CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 febbraio 2009
138.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE REFERENTE

Lunedì 16 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione ha esaminato gli emendamenti fino all'articolo 4, salvo alcuni accantonamenti. Ricorda inoltre che è stato convenuto che nella seduta odierna sarebbe terminato l'esame dei restanti emendamenti, per poter poi trasmettere alle altre Commissioni il testo per l'espressione dei rispettivi pareri. Nella giornata di giovedì, una volta acquisiti i pareri, verrà conferito il mandato al relatore, per poter iniziare l'esame in Assemblea a partire da lunedì 23 febbraio, come previsto dal calendario dell'Assemblea.
Sono stati accantonati gli emendamenti Bergamini 2.13, Lo Presti 2.39, gli articoli aggiuntivi Vietti 2.01 e Sisto 2.02, nonché il subemendamento Vietti 0.4.600.11, che - a seguito di riformulazione (anche alla luce dell'approvazione del subemendamento Vietti 0.4.600.12 (nuova formulazione) - sarà votato dopo l'esame dell'articolo aggiuntivo Vietti 16.02. A tale proposito precisa che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, dopo l'approvazione dell'emendamento 4.600 come modificato dal subemendamento Vietti 0.4.600.12 (nuova formulazione) è la seguente: «d) al comma 2, la parola: "giudice" è sostituita dalla seguente: "tribunale" e le parole: "con decreto motivato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile"».
Avverte che rimangono, quindi, da esaminare 203 emendamenti (198 nuovi e 5 accantonati). Invita tutti a concentrare l'attenzione sulle questioni più rilevanti, per evitare che la Commissione, soffermandosi su quelle meno delicate, non abbia poi tempo per le altre. Si tratta di un interesse tanto della maggioranza

Pag. 31

quanto dell'opposizione, che non vedrebbe adeguatamente esaminati gli emendamenti ritenuti più significativi.
Si passa all'articolo aggiuntivo Vitali 4.01, invitando il presentatore a riformularlo facendo riferimento alla autorizzazione del tribunale anziché a quella del pubblico ministero. Ricorda che il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Donatella FERRANTI (PD) chiede spiegazioni sul merito dell'articolo aggiuntivo 4.01, poiché ritiene che la formulazione non sia chiara. Sembra infatti che si vogliano prevedere dei presupposti diversi da quelli generali e si crea una sovrapposizione con l'articolo 132 del Codice della privacy.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea che il giudice potrà acquisire i tabulati anche su richiesta del difensore della persona offesa o comunque nei in casi di inerzia del pubblico ministero. Esclude che vi sia una sovrapposizione con norma prevista dal codice della privacy.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame sia superfluo in quanto il diretto interessato può già, in base alla legislazione vigente, richiedere al gestore i propri tabulati. Inoltre, ritiene che il comma 2 sia superfluo e che il comma 3 sia tecnicamente erroneo, poiché contiene il riferimento alla persona sottoposta alle indagini nonostante la indagini preliminari si siano già concluse.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, invita la Commissione ad accantonare l'articolo aggiuntivo 4.01, al fine di meglio valutarne la sua portata applicativa.

La Commissione accantona l'articolo aggiuntivo 4.01.

Antonio DI PIETRO (IdV), intervenendo in relazione all'articolo 5, ricorda di avere presentato per tutti gli articoli del testo emendamenti soppressivi, che esprimono la posizione politica di totale contrarietà al provvedimento in esame del gruppo di Italia del Valori. Comunque, ritenendo che in Commissione non si debba fare ostruzionismo, ma cercare di migliorare i testi, annuncia che non interverrà sugli emendamenti meramente ostruzionistici.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Pietro 5.32, Ferranti 5.2 e 5.1.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio emendamento 5.25.

La Commissione respinge, l'emendamento Di Pietro 5.101.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 5.24, avverte che si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 5.29.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 5.3, che detta una disciplina più idonea ed equilibrata per l'archivio riservato, non essendo condivisibile quella proposta dal Governo. Nelle cancellerie devono essere depositate solo le conversazioni rilevanti. Su questo punto nella precedente legislatura tutte le forze politiche erano concordi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 5.3.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 5.19 e dell'emendamento 5.18, avverte che si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 5.8

Pag. 32

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 5.4 e ne raccomanda l'approvazione. Si tratta di un emendamento che tiene conto di quanto emerso nel corso delle audizioni, e che cerca di offrire maggiore tutela al diritto di difesa.

Manlio CONTENTO (PdL) non ritiene che si debba approvare l'emendamento 5.4, in quanto volto a modificare una disposizione la cui ratio risiede nell'esigenza di evitare che le copie dei verbali delle conversazioni non rilevanti siano indebitamente divulgate. Sussiste peraltro il problema e, in vista dell'esame in Assemblea occorrerà trovare adeguata soluzione, per consentire ai collaboratori degli avvocati di prendere visione dei verbali depositati.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime riserve sull'articolo 5. La prima di queste riguarda la facoltà che deve essere concessa ai difensori - e ciò il testo non consente - di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Esprime perplessità sull'interpretazione della norma con riferimento all'uso dell'avverbio «immediatamente».

Cinzia CAPANO (PD) non condivide la limitazione prevista per i difensori, che non possono estrarre copia dei verbali.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 5.22 e dell'emendamento 5.10, avverte che si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 5.4.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Romano 5.22 e Bernardini 5.10, avverte che si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Manlio CONTENTO (PdL) illustra il suo emendamento 5.26, volto a prevedere un termine minimo entro il quale devono rimanere depositati i verbali e le registrazioni, insieme ai decreti di autorizzazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, e il sottosegretario Giacomo CALIENDO mutano il proprio parere contrario sull'emendamento 5.26 in parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Contento 5.26 (vedi allegato).

Antonio DI PIETRO (IdV), alla luce dell'improvviso mutamento di parere del relatore e del rappresentante del Governo, chiede che si possa avere tempo sufficiente per esaminare ciascun emendamento. Chiede quindi al Governo se davvero sussistano margini per modificare il testo in esame Rileva, inoltre, che dalla discussione sono emersi rilievi ai quali il Governo dovrebbe dare precise e puntuali risposte e spiegazioni tecniche. Ritiene, a titolo esemplificativo, che il Governo dovrebbe chiarire che cosa si intende al comma 4 dell'articolo 268, come modificato dalla lettera c) dell'articolo 5, quando si prevede che i verbali e le registrazioni debbano essere immediatamente trasmessi al pubblico ministero.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nelle precedenti sedute questi temi sono stati già dibattuti e che non è la prima volta che un parere viene modificato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva che la formulazione del vigente comma 4 dell'articolo 268 già prevede quanto rilevato dall'onorevole Di Pietro circa la trasmissione immediata di atti.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere la formulazione del nuovo articolo 268, in quanto si dovrebbe prevedere un maggiore spazio per i difensori.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce che il comma 4 dell'articolo 268 nella sostanza non è cambiato. Il diritto di

Pag. 33

difesa, quindi, continua ad essere adeguatamente tutelato.

Manlio CONTENTO (PdL), dopo aver illustrato i principi ai quali si ispira l'articolo 268 nella formulazione del disegno di legge in esame, concorda con quanto affermato dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 5.100.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento Bernardini 5.11 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando l'opportunità di mantenere la competenza del giudice monocratico, almeno per le proroghe.

Giancarlo PITTELLI (PdL) ritiene che il tribunale distrettuale appare una soluzione molto onerosa per quanto concerne anche le proroghe. Occorrerà verificare tale scelta in occasione dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti Bernardini 5.11 e Vitali 5.27, fatti propri dall'onorevole Di Pietro.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 5.28 e dell'emendamento 5.12, avverte che si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che l'emendamento 5.20 sia del tutto ultroneo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietti 5.20 e Ferranti 5.7 (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 5.13, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Lanfranco TENAGLIA (PD) illustra l'emendamento Ferranti 5.6 e ne raccomanda l'approvazione. Si tratta di un emendamento fondamentale per il diritto di difesa, giacché non si può ragionevolmente vietare ai difensori di estrarre copia dei verbali e dei decreti, mentre è opportuno vietare le copie dei supporti per evitare il rischio che le intercettazioni possano essere illecitamente divulgate. La norma che l'emendamento è volto a sopprimere appare pertanto del tutto incomprensibile, così come i pareri contrari del relatore e del Governo all'emendamento medesimo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, ritiene che l'emendamento Romano 5.21 possa rappresentare un adeguato punto di mediazione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'emendamento Romano 5.21 sia al di fuori del sistema e del tutto inapplicabile. La migliore soluzione per garantire l'attuazione dell'articolo 24 della Costituzione e quelle contenuta nell'emendamento a propria firma 5.6. Esprime quindi stupore per la disponibilità del Governo a dare parere favorevole all'emendamento Romano 5.21. Sottolinea come il Governo abbia dall'inizio dell'esame degli emendamenti un atteggiamento di precostituita ostilità nei confronti degli emendamenti del gruppo del Partito democratico.

Roberto RAO (UdC) ritiene che si tratti semplicemente di trovare una soluzione condivisa e, sotto questo profilo, l'emendamento Romano 5.21 è una possibile soluzione. Invita l'onorevole Ferranti a non avere pregiudizi. Il gruppo dell'UdC è comunque disposto a votare l'emendamento Ferranti 5.6.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'emendamento Romano 5.21 sia sostanzialmente corrispondente, quanto a principi ispiratori, al suo emendamento. Tuttavia, osserva come sia evidente l'anomalia della soluzione prospettata dall'emendamento Romano 5.21.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, comprendendo la ratio degli emendamenti

Pag. 34

e anche la preoccupazione del Governo di garantire comunque il diritto di difesa, ritiene opportuno che siano ritirati gli emendamenti in esame e che la questione sia affrontata in Assemblea.

Antonio DI PIETRO (IdV) osserva che fin troppe questioni vengono rinviate in Assemblea nonostante la Commissione sia il luogo ove trovare in concreto le soluzioni. Sarebbe, pertanto, più opportuno accantonare gli emendamenti in esame.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che la Commissione debba tenere conto che l'emendamento in esame è volto a disciplinare una fase in cui bisogna stabilire quali sono le intercettazioni rilevanti e non rilevanti. Vietare ai difensori la possibilità di estrarre copie è un atto di sfiducia nei confronti della difesa, mantre, al fine di evitare violazioni dell'articolo 24 della Costituzione, si deve garantire piena fiducia ai difensori. L'emendamento Ferranti 5.6 è proprio diretto a conferire costituzionalità alla disposizione del Governo.

Manlio CONTENTO (PdL) afferma che si tratta di una questione estremamente delicata poiché entra in gioco non solo la difesa, ma anche la concreta questione della responsabilità per la fuga di notizie. In questa fase la responsabilità deve essere solo degli uffici. Condivide la proposta del Presidente di affrontare la questione in vista dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore invita a ritirare gli emendamenti Ferranti 5.6 e Romano 5.21 per affrontare le questioni da questi poste in occasione dell'esame in Assemblea. A tale proposito, avverte che convocherà più volte il Comitato dei nove oltre che per esaminare gli emendamenti che verranno presentati in Assemblea, anche per esaminare tutte quelle questioni che potrebbero essere risolte attraverso la presentazione di un emendamento da parte della Commissione.

Antonio DI PIETRO (IdV) non condivide quanto affermato dal relatore, ritenendo che spetti alla Commissione e non al Comitato dei nove effettuare le scelte nel merito. Invita la Commissione ad assumersi la responsabilità di fare una scelta. Non si può dire che tra deposito e dichiarazione di rilevanza la responsabilità sia solo degli uffici.

Lanfranco TENAGLIA (PD) non ritiene di aderire all'invito del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 5.6, Romano 5.21 fatto proprio dall'onorevole Rao, l'emendamento Ferranti 5.5 e l'emendamento Bernardini 5.14, fatto proprio dagli onorevoli Tenaglia e Di Pietro.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.36 volto a sopprimere la lettera d) dell'articolo 5.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 5.36.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento Bernardini 5.15 e sottolinea l'erroneità della scelta di attribuire tutte le competenze in materia di intercettazioni al giudice collegiale. Ribadisce la ferma contrarietà del gruppo dell'Italia dei Valori a tali scelte.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.15, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 5.29 e 5.30, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vietti 5.23.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene inspiegabile il parere contrario del Governo e del relatore.

Pag. 35

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di essere contrario all'emendamento 5.23, in quanto la distruzione del materiale manifestamente irrilevante nella fase del procedimento al quale l'emendamento si riferisce potrebbe pregiudicare anche il diritto di difesa, in quanto potrebbero essere distrutte anche intercettazioni che la difesa potrebbe avere interesse ad utilizzare.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietti 5.23 e Ferranti 5.9.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa propri gli emendamenti Bernardini 5.16 e Vitali 5.31.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bernardini 5.16 e 5.17, fatti propri dall'onorevole Di Pietro, e approva l'emendamento Lo Presti 5.37 (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che l'emendamento 2.39 è stato accantonato, in quanto presuppone l'approvazione dell'emendamento Lo Presti 5.37. Pertanto sarà posto ora in votazione l'emendamento 2.39. Quest'ultimo dovrebbe essere riformulato come periodo aggiuntivo al comma 7 dell'articolo 114, come modificato dal comma 2 dell'articolo 2 del testo.

Antonino LO PRESTI (PdL) accoglie l'invito alla riformulazione del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lo Presti 2.39 (Nuova formulazione) (vedi allegato) e respinge l'emendamento Di Pietro 5.70.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 5.01, si ritiene che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Pietro 6.9 e 6.10 e Vietti 6.6.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.4, si ritiene che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 6.11.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritira il proprio emendamento 6.13.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.7, si ritiene che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 6.1 e 6.2.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.8, si ritiene che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Pietro 6.12 e Ferranti 6.3.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.5, si ritiene che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 7.1 e Di Pietro 7.4.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 7.2 e ne raccomanda l'approvazione. L'emendamento è infatti volto a rimuovere una ulteriore irragionevole limitazione all'utilizzo delle risultanze delle intercettazioni. Auspica che il relatore e il Governo possano mutare il loro parere.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime forte contrarietà alla disciplina dell'articolo 7,

Pag. 36

anche in considerazione dei gravi limiti che già ostacolano le intercettazioni alla luce della disciplina finora approvata dalla Commissione. Ritiene che le disposizioni sulla inutilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti siano un ulteriore ostacolo per combattere la criminalità.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 7.2 e Di Pietro 7.13, 7.12, 7.5, 7.10, 7.11 e 7.6.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 7.7, volto a estendere le deroghe sulla utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti anche ai delitti contro la Pubblica amministrazione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 7.7.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 7.8, essendo questo dello stesso tenore dell'emendamento appena respinto 7.7, dal quale si differenzia riferendosi ai delitti societari, fiscali e finanziari.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Pietro 7.8 e 7.9.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) fa proprio l'emendamento Mannino 7.3.

La Commissione respinge l'emendamento Mannino 7.3, fatto proprio dall'onorevole Vietti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Pietro 8.6 e 8.7.

Antonio DI PIETRO (IdV) interviene sull'emendamento Ferranti 8.1, che condivide, ribadendo la contrarietà al testo del Governo. Ritiene, infatti, che occorra ampliare la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni anche nello stesso procedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 8.1.

Donatella FERRANTI (PD) illustra l'emendamento Ferranti 8.2, volto a sopprimere una disposizione del Governo che limiterebbe fortemente l'utilizzabilità nel medesimo procedimento delle intercettazioni, nel caso in cui il fatto sia diversamente qualificato. Ricorda che anche l'Unione delle Camere penali, nel corso dell'audizione presso la Commissione Giustizia, ha espresso contrarietà sulla norma in esame.

Marilena SAMPERI (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Ferranti, anche perché non è prevista una deroga per reati di criminalità organizzata e terrorismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferranti 8.2 e Di Pietro 8.8; nonché gli emendamenti Ferranti 8.3, Di Pietro 8.9 e 8.10.

Enrico COSTA (PdL) ritira il proprio emendamento 8.5.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritira il proprio emendamento 8.4.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento Brigandì 8.4, condividendone la ratio. Ritiene infatti che l'emendamento migliori il testo, senza tuttavia fornire una soluzione ottimale.

La Commissione respinge l'emendamento 8.4, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) illustra il proprio articolo aggiuntivo 8.01, volto ad inserire nel comma 1-bis dell'articolo 273 del codice di procedura penale, relativo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari personali, anche il riferimento al comma 1 dell'articolo 270.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Vietti 8.01.

Pag. 37

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime contrarietà all'articolo 9, volto ad aggiungere specificazioni imprecise e generiche circa il contenuto dell'ordinanza cautelare. Inoltre il richiamo al contenuto delle intercettazioni risulta estremamente indeterminato, per cui in realtà non appare chiaro come le intercettazioni possano essere richiamate nell'ordinanza cautelare.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 9.3.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio emendamento 9.2, auspicando che il Governo si faccia carico di valutare l'opportunità che nell'ordinanza cautelare sia riportato solo il contenuto delle intercettazioni che sia rilevante e strettamente necessario a motivare la misura cautelare.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea come numerosi esponenti della maggioranza esprimano perplessità e contrarietà sostanzialmente identiche a quelle dell'opposizione, per poi ritirare i relativi emendamenti. Per coerenza fa quindi proprio l'emendamento Contento 9.2.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Contento 9.2, Di Pietro 9.6 e 9.4, nonché gli identici emendamenti Ferranti 9.1 e Di Pietro 9.5.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda il parere favorevole del relatore e del Governo sull'articolo aggiuntivo Brigandì 9.01, del quale chiede la riformulazione, per coordinarlo con quanto previsto dall'articolo 9 in relazione alla circostanza che, nell'ordinanza, le intercettazioni sono richiamate non per estratto bensì nel contenuto.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Brigandì 9.01 (nuova formulazione) (vedi allegato) e respinge l'emendamento Di Pietro 10.4.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.1, volto a sopprimere la proposta del Governo che amplia il segreto processuale alle «attività» di indagine oltre che agli atti.

Antonio DI PIETRO (IdV) manifesta contrarietà all'articolo 10, non essendo accettabile che tutte le «attività» di indagine siano coperte da segreto. Vi sono numerose attività che non è necessario né opportuno segretare.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 10.1 e Di Pietro 10.5, nonché gli emendamenti Di Pietro 10.6, 10.7 e 10.8.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda di aver espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 10.02, la cui ratio ha ispirato anche l'emendamento Contento 10.3. Invita l'onorevole Contento a riformulare il suo emendamento secondo quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 10.02.

Manlio CONTENTO (PdL) riformula l'emendamento 10.3 come indicato dal relatore.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 10.02.

Lanfranco TENAGLIA (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Ferranti 10.02 volto ad estendere il segreto processuale con riferimento alle intercettazioni. Al comma 1 si prevede un segreto permanente sulle intercettazioni giudicate irrilevanti o inutilizzabili. Al comma 2, l'obbligo di segretezza arriva invece a coprire i documenti che contengano dati raccolti illecitamente o relativi a operazioni illecite di intercettazione. Anche in questa ipotesi il segreto è duraturo; solo se i documenti siano acquisiti come corpo del reato, il vincolo di segretezza cade con il termine delle indagini preliminari.

Pag. 38

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la disciplina dell'articolo aggiuntivo 10.02 non sia coerente con quella dell'articolo 329 del codice di procedura penale.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Ferranti 10.02 e Contento 10.010 (ex 10.3) (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che l'articolo aggiuntivo Mario Pepe (PdL) debba essere accantonato per essere esaminato insieme all'articolo aggiuntivo Sisto 2.02, precedentemente accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di accantonamento e respinge l'emendamento Di Pietro 11.13.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira i suoi emendamenti 11.1 e 11.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 e 12.10.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritira 12.2, auspicando che la questione oggetto dell'emendamento venga rinviata all'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 12.5, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferranti 12.1 e Di Pietro 12.11, nonché l'emendamento Di Pietro 12.12.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 12.3, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 12.13.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 12.4, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 12.14; 12.15, 12.16 e 12.17.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva che l'emendamento del Governo 12.600 trae spunto da un suo precedente emendamento, consentendo le riprese in udienza quando vi sia il consenso di tutte le parti.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che non possa essere messo sullo stesso piano il consenso di tutte le parti. Sussiste un interesse generale a poter seguire il pubblico dibattimento. Raccomanda approvazione del subemendamento 0.12.600.51.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, osserva che la ratio dell'emendamento 12.600 è di evitare l'inquinamento probatorio in relazione alle testimonianze dei testi successivi, che potrebbero essere condizionati dalle dichiarazioni rese dai testi che li hanno preceduti.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), replicando all'onorevole Di Pietro, lo rassicura sul fatto che la figura del pubblico ministero non sta per essere cancellata. Tuttavia, questi, nella nostra Costituzione, è configurato come un soggetto diverso dal Giudice. Sottolinea quindi come il suo gruppo ritenga necessario che il ruolo del pubblico ministero ritorni nel suo alveo, tenendo conto che egli svolge una attività inquirente, anche con rilevanti profili amministrativi, e non giudicante.

Antonio DI PIETRO (IdV), ritiene che la decisione circa l'autorizzazione alle riprese televisive del dibattimento debba essere rimessa al giudice anche indipendentemente dal consenso di tutte le parti.

Donatella FERRANTI (PD), a nome del suo gruppo, aggiunge la propria firma al subemendamento Di Pietro 0.12.6000.51,

Pag. 39

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Di Pietro 0.12.600.51 e approva l'emendamento 12.600 del Governo (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che sull'articolo aggiuntivo Bernardini 12.01 è stato espresso parere favorevole dal relatore e dal Governo. Avverte altresì che gli articoli aggiuntivi Ferranti 12.010, Contento 12.011 e Lo Presti 12.02 condividono la stessa ratio. Pertanto, questi ultimi potrebbero essere riformulati come l'articolo aggiuntivo 12.01.

Antonino LO PRESTI (PdL) rileva che l'articolo aggiuntivo 12.01 è molto più ampio del suo articolo aggiuntivo 12.02 del quale non condivide pienamente la formulazione. Ritiene necessaria una ulteriore riflessione sui soggetti assimilabili ai difensori.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la questione oggetto degli articoli aggiuntivi in esame sia estremamente delicata e, come tale, non risultando chiara la migliore soluzione tecnico-giuridica, debba essere esaminata e risolta in Assemblea. Esprime perplessità sul fatto che siano vietate in maniera assoluta le intercettazioni tra indagato e difensore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea come l'onorevole Di Pietro abbia una visione molto personale del diritto di difesa. È infatti del tutto evidente, e conforme ad un principio di civiltà giuridica, che le comunicazioni tra indagato e difensore siano sempre e comunque riservate.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno l'accantonamento degli articoli aggiuntivi in esame, poiché la questione dell'intercettazione dei difensori è molto delicata.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che l'articolo aggiuntivo Contento 12.011 sia quello che meglio realizzi l'obiettivo di tutelare il diritto di difesa senza creare inutili privilegi. Tale disposizione, infatti, si limita ad integrare la normativa vigente, che comunque prevede al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale il divieto di disporre intercettazione nei confronti dei difensori e di una serie di altri soggetti, stabilendo - colmando una grave lacuna - che il divieto opera anche nel caso che l'intercettazione sia eseguita su una utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati. Invita pertanto al ritiro degli articoli aggiuntivi 12.01, 12.02 e 12.010.

Antonino LO PRESTI (PdL), precisa che il suo articolo aggiuntivo 12.02 consente l'applicazione del divieto in una fase antecedente rispetto a quella degli altri articoli aggiuntivi.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 12.01, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ferranti 12.010 e approva l'articolo aggiuntivo Contento 12.011 (vedi allegato).

Antonino LO PRESTI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 12.02, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, prima di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, ritiene che la Commissione debba esaminare le proposte emendative precedentemente accantonate relative all'articolo 2, in quanto si tratta sostanzialmente di precetti che poi trovano proprio nell'articolo 13 la loro sanzione. Pone pertanto in votazione l'emendamento Bergamini 2.13.

Lanfranco TENAGLIA (PD), ritiene che l'emendamento 2.13 crei una certa confusione e sovrapposizione tra l'articolo 684 e l'articolo 167, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Pag. 40

L'emendamento in esame introdurrebbe un nuovo reato, con conseguente concorso materiale. Inoltre desta perplessità il tipo di richiamo al predetto articolo 167, comma 2, che sembrerebbe essere riferito unicamente alla pena. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

Antonio DI PIETRO (IdV), intervenendo sull'emendamento 2.13, ritiene che l'applicazione, sia pure in relazione alla sola pena dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 comporterebbe una sovrapposizione con l'articolo 684 del codice penale, che non sarebbe di facile soluzione. Esprime quindi la totale contrarietà del suo gruppo.

Deborah BERGAMINI (PdL) rileva che l'emendamento da lei proposto è dettato dall'esigenza di rafforzare la sanzione di illecita pubblicazione delle intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione da parte dell'autorità giudiziaria e, quindi, delle intercettazioni già dichiarate irrilevanti o disposte in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
La condotta illecita in esame lede non solo la segretezza della corrispondenza e, più in generale, la privacy dei cittadini, ma anche l'autorità delle decisioni giudiziarie. È, infatti, evidente che la pubblicazione delle intercettazioni vanifica, di fatto, l'ordine di distruzione. Sarebbe del tutto inutile, e perciò assolutamente irragionevole, prevedere la distruzione di un documento senza vietarne, contestualmente, la divulgazione.Non ritiene che la fattispecie che il suo emendamento intende prevedere possa tradursi in una contravvenzione come avverrebbe qualora l'emendamento venisse trasformato in una aggravante dell'articolo 684. A tale proposito ricorda la diversa disciplina delle contravvenzioni rispetto ai delitti, facendo riferimento in particolare al patteggiamento, rilevando come la condotta che il suo emendamento intende punire debba, in ragione della gravità del fatto, essere ricondotta nell'ambito dei delitti.
Ritiene adeguato estendere le sanzioni previste dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 alla condotta illecita in esame in quanto quest'ultima è, per molti versi, analoga alle condotte illecite punite dal medesimo articolo 167 e, segnatamente, a quella prevista dal secondo comma. Nell'emendamento si prevede, inoltre, che la condotta in discussione sia equiparata soltanto ai fini della pena a quella indicata dall'articolo 167, secondo comma, e costituisca, pertanto, un reato autonomo e distinto rispetto a quello contemplato dallo stesso articolo. A differenza delle ipotesi di reato previste dall'articolo 167, secondo comma, non si richiede, ai fini della sua integrazione, la ricorrenza del dolo specifico, ossia che l'agente abbia agito «al fine di trarre profitto o di recare ad altri un danno», dovendosi in questo caso ritenersi perfezionata la fattispecie criminosa in conseguenza della mera pubblicazione di intercettazioni di cui sia stata disposta la distruzione. Tale scelta è dettata dal fatto che la diffusione dei dati personali contenuti nelle intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione è connotata da un maggior disvalore rispetto alle condotte previste dall'articolo 167, secondo comma. Essa, infatti, lede il diritto alla privacy, il principio di autorità delle decisioni ed, inoltre, quello di segretezza delle comunicazioni tutelato, come è noto, dall'articolo 15 della Costituzione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva che le due fattispecie sono distinte: da un lato vi è una contravvenzione (l'articolo 684), dall'altro un delitto qualificato da dolo specifico. Pertanto manifesta perplessità sulla tesi secondo cui il richiamo all'articolo 167 sia limitato all'applicazione della pena ivi prevista.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di comprendere e condividere la ratio sottesa all'emendamento in esame. Tuttavia ritiene che questo debba essere riformulato prevedendo una autonoma fattispecie penale, che vada a sanzionare una condotta che sostanzialmente assimilabile alla costituzione di una banca dati illecita.

Pag. 41

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condividendo le perplessità dell'onorevole Contento, ritiene opportuno trasformare l'emendamento in una modifica al codice penale.

Antonino LO PRESTI (PdL) condivide quanto affermato dall'onorevole Contento. Non ritiene infatti convincente la collocazione sistematica della disposizione in esame nel codice di procedura penale.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'emendamento 2.13 sia assolutamente da respingere, piuttosto che da riformulare.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce che la questione va approfondita con riferimento alla modifica dell'articolo 684 del codice penale, prevedendo una specifica aggravante.

Alfonso PAPA (PdL) osserva che l'onorevole Bergamini ha messo in luce un profilo dolente, evidenziando l'incapacità del sistema a tutelare la posizione dei soggetti estranei alle indagini. Considera la proposta emendativa di rilievo ed il relativo testo presentato una equilibrata mediazione. Non ritiene in ogni caso che la questione si possa risolvere prevedendo un'aggravante dell'articolo 684.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, propone all'onorevole Bergamini di riformulare l'emendamento 2.13 come un emendamento volto a integrare l'articolo 617 del codice penale (vedi allegato). Qualora riformulato, l'emendamento sarà riferito all'articolo 13, avente ad oggetto le modifiche al codice penale.

Deborah BERGAMINI (PdL), accetta la proposta di formulazione del relatore.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole sull'emendamento 13.700 (ex 2.13).

Lanfranco TENAGLIA (PD) esprime la contrarietà del suo gruppo anche nei confronti dell'emendamento 13.700.

La Commissione approva l'emendamento 13.700 (ex 2.13) (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che era stato accantonato l'articolo aggiuntivo 2.02, con invito alla riformulazione per evitare il rischio di oscurare completamente l'immagine dei magistrati a discapito del diritto di cronaca.

Francesco Paolo SISTO (PdL), ritiene che il suo articolo aggiuntivo 2.02 potrebbe essere riformulato prevedendo un comma aggiuntivo all'articolo 114 del codice di procedura penale da inserire dopo il comma 6-bis. L'emendamento dovrebbe prevedere che il divieto relativo alla diffusione delle immagini non si applica nel caso in cui siano disposte le riprese del dibattimento nonché in tutti i casi in cui vi sia il rischio di violazione del diritto di cronaca.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo 2.02 nel senso prospettato dall'onorevole Sisto (vedi allegato). Qualora venisse accettata la riformulazione, non si tratterebbe più di un articolo aggiuntivo ma di una modifica all'articolo 2, avente ad oggetto le modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale.

Francesco Paolo SISTO (PdL) accetta la proposta di riformulazione del relatore.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.700 (ex 2.02)

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.700 (ex 2.02).

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime disaccordo sull'emendamento 2.700 (ex 2.02). Si tratta di una inutile criminalizzazione

Pag. 42

della categoria dei magistrati, attuata peraltro con una norma che è anche tecnicamente erronea.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con l'esigenza di tutela della riservatezza, ma ritiene erroneo introdurre una disciplina come quella prevista dall'emendamento in esame, tanto più nell'articolo 114 del codice di procedura penale. Ritiene inaccettabile equiparare, ai fini della segretezza, gli atti di indagine ai nominativi e all'immagine dei magistrati. Inoltre rileva quanto sia estremamente difficile valutare quando la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea come l'emendamento in esame sanzioni la stampa e solo indirettamente il magistrato. Il divieto potrà essere facilmente eluso dalla stampa medesima ed i giornalisti potranno sempre eccepire di avere correttamente esercitato il diritto di cronaca.

Maurizio SCELLI (PdL) esprime profonda stima per i magistrati i quali, tuttavia, devono parlare solo attraverso gli atti processuali, anche perché certe forme di protagonismo fanno perdere credibilità alla magistratura nel suo complesso. Lo stesso onorevole Di Pietro è un prodotto di questo protagonismo. La norma serve a restituire al magistrato la sua posizione centrale senza inficiale in alcun modo il diritto di stampa. Rileva infine che se il sistema funzionasse correttamente una simile norma non urterebbe la sensibilità di nessuno: né dei magistrati, né dei giornalisti.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come, se fosse stata in vigore la norma in esame, nessuno avrebbe mai conosciuto giudici come Falcone e Borsellino. Evidenzia inoltre come apprendere quello che fa un magistrato attenga al normale controllo democratico. Si tratta oltretutto di norma fortemente contraddittoria che, semmai, dovrebbe essere estesa a tutti gli attori del processo, compreso i difensori.

Guido MELIS (PD) sottolinea come oggi si viva nella società dell'immagine e come, pertanto. un simile intervento normativo appaia del tutto anacronistico e inadeguato, oltre che inefficace. La vera anomalia è piuttosto che alcuni processi si celebrano attraverso trasmissioni televisive. Occorrerebbe un ritorno comportamenti sobri da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede di fare una riformulazione dell'emendamento volta ad estenderne l'applicazione anche ai difensori.

Francesco Paolo SISTO (PdL), replicando all'onorevole Di Pietro, osserva che l'estensione applicativa dell'emendamento da lui proposta è inaccettabile in quanto introduce un elemento eterogeneo, che non ha alcuna attinenza con la ratio dell'emendamento stesso.

La Commissione approva l'emendamento Sisto 2.700 (ex 2.02) (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Sisto 2.700, non sarà posto in votazione l'articolo aggiuntivo Mario Pepe (PdL) 10.01. Avverte quindi che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 13.13.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda approvazione del suo emendamento 13.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 13.14, 13.15 e 13.16 e approva l'emendamento Ferranti 13.9 (vedi allegato).

Lo Presti ritira il proprio emendamento 13.35.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 13.21, 13.20, 13.19, 13.25, 13.24, 13.23 e 13.22.

Pag. 43

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.8, ritenendo che reati quali, ad esempio, la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale debbano essere sempre e comunque assoggettati alla disciplina dell'articolo 11 del codice di procedura penale, mutando quindi la competenza territoriale anche nel caso in cui soggetto attivo del reato non sia un magistrato.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 13.8.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritira il suo emendamento 13.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 13.17 e 13.18.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda di aver espresso parere favorevole sull'emendamento 13.10, qualora venisse soppressa la sanzione detentiva.

Enrico COSTA (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del relatore (vedi allegato).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Costa 13.10 (nuova formulazione) (vedi allegato), e respinge l'emendamento Di Pietro 13.26.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.7, che rende più coerente il quadro sanzionatorio.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara la propria contrarietà all'emendamento 13.7, in quanto esso, al contrario di quanto affermato dal presentatore, non è coerente con il quadro sanzionatorio delineato dal disegno di legge.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) sottolinea che, per conferire coerenza al quadro sanzionatorio, occorre aumentare le pene nei confronti di chi fa intercettazioni abusive.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che le osservazioni dell'onorevole Vietti siano sostanzialmente condivisibili.

Pierluigi MANTINI (PD) auspica che il Governo possa riconsiderare il tema in questione, poichè si crea una sproporzione tra le sanzioni previste nel disegno di legge, non sembrando adeguate quelle nei confronti di coloro che effettuano intercettazioni abusive.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce che molte questioni potranno essere approfondite nel corso dell'esame in Assemblea. Per quanto attiene all'emendamento in esame, il parere del Governo rimane contrario.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) rileva come le osservazioni dell'onorevole Vietti meritino un ulteriore approfondimento. Ritiene pertanto opportuno che l'emendamento sia ritirato per essere ripresentato in Assemblea.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva con rammarico l'atteggiamento di piena chiusura del rappresentante del Governo che sembrerebbe avere il mandato di non far modificare il provvedimento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che il Governo che molti pareri sono stati modificati e che vi è l'impegno a rivalutare e discutere molte questioni in Assemblea.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva che in realtà i margini per modificare il provvedimento sono pressoché inesistenti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce di aver valutato tutti gli emendamenti. Per alcuni è stato modificato parere, mentre per altri il parere è rimasto immutato. Occorre rispettare queste scelte.

Pag. 44

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vietti 13.7 e Di Pietro 13.27, 13.30, 13.29, 13.28, 13.34 e 13.31.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che sull'emendamento Sisto 13.100 è stato espresso parere favorevole, purchè riformulato come una modifica puntuale dell'articolo 684. Propone pertanto al presentatore di riformularlo (vedi allegato).

Francesco Paolo SISTO (PdL) riformula il suo emendamento 13.100 nel senso indicato dal relatore.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che l'emendamento in esame non sia tecnicamente convincente.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 13.100, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sisto 13.100 (nuova formulazione) (vedi allegato) e respinge l'emendamento Ferranti 13.2.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il subemendamento 0.13.600.50 e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo necessario un sostanziale inasprimento delle sanzioni per rendere coerente il quadro sanzionatorio. Ritiene che la pena prevista dal Governo appaia troppo tenue in caso di arbitraria pubblicazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.13.600.50 e 0.13.600.51

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.13.600.41.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di fare proprio il subemendamento Contento 0.13.600.41, in quanto inasprisce le pene rispetto all'emendamento del Governo.

La Commissione respinge il subemendamento 0.13.600.41, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il suo subemendamento 0.13.600.52, volto a rafforzare le sanzioni per la pubblicazione arbitraria in caso di recidiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Di Pietro 0.13.600.52 e approva l'emendamento 13.600 del Governo (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore del subemendamento 0.13.6001.1, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.13.601.50; 0.13.601.52 e 0.13.6001.51.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira i suoi subemendamenti 0.13.601.40 e 0.13.601.41.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di fare propri i subemendamenti 0.13.601.40 e 0.13.601.41.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 0.13.601.40 e 0.13.601.41, fatti propri dall'onorevole Di Pietro.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il suo subemendamento 0.13.601.53 volto a subordinare l'oblazione al consenso della persona offesa, per garantire a quest'ultima una sostanziale possibilità di difesa.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.13.601.53.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara l'astensione del gruppo del Partito democratico sull'emendamento 13.601 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 13.601 del Governo (vedi allegato) e

Pag. 45

respinge gli identici emendamenti Bernardini 13.5 e Di Pietro 13.32, nonché gli emendamenti Ferranti 13.3, Di Pietro 13.33 e Vietti 13.6.

Enrico COSTA (PdL) ritira il suo emendamento 13.11.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 13.01 che appare sostanzialmente corrispondente al suo emendamento 13.8, respinto dalla Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) esprime contrarietà all'articolo aggiuntivo 13.01, che introdurrebbe una norma grave e inaccettabile, trattandosi di una ingiustificata alterazione delle regole di competenza territoriale.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) rileva che l'articolo aggiuntivo sembra ampiamente condiviso, anche dall'UDC. Esso è volto ad evitare che il magistrato che dia illecitamente una notizia ad un giornalista poi debba aprire un procedimento contro ignoti sostanzialmente «autoindagandosi».

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che l'articolo aggiuntivo non debba riferirsi anche all'articolo 684, che trova applicazione in particolare nei confronti dei giornalisti.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva che il 684 presuppone una previa violazione del segreto d'ufficio.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO propone di riformulare l'articolo aggiuntivo riferendolo unicamente all'articolo 379-bis. In particolare potrebbe essere un comma aggiuntivo di tale articolo.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) accetta la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'articolo 13.01, come riformulato. Tale articolo aggiuntivo si trasforma quindi in emendamento all'articolo 13.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime il timore che la norma oggetto dell'emendamento possa prestarsi a strumentalizzazioni che potrebbero incidere sul principio del giudice naturale.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 13.300 (ex. 13.01).

La Commissione approva l'emendamento Brigandì 13.300 (ex 13.01) (vedi allegato).

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di apporre la sua firma all'emendamento Zaccaria 14.1 e lo illustra, sottolineando l'opportunità di sopprimere una norma che pone una grave sanzione a carico degli editori. Tale sanzione può infatti determinare indebite pressioni degli editori nei confronti dei giornalisti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaccaria 14.1 e Di Pietro 14.2.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda approvazione del suo subemendamento 0.14.600.50, volto a prevedere che alla condanna dell'editore consegua la sanzione accessoria della sospensione della pubblicazione, che sarà più severa in caso di recidiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Di Pietro 0.14.600.50, approva l'emendamento 14.600 del Governo (vedi allegato) e respinge gli emendamenti Di Pietro 15.2, 15.3, 15.4.

Marilena SAMPERI (PD) fa proprio l'emendamento Zaccaria 15.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaccaria 15.1 e Di Pietro 15.5, 15.6 e 15.7.

Pag. 46

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 15.01 e dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Costa 15.03, in quanto volto ad introdurre una disciplina assolutamente non compatibile col funzionamento degli uffici giudiziari ed in contrasto con i principi che regolano la contabilità dello Stato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Costa 15.03 (vedi allegato).

Enrico COSTA (PdL) ritira i suoi articoli aggiuntivi 15.04 e 15.02.

Roberto RAO (UdC) illustra l'articolo aggiuntivo Pezzotta 16.01, volto ad istituire l'agenzia per le comunicazioni e la sicurezza delle reti dello Stato, quale responsabile di tutte le operazioni di intercettazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pezzotta 16.01.

Antonio DI PIETRO (IdV), in relazione all'articolo aggiuntivo Vietti 16.02, esprime la sua ferma contrarietà alla previsione di uno stanziamento annuale massimo di spesa riguardante le operazioni di intercettazione. Le intercettazioni, peraltro, non costituiscono un costo elevato se rapportate agli effetti benefici prodotti. La disposizione in esame riduce ulteriormente l'efficacia delle indagini. Sul punto si riserva di intervenire ulteriormente in Assemblea.

Roberto RAO (UdC) sottolinea come l'articolo aggiuntivo in esame preveda una elasticità nel meccanismo che consente di derogare al limite massimo.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara la ferma contrarietà del suo gruppo all'articolo aggiuntivo 16.02. Sottolinea, in particolare, la totale mancanza di qualsiasi indicazione circa i parametri da utilizzare per definire il tetto massimo di spesa. Il meccanismo di deroga, infine, rischia di bloccare o quanto meno rallentare le attività investigative.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene inaccettabile che sia il Ministro della giustizia e, quindi, il Governo a stabilire quanto possa spendere ogni procura per effettuare le intercettazioni. Si tratta di una inaccettabile invasione della sfera di autonomia della magistratura.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Vietti 16.02 (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che è stato accantonato l'emendamento Vietti 4.611 (ex 0.4.600.11) presupponendo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 16.02.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea che l'emendamento non prevede, in conformità al deceto legislativo n. 106 del 2006, il visto del procuratore capo sull'atto di un suo sostituto, quanto piuttosto l'assenso scritto. Ritiene che tale disposizione riduca in maniera sostanziale l'autonomia del pubblico ministero, sottoponendolo al capo del proprio ufficio anche per gli atti di indagine. Esprime la contrarietà del suo gruppo all'emendamento in esame.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea come l'assenso scritto rappresenti un ulteriore inutile ostacolo all'utilizzo delle intercettazioni.

La Commissione approva l'emendamento Vietti 4.611 (ex 0.4.600.11) (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sono stati accantonati gli articoli aggiuntivi Vietti 2.01 e Vitali 4.01.

Roberto RAO (UdC) ritira il suo articolo aggiuntivo 2.01.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 4.01, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Pag. 47

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9 e 18.2.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 18.1, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 18.200 del relatore (vedi allegato).

Antonino LO PRESTI (PdL) ritira il proprio emendamento 18.3.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissione competenti per l'espressione del parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.