CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 gennaio 2009
124.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.30.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.
C. 2041-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che in data 20 gennaio 2009 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, il quale contiene, rispetto al fascicolo n. 1, alcuni subemendamenti. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che i subemendamenti Mecacci 0.3.7000.1, 0.3.7000.2, 0.3.7000.3 e 0.3.7000.4 finanziano il fondo di cui al comma 5 dell'emendamento 3.7000 anche per gli anni successivi al 2011, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura. Fa, inoltre, presente che il subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5 modifica la clausola di copertura dell'emendamento 3.7000, prevedendo l'utilizzo dei fondi per i rimborsi delle spese elettorali per le elezioni della Camera e del Senato per il 2006. Al riguardo, rileva che, in coerenza con la disciplina vigente per i rimborsi elettorali di cui all'articolo 1 della legge n. 157 del 1999, la quale prevede che i rimborsi relativi alle elezioni politiche del 2006 si esauriscono nell'anno 2010, le relative risorse verranno meno in tale anno. Segnala, peraltro, che il subemendamento, non sopprimendo l'incremento dell'addizionale IRES, non priva l'emendamento 3.7000 di copertura finanziaria. Rileva, infine, che i subemendamenti Evangelisti 0.3.7000.6 e Casini 0.3.7000.7

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non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che i subemendamenti Mecacci 0.3.7000.1, 0.3.7000.2, 0.3.7000.3 e 0.3.7000.4 determinano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria, esprimendo altresì la valutazione contraria del Governo sul subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5, in quanto le risorse finanziarie di cui si prevede l'utilizzo sono erogate solo fino al 2010.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole sul subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5 a condizione che i suoi effetti siano limitati al 2010.

Maino MARCHI (PD) rileva che il relatore ha segnalato che il subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5 non priva l'emendamento 3.7000 di copertura finanziaria. Osserva, pertanto, che un eventuale parere contrario sulla proposta non sarebbe giustificato dalla carenza o dall'inidoneità della copertura finanziaria, ma sarebbe dovuto a valutazioni di opportunità e rappresenterebbe un precedente molto pericoloso per i lavori della Commissione.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, rileva che, pur non determinando effetti negativi diretti sulla copertura finanziaria, la formulazione del subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5, oltre a prevedere in modo incongruo una doppia copertura finanziaria, non appare adeguata in quanto prevede l'utilizzo di risorse che, per quanto riguarda il 2011 non sono disponibili, e potrebbe, tra l'altro, determinare problemi applicativi. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esprime
sui subemendamenti 0.3.7000.1, 0.3.7000.2, 0.3.7000.3, 0.3.7000.4, 0.3.7000.5, 0.3.7000.6 e 0.3.7000.7 riferiti all'emendamento 3.7000 al disegno di legge n. 2041-A:

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.3.7000.1, 0.3.7000.2, 0.3.7000.3, 0.3.7000.4 e 0.3.7000.5 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.3.7000.6 e 0.3.7000.7».

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 209/08: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2047-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento recante la conversione in legge del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale dispone la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 gennaio 2009. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando tre condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione volte a introdurre modifiche all'articolo 01. Avverte che la Commissione di merito, nella medesima data, ha concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni

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formulate dalla Commissione bilancio e, conseguentemente, il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene in ogni caso opportuna una conferma da parte del Governo.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 4.7 modifica il comma 11 dell'articolo 4 disponendo la corresponsione in via permanente dell'indennità di trasferta al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, attualmente prevista solo per l'anno 2009 dal citato comma 11. Conseguentemente viene autorizzata una spesa di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2009-2011. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse del fondo speciale di competenza degli affari esteri possono essere utilizzate per le finalità indicate tenuto conto che le disponibilità del predetto fondo speciale ammontano a 2,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 251 mila euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Segnala poi che l'emendamento 4.6 dispone che la ferma volontaria triennale degli allievi delle scuole militari è valevole, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della riserva dei posti per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'emendamento 4.7, conferma che l'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero degli esteri presenta le necessarie disponibilità e quindi si può porre un problema di opportunità politica, ma non di copertura dell'emendamento. Osserva poi che l'emendamento 4.6 non appare porre profili problematici di carattere finanziario in quanto non va ad incidere sul numero dei posti per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni ma solo sui requisiti per accedervi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 209 del 2008, recante Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2047-A);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
Nuovo testo C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008, recante misure urgenti di semplificazione normativa non è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne i profili finanziari, ritiene opportuno acquisire

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l'avviso del Governo in ordine ad alcuni aspetti. Con riferimento all'articolo 1, segnala che lo stesso prevede una serie di attività volte a realizzare la piena informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Alle attività necessarie alla realizzazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse del Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente istituito, presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000). Viene inoltre previsto che non sia in alcun caso consentito il finanziamento a carico di bilanci pubblici di progetti di classificazione e accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate dal decreto. Al riguardo, ricorda che l'articolo 107 della suddetta legge stanziava 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Successivamente l'articolo 2, comma 584, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), abrogato dall'articolo 1 del decreto in esame, ha disposto che gli stanziamenti del citato Fondo per l'informatizzazione non impegnati, ancorché confluiti nel Fondo di riserva della Presidenza, restino prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale. In forza di tale disposizione, nell'anno 2008, le risorse del suddetto fondo sono iscritte nel capitolo n. 119 della Presidenza che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, recava una disponibilità pari a euro 3.452.500. Ritiene, quindi, opportuno, al fine di verificare l'allineamento temporale tra la durata degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 e la relativa copertura, che il Governo chiarisca il termine entro il quale deve essere attuato il programma di cui all'articolo 1. Qualora l'attuazione si completi, come appare presumibile, successivamente al termine dell'anno 2008, ritiene opportuno che il Governo confermi che la Presidenza del Consiglio intende iscrivere lo stanziamento previsto nel 2008 anche nel bilancio del 2009, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 che, nell'ambito della disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza, regolamenta l'istituto del riporto. Con riferimento all'allegato 1 di cui all'articolo 2, che prevede l'abrogazione di una serie di atti legislativi emanati tra il 1861 e il 1947, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se in forza di tali disposizioni siano ancora iscritti in bilancio degli stanziamenti. Il decreto-legge in esame preveda l'abrogazione di leggi, le quali - in quanto contenute nell'indice cronologico degli atti allegato bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 - sembrano dunque norme di rango primario autorizzatorie (in alcuni casi peraltro unitamente ad altre disposizioni di legge) di capitoli del bilancio a legislazione vigente, talvolta riferiti a spese definite come obbligatorie, anche se, in non pochi casi, le previsioni normative in questione appaiono ampiamente superate alla luce della legislazione successivamente intervenuta. Ricorda in particolare la legge n. 542 del 1907, che autorizza la esecuzione di nuove opere marittime e reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 4854 dello stato di previsione dell'entrata; la legge n. 801 del 1911, che estende a decorrere dal 1o gennaio 1911, alle province di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta le disposizioni della legge n. 465 del 1910, per il pagamento dei contributi nelle spese di opere stradali e portuali e che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 4857 dello stato di previsione dell'Entrata; il decreto legge luogotenenziale n. 1019 del 1918, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo e che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 4852 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 1636 del 1920, che aumenta di l,25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità e reca uno stanziamento iscritto nei capitoli n. 3222 e 4555 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto

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legge n. 1593 del 1921, concernente l'imposta sul caffè, sui suoi surrogati e sugli organi d'illuminazione elettrica, che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 1416 dello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 1636 del 1922, che reca provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive, che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 2001 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 854 del 1925, recante provvedimenti per la Sardegna, che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3659 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 1277 del 1931, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 2004 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 1203 del 1934, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 1216 dello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 1089 del 1939 recante tutela delle cose d'interesse artistico o storico, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3995 iscritto nello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 809 del 1941, recante finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3658 dello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 934 del 1941, recante l'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3555 dello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 971 del 1942, recante la parziale reintegrazione al capitolo di spesa del ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche amministrazioni e dei privati, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 2413 dello stato di previsione dell'Entrata; il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 261 del 1947, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitoli n. 2366; 3270; 3464 e 4850 dello stato di previsione dell'Entrata; il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 921 del 1947, recante sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani degli Stati Uniti d'America, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3456 dello stato di previsione dell'Entrata, la modificazione al regime fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di liquori e dolciumi nonché al regime fiscale degli altri prodotti zuccherini, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 2308 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 2258 del 1927, recante la disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, che reca uno stanziamento iscritto nei capitoli da 171 a 182, nell'Autonoma esposizione contabile dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; il Regio decreto legge n. 1203 del 1934, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni, che prevede uno stanziamento iscritto come spesa obbligatoria nel capitolo n. 3836 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; il Regio decreto legge n. 1928 del 1938, recante norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie, che prevede uno stanziamento iscritto come spesa obbligatoria nel capitolo n. 1410 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; il Regio decreto n. 2495 del 1923, recante la Convenzione per l'unificazione internazionale ed il perfezionamento del sistema metrico, che prevede uno stanziamento iscritto come spesa obbligatoria nel capitolo n. 1600 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; la legge n. 1089 del 1939, recante tutela delle cose d'interesse artistico o storico, che prevede uno stanziamento iscritto nei capitoli n. 6030 e 6530, 4550, 5052 (spesa obbligatoria), 8280, 5550, 8380, 4012, 4513, 5511 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e, infine, il Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 261 del 1947, recante Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito

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ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 1701 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tali casi, con finalità meramente ricognitive, ritiene opportuno che sia fornita una specifica indicazione dell'entità delle suddette risorse. Qualora il Governo confermi la sussistenza di tali risorse, ritiene necessario che lo stesso chiarisca se ritenga opportuno procedere all'abrogazione dei richiamati atti legislativi e, in caso affermativo, se all'abrogazione dei suddetti atti legislativi farà seguito anche l'eliminazione dei relativi stanziamenti di bilancio. In tale ultimo caso, ritiene opportuno che i decreti con cui si procederà alla soppressione dei relativi stanziamenti siano trasmessi, con finalità conoscitive, alle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.