CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2009
153.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Enrico FARINONE (PD) fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame, su cui esprime le proprie perplessità, è stato sensibilmente migliorato nel corso dell'esame presso il Senato.
Si sofferma, in primo luogo, sulla misura relativa all'ampliamento delle quote, che consentirà alle nostre aziende di assorbire eccedenze produttive: si tratta di un miglioramento rispetto al passato, ferma restando la necessità che, nella fase attuativa, siano preferite innanzitutto le aziende che si sono comportate in modo rispettoso della normativa vigente. Al riguardo osserva infatti che l'obiettivo di fondo che deve essere perseguito dal provvedimento in esame è quello di stabilizzare

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il mercato e non di dare luogo ad una generalizzata sanatoria, equiparando indistintamente le posizioni di tutti i produttori.
Si sofferma quindi sulla norma che prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. Si tratta di una previsione che può essere condivisa purché venga precisato che la verifica dei requisiti previsti al fine di essere ammessi a questo beneficio venga svolta in anticipo e comunque subordinatamente al pagamento di almeno una rata.
Si sofferma quindi sulle risorse finanziarie previste dal provvedimento in esame, ritenendo opportuno in proposito che esse vengano in primo luogo destinate a sostenere le aziende produttrici in regola e, in via residuale, che siano messe a disposizione del Governo. Si tratta, tuttavia, di un ammontare a proprio avviso insufficiente a soddisfare le reali esigenze del settore: al riguardo, auspica infatti che esso possa essere sensibilmente aumentato.
Conclude sottolineando come, relativamente al provvedimento in esame, le regioni, in maniera poco comprensibile, non siano state coinvolte da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X)
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Sandro GOZI (PD) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame si inserisce nel contesto politico dell'Unione europea in modo sostanzialmente rispettoso degli indirizzi definiti in materia. Si riferisce, in particolare, alle proposte approvate dal Parlamento europeo per limitare le emissioni di CO2 delle automobili e per fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto, al Piano di ripresa economica europeo approvato dal Consiglio europeo, alle comunicazioni «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno «small business act» per l'Europa) e «Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'UE: attuazione di una ampia strategia dell'innovazione», entrambe presentate dalla Commissione.
Ciò che invece lo induce ad esprimere un orientamento contrario sul provvedimento in esame è rappresentato dalla sua sostanziale inadeguatezza al fine di recare un reale sostegno ai settori industriali in crisi. Al riguardo osserva infatti che i settori industriali realmente beneficiati sono solo un paio, e in modo predominante quello automobilistico.
Il Governo, a proprio avviso, perde in questo modo un'occasione importante per rilanciare il complessivo settore produttivo nazionale, mancando anche di sfruttare i margini di flessibilità assicurati dall'Unione europea per garantire un efficace sostegno anche alle piccole e medie imprese.
Ritiene che, in prospettiva futura, sarebbe sufficiente attuare i contenuti dello small business act, nonché il piano predisposto dal presidente della commissione europea Barroso per sostenere proprio le piccole e medie imprese.

Gianluca PINI, presidente e relatore, fa presente che i recenti incontri svoltisi tra il Presidente del Consiglio ed il presidente della Confindustria hanno dato un esito confortante: ciò lo induce a ritenere il provvedimento in esame potrebbe essere opportunamente modificato.Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Sandro GOZI (PD) ricorda innanzitutto che, nella scorsa legislatura, era stata approvata all'unanimità una risoluzione che impegnava il Governo a ratificare il Trattato di Prüm. La finalità di fondo è dunque condivisibile, ferme restando alcune riserve sul contenuto del provvedimento in esame che si è ispirato al disegno di legge predisposto dall'Esecutivo nella passata legislatura, modificandolo tuttavia in parti assai significative.
Si dichiara favorevole a prevedere la costituzione di una banca dati nazionale del DNA, che copre un pericoloso vuoto normativo e che rappresenta uno strumento importante nella lotta al crimine, come pure è favorevole a predisporre misure per agevolare lo scambio di informazioni e le altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti: ciò che invece non deve essere pregiudicato sono i diritti fondamentali della persona. Cita al riguardo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008, che ha precisato che la conservazione generalizzata e per tempi indefiniti di impronte digitali, campioni biologici e profili del DNA di persone sospettate di aver commesso reati, ma non condannate, viola l'articolo 8 della CEDU, che tutela, tra l'altro, il diritto al rispetto della vita privata, ammettendo eventuali ingerenze dell'autorità pubblica nei soli casi in cui esse siano previste dalla legge e costituiscano misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del Paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. In questa pronuncia la Corte ha segnalato l'esigenza di evitare il rischio di «stigmatizzazione» derivante dal fatto che chi non sia stato riconosciuto colpevole di reato possa essere trattato alla stregua di chi abbia subito condanne. Si tratta di una sentenza pienamente condivisibile, soprattutto nella prospettiva di assicurare il rispetto della riservatezza delle persone.
Si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento in esame e, in primo luogo, sulla disposizione che prevede la possibilità per il giudice di disporre il prelievo coattivo di campioni biologici: si tratta, a proprio avviso, di una misura che prevede eccessivi margini di discrezionalità per l'autorità giudiziaria, che presenta pertanto profili di dubbia compatibilità con la Costituzione oltre che con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che, pertanto, dovrebbe essere opportunamente circostanziata.
Si sofferma quindi sull'articolo 13, che prevede che, a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici. Si tratta di una norma che, al di là della sua inopportunità sotto il profilo politico, si pone in contrasto con numerosi princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea nonché con la giurisprudenza comunitaria. Tale norma, infatti, non prevede la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici per altri casi che comunque non prevedono una sentenza di condanna, come la decisione di non luogo a procedere o perché il fatto non è previsto come reato.
Conclude invitando la maggioranza ad approvare un provvedimento che sia in armonia con i principi dell'Unione europea, evitando di rinviare i necessari miglioramenti ad un momento successivo.

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Gianluca PINI, presidente e relatore, si sofferma sulle osservazioni svolte dal deputato Gozi, che dichiara di voler tenere in considerazione in vista della predisposizione della proposta di parere che si riserva di presentare alla Commissione. Per quanto concerne la disciplina relativa al prelievo coattivo dei campioni biologici, rileva come la necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona debba relazionarsi alle esigenze di accertamento dei reati. Esprime quindi il proprio avviso favorevole a prevedere che la disciplina relativa alla cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici abbia luogo nei casi in cui non sia pronunciata sentenza di condanna dell'interessato, incluse le ipotesi di prescrizione del reato, salvo i casi in cui venga coinvolta la sicurezza dello Stato.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
Atto n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e approvazione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato), della quale illustra i contenuti.

Jean Leonard TOUADI (PD) invita il relatore a tenere presente le ipotesi di conflittualità che potrebbero sorgere tra il Comitato di sicurezza finanziaria e l'autorità giudiziaria in ordine a determinati procedimenti in corso. Ritiene inoltre che i beni sequestrati potrebbero essere reimpiegati in attività di utilità pubblica, al pari di quelli sequestrati alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Reputa infine opportuno prestare attenzione al fine di evitare che, nelle attività di controllo del Comitato, possano essere colpiti i trasferimenti di risorse finanziarie degli stranieri verso i paesi di origine.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, fa presente che le questioni sollevate dal deputato Touadi, seppure di indubbia rilevanza, non attengono al parere che la Commissione deve votare, che è limitato alla sola modifica proposta dal Governo al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,

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della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2099 Governo.