CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile 2009
164.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 13.600 che, a seguito della soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge in materia di esecuzione dell'espulsione dei cittadini extracomunitari, provvede a sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13, che recano rispettivamente la copertura finanziaria relativa all'articolo 5 e la clausola di salvaguardia relativa alla medesima disposizione. Sono conseguentemente soppresse le Tabelle 1 e 2 richiamate dal comma 1, che indicano la misura della riduzione degli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale. Rileva che la proposta emendativa non sembra pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che l'emendamento non presenta profili problematici di carattere finanziario ed anzi la sua approvazione si rende necessaria conseguentemente alla decisione dell'Assemblea di sopprimere l'articolo 5.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento 13.600.

La Commissione approva la proposta di parere.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
Testo base C. 2258.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 aprile 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, fa presente che la proposta di legge non modifica l'assetto normativo della legge n. 146 del 2004, e, quindi, viene confermata la previsione che «la Provincia di Monza possa far fronte, con le risorse a legislazione vigente, alle aumentate funzioni derivanti dall'acquisizione di nuovi comuni», in quanto l'acquisizione di nuovi comuni ad una provincia determina anche il relativo trasferimento di risorse e, pertanto, ciò dovrebbe consentire di eliminare dubbi in proposito. Pertanto, al trasferimento dei Comuni in oggetto vengono applicate le medesime procedure e gli stessi adempimenti descritti dagli articoli da 2 a 6 della legge n. 146 del 2004, senza alcuna conseguenza sulla copertura finanziaria indicata dal successivo articolo 7. Conseguentemente, per quanto riguarda i profili finanziari, segnala che il provvedimento, così come modificato dal Senato, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il testo base del disegno di legge C. 2258, recante aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
poiché l'aggregazione di nuovi comuni ad una provincia comporta anche il trasferimento delle relative risorse, la Provincia di Monza e della Brianza potrà far fronte, con le risorse a legislazione vigente, alle aumentate funzioni derivanti dall'acquisizione di nuovi comuni;
il provvedimento, come modificato dal Senato della Repubblica, non comporta oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

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Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 e C. 177.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa preliminarmente presente che il Ministero dell'Interno, nel ritenere che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ha predisposto alcune relazione tecnica. Segnala comunque la necessità di subordinare l'ulteriore corso del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento stesso alla previsione che la nomina del Commissario ivi prevista sia subordinata ad un previo accordo tra il Ministero dell'Interno e la Provincia di Rimini per l'individuazione del soggetto deputato a sostenere le spese per il funzionamento dello stesso Commissario. Tale modifica, infatti, non rappresenterebbe un eccessivo appesantimento della procedura di distacco ed aggregazione in questione, ma consentirebbe di dare certezza alla previsione di invarianza di oneri per la finanza pubblica sulla cui base il Ministero dell'Interno ha ritenuto di non dover procedere alla predisposizione della relazione tecnica, peraltro richiesta anche dalla V Commissione della Camera dei Deputati.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il testo base dei disegni di legge C. 63 e C. 177, recante Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'attuazione delle relative disposizioni non comporta alcuna modifica dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno;
non sussiste pertanto la necessità di predisporre un'apposita relazione tecnica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario.»;

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti le parole: «, senza oneri per la finanza pubblica.»;
b) al comma 2, sopprimere le seguenti le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal Patto di stabilità interno».

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Maino MARCHI (PD) rileva che il provvedimento risulta maggiormente complesso del progetto di legge C. 2258 in quanto avviene un passaggio tra province già esistenti. Invita pertanto ad una pausa di riflessione prima di procedere all'approvazione del parere.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore contenga sufficienti presidi in ordine alla sostenibilità finanziaria del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ritiene comunque necessario compiere ulteriori approfondimenti.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, giudica esauriente la risposta data dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, al fine di consentire un approfondimento, sospende brevemente l'esame.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.25.

Maino MARCHI (PD), pur condividendo nel merito il contenuto del provvedimento in esame, ribadisce l'esigenza che il Ministero dell'interno predisponga una apposita relazione tecnica e che questa sia verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, infatti, che la semplice affermazione da parte dell'amministrazione competente della non onerosità delle disposizioni non basti a garantire l'assenza di conseguenze negative per la finanza pubblica in assenza di precisi elementi di quantificazione. Qualora il Governo non provveda ad una precisa quantificazione degli oneri debitamente verificata, a suo avviso, si determinerebbe una sostanziale elusione dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978. Sottolinea, peraltro, come il provvedimento differisca sensibilmente da quello relativo all'aggregazione di comuni all'istituenda provincia di Monza e della Brianza, in quanto il passaggio di enti locali da una regione all'altra è suscettibile di determinare rilevanti effetti finanziari in particolare in termini di spesa sanitaria, come la Commissione bilancio ha già rilevato nel corso dell'esame di analoghi provvedimenti.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che gli oneri derivanti dalla proposta in esame non sono stati oggetto di specifica quantificazione in quanto il Ministero dell'interno ha escluso che da essa possano derivare effetti sulla finanza pubblica. Tale valutazione è stata peraltro condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ha segnalato l'opportunità, al fine di garantire l'assoluta invarianza degli oneri, di modificare l'articolo 2 nei termini che ha già indicato.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ritiene superata la richiesta di relazione tecnica alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo anche in ordine al rispetto del Patto di stabilità interno.

Maino MARCHI (PD) ritiene del tutto insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che si limitato ad assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica senza fornire alcun elemento a supporto di tale affermazione. Dichiara, pertanto, che il proprio gruppo non parteciperà al voto sulla proposta di parere, in quanto non sussistono le condizioni per una seria valutazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

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Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Valutazione favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e ulteriori condizioni sul disegno di legge C. 2320 - Nulla osta sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, con riferimento all'articolo 1, comma 4, fa presente che la disposizione costituisce «norma di rito» senza implicazioni, in quanto l'obbligo della predisposizione della relazione tecnica, previsto dalla legge n. 468 del 1978, va comunque assolto ove, in sede di esercizio della delega, fossero eventualmente rinvenibili effetti negativi per la finanza pubblica. In tale sede, pertanto, gli schemi dei relativi decreti legislativi saranno in ogni caso sottoposti all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per gli effetti finanziari.
Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d), premettendo che non risulta possibile, in assenza delle norme attuative delle direttive da recepire, procedere ad una valutazione preventiva degli eventuali profili finanziari del disegno di legge in esame, conferma che l'intervento residuale del Fondo di rotazione indicato dalla norma risulterà, comunque, dimensionato per fronteggiare l'insieme delle misure ricadenti nella sua missione istituzionale, individuabile nell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese alle Comunità europee. Rileva anche che le direttive comunitarie intervengono in settori già ampiamente normati dalla legislazione vigente e l'attuazione delle disposizioni in esse contenute fa carico, nella quasi totalità dei casi, alle risorse previste nei singoli bilanci delle Amministrazioni competenti.
Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), rileva che, tenuto conto della tipologia delle entrate, la riassegnazione non comporta apprezzabili effetti sul livello complessivo della spesa.
Per quanto concerne l'articolo 7, condivide l'orientamento espresso dal relatore , nel senso di considerare esaustiva ed assorbente un'unica clausola di invarianza finanziaria, in luogo di quelle ora previste dai commi 1, 4 e 5.
Con riferimento all'articolo 8, circa l'eventuale minore entrata per tariffe conseguente alla prevista revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici soggetti ad autorizzazione ministeriale, rileva che la disposizione si presente neutra sotto i profili finanziari, in quanto al venir meno della tariffa corrisponde il mancato espletamento dell'attività sottostante. Sottolinea, inoltre, che con il criterio direttivo specifico di delega indicato alla lettera d) del comma 2, dell'articolo 8, non si intendono introdurre nuove tipologie di dispositivi per i quali non sia prevista l'autorizzazione e, quindi, la tariffazione mira solamente a normare in via definitiva, con fonte primaria, le tre fattispecie ora regolamentate da fonte secondaria interpretativa dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 46 del 1997.
Con riferimento all'articolo 10, al fine di corrispondere al rilievo formulato, rinvia alle considerazioni già svolte sull'articolo 1, comma 4.
Per quanto concerne l'articolo 12, conferma che l'applicazione della disposizione, stante la natura non onerosa delle previsioni in essa contenute, avverrà ad invarianza di spesa.
Con riferimento all'articolo 13, comma 13, premesso il carattere puramente eventuale

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degli interventi sostitutivi degli enti territoriali previsti dalla disposizione, fa presente che tali enti eserciteranno il diritto di rivalsa nei confronti dei produttori, secondo le procedure stabilite in merito dalle disposizioni ordinamentali vigenti. Quanto sopra, anche nel rispetto della norma in esame, che pone a carico degli stessi produttori le spese relative all'esercizio del potere sostitutivo.
Con riferimento all'articolo 20, comma 2, conferma che l'applicazione della disposizione dovrà essere effettuata nel rispetto della prevista clausola di invarianza.
Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti sui profili finanziari delle modifiche introdotte dall'articolo 22, comma 4, lettera e), fa presente che la modifica del primo comma, primo periodo, dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il rimborso dell'imposta a favore di soggetti non residenti, è diretta ad adeguare la disposizione nazionale a quella contenuta nell'articolo 171 della direttiva 2006/112. Detta disposizione, in particolare, ha ampliato rispetto a quanto in precedenza stabilito dalla VI direttiva la possibilità di ottenere il rimborso da parte dei soggetti non residenti ai sensi della VIII direttiva, n. 79/1072/CEE, recepita dal citato articolo 38-ter, stabilendo che possono accedere a detta procedura tutti i soggetti passivi «che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario dì tali operazioni è stato designato come debitore di imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199». In particolare, con la modifica in commento si prevede la possibilità, per i soggetti non residenti, in tutti i casi in cui le operazioni effettuate nel territorio dello Stato danno luogo all'assolvimento dell'IVA a carico del cessionario o committente attraverso il meccanismo del reverse charge, di ottenere il rimborso dell'imposta utilizzando il meccanismo previsto dall'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Al riguardo, fa presente che il rimborso di imposta ai sensi dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 deve essere considerata come ipotesi residuale, prevista esclusivamente per evitare che il soggetto di imposta resti gravato dell'IVA a credito. La disposizione si applica, infatti, esclusivamente ai soggetti comunitari che non si sono identificati direttamente o che non hanno nominato un rappresentante in Italia ai fini dell'IVA. Le modifiche in questione prendono in considerazione alcune nuove ipotesi che rappresentano una casistica del tutto minimale. In ogni caso, anche in assenza della disposizione in commento i soggetti interessati potrebbero comunque recuperare l'IVA a credito, operando direttamente la detrazione di imposta una volta che si fossero fatti identificare direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in Italia, ovvero avessero nominato apposito rappresentante. In tal caso il recupero dell'IVA a credito avverrebbe addirittura in tempi più brevi. Alla luce di tali considerazioni, la novità introdotta consiste esclusivamente nelle modalità più semplificate secondo le quali poter recuperare l'imposta.
Con riferimento agli effetti finanziari del comma 4, lettera f), e del comma 5 del medesimo articolo 22, fa presente che le disposizioni tendono a ripristinare la disciplina in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con il quale è stata introdotta, in relazione alle cessioni aventi ad oggetto beni immobili e rispettive pertinenze, la presunzione legale di attività non dichiarate sulla base del «valore normale» dei predetti beni. Al riguardo, evidenzia che la presunzione legale di cessione di beni immobili in evasione di imposta ai fini IVA sulla base del «valore normale», presenta profili di dubbia compatibilità con la disciplina comunitaria. Osserva, in proposito, che l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 dispone che

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«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o dì un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo dì tali operazioni». «Serie perplessità» in ordine alla compatibilità fra il concetto di «valore normale», recato dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ed il concetto di «corrispettivo versato o da versare», recato dal citato articolo 73 della direttiva, sono state rappresentate dalla Commissione europea nella messa in mora del Governo italiano del 26 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. Nella lettera di messa in mora, la Commissione enuncia anzitutto la regola generale del sistema comune dell'IVA, che «è quella secondo la quale la base imponibile IVA, in caso di cessioni e di prestazioni di servizi, è il corrispettivo ricevuto dal cedente o dal prestatore». La Commissione europea argomenta ulteriormente che, all'interno di tale sistema, è possibile «fare ricorso al valore normale in conformità con l'articolo 80 della direttiva IVA, ossia laddove le operazioni eseguite comportino dei vincoli di cui all'articolo 80 e solo relativamente a tre situazioni definite in modo preciso», con la conseguenza che, «in tutti gli altri casi, si applica l'articolo 73 della direttiva IVA.». Al riguardo, precisa che le modifiche introdotte dalle norme in commento non intaccano assolutamente la possibilità di effettuare accertamenti sul punto, ma intervengono esclusivamente sull'onere della prova che in forza delle disposizioni abrogate veniva addossato al contribuente, mentre ora sarà l'Amministrazione che in sede di accertamento dovrà dimostrare l'evasione di imposta. Pertanto, sottolinea come non può ascriversi alla sola modalità con cui si svolge la procedura di accertamento un effetto finanziario. Significativamente, al momento dell'approvazione dell'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, ad esse non fu ascritto alcun effetto finanziario di maggior gettito. Con riferimento alle osservazioni circa la formulazione delle previsioni tendenziali del gettito derivante dall'attività di accertamento, ritiene debba segnalarsi che le previsioni di entrata derivanti dagli accertamenti vengono elaborate annualmente sulla base di obiettivi che vengono predeterminati in funzione di una serie di parametri, tra i quali la modifica proposta è da ritenere irrilevante. Da ultimo, segnala che, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea, il mancato adeguamento, troverebbe l'Italia esposta al rischio di soccombere nella fase contenziosa, con sicure ricadute di natura finanziaria.
Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate sulla lettera a) del comma 7, precisa che la valutazione degli effetti delle disposizioni è stata condotta in primo luogo attraverso l'elaborazione delle dichiarazioni IVA/2006 riferite all'anno d'imposta 2005, in particolare del rigo relativo agli «Acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all'articolo 40, comma 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 331 del 1993. Successivamente sono stati isolati gli importi compresi fra il vecchio limite, pari a 8.263 euro, e il nuovo limite, pari a 10.000 euro. Sono stati poi considerati solo i soggetti sui quali la norma interviene, vale a dire gli enti non commerciali, per i quali l'imposta è totalmente indetraibile, e i produttori agricoli in regime speciale. Dalle elaborazioni effettuate risultano valori estremamente modesti sia in termini di frequenze che soprattutto in termini di imposta. Pertanto, conferma che gli effetti di gettito relativi alla proposta in esame sono trascurabili. Anche con riferimento ai commi b) e c) del comma 7, conferma che la stima condotta sulla base delle operazioni imponibili effettuate da soggetti non residenti nei confronti di consumatori finali comporta un effetto negativo di importo sostanzialmente trascurabile.
Per quanto attiene alle disposizioni in materia di giochi recate dai commi da 11 a 34 , fa presente che le maggiori entrate ipotizzate nella relazione tecnica si fondano

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sul dato incontestabile, risultante anche da fonti statistiche recenti, tra le quali ricorda ad esempio le rilevazioni dell'osservatorio Gioco & Giovani di Nomisma, della rilevanza di fatturato dell'industria di gioco, il cui valore complessivo è aumentato nel 2008 dì quasi il 13 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 47,5 miliardi di euro di raccolta.
Circa gli effetti finanziari connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 32, segnala che esse devono intendersi nel senso che i costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti sono ricompresi nella convenzione in essere con il partner tecnologico.
Per quanto concerne l'articolo 26, segnala che la clausola di invarianza apposta al comma 2 non è dimostrata, con particolare riferimento al comma 1, lettera g), che può comportare oneri non quantificati e privi di copertura.
Con riferimento all'articolo 29, fa presente che l'incentivazione alla pubblica amministrazione all'uso di strumenti di pagamento elettronici deve essere intesa non quale contributo finanziario all'utilizzo di strumenti evolutivi di pagamento, ma nel senso di privilegiare, a parità di condizioni di costo, il servizio di pagamento alternativo al contante. In merito allo svolgimento di nuovi compiti di vigilanza da parte della Banca d'Italia, sottolinea che i relativi costi non sono a carico del bilancio dello Stato. Precisa, altresì, che l'obiettivo di disincentivare l'uso del contante a favore degli strumenti elettronici per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni è coerente con una linea consolidata di interventi legislativi che trova un elemento particolarmente rappresentativo nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. L'articolo 5 del codice prevede in particolare che «le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». In ogni caso il ricorso a forme di pagamento elettronico non richiede necessariamente oneri aggiuntivi di impianto a carico della pubblica amministrazione, poiché in tale categoria sono da comprendersi, oltre alle carte di pagamento, che possono richiedere terminali di accettazione, anche strumenti elettronici già largamente utilizzati dalla stessa pubblica amministrazione, quali ad esempio, i bonifici o le disposizioni di incasso. Relativamente agli oneri connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo sui nuovi providers dei pagamenti, essi verranno gestiti nell'ambito delle funzioni.
Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 30, rappresenta che il procedimento sanzionatorio è già in capo alla Banca d'Italia mentre gli oneri dell'organismo associativo saranno a carico dei privati e, pertanto, non ci saranno nuovi oneri a carico del bilancio dello stato. In particolare, con riferimento alla previsione - sempre compresa nella disciplina di cui al citato articolo 30 - concernente i nuovi organismi associativi, evidenzia che i criteri di delega del disegno di legge, prevedono la «determinazione e riscossione, da parte dell'organismo, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività».
Con riferimento all'articolo 34, conferma che la disposizione non presenta profili di onerosità, poiché non stabilisce competenze innovative in capo agli organismi pubblici deputati allo svolgimento delle attività ivi indicate.
In merito alle osservazioni formulate sul comma 1, lettera a) dell'articolo 38, evidenzia che tale disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto costituisce una mera enunciazione di principi generali equivalenti a quelli sanciti dalla Costituzione.
Con riferimento all'articolo 39, conferma la neutralità finanziaria della disposizione, atteso che eventuali implicazioni onerose derivanti dalla stessa verrebbero fronteggiate nell'ambito dell'autonomia

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finanziaria delle Camere di commercio e, comunque, a carico delle imprese.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, ricorda che, come tutti gli anni, al provvedimento è allegata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi. Sul punto segnala tuttavia che la relazione è stata presentata nella scorsa legislatura, nel mese di gennaio 2008, dal precedente Governo, ed è pertanto espressione di una diversa maggioranza parlamentare. Inoltre, la relazione fa riferimento ad un quadro economico internazionale profondamente mutato: ricorda ad esempio che la relazione riporta una previsione di crescita dell'area dell'euro per l'anno 2008 del 2,3 per cento, mentre la stessa Commissione europea ha stimato, nello scorso mese di gennaio, un tasso di crescita pari allo 0,9 per cento. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che la Commissione, al fine di consentire il proseguimento dell'esame, possa esprimere un parere di nulla osta sulla relazione. Illustra quindi la proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di nulla osta sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (vedi allegato 1) e la proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria 2008 (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.
Atto n. 69.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 1o aprile 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, concorda in primo luogo sull'opportunità di aggiornare la stima dei risparmi derivanti dal provvedimento, comunque correttamente quantificati, in relazione ad una previsione attuale della data di entrata in vigore del regolamento, che non potrà entrare in vigore, come previsto, entro il 1o aprile del 2009. In proposito, fa presente che, ipotizzando che il regolamento entri in vigore il 1o agosto 2009, i risparmi per l'esercizio finanziario in corso saranno pari a 53.163.579 euro. In merito al parere con il quale il Consiglio di Stato ha condizionato l'assenso all'esigenza di operare un taglio dei posti di funzione dirigenziale ulteriore rispetto alla soppressione degli uffici effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, conferma la compatibilità della soppressione citata ai fini del taglio previsto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. Infatti, il comma 897 dell'articolo 1 della legge finanziaria del 2007 si limita a prevedere l'accorpamento in un'unica struttura delle direzioni generali del commissariato e dei servizi generali, senza imporre al Ministero della difesa la soppressione di un posto di funzione che, pertanto, è da ritenersi disponibile. Per quanto concerne i chiarimenti relativi ai risparmi derivanti dalla riduzione di posizione dirigenziali non generali non effettivamente ricoperte, rappresenta che nella relazione tecnica predisposta a corredo del decreto-legge n. 112 del 2008 sono stati stimati per motivi prudenziali solo i risparmi di spesa

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derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali generali. Relativamente, infine, all'incongruenza sugli importi riportati nella tabella riassuntiva dei risparmi, fa presente che si tratta di errore materiale in quanto l'importo esatto è quello indicato in tabella 4 della relazione tecnica. Sul punto, segnala che si provvederà, anche per ciò che concerne gli effetti dell'applicazione della lettera c) dell'articolo 74 citato, in sede di aggiornamento della stima dei risparmi nel corso dell'ulteriore iter del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,
rilevata l'esigenza di aggiornare la quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dal provvedimento nell'anno 2009, in considerazione della circostanza che esso non potrà entrare in vigore a decorrere dal 1o aprile 2009;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
ipotizzando che il regolamento entri in vigore il 1o agosto 2009, i risparmi per l'esercizio finanziario in corso saranno pari a 53.163.579 euro;
l'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si limita a prevedere l'accorpamento in una unica struttura della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei servizi generali, non imponendo la riduzione di un posto di funzione, che pertanto deve ritenersi disponibile;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00903 Bitonci: Utilizzo delle risorse finanziarie della società Sogin.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando, come nel quadro del complessivo ripensamento del ricorso all'energia nucleare nel nostro Paese, risulti del tutto anomalo che Sogin stia assumendo impegni contrattuali per oltre 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro per un impianto di cementazione e 60 milioni per un impianto di vetrificazione, realizzando inceneritori all'esterno di centrali senza un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali interessati.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Massimo POLLEDRI (LNP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto ritiene che il Ministero dell'economia e delle finanze, detenendo il

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100 per cento delle azioni della società, dovrebbe esercitare un ruolo più attivo nella sua gestione, anche tenuto conto che ha un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. Ritiene, in particolare, sia un errore affidare in toto le decisioni gestionali al management della società, che nell'attuale situazione dovrebbe limitarsi all'ordinaria amministrazione. Evidenzia, infine, come siano del tutto insoddisfacenti le informazioni fornite con riferimento agli impianti di Bosco Marengo e Trino.

5-01204 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo che concerne le dotazioni di bilancio per l'istruzione statale ed in particolare l'adempimento di un ordine del giorno che impegnava al reintegro dei fondi previsti per tale finalità per l'anno 2008.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto restano da reintegrare tredici miliardi di euro per l'anno 2008 e porre rimedio alla riduzione di bilancio prevista per gli anni 2010 e 2011.

5-01205 Vannucci: Costi amministrativi della social card.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando di aver presentato un analogo atto di sindacato ispettivo nella seduta del 15 gennaio scorso ed evidenziando come le medesime tematiche siano state trattate nell'ambito di una recente trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che non ha fornito cifre precise, non chiarendo in particolare se i costi rientrino, come previsto, nell'ambito dell'1,5 per cento delle risorse destinate allo scopo
Sottolinea, altresì, come nelle stime dei costi non si tenga adeguatamente conto dei costi indiretti per le pubbliche amministrazioni, che hanno dovuto dedicare specifiche unità di personale all'adempimento dei numerosi adempimenti necessari alla realizzazione della carta acquisti.
Una precisa stima dei costi diretti e indiretti, che il Governo si ostina a non voler fornire, confermerebbe che, come più volte è stato evidenziato dal suo gruppo, sarebbe stato preferibile un intervento in favore delle pensioni minime e dei cosiddetti soggetti incapienti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 162 del 6 aprile 2009, a pagina 139, prima colonna, terza riga, la cifra «1» è sostituita dalla seguente: «01».