CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2008
111.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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Giovedì 18 dicembre 2008.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 dicembre 2008. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, per quanto riguarda le modalità di organizzazione del lavori, informa che, alla luce delle decisioni assunte in occasione dell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, nella riunione odierna, hanno convenuto di proseguire l'esame del provvedimento nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 dicembre prossimo, senza procedere a votazioni, prevedendo altresì che le votazioni sugli emendamenti avranno luogo nelle giornate di giovedì 8, venerdì 9 e, eventualmente, sabato 10 gennaio 2009.
Avverte che gli emendamenti Galletti 10.6 e Del Tenno 10.9 devono intendersi ritirati.
Avverte quindi che gli onorevoli Franzoso, Vitali e Lazzari hanno sottoscritto gli emendamenti 3.26 Pagano e 3.27 Ravetto.

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Informa quindi che, alla luce delle richieste di riammissione presentate, e degli approfondimenti svolti, le Presidenze ritengono di poter rivedere il giudizio di ammissibilità espresso nei confronti di talune proposte emendative.
In particolare, devono considerarsi ammissibili le seguenti proposte, precedentemente dichiarate inammissibili per estraneità di materia o per profili di compensatività finanziaria:
De Micheli 2.041, recante modifiche al Patto di stabilità relative alle spese di investimento, in coerenza con le valutazioni già espresse in relazione ad analoghe proposte emendative.

Sono stati inoltre dichiarati ammissibili due emendamenti che producono effetti su aree del Paese di rilevante importanza:
Dozzo 3.51, il quale reca un intervento in favore delle aree confinanti con l'Austria;
Baretta 21.5, il quale reca norme relative ad interventi infrastrutturali in favore del comune di Venezia.

Sono stati altresì dichiarati ammissibili alcuni emendamenti che intervengono in materia fiscale:
Ceccuzzi 8.13, recante norme in materia di integrazione di studi di settore per le imprese operanti nel settore termale;
Lulli 8.15, Fugatti 8.28 e Zeller 8.7, che introducono una serie di modifiche in materia di studi di settore, nonché Pugliese 27.4, in merito ai quali, per quanto riguarda le valutazioni attinenti alla copertura finanziaria, si ritiene possibile rimettersi alle valutazioni del Governo nel seguito dell'esame. Risultano conseguentemente riammessi anche gli emendamenti Milanato 8.4, Del Tenno 8.36, Poli 8.19, identici all'emendamneto 8.15;
Fugatti 16.7 e 16.8, recanti disposizioni in materia di accertamenti e controlli tributari;
Brugger 16.39, in materia di dichiarazione annuale presentata dai sostituti di imposta.

Sono stati ulteriormente valutati favorevolmente due emendamenti volti a sostenere l'economia mediante interventi in materia ambientale:
Polledri 17.09 volto a favorire la diffusione degli impianti fotovoltaici realizzati direttamente dai comuni;
Nannicini 3.76, volto all'introduzione di una forma di tassazione ambientale per l'utilizzo della capacità depurativa dei corpi idrici.

Informa quindi che le presidenze ritengono altresì ammissibili le seguenti proposte emendative:
Galletti 1.28, che rimodula l'entità e gli scaglioni relativi al bonus per le famiglie meno abbienti. In assenza di elementi informativi che consentano un puntuale riscontro degli effetti finanziari recati dalla proposta, si assume che le modifiche introdotte all'articolo 1 del decreto-legge possano essere considerate fra loro compensative. È comunque opportuno che siano forniti dal Governo gli elementi necessari ad effettuare una verifica più approfondita;
analoghe considerazioni valgono con riferimento all'emendamento Capitanio Santolini 1.33;
Simonetti 3.58, che estende il blocco tariffario al servizio idrico. A seguito di un approfondimento dell'esame si rivede il giudizio precedentemente formulato in quanto le minori entrate che l'emendamento determinerebbe in capo ai gestori del servizio idrico, facenti capo, nella maggioranza dei casi, ad enti locali, dovrebbero venire necessariamente compensate da queste ultime amministrazioni che restano soggette agli invariati vincoli di saldo imposti dal patto di stabilità interno;
risulta conseguentemente riammesso anche l'identico emendamento Cambursano 3.41, non sottoposto al riesame dal firmatario;

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Fugatti 5.2, Ria 6.18, Rubinato 8.18, Paolo Russo 11.05, Franzoso 18.40 e Damiano 19.59, che si considerano ammissibili alla luce del testo pubblicato correttamente;
Abrignani 7.5, il quale dispone che le operazioni del soggetto gestore sul mercato elettrico si considerino effettuate ai fini IVA all'atto di emissione della fattura. La proposta è suscettibile di determinare effetti di cassa negativi nel primo anno di applicazione. Tuttavia, in considerazione della possibilità - negli anni successivi - di un riassorbimento di tali effetti, si formula un giudizio di ammissibilità, rimettendo una più puntuale valutazione degli effetti di cassa ad approfondimenti da svolgere nel corso dell'esame anche sulla base degli elementi forniti dal Governo;
Vannucci 10.07 e Bernini 10.04 di analogo contenuto, considerato che la copertura finanziaria deve intendersi di carattere permanente e quindi al comma 2 la formulazione del testo deve leggersi non: «per l'anno 2011», bensì: « a decorrere dall'anno 2011»;
Nannicini 12.04, che può essere valutato ammissibile anche in considerazione della mancanza di dati univoci circa i possibili effetti positivi di gettito derivanti dalle misure di incremento dell'IVA previste del comma 2;
con riferimento all'emendamento Girlanda 19.86, in materia di previdenza, si ritiene che, in virtù della complessità delle misure dallo stesso contenute, esso possa essere considerato ammissibile, nel presupposto che il Governo predisponga specifica relazione tecnica;
Vannucci 21.03, alla luce dei chiarimenti forniti dal presentatore, nel presupposto che il Fondo di cui è prevista la proroga dall'anno 2009 sia totalmente destinato, nel medesimo arco temporale, al finanziamento di interventi delle regioni. In tal caso, si può ritenere superflua una copertura della deroga al patto di stabilità, ulteriore rispetto alla copertura prevista per la proroga del Fondo;
Velo 22.6, che prevede il finanziamento, da parte della Cassa depositi e prestiti, di piani di messa in sicurezza e manutenzione della rete stradale. Alla luce delle considerazioni formulate dal proponente, la proposta può essere considerata ammissibile nel presupposto che il finanziamento sia realizzato dalla CDP non in forma diretta ma attraverso le ordinarie modalità previste dalla vigente normativa;
in considerazione dei profili attinenti agli effetti finanziari dell'articolo 29, evidenziati nella seduta di ieri, si ritiene che gli emendamenti Baretta 29.23 e Borghesi 29.41, 29.42, 29.43, 29.45, 29.47, possano essere considerati ammissibili, alla luce delle riformulazioni proposte che hanno introdotto idonee disposizioni di copertura degli oneri recati (vedi allegato);
Savino 30.6 e 30.30, in relazione alle motivazioni addotte nel ricorso del presentatore, nel presupposto che la comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate, relativa alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi dalle associazioni, sia propedeutica alla concessione dei benefici fiscali e che la disposizione relativa ai trasferimenti tra Fondazioni di comunità iscritte all'albo delle Onlus ed enti senza scopo di lucro sia di carattere meramente interpretativo.
Borghesi 32.49, nel presupposto - salvo diverso avviso da parte del Governo - che la procedura di ricognizione degli importi dovuti prevista dalla norma possa comunque concludersi in tempi utili per non pregiudicare il conseguimento degli effetti finanziari ascritti, già dal 2009, all'articolo 32 del decreto-legge.

Antonio PEPE (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Franzoso 18.40.

Rolando NANNICINI (PD) segnala l'importanza delle disposizioni contenute nel suo emendamento 3.76, che è stato riammesso. Non condivide invece la conferma dell'inammissibilità dell'emendamento 9.6, che, consentendo il censimento delle fatturazioni emesse da tutti gli enti sottoposti

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al patto di stabilità interno, rappresenta un utile strumento di monitoraggio della spesa di tali enti.

Lorenzo RIA (PD), chiede chiarimenti in merito alla mancata riammissione dei propri emendamenti 1.35 e 1.36, i quali contengono, a suo giudizio, previsioni perfettamente aderenti al contenuto del decreto-legge, e risultano pienamente coperti da una serie di misure di risparmio relative alla composizione degli organi degli enti locali e dalla abolizione di talune province di nuova istituzione. A tale ultimo proposito ricorda che, secondo i criteri di ammissibilità indicati dalle presidenze, devono considerarsi ammissibili le proposte emendative relative ad ambiti materiali diverse da quelle affrontate dal provvedimento, purché realizzino rilevanti effetti di miglioramento dei saldi.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento al rilievo effettuato dal deputato Ria, rileva come i suoi emendamenti 1.35 e 1.36 rechino, nella parte consequenziale, un consistente intervento di riforma della disciplina degli enti locali, che non può, evidentemente, essere realizzata nell'ambito del decreto-legge in esame, il quale attiene a materie completamente diverse.

Paola DE MICHELI (PD), nel ringraziare le presidenze per la riammissione del proprio articolo aggiuntivo 2.041, rileva l'opportunità di riammettere anche il proprio articolo aggiuntivo 2.046, il quale interviene anch'esso sulla disciplina del patto di stabilità interno, relativamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti a carico degli enti locali.

Gianfranco CONTE, presidente, in merito alla richiesta avanzata dal deputato De Micheli, chiarisce che le presidenze hanno ritenuto di ammettere, relativamente alle proposte emendative che intervengano sulla disciplina del patto di stabilità interno, solo quelle che attengano alle spese per investimenti.

Franco CECCUZZI (PD), dopo aver espresso compiacimento per la riammissione del proprio emendamento 8.13, chiede alle presidenze di riammettere anche i propri emendamenti 8.16 e 8.17, i quali intervengono anch'essi sulla disciplina degli studi di settore.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Ceccuzzi, fa presente che, diversamente dall'emendamento 8.13, precedentemente dichiarato inammissibile per estraneità di materia, gli emendamenti 8.16 e 8.17 sono stati dichiarati inammissibili per carenza di compensazione, e che dunque, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, non è possibile disporne la riammissione.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede alle presidenze di voler riconsiderare il giudizio di inammissibilità dell'emendamento Villecco Calipari 18.32, che intende sottoscrivere, il quale reca disposizioni volte ad assegnare risorse del Fondo infrastrutture all'ammodernamento degli arsenali militari, intervenendo in un settore di assoluto rilievo economico e strategico.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede alle presidenze di rivedere il giudizio di ammissibilità anche con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 15.011, dichiarato inammissibile per estraneità di materia.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede alle presidenze di riammettere il proprio emendamento 1.19, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, il quale risulta del tutto analogo all'emendamento Capitanio Santolini 1.33, per il quale è stato appena rivisto il giudizio di inammissibilità precedentemente dichiarato.

Matteo BRAGANTINI (LNP) segnala alle presidenze l'opportunità di rivedere il giudizio di inammissibilità sul proprio emendamento 1.18, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, rilevando come l'innalzamento, previsto dall'emendamento, delle soglie reddituali per la fruizione del bonus recato dall'articolo 1 sia compensato dalla riduzione della platea dei possibili beneficiari, che sono

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individuati nei soli cittadini italiani e comunitari.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento all'articolo aggiuntivo Fugatti 15.011 non ritiene che, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, sia possibile rivedere il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione su di esso formulato; conferma inoltre la valutazione di inammissibilità dell'emendamento Villecco Calipari 18.32, che si riferisce a materie non riconducibili alle finalità del provvedimento. In merito alla richiesta avanzata dal deputato Polledri, rileva come l'emendamento 1.19 non sia stato rivalutato, in quanto il presentatore non ne aveva richiesto il riesame: peraltro, in considerazione della sostanziale identità dell'emendamento rispetto all'emendamento Capitanio Santolini 1.33, ritiene che esso possa essere considerato ammissibile.
Per quanto riguarda l'emendamento Bragantini 1.18, ritiene che, ad una più attenta valutazione circa i suoi complessivi effetti finanziari, anch'esso possa essere considerato ammissibile.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 110 di mercoledì 17 dicembre 2008:
a pagina 20, seconda colonna, ottava riga, dopo le parole: «proposte emendative» sono inserite le seguenti: «Galletti 10.6, Del Tenno 10.9,»;
a pagina 33, seconda colonna, la diciottesima e la diciannovesima riga sono soppresse;
a pagina 104, prima colonna, le righe dalla seconda alla settima sono sostituite dalle seguenti:
Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2009 con le seguenti: al 30 giugno 2009; al medesimo comma 1, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere a), b) e c).

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2009.».
5. 2. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.;

a pagina 109, seconda colonna, quarantunesima riga, la parola: «50», è sostituita dalla seguente: «500»;
a pagina 132, prima colonna, quattordicesima riga, sostituire la parola: «cli», con la seguente: «di»; alla ventesima riga, la parola: «80», è sostituita dalla seguente: «300»;
a pagina 171, prima colonna, le righe dalla ventiduesima alla trentatreesima sono sostituite dalle seguenti:
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga di un termine relativo a misure per favorire la ricostruzione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari).

1. All'articolo 2, comma 126 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009".
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2009.».
11. 05. Paolo Russo, Cicu, Pili, Marrocu.;

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a pagina 225, seconda colonna, le righe dalla ventisettesima alla trentasettesima sono sostituite dalle seguenti:
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo.»
18. 40.Franzoso.;

a pagina 230, prima colonna, le righe dalla seconda fino alla trentaduesima riga della seconda colonna di pagina 232 sono sostituite dalle seguenti:
Sostituirlo con il seguente:
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può

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essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5 Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.
10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;
c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 689 milioni di euro per l'anno 2009, 704 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla

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tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel

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limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.
19. 59. Damiano, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.