CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 gennaio 2009
128.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Giovedì 29 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.05.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Maurizio Prato, sulle problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Maurizio PRATO, Direttore dell'Agenzia del demanio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Ivano STRIZZOLO (PD), Massimo VANNUCCI (PD), Stefano GRAZIANO (PD), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Ignazio MESSINA (IdV), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Maurizio PRATO, Direttore dell'Agenzia del demanio.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Stefano GRAZIANO (PD) e Ignazio MESSINA (IdV), riprende la sua replica Maurizio PRATO, Direttore dell'Agenzia del demanio.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Direttore dell'Agenzia del demanio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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RISOLUZIONI

Giovedì 29 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.45.

7-00095 Conte ed altri: Problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.
(Seguito discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sui temi oggetto dell'audizione, ritiene opportuno procedere nella seduta odierna alla votazione dell'atto di indirizzo.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva preliminarmente come gli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte sulle tematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative risulteranno certamente utili anche per il Governo al fine di orientare la sua azione in materia.
Passando quindi al contenuto della risoluzione in discussione, evidenzia come l'Agenzia del demanio, esprimendo talune considerazioni di carattere squisitamente tecnico, abbia richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare gli effetti finanziari degli impegni contenuti nella risoluzione, nonché di considerare gli effetti prodotti dalle norme attualmente vigenti in materia, ed il conseguente obbligo, per lo Stato, di rimborsare le maggiori somme incassate. Inoltre l'Agenzia ha sottolineato la necessità che qualsiasi revisione della disciplina in materia sia accompagnata da un'attenta considerazione degli attuali assetti gestionali del demanio marittimo, che coinvolgono diverse amministrazioni. Infatti, la diversificazione e frammentazione delle competenze in merito ha determinato una separazione tra soggetto gestore e soggetto proprietario del bene, nonché tra soggetto gestore e soggetto competente all'introito dei relativi canoni concessori, con conseguenti, notevoli problemi circa la gestione e tutela di tali beni.
In tale contesto l'Agenzia del demanio non è titolare di competenze gestorie sul demanio marittimo, che sono state conferite alle Regioni ed agli enti locali, mentre permangono in capo allo Stato, oltre al potere di controllo sulla conformità della gestione, le attività esercitate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relative al rilascio delle concessioni sulle aree demaniali di interesse nazionale, alla tutela pubblica degli usi del mare, alla vigilanza sulle coste, nonché alla gestione del sistema informativo del demanio marittimo. Sono altresì rimaste nella competenza statale, affidate all'Agenzia del demanio, la vigilanza sulla riscossione dei proventi dalla gestione dei predetti beni.
In tale contesto l'Agenzia rileva la necessità che, ai fini della valorizzazione e dell'incremento della redditività dei beni del demanio marittimo, sussistano criteri di diversificazione nella quantificazione dei canoni, in ragione della destinazione e dello sfruttamento economico dei beni stessi.
Ricorda inoltre la segnalazione operata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha evidenziato, analizzando l'articolo 37 del Codice della navigazione, il decreto-legge n. 400 del 1993, la legge regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 22 del 2006, ed il decreto del Presidente della Regione n. 320 del 2007, come la previsione di un rinnovo automatico delle concessioni demaniali, nonché quella relativa al diritto di insistenza degli attuali concessionari, potrebbero produrre effetti restrittivi della concorrenza, disattendendo i principi relativi all'utilizzo di procedure concorsuali trasparenti, competitive e debitamente pubblicizzate, oltre alla previsione di una ragionevole durata delle concessioni demaniali.
L'Autorità, nell'auspicare una revisione delle disposizioni normative in materia, ha anche evidenziato come il litorale marittimo

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dovrebbe essere qualificato in base alla rilevanza economica dei servizi resi al pubblico attraverso lo sfruttamento economico del bene concesso, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che presta il servizio o dalla presenza o meno dello scopo di lucro, essendo invece rilevante l'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi.
Richiamando invece le considerazioni formulate sulla risoluzione dalla Ragioneria generale dello Stato, quest'ultima, con riferimento alla lettera a), punto 1, degli impegni contenuti nella risoluzione, fa presente come, secondo l'interpretazione dell'Avvocatura generale dello Stato, la legge n. 296 del 2006 non abbia disposto alcun aumento degli importi tabellari dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, ma la loro mera conversione in euro. In tale contesto la riduzione da tre a due delle categorie di classificazione delle aree del demanio marittimo appare idonea alla semplice compensazione delle variazioni del potere d'acquisto nel frattempo intervenuto. Appare, pertanto, legittimo ritenere che le norme di cui all'articolo 1, comma 251, della predetta legge n. 296 si applicano anche ai canoni relativi alle concessioni demaniali in corso, la cui misura risulterebbe altrimenti disallineata rispetto all'andamento delle variazioni monetarie, determinando in tal caso effetti negativi sul gettito nonché possibili sperequazioni, anche sul piano delle condizioni di concorrenza, tra i soggetti già titolari di concessione all'entrata in vigore della legge n. 296 ed i nuovi titolari.
In merito al punto 2 della lettera a) degli impegni, la Ragioneria generale non ritiene che sussistano disparità tra quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato e coloro che esercitano le medesime attività in strutture amovibili, trattandosi di fattispecie diverse alle quali mal si attaglierebbe un identico criterio di determinazione del canone che, comunque, non sembra poter essere legato proporzionalmente alla redditività dell'impresa concessionaria, alla sola estensione dell'arenile, all'omogeneità dei servizi e alla tipologia di utenza.
In merito al punto 3 della lettera a) la Ragioneria ritiene che l'individuazione delle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi debba essere operata rinviando alla definizione di cui all'articolo 29 del Codice della navigazione.
Con riferimento al punto 4 della già citata lettera a), la Ragioneria precisa che l'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993 intende rapportare l'ammontare dei canoni annui all'effettiva utilizzazione del bene in concessione, nel caso di occupazione inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa. Pertanto, l'eventuale estensione di tale beneficio anche ad altre fattispecie risponderebbe a decisioni di natura politica, che, comunque, potrebbero comportare minori entrate, per le quali occorrerebbe indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché un incentivo alla realizzazione di opere inamovibili.
Per quanto concerne la diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali marittime, ipotizzata dalla lettera b) degli impegni contenuti nella risoluzione, la Ragioneria ricorda come la tripartizione di tali aree, stabilita dalla normativa previgente, non sembra abbia comportato una maggiore graduazione dei canoni di concessione, considerata la tendenza ad allineare verso il basso le misure dei canoni: in tal caso la Ragioneria sottolinea l'obbligo che tale scelta garantisca l'invarianza del gettito.
In relazione alla lettera c), concernente la rimodulazione dei canoni delle concessioni marittime sulla base di una variegata serie di criteri, la Ragioneria, oltre a richiamare le considerazioni relative alla lettera b), esprime perplessità circa una differenziazione basata sulla mera natura, pubblica o privata, del soggetto concessionario, anziché sulla tipologia o sull'oggetto

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dell'attività svolta, in considerazione della possibile alterazione della concorrenza che ciò potrebbe determinare.
Per quel che attiene alla lettera d) degli impegni la Ragioneria ricorda che l'articolo 37, secondo comma, del Codice della navigazione, già riconosce ai titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, il diritto di insistenza, vale a dire l'obbligo, in sede di rinnovo della concessione, di preferire il precedente concessionario rispetto a quanti presentino nuove istanze di concessione.
Riguardo alla lettera e), la Ragioneria evidenzia come l'eventuale riduzione dei canoni in favore dei concessionari che rilasciano ad uso pubblico, nei periodi invernali, una porzione degli arenili concessi, determinerebbe minori entrate, per le quali occorrerebbe individuare adeguata copertura finanziaria.

Gianfranco CONTE, presidente, considera opportuno integrare gli impegni contenuti nella risoluzione, nel senso di impegnare il Governo a favorire ed incentivare la più ampia partecipazione e collaborazione delle regioni e dei comuni al sistema informativo del demanio, nonché a superare le difficoltà emerse circa il collegamento al sistema dei centri operativi locali dei predetti enti territoriali, facendo in modo che il sistema stesso svolga il ruolo di strumento di conoscenza e monitoraggio sulle concessioni concernenti i beni del demanio marittimo ed i relativi introiti.
Inoltre occorre indicare all'Esecutivo l'opportunità di prevedere che una quota delle entrate riferite alle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative sia attribuita alle regioni ed ai comuni territorialmente competenti, nonché di stabilire vincoli più stringenti per le regioni e gli enti locali per quanto riguarda l'emanazione dei provvedimenti di loro competenza, con particolare riguardo alla classificazione delle aree sulla base della rispettiva valenza turistica.
Ritiene altresì utile indicare, tra le premesse dell'atto di indirizzo, l'esigenza di valutare le possibili conseguenze del giudizio di legittimità costituzionale recentemente sollevato dal Tribunale di Sanremo in merito alla costituzionalità dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, che stabilisce la disciplina in materia di determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

Stefano GRAZIANO (PD) concorda con la riformulazione della risoluzione prospettata dal Presidente, evidenziando in particolare l'opportunità di segnalare l'esigenza di assicurare la piena operatività del sistema informativo del demanio marittimo, il quale, secondo gli elementi acquisiti anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, non risulta svolgere adeguatamente il proprio ruolo, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella gestione dei beni demaniali. In tale contesto sottolinea inoltre la necessità di prevedere che una quota degli introiti derivanti dai canoni concessori relativi ai predetti beni sia attribuita alle regioni ed ai comuni, creando un meccanismo di incentivazione che li induca ad una gestione più attenta dei beni stessi.

Gianfranco CONTE, presidente, riformula la risoluzione (vedi allegato).

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00028.

La seduta termina alle 12.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.