CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2009
135.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI. - Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
C. 2031-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Bruno TABACCI, presidente, comunica che il rappresentante del Governo potrà essere presente solo tra venti minuti, pertanto sospende la seduta fino alle 9.25.

La seduta, sospesa alle 9.10, è ripresa alle 9.25.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Ministro Brunetta, segnala che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento Favia 0.3.301.1 e l'articolo aggiuntivo 9.0300 delle Commissioni.

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Fa presente, in primo luogo, che il subemendamento Favia 0.3.301.1 modifica il principio di delega concernente la nomina di un commissario in caso di perdurante inadempimento da parte dell'Amministrazione o del concessionario all'esito del giudizio conseguente alla class action; in particolare, viene soppressa l'esclusione in tale eventualità del risarcimento del danno. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la possibilità, che implicitamente il subemendamento prevede, del risarcimento del danno, in relazione alla nomina del commissario, possa avere riflessi sulla finanza pubblica. Osserva, peraltro, che il testo del Senato non escludeva la possibilità di ottenere il risarcimento del danno tramite la class action.
Rileva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 9.0300 delle Commissioni, prevedendo la trasmissione annuale da parte del Governo di una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali nel pubblico impiego, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Segnala altresì che, a seguito di una più attenta valutazione, è emersa l'esigenza di compiere un ulteriore approfondimento sugli emendamenti Paladini 3.33 e Paladini 3.59, sui quali la Commissione ha espresso nulla osta nella seduta del 10 febbraio 2009. Entrambe le proposte prevedono che l'istituzione dell'organismo di valutazione delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'ARAN sia realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, l'emendamento Paladini 3.59 non modifica in alcun modo la disposizione sostanziale, mentre l'emendamento Paladini 3.33 si limita ad escludere la corresponsione di compensi ai componenti dell'organismo.
Al riguardo, ricorda come la relazione tecnica presentata dal Governo sul comma 2, lettera f), dell'articolo 3 quantifichi le diverse spese derivanti dalla disposizione in esame in 2 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, non imputando i maggiori oneri ai soli compensi riconosciuti ai componenti dell'organismo. Non giudica, pertanto, plausibile che agli oneri derivanti dalle proposte si possa far fronte nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo.

Il ministro Renato BRUNETTA pur essendo contrario al merito della proposta emendativa, fa presente che il subemendamento Favia 0.3.301.1 è sostanzialmente indifferente dal punto di vista finanziario, in quanto il contenuto della disposizione risultante dall'approvazione del subemendamento sarebbe sostanzialmente analogo a quello risultante dal testo licenziato dal Senato. Conferma, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 9.0300 non produce alcun effetto finanziario, ricordando che la relazione ivi prevista si pone in una linea di continuità con le misure già adottate dal Governo volte alla razionalizzazione e alla progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nel pubblico impiego, richiamando, in particolare, quanto previsto al riguardo dall'articolo 46-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Esprime, infine, la valutazione contraria del Governo sugli emendamenti Paladini 3.33 e Paladini 3.59, in quanto le proposte sopprimono la copertura finanziaria prevista per l'istituzione dell'organismo di valutazione delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'ARAN.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative in oggetto;
esprime

NULLA OSTA

sul subemendamento 0.3.301.1 e sull'articolo aggiuntivo 9.0300;

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PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.33 e 3.59;

conseguentemente, si intende revocato il parere sugli emendamenti 3.33 e 3.59 espresso nella seduta del 10 febbraio 2009».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
Testo unificato C. 326 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame reca la nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. In proposito, ricorda che la disciplina vigente è costituita dal decreto legislativo n. 251 del 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, recante il relativo regolamento di attuazione. Segnala che il testo in esame, che in alcune parti ricalca e in altre integra o modifica la predetta disciplina, reca, all'articolo 41, una espressa clausola di abrogazione del decreto legislativo n. 251 del 1999 e di «ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge». Rileva, inoltre, che il provvedimento, costituito dal testo unificato delle proposte di legge presentate in materia, come licenziato dalla Commissione di merito, non è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala in primo luogo che gli articoli da 2 a 16 della proposta ripropongono la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 251 del 1999 introducendo talune integrazioni e aggiornamenti. Fra questi segnala, in particolare, che gli articoli 3, 10, 11, 15 e 16 recano, tra l'altro, la previsione di tecniche particolari di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo; la trasformazione del «Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione», tenuto presso ogni camera di commercio, in «Elenco degli assegnatari dei metalli preziosi»; la previsione che tale elenco possa essere consultato gratuitamente, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, non soltanto dalla pubblica amministrazione; la trasformazione del «diritto di saggio e di marchio», da corrispondere per l'assegnazione del marchio di identificazione, dovuto in misura direttamente individuata dal decreto legislativo n. 251 del 1999, in un «diritto di analisi e di marchio» dovuto alla camera di commercio in misura non determinata. Non viene, inoltre, riproposta, nella nuova disciplina, la prescrizione della fattura nel caso di oggetti usati che si intenda escludere dall'obbligo di marchiatura.
In proposito, tenuto conto che le funzioni concernenti l'assegnazione degli identificativi dei marchi e la tenuta dei relativi elenchi vengono svolte - anche secondo la nuova disciplina - dalle camere di commercio, ritiene che andrebbe chiarito se le modifiche della normativa in vigore, contenute nelle disposizioni in esame, possano determinare effetti finanziari negativi connessi ad una riduzione degli introiti dei diritti attualmente riconosciuti alle camere o ad un incremento dei costi a loro carico non compensato da idonei aumenti dei versamenti da parte dei soggetti sottoposti agli obblighi di legge.
Fa, inoltre, presente che l'articolo 9 dispone che il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate

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dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato sia demandato all'Istituto stesso, e che i metodi di analisi siano definiti con il regolamento. I controlli sulle procedure di produzione e sul titolo delle monete emesse saranno di competenza del Ministero dello sviluppo economico, che provvederà anche all'adeguamento delle procedure di analisi al progresso tecnico. Al riguardo, al fine di escludere l'insorgenza di oneri non previsti, ritiene che andrebbe chiarito se l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e il Ministero dello sviluppo economico possano far fronte agli adempimenti previsti dal testo in materia di controlli sulle monete emesse ed al relativo adeguamento delle procedure di analisi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
Segnala, altresì, che gli articoli 17 e 18 e gli articoli da 26 a 33 ripropongono la disciplina in materia di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi già contenuta nel decreto legislativo n. 251 del 1999 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002. In questo quadro, rileva che le funzioni di controllo restano affidate al personale delle camere di commercio, per il quale, con una innovazione rispetto alla normativa vigente, è richiesta la frequenza - con esito positivo - di un apposito corso teorico pratico di formazione. Durante l'espletamento dei relativi servizi il personale riveste funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria. L'articolo 28 prevede, inoltre, analogamente alla normativa in vigore, l'effettuazione di visite ispettive da parte di detto personale, al fine di prelevare campioni, che saranno trattenuti presso la camera di commercio prima dei successivi adempimenti, nonché al fine di verificare la dotazione, le caratteristiche e l'autenticità dei punzoni dei marchi di identificazione. Gli articoli 29 e 30 individuano inoltre le caratteristiche dei laboratori che effettuano le analisi e che rilasciano la necessaria certificazione, prevedendo che siano abilitati dalle camere di commercio, dietro apposita domanda. Come già previsto dalla disciplina vigente, le camere provvedono alla relativa vigilanza. L'articolo 31 prevede, poi, che un soggetto interessato possa richiedere la revisione delle analisi effettuate da uno dei laboratori accreditati nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 15 della legge n. 689 del 1981. Segnala altresì che - in attuazione dell'articolo 15, comma 7, della legge richiamata - il decreto 27 febbraio 2004 ha fissato la somma di denaro che i richiedenti la revisione sono tenuti a versare alla competente tesoreria provinciale dello Stato. Analogamente alla normativa in vigore, l'articolo 33 prevede inoltre il rilascio, da parte dei laboratori accreditati o da parte di appositi organismi di certificazione, di certificazioni facoltative su richiesta dei produttori al fine di garantire la conformità della propria produzione alle disposizioni di legge, mentre l'articolo 18 riconosce la possibilità, su richiesta degli interessati, di sottoporre ad analisi del titolo - da parte dei laboratori accreditati - le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti in metalli preziosi.
A tale riguardo, giudica opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo in ordine al possibile impatto finanziario delle norme richiamate, osservando che a tal fine occorrerebbe escludere che in materia di controllo la nuova disciplina introduca adempimenti aggiuntivi, in capo agli enti pubblici competenti, in precedenza non previsti e suscettibili di determinare effetti onerosi.
Fa, inoltre, presente che l'articolo 34 provvede ad un aggiornamento delle sanzioni previste a legislazione vigente, introducendo un aggravamento delle pene pecuniarie in relazione alle diverse fattispecie di reato. Segnala inoltre che il successivo articolo 35 stabilisce che i proventi delle sanzioni confluiscano in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il fondo è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento dell'attività di vigilanza e per il restante 50 per cento alla realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafo,

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gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dal medesimo Ministero.
Al riguardo, ritiene andrebbe chiarito se la finalizzazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, nella misura del 50 per cento, all'espletamento delle funzioni di vigilanza sia sufficiente a garantire la copertura dei costi per l'effettuazione degli interventi di controllo previsti dalla legge o se a tali funzioni possa provvedersi anche con altre risorse già previste a legislazione vigente. Valuta, in ogni caso, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari del vincolo di destinazione previsto dalla disposizione in esame, anche alla luce del previsto incremento delle sanzioni.
Fa, altresì, presente che l'articolo 37 dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del borsino dell'oro usato, che rileva trimestralmente i valori della compravendita dell'oro e pubblica sui principali quotidiani nazionali la quotazione dell'oro usato a livello nazionale e territoriale, utilizzando la rete delle camere di commercio. Segnala, inoltre, che l'articolo 38 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Comitato nazionale dei metalli preziosi, presieduto dal direttore generale per l'armonizzazione del mercato e composto da 14 membri. Viene specificato che la partecipazione al comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese. Il Comitato è chiamato a formulare un parere sulle norme di attuazione della presente disciplina, rinviate ad un apposito regolamento ai sensi del successivo articolo 40, a fornire chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché a gestire il borsino dell'oro usato, di cui al precedente articolo 37.
Al riguardo, al fine di escludere effetti onerosi connessi all'introduzione delle norme in esame, ritiene andrebbero forniti chiarimenti in ordine ai profili attuativi della nuova disciplina in materia di rilevazione periodica e di pubblicazione dei valori di compravendita dell'oro, nonché alle modalità di istituzione del borsino di cui all'articolo 37 e in materia di funzionamento del comitato di cui all'articolo 38. Giudica necessario che sia chiarito, in particolare, se gli adempimenti previsti dal testo possano essere effettuati nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Nel caso in cui il Governo confermi che a tali disposizioni possa provvedersi nell'ambito degli ordinari stanziamenti, ritiene sarebbe opportuno modificare la disposizioni prevedendo una esplicita clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Bruno TABACCI, presidente, alla luce dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Bruno TABACCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00875 Commercio: Risorse destinate alle regioni meridionali nell'ambito del Quadro strategico nazionale.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) illustra l'interrogazione in titolo,

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evidenziando l'esigenza di disporre di una completa ricostruzione delle risorse attualmente disponibili nell'ambito del Quadro strategico nazionale, anche alla luce dei numerosi interventi di riduzione realizzati.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, riservandosi di valutare attentamente i dati che sono stati forniti. Sottolinea, infatti, come, anche alla luce dell'erosione dei fondi destinati alle aree sottoutilizzate, sia importante chiarire quali siano gli obiettivi prioritari per la destinazione delle risorse.

5-00977 Misiani: Obiettivi della politica economica e sociale del Governo.

Antonio MISIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come le dichiarazioni rese alla stampa dal Ministro Tremonti circa la situazione economica e sociale del nostro Paese non trovino alcun riscontro nei principali indicatori macroeconomici rilevati dalle istituzioni pubbliche e dai più autorevoli organismi di ricerca indipendenti. In tale contesto, valuta quindi assolutamente inadeguata l'impostazione sostanzialmente immobilista adottata dal Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Antonio MISIANI (PD), replicando, evidenzia come l'impostazione della politica economica e sociale del Governo conduca all'individuazione di misure assai distanti da quelle che realmente servirebbero al nostro Paese.

5-00978 Bitonci: Interpretazione del patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), replicando, sottolinea come sia assolutamente necessario assicurare agli enti locali il più ampio utilizzo a fini di investimento delle risorse di cui al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Bruno TABACCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari n. 134 del 10 febbraio 2009, a pagina 75, prima colonna, dopo la sesta riga, sono aggiunte le seguenti:

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Maurizio LEO ed entra a farne parte l'onorevole Antonino LO PRESTI, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.