CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2008
109.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.45.

Legge finanziaria 2009.
C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa nota di variazioni.
C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia. Pag. 16
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti relativi alla sessione di bilancio.

Giulia BONGIORNO, presidente, prima di dare la parola al relatore, onorevole Costa, ricorda che è stato fissato per domani alle ore 11 il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti, per le parti di competenza, ai documenti della manovra finanziaria, il cui esame in Assemblea è previsto a partire da giovedì prossimo.
Come avrà modo di evidenziare il relatore, la competenza della Commissione Giustizia riguarda un'unica disposizione introdotta dal Senato.

Enrico COSTA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare le parti dei provvedimenti che risultino modificate del Senato e che rientrino negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
Sotto questo profilo osserva che, nel corso dell'esame al Senato, sono stati aumentati di 8,2 milioni e di 0,3 milioni di euro gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, rispettivamente, u.p.b. 1.1.2 (Interventi) del programma «Amministrazione penitenziaria» e u.p.b. 1.3.2 (Interventi) del programma «Giustizia minorile», entrambi della missione «Giustizia».
Conseguentemente, si riduce di 18,5 milioni lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, u.p.b. 2.4.2 (interventi), programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», Missione «Relazioni finanziarie con autonomie territoriali».
L'intervento è volto a ricollocare la quota di risorse confluite sul Fondo sanitario nazionale, relative all'assistenza sanitaria per gli istituti penitenziari ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, in attesa del recepimento della direttiva nazionale negli statuti delle predette regioni relativa al trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai provvedimenti in esame, per le materie di competenza, è fissato alle ore 11 di domani, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Atto n. 51.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 10 articoli e 2 allegati, è adottato in attuazione della

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delega di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 2008, n. 34 (legge comunitaria per il 2007). Il provvedimento, in particolare, è finalizzato a stabilire il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento. La norma fa comunque salve le previsioni dell'articolo 1174 del Codice della navigazione, che rappresenta una norma residuale in base alla quale l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento, ovvero di un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 a 6.197 euro.
L'articolo 2 individua nell'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) l'organismo responsabile dell'accertamento delle violazioni al regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli da 3 a 7 del provvedimento in esame.
Gli articoli da 3 a 7, prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti alla violazione degli specifici obblighi previsti nel Regolamento 1107/2006.
In particolare, gli articoli 3 e 4 individuano le sanzioni a carico del vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico a causa di negata prenotazione e negato imbarco. Il rifiuto di accettare una prenotazione per un volo per motivi di disabilità o di mobilità ridotta, fuori dei casi di legittima deroga è punito con la sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il negato imbarco su un volo per motivi di disabilità o di mobilità ridotta, fuori dei casi di legittima deroga è punito con la sanzione da 30.000 a 150.000 euro. Entrambe le fattispecie fanno salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del Regolamento. Tali deroghe attengono: a) al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione; b) al caso in cui le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta. Una specifica sanzione, da 20000 a 100.000 euro, è prevista per i casi in cui i medesimi soggetti rifiutino l'imbarco per una delle ragioni legittime di deroga e non provvedano al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore.
L'articolo 5 determina, per il vettore aereo, agente o operatore turistico, le sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi d'informazione. In caso di omessa informazione al pubblico delle norme di sicurezza e delle restrizioni nel trasporto aereo applicate ai disabili o a persone con mobilità ridotta a causa delle dimensioni dell'aereomobile si applica la sanzione da 5.000 a 25.000 euro. In caso di mancata informazione o mancata risposta scritta (entro 5 giorni) a disabili o persone con mobilità ridotta dei motivi per cui si è avvalso delle deroghe previste dal regolamento si applica la sanzione da 30.000 a 150.000 euro. In caso di mancata trasmissione (entro le 36 antecedenti la partenza) ai gestori degli aeroporti interessati e al vettore aereo della notifica di assistenza a disabili o a persone con mobilità ridotta si applica la sanzione da 5.000 a 25.000 euro. In caso di mancata tempestiva comunicazione al gestore dell'aereoporto di destinazione del volo (nel territorio UE) del numero di persone presenti a bordo, bisognose di assistenza per disabilità o ridotta mobilità da 5.000 a 25.000 euro.
L'articolo 6 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del gestore aeroportuale per violazione degli obblighi di assistenza, precisando che nel caso di subappalto la sanzione si applica unicamente al gestore. Nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di assistenza previsti dall'allegato 1 si applica la sanzione da 10.000 a 50.000 euro.

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L'articolo 7 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del vettore aereo per mancata assistenza. Nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di assistenza previsti dall'allegato 2 (articolo 10) si applica la sanzione da 10.000 a 50.000 euro.
L'articolo 8 del provvedimento determina il meccanismo di aggiornamento delle sanzioni per le indicate violazioni al regolamento 1107/2006 che opererà dal 1o gennaio 2011. All'aggiornamento, su base biennale, provvederà un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle infrastrutture.
Con l'articolo 9 si prevede l'istituzione di un fondo speciale finalizzato alla promozione di iniziative e campagne informative volte a favorire l'utilizzo del trasporto aereo da parte di persone disabili o con ridotta mobilità. Detto fondo si finanzia con le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal provvedimento in esame. Un decreto del Ministro dell'economia (di concerto con quelli delle infrastrutture, lavoro, salute e pari opportunità) definisce destinazione e impiego delle entrate del fondo.
L'articolo 10 precisa l'assenza di oneri finanziari per lo Stato derivanti dall'applicazione del provvedimento.
Gli allegati 1 e 2 prevedono gli obblighi di assistenza rispettivamente sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali e da parte dei vettori aerei.
Concludendo, invita la Commissione a valutare la congruità delle sanzioni previste dal provvedimento, le quali appaiono in alcuni casi eccessive rispetto al fatto che si intende punire, per quanto grave esso sia.

Cinzia CAPANO (PD) invita il relatore a verificare la compatibilità delle disposizioni sanzionatorie dello schema di decreto con il regolamento comunitario che si intende attuare e, in particolare, con riferimento alle condotte dell'operatore turistico relative all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, rileva che nel corso dell'esame in sede referente, nonché delle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, relative alla scelta dei soggetti da audire, si è registrata, specialmente da parte dei componenti del gruppo della Lega, una forte contrarietà al contenuto delle proposte di legge in esame. È stato sostenuto che queste finirebbero per introdurre nell'ordinamento, attraverso la modifica della «legge Mancino», un nuovo reato di opinione, la cui formulazione non sarebbe adeguatamente determinata. In sostanza verrebbe punita penalmente anche la mera manifestazione del pensiero come nel caso in cui un soggetto dichiari di essere contrario all'estensione di determinati diritti a soggetti che abbiano un determinato orientamento sessuale o che si identifichino in un genere diverso da quello di appartenenza biologica.

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Ricorda come già nella relazione, nonché durante le predette riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ella abbia sottolineato che tale convinzione sia infondata. Tuttavia, in qualità di relatore, sottolinea come non si possa non tenere conto di tale posizione, che, peraltro, già si era manifestata nella scorsa legislatura, impedendo l'approvazione di una legge sull'omofobia. Per tale ragione dichiara di aver predisposto una proposta di testo unificato (vedi allegato) volta ad evitare il rischio che la nuova fattispecie di reato possa essere interpretata come un reato di opinione. Dichiara che tale proposta si limita ad estendere sostanzialmente all'omofobia ed alle discriminazioni per l'identità di genere la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3 della «legge Mancino», che punisce chiunque commetta un reato per finalità di discriminazioni o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Tuttavia, anziché intervenire sulla «legge Mancino», si è preferito modificare il codice penale, prevedendo, all'articolo 61, una ulteriore ipotesi di circostanza aggravante. Questa si applicherebbe quando un reato sia stato commesso per finalità di discriminazione legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa. Ribadisce che tale scelta è dettata unicamente dalla constatazione delle difficoltà di natura politica che impedirebbero l'introduzione nell'ordinamento del reato di omofobia. Ritiene infatti che qualora si cercasse di ottenere quello che in realtà sarebbe il risultato migliore, cioè l'introduzione del predetto reato, si rischierebbe nuovamente di non pervenire ad alcun risultato, come è avvenuto nella scorsa legislatura quando vi era peraltro una maggioranza di centro-sinistra.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere assolutamente l'impostazione della proposta di testo unificato presentata dal relatore, ritenendo, come peraltro previsto nella sua proposta di legge in esame, opportuno introdurre nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato che punisca tutte quelle condotte violente, di istigazione alla violenza ovvero discriminatorie poste in essere in ragione all'orientamento sessuale od all'identità di genere della vittima. La proposta del relatore, invece, si limita ad aggravare reati di tutt'altro genere, qualora la loro motivazione sia omofobica.

Carolina LUSSANA (LNP), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita quando avrà avuto modo di poter valutare in ogni suo aspetto la proposta di testo unificato presentata, manifesta apprezzamento per la scelta del relatore di non modificare la «legge Mancino», la quale è diretta alla modifica di una legge volta a ratificare una convenzione finalizzata a punire condotte motivate da discriminazioni o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Inoltre, la formulazione del nuovo reato avrebbe determinato, violando la Costituzione, la punizione di forme di manifestazione del pensiero. La previsione, invece, di una aggravante da applicare a fatti che già siano di per sé reati, rappresenta sicuramente un fatto positivo ed un passo in avanti nel procedimento legislativo in corso.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la proposta di testo unificato, per quanto si differenzi sotto il profilo strutturale rispetto alle proposte di legge in esame, non riesca a superare tutte quelle obiezioni di sostanza che a suo parere rendono difficoltosa l'approvazione di una legge sull'omofobia. Non è ad esempio risolta la questione relativa alle nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere, le quali potrebbero comportare una serie di difficoltà oltre che interpretative anche applicative in sede processuale. Sotto il profilo metodologico, non condivide la scelta di introdurre una nuova circostanza aggravante di carattere generale nel codice penale la quale sarebbe accompagnata da una disciplina speciale in ordine alla sua comparazione con eventuali circostanze attenuanti. Pur ribadendo le proprie perplessità sul merito, invita il relatore a modificare la proposta di testo unificato trasformando la modifica al codice penale

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nella previsione di una legge speciale, nella quale si potrebbe poi prevedere anche una disciplina speciale in materia di circostanze.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di essere favorevole alla scelta di introdurre nel codice penale la nuova aggravante relativa alle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere delle persone offese dal reato, ritenendo che in caso contrario si verificherebbe paradossalmente una ulteriore discriminazione nel confronti di costoro. Esprime apprezzamento per come l'onorevole Lussana abbia colto lo sforzo compiuto dal relatore per poter approdare ad un testo condiviso. Per quanto attiene alla formulazione della nuova circostanza aggravante, osserva che si tratta di una questione meramente tecnica che potrà essere affrontata una volta risolta quella di natura politica relativa alla struttura e natura della fattispecie che si intende introdurre nell'ordinamento per punire le condotte omofobiche.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, replicando all'onorevole Di Pietro, ribadisce che la sua scelta di proporre un testo che non preveda l'introduzione di un nuovo reato, ma che si limiti ad istituire una nuova circostanza aggravante, è dettata da ragioni di mera opportunità politica, che si basano sulla constatazione che in Parlamento vi è un muro che non consente di arrivare all'approvazione di un testo che preveda il reato per le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima. Si tratta di fare delle scelte che, secondo lei, devono essere dettate dalla primaria esigenza di introdurre nell'ordinamento delle forme di tutela per coloro che sono vittime di atti compiuti in ragione del loro orientamento sessuale o del genere nel quale gli stessi si identificano. Occorre evitare di fare delle battaglie sterili il cui esito sarebbe unicamente il perdurare della lacuna normativa della quale sono vittime ogni giorno gli omosessuali e i transessuali.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere la scelta del relatore, ritenendo opportuno e giuridicamente corretto introdurre nell'ordinamento il reato di omofobia, così come previsto nella proposta di legge n. 1882 da lui presentata.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), pur ritenendo la proposta di testo unificato presentata dal relatore migliore rispetto alle proposte abbinate in esame, esprime forte perplessità sulla previsione di una aggravante basata su parametri di colpevolezza estremamente generici e di difficile accertamento oggettivo. Ritiene che nei casi concreti sia estremamente difficile comprendere le finalità reali per le quali un fatto sia stato compiuto. Tutto ciò potrebbe determinare anche delle gravi ingiustizie.

Giulia BONGIORNO, presidente, osserva che l'articolo 3 della «legge Mancino» già prevede una aggravante di carattere generale da applicare quando il fatto di reato sia stato posto in essere per ragioni di discriminazione, sia pure sulla base di motivazioni diverse dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Si tratta di un'aggravante che finora ha trovato pacifica applicazione da parte della giurisprudenza, sia pure con alcune oscillazioni sulla interpretazione della sua reale portata.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene che la proposta di testo unificato presentata dal relatore sia meritevole di attenta valutazione, costituendo un apprezzabile sforzo compiuto per evidenziare quanto finora emerso nel corso del dibattito. Dopo aver sottolineato l'esigenza di intervenire per ridurre le forme di disagio prodotte da condotte omofobiche, conclude invitando la Commissione a riflettere sulla via da percorrere per giungere ad un obiettivo concreto.

Marilena SAMPERI (PD) invita tutti coloro che sono contrari all'introduzione nell'ordinamento italiano di disposizioni volte a contrastare l'omofobia di tenere

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conto della normativa europea in esame, caratterizzata da una direttiva contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale nel lavoro alla quale farà presto seguito una direttiva di portata generale volta sempre a contrastare tale tipo di discriminazione. Inoltre vi è anche una risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006 con la quale si impegnano gli Stati membri a predisporre gli strumenti adeguati per contrastare l'omofobia.
Esprime forte apprezzamento per l'impegno del relatore volto alla predisposizione di un testo che sia una sintesi del dibattito parlamentare e che, come tale, abbia una reale possibilità di essere approvato.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.
C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.