CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 febbraio 2009
133.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 52

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2009 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992.
Atto n. 57.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio.

Fabio EVANGELISTI (IdV) osserva che in luogo di svolgere il proprio esame sull'elenco predisposto dal Ministero degli affari esteri, la Commissione dovrebbe essere chiamata a valutare ulteriori aspetti del provvedimento, quali ad esempio l'entità delle risorse e i criteri per la selezione delle organizzazioni e degli enti destinatari. Rileva infatti la disomogeneità dei soggetti ricompresi nell'elenco e la drastica riduzione degli stanziamenti per il 2009, pari al 68,75 per cento rispetto all'anno precedente. Osserva inoltre che in tema di interventi di cooperazione allo sviluppo sarebbe opportuno individuare i benefici per il nostro Paese, ad esempio in termini di progetti volti ad incidere positivamente sulla riduzione dei flussi migratori verso l'Italia. In generale, segnala la necessità di monitorare più concretamente la destinazione e il concreto utilizzo dei fondi. Ricorda quindi il recente inserimento di soggetti la cui congruità con le finalità

Pag. 53

della legge n. 180 del 1992 non emerge di primo acchito, come ad esempio nel caso dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) o dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, mentre simili perplessità non possono sussistere per la Comunità di Sant'Egidio o la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che si occupa di formazione per operatori di pace. Nel ritenere probabilmente fondato l'inserimento della Fondazione Collegio Europeo di Parma, solleva dubbi quanto all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo (IDUU). Riterrebbe pertanto opportuno da parte del Governo portare elementi informativi ulteriori sulle risorse finanziarie e sui criteri di scelta nella compilazione dell'elenco dei destinatari. Si tratta a suo avviso di cogliere un'occasione per una riconsiderazione del modo di fare cooperazione allo sviluppo, come peraltro auspicato nel corso della precedente legislatura. Segnala infine la drastica riduzione delle risorse da parte dell'Italia all'UNIDO di Vienna, passate da 4,2 milioni di euro nel 2008 a soli 300 mila euro nel 2009, nonché la riduzione del 30 per cento delle risorse finanziarie destinate alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda i contenuti dell'intervento svolto dal rappresentante del Governo nella precedente seduta.

Paolo CORSINI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni che riprende gli spunti già emersi nel dibattito del luglio 2008, nonché talune osservazioni del collega Evangelisti. In riferimento agli enti da lui menzionati, riferisce che l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, destinatario di una somma esigua, pari 20 mila euro, è un'organizzazione abilitata dalle Nazioni Unite alla formazione del personale militare sul diritto internazionale umanitario. L'Iniziativa Adriatico-Ionica si occupa di questioni di sicurezza attinenti all'area del Mar Adriatico in un'ottica di rapporti di «vicinato» del nostro Paese. L'AIEA promuove studi sulla questione del nucleare iraniano in un quadro di strategie di denuclearizzazione finalizzate alla pace. Sottolinea poi che il Governo ha ottemperato quanto richiesto dalla Commissione in occasione dell'esame del precedente provvedimento con la sola eccezione della relazione semestrale alle Commissioni parlamentari competenti.

Fabio EVANGELISTI (IdV) propone una riformulazione nelle premesse della proposta di parere del relatore al fine di ribadire l'esigenza di tornare ad assicurare risorse congrue alla cooperazione multilaterale.

Paolo CORSINI (PD), relatore, accoglie la proposta di riformulazione proposta dall'onorevole Evangelisti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore come riformulata (vedi allegato).

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 10.20.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.
C. 2014 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro RUBEN (PdL), relatore, avverte che i due atti bilaterali italo-statunitensi

Pag. 54

in esame - conclusi a Roma il 3 maggio 2006 - si sono resi necessari a seguito della sigla tra Unione europea e Stati Uniti di due accordi, rispettivamente in materia di estradizione e di mutua assistenza penale, firmati entrambi il 25 giugno 2003. Come ricorda la relazione introduttiva al disegno di legge, vi si riflette «una rinnovata spinta collaborativa al fine di migliorare e di rendere più efficace la cooperazione in materia penale, soprattutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo transnazionale» tra l'Europa e gli Stati Uniti.
Osserva preliminarmente che al momento i predetti accordi non sono ancora entrati in vigore, in quanto le parti non hanno proceduto alla notifica reciproca del completamento delle procedure interne necessarie. Chiede al riguardo un chiarimento da parte del Governo circa tale tempistica. Rammenta poi che gli accordi stessi non sono sottoposti a ratifica da parte degli Stati membri dell'Unione: ratione materiae essi rientrano tra gli strumenti previsti nel «terzo pilastro» dell'Unione europea (»cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale»). Al riguardo l'articolo. 38 del Trattato UE rimanda espressamente agli analoghi accordi che possono essere conclusi nel settore della Politica estera e di sicurezza comune, in base all'articolo 24 del medesimo Trattato. Purtuttavia, dal momento che essi intervengono in materie già disciplinate sul piano bilaterale almeno per buona parte degli Stati membri dell'UE, tra i quali l'Italia, l'articolo 3, paragrafo 2 di ciascun accordo ha previsto un meccanismo di coordinamento con i previgenti trattati bilaterali. Ciascuno Stato membro è pertanto autorizzato a stipulare con gli Stati Uniti nuove intese volte ad integrare gli accordi intercorsi a livello comunitario, modificando quelli previgenti.
Lo Strumento a) in materia di estradizione è stato quindi siglato per coordinare l'accordo UE-USA con il trattato bilaterale del 13 ottobre 1983. L'articolo 1 elenca le modificazioni recate al trattato previgente il cui testo risultante è pubblicato in allegato. La più importante innovazione nelle disposizioni del Trattato bilaterale italo-statunitense sull'estradizione riguarda anzitutto l'articolo IX, relativo alle richieste di estradizione per reati punibili con la pena capitale. La nuova formulazione dell'articolo IX del Trattato bilaterale tra Italia e Stati Uniti mira a porre rimedio al vuoto normativo creato dalla sentenza n. 223 del giugno 1996 della Corte costituzionale, con la previsione di un più stringente quadro di condizionalità. Pertanto, gli Stati Uniti potranno conseguire l'estradizione soltanto accettando esplicitamente la condizione di non irrogare ovvero di non eseguire la pena capitale. In mancanza di tale impegno, l'Italia potrà respingere la richiesta di estradizione.
Al riguardo, richiama la nota vicenda concernente la richiesta di estradizione del cittadino italiano Pietro Venezia, accusato negli Stati Uniti di avere ucciso nel dicembre 1993 un esattore del Fisco a Miami. La Corte costituzionale italiana bloccò l'iter dell'istanza di estradizione, dichiarando incostituzionale l'articolo IX del Trattato, nella sua formulazione originaria. Attualmente Pietro Venezia, condannato dalla Corte d'assise di Taranto a 22 anni di reclusione, gode di un regime di semilibertà e dovrebbe finire di scontare la pena nel maggio 2010. Appare altresì rilevante l'integrale nuova formulazione dell'articolo XV, volto a disciplinare l'eventualità di richieste di estradizione riguardanti la stessa persona, ma presentate da Stati diversi. Ferma restando la discrezionalità dello Stato ricevente, le richieste di estradizione a preferire l'una o le altre, anche in presenza di un mandato di arresto europeo, i criteri di riferimento per l'effettuazione della scelta sono integrati dai seguenti: la vigenza o meno di un trattato di estradizione, la considerazione dei rispettivi interessi degli Stati richiedenti, la cittadinanza della vittima. Le modificazioni degli articoli X e XI introducono talune facilitazioni procedurali per l'esecuzione delle richieste di estradizione e la loro certificazione. In particolare, nel

Pag. 55

caso in cui la persona destinataria della richiesta di estradizione sia già in stato arresto provvisorio, il termine di 45 giorni di detenzione - di cui all'articolo XII del trattato stesso - decorre dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ambasciata della parte destinataria della richiesta. Il nuovo articolo XI-bis, infine, prevede il caso che la parte richiedente, intenzionata a trasmettere, a sostegno della domanda di estradizione, informazioni ritenute sensibili, possa procedere a consultazioni con la parte richiesta al fine della loro migliore protezione.
Evidenzia come analoghe finalità di adeguamento della normativa pattizia bilaterale alle norme concordate tra Unione Europea e Stati Uniti ispirino lo Strumento b) che condivide la medesima articolazione interna dello strumento dianzi illustrato ed è finalizzato a coordinare l'accordo UE-USA sulla mutua assistenza giudiziaria con il trattato italo-statunitense sulla mutua assistenza in materia penale del 9 novembre 1982. Anche in questo caso l'articolo 1 elenca le modificazioni recate al trattato previgente il cui testo risultante è pubblicato in allegato. Le più rilevanti innovazioni nelle disposizioni del trattato bilaterale riguardano anzitutto l'articolo 18, sul sequestro e confisca di beni provenienti da reato: l'articolo prevede una disposizione sul congelamento e sulla confisca di beni, inteso a colmare il vuoto determinatosi, secondo la relazione illustrativa, con la mancata applicazione dell'articolo 18 del Trattato di mutua assistenza giudiziaria del 1982. L'articolo 18-bis, di nuova formulazione, potenzia le capacità di identificazione dei conti bancari e delle transazioni finanziarie nel territorio dello Stato richiesto, in rapporto a persone fisiche o giuridiche imputate o sospettate di reato dalla parte richiedente. Le parti contraenti estenderanno altresì la reciproca assistenza alle indagini e azioni giudiziarie connesse con attività terroristiche o di riciclaggio. L'articolo 18-ter, anch'esso di nuova formulazione, recepisce una delle condizioni poste dal trattato UE-USA, e segnatamente quella relativa alla costituzione di squadre investigative comuni, le quali, previo accordo di entrambe le parti - ossia l'Italia e gli Stati Uniti - possono essere costituite ed operare nel territorio di ciascuna delle due parti allo scopo di facilitare indagini o azioni penali che coinvolgano gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione europea. Il rafforzamento dell'attività di mutua assistenza è garantito anche attraverso l'introduzione delle moderne tecnologie nell'indagine penale: rilevano a questo fine le disposizioni di cui all'articolo 18-quater che prevede il ricorso allo strumento del collegamento in videoconferenza tra le autorità statunitensi e quelle italiane impegnate in procedimenti penali per i quali sia stata concordata l'assistenza giudiziaria, ai fini dell'acquisizione di deposizioni da parte di testimoni o periti. Altre modificazioni riguardano la possibilità di uso dei mezzi veloci di comunicazione, l'ampliamento della cooperazione anche alle autorità amministrative nazionali che svolgono indagini nell'ambito dei poteri loro assegnati, la tutela del segreto e dell'uso riservato delle prove e delle informazioni scambiate.
Rileva che sono comuni ad entrambi gli strumenti all'esame, sia che si tratti di richieste di estradizione ovvero di cooperazione giudiziaria, le seguenti clausole: a) l'applicazione è estesa anche ai reati commessi prima della loro entrata in vigore; b) l'applicazione è invece esclusa alle richieste presentate prima della loro entrata in vigore; c) l'entrata in vigore degli strumenti sarà contestuale a quella dell'Accordo UE-USA che, come ricordato all'inizio, ancora non è intervenuta; d) ove fosse estinto il predetto Accordo UE-USA, anche gli strumenti derivati si estinguerebbero e tornerebbero in vigore i trattati bilaterali nella loro versione originaria.
Il disegno di legge in esame consta di tre articoli, il primo dei quali autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dei due Strumenti appena illustrati, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Rileva conclusivamente,

Pag. 56

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, dall'attuazione dei due strumenti al nostro esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 5 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.

La seduta comincia alle 10.45.

Giorgio LA MALFA, presidente, rende noto che nell'ultima settimana di febbraio sarà possibile audire il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Nelli Feroci, sull'odierna configurazione della PESC, all'indomani del Consiglio affari generali e relazioni esterne del corrente mese. Segnala altresì di aver preso contatti con l'ambasciatore della Repubblica ceca a Roma per un incontro sulle priorità della presidenza semestrale sulle relazioni esterne dell'Unione.
Avverte, quindi, che la presidenza del Comitato ha provveduto a selezionare alcuni atti comunitari che potrebbero essere presi in esame dal Comitato stesso in materia di allargamento, di sicurezza, dialogo tra UE, Africa e Cina, di Partenariato orientale, proliferazione delle armi di distruzione di massa e di accordo di associazione con la Siria.
Al riguardo, ricorda che la Comunicazione della Commissione sull'allargamento è già stata esaminata dalla Commissione affari esteri del Senato.
Dà infine conto delle risoluzioni adottate dall'Assemblea parlamentare della NATO lo scorso novembre a Valencia e delle risoluzioni del Parlamento europeo annunciate nella seduta dell'Assemblea dello scorso 29 gennaio.

Leoluca ORLANDO (IdV), nel concordare con le proposte del presidente, segnala l'esigenza di seguire attentamente l'evoluzione del quadro euro-mediterraneo. Ritiene opportuno, circa l'allargamento, verificare gli indirizzi già assunti dal Senato al fine di evitare duplicazioni.

Mario BARBI (PD) condivide il programma di lavoro delineato dal presidente e si associa alle considerazioni del collega Orlando.

Giorgio LA MALFA, presidente, si riserva di designare i deputati relatori sugli atti ritenuti suscettibili di esame, sottolineando l'opportunità che il Parlamento italiano fornisca per tempo indicazioni utili al fine di partecipare al circuito decisionale comunitario.

La seduta termina alle 11.