo ai direttori regionali quelle attualmente assegnate ai direttori generali centrali, quali, fra le altre, l'autorizzazione alla demolizione, alla rimozione definitiva e allo smembramento di collezioni, serie e raccolte di cui all'articolo 21 del Codice, con l'eccezione dei casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla soprintendenza competente, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale. Ai medesimi direttori regionali si assegna per esempio la competenza a dichiarare, su proposta delle competenti sopraintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, non più limitata alle cose di proprietà privata; nonché le attività di promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale presso le scuole di ogni ordine e grado, che avvengono per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; mentre l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali avviene sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Si modifica quindi l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di alcune Direzioni regionali, con conseguente riduzione di questi ultimi di dieci unità, che passano da 131 a 121, secondo il seguente riparto: Campania, 8 uffici in luogo degli attuali 12; Emilia Romagna, 12 uffici in luogo degli attuali 13; Lazio, 13 uffici in luogo degli attuali 16; Lombardia, 9 uffici in luogo degli attuali 10; Toscana, 14 uffici in luogo degli attuali 17. Un ufficio dirigenziale in più è assegnato alle Direzioni regionali del Piemonte e della Sardegna che risultano articolate così, rispettivamente, in 7 e 6 uffici.
Evidenzia altresì che la lettera t) attribuisce alle Direzioni regionali - oltre che, come già previsto, a quelle centrali - la formulazione di indicazioni e di programmi per lo svolgimento delle funzioni di tutela e catalogazione, novellando l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, concernente le Soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici. Si segnala, tra gli altri aspetti, per quanto di competenza della Commissione, che le attribuzioni degli organi periferici del Ministero vengono precisate e, in qualche caso, ampliate, confermandosi in capo alle sopraintendenze la competenza a disporre l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche e scavi per il ritrovamento di beni culturali, con la previsione che ciò deve avvenire con le modalità ed entro i limiti prescritti per la conduzione dei lavori in economia. Segnala, infine, che la lettera u) modifica quindi la disciplina degli Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente

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della Repubblica n. 233 del 2007, prevedendo, in attuazione delle misure di ridimensionamento degli assetti organizzativi prescritte dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, che le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate allo schema di regolamento, alle quali si rinvia. Si segnala che vi è in generale una riduzione della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia da 32 a 29 unità e dei dirigenti di seconda fascia da 216 a 194 unità, dei quali 4 - in luogo dei precedenti 6 - presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. La dotazione organica delle diverse aree professionali passa invece da 23.044 a 21.232 unità. Si dispone, infine, che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella Tabella B, in profili professionali e fasce retributive.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di rilievi nel seguito dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con quanto osservato dal collega Granata. Auspica inoltre che nella prossima seduta vi sia sufficiente tempo a disposizione per l'esame del provvedimento e che il rappresentante del Governo sia presente, rilevando che la sua presenza è essenziale per acquisire i necessari chiarimenti.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, concorda con quanto osservato dal collega Barbieri. Sottolinea altresì che si è ancora in attesa degli importanti chiarimenti da parte del Governo per quanto riguarda l'atto n. 70. Rileva in particolare su tale ultimo atto, che non sono stati forniti tutti gli elementi utili relativi alle modalità di ripartizione dei contributi ai fini di una completa valutazione del provvedimento da parte della Commissione che è necessario acquisire per l'espressione del parere di competenza.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 17.55.