CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2009
148.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 10 marzo 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, sottolinea che il decreto legge in esame rappresenta un'occasione imperdibile per risolvere finalmente un problema, quello delle quote latte, che ha assunto nel tempo un rilievo negativo per l'intera agricoltura italiana anche al di là dei pur gravissimi effetti economici derivanti dall'accumulo delle multe per sforamento delle quote. Intende riferirsi al pesante condizionamento che la vicenda ha avuto sulla posizione dell'Italia nell'ambito della Politica agricola comune (PAC), in ragione della diffidenza da essa ingenerata presso gli organi comunitari sulla capacità del nostro paese di gestire in maniera adeguata i propri impegni e le proprie responsabilità.
Oggi vi è finalmente la possibilità di porre la parola fine a questa vicenda, grazie soprattutto al risultato ottenuto nello scorso novembre in sede di negoziato sulla verifica dello stato di salute della PAC, che consente all'Italia di utilizzare sin dalla prossima campagna l'intero incremento del 5 per cento sulle quote assegnate che per gli altri paesi europei è stato invece spalmato in 5 anni. Si tratta di un risultato che non era per niente scontato, ma è stato possibile solo grazie all'impegno del Governo e del Ministro - che ha avuto l'appoggio convinto del Parlamento, con i documenti approvati dalle due Commissioni agricoltura - e alla capacità di porre in diretta relazione, in modo convincente per gli interlocutori europei, l'aumento immediato delle quote con la stabilizzazione del mercato e la definitiva soluzione delle irregolarità che lo hanno a lungo caratterizzato.
Il Governo ha ritenuto che questa occasione dovesse essere utilizzata mediante uno specifico strumento normativo, ritenendo,

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crede fondatamente, che il ricorso alle disposizioni che pure il decreto-legge n. 49 del 2003 ha apprestato per la ripartizione delle nuove quote assegnate all'Italia in sede di adeguamento periodico e ordinario dei contingenti nazionali fosse in questo caso non adeguato, in quanto suscettibile, in ultima analisi, di determinare un incremento di produzione (con ulteriori effetti depressivi sulle già basse quotazioni del prodotto) senza risolvere alla radice il problema degli esuberi.
In deroga, sia per la procedura che per i criteri della assegnazione, rispetto a quanto previsto al riguardo dal decreto-legge n. 49, il decreto in esame (segnatamente l'articolo 1, comma 2, che inserisce il nuovo articolo 10-bis nel citato decreto n. 49) prevede dunque che gli aumenti della quota nazionale disponibili, e che ammontano ad oltre 758.000 tonnellate, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati (dal Commissario istituito dal successivo articolo 4, comma 5) prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, a condizione che tali aziende si mettano in regola, anche attraverso la rateizzazione a condizioni di mercato prevista dagli articoli 3 e 4, con i pagamenti del prelievo.
Attorno a questa scelta di fondo ruota tutto l'impianto del decreto, che illustrerà in dettaglio, subito dopo aver svolto alcune considerazioni sul ruolo che in questa vicenda il Parlamento ha già svolto proficuamente al Senato e continuerà a svolgere, crede altrettanto proficuamente, alla Camera.
L'impianto del decreto esprime infatti una scelta politica forte, che vuole utilizzare nel modo più efficace possibile le maggiori quote assegnate all'Italia per risolvere alla radice il problema degli esuberi produttivi e quello del debito accumulato dagli splafonatori.
La scelta di assegnare prioritariamente le nuove quote a chi ha utilizzato e continua ad utilizzare una capacità produttiva superiore a quella legalmente assegnatagli non può quindi essere letta come un premio per chi non ha rispettato le regole, per quanto controvertibili queste fossero; è invece lo strumento per porre queste imprese di fronte ad una scelta che non ha più alibi: pagare il dovuto, anche attraverso una rateizzazione onerosa, a tassi di mercato, e ottenere, a questa precisa condizione, la possibilità di riallineare la propria capacità produttiva legale a quella effettiva, senza dimenticare che la possibilità di sostenere l'onere delle sanzioni non può realisticamente prescindere dalla prosecuzione della attività delle imprese, in tutta la loro potenzialità produttiva.
È evidente però che questa scelta pone gravi problemi di equità nei confronti di quelle imprese che hanno rispettato le regole, mantenendo la propria capacità produttiva nei limiti delle quote assegnate o acquisendo a titolo oneroso, con acquisto o affitto di quote, la possibilità di ampliarla; e le reazioni delle organizzazioni produttive e delle stesse regioni sono state assai esplicite al riguardo.
In questo contesto, il ruolo che il Parlamento ha sinora svolto e - crede - continuerà proficuamente a svolgere è stato quello di un intervento equilibratore tra le esigenze di efficacia dell'intervento per il riassorbimento degli esuberi produttivi e del connesso debito pregresso e quelle di tutela delle imprese che hanno operato entro le regole.
Questo intervento si è indirizzato lungo due linee principali.
Innanzitutto, sono stati introdotti nel provvedimento tutti i possibili elementi di ulteriore garanzia per assicurare che l'assegnazione delle nuove quote agli splafonatori si accompagni in modo certo e definitivo alla estinzione delle passività pregresse, eliminando quindi ogni possibile sospetto di un trattamento di favore per queste imprese.
Fondamentale in questo senso è la norma sulla rinuncia ai contenziosi, che rappresenta un elemento di equità e di chiarezza indispensabile per la credibilità

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di tutta la manovra operata con il decreto, e che è stata d'altra parte richiesta da un ampio schieramento sia in Parlamento che nel paese; ma va sottolineata l'importanza anche delle disposizioni introdotte dal Senato circa la compensazione della prima rata con i contributi PAC e l'anticipazione alla campagna in corso degli effetti delle revoche delle nuove assegnazioni in ogni caso di irregolarità nei pagamenti.
L'altra linea di azione è quella degli interventi positivi per le imprese che hanno rispettato le regole.
Da questo punto di vista, sono importanti le disposizioni che hanno modificato l'ordine di priorità per le nuove assegnazioni, rivalutando la posizione delle imprese affittuarie di quota e di quelle montane ed eliminando la soglia minima di sforamento del 5 per cento, nonché quelle che hanno temperato gli effetti della riammissione dei grandi splafonatori alle restituzioni per la campagna in corso.
Il nucleo forse più importante di questi interventi positivi, per i quali auspica si possano trovare ulteriori margini di incremento, si ritrova poi nell'articolo 6, ed in particolare nella norma che riserva specifici finanziamenti alle imprese che hanno acquistato quote: è questo infatti un punto che affronta alla radice quei problemi di equità da più parti sollevati.
Passa quindi ad illustrare in dettaglio il contenuto normativo del decreto-legge, come modificato dal Senato.
L'articolo 1, al comma 1, interviene sui criteri e l'ordine di priorità della restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale, in conseguenza della iniziale mancata applicazione di una compensazione fra produttori in esubero e produttori non utilizzatori della quota.
L'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003, al comma 3, stabilisce quali siano nell'ordine le aziende titolari di quota, in regola con i versamenti mensili, che possono beneficiare della restituzione: i primi beneficiari devono essere coloro che hanno pagato indebitamente; successivamente si pongono i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna; poi quelli delle zone svantaggiate; infine hanno titolo alla restituzione le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento dell'autorità sanitaria. Nel caso in cui residuino delle somme, queste vengono ripartite, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 9, tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di coloro che hanno superato il 100 per cento del quantitativo loro assegnato, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: titolari di quota B, per la riduzione da loro subita ai sensi del decreto-legge n. 727 del 1994, nei limiti di tale riduzione netta; coloro che hanno superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale; produttori la cui produzione sia stata per intero trasformata in prodotti DOC o IGP; tutti i produttori, compresi quelli titolari di quota B già beneficiari della precedente ripartizione, per la parte di prelievo non ancora restituita.
Rispetto a tali criteri, il decreto in esame integra il predetto articolo 9, aggiungendo in primo luogo un nuovo comma 4-bis, che stabilisce che per il periodo 2008-2009 non si applicano le disposizioni del comma 4, che escludono dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso i produttori non titolari di quota e i produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale. I produttori così riammessi alla restituzione sono tuttavia collocati dopo tutte le altre categorie individuate dalla norma.
Il nuovo comma 4-ter definisce i criteri per la ripartizione, a decorrere dal periodo 2009-2010, dell'importo che eventualmente residui dopo che siano state effettuate le restituzioni dovute in prima battuta. La ripartizione avverrà tra le aziende che abbiano versato il prelievo, secondo i seguenti nuovi criteri e nell'ordine: a) aziende che non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota; b) aziende che non

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abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.
Il nuovo comma 4-quater dispone infine l'attribuzione al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle ulteriori somme residue.
L'articolo 1, al comma 2, disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuito all'Italia nel corso del 2008. Si ricorda che la quota nazionale è stata incrementata del 2 per cento per tutti gli Stati membri, con il regolamento (CE) n. 248/2008 del 17 marzo 2008, nonché del 5 per cento per l'Italia in unica soluzione nel 2009, a seguito dell'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sulla cosiddetta verifica dello stato di salute della Politica agricola comune (accordo confluito nel regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 febbraio 2009). Come risulta dalla relazione tecnica, la maggiore quota da ripartire ammonta complessivamente a 758.482 tonnellate, delle quali 210.601 derivanti dal regolamento n. 248/2008 e 547.881 derivanti dall'accordo del 20 novembre 2008.
L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame introduce a tal fine nel decreto-legge n. 49 un articolo 10-bis, che si pone in deroga rispetto a quanto sinora previsto dall'articolo 10, comma 22, per l'assegnazione degli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito. Il citato comma 22 prevede infatti che il riparto è effettuato tra le regioni, con decreto del ministro, sentita la conferenza Stato-regioni, e deve essere commisurato all'esubero produttivo della regione; che la riassegnazione regionale deve avvenire prioritariamente in favore dei produttori oggetto a suo tempo di riduzione della cosiddetta «quota B», quindi assegnatari debbono essere i giovani imprenditori, anche nuovi imprenditori non titolari di quota; sul quantitativo rimanente le regioni possono decidere in autonomia, pur dovendo prefiggersi di mantenere strutture produttive diffuse sul territorio e di riassorbire la propria sovrapproduzione. I casi di esclusione dalla riassegnazione sono i seguenti: produttori che abbiano ceduto, a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota; produttori che non si siano posti in regola con il versamento delle cosiddette multe.
Il nuovo articolo 10-bis dispone invece che gli aumenti della quota nazionale disposti nel 2008 dall'Unione europea siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati (dal Commissario istituito dal successivo articolo 4) prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione.
Secondo la relazione illustrativa, questa scelta di priorità «ha come fondamentale obiettivo quello di utilizzare gli aumenti della quota nazionale ottenuti dalla Unione europea per conseguire un effettivo riequilibrio tra quota e produzione per le aziende che si trovano, allo stato attuale, in una situazione strutturale di impossibilità di mantenere la produzione entro i limiti della quota di cui dispongono e, contemporaneamente, di sopportare l'onere delle sanzioni connesse agli esuberi produttivi senza danni irreversibili per la propria redditività, o addirittura per la propria sopravvivenza»; ciò, prosegue la relazione, «cercando di evitare che la distribuzione degli incrementi di quota ottenuti, anziché riequilibrare le situazioni critiche e il delta complessivo tra quota e produzione, si traduca in un incremento di produzione senza riduzione degli esuberi, come già avvenuto, in passato, in occasione dell'aumento ottenuto dall'Italia nell'ambito del programma di azione «agenda 2000» adottato dal Consiglio europeo di Berlino del 26 marzo 1999».
L'ultima parte del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis precisano poi alcune condizioni e limiti per tale assegnazione, che sarà contenuta entro i limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008; sarà calcolata al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola

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quota effettuata dal 1995/1996 sino al periodo di assegnazione; in caso di vendita dell'azienda e della relativa quota con validità successiva al periodo 2007/2008, spetterà anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda acquistata (comma 2); in caso di affitto di azienda e della relativa quota in essere al momento dell'assegnazione, spetterà anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata, per tornare quindi nella disponibilità del titolare dell'azienda alla scadenza del contratto (comma 3).
Il comma 4, come modificato dal Senato, definisce seguenti priorità per le assegnazioni: a) aziende che hanno subito la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto che risulti effettivamente prodotto, calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi (riferimento così modificato dal Senato, mentre il testo originario del decreto prendeva a base la produzione del periodo 2007-2008) ed al netto dei quantitativi già rassegnati; un emendamento approvato dal Senato precisa che la quota così attribuita va a diminuire in misura corrispondente la «predetta quota B ridotta»; b) aziende ubicate in zone di pianura, di montagna e svantaggiate di cui al comma 1 e aziende, ubicate nelle stesse zone, che abbiano fatto ricorso nel periodo 2007/2008 ad affitti di quota; in proposito, il Senato ha eliminato la soglia minima del 5 per cento dell'incremento di produzione; c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota (ipotesi introdotta con un ulteriore emendamento del Senato).
Il comma 5 definisce le modalità per il calcolo dei quantitativi da assegnare, ed in particolare per l'adeguamento dei quantitativi di riferimento in base al tenore di materia grassa contenuta nel latte, secondo quanto previsto dall'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Il comma 6 stabilisce che i quantitativi non assegnati in base alle disposizioni dei commi da 1 a 5 vengano utilizzati con le modalità già previste dall'articolo 10, comma 22, del decreto-legge n. 49.
Il comma 7, relativo alla comunicazione dell'assegnazione ai produttori, è stato soppresso dal Senato, che ha previsto che tali comunicazioni siano effettuate, a valere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, anziché dalle regioni (articolo 1, comma 2-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge).
Il comma 8 pone il divieto di vendere o affittare (sino al 31 marzo 2015, quando è prevista la fine del regime delle quote latte) i quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c) (peraltro unificate nella lettera b) dal Senato); in caso di cessazione dell'attività tali quote confluiranno nella riserva nazionale per essere riassegnati dall'AGEA alle regioni e province autonome da cui provengono in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 49 del 2003.
L'articolo 1, comma 3 (numerazione risultante da un emendamento approvato dal Senato, che corregge un errore materiale nel testo del decreto), abroga a decorrere dal 1o aprile 2009 il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2004, che prevede che, qualora al termine delle operazioni di restituzione ed accantonamento il prelievo complessivamente trattenuto ai produttori risulti ancora superiore a quanto dovuto dallo Stato italiano all'Unione europea, l'AGEA non proceda al recupero del prelievo imputato in eccesso presso i produttori inadempienti.
L'articolo 2 istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati.
L'istituzione del Registro ha la finalità di dare attuazione al disposto dell'articolo 5-ter del regolamento n. 885/2006, introdotto dal regolamento (CE) n. 1034/2008,

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il quale impone agli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti dei produttori agricoli a titolo di rimborso di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore.
L'articolo definisce pertanto un meccanismo semplificato per il recupero delle somme di cui sopra, basato sul presupposto giuridico, definito nel comma 1, della unicità del rapporto intercorrente tra produttori agricoli ed Unione europea, nell'ambito delle misure di finanziamento della PAC. Su questo presupposto viene istituito (comma 2) presso l'AGEA il Registro nazionale dei debiti; nel registro sono iscritti anche (comma 3) gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. Un emendamento approvato dal Senato al comma 2 precisa che al funzionamento del Registro si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. L'iscrizione del debito nel registro ha un duplice effetto: da un lato (comma 4) equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, dall'altro (comma 5) fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari ed anche nazionali, sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
Il comma 6 detta una norma integrativa dell'articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 2006, che autorizza gli organismi pagatori dei contributi comunitari a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali già scaduti dovuti dalle imprese beneficiarie. Con l'integrazione apportata si precisa che la compensazione non opera rispetto agli aiuti derivanti da diritti posti in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
Il comma 7 demanda a provvedimenti dell'AGEA la definizione delle modalità tecniche di attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885/2006 in ordine alla possibilità per gli Stati membri di non procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per importi di minima entità (in sintesi, quelli inferiori a 100 euro).
L'articolo 3 prevede (comma 1) che, al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, di accelerare le procedure di recupero e deflazionare il relativo contenzioso, i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. La rateizzazione è gravata di interessi, alle condizioni specificate nei commi 3 e 4.
Al riguardo, la relazione tecnica fornisce i seguenti dati: i debitori per prelievo latte sono complessivamente 8.404, per un importo dovuto di 1.671 milioni di euro; di questi sono attualmente produttrici di latte 4.264 aziende, che nell'ultima campagna di commercializzazione hanno realizzato consegne per 2.450.000 tonnellate, con una produzione media per azienda di 575 tonnellate. L'importo dovuto da queste aziende ammonta a 1.386 milioni di euro, ad oggi esigibili per 620 milioni, mentre i restanti 766 milioni sono oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente.
Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le condizioni necessarie per la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte. Anzitutto, viene fissato in 25.000 euro il limite minimo dell'ammontare dei debiti per i quali è concessa la rateizzazione. Tale rateizzazione avviene per una durata non superiore a tredici anni, ove i debiti siano inferiori a 100.000 euro; per una durata non superiore a ventidue anni, ove i debiti siano compresi tra 100.000 e 300.000 euro;

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per una durata non superiore a trenta anni, ove i debiti siano superiori a 300.000 euro.
Il comma 3, anch'esso modificato durante l'esame al Senato, reca le modalità di calcolo del tasso di interesse sui debiti di cui è richiesta la rateizzazione; esso è differenziato in ragione della durata della rateizzazione. Il calcolo del tasso si basa sulle elaborazioni effettuate dalla Commissione europea, ai sensi della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C. 14 del 19 gennaio 2008), e successivi aggiornamenti, relative ai tassi di riferimento e di attualizzazione nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato. In particolare, la base di calcolo è l'IBOR (tasso interbancario offerto) a 1 anno. Tale base è fondata sui tassi a un anno del mercato monetario, disponibili in quasi tutti gli Stati membri. Qualora tali tassi non siano disponibili, è utilizzato il tasso a tre mesi del mercato monetario. Sulla base di tali criteri, il tasso base di riferimento, dal 1o di marzo 2009, risulta pari a 3,47. Dunque, ai sensi del comma 3 si applica il seguente tasso d'interesse: a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea, maggiorato di 60 punti base; b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, maggiorato di 140 punti base; c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, maggiorato di 220 punti base. Pertanto, considerato che un punto base è pari a 0,01 per cento, le predette maggiorazioni corrispondono ad un incremento del tasso base prima indicato (3,47 per cento) di rispettivamente 0,6, 1,4 e 2,6 per cento. L'importo del tasso base potrà corrispondere, comunque, alle concrete modalità di applicazione della citata Comunicazione della Commissione europea.
Il comma 4 dispone peraltro che sino al 31 dicembre 2012 la misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita dal tasso di riferimento di base previsto dalla Comunicazione 2009/C 16/01 della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).
L'articolo 4 definisce le procedure per la rateizzazione, che si avviano (comma 1) con l'intimazione al pagamento delle somme esigibili che l'AGEA dovrà effettuare nei confronti di ciascun debitore entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Un emendamento approvato durante l'esame al Senato precisa che si considerano esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
Il produttore interessato (comma 2) ha quindi sessanta giorni di tempo, dal ricevimento della intimazione, per presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione; lo stesso termine si applica (comma 4) nel caso di successive intimazioni per somme divenute esigibili dopo la prima applicazione del decreto in esame. Un emendamento approvato dal Senato precisa a questo proposito che le disposizioni del comma 4 sono applicabili solamente ai debiti riferiti a periodi precedenti la campagna 2009-2010.
A decorrere dall'entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di rateizzazione sono sospese (comma 2) le procedure di recupero e sono interrotti i termini di impugnazione; in caso di presentazione della domanda di rateizzazione la sospensione delle procedure di recupero e l'interruzione dei termini di impugnazione proseguono (comma 3) «fino alla scadenza del termine di cui al comma 6», cioè, sembra di intendere, sino alla scadenza del termine per l'accettazione da parte del debitore della determinazione relativa alla richiesta di rateizzazione.
Un emendamento approvato dal Senato in recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio ha poi introdotto il comma 2-bis, che stabilisce che all'atto

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dell'accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
Il comma 5 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Commissario straordinario che, avvalendosi degli uffici dell'AGEA, assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale, definisce le modalità di applicazione della rateizzazione e decide sull'accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse. Il Commissario, il cui compenso sarà stabilito dal decreto di nomina, a valere sugli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell'AGEA, resterà in carica sino al 31 dicembre 2010. Il testo originario del decreto prevedeva che a decorrere dal 1o gennaio 2011 le competenze del Commissario passassero all'AGEA, ma questa previsione è stata soppressa dal Senato. Un ulteriore emendamento approvato dal Senato prevede che il Commissario sia scelto tra i dirigenti del Ministero agricolo, degli enti vigilati e delle relative società controllate.
Il comma 6 definisce i casi nei quali si procede alla revoca delle quote assegnate a seguito dell'aumento della quota nazionale. I casi sono i seguenti: a) mancato pagamento del prelievo latte; b) omessa presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione; c) rigetto della richiesta di rateizzazione; d) rinuncia o mancata accettazione della rateizzazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni del Commissario straordinario sulla relativa richiesta. A queste ipotesi deve aggiungersi, ai sensi del successivo comma 7, quella del mancato versamento anche di una sola rata della rateizzazione. In caso di revoca, questa ha effetto, a seguito di un emendamento approvato dal Senato, con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione del provvedimento agli interessati.
Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che gli organismi pagatori di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali recuperino per compensazione quanto dovuto dai produttori che hanno chiesto la rateizzazione, fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.
Il comma 7 sanziona con la decadenza dal beneficio della rateizzazione, oltre che, come detto, con la revoca delle quote assegnate, il mancato pagamento anche di una sola rata. Il testo originario del decreto, con una previsione che è stata soppressa dal Senato, prefigurava anche possibili eccezioni individuate con regolamento.
Il comma 8 dispone infine che l'AGEA provveda alla riscossione coattiva, ai sensi della normativa sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, nei casi di mancata presentazione della richiesta di rateizzazione, decadenza dal beneficio della dilazione e interruzione del pagamento anche di una sola rata.
Il comma 8-bis, introdotto dal Senato, prevede che gli incarichi dirigenziali conferiti dall'AGEA con contratti a tempo determinato possano essere rinnovati due volte, mentre la norma vigente consente un solo rinnovo.
Il comma 8-ter precisa che il rinnovo avverrà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'AGEA.
L'articolo 5 dispone che le disposizioni sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, contenute negli articoli 3 e 4, sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.
L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, al primo periodo del comma 1, che le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del decreto in esame, affluiscono ad un apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. La relazione illustrativa

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evidenzia che la disciplina dell'articolo 6 concerne i debiti da ritenersi esigibili, e cioè rispetto ai quali non risulti la sospensione della efficacia del titolo in accoglimento di una richiesta cautelare da parte della autorità giudiziaria. La relazione tecnica indica in 620 milioni di euro lo stock di partite creditorie effettivamente esigibili dall'Agenzia.
Il secondo periodo del comma 1 prevede che le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui sopra, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tali risorse sono destinate al settore lattiero caseario per interventi rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, alle misure di accesso al credito previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. È poi demandato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse, nonché ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
Il comma 1-bis assegna alle misure di accesso al credito a favore delle imprese operanti nel settore agricolo previste dal già citato articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2009, da destinarsi ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del già citato decreto-legge n. 49 del 2003. All'onere relativo si provvede, quanto a 20 milioni di euro, attraverso una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione dei piani nazionali del settore agricolo e forestale, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge finanziaria 2007 e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame al Senato, fornisce una norma interpretativa all'articolo 3, terzo comma, della legge n. 457 del 1972, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli». In essa si stabilisce che il termine del 30 ottobre utile per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto per gli operai a tempo indeterminato al secondo comma dell'articolo 3 della stessa legge. Quest'ultima norma indica al 30 ottobre dell'anno precedente il termine per stabilire la media della retribuzione complessiva per i salariati fissi prevista per ciascuna qualifica dai contratti provinciali.
L'articolo 6-ter, introdotto durante l'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nelle zone montane e svantaggiate, già prorogate fino al 31 marzo dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 171 del 2008. L'onere è pari a 154,5 milioni di euro per il 2009. A tale onere si provvede: quanto a 51,5 milioni di euro mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C della legge finanziaria 2009; quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri nella legge di bilancio; quanto a 51,5

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milioni di euro mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi a trasferimenti alle imprese iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri nella legge di bilancio.
In conclusione, ribadisce che in questa occasione si possa rendere ragione al lavoro del Parlamento, troppo spesso considerato marginale rispetto all'iniziativa del Governo: dopo l'importante impegno del Senato, tocca ora alla Commissione un pari impegno per dimostrare la capacità del provvedimento di far fronte positivamente alle esigenze. Si dichiara al riguardo certo che il tradizionale spirito di collaborazione che contraddistingue il lavoro della Commissione consentirà di trovare le modalità di lavoro a tal fine necessarie.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO osserva preliminarmente che il consueto metodo seguito in materia di agricoltura, e basato sul contributo migliorativo del Parlamento, è stato scelto e rispettato anche per il decreto in esame.
Quanto al merito, invita a valutare il provvedimento senza pregiudizi ideologici e ricorda come la legge n.119, di conversione del decreto-legge n. 49 del 2003, costituisce un patrimonio condiviso da molti colleghi ancora impegnati in Parlamento, ma non deve costituire un dogma, poiché le leggi devono essere adeguate alle esigenze.
Il decreto-legge in esame, che ha alla sua base l'accordo concluso in sede europea nel novembre 2008, ha due obiettivi fondamentali e ne deve garantire il conseguimento: non aumentare la produzione di latte ed evitare le trattenute annue dell'Unione europea a carico dell'Italia a titolo di prelievo per esubero produttivo (pari a circa 160 milioni di euro), trattenute che vanno a svantaggio dell'intera agricoltura italiana.
Sottolinea poi che il decreto in esame va visto come sviluppo della citata legge n.119, che ha ridato credibilità all'Italia, ha avviato un processo di liberalizzazione che ha consentito l'allocazione delle quote dove vi era la produzione e ha posto le premesse perché si potesse ottenere l'aumento della quota nazionale in un'unica soluzione da ultimo conseguito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottolinea preliminarmente che il suo gruppo ha manifestato la propria disponibilità per un'anticipazione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, rispetto a quanto previsto dal calendario vigente, e quindi a lavorare in tempi rapidi. In questo senso, apprezza la relazione del Presidente, che ha fatto riferimento alla centralità del ruolo del Parlamento.
Tuttavia, il senso di responsabilità in tal modo dimostrato dal gruppo PD non può essere ripagato nel modo con il quale è stato ripagato in occasione del decreto-legge n. 171 del 2008, alla cui legge di conversione ha fatto seguito a distanza di poche ore un nuovo decreto-legge che ha soppresso due norme volute dalla Commissione.
Pertanto, ribadendo che il suo gruppo vuole contribuire ad affermare la centralità del Parlamento, auspica che il ruolo del Presidente relatore possa garantire a tutta la Commissione la possibilità di pervenire a soluzioni che finora non sono state trovate al Senato per porre fine ad una vicenda problematica che si trascina da 25 anni.
Osserva infine che la legalità costituisce il tema vero in discussione.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, premesso che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riunirà domani per definire il calendario dei lavori per l'esame del provvedimento, precisa che sarebbe opportuno, se la Commissione intende modificare il testo approvato dal Senato, concluderne l'esame in sede referente entro la prossima settimana, fissando al più tardi per il prossimo lunedì il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO sottolinea che il decreto-legge, per essere applicato senza problemi alla prossima

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campagna lattiera, che inizia il 1o aprile, deve essere definito entro il 25 marzo prossimo, per dar tempo all'amministrazione di provvedere alle conseguenti comunicazioni ai produttori. In caso contrario, si dovrebbe valutare la praticabilità in sede europea di un più complesso percorso di proroga.

Giuseppe RUVOLO (UdC), premesso che se la Commissione si orienterà nel senso di modificare il testo in esame il suo gruppo non si opporrà ad accelerarne l'iter, richiama tuttavia l'attenzione su una dichiarazione rilasciata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia e riportata dalle agenzie di stampa di ieri, secondo la quale per il Ministro il decreto va bene e non servirebbero altre modifiche.
Al riguardo, ribadisce la disponibilità del suo gruppo a collaborare, ma solo se vi sono le condizioni per lavorare seriamente sulle questioni che rimangono aperte, come quella - per rimanere ai temi di maggiore importanza - del rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, sottolineando l'opportunità di attribuire un ruolo appropriato alle notizie di stampa, ribadisce l'esigenza di celerità nell'esame del provvedimento per assicurare il regolare avvio della campagna lattiera, dal prossimo 1o aprile, considerato che l'AGEA deve poter disporre di almeno qualche giorno per gli adempimenti di competenza.
Invita pertanto la Commissione ad utilizzare tutti i tempi disponibili per pervenire al miglior risultato. A suo personale giudizio, inoltre, si potrà migliorare il testo approvato dal Senato, ma non sembrerebbe opportuno introdurre altri temi che possono complicarne l'iter, considerate anche le rigorose norme sull'ammissibilità degli emendamenti dettate dal regolamento della Camera.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), ricordando l'impegno della Commissione sul decreto-legge n. 171 del 2008 nonché il negativo esito di alcune misure in quella sede approvate, ritiene che l'accelerazione dell'iter del provvedimento deve tener conto delle condizioni necessarie per arrivare in modo positivo all'esame dell'Assemblea.
In particolare, se il decreto-legge intende sistemare le situazioni pregresse, derivanti dal mancato rispetto della legge n. 119, occorre considerare che si è trattato di illegalità e che occorre pertanto operare in modo giusto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime una valutazione negativa sulla dichiarazione del Ministro Zaia ricordata dal collega Ruvolo, rilasciata alla vigilia dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte della Camera. È necessario pertanto che il Governo e la maggioranza chiariscano alla Commissione come intendano procedere.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, ferma restando la legittimità di ogni commento sulle notizie giornalistiche, rileva che, nei fatti, l'atteggiamento del Governo circa la disponibilità ad una valutazione del merito del provvedimento è quello qui testimoniato dal Sottosegretario, che ha peraltro rappresentato la necessità di accelerare ulteriormente i tempi di esame.
Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza deciderà domani il percorso da seguire, sapendo che dovrà comunque tener conto dell'esigenza che il provvedimento sia convertito nei termini. Si dichiara in proposito convinto che la Commissione saprà affrontare le questioni di merito e al contempo avvalersi della possibilità costituzionalmente riconosciuta alla Camera di partecipare alla conversione del decreto con pari dignità rispetto all'altro ramo del Parlamento. Peraltro, ricorda che il Governo non ha perseguito la strada della questione di fiducia o altre forme di «blindatura» del provvedimento.

Viviana BECCALOSSI (PdL), manifestando apprezzamento per le proposte del Presidente, ritiene che vi sia la possibilità di migliorare ulteriormente il testo al

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quale il Senato ha già apportato importanti modifiche, in quanto restano tuttora aperte alcune questioni.
Osserva poi che il Governo - al di là di notizie di stampa che andrebbero verificate nel loro reale significato - non ha manifestato l'intenzione di «blindare» il decreto, ipotesi che a suo giudizio avrebbe destato preoccupazione.
Dichiara infine la disponibilità del suo gruppo al massimo impegno, che considera doveroso se si intende pervenire a decisioni in grado di risolvere positivamente la vicenda in discussione.

Angelo ZUCCHI (PD) rileva, senza intenti polemici, che le dichiarazioni rese alla stampa dal Ministro Zaia suscitano necessariamente le legittime preoccupazioni dell'opposizione. Da questo punto di vista, manifesta apprezzamento sia per le dichiarazioni del Presidente sia per quelle del deputato Beccalossi, che ha manifestato in modo politicamente rilevante l'orientamento della maggioranza circa la possibilità di migliorare il decreto-legge. Tuttavia, osserva che, dopo la vicenda delle modifiche al decreto-legge n.171 apportate subito dopo la sua conversione, appare senz'altro giustificato lo scetticismo dell'opposizione, che pure ribadisce la disponibilità a lavorare utilmente sul provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC) osserva che è effettivamente necessario avviare la campagna lattiera sulla base di un provvedimento definito nel suo contenuto, per dare certezza ai produttori. Da questo punto di vista, non ricorda se vi siano mai state deroghe sulla data di inizio della campagna.
Quanto alle dichiarazioni del Ministro Zaia, comprende la necessità del Ministro di esaltare i risultati sinora conseguiti, ma le sue affermazioni appaiono in ogni caso inaccettabili.
Nel merito, invita ad un atteggiamento di estrema serietà. Il rappresentante del Governo ha fatto riferimento alla legge n. 119 del 2003 come pietra miliare nello svolgimento della vicenda delle quote latte; al suo gruppo interessa che i principi validi per quella prima grande opera di regolazione della produzione di latte siano mantenuti integri, al di là delle modalità applicative.
In questo senso, preannuncia la presentazione di emendamenti, sottolineando la disponibilità del gruppo a fare la propria parte, nel tradizionale metodo di lavoro della Commissione Agricoltura, che ha sempre dimostrato la capacità di convenire unanimemente su scelte praticabili per la soluzione dei problemi.

Isidoro GOTTARDO (PdL) invita a riflettere sul fatto che, da un punto di vista politico, il fatto che il Ministro abbia manifestato un giudizio positivo sul provvedimento non significa che egli escluda la possibilità di ulteriori miglioramenti. Da questo punto di vista, non appare esservi contraddizione tra quanto dichiarato dal Ministro e dagli esponenti della maggioranza. Inoltre, non si parla di porre la questione di fiducia sul provvedimento.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che il Governo potrebbe ancora porre la questione di fiducia.

Isidoro GOTTARDO (PdL) rileva che è generalmente nota l'ipotesi di una terza lettura da parte del Senato e che, piuttosto, il problema è quello di conoscere l'atteggiamento dell'opposizione, a prescindere dalle modifiche ampiamente condivise.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima.