CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta termina alle 8.50.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, segnala che il provvedimento in esame, approvato dal Senato in prima lettura in un testo composto da 46 articoli, raccolti in 7 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, tre articoli sono stati soppressi ed altri due hanno formato oggetto di stralci, 26 articoli sono stati modificati in misura più o meno ampia e sono stati inseriti 32 nuovi articoli. Richiama in primo luogo l'emendamento 4.17 dei relatori, approvato ieri, in sede referente, dalle Commissioni riunite I e V che ha modificato l'articolo 4 del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato. Tale intervento assume un particolare rilievo ai fini dei profili di competenza della nostra Commissione, poiché la nuova formulazione dell'articolo 14, comma 17, della legge di semplificazione per il 2005 (legge n. 246 del 2005), dispone espressamente il mantenimento in vigore delle disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e le leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, sottraendole al meccanismo «taglia-leggi» previsto nel testo licenziato dal Senato. Viene in altri termini ripristinata la formulazione originaria dell'articolo 14, comma 17, lettera d), della legge di semplificazioni per il 2005.
Ad integrazione di questo intervento, l'emendamento approvato ieri prevede altresì che gli atti di ratifica di trattati internazionali, pari a circa 1.050, relativi al periodo 1861-1948 e ricompresi in un

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apposito elenco annesso al provvedimento in esame, sono espunti dall'allegato n. 1 al decreto-legge n. 200 del 2008 che ha abrogato oltre 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza. Questi atti sono stati individuati nel quadro di un articolato processo di ricognizione di tutte le fonti primarie vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri, ampiamente illustrato dal Sottosegretario agli affari esteri, Vincenzo Scotti, presso questa Commissione, il 22 gennaio scorso, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 200 del 2008.
Sottolinea che proprio in quella sede è stato rappresentato il problema specifico della abrogazione di accordi internazionali senza consultare lo Stato contraente e in assenza di formale denuncia nelle opportune sedi internazionali. Di conseguenza, la Commissione aveva evidenziato nel parere approvato nel corso di quella stessa seduta l'esigenza di garantire - a fronte del vasto e condivisibile intervento abrogativo - la piena vigenza degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e non ancora estinti.
Richiama quindi brevemente il disposto dell'articolo 6, non modificato dal Senato, recante nuove disposizioni in materia di semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri: tale intervento semplificatorio viene attuato mediante un apposito regolamento di delegificazione. Particolarmente incisivi risultano gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 13 riguardante le procedure amministrative e contrattuali con cui si attuano gli interventi di cooperazione internazionale sia per la costruzione e il mantenimento della pace, sia per il superamento delle emergenze umanitarie sociali ed economiche. Ritiene opportuno a questo riguardo segnalare che le modifiche introdotte dal Senato non incidono sulle lettere a) e b) del comma 1, la cui formulazione teneva conto delle osservazioni formulate da questa Commissione nel parere reso nella seduta del 23 settembre scorso. Viene in rilievo, in particolare, il comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale precisa che, relativamente agli interventi di cooperazione allo sviluppo, il decreto del Ministro degli affari esteri, di cui al comma 1, dovrà rispettare il dettato del regolamento, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tale norma ha lo scopo di assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49. A tal fine, esso prevede che il regolamento - previsto dal comma 1 del medesimo articolo 5 del citato decreto legislativo n. 163 - recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici in relazione ad alcune sue parti, debba tenere conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea. Il comma 4 specifica che le aree di intervento per fronteggiare emergenze di carattere umanitario, sociale o economico, di cui al comma 1, lettera b), sono individuate dando priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione, di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina, o accordi per agevolare l'esecuzione di pene detentive delle persone condannate in Italia presso istituti nei loro paesi. Durante l'esame al Senato, il comma 4 è stato integrato da un periodo aggiuntivo inteso a dare priorità a progetti di rimpatrio volontario di stranieri con permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.
Ricorda a tal proposito che la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, ha istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori. La decisione, tra l'altro, incoraggia proprio gli Stati membri a promuovere il rimpatrio volontario. I commi 7 ed 8 sono stati introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

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Il comma 7 prevede un incremento di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2009, dello stanziamento previsto dalla legge 11 luglio 2002, n. 154, per la realizzazione di attività di cooperazione in campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con lo Stato d'Israele. Il comma 8 reca la clausola di copertura finanziaria che è reperita mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Ulteriori modifiche sono state apportate dal Senato all'articolo 29 che introduce, al comma 1, un comma aggiuntivo all'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 ed apporta, al comma 2, una modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il comma aggiuntivo 15-bis all'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 autorizza il Ministero degli affari esteri ad assumere mensilmente impegni superiori a quanto previsto dal precedente comma 15 del citato articolo 60, ovvero un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione del bilancio - nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo - anche a valere sulle altre unità previsionale di base del bilancio del medesimo Ministero. La precisazione sul carattere annuale del limite complessivo è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato. Tale deroga è consentita tuttavia solo per le spese connesse al funzionamento ed alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero. La modifica all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, parimenti introdotta nel corso dell'esame al Senato, si sostanzia nell'introduzione, all'elenco dei settori per i quali il decreto legislativo viene applicato tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, degli uffici italiani all'estero dell'Amministrazione degli Affari esteri, individuati nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cioè le missioni diplomatiche, le rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura. L'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 ha infatti ampliato il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, riferibile ora a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, senza alcuna differenziazione di tipo formale. Il comma 2 prevede particolari forme di applicazione per specifici settori (ad esempio Forze armate e di Polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, università, organizzazioni di volontariato).
In conclusione, richiamando il dibattito svoltosi in occasione dell'esame in sede referente del provvedimento in prima lettura e alla luce delle modifiche introdotte presso il Senato e presso le Commissioni di merito, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala la rilevanza delle modifiche apportate al provvedimento nelle questioni di competenza della Commissione, sottolineando il pieno sostegno da parte del Ministero degli affari esteri al processo di semplificazione normativa in atto in relazione al riordino della materia dei trattati internazionali.

Paolo CORSINI (PD) esprime condivisione circa le considerazioni svolte dal relatore e pieno riconoscimento all'azione svolta dal Ministero degli affari esteri per il miglioramento del testo in esame rispetto al tema dei trattati internazionali. Gli emendamenti approvati rappresentano correttivi dovuti e doverosi, che conferiscono coerenza al provvedimento e garantiscono il pieno rispetto delle regole. Richiamando pertanto le osservazioni emerse in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura, nonché dell'esame in Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di

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parere favorevole che il relatore ha prospettato.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, dà quindi lettura alla proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 164 dell'8 aprile 2009, a pagina 35, prima colonna, ventunesima riga, dopo la parola «annuale.», aggiungere il seguente periodo «La Commissione approva la proposta di parere come formulata dal relatore, nominato a riferire presso la XIV Commissione».