CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 10.15.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.
Audizione di rappresentanti dell'ANCI.
(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Introduce, quindi, l'audizione.

Vito SANTARSIERO, Sindaco di Potenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Nunziante CONSIGLIO, presidente, e Sandro GOZI (PD).

Vito SANTARSIERO, Sindaco di Potenza, e Francesco MONACO, Responsabile Politiche comunitarie e Mezzogiorno dell'ANCI, replicano ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, avverte che presso la XIII Commissione Agricoltura non è stato ancora avviato l'esame degli emendamenti e che sulla copertura finanziaria del decreto-legge si dovrà anche esprimere, nella mattina di domani, la V Commissione Bilancio. Riterrebbe quindi preferibile rinviare a domani mattina l'espressione del prescritto parere.

Enrico FARINONE (PD) condivide il suggerimento del relatore.

Gianluca PINI, presidente, alla luce delle informazioni fornite dal relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocarsi domani mattina.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.20.

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.
COM(2008)16.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020.
COM(2008)17.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.
COM(2008)18.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati oggetto di approfondimento istruttorio da parte del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE ed invita quindi il relatore, onorevole Consiglio, ad illustrare le risultanze del dibattito svoltosi in seno al Comitato.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, rinvia all'illustrazione svolta in seno al Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE quanto al contenuto delle proposte di direttive in esame; tenuto conto del dibattito e delle audizioni svolte in quella sede, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato).

Gianluca PINI, presidente, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità del parere formulato da relatore, che merita adeguato approfondimento, ritiene opportuno prevederne la votazione in una successiva seduta, da convocarsi domani mattina.

Enrico FARINONE (PD), condivide la proposta di rinviare a domani la votazione del parere avanzata dal Presidente, anche al fine di consentire eventuali modifiche e integrazioni al testo. Ringrazia quindi il relatore per l'importante lavoro svolto.

Luca BELLOTTI (PdL) svolge alcune considerazioni sulla proposta di parere formulata dal relatore, soffermandosi innanzitutto sull'espressione «lotta ai cambiamenti climatici» recata nel secondo capoverso delle premesse, che giudica inopportuna, tenuto conto delle dinamiche globali che stanno investendo il nostro pianeta. Segnala inoltre che l'esame delle proposte di direttive è stato avviato quando il prezzo del petrolio superava i 150 dollari al barile, mentre ora è sceso a meno di 50 dollari. Ci si trova pertanto di fronte ad un contesto energetico mutato; addirittura risulta diminuito, in Italia, il consumo di energia. Appare quindi necessario intervenire maggiormente sul fronte del risparmio energetico e di tale esigenza, anche dal punto di vista della necessità di definire un nuovo approccio culturale al problema, auspica possa essere tenuto conto nel parere che la Commissione si appresta a formulare.

Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.
COM(2008)414 def.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2008.

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Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ringrazia il sottosegretario Fazio per la sua presenza, che costituisce un passaggio essenziale nell'esame della proposta di direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, in quanto consente alla Commissione di acquisire le informazioni in merito alla posizione del Governo italiano in vista del negoziato.
La proposta, pur perseguendo obiettivi ambiziosi e nel complesso condivisibili, presenta, infatti, diversi aspetti delicati per l'impatto finanziario che essa potrebbe avere sul sistema nazionale e sugli operatori sanitari nazionali e regionali nonché sui diritti dei pazienti italiani che si recano in altri Stati membri dell'Unione europea.
Ritiene, pertanto, che essa meriti un ulteriore approfondimento da parte della XIV Commissione non solo con l'intervento odierno del sottosegretario Fazio ma anche attraverso audizioni informali, di rappresentanti delle regioni e, se possibile, di europarlamentari italiani. I tempi dell'esame della proposta da parte delle istituzioni UE consentono queste ulteriori attività istruttorie. La proposta sarà infatti oggetto di una prima valutazione da parte del Consiglio, presumibilmente nella riunione del 15 dicembre 2008 mentre si dovrebbe esaurire l'esame in prima lettura presso la Commissione ambiente salute e sicurezza alimentare del Parlamento europeo medesimo il 12 marzo 2009 e in plenaria il 24 aprile 2009.
Rivolge quindi alcune richieste di chiarimento al sottosegretario Fazio.
Chiede in primo luogo al sottosegretario se può confermare che, ai fini della formazione ed espressione della posizione italiana sulla proposta, il Governo sta valutando l'impatto economico e finanziario che essa produrrebbe sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni. In ogni caso, crede che il Governo debba adoperarsi affinché il termine di recepimento della direttiva sia sufficiente a consentire agli Stati membri ed alle Regioni di adeguarsi ai significativi oneri di organizzazione e regolamentazione che deriverebbero dall'attuazione della direttiva stessa.
Si sofferma poi sull'articolo 8 della proposta, che consente agli Stati membri di prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per la copertura dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro nel rispetto di alcune condizioni, tra le quali, l'esigenza di gestire il flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva e di evitare che esso possa compromettere l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro e/o la programmazione e la razionalizzazione del settore ospedaliero. A suo avviso, il dettato dell'articolo 8 della proposta è troppo generico. In particolare, i presupposti e le condizioni per introdurre l'autorizzazione preventiva andrebbero forse meglio precisati. Chiede pertanto se il Governo intenda agire nel corso del negoziato in questo senso.
Un terzo profilo meritevole a suo avviso di approfondimento riguarda l'articolo 14 della proposta di direttiva, che prevede il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio. Questa previsione, pur avendo finalità sicuramente lodevoli, potrebbe però incidere negativamente sulle misure adottate in Italia, a livello nazionale e regionale per l'uso e la rimborsabilità dei farmaci. Anche su questo punto vorrebbe conoscere quali iniziative il Governo intende adottare per evitare questo rischio.
L'ultima domanda che rivolge al rappresentante del Governo riguarda il fatto che la proposta di direttiva non interviene sulla questione della mobilità dei professionisti del settore sanitario. Come è noto, l'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi ha lasciato una evidente lacuna normativa in materia in quanto la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, non disciplina adeguatamente la libera circolazione del personale sanitario, in particolare in materia di formazione continua, diritto di stabilimento e garanzia delle competenze degli operatori sanitari. Si

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chiede pertanto se il Governo intenda promuovere - non necessariamente nella proposta di direttiva in esame - un adeguamento del quadro normativo vigente al fine di migliorare la libera circolazione dei professionisti della sanità.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ringrazia il relatore per l'approfondita analisi svolta e per i quesiti posti, meritevoli di estrema attenzione. Si riserva, su tali questioni, di svolgere gli opportuni approfondimenti e manifesta la sua disponibilità a prendere parte nuovamente alle sedute della XIV Commissione, al fine di dare risposta alle domande che gli sono state rivolte.
Approfitta comunque dell'incontro odierno per fornire alla Commissione ulteriori elementi informativi, ricordando innanzitutto che la proposta di Direttiva è presentata come uno strumento per dare certezze sull'applicazione delle norme del Trattato europeo in materia di cure sanitarie transfrontaliere. Le prestazioni erogabili all'estero sono le stesse che possono essere fruite nello Stato di appartenenza. Le prestazioni possono essere fruite in altro Stato indipendentemente se fornite da strutture accreditate o non accreditate. Gli elementi base della Direttiva sono riassumibili in quattro punti: non modifica le attuali norme regolamentari sulla mobilità ma le integra; prevede la libera scelta del paziente di recarsi all'estero senza autorizzazione preventiva; il paziente paga direttamente la prestazione e ottiene il rimborso della tariffa prevista nel Servizio sanitario nazionale. Se il cittadino vuole il pagamento diretto da parte del Servizio sanitario nazionale può utilizzare il disposto del regolamento europeo 1408/71, che prevede l'autorizzazione preventiva; prevede il diritto alla informazione al paziente per una scelta consapevole e collaborazione tra Paesi UE attraverso Network ed EHealth.
Circa lo stato della discussione a livello europeo, segnala che il testo ha raccolto molte critiche dalla quasi totalità degli Stati membri così riassumibili: un gruppo ritiene parti della direttiva come una prevaricazione delle competenze nazionali, un altro gruppo denuncia possibili impatti negativi sui rispettivi sistemi sanitari nazionali, specie se a fornitura diretta. Il testo attuale della Commissione è di transizione in relazione alla necessità di trovare una mediazione tra gli Stati membri.
L'Italia ha presentato riserva di esame generale ritenendo l'attuale formulazione insoddisfacente e ha presentato alla Commissione europea 14 domande, necessarie per una corretta valutazione del testo attuale. A oggi non risulta pervenuta nessuna risposta dalla Commissione europea. La Presidenza francese ha proposto un testo di mediazione relativo ai primi 10 articoli, da considerare un passo in avanti significativo rispetto al testo proposto dalla Commissione. Tale testo potrebbe divenire la base di discussione a seguito di una posizione ad hoc del prossimo Consiglio dei Ministri UE. In tale testo si segnala: la previsione di maggior spazio agli Stati membri per la definizione delle prestazioni rimborsate; la previsione che lo Stato membro di appartenenza definisce gli standard di qualità e sicurezza che devono essere assicurati per il rimborso (nel testo precedente era previsto l'inverso); la previsione che lo Stato membro di appartenenza identifica quali prestazioni devono essere assimilate ad ospedaliere; il concetto che le scelte nazionali sulla direttiva possono essere devolute, in base all'organizzazione nazionale, alle strutture regionali e locali.
Restano aperte comunque le problematiche relative ai seguenti punti: la possibilità di fornitori privati non accreditati di essere prestatori di servizi secondo la direttiva; la definizione del ruolo del medico di base (gatekeeper) attualmente poco chiaro; le procedure per assicurare una diffusione corretta e controllata delle informazione da parte dei provider sanitari.
Il testo della Commissione è attualmente all'esame del Parlamento UE, che ha già manifestato alcune prime criticità.
In ordine allo stato della discussione a livello italiano, evidenzia che il testo emanato a luglio è stato esaminato dalle Direzioni generali competenti del Ministero ed è

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stato inoltre oggetto di incontri con i tecnici delle Regioni, con i quali è stato possibile anche un primo informale scambio di opinioni. È atteso per il 15 dicembre un documento formale delle regioni.
Il testo attuale crea perplessità sulla sua reale attuazione pratica specie sugli aspetti di qualità e sicurezza delle cure transfrontaliere. Il rimborso di tipo indiretto è un deterrente per un incremento eccessivo delle prestazioni all'estero.
Le criticità riguardano in particolare: il fatto che vengono poste sullo stesso piano strutture pubbliche e private accreditate e non accreditate, con problemi per l'equivalenza della prestazione tra cure nazionali e all'estero; il fatto che l'accreditamento non è considerato un livello di maggiore sicurezza e i requisiti sono quelli di base per la libera fornitura di prestazioni sanitarie; il fatto che gli standard di qualità e sicurezza sono definiti da ogni singolo Stato, con rischio di difformità negli standard. Vi sarebbero inoltre rischi di contenzioso giudiziario europeo per la disparità di trattamento tra gli operatori nazionali e gli operatori esteri, poca chiarezza nella distinzione tra cure non ospedaliere e cure ospedaliere, definizione demandata ad un futuro Comitato UE e l'assenza di procedure per la verifica delle informazioni fornite dal provider sanitario al paziente (con il rischio di pubblicità per stimolare flussi all'estero).
Tenuto conto dell'evoluzione della discussione a livello UE, pur mantenendo la riserva generale formulata alla Commissione, l'Italia ha partecipato al dibattito per la definizione del testo proposto dalla Francia. I punti salienti della attuale posizione italiana sul tavolo della discussione sono:
sostituire il dualismo pubblico-privato con il concetto di accreditato-non accreditato e la possibilità di libera circolazione tra strutture accreditate dei diversi Stati membri. Per i non accreditati si propone una procedura di verifica e controllo di standard qualitativi, per fornire servizi secondo la direttiva;
prevedere, ai fini del rimborso, la possibilità per i singoli Stati di definire un processo, tracciabile e verificabile, di informazione da parte del medico curante al paziente, sugli elementi di scelta di strutture sanitarie all'estero e restituire al medico il suo ruolo finalizzato alla sicurezza del paziente;
verificare a livello nazionale o europeo le informazioni relative alle strutture sanitarie utilizzabili dai pazienti ai sensi della Direttiva per scongiurare forme di pubblicità occulta.

Osserva, in conclusione, che potranno essere oggetto di approfondito esame anche le questioni sollevate nella seduta odierna dal relatore, sulle quali si impegna a riferire già nel corso della prossima settimana.

Gianluca PINI, presidente, ringrazia il Sottosegretario per l'illustrazione svolta e la disponibilità dimostrata; si riserva quindi di fargli pervenire ulteriori richieste di chiarimento che dovessero essere avanzate dai membri della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
Atto n. 48.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2008.

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Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda che, in sede di illustrazione dei contenuti del provvedimento in esame, aveva evidenziato come, con riferimento al Capo II, risultasse scaduta il 24 luglio 2007 la delega in base alla quale tali disposizioni sono state emanate. Segnala in proposito che la questione è stata approfondita anche nel corso dell'esame presso la IX Commissione Trasporti, che si è espressa favorevolmente sullo Schema di decreto, evidenziando come la previsione dell'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 286 del 2005, di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 32 del 2005, debba intendersi riferita non soltanto alla parte del decreto legislativo che è stata inizialmente adottata in attuazione della delega di cui all'articolo 1, lettera b), della legge n. 32 del 2005, ma al decreto legislativo n. 286 nella sua interezza e che a tal fine occorre tener conto che la legge n. 32 del 2005, reca, tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, anche il riferimento all'introduzione di una normativa di coordinamento con i princìpi della direttiva 2003/59/CE (lettera d del comma 1 dell'articolo 2). Sulla base di tale interpretazione appare superata la preoccupazione da lui inizialmente manifestata e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 15.30.

Esame istruttorio della Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49 CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.
COM(2008)602.

Sandro GOZI, presidente, illustra i contenuti della proposta di direttiva modificativa della direttiva sui requisiti di capitale - presentata lo scorso 1o ottobre dalla Commissione europea - che si colloca nel più ampio contesto delle misure volte a rafforzare il quadro normativo europeo in materia di mercati finanziari, anche alla luce della recente crisi internazionale. La presentazione della proposta era già prevista nell'ambito delle misure preannunciate nel Libro bianco sui servizi finanziari per il periodo 2005-2010 e nella Tabella di marcia sulla stabilità finanziaria adottata dal Consiglio Ecofin il 9 ottobre 2007.
Tuttavia, la sua importanza risulta notevolmente accentuata dagli eventi verificatisi negli ultimi mesi che hanno messo in luce anche alcune lacune nella normativa europea e nazionale in materia. Non è un caso che la proposta miri ad apportare numerose modifiche a due direttive molto recenti, la 2006/48/CE e la 2006/49/CE, adottate sulla base dell'accordo di Basilea II definito dal G 10 nel giugno 2004, al fine di stabilire di quanti fondi propri debbano disporre le banche e le imprese di investimento per coprire i loro rischi e proteggere i loro depositanti. Nonostante l'attuazione di queste direttive sia ancora in una fase iniziale (nel nostro ordinamento sono state attuate con il decreto-legge

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n. 297 del 2006 che ha apportato modificazioni al testo unico bancario e creditizia nonché al testo unico dell'intermediazione finanziaria) è necessario, come sottolineato dalla Commissione europea, assicurarne, anche alla luce degli eventi recenti, l'aggiornamento e il perfezionamento al fine di rafforzare la tutela degli interessi dei creditori, garantire la competitività del settore bancario dell'UE e promuovere ulteriormente l'integrazione del mercato bancario interno.
L'esame della proposta da parte della XIV Commissione e della Camera appare pertanto quanto mai opportuno anche in considerazione del fatto che esso potrebbe essere abbinato ai fini della attività istruttorie a quella della revisione del sistema di vigilanza finanziaria europea.
La proposta, come meglio si dirà nel prosieguo della relazione, prospetta infatti complesse soluzioni relative alla questione del coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza dell'UE che si riconnettono al tema più generale dei modelli di convergenza della vigilanza e della regolamentazione a livello europeo.
Passando all'illustrazione del contenuto della proposta al nostro esame, mi limiterò a richiamare gli aspetti essenziali, rinviando per un'illustrazione dettagliata alla documentazione in distribuzione.
In estrema sintesi, le modifiche da essa prospettate alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE concernono i seguenti principali aspetti:
gestione dei grandi fidi: la Commissione propone limiti quantitativi per i prestiti concessi dalle banche ad una singola controparte. Di conseguenza, nel mercato interbancario le banche non potranno prestare o collocare denaro presso altre banche oltre un certo limite e saranno soggette a restrizioni effettive anche sui prestiti contratti, in ordine sia all'entità del prestito che alla natura della controparte;
vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri: per i gruppi bancari che operano in più Stati membri dell'UE la proposta prevede che siano istituiti collegi di autorità di vigilanza e definisce i diritti e le responsabilità delle rispettive autorità nazionali di vigilanza all'interno del gruppo, al fine di renderne più efficace la collaborazione;
qualità del capitale delle banche: la proposta introduce criteri a livello UE per valutare se il capitale «ibrido», che ha una componente di fondi propri ed una componente di debito, sia ammissibile ai fini del computo del capitale globale della banca, dal cui importo dipende in che misura la banca può concedere prestiti;
gestione del rischio di liquidità: la proposta prevede che la gestione del rischio di liquidità, per i gruppi bancari che operano in più Stati membri dell'UE - vale a dire le modalità con cui finanziano le loro operazioni su base giornaliera - sia discussa e coordinata nel quadro di collegi di autorità di vigilanza. La Commissione sottolinea che queste disposizioni rispecchiano i lavori in corso presso il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e presso il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria;
gestione del rischio per i prodotti cartolarizzati: la Commissione intende rendere più severe le norme sul debito cartolarizzato (il cui rimborso dipende dall'andamento di un pool di crediti spe-cifici). In base alla proposta, le imprese cedenti che riconfezionano i prestiti in titoli negoziabili saranno tenute a mantenere un certo grado di esposizione al rischio rispetto a tali titoli (almeno il 5 per cento), mentre le imprese che investono nei titoli saranno tenute a prendere le proprie decisioni solo dopo aver esercitato pienamente la dovuta diligenza. In caso contrario saranno soggette a gravi sanzioni patrimoniali;
estensione delle deroghe a taluni obblighi prudenziali a favore delle reti bancarie (gli enti creditizi che sono collegati permanentemente ad un organismo centrale);
riduzione dei requisiti patrimoniali per gli investimenti meno rischiosi in organismi di investimento collettivi;

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rischio di credito di controparte: la proposta prospetta alcune precisazioni e una razionalizzazione dei metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per quanto riguarda il rischio di credito di controparte (relativo cioè alla possibilità che la controparte creditrice non riesca alla scadenza ad onorare il debito).

Per quanto riguarda la motivazione della proposta di direttiva sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità, ritiene che siano pienamente condivisibili le considerazioni svolte dalla Commissione europea nella relazione illustrativa, ossia che solo la legislazione comunitaria può assicurare che gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi operanti in più di uno Stato membro siano soggetti agli stessi obblighi in materia di vigilanza prudenziale, creando in tal modo condizioni di parità, evitando costi ingiustificati per l'osservanza della legislazione nelle attività transfrontaliere e promuovendo, pertanto, l'ulteriore integrazione del mercato unico; che l'azione comunitaria assicura un elevato livello di stabilità finanziaria nell'ambito dell'UE; che la proposta non aumenta l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori economici, producendo, al contrario, un alleggerimento.
L'attuazione nell'ordinamento italiano delle proposta di direttiva in esame potrebbe comportare l'esigenza di apportare ulteriori integrazioni e modificazioni sia alle norme primarie che alle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalle Autorità di vigilanza.
In primo luogo, l'attuazione della direttiva, nel testo proposto dalla Commissione europea, impatterebbe sulla normativa primaria e secondaria relativa ai cosiddetti «grandi fidi». In particolare, occorrerebbe integrare sia le disposizioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993, nel dettaglio, articoli 53, 65, 67 e 69), sia le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Titolo V, capitolo 1) emanate dalla Banca d'Italia conformemente alle attribuzioni di cui all'articolo 53, commi 4 e 4-ter del TUB. Esse sono contenute nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, come successivamente aggiornata, nella quale sono stati recepiti le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento «Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni relative ai meccanismi di vigilanza, soprattutto nell'ottica di una collaborazione tra Autorità di vigilanza dei diversi Paesi e del relativo scambio informativo. Anche in questo caso, l'attuazione della direttiva, nel testo proposto dalla Commissione europea, impatterebbe sia su norme primarie (l'articolo 69 del TUB reca infatti prescrizioni in tema di collaborazione tra autorità e obblighi informativi) sia sulla normativa regolamentare (Titolo I, capitolo I delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).
Infine, l'attuazione della direttiva renderebbe necessario verificare la compatibilità con la nuova disciplina della Circolare n. 263 del 2006 in materia di operazioni di cartolarizzazione (Titolo II, Capitolo 2), rischio di liquidità (Titolo III, Capitolo 1), esposizioni verso gli OICR (Titolo II, Capitolo 1) e rischio di credito di controparte (Titolo 1, capitolo II).
Crede che la complessità e la delicatezza delle modifiche prospettate dalla proposta e l'impatto che essa potrebbe avere sul nostro ordinamento renda opportuno acquisire le valutazioni dei soggetti direttamente interessati. Per evidenti esigenze di economia procedurale, la proposta di direttiva potrebbe essere oggetto di apposito approfondimento nell'ambito delle audizioni informali già concordate per l'esame della revisione del modello Lamfalussy: Banca d'Italia, Consob, Abi, Isvap, Assonime, Assogestioni, Assosim nonché esperti della materia.
I tempi di esame della proposta da parte delle istituzioni dell'UE, secondo la procedura di codecisione, ci consentono di svolgere un'istruttoria approfondita. Il

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Parlamento europeo ha avviato l'esame presso la Commissione affari economici e monetari, competente per il merito, con il parere della Commissione giuridica. La relazione e la proposta di risoluzione legislativa dovrebbero essere adottate dalla Commissione affari economici e monetari il 2 febbraio 2009 (relatore Karas Othmar - gruppo PPE-DE) ed esaminate in seduta plenaria il 1o aprile 2009. Il Consiglio Ecofin avvierà l'esame in una delle prossime sessioni.

La seduta termina alle 15.40.