CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Siegfried Brugger, al quale, a nome di tutti i colleghi deputati, formula i migliori auguri di buon lavoro.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, in considerazione del fatto che non sono pervenuti i necessari elementi di chiarimento sul provvedimento da parte del Ministero dell'economia, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul provvedimento direttamente all'Assemblea.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.
Nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, approvato dal Senato, il quale reca la ratifica e l'esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a l'Aja il 26

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marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, con riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 23 (riunione dell'assemblea delle Parti), rileva che la norma nulla dispone circa la frequenza delle riunioni. Ritiene poi opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse preveda di fare fronte agli oneri derivanti dalle eventuali riunioni straordinarie previste dall'articolo 23, comma 4, e 24, comma 2. Con riferimento al Fondo di cui all'articolo 29 del Protocollo, preso atto di quanto affermato dal Governo in sede di esame del provvedimento al Senato circa la natura volontaria del Fondo medesimo, ritiene opportuno che il Governo chiarisse se anche le funzioni e le finalità del Fondo hanno carattere volontario o eventuale. Segnala poi che l'articolo 16 autorizza, per l'attuazione della presente legge, la spesa di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010. Al riguardo rileva che la clausola di copertura fa riferimento ad oneri relativi all'esercizio finanziario 2008, oramai concluso, e all'utilizzo dei Fondi speciali relativi al triennio 2008-2010, relativi alla precedente legge finanziaria. A tale proposito, rileva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca, anche con riferimento al triennio 2009-2011, le necessarie risorse ed una specifica voce programmatica. Data la natura degli oneri, connessi alla partecipazione di funzionari a riunioni internazionali, osserva che quelli relativi all'anno 2008 non avranno più luogo in considerazione del fatto che la legge di ratifica non ha ancora concluso il suo iter parlamentare. Tuttavia, tali oneri potrebbero essere stati, comunque, ricompresi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978. A tale proposito, ricorda che sulla base della suddetta disposizione contabile, le quote dei fondi speciali di parte corrente non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso in cui tali spese corrispondano, tra le altre cose, ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Qualora il provvedimento in esame sia ricompreso nell'elenco degli slittamenti, in considerazione del fatto che lo stesso è già stato approvato dal Senato, al fine di evitare una ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, si potrebbe esprimere parere favorevole, nel presupposto che il riferimento al triennio 2008-2010 si intenda relativo al triennio 2009-2011 e che la prima riunione delle Parti di cui all'articolo 23 del Protocollo ratificato non si tenga prima dell'anno 2010. Al riguardo, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala che le riunioni straordinarie previste dagli articoli 23, comma 4, e 24, comma 2, non vengono quantificate per il carattere eventuale che rivestono. Inoltre, circa le funzioni e le finalità del fondo non hanno carattere eventuale: una volta costituito il fondo dovranno essere rispettati gli scopi per i quali è stato costituito; anche se la contribuzione per il suo funzionamento è e rimane volontaria. Osserva infine che il provvedimento è ricompreso nell'elenco degli slittamenti, per tale motivo non ritiene necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria. Di conseguenza la prima riunione delle Parti di cui all'articolo 23 potrà tenersi anche nel 2009 in quanto le quote del 2008 vengono mantenute senza comportare alcun pregiudizio sul triennio di riferimento.

Massimo VANNUCCI (PD), nel condividere il merito del provvedimento, ricorda che la Commissione sta esaminando anche una proposta di legge di cui è firmatario, la quale intende onorare la memoria dell'intervento di tutela dei beni culturali

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minacciati dalla seconda guerra mondiale posto in essere dal soprintendente Pasquale Rotondi, che anticipò con coraggio lo spirito della Convenzione.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1929 recante ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale il provvedimento in esame è ricompreso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 16, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica della Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 13 dicembre 2006. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione si sofferma sull'articolo 3 del disegno di legge di ratifica che istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Al riguardo, premessa la necessità di precisare se lo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 debba intendersi quale limite massimo di spesa, rileva che l'esclusione dei compensi ai componenti dell'Osservatorio, asserita dalla relazione tecnica, non risulta esplicitata dal testo della norma. Segnala, infine, che riguardo alle singole fattispecie di spesa non si rinvengono nella relazione tecnica - ad eccezione delle missioni - indicazioni di dettaglio circa la composizione dell'onere complessivamente quantificato. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 8 dell'articolo 3 dispone che al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. L'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) si riferisce al

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Fondo nazionale per le politiche sociali, disponendo che le relative risorse siano determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo rileva, in primo luogo, la necessità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse destinate al presente provvedimento, senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo. Da un punto di vista formale osserva che la norma, nell'indicare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, non fa riferimento alla sua determinazione da parte della tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009). A tale proposito ricorda che la Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 14 gennaio 2009, ha espresso parere non ostativo, nel presupposto che la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali si intenda riferita agli importi in tabella C determinati con la legge finanziaria per il 2009. Osserva, inoltre, che per il funzionamento dell'Osservatorio - la cui durata è triennale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 - sono stanziate risorse dal 2009 al 2014. Ciò in virtù della previsione di un'eventuale proroga - per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni - prevista dal medesimo comma, mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tuttavia, l'ultimo periodo dello stesso comma 4 contempla la possibilità di eventuali successivi decreti di proroga della durata dell'Osservatorio, senza che a tale previsione segua l'indicazione delle modalità di copertura. A tal fine il Governo dovrebbe confermare che, in coerenza con quanto sopra esposto, in presenza di una proroga dell'attività dell'Osservatorio per il periodo successivo al 2014 si provvederà alla relativa copertura finanziaria mediante disposizioni legislative. Rileva, infine, che quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, in merito all'assenza di compensi da attribuire ai componenti dell'Osservatorio, non trova rispondenza nel testo del disegno di legge di ratifica. Infatti i relativi oneri quantificati dalla predetta relazione tecnica fanno riferimento esclusivamente a spese per missioni, ausili per l'accessibilità e la piena partecipazione dei componenti, ausili per le persone cieche, studi, ricerche e pubblicazioni. Ritiene pertanto necessario che il Governo confermi l'assenza di oneri derivanti da compensi da attribuire ai componenti dell'Osservatorio. Illustra poi il contenuto dell'articolo 40 che prevede che la Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione si riunisca regolarmente ogni biennio o su decisione della Conferenza stessa. Al riguardo chiede che siano chiarite le modalità di finanziamento delle spese connesse alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni della Conferenza degli Stati aderenti, tenuto conto che né il testo né la relazione tecnica recano indicazioni in proposito.

Il ministro Roberto CALDEROLI osserva che per il provvedimento sussistono le sufficienti risorse, senza arrecare alcun pregiudizio ad altri interventi, previsti a legislazione vigente, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali. Tale modalità di copertura si intende riferita agli importi in tabella C determinati con legge finanziaria 2009. Rileva poi che la quantificazione dell'onere è riferita ad un solo rinnovo in quanto tale ipotesi è da intendersi la più attendibile, mentre la durata dell'Osservatorio oltre i primi sei anni, e quindi ulteriori proroghe rivestono carattere del tutto eventuale e, qualora ciò si dovesse verificare si interverrà con apposito provvedimento legislativo che ne preveda idonea copertura. Fa poi presente che ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso come indicato nella Relazione tecnica e precisa che lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6, del disegno di legge è da intendersi quale tetto massimo di spesa. Relativamente alla partecipazione della delegazione italiana alle riunioni della Conferenza degli Stati Parte, di cui all'articolo 40 della Convenzione, precisa che la stessa avverrà mediante utilizzo delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, destinate dalle singole amministrazioni alle spese per missioni all'estero.

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Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2121 recante ratifica della Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che:
la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 si intenda riferita all'importo del Fondo come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008;
agli oneri derivanti dall'eventuale proroga dell'attività dell'Osservatorio per gli anni successivi al 2014 si provvederà con appositi provvedimenti legislativi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.
C. 2014 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge che autorizza la ratifica e l'esecuzione dello strumento contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003 e dello strumento contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione ritiene opportuno, con riferimento agli articoli da 18-bis a 18-quater, che il Governo assicuri che l'ampliamento di compiti di controllo e di assistenza assegnati alle autorità giudiziarie e di polizia, con particolare riferimento all'istituzione delle squadre investigative comuni, avvenga nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Il ministro Roberto CALDEROLI assicura che l'ampliamento dei compiti di controllo e di assistenza assegnati alle autorità giudiziarie e di polizia, con particolare riferimento all'istituzione delle squadre investigative comuni, avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2014 recante ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.