CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2009
169.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia - Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.
C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Franco NARDUCCI, presidente, rileva che l'approfondimento sul tema dei diritti umani, richiesto nel corso della precedente seduta, è stato esaurientemente svolto.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea la rilevanza degli approfondimenti istruttori svolti anche ai fini degli effetti sul percorso di ratifica del provvedimento in titolo. Preannuncia quindi la presentazione di atti d'indirizzo presso l'Assemblea al fine di porre la questione dei diritti umani che, a suo avviso, non può rivestire un ruolo accessorio rispetto ad altri temi.

Alessandro MARAN (PD), richiamando la recente missione svolta dalla Commissione a Mosca e in particolare l'incontro

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avuto con l'ombudsman per i diritti umani, Vladimir Lukin, ritiene che la pressione esercitata dai Paesi dell'Unione europea sullo stato dei diritti umani in Russia sortisca degli effetti positivi sul dibattito in corso in tale Paese.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, rispondendo all'onorevole Mecacci, sottolinea che il Governo italiano non considera in alcun modo accessorio il tema dei diritti umani nelle relazioni internazionali.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.
C. 2294 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame osservando che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Segnala che l'entrata in vigore della Convenzione in esame determinerà la cessazione, nei rapporti italo-bielorussi, della validità della Convenzione italo-sovietica del 1985 vertente su analoga materia, cui la Bielorussia si è finora attenuta quale Stato successore nei rapporti giuridico-internazionali facenti capo all'URSS. Rileva quindi che durante la Presidenza francese di turno dell'Unione europea è stato promosso un forte rilancio del «Partenariato orientale» con i Paesi dell'area ex-sovietica, di cui si è occupata recentemente anche la Commissione.
Segnala che, anche alla luce degli esiti della missione di monitoraggio sulle ultime consultazioni elettorali in Bielorussia, svolta dalla delegazione parlamentare presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e alla quale ha preso parte, i rapporti con la Bielorussia sono indubbiamente complessi ed è pertanto da considerare in modo positivo il nuovo corso inaugurato dall'Unione europea nelle relazioni con Minsk. La ratifica della Convenzione si collega pertanto al recente processo di apertura operato dai Ventisette nei confronti della Bielorussia, fortemente sostenuto dal nostro Paese: l'accordo assume inoltre uno specifico rilievo per la nostra proiezione imprenditoriale all'estero, poiché Minsk presenta - come rileva la stampa specializzata - importanti attrattive per i nostri investimenti, offre un quadro economico - al di là dei problemi derivanti dalla debolezza del sistema bancario e dalle insufficienze del processo di privatizzazione - sostanzialmente stabile e non condizionato da forti tensioni politico-sociali.
Rileva che l'Accordo è formato di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo ed è modulato sulla struttura della convenzione-tipo elaborata dall'OCSE nel 1963 (più volte aggiornata): l'Accordo si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo, peraltro, attualmente presente solo nella legislazione fiscale bielorussa. Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Bielorussia sono l'imposta sul reddito

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e sugli utili, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sui beni immobili e l'imposta fondiaria.
Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma della medesima. In proposito, va osservato che l'abolizione, a partire dal 1o gennaio 1998, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese ha fatto venir meno nell'ordinamento italiano ogni forma di imposizione sul patrimonio: il punto 1 del Protocollo aggiuntivo prevede al proposito che in caso di reintroduzione di tale fattispecie in Italia la Convenzione si applicherà ad essa. Agli articoli da 3 a 5 vengono fissate le definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. In particolare, a norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le royalties (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie.
Tali soglie - che nel caso degli interessi non possono invece oltrepassare l'8 per cento e nel caso delle royalties il 6 per cento - si applicano però soltanto se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.
Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia

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residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso vale per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire sono nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa. All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Agli articoli da 25 a 28 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. L'articolo 29 definisce le procedure di rimborso delle imposte riscosse in uno Stato contraente. Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata.
In conclusione, auspica una valutazione favorevole sul provvedimento da parte della Commissione, considerato che esso si inserisce nel quadro delle iniziative assunte a livello europeo per includere la Bielorussia nella comunità internazionale e favorire così il processo di democratizzazione.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI osserva che la Bielorussia, come le altre Repubbliche ex-sovietiche, è un Paese ricco di risorse che attira in modo particolare gli interessi delle piccole e medie imprese italiane. Considerato che l'Accordo in titolo è finalizzato a garantire la presenza di un quadro giuridico di riferimento per i nostri operatori, auspica un sollecito iter di esame del disegno di legge.

Matteo MECACCI (PD) esprime un orientamento favorevole nei confronti del provvedimento in esame che è indubbiamente diretto al miglioramento dei rapporti commerciali bilaterali e a meglio tutelare gli interessi degli imprenditori italiani. Richiamando i contenuti della visita del Presidente Lukashenko in Italia, svoltasi ieri, ritiene che essa confermi tuttavia una tendenza all'azzardo da parte del Governo italiano nelle relazioni internazionali, che meriterebbe un approfondimento a sé, come testimonia il rafforzamento delle relazioni con Paesi come la Libia o il Kazachstan, vale a dire con Paesi carenti sul piano del rispetto dei principi democratici.
Sul tema dei diritti umani, considera meritevole da parte del Governo italiano l'averne fatto menzione nei colloqui con il presidente Lukashenko per cui sarebbe auspicabile che l'Italia esprimesse in modo esplicito questo particolare interesse anche nelle diverse sedi multilaterali, cui prende parte, con particolare attenzione all'Unione europea. Infine, ritiene che l'Italia dovrebbe impegnarsi per valorizzare il fatto di essere stato il primo Paese europeo

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a realizzare uno scambio di visite al massimo livello istituzionale con la Bielorussia.

Claudio D'AMICO (LNP), avendo avuto l'opportunità di conoscere più da vicino la realtà bielorussa non solo in occasione della missione di monitoraggio elettorale ma anche di un seminario a Minsk nello scorso mese di marzo, entrambi organizzati dall'OSCE, ritiene che l'Accordo in esame costituisca un'occasione di notevole rilievo: la Bielorussia, infatti, pur rappresentando un fanalino di coda in Europa sul piano del rispetto dei principi democratici, esprime un modello più avanzato rispetto alle altre Repubbliche ex-sovietiche sul piano della qualità della vita dei cittadini. Nella convinzione che molto deve essere fatto sul piano politico-istituzionale per migliorare gli standard democratici, tuttavia registra segnali positivi, come ad esempio la scarcerazione di prigionieri politici, documentata da esponenti delle forze politiche di opposizione. La visita del presidente Lukashenko in Italia sollecita la ratifica del disegno di legge in esame e, contrariamente a quanto ritenuto dal collega Mecacci, non rappresenta in alcun modo un azzardo sul piano della politica estera dell'attuale Esecutivo. Al riguardo, osserva invece che l'Italia, grazie all'azione del Governo, si è guadagnata una posizione autonoma e autorevole nello scenario internazionale, come testimonia la linea tenuta alla recente Conferenza di riesame di Durban sul razzismo, svoltasi a Ginevra. Inoltre, l'Accordo con la Bielorussia costituisce, a suo avviso, l'opportunità per rafforzare i rapporti con i Paesi collocati a Est dell'Unione europea sia nell'ottica del rapporto con la Russia sia per il ruolo di cuscinetto che essi giocano rispetto al problema dell'immigrazione clandestina. In quel contesto, ci sono Paesi sempre più determinanti, come ad esempio il Kazachstan, che nel prossimo futuro deterrà la presidenza di turno dell'OSCE, che vanno sostenuti e non isolati se vi si vuole promuovere la piena realizzazione della democrazia.

Franco NARDUCCI, presidente, con riferimento al tema oggetto dell'Accordo in esame, ricorda la drammatica situazione in cui versano molti connazionali che rischiano addirittura l'incarcerazione laddove è deficitaria la disciplina in tema di doppie imposizioni, come è accaduto in Canada o negli Stati Uniti. Chiede pertanto al sottosegretario Craxi, in riferimento a quanto dichiarato presso l'altro ramo del Parlamento, se vi siano progressi in tal senso al fine di ottenere piena collaborazione da tutte le Amministrazioni dello Stato interessate, a partire dall'Agenzia delle entrate.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel rispondere all'onorevole Narducci, fa presente che, nella maggior parte dei casi menzionati, non è carente la disciplina giuridica ma la coerenza da parte delle Amministrazioni interessate, le quali dovrebbero più efficientemente interagire.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.
C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Michaela BIANCOFIORE (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame segnalando che, a partire dal primo dopoguerra, si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti trattati, come ad esempio quello italo-tedesco del 1925. Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti all'area occidentale. A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato, mentre le Nazioni Unite - con il Manuale di negoziazione del 1979 - hanno inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti. Sottolinea che la convenzione-tipo elaborata in sede OCSE costituisce il modello di riferimento per l'accordo in esame, firmato a Roma il 29 ottobre 1999, con l'intento di realizzare una più proficua collaborazione economica tra Italia e Croazia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Segnala che l'Accordo, costituito da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE: esso si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito. L'Accordo è completato da uno Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria nel febbraio-marzo 2003. In particolare, gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione dell'Accordo: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Croazia sono l'imposta sugli utili, l'imposta sul reddito e l'imposta locale sul reddito. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (attualmente IRES, imposta sui redditi delle società) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). È peraltro prevista l'applicazione dell'Accordo in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.
Rileva che gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo stesso: è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le royalties (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo.
Osserva che tali soglie - che nel caso degli interessi non possono invece oltrepassare il 10 per cento, e nel caso delle royalties il 5 per cento - si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno

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nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.
Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.
A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Si prevede altresì, per contrastare l'elusione delle imposte, che le indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia, o sia nel frattempo divenuto, residente dell'altro Stato contraente. Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.
All'articolo 23 sono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Agli articoli da 24 a 28 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. L'articolo 28 definisce le procedure di rimborso delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente. Gli articoli 29 e 30 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo - ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.
Segnala che il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato sulle doppie imposizioni non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume - in base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - che le disposizioni di essa determinino effetti trascurabili sulla finanza

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pubblica italiana. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria.
Sottolinea la rilevanza politica di questo accordo che è da cogliere innanzitutto nel quadro della prospettiva di ingresso della Croazia nell'Unione europea come in quello delle relazioni italo-croate che sono particolarmente intense in ogni settore (l'Italia è anche primo partner commerciale della Croazia), anche in forme di una minoranza italiana autoctona che conta circa 30.000 persone, concentrate soprattutto in Istria e a Fiume. Nella regione istriana vige il bilinguismo amministrativo, mentre numerose municipalità istriane hanno adottato nei propri statuti comunali il bilinguismo integrale (18 complessivamente, tra cui Pola, Rovigno, Buie, Umago, Cittanova, Dignano, Parenzo). Nel complesso, 4.600 imprese italiane sono presenti nel Paese. Occorre registrare che alcuni dei nostri imprenditori segnalano lentezza, scarsa trasparenza, difficoltà e lungaggini giudiziarie ed una generale «fatica» nella realizzazione degli investimenti. È necessario altresì sottolineare che il convinto sostegno dell'Italia al cammino di integrazione europea ed euro-atlantica di Zagabria rimane distinto dalla forte esigenza di affrontare le questioni bilaterali aperte in un'ottica europea condivisa.
Rileva che l'esame parlamentare di questo importante accordo bilaterale consente di sollecitare conclusivamente alcune precisazioni, da parte del Governo, circa lo stato di avanzamento della questione dell'accesso al mercato immobiliare croato per i cittadini italiani, in particolare per quanto riguarda il nodo dell'acquisto di immobili da parte delle persone giuridiche italiane: si tratta in particolare di immobili destinati alle sedi della nostra minoranza. Un'analoga richiesta di chiarimenti attiene al problema dei beni degli Esuli d'Istria, Quarnero e Dalmazia, per sapere se è stato promosso un completo adeguamento dell'ordinamento giuridico croato alle norme ed ai principi del diritto comunitario, con particolare riferimento alla non-discriminazione su base della nazionalità.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che l'Accordo in titolo può efficacemente migliorare la cooperazione economica bilaterale anche in vista del significativo processo di privatizzazione che la Croazia si accinge ad avviare. Si impegna a fornire nel prosieguo dell'esame gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame segnalando che, per quanto attiene alla ratio che ispira l'accordo ed al suo modello giuridico-internazionale di riferimento, rappresentato dalla convenzione-tipo elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) a partire dal 1963, richiama le considerazioni già svolte in merito al disegno di legge n. 2363, riguardante la ratifica dell'accordo tra Italia e Croazia sulle doppie imposizioni.

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Rileva che la Convenzione in esame, firmata a Lubiana l'11 settembre 2001, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale slovena. Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Slovenia sono l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul patrimonio. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e i canoni (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario.
Osserva che anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Tuttavia, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, il comma 2 prevede che le indennità di fine rapporto siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia nel frattempo divenuto residente dell'altro Stato contraente. Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19).
Segnala quindi che l'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti e

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stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio che, per i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo. All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Agli articoli da 25 a 29 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo - ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.
Segnala che il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-slovena sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento non prevede una quantificazione di oneri: come viene precisato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica presentato al Senato, l'applicazione della Convenzione comporterà effetti sul gettito fiscale di scarsa entità, che non avranno incidenza sul bilancio dello Stato.
Ritiene opportuno rilevare come l'accordo al nostro esame si inserisca in un quadro di rapporti bilaterali tradizionalmente assai intensi. L'Italia è stabilmente il secondo partner commerciale della Slovenia, dopo la Germania (con una quota di mercato che si aggira intorno al 19 per cento), il secondo mercato di sbocco per i prodotti sloveni ed il secondo Paese fornitore. Sul punto occorre evidenziare che la presenza dell'imprenditoria italiana in Slovenia, pur presentando ampi margini di crescita, ha trovato alcuni ostacoli riguardanti la propensione da parte slovena ad aprire settori dell'economia nazionale considerati strategici ad investitori esteri. Al fine di adeguarsi al sistema ed alle opportunità, la forma oggi più utilizzata dalle imprese italiane per investire nel Paese è l'acquisizione di quote all'interno di società slovene, spesso costituite ad hoc. Di conseguenza, essendo le quote facilmente alienabili, la presenza di capitale italiano all'interno di esse è mutevole.
Al contempo, come già sottolineato in merito al disegno di legge di ratifica della convenzione italo-croata sulle doppie imposizioni, coglie questa occasione per chiedere alcune precisazioni al Governo circa lo status della nostra minoranza nel paese controparte di questo accordo bilaterale. Attualmente la minoranza italiana autoctona in Slovenia conta circa 3/4.000 componenti nel litorale sloveno; tre municipalità slovene hanno adottato nei propri statuti comunali il bilinguismo integrale (Capodistria, Isola e Pirano). In particolare, chiede al rappresentante del Governo se vi è stato un monitoraggio sulla corretta, effettiva applicazione della legge sull'uso pubblico della lingua slovena, che riconosce l'utilizzo della lingua italiana (e ungherese) nei comuni in cui vivono le rispettive comunità nazionali (in linea con quanto realizzato nei confronti della minoranza slovena in Italia) ed in relazione all'attuazione della legge di riforma della Radio Televisione slovena che ha portato al rischio di limitazioni all'autonomia dei

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programmi in lingua italiana di Radio-Tele Capodistria, anche in termini di possibili riduzioni di finanziamenti e di personale.
Su un piano più generale, ritiene importante conoscere se da parte slovena vi sia stato un pieno adeguamento dell'ordinamento giuridico alle norme ed ai principi comunitari, con particolare riferimento alla non discriminazione sulla base della nazionalità, al fine di affrontare le questioni bilaterali aperte in uno spirito costruttivo ed in un'ottica europea.
In conclusione, auspica un ampio consenso sui contenuti del provvedimento in esame, che riguarda un Paese di recente adesione all'Unione europea e assai vicino all'Italia, e che offre inoltre l'occasione per affrontare il tema delle minoranze, al quale tiene in modo particolare in ragione della propria esperienza in materia di minoranze autoctone e consapevolezza sul lavoro che si deve ancora svolgere per completare davvero su tutto il territorio nazionale il processo di pacificazione nazionale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI richiama il Memorandum sulla cooperazione bilaterale, siglato nel 2007, il cui obiettivo era realizzare anche con la Slovenia una cooperazione strutturata nei diversi settori al fine di realizzare un polo di sviluppo nella regione dell'Alto Adriatico. Sottolineando pertanto la necessità di provvedere ad una celere ratifica del disegno di legge per consentire di procedere nel progetto, si impegna a fornire nel prosieguo dell'esame gli elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.
C. 2072 Governo.

RISOLUZIONI

7-00141 Pianetta: Sull'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani.