CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2009
134.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Martedì 10 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.50

5-00223 Motta: Sulla sezione distaccata di Fidenza del Tribunale di Parma.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Auspica, inoltre, che nel giro di pochi mesi sia possibile effettuare una valutazione circa l'ammontare delle risorse recuperabili tramite il «Fondo giustizia» e che tali risorse possano consentire anche la soluzione della questione prospettata dall'interrogante.

Carmen MOTTA (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo. Da tale risposta infatti risulta come le risorse potessero essere meglio utilizzate per risolvere la situazione estremamente precaria nella quale si trova la sezione distaccata di Fidenza del Tribunale di Parma. Sottolinea inoltre come, in termini più generali, i tagli di spesa operati dal Governo siano producendo degli effetti estremamente negativi anche per la funzionalità degli uffici giudiziari.

5-00837 Schirru: Sulla carenza di personale della Casa circondariale di Buoncammino.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ad una analisi precisa della problematica, non sembrano infatti corrispondere soluzioni adeguate, non essendo immaginabile che la questione sottoposta all'attenzione del Governo possa essere risolta con una semplice redistribuzione di personale, atteso che tutti gli istituti penitenziari della Sardegna presentano carenze di organico. La Casa circondariale di Buoncammino, in particolare, risulta del tutto inadeguata alla detenzione di donne con prole. Auspica quindi che si possa dare quanto prima attuazione alle norme esistenti a tutela delle donne e che si possa garantire l'accoglienza a donne con prole anche, se del caso, ricorrendo a un sistema di convenzioni. Sottolinea infine come la situazione della Casa circondariale di Buoncammino richieda un intervento capillare e intenso.

5-00779 Contento: Sul riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Spagna.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. Auspica peraltro che si possa verificare con attenzione che il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Spagna non costituisca uno strumento per aggirare le più severe norme professionali e la difficoltà del superamento dell'esame di Stato in Italia.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte di aver presentato un emendamento (vedi allegato 4) volto a modificare l'articolo 18, nella parte in cui viene fatto riferimento ad un termine già scaduto.
Ricorda che nella scorsa seduta i deputati appartenenti ai gruppi PD, IDV e UDC hanno contestato l'assenza del Governo e abbandonato i lavori della Commissione. Oggi il rappresentante del Governo è presente, per cui chiede se vi siano degli interventi prima di passare alla espressione dei pareri sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Lanfranco TENAGLIA (PD), con riferimento al dibattito svoltosi nella precedente seduta, invita il rappresentante del Governo a fornire dei chiarimenti sulla posizione dell'esecutivo in merito ai forti e profondi dissensi manifestati da alcuni autorevoli esponenti della maggioranza sia sul disegno di legge del Governo che sugli emendamenti da questo presentati. Ritiene che non si possa passare all'esame degli emendamenti se prima non sia fatto un chiarimento sulla posizione del Governo e della maggioranza in ordine ai principi sui quali si basa la riforma delle intercettazioni all'esame della Commissione.

Enrico COSTA (PdL), replicando all'onorevole Tenaglia, osserva che la posizione

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del Governo risulterà in maniera chiara una volta che saranno espressi i pareri sugli emendamenti presentati, secondo quanto previsto dal Regolamento. Ritiene, quindi, superfluo chiedere al Governo ulteriori chiarimenti sui testi in esame.

Antonio DI PIETRO (IdV), concordando con quanto rilevato dall'onorevole Tenaglia, sottolinea l'esigenza che, prima di proseguire i lavori, la Commissione sia messa in condizione di conoscere se vi siano margini di intervento per apportare modifiche al disegno di legge.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide assolutamente l'intervento dell'onorevole Costa, in quanto alla luce dei rilievi mossi da deputati della maggioranza al testo del Governo, sarebbe oggi necessario un intervento di natura politica da parte del rappresentante del Governo, non essendo certamente sufficienti le valutazioni ricavabili dai pareri che saranno a breve espressi.

Roberto RAO (UdC) ritiene che le questioni sollevate nella scorsa seduta da deputati di maggioranza abbiano una valenza politica che non può essere ristretta alla fase della espressione dei pareri. È pertanto necessario un intervento chiarificatore da parte del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, facendo riferimento ad una critica espressa nella scorsa seduta dall'onorevole Ferranti circa la sua assenza in Commissione, rileva di non avere alcuna predilezione, come invece è stato affermato, per i lavori del Senato. In realtà, dichiara di non aver potuto partecipare ai lavori della Commissione del 5 febbraio scorso, in quanto era impegnato al Senato, dove in Assemblea si stava procedendo all'approvazione del disegno di legge in materia di sicurezza. Prendendo spunto proprio da tale provvedimento, osserva che è fisiologico che nel corso del dibattito parlamentare vi possano anche essere delle divergenze tra le posizioni del Governo e quelle di deputati della maggioranza. Tali divergenze possono essere superate proprio attraverso l'esame parlamentare. Così è in massima parte avvenuto con il disegno di legge sulla sicurezza, che ha visto, in alcuni suoi punti, anche il raggiungimento di un accordo unanime con i gruppi di opposizione.
Per quanto attiene al disegno di legge in esame, questo si basa sulla constatazione che le norme che disciplinano i presupposti necessari per poter disporre le intercettazioni hanno avuto, nei fatti, una applicazione che ha portato, in diversi casi, ad un vero e proprio abuso. Tutto ciò nonostante la formulazione letterale di tali presupposti sia estremamente chiara, richiedendo una assoluta indispensabilità delle intercettazioni medesime ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel corso degli anni si è sviluppato un dibattito, in dottrina e tra gli operatori della giustizia, finalizzato a trovare dei rimedi che dal punto di vista normativo potessero mettere un freno ad una prassi oramai insostenibile, che ha portato ad autorizzare operazioni di intercettazioni anche in casi non riconducibili ai parametri dettati dalla legge. Gli emendamenti del Governo sono stati elaborati tenendo conto proprio di questo dibattito.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che il rappresentante del Governo non ha assolutamente affrontato le questioni poste da deputati della maggioranza nella scorsa seduta. Si tratta di questioni estremamente gravi e rilevanti, in quanto attinenti alle fondamenta della riforma delle intercettazioni voluta dal Governo. In particolare, invita il sottosegretario a soffermarsi sul nuovo presupposto necessario per disporre le intercettazioni, relativo ai gravi indizi di colpevolezza, ritenendo che tale presupposto finisca per azzerare sostanzialmente le intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che la Commissione, anche attraverso le audizioni svolte, abbia approfondito in maniera più che adeguata il

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tema della riforma delle intercettazioni. Proprio a seguito di alcune audizioni, dichiara di aver maturato il convincimento circa l'opportunità di migliorare il testo del Governo: reintroducendo la medesima lista di reati prevista dalla normativa vigente per poter disporre le intercettazioni, nonché confermando l'attuale normativa in materia di intercettazioni ambientali in ordine ai reati di maggiore allarme sociale, tra i quali richiama quelli di mafia e terrorismo. Per quanto attiene la lista dei reati, il dibattito parlamentare è servito affinché il Governo presentasse un emendamento volto a ripristinare la lista vigente, mentre, per le intercettazioni ambientali, preannuncia il proprio parere favorevole al subemendamento 0.3.600.41 dell'onorevole Contento, volto a confermare l'attuale disciplina per le intercettazioni ambientali aventi ad oggetto i reati di mafia e terrorismo, oltre che altri gravi reati.
Nell'esprimere il proprio parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi, fa presente che si limiterà ad indicare le proposte emendative sulle quali esprime parere favorevole. Chiede quindi il ritiro di tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, avvertendo che, nel caso non dovessero essere ritirati, il parere dovrà essere considerato contrario.
In relazione all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo 1.600 e 1.601.
In merito all'articolo 2 esprime parere favorevole sull'emendamento Lo Presti 2.39, qualora riformulato come periodo aggiuntivo al nuovo comma 7 dell'articolo 114 del Codice di procedura penale, e sugli emendamenti Bergamini 2.13 e Brigandì 2.7 nonché sull'articolo aggiuntivo Sisto 2.02, qualora riformulato sopprimendo le parole «e dell'immagine».
Sull'articolo 3 esprime parere favorevole sul subemendamento Contento 0.3.600.41 qualora riformulato sotto un profilo unicamente sistematico e che non incide assolutamente sul suo contenuto. In particolare, il subemendamento dovrebbe essere trasformato in un subemendamento all'emendamento 4.600 del Governo nella parte in cui sono disciplinate in via autonoma, secondo il criterio del doppio binario, le intercettazioni relative ai reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, che sono oggetto proprio del subemendamento 0.3.600.41. In particolare la disciplina delle intercettazioni ambientali previste dal subemendamento per tali reati dovrebbe essere prevista come un periodo aggiuntivo del comma 3-bis dell'articolo 267. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.600 del Governo.
In merito all'articolo 4, esprime parere favorevole sul subemendamento del Governo 0.4.600.200, sull'emendamento 4.600 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Vitali 4.01, ove riformulato attribuendo al Tribunale collegiale di cui all'articolo 267, comma 1, la competenza ad emanare il decreto motivato di autorizzazione di acquisizione dei tabulati.
Sull'articolo 5 esprime parere favorevole sugli emendamenti Vietti 5.20, Ferranti 5.7 e Lo Presti 5.37.
Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brigandì 9.01 e, in relazione all'articolo 10 sulle proposte emendative sostanzialmente identiche Contento 10.3 e Ferranti 10.02, tra le quali se ne dovrà poi scegliere una per l'approvazione.
Sull'articolo 12 esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 12.600 nonché sugli articoli aggiuntivi sostanzialmente identici Bernadini12.01 e Ferranti 12.010.
In merito all'articolo 13, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 13.9 e Costa 13.10, qualora riformulato limitandolo alla sola pena pecuniaria; Sisto 13.100, ove sia riformulato come un periodo aggiuntivo all'aggravante di cui all'articolo 684 previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13. In particolare, l'emendamento potrebbe essere formulato nella seguente maniera: «si applica la stessa pena se il fatto di cui al primo comma riguarda la pubblicazione e la diffusione dei nominativi dei magistrati in violazione dell'articolo 114, comma 8, del Codice di procedura penale». Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 13.600 e 13.601.

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Sull'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 14.600.
In merito agli articoli 15 e 16 esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 15.03 Costa e 15.02 Vietti.
Raccomanda infine l'approvazione del suo emendamento 18.500 diretto ad eliminare il riferimento nella norma transitoria ad una data già trascorsa.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore. Si sofferma sull'articolo aggiuntivo Sisto 2.02 sottolineando l'opportunità di una sua riformulazione volta a sopprimere il divieto di pubblicare le immagini dei magistrati, rilevando come sarebbe altrimenti necessario oscurare tutte le immagini anche di cronaca nelle quali dovesse comparire un magistrato.
Per quanto attiene all'invito al ritiro degli emendamenti volti a sottrarre dalla disciplina delle intercettazioni le riprese visive che non siano a contenuto captativo, argomenta la contrarietà a tali emendamenti in base alla interpretazione che la giurisprudenza dà delle riprese visive. A tale proposito, osserva che, secondo la giurisprudenza, rientrano nell'ambito della disciplina delle intercettazioni tutte le riprese visive che abbiano contenuto captativo di conversazioni. Le altre riprese visive possono quindi essere effettuate senza le autorizzazioni di cui all'articolo 267 del codice di procedura penale.
Il parere favorevole sul subemendamento Contento 0.3.600.41, sia pure riformulato, si basa sull'esigenza di rendere realmente effettivo il criterio del doppio binario, secondo il quale le intercettazioni per mafia e terrorismo devono avere una disciplina meno rigorosa rispetto a quella generale.
È stato espresso parere contrario sugli emendamenti volti a rivedere la scelta del Governo di ancorare le intercettazioni ai gravi indizi di colpevolezza, in quanto, per evitare un uso strumentale del mezzo delle intercettazioni, occorre spostare l'attenzione dal reato al soggetto da intercettare. Potrà essere intercettato, salvo che si tratti di reati contro ignoti, solamente colui in relazione al quale già si sono formati degli indizi di colpevolezza. In tal modo si potrà porre rimedio, almeno in parte, al triste fenomeno delle «intercettazioni a rete».
Sottolinea la scelta del Governo effettuata nell'emendamento 4.600 di attribuire al tribunale con sede distrettuale, anziché provinciale, la competenza in merito all'autorizzazione delle intercettazioni, ritenendo che in tal modo possano essere superate le obiezioni relative ai rischi di incompatibilità derivanti dall'attribuzione di tale competenza ad un giudice collegiale in luogo del giudice monocratico.
Per quanto attiene alla richiesta dell'onorevole Vitali di prevedere una sorta di automatismo tra la sottoposizione ad intercettazione e l'iscrizione nel registro degli indagati, osserva che, proprio in ragione del nuovo presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non si dovrebbe porre la questione, in quanto il soggetto intercettato, gravando su di esso tali indizi, sarà stato sicuramente già iscritto nel registro degli indagati.

Luigi VITALI (PdL) dichiara di non condividere l'obiezione del rappresentante del Governo, poiché i criteri di iscrizione nel registro degli indagati non coincidono necessariamente con quelli in base ai quali sono rilevati i gravi indizi di colpevolezza. Ritiene che su tale questione sia opportuna una riflessione, in quanto occorre assolutamente scongiurare il rischio che sia confermata la prassi secondo cui viene ritardata l'iscrizione nel registro degli indagati, facendo venire meno quelle garanzie per la difesa che hanno il proprio presupposto in tale iscrizione.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva che il sottosegretario Caliendo nel suo ultimo intervento sembra aver fornito qualche ulteriore elemento rispetto a quanto potrebbe desumersi dalla mera espressione dei pareri. Prende atto in particolare che il Governo ha espresso parere favorevole su un subemendamento a un emendamento del Governo medesimo. Ciò significa che il Governo cambia nuovamente idea ritornando sui propri passi.

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Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che tanto il relatore quanto il Governo hanno espresso parere favorevole sul subemendamento 0.3.600.41 Contento, che amplia la possibilità di disporre le intercettazioni ambientali alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi di reato. Osserva peraltro che il Governo può senz'altro esprimere parere favorevole su subemendamenti relativi a propri emendamenti, senza che a ciò debba essere riconnesso necessariamente un particolare significato.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2, soppressivo dell'intero articolo 1. Sottolinea il fatto che, per quanto sia condivisibile la ratio di garantire l'imparzialità del giudice, gli strumenti predisposti dall'articolo 1 possono prestarsi a strumentalizzazioni, consentendo una agevole sottrazione delle indagini ai pubblici ministeri designati e dei processi ai magistrati giudicanti, con sostanziale violazione del principio costituzionale del «giudice naturale». L'articolo in esame è formulato in modo estremamente generico e non tiene conto delle disciplina sull'ordinamento giudiziario che già prevede le modalità attraverso le quali i magistrati possono rilasciare dichiarazioni, configurando un illecito disciplinare in caso di violazione delle stesse.
Il procedimento previsto dall'articolo 1 è abnorme, formulato in modo generico e indeterminato e non idoneo a raggiungere lo scopo. Ritiene che sia giuridicamente assurdo che una semplice denuncia per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, con conseguente iscrizione del magistrato nel registro degli indagati, possa essere sufficiente per sottrarre a quest'ultimo le indagini. Forti perplessità suscita anche l'inciso secondo il quale dovrebbe essere «sentito» il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, in quanto, per la sua genericità e indeterminatezza, non può certo essere considerato uno strumento di garanzia per il magistrato indagato.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.11, volto ad esprimere una netta contrarietà politica alla complessiva disciplina dell'articolo 1. Si riserva peraltro di intervenire nel prosieguo su specifiche questioni di merito relative alla predetta disciplina.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferranti 1.2 e Di Pietro 1.11, nonché l'emendamento Di Pietro 1.12.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore, dell'emendamento 1.7, si ritiene che lo stesso vi abbia rinunciato.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento 1.7 Paolini ed illustra i propri emendamenti volti a modificare la disciplina dell'articolo 1, comma 1. Rileva in particolare come la formula dell'articolo 1, comma 1, capoverso «h-bis» sia estremamente generica, essendo necessario specificare a seguito di quali dichiarazioni debba scattare l'obbligo di astensione. Non potrebbe infatti trattarsi di semplici notizie sull'orario di svolgimento di determinate attività o di dichiarazioni su fatti non coperti da segreto istruttorio. Ritiene altresì necessario stabilire dei termini precisi per il divieto di rilasciare le dichiarazioni in questione. Ritiene conclusivamente che la formulazione della norma sia troppo generica e limiti eccessivamente i cittadini ad essere informati sui fatti giudiziari.

Cinzia CAPANO (PD) rileva come l'emendamento 1.7, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, non sia in linea con gli altri emendamenti dell'onorevole Di Pietro, enfatizzando l'indeterminatezza della fattispecie. Ritiene che la disciplina in esame violi il principio del «giudice naturale» a causa dell'eccessiva genericità della formulazione. In particolare, la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, introduce una nuova fattispecie di astensione che potrà essere strumentalizzata e creare una dilatazione dei tempi processuali

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che favorirà il maturarsi della prescrizione. D'altra parte è significativo il fatto che emendamenti correttivi sul punto siano stati presentati anche da esponenti della maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.7 Paolini, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, 1.15, 1.14, 1.16 e 1.17 Di Pietro.

Luigi VITALI (PdL), accogliendo l'invito del relatore e del Governo, ritira l'emendamento 1.10. Chiede peraltro di fornire più dettagliate spiegazioni in merito all'invito al ritiro.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, replicando all'onorevole Vitali, ritiene non appropriato prevedere tra le ipotesi di astensione la semplice pubblica manifestazione di giudizi negativi sulla legislazione, potendosi trattare di considerazioni tecnico-giuridiche del tutto legittime. La seconda parte dell'emendamento 1.10, invece, appare disciplinare un'ipotesi già prevista dalla legge.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, nel condividere sostanzialmente le osservazioni del relatore, rileva che l'emendamento in questione prevede un'ipotesi di astensione molto generica e un'ulteriore ipotesi che sembra già disciplinata dal codice di rito.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento 1.10 Vitali.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritiene che non sia possibile che un deputato faccia proprio un emendamento già ritirato dal presentatore.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, precisa che è prassi nelle Commissioni che gli emendamenti ritirati dai presentatori possano essere fatti propri da altri deputati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.10 Vitali, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, e 1.13 Di Pietro.

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento 1.8 Vietti, volto ad integrare l'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, con la previsione della rilevanza ai fini dell'astensione del giudice o della sostituzione del pubblico ministero dell'iscrizione nel registro degli indagati anche per il reato di cui all'articolo 326 del codice penale. L'emendamento mira altresì ad escludere una qualsiasi valutazione preliminare ed incidentale sulla notizia di reato.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che il punto condiviso da maggioranza e opposizione è rappresentato dalla necessità di limitare gli abusi e gli eccessi di pubblicità con riferimento alle intercettazioni, e più in generale, ai procedimenti penali. Se questo è l'elemento di condivisione, gli strumenti previsti dall'articolo 1 del provvedimento appaiono profondamente erronei, poiché consentono a chiunque con estrema facilità, di determinare l'astensione del giudice o la sostituzione di un pubblico ministero tramite la presentazione di una semplice denuncia. Sarebbe stato più opportuno operare una valorizzazione del procedimento disciplinare già previsto dall'ordinamento giudiziario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che l'articolo 1 non ponga nessun problema di violazione del principio del «giudice naturale». Precisa che si è introdotta un'ipotesi di astensione per i casi in cui il giudice oggettivamente venga a perdere la sua immagine di imparzialità. Quanto alla sostituzione del pubblico ministero, non è certo sufficiente la mera iscrizione nel registro degli indagati, considerato che deve essere sentito il magistrato competente a svolgere le indagini sul magistrato indagato. Tale previsione è diretta a scongiurare il rischio della automaticità tra la mera iscrizione vnel registro e la sostituzione del magistrato indagato. Invita quindi l'onorevole Rao al ritiro dell'emendamento 1.8.

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Antonio DI PIETRO (IdV) esprime forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, comma 2, laddove è previsto che debba essere «sentito» il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Non è chiaro infatti se questi debba esprimere un parere, se si tratti di un parere eventualmente obbligatorio e vincolante, se tale parere debba essere espresso in forma scritta. In conclusione rileva come non siano affatto delineati i contorni di questa fase incidentale, che peraltro rappresenta un passaggio necessario ai fini della sostituzione del pubblico ministero.

Roberto RAO (UdC) accoglie l'invito del sottosegretario Caliendo e ritira l'emendamento 1.8. Auspica peraltro che la questione possa essere oggetto di ulteriori e attenti approfondimenti, poiché allo stato i dubbi non risultano ancora chiariti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.18 Di Pietro.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che in seguito alla reiezione dell'emendamento 1.10 Vitali, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, l'emendamento 1.9 Vitali non sarà posto in votazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) nell'illustrare il proprio emendamento 1.19, rileva che in base alla disciplina dell'articolo 1 comma 2, lettere a) e b) chiunque può determinare la sostituzione di un pubblico ministero semplicemente presentando una denuncia, il che appare estremamente pericoloso e del tutto incostituzionale. È necessario quindi creare un filtro adeguato e prevedere che sussista quanto meno la richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.19 Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.3 auspicando che la Commissione voglia riflettere in modo approfondito per evitare un vulnus gravissimo all'ordinamento. Ritiene infatti di tutta evidenzia che non possa essere sufficiente la semplice iscrizione nel registro degli indagati per sottrarre le indagini ad un pubblico ministero, essendo necessario almeno il rinvio a giudizio dello stesso. Se la ratio della norma potrebbe essere teoricamente comprensibile, è tuttavia evidente che una simile formulazione possa produrre effetti devastanti che si tradurranno nel blocco delle indagini. Rileva inoltre l'assoluta irragionevolezza dell'inciso secondo il quale deve essere «sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11», anche perché quest'ultimo dovrebbe essere costretto a rivelare atti che sono ancora coperti da segreto. Inoltre non è dato alcun contenuto sostanziale nè veste formale alle comunicazioni del magistrato che indaga sul magistrato che potrebbe essere sostituito.
Sottolinea come la mera iscrizione nel registro degli indagati non sia sufficiente nemmeno per iniziare il procedimento disciplinare a carico del magistrato, risultando quindi del tutto irragionevole che la fattispecie in esame possa costituire addirittura il presupposto per sostituire il pubblico ministero.
La norma in esame prevede un procedimento del tutto abnorme, riduce l'autonomia della magistratura inquirente, viola dei principi costituzionali e lede la segretezza delle indagini.
Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.3 che eliminerebbe quanto meno i più evidenti profili di anomalia della norma.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ribadisce che il Partito Democratico ha espresso un giudizio politico di netta contrarietà all'articolo 1 con la presentazione di un emendamento soppressivo, mentre gli ulteriori emendamenti si pongono nell'ottica della limitazione dei danni prodotti da una disciplina estremamente generica, che manifesta sfiducia nell'operato della magistratura e viola il principio della precostituzione del giudice.
Nel condividere pienamente le osservazioni dell'onorevole Ferranti, invita la

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Commissione a riflettere anche sugli effetti devastanti che la disciplina in esame produrrà nei confronti dei magistrati dotati di estrema specializzazione e che svolgono attività di contrasto alla criminalità organizzata. In sostanza, l'articolo 1, comma 2, costituisce una sorta di «bomba nucleare» nelle mani della criminalità organizzata, che avrà la possibilità di scegliere il pubblico ministero meno sgradito. Ad esempio, basterà il semplice deposito di una denuncia per sottrarre le indagini ad un «pool» o ad un «nucleo» specializzato da molti anni nella repressione di reati di criminalità organizzata o di reati finanziari che richiedono un altissimo grado di specializzazione.
Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.3 Ferranti in base al quale è necessario, ai fini della sostituzione, che il pubblico ministero sia stato almeno rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, con riferimento all'ipotesi di astensione di cui all'articolo 1, comma 1, ribadisce che non sussiste alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice. La nuova ipotesi di astensione, d'altra parte è per certi versi analoga a quella di cui all'articolo 36, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Per quanto concerne l'articolo 1, comma 2, rileva come sia evidente che le indagini non possono essere sottratte ad un pubblico ministero sic et simpliciter, essendo prevista una fase di adeguata valutazione della fondatezza della notitia criminis.
Auspica in ogni caso che tali questioni possono essere oggetto di approfondita discussione nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che è stata avanzata la richiesta di proseguire i lavori della Commissione fino alle 15. Ciò consentirebbe ai deputati di maggioranza e di opposizione di partecipare a importanti riunioni di gruppo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.