CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 gennaio 2009
120.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
COMUNICATO
Pag. 3

Martedì 13 gennaio 2009. - Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 13.

Comunicazioni del Presidente.

Gianfranco FINI, Presidente, ricorda che la Giunta per il Regolamento è stata convocata per affrontare una questione sorta nell'ambito della Giunta per le autorizzazioni.
A seguito del passaggio dal Gruppo dell'UDC al Gruppo Misto dell'onorevole Francesco Pionati, da questi comunicato alla Presidenza della Camera il 27 novembre scorso, si è determinato un significativo - e, ad avviso della Presidenza, intollerabile - squilibrio nella rappresentanza dei Gruppi parlamentari nella Giunta per le autorizzazioni, per la cui composizione la Presidenza della Camera si attiene, sulla base dei principi regolamentari e della consolidata prassi applicativa, ad un criterio di proporzionalità. Infatti il Gruppo dell'UDC al quale l'onorevole Pionati (che è altresì vicepresidente della Giunta) apparteneva - che conta attualmente trentaquattro deputati - risulta così privo di propri rappresentanti nella Giunta, mentre il Gruppo Misto, che consiste di diciannove membri, ne ha due. La sovrarappresentanza del Gruppo Misto risulta altresì evidente nel rapporto con la rappresentanza di altri Gruppi: il Gruppo dell'Italia dei valori ha un solo componente in Giunta a fronte di un numero di membri superiore a quello del Gruppo Misto (ossia ventisette); il Gruppo della Lega nord ha due rappresentanti a fronte di un numero di deputati più che triplo rispetto al Gruppo Misto (sessanta).
Ricorda di aver già rappresentato la questione al Presidente del Gruppo Misto con lettera del 18 dicembre scorso e in Conferenza dei Capigruppo il 5 gennaio successivo, affinché questi assumesse le necessarie iniziative perché, attraverso le dimissioni dalla Giunta di uno dei due membri del Gruppo Misto presenti nell'organo, fosse consentito alla Presidenza di ripristinare tempestivamente un corretto rapporto di proporzionalità all'interno della Giunta per le autorizzazioni. Per completezza, informa la Giunta che l'onorevole Brugger - in data 9 gennaio - gli ha trasmesso copia della lettera che ha inviato all'onorevole Pionati, con la quale lo invitava a considerare l'opportunità di rassegnare le dimissioni dalla Giunta per consentire la rappresentanza del Gruppo UDC.
La Presidenza aveva già preannunciato alla Conferenza dei Capigruppo che, data l'urgenza e la rilevanza della questione, in mancanza di una composizione in tempi rapidi, la Presidenza avrebbe assunto le conseguenti iniziative, nell'ambito delle proprie responsabilità.
La questione è stata posta dall'onorevole Vietti in Assemblea nella seduta del

Pag. 4

19 dicembre: in quell'occasione sono intervenuti per auspicare una soluzione del problema posto dall'UDC gli onorevoli Giachetti, Donadi, Bocchino e Cota. Fa presente che, poiché a tutt'oggi la situazione è rimasta invariata, prima di dar corso ad eventuali interventi da parte della Presidenza ha ritenuto di portare preventivamente all'attenzione della Giunta per il Regolamento i termini della questione regolamentare che si prefigura, affinché essi possano essere pienamente valutati nella sede propria.
Il Regolamento stabilisce che i membri della Giunta per le autorizzazioni, come di quella delle elezioni, sono nominati dal Presidente della Camera «non appena costituiti i Gruppi parlamentari» (articoli 17 e 18 del Regolamento). Il riferimento ad un momento cronologicamente successivo alla costituzione dei Gruppi sta a significare che il Presidente della Camera deve comunque tenere conto della consistenza numerica dei gruppi stessi. In questo senso la prassi è costante, avvenendo la nomina previa indicazione di una rosa di nomi da parte dei Gruppi, sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto alla loro consistenza. Evidentemente quest'ultimo criterio, nel caso della Giunta per le autorizzazioni, va necessariamente temperato in ragione dell'esiguo numero di componenti dell'organo.
Si tratta di verificare se, in base ai principi regolamentari vigenti e della relativa prassi applicativa, sia esercitabile da parte del Presidente della Camera un potere di intervento nella composizione degli organi di nomina presidenziale successivamente alla loro formazione, ove sopravvengano circostanze che ne alterino la proporzionalità o la rappresentatività originarie.
Al riguardo svolge alcune osservazioni. Sottolinea anzitutto che normalmente variazioni nella composizione di tali organi (ed anche, in particolare, della Giunta per le autorizzazioni) successivamente alla loro costituzione, in ragione delle sopravvenute modifiche nei Gruppi, sono avvenute con il positivo concorso dei deputati interessati, attraverso cioè le loro dimissioni spontanee, che hanno creato le condizioni perché la Presidenza potesse procedere alle successive nomine: ciò è avvenuto, ad esempio, nell'VIII legislatura da parte dell'onorevole Bassanini (espulso dal Gruppo del PSI), che accolse l'invito a dimettersi (19 febbraio 1982) dalla Commissione di vigilanza Rai, avanzatogli dal Presidente della Camera a seguito della riunione della Giunta per il Regolamento del 2 febbraio 1982. Richiama anche, nella X legislatura, il caso dell'onorevole Gunnella, dimessosi dal Gruppo PRI, il quale era venuto quindi a trovarsi privo di rappresentanza nella Commissione bicamerale per la ristrutturazione e riconversione industriale: il deputato accolse l'invito a dimettersi formulatogli dal Presidente della Camera (30 luglio 1991).
In tutti i casi in cui non si realizzi tale concorso volontario, è chiamata in causa una responsabilità diretta della Presidenza della Camera, che - in base al Regolamento - deve assicurare il buon andamento complessivo dei lavori parlamentari. Ciò accade laddove i mutamenti intervenuti nella composizione dei Gruppi si riflettono negativamente e in modo significativo sul buon funzionamento degli organi parlamentari in quanto venga compromesso il rispetto del principio di rango costituzionale (richiamato agli articoli 72 e 82) secondo cui la loro composizione deve rispecchiare la proporzione dei Gruppi. L'intervento della Presidenza assume ovviamente la natura di rimedio straordinario ed eccezionale, il cui esercizio, in quanto tale, è limitato a quei casi in cui, a fronte di una evidente lesione dei suddetti principi, non risultino praticabili altri strumenti.
La prassi è nel senso di consentire l'esercizio di un siffatto potere di intervento presidenziale nella composizione degli organi, successivamente alla loro formazione, sia con riferimento alla stessa Giunta per le autorizzazioni, sia riguardo alle Commissioni bicamerali. Per quanto attiene alla Giunta, nella XII legislatura, a seguito di significative vicende nella composizione dei Gruppi parlamentari (che comportarono anche la formazione in

Pag. 5

corso di legislatura di alcuni nuovi Gruppi), il Presidente della Camera procedette alla sostituzione di tre membri. In tale occasione il Presidente della Camera, rispondendo ad una sollecitazione in tal senso avanzata dal Presidente della Giunta, onorevole Basile, a nome della Giunta stessa, al fine di pervenire ad «un adeguamento alla attuale consistenza dei Gruppi parlamentari della composizione della Giunta medesima», ebbe modo di precisare che «nel caso di specie, ...considerata l'inusuale ampiezza del numero dei nuovi gruppi parlamentari e delle significative modifiche nel rapporto proporzionale registrate in questo primo periodo della legislatura, che hanno già indotto le Presidenze delle Camere ad operare modifiche nella composizione degli organi parlamentari, anche bicamerali, ritengo di poter accogliere, in via eccezionale, la richiesta che Ella mi ha rappresentato» (lettera del 18 maggio 1995). A seguito di tale annuncio, la Presidenza procedeva pertanto a sollecitare il Gruppo sovrarappresentato (Lega italiana federalista, cui appartenevano in quel momento tre membri della Giunta) ad indicare il nome del deputato da mantenere nella Giunta (fu confermato l'onorevole Basile, Presidente dell'organo); comunicava quindi agli altri due deputati interessati, appartenenti a tale Gruppo, la cessazione dall'incarico di componenti della Giunta stessa. Fu altresì revocato l'unico rappresentante del Gruppo Misto, onorevole Sgarbi, in quanto il Gruppo stesso cessava di aver diritto ad un suo rappresentante. Infine furono nominati i sostituti, appartenenti ai Gruppi di Forza Italia e della Lega Nord.
Sottolinea che l'intervento del Presidente della Camera avvenne, nella circostanza ricordata, nonostante venisse rilevato dallo stesso Presidente che «le alte funzioni di garanzia della Giunta... rendono assai meno vincolante il principio di rappresentatività nella composizione dell'organo, e quindi la necessità di provvedere a variazioni a seguito di mutati rapporti di proporzionalità fra i gruppi parlamentari».
Ricorda che, quanto ai presupposti per l'esercizio del potere presidenziale, vi sono significative pronunce della Presidenza e della Giunta per il Regolamento specificamente riguardanti le Commissioni bicamerali, evidentemente suscettibili di applicazione anche agli altri organi di nomina presidenziale. Nella X legislatura, in occasione delle dimissioni spontanee dell'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse dal Gruppo del MSI-DN e del conseguente passaggio al Gruppo Misto, che aveva prodotto la sopravvenuta mancata rappresentanza del Gruppo del MSI-DN della Camera nella Commissione d'inchiesta sul terrorismo, il Presidente della Camera affermò l'esistenza di un potere di sostituzione d'ufficio dei componenti di Commissioni bicamerali, al fine di garantire il rispetto dei criteri che presiedono alla nomina dei componenti. In particolare, nella Giunta per il Regolamento del 24 settembre 1991 fu registrato un «orientamento largamente prevalente favorevole al ripristino della proporzionalità nella composizione della Commissione» in relazione alla specificità del caso in questione, caratterizzato dalla natura spontanea delle dimissioni del deputato interessato dal Gruppo di appartenenza, con conseguente modificazione degli equilibri originari che hanno presieduto alla formazione della Commissione e alla nomina dei suoi componenti. Reiterato invano l'invito all'onorevole Staiti a dimettersi dalla Commissione, la sostituzione d'ufficio avvenne il 7 ottobre 1991. Nella XIII legislatura il Presidente della Camera specificò, sempre con riferimento alle Commissioni bicamerali, che tale potere di sostituzione è esercitabile limitatamente ai casi in cui sia necessario per garantire «aspetti essenziali in base alle previsioni di legge, quali sono la rappresentanza di tutti i gruppi o il rispetto di fondamentali requisiti di proporzionalità» (Giunta per il Regolamento dell'11 marzo 1997, in relazione al caso dell'onorevole Masi che, transitando dal Gruppo di Rinnovamento italiano al Gruppo Misto, aveva prodotto la sopravvenuta mancata rappresentanza del Gruppo di Rinnovamento italiano nella

Pag. 6

Commissione di vigilanza Rai). In quella circostanza fu prospettata dalla Presidenza l'opportunità che, «al verificarsi di eventi che producano assai rilevanti alterazioni in tali rapporti, il Presidente segnali ai presidenti dei Gruppi interessati l'esigenza di provvedere, stabilendo all'uopo un termine congruo, decorso il quale egli stesso procederà ad esercitare i propri poteri sulla base di predeterminati criteri oggettivi». Nella stessa legislatura, in occasione della sostituzione d'ufficio, da parte della Presidenza della Camera, dell'onorevole Ricciotti (passato nel frattempo al Gruppo di Forza Italia) in Commissione di vigilanza Rai per consentire la nomina di un rappresentante del gruppo I democratici-L'Ulivo, costituitosi in corso di legislatura, e privo di rappresentanza nella Commissione, il Presidente Violante (lettera del 30 novembre 1999 al Presidente del Senato) sottolineò come, a seguito delle modifiche intercorse nella composizione dei Gruppi, si fosse prodotto, oltre alla mancata rappresentanza di un Gruppo, «l'ulteriore - più grave - effetto di rovesciare nella Commissione il rapporto numerico complessivo fra maggioranza ed opposizioni», passato da 21-19 a 20-20.
Deve ricordare per completezza, ed anche a conferma del quadro regolamentare delineato, che la prassi conosce altresì casi in cui i mutamenti intervenuti nella composizione dei Gruppi non sono risultati particolarmente significativi, sicché non si è dato corso a conseguenti variazioni nella composizione degli organi di nomina presidenziale.
Non vi è dubbio dunque che, in base ai principi regolamentari, è configurabile un potere di intervento del Presidente della Camera nella composizione degli organi di nomina presidenziale successivamente alla loro formazione, quando si determinino significativi squilibri nella proporzionalità o rappresentatività dei Gruppi, che risultino come tali intollerabili sul piano regolamentare e di conseguenza non compatibili con le condizioni di buon funzionamento degli organi. Tale potere va considerato come rimedio straordinario, da esercitare in mancanza di una cooperazione dei soggetti interessati o dei Gruppi parlamentari coinvolti, cui è preventivamente richiesto dalla Presidenza di adoperarsi per una definizione della questione.
Con riferimento al caso di specie, constata che il Gruppo dell'UDC ha perso il proprio rappresentante nella Giunta per le autorizzazioni a seguito delle dimissioni spontanee dell'onorevole Pionati dal Gruppo di originaria appartenenza; al contempo, il Gruppo Misto risulta significativamente sovrarappresentato, disponendo di due rappresentanti nella Giunta a fronte di diciannove membri. Come detto, tale sproporzione risulta altresì evidente nel rapporto con la rappresentanza di altri Gruppi, come quello dell'Italia dei valori e quello della Lega nord; ne risulta di conseguenza gravemente squilibrato il rapporto di proporzionalità tra componenti della Giunta e consistenza numerica dei rispettivi Gruppi parlamentari. Infatti, se è vero - come sopra rilevato - che il criterio proporzionale nella formazione della Giunta deve essere temperato alla luce del ristretto numero dei suoi componenti, e che si è determinata talvolta la mancata rappresentanza in Giunta di alcuni Gruppi parlamentari, è anche vero che non è assolutamente compatibile con il principio di proporzionalità una situazione che veda sovrarappresentato il Gruppo di minore consistenza alla Camera e assente un Gruppo con un numero di componenti quasi doppio. Dunque, la modifica intervenuta nella composizione della Giunta appare rilevante e incompatibile con l'esigenza di assicurare all'organo un regolare andamento dei suoi lavori.
Alla luce di queste considerazioni la Presidenza, in mancanza di dimissioni spontanee dalla Giunta di uno dei due membri del Gruppo Misto presenti nell'organo, ritiene che debbano essere ravvisate le condizioni per assumere le conseguenti iniziative affinché siano ripristinate le condizioni di buon funzionamento dell'organo, nel rispetto dei principi che presiedono alla sua formazione. A tal fine, anche sulla base del sopra citato precedente del 1995, l'orientamento della Presidenza

Pag. 7

della Camera è nel senso di chiedere al Presidente del Gruppo interessato (nel caso di specie del Gruppo Misto) di indicare sollecitamente quale dei suoi due rappresentanti debba intendersi confermato nella Giunta, procedendo quindi alla revoca dell'altro componente appartenente al medesimo Gruppo ed alla sua sostituzione con un rappresentante del Gruppo dell'UDC, previa indicazione - come da prassi - di una rosa di nomi da parte della presidenza di quest'ultimo Gruppo.
Ove la scelta del rappresentante del Gruppo Misto da sostituire dovesse cadere sull'onorevole Pionati, non è da ritenersi ostativo alla sua sostituzione il fatto che lo stesso sia vicepresidente della Giunta. Ritiene che tale profilo, di cui non sfugge la delicatezza, meriti qualche riflessione aggiuntiva. La revoca del deputato dalla Giunta comporterebbe, quale conseguenza, il venir meno del presupposto indispensabile per ricoprire la carica di vicepresidente, ossia l'appartenenza all'organo e, dunque, la decadenza dalla carica stessa. Tale circostanza non può valere a limitare un potere presidenziale, sia pure eccezionale, volto a garantire la rappresentanza proporzionale dei Gruppi nella Giunta e, in particolare, la presenza con un suo membro di un Gruppo originariamente rappresentato ed attualmente escluso a causa del passaggio volontario del suo unico componente ad altro Gruppo. Ciò anche considerando che, da un punto di vista formale, la decadenza dalla carica di vicepresidente costituisce un effetto che si può qualificare come accessorio rispetto alla revoca dell'appartenenza alla Giunta, quest'ultima costituendo l'unico elemento sul quale la Presidenza della Camera intende direttamente intervenire al fine di sanare un evidente vulnus. In proposito soccorrono anche alcuni precedenti - pur se in parte riferiti alle Commissioni permanenti - dai quali può ricavarsi un indirizzo univoco nel senso indicato. In particolare, nel già citato caso del 1995, il Presidente della Camera, nel chiedere al Gruppo Lega italiana federalista di indicare quale dei suoi tre componenti dovesse permanere nella Giunta, non faceva alcun riferimento al fatto che uno dei tre (l'onorevole Basile) ricopriva la carica di Presidente dell'organo, ammettendo quindi implicitamente la teorica possibilità che, da parte del Gruppo stesso, non venisse indicato tale deputato quale membro della Giunta; vi sono poi numerosi precedenti di sostituzioni - operate direttamente dai Gruppi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento - di deputati in una Commissione permanente anche quando questi rivestivano la carica di Segretario all'interno dell'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.
Infine segnala che, nel precedente del 9 febbraio 2000, relativo alla revoca dell'onorevole Ricciotti dalla Commissione di vigilanza Rai, sono stati indicati i criteri individuati dalla Presidenza, in assenza di un'indicazione del Gruppo interessato, per la scelta del deputato da revocare. In base ad essi fu individuato quel deputato di Forza Italia in quanto «è stato l'ultimo deputato in ordine di tempo entrato a far parte della delegazione di Forza Italia nella Commissione. Inoltre, l'ingresso del deputato Ricciotti in tale delegazione è avvenuto non in base ad una designazione del gruppo di Forza Italia, ma come effetto automatico del suo ingresso in tale gruppo, provenendo egli da altra formazione in rappresentanza della quale era stato originariamente chiamato a far parte della Commissione».
Osserva peraltro che l'eventuale sostituzione dell'onorevole Pionati potrebbe sanare anche lo squilibrio che si è determinato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Giunta (di cui il deputato in questione è membro in quanto vicepresidente), essendo venuta meno - con le dimissioni dell'onorevole Pionati dal Gruppo dell'UDC e con la diversa collocazione politica assunta dal medesimo sul piano parlamentare - la riconducibilità alle opposizioni di uno dei due vicepresidenti della Giunta, ciò che appare non coerente con la ratio della scelta del sistema del voto limitato per l'elezione di tali cariche interne.

Pag. 8

Avendo Antonio LEONE chiesto chiarimenti in ordine al possibile esito della scelta rimessa al Presidente del Gruppo misto, Gianfranco FINI, Presidente, chiarisce espressamente che il presidente del Gruppo Misto Brugger, ove richiesto di indicare un solo componente quale rappresentante del suo Gruppo in seno alla Giunta per le autorizzazioni, potrebbe in linea teorica indicare lo stesso onorevole Pionati e non l'altro membro del Gruppo Misto. Dà comunque conto, per maggiore chiarezza, del contenuto della lettera che il Presidente del Gruppo misto ha inviato all'onorevole Pionati e trasmessagli per conoscenza.

Antonio LEONE, nel condividere l'esito al quale sembra pervenire il ragionamento impostato dal Presidente sulla scorta di una serie di precedenti, ritiene tuttavia doveroso richiamare l'attenzione su un aspetto della questione per il caso in cui le circostanze dovessero richiedere l'intervento del Presidente. Sottolinea, infatti, come nel caso di specie si stia discutendo di un organo - del quale peraltro è componente ormai da lungo tempo - chiamato a svolgere funzioni di garanzia nell'ordinamento parlamentare, in relazione alle quali i principi di proporzionalità e di rappresentatività nella composizione hanno assunto una valenza di prassi, non ponendosi, proprio per le sopra richiamate caratteristiche dell'attività, e a differenza della maggior parte degli altri collegi minori parlamentari, come elementi qualificanti dell'organo. Nel caso di specie l'intervento del Presidente volto a ripristinare un equilibrato rapporto di proporzionalità nella composizione della Giunta sarebbe finalizzato a consentire la rappresentanza di un Gruppo parlamentare trovatosi del tutto privo di componenti, circostanza questa che rende evidentemente del tutto peculiare e specifico questo precedente, non invocabile, a suo avviso, per il futuro, in via generale, ogniqualvolta si verifichi una semplice variazione della consistenza numerica dei gruppi.

Italo BOCCHINO osserva anzitutto che proprio la quantità di precedenti riportati dal Presidente potrebbe indurre a riflettere su una possibile regolazione del fenomeno del passaggio dei deputati a gruppi diversi da quelli originari di appartenenza.

Dopo che Gianfranco FINI, Presidente, ha richiamato in proposito il principio del divieto di mandato imperativo, Italo BOCCHINO ricorda di aver già espresso in Assemblea nella seduta del 19 dicembre scorso la sua adesione alle esigenze segnalate in quella circostanza dall'onorevole Vietti e che lo inducono ad appoggiare ora il percorso individuato dal Presidente della Camera. Del resto, si tratta di una situazione di evidente carattere eccezionale, dal momento che si riferisce al venir meno della presenza di un Gruppo parlamentare in seno ad un organo chiamato ad assolvere compiti e funzioni di particolare garanzia delle prerogative parlamentari: non crede, proprio per questo, che ci si possa appellare alla mancanza di precedenti specifici o alla peculiare natura dell'organo. È evidente inoltre che se un divieto assoluto di revoca di un deputato vale certamente nei confronti del Gruppo, stante le attuali previsioni costituzionali, esso non può certamente valere nel rapporto tra il deputato e la Camera, qualora la sua permanenza in seno ad un organo risulti gravemente pregiudizievole del corretto funzionamento dell'organo stesso; auspica comunque che non si arrivi a tale punto, ritenendo opportuno che la questione possa comporsi e risolversi prima dell'intervento del Presidente della Camera.

Roberto COTA, nella consapevolezza della assoluta singolarità della circostanza che vede un Gruppo parlamentare venutosi a trovare privo di un proprio rappresentante cui aveva diritto, rileva, tuttavia, come la questione si presenti comunque piuttosto spinosa dal punto di vista regolamentare e tale da rendere consigliabile la riunione della Giunta per il Regolamento. Sarebbe auspicabile, dal suo punto

Pag. 9

di vista, che pervenissero da parte del collega interessato dimissioni - evidentemente sollecitate - volte ad impedire il ricorso a rimedi presidenziali senz'altro estremi dal punto di vista regolamentare.

Antonio MILO, dopo aver lodato la particolare chiarezza ed esaustività dell'intervento introduttivo del Presidente, evidenzia come il rimedio estremo che si prospetta - ove non intervenissero le auspicabili dimissioni del deputato interessato - si renderebbe necessario per sanare evidentemente un'ingiusta lesione verificatasi nella composizione della Giunta e che ha portato un Gruppo parlamentare a vedersi privato del proprio unico rappresentante in seno allo stesso organo. D'altra parte rimarca come la posizione del presidente Brugger, preannunciata nella lettera della quale il Presidente della Camera ha dato conto, sia la posizione del Gruppo Misto e non quella di un singolo soggetto. Concorda quindi con le conclusioni del Presidente della Camera.

Gianclaudio BRESSA condivide la ricostruzione della questione nei termini offerti dal Presidente della Camera, associandosi in particolare al suo giudizio circa il fatto che ci si trovi di fronte ad un «significativo e intollerabile squilibrio» nella rappresentanza dei Gruppi parlamentari nella Giunta per le autorizzazioni, che ha determinato non una semplice variazione nella consistenza numerica di un Gruppo in seno a quest'organo, ma la sua integrale mancanza di rappresentanti. È evidente che i principi che si affermano in questa occasione e le conseguenti decisioni che si rendessero necessarie valgono senz'altro come precedente solo per i casi in cui si verifichi una grave alterazione del rapporto di proporzionalità e rappresentatività nella composizione di un organo parlamentare.

David FAVIA si associa anch'egli al giudizio circa la particolare completezza e chiarezza della relazione svolta dal Presidente sulla questione testé all'esame della Giunta. Del resto, a prescindere dalle motivazioni giuridiche poste a fondamento della soluzione prospettata dal Presidente, vi è un'evidente ragione di buon senso che induce a considerare intollerabile la situazione di un Gruppo venutosi a trovare, per le condizioni verificatesi in questo caso, privato della propria legittima rappresentanza in seno alla Giunta per le autorizzazioni.

Gianfranco FINI, Presidente, prende atto conclusivamente che i membri della Giunta si sono espressi all'unanimità nel senso indicato nel suo intervento. Non mancherà naturalmente in extremis un ultimo tentativo per sollecitare le dimissioni dell'onorevole Pionati. Chiederà quindi al Presidente del Gruppo Misto di indicare quale dei suoi due rappresentanti debba intendersi confermato nella Giunta, al fine di precostituire rapidamente le condizioni per la successiva nomina di un rappresentante del Gruppo dell'UDC.
Passa quindi ad un'altra questione posta dall'onorevole Zaccaria lo scorso 6 novembre, in Assemblea, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 149 del 2008 relativo ad adempimenti comunitari in materia di giochi, quando ha chiesto alla Presidenza di consentire che il Comitato per la legislazione, in presenza di significative modifiche ai testi iniziali dei decreti-legge, possa, su iniziativa del Presidente della Camera o del Presidente della Commissione, o di concerto fra loro, essere chiamato ad un nuovo parere. In quella sede e, successivamente, anche nella Conferenza dei Capigruppo del 26 novembre, la Presidenza ha confermato che una tale possibilità, non contemplata dal Regolamento vigente, ne richiederebbe una modifica. Condividendone però l'esigenza, anche in termini di assunzione di iniziative utili a contrastare una patologia della decretazione d'urgenza, ha fatto presente che avrebbe sottoposto alla Giunta per il Regolamento la questione, auspicando in quella sede il raggiungimento di una maggioranza tale da consentire la modifica del Regolamento esclusivamente su questo punto.

Pag. 10

Ricorda peraltro che già il 17 giugno 2008 l'onorevole Zaccaria aveva posto sostanzialmente la medesima questione (peraltro sollevata anche nella precedente legislatura), ipotizzando l'estensione ai decreti-legge della disposizione regolamentare che consente ad una minoranza qualificata della Commissione di chiedere il parere del Comitato per la legislazione, ai fini però dell'esame in Assemblea.
Ricorda che l'articolo 96-bis del Regolamento dispone che i disegni di legge di conversione - contemporaneamente alla loro assegnazione alle Commissioni competenti - siano assegnati direttamente anche al Comitato per la legislazione, che rende il proprio parere alle suddette Commissioni entro il termine di cinque giorni, significativamente più breve del termine assegnato in via generale alla Commissione per concludere la fase referente (quindici giorni). Ne discende che, nel vigente disegno regolamentare, l'esame del Comitato sui decreti-legge non può che svolgersi sui testi ad esso direttamente assegnati dal Presidente della Camera. Ciò anche in relazione alla particolare funzione assegnata al parere del Comitato, in termini di verifica «preliminare» (visti i tempi molto ristretti della sua pronuncia) del rispetto dei requisiti di specificità, omogeneità e dei limiti di contenuto dei decreti-legge previsti dalla legislazione vigente.
La prassi è nel senso indicato dalla norma regolamentare, ossia nel senso che - salvo il solo caso, del tutto isolato, del 4 febbraio 2003, in cui il Comitato ha espresso un nuovo parere sul decreto legge n. 282 del 2002 (3524), senza peraltro una preventiva intesa con la Presidenza della Camera - non vi sono casi in cui il Comitato si sia espresso due volte sul medesimo decreto, prima e dopo le modifiche della Commissione di merito. Del tutto diverso è il precedente relativo al decreto legge n. 108 del 2002 (2843), in ragione del fatto che il riesame da parte del Comitato avveniva in quanto, nel corso dell'esame presso la XI Commissione (Lavoro), era stata inserita una norma di delega, realizzandosi quindi altro presupposto regolamentare per il coinvolgimento del Comitato stesso.
La proposta dell'onorevole Zaccaria si fonda sulla considerazione che, in caso di ampie modifiche del testo in Commissione o di consistenti aggiunte di norme, il parere reso dal Comitato sul testo originario risulta di fatto privo di significato e valore, finendo per sacrificare, nella sostanza, l'efficace perseguimento delle finalità istitutive dell'organo e non essendovi possibilità alcuna di svolgere un esame - secondo i parametri di qualità della legislazione indicati dal Regolamento - delle parti nuove del testo.
Come più volte precisato dalla Presidenza, una soluzione al problema non può che discendere da una modifica regolamentare. Osserva che è però possibile, prima di procedere a tale modifica, avviare, se si registra il consenso della Giunta, una fase sperimentale al fine di verificare la concreta fattibilità della soluzione individuata ed eventualmente di correggerla (in analogia con il modello seguito sia per la modifica in via sperimentale della durata della Presidenza del Comitato, sia per l'introduzione del parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti presentati in Assemblea che investano questioni di competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione). Una volta verificata sul campo l'efficacia della soluzione adottata, si potrà pervenire ad una modifica del Regolamento che potrà contestualmente comprendere anche l'adeguamento delle norme ad altre pronunce interpretative della Giunta (nelle riunioni del 16 ottobre 2001 e del 28 febbraio 2007).
Ipotizza dunque l'affidamento a due relatori, uno di maggioranza ed uno di opposizione, del compito di formulare una proposta, su cui poi avviare la discussione. Potrebbe essere utile anche ascoltare dal Presidente del Comitato e dai suoi componenti (in ipotesi in una riunione congiunta della Giunta e del Comitato, a norma dell'articolo 16-bis, comma 7, del Regolamento) eventuali indicazioni e suggerimenti utili per il lavoro di riforma.

Pag. 11

Sottopone comunque a riflessione alcuni aspetti problematici di cui appare necessario tenere conto nell'individuazione della soluzione.
È necessario anzitutto chiarire quale debba essere il presupposto della nuova attivazione del Comitato, vale a dire se essa debba dipendere da una richiesta avanzata da uno dei soggetti coinvolti nel procedimento di esame del decreto-legge (Commissione di merito o Comitato, eventualmente sulla base dell'iniziativa di un quorum di membri). Inoltre il secondo parere dovrebbe essere limitato alle sole modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che tali modifiche coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. È necessario poi stabilire quale dovrà essere l'organo destinatario del secondo parere del Comitato, se, cioè, la Commissione competente in sede referente, in coerenza con l'impianto generale previsto dal Regolamento, che configura il Comitato quale organo consultivo delle Commissioni e non dell'Assemblea (in tal caso la richiesta di parere dovrebbe essere formulata in modo da assicurare che il Comitato possa esprimersi prima del voto del mandato al relatore e dovrebbe avere ad oggetto - analogamente a quanto previsto per le altre Commissioni consultive - il testo risultante dagli emendamenti approvati, esclusi quelli che il relatore potrebbe successivamente presentare per adeguare il testo ai pareri delle altre Commissioni); ovvero se, analogamente a quanto già previsto per altre Commissioni che svolgono funzioni consultive anche nei confronti dell'Assemblea (la Commissione bilancio e, per profili limitati, la Commissione affari costituzionali), stabilire che il nuovo parere possa essere reso anche direttamente all'Assemblea - al fine di fornire elementi utili al comitato dei nove per la predisposizione degli emendamenti - quando non vi siano tempi sufficienti per consegnarlo alla Commissione competente prima della conclusione della sede referente. Resterebbe fermo che, anche ove il Comitato non si esprimesse, non ne conseguirebbe comunque alcun impedimento alla prosecuzione dell'esame in Assemblea. Quanto ai tempi da prevedere per il Comitato, occorre infatti considerare che, ove siano apportate modifiche molto consistenti al testo e vi siano tempi estremamente ridotti in ragione dei termini imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, potrebbe talvolta risultare molto difficile garantire un tempestivo esame del testo (che deve essere necessariamente analitico e puntuale, stante la natura stessa dell'organo). Dunque andrebbe stabilita una clausola di salvaguardia: o nel senso che si condiziona la procedibilità della richiesta di espressione del nuovo parere alla valutazione circa la sua compatibilità con il calendario dei lavori dell'Assemblea (anche al fine di evitare in ogni caso l'utilizzo della richiesta di nuovo parere a soli fini dilatori); ovvero nel senso che, in ogni caso, dalla mancata espressione del parere non può discendere un impedimento alla Commissione a concludere l'esame in sede referente nei tempi stabiliti o un ostacolo all'avvio della discussione in Assemblea.
Infine, l'ampliamento delle competenze del Comitato potrebbe indurre una riflessione sulla sua composizione (oggi dieci membri), che potrebbe risultare nei fatti insufficiente a garantire un efficace e tempestivo assolvimento delle nuove funzioni (le quali potrebbero richiedere la convocazione, anche ad horas, di ulteriori sedute), considerando che i componenti dell'organo fanno parte anche di un'altra Commissione permanente. Allo stesso scopo potrebbe valutarsi anche un ampliamento del numero dei Vicepresidenti (attualmente uno solo).

Antonio LEONE, prendendo spunto dalle considerazioni svolte dal Presidente con riguardo agli interrogativi sull'utilità del parere del Comitato riferito ad un testo che risulta superato dal successivo esame in sede referente, ritiene che analogo ordine di riflessioni potrebbero svolgersi con riferimento anche a molti casi di discussione sulle linee generali dei progetti di legge. Spesso queste, infatti, riguardano articolati legislativi che di lì a poco sono

Pag. 12

destinati a subire sensibili, quando non radicali, modifiche, rendendosi in tal modo vano il lavoro e l'esame svolto poco prima dai deputati intervenuti nelle discussioni sulle linee generali.

Gianclaudio BRESSA, nel considerare che il percorso istruttorio indicato dal Presidente consentirà la valutazione delle varie opzioni prospettatesi, si chiede se non sia opportuno indicare un termine di massima per la conclusione della predetta istruttoria.

Gianfranco FINI, Presidente, condivide l'esigenza di stabilire per i relatori un termine per la conclusione del lavoro istruttorio, in ipotesi un mese da oggi. Raccogliendo lo spirito delle considerazioni svolte dal Presidente Leone, osserva che i relatori, ove lo ritengano, potranno naturalmente ampliare, se del caso, il campo dell'istruttoria loro affidata. Ritiene in conclusione di individuare come relatori il Presidente Leone e l'onorevole Bressa.

La seduta termina alle 13.45.