CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale, recando la conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, dispone misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 1 prevede, esplicitamente - in seguito ad una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 25 novembre 20008 - alle lettere a) e b) dell'alinea articolo 1 che i crediti d'imposta sono riconosciuti nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge n. 296 del 2006, che allo scopo destinava 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Ciò premesso, ritiene tuttavia opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'adeguatezza delle risorse iscritte in bilancio rispetto dell'impegno di spesa precedentemente quantificato. Tali risorse, infatti, relativamente all'esercizio finanziario 2009, sono state ridotte in seguito ai tagli lineari disposti sugli stanziamenti di bilancio da precedenti provvedimenti legislativi. In particolare, ricorda che le risorse iscritte sul capitolo

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n. 3884 del Ministero dell'economia e delle finanze, in forza della relativa autorizzazione legislativa di spesa sopra citata ammontano, per l'anno 2009, come indicato nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1210) a 30.899.211 euro. Per quanto concerne l'incremento di 65 milioni di euro per l'anno 2008 del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1-bis, osserva che al relativo onere si provvede a carico del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge n. 910 del 1966 ed in proposito segnala che tale Fondo è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature. La durata del Fondo, più volte prorogata, è stata fissata, da ultimo, ai sensi del comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge n. 248 del 2007, al 31 dicembre 2008. Il Fondo del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura è un fondo fuori bilancio con le caratteristiche dei fondi di rotazione come disposto ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003. Come indicato dal conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 2008, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008, il fondo reca una disponibilità di 75.278.766,81 euro. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche alla luce dell'imminente chiusura del Fondo, salvo eventuali ulteriori proroghe, le disponibilità che residuano sul suddetto Fondo. Con riferimento alla formulazione della norma di copertura, segnala l'opportunità, trattandosi di risorse fuori bilancio, di prevedere, in conformità alla legislazione contabile vigente, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Fondo di solidarietà - incentivi assicurativi istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Segnala poi che l'articolo 1-ter dispone la proroga fino al 31 marzo 2009 della riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricoli disposti dal decreto-legge n. 2 del 2006. All'onere, pari a 60 milioni di euro nel 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 296 del 2006. Si tratta, in particolare, della riduzione, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa al credito di imposta per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualità delle produzioni agroalimentari; per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa disposta in favore del fondo Made in Italy; per i restanti 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di un credito di imposta per imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1075 della medesima legge n. 296 del 2006. Al riguardo, premesso che il Governo, nel corso dell'esame al Senato, ha confermato l'esistenza delle disponibilità utilizzate per la copertura delle minori entrate contributive in esame, segnala che, a fronte di minori entrate di natura corrente, le risorse poste a copertura risultano essere in gran parte in conto capitale, realizzando in tale modo una dequalificazione della spesa in deroga ai criteri generalmente adottati. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, recante agevolazioni contributive in materia previdenziale, sembrano avere natura di parte corrente, potendosi determinare quindi, come già rilevato, effetti di dequalificazione della spesa. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle risorse delle quali si prevede l'utilizzo, segnala che le riduzioni disposte dalla norma appaiono formulate sulla base della spesa autorizzata dalle relative disposizioni di legge, alle quali tuttavia non corrispondono conformi stanziamenti di bilancio. Questi, infatti, sulla base di quanto previsto dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2009 all'esame del Senato, risultano inferiori rispetto a quelle che in forza delle relative autorizzazioni legislative di spesa si sarebbero dovuti iscrivere. Tale differenza può essere imputata ai tagli lineari previsti da alcuni provvedimenti di spesa, tra

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cui il decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, invita il rappresentante del Governo a garantire la reintegrazione delle disponibilità di bilancio, dal momento che durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 26 novembre 2008, il rappresentante del Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. In particolare, segnala che le risorse di cui all'articolo 1, comma 289, recante un credito di imposta per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualità delle produzioni agroalimentari, sono iscritte nel capitolo 3883 del Ministero dell'economia, che sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio reca una dotazione di competenza per l'anno 2009 pari a 7.724.803 euro, a fronte dei 10 milioni di euro del quale è previsto l'utilizzo dalla norma in esame. Inoltre, le risorse di cui all'articolo 1, comma 936, relative all'incremento del fondo Made in Italy in favore dei prodotti tessili cardati, sono iscritte nel capitolo 7481 del ministero dello sviluppo economico che sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio reca una dotazione di competenza per l'anno 2009 pari a 23.938.751 euro, a fronte dei 25 milioni di euro del quale è previsto l'utilizzo dalla norma in esame. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1075, recante un credito di imposta per imprenditori agricoli, sono iscritte nel capitolo 7806 del Ministero dell'economia e delle finanze che sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio reca una dotazione di competenza per l'anno 2009 pari a 20.251.609 euro, a fronte dei 25 milioni di euro del quale è previsto l'utilizzo dalla norma. Ricorda che l'articolo 3 prevede l'attribuzione all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) di un contributo straordinario di euro 5.600.000 a valere sugli interessi attivi riversati all'entrata del bilancio dello Stato, in base all'articolo 26 del decreto-legge n. 248 del 2007. Si dispone, inoltre, che al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio idrico, fino al 31 marzo 2009, il suddetto importo non sia soggetto ad esecuzione forzata (commi 1-3). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca gli elementi e i dati posti alla base delle quantificazioni indicate dalle norme in esame. Si fa riferimento, in particolare al maggior onere di 200.000 euro per il 2009 e di 50.000 euro per il 2010 derivanti dalla proroga dell'operatività dell'EIPLI (comma 3-bis) e al contributo straordinario di 5,6 milioni di euro a favore del medesimo ente (comma 1). Rileva, che la stessa non specifica l'anno in cui è assegnato il contributo straordinario. Questo, infatti, si desume esclusivamente dalla relazione tecnica, che specifica che lo stesso è necessario a far fronte alle gestione dell'Ente fino al 31 dicembre 2008. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, fermo rimanendo che il rappresentante del Governo, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 25 novembre 2008, ne ha confermato la sussistenza, ritiene opportuno che lo stesso chiarisca se è già stata avviata la procedura prevista dall'articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 248 del 2007 di riversamento all'entrata e se ne sia già disposta la successiva riassegnazione al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tale chiarimento appare necessario dal momento che anche la norma in esame, la quale prevede l'utilizzo delle medesime risorse, ne dispone il previo riversamento all'entrata. Ricorda, inoltre, che le somme delle quali è previsto l'utilizzo sono destinate alla corresponsione all'Ente irriguo di un contributo straordinario per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto previsto per il risanamento del bilancio dell'ente stesso. Al riguardo, dal momento che la norma prevede, esplicitamente, che tali risorse non siano più utilizzate per gli scopi previsti dall'articolo 26, comma 6, ritiene necessario che il Governo chiarisca la difformità tra la finalizzazione originariamente prevista e

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quella in esame e se il loro l'utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente. In ordine al comma 3-bis segnala che la norma proroga, esclusivamente per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, dal 31 marzo 2009 al 31 marzo 2010 il termine ultimo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la soppressione di alcuni enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità. L'autorizzazione di spesa, pur se formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata, come previsto dalla vigente legislazione contabile, da una apposita clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Al riguardo rileva, in considerazione sia della natura della spesa autorizzata - volta a coprire gli eventuali oneri derivanti dal mancato ottenimento di quota parte dei risparmi di spesa previsti sensi dell'articolo 26, comma 1 - sia del fatto che i suddetti risparmi, in via prudenziale, non sono stati scontati a legislazione vigente, che la norma possa configurarsi in termini di limite massimo di spesa. Inoltre segnala che l'accantonamento del ministero della solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) del quale è previsto l'utilizzo per l'anno 2010, non reca le necessarie disponibilità a meno che il Senato non proceda alla revoca del parere reso sull'atto n. 733 e l'accantonamento del Ministero dell'interno, del quale è previsto l'utilizzo per l'anno 2009, allo stato non reca le specifiche disponibilità. Lo stesso, infatti, reca per il suddetto anno risorse pari a 3.205.000 euro. Tali risorse sono destinate all'attuazione di una ratifica, in particolare il trattato di PRUM relativo alla cooperazione transfrontaliera per contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata. Tali risorse, quindi, sulla base della vigente legislazione contabile, non potrebbero essere utilizzate in difformità salvo che il Governo chiarisca che questo non pregiudicherà l'adempimento di obblighi internazionali. Pertanto ritiene necessario che il Governo chiarisca che non sono pregiudicati i risparmi di spesa ovvero indichi una copertura alternativa del provvedimento. Segnala poi che i commi 4 e 5 dell'articolo 3 proroga l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano di un anno - per tutto il 2009 - disponendo che al conseguente maggior onere per il medesimo anno, pari a euro 271.240, si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005 concernente misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005 autorizzava la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 2275 del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La dotazione del suddetto capitolo, come indicato nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio per l'anno 2009 è pari a 3.932.452 euro. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Con riferimento al comma 5-ter dell'articolo 3, in merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 1, comma 289, della legge n. 296 del 2006, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la corresponsione di un credito di imposta per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualità delle produzioni agroalimentari. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 3883 del Ministero dell'economia e delle finanze, che come sopra ricordato con riferimento all'articolo 1-ter che ne prevedeva l'utilizzo reca una dotazione per l'anno 2009 pari a 7.724.803 euro. Tali risorse, quindi, non sufficienti già per la copertura degli oneri recati dall'articolo 1-ter, sarebbero disponibili solo qualora si procedesse alla soppressione o alla rideterminazione degli oneri di cui al

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suddetto articolo. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Ricorda poi che l'articolo 4 pone a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro. Al riguardo, nel confermare - come già chiarito nel corso dell'esame presso il Senato - che il Governo ha rilevato una difformità, sia pure di misura marginale, fra l'onere complessivo derivante dalla norma, pari a 50,6 milioni di euro, e quello indicato dal testo, pari a 50 milioni, rinvia a quanto di seguito osservato in ordine alla copertura finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle spesa autorizzata, rileva che la disposizione non indica esplicitamente l'esercizio finanziario al quale si riferiscono gli oneri. Questo può desumersi essere il 2008, data l'urgenza secondo cui, come si evince nella relazione tecnica, debba provvedersi alla restituzione delle somme previste dalla norma al bilancio comunitario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Un analogo chiarimento ritiene opportuno con riferimento alle ragioni per le quali l'autorizzazione di spesa sia formulata in termini di previsione di spesa, e non di limite massimo dal momento che la relazione tecnica prevede la quantificazione dell'onere sulla base « della sommatoria degli importi risultanti sulla nota di addebito comunitaria «Misura Spadare» e dalla situazione finanziaria dell'attuazione accrediti/impegni risultante dalla verifica effettuata dall'IGRUE relativamente al programma SFOP 1994-1999». A tale proposito ricorda che da una nota depositata dal rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura al Senato, nella seduta del 25 novembre 2008, si evince che l'ammontare complessivo dell'onere ammonterebbe a 50,6 milioni di euro. Con riferimento all'effettiva sostenibilità dell'utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987, ricorda che dalla predetta nota del Governo si evince che la copertura è stata individuata nell'ambito delle economie registrate a valere sulle chiusure delle precedenti programmazioni comunitarie, senza, quindi, determinare alcun pregiudizio per gli impegni di spesa connessi alla programmazione non ancora conclusa. Per quanto concerne l'articolo 4-bis, al fine di escludere eventuali profili di onerosità, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla compatibilità della proroga in esame rispetto all'ordinamento comunitario. Ritiene altresì opportuno che il Governo chiarisca se la scadenza del termine del 31 luglio scorso, ormai superato, abbia determinato effetti di contenzioso in sede comunitaria. Con riferimento all'articolo 4-ter, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che la disposizione abbia esclusivamente carattere procedurale e non sia pertanto suscettibile di alterare l'andamento delle entrate erariali derivanti dalle concessioni in esame. Segnala infine che l'articolo 4-undecies dispone lo stanziamento di dieci milioni di euro nel 2008 per fare fronte ai danni e al mancato reddito derivante dalla malattia fungina Peronospora della vite. Al relativo onere si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 luglio 2004, n. 102. Con riferimento alla spesa autorizzata rileva che la stessa appare avere natura corrente. Tale natura può desumersi anche dalla classificazione prevista dall'allegato 7 alla legge finanziaria per il 2007, la quale ha disposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 135, un analogo contributo. Al riguardo, in considerazione del fatto che parte delle risorse utilizzate a copertura

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hanno natura di conto capitale, al fine di evitare una dequalificazione della spesa appare necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, segnala che l'articolo 12 della legge n. 910 del 2006 non reca una esplicita autorizzazione di spesa, ma si limita a prevedere la costituzione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. Con riferimento alle disponibilità del Fondo e alle modalità del loro utilizzo si rinvia all'articolo 1-bis. Con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo incentivi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004, si ricorda che le risorse relative sono iscritte nel capitolo 7411 del ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le disponibilità residue sul suddetto Fondo ammontano a 43.108.000 euro. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi se l'utilizzo di tali risorse potrebbe pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Maino MARCHI (PD) rileva che i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento confermano che non affrontando le questioni, come gli scorsi anni, con la legge finanziaria si è poi costretti a rincorrere i problemi con soluzioni spesso insoddisfacenti.

Cesare MARINI (PD) osserva che i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento confermano le difficoltà di mantenere i saldi previsti dalla legge finanziaria e porre in essere una politica antirecessiva. Osserva poi che porre a carico dei produttori delle aree svantaggiate i costi di produzione dal 1o aprile prossimo è impensabile. Ricorda infine che il settore agricolo è il primo a pagare il prezzo del cambiamento climatico.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 162/2008: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaspare GIUDICE (PdL), relatore, ricorda che nella propria relazione svolta nel corso della precedente seduta con riferimento al testo del decreto-legge approvato dal Senato, che non è stato successivamente modificato dalle Commissioni di merito, aveva segnalato taluni profili problematici del provvedimento riferiti in particolare alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge, nonché all'utilizzo a finalità di copertura delle risorse appostate nel Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente, con riferimento ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, che la modifica apportata dal Senato, recante il differimento al giugno 2009, anziché al gennaio 2009, della decorrenza del recupero tributario e contributivo comporta ulteriori minori entrate tributarie e contributive per l'anno 2009 pari a circa 10 milioni di euro, e non a 3 milioni come indicato dal comma 2 dell'articolo

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3. Conseguentemente, la copertura finanziaria per l'anno 2009, posta a carico delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, deve essere pari a 10 milioni di euro per il medesimo anno, in quanto si utilizzerebbero, in termini di indebitamento netto, gli effetti derivanti dalla copertura dell'onere relativo al 2008; con ciò al contempo prevedendo che il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 sia incrementato, in termini di sola cassa, di 8,3 milioni per l'anno 2009, di 18,3 milioni per l'anno 2010 e di 3,3 milioni per l'anno 2011.
Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate, rilevando come nel caso di specie vi sia comunque una destinazione anche al sostegno delle aree sottoutilizzate, fa presente che nel suo intervento in sede di replica nel corso dell'esame del decreto-legge n. 185 del 2008 intende fornire indicazioni e chiarimenti di carattere generale sulle risorse stanziate per tali finalità e sul relativo utilizzo.

Giulio CALVISI (PD) rileva che il rappresentante del Governo non ha fornito tutti i chiarimenti richiesti dal relatore nella passata seduta e ritiene, pertanto, non si possa procedere all'espressione di un parere in assenza di tali chiarimenti.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rispondendo alla richiesta del deputato Calvisi, fa presente, con riferimento alle osservazioni del relatore sulle misure in materia di adeguamento dei prezzi negli appalti previste dall'articolo 1 del decreto-legge, che la norma introduce, limitamento all'anno 2008, un meccanismo compensazione in relazione alle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione che hanno portato le imprese esecutrici dei lavori a richiedere, in alcuni casi, la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità. In ragione di ciò, non sussiste a legislazione vigente la necessità di predisporre finanziamenti a carico del bilancio dello Stato riferiti ad esercizi successivi al 2009. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, nel limite massimo di 300 milioni di euro, viene posta a carico delle risorse di cui all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 163 del 2006, delle risorse che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione dei lavori ai sensi del comma 9 e, in via residuale, a carico del Fondo per l'adeguamento prezzi istituito dal comma 11 dell'articolo 1, la cui dotazione costituisce in ogni caso limite massimo di spesa. La dotazione del Fondo è stata determinata in via prudenziale, assumendo l'ipotesi di assenza di risorse disponibile relative alle predette altre forme di copertura. In ordine alla rilevazione semestrale anziché annuale delle variazioni, come previsto nel testo originario del decreto-legge, ritiene che i possibili effetti finanziari negativi connessi al riconoscimento di incrementi relativi al primo semestre, che potrebbero non essere riconosciuti qualora rilevati con riferimento all'anno, possono essere comunque compensati con le riduzioni che si manifesterebbero nel semestre successivo. Pertanto, il diverso lasso temporale di rilevazione non sembra, di per sé, suscettibile di estendere l'ambito applicativo delle compensazioni. Circa la copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, conferma la disponibilità dell'importo di 900 milioni utilizzato a copertura dell'onere e che tale riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 1-bis, fa presente che la disposizione, introdotta dal Senato, non determina effetti finanziari negativi, in quanto le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge finanziaria 2007, introitate annualmente dall'ANAS eccedono le effettive esigenza relative all'attività di vigilanza sulle società concessionarie e l'ANAS già corrisponde contributi alle medesime, sulla base dei rapporti contrattuali intercorrenti con le stesse, a valere sul proprio bilancio. In ogni caso, la società dovrà operare nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.

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In relazione ai rilievi riferiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, fa presente che le risorse disponibili che nel bilancio dell'Agenzia relativo all'esercizio 2007 risultano liquidità pari a circa 786 milioni di euro. Rileva inoltre che la disposizione non ha effetto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, poiché si tratta di risorse provenienti dall'esterno del perimetro della Pubblica Amministrazione, non ritenendo inoltre possibile la formazione di residui tenuto conto che la stessa disposizione prevede l'utilizzo delle risorse entro il 2008.
Con riferimento all'articolo 2, comma 2-bis, relativo all'assunzione in deroga di personale presso il Ministero delle politiche agricole, conferma la congruità della spesa a fronte dell'assunzione del personale indicato, fermo restando il parere contrario sul merito della disposizione sulla base delle considerazioni già espresse nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica.
Per quanto attiene, poi, alle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto relative agli interventi per il G8 del 2009, osserva che, premesso che le risorse già assegnate alla regione Sardegna nell'ambito della programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate che vengono finalizzate alla realizzazione del G8 non afferiscono ad iniziative già avviate, l'autorizzazione di spesa di 233 milioni non è riferita ad una specifica annualità posto che i fondi verranno trasferiti dal Fondo per le aree sottoutilizzate alla regione in relazione alle effettive esigenze. Per quanto concerne le implicazioni relative al Patto di stabilità interno, rileva che la regione Sardegna dovrà necessariamente rimodulare i propri impegni finanziari connessi a spese previste per altre finalità, posto che per la spesa connessa alla realizzazione degli interventi necessari a consentire lo svolgimento del G8 non è prevista l'esclusione dei vincoli del Patto.

Giulio CALVISI (PD) nell'osservare che le risposte fornite dal rappresentante del Governo non hanno carattere esaustivo, ritiene in particolar modo criticabile l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in quanto tale utilizzo sottrae risorse alle aree sottoutilizzate, destinandole ad interventi da realizzare sull'intero territorio nazionale, Rileva inoltre che l'utilizzo a finalità di copertura delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ha riflessi particolarmente negativi sugli interventi previsti a valere su tale Fondo, in quanto la «caratura» applicata per tener conto del coefficiente di effettiva spendibilità di dette risorse determina tagli molto pesanti agli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate. Attende, quindi, con interesse i chiarimenti preannunciati dal rappresentante del Governo sui reiterati tagli alla dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, rilevando come l'ingente riduzione delle risorse imponga ormai una ridefinizione degli interventi da finanziare.
In ogni caso, osserva che l'utilizzo delle risorse di Fondo per le aree sottoutilizzate, che hanno natura di conto capitale, potrebbe determinare il rischio di una dequalificazione della spesa anche con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, che pure si riferiscono alle spese per la realizzazione di infrastrutture. Con riferimento, invece, agli interventi finalizzati a consentire lo svolgimento del G8 a La Maddalena, rilevando che gli interventi sono realizzati a valere su risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già destinate alla Sardegna, osserva che le somme stanziate non sono sufficienti ad assicurare lo svolgimento del G8 e che il Governo già si è impegnato a stanziare nuove risorse con una nuova delibera del CIPE.
Concludendo, ritiene che sarebbe opportuno esprimere il parere sul provvedimento in esame solo alla luce dei chiarimenti del Governo sull'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Gaspare GIUDICE (PdL), relatore, ritiene che alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento con

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una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che recepisca la nuova quantificazione e la nuova copertura finanziaria degli oneri indicate dal rappresentante del Governo.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea in data 9 dicembre 2008, fa presente che l'emendamento 1.3 Montagnoli potrebbe determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto la proposta prevede che le eventuali maggiori spese sostenute dagli enti locali a fronte dell'adeguamento dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione non sono conteggiate per gli anni del triennio 2009-2011, ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali. Segnala, inoltre, che gli emendamenti 1.1 Libè e 1.5 Misiti sopprimono l'articolo 1, ovvero il comma 10 e il comma 11 dello stesso articolo, il quale prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è integrato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al riguardo, osserva che la proposte emendative sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata compensazione, in quanto le risorse che affluiscono, ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, al suddetto Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, sono utilizzate a compensazione degli effetti finanziari dell'articolo 21 del decreto-legge n. 185 del 2009. Segnala altresì che l'emendamento 1.20 Misiti modifica la copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 11, prevedendo in luogo dell'utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, l'incremento dal 5,5 al 6,5 per cento dell'addizionale IRES per il settore energetico di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e sopprimendo la previsione in base al quale il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è integrato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al riguardo, rileva che l'incremento dell'addizionale dal 5,5 al 6,5 per cento non appare sufficiente a garantire la copertura finanziaria di cui al comma 11 dell'articolo 1. Inoltre, segnala che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata compensazione, in quanto le risorse che affluiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, al suddetto Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, sono utilizzate a compensazione degli effetti finanziari dell'articolo 21 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Con riferimento all'emendamento 1.8 Lo Monte, rileva che la proposta emendativa modifica la copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 11, prevedendo, in luogo dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, la riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 per l'anno 2008 e sopprimendo inoltre la previsione in base al quale il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è integrato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata compensazione in quanto le risorse che affluiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, al suddetto Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, sono utilizzate a compensazione degli effetti finanziari dell'articolo 21 del decreto-legge n. 185 del 2009.
Per quel che concerne l'emendamento 1.9 Margiotta, rileva che la proposta

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emendativa modifica la copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 11, prevedendo in luogo dell'utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, l'utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2009-2011, senza peraltro specificare a quale accantonamento occorre fare riferimento. Al riguardo, segnalato che non appare conforme alla legislazione vigente prevedere l'utilizzo dei fondi speciali del triennio 2009-2011 ancora in fase di approvazione con il disegno di legge finanziaria 2009, rileva comunque che gli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente non recano le necessarie disponibilità.
L'emendamento 1.10 Misiti sopprime il terzo periodo del comma 11 in base al quale il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è integrato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata compensazione, in quanto le risorse del suddetto Fondo sono utilizzate a compensazione degli effetti finanziari dell'articolo 21 del decreto-legge n. 185 del 2009.
Con riferimento agli emendamenti 1.11 Misiti e 3.10 Misiti, fa presente che le proposte emendative sostituiscono il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 1 e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3, prevedendo che le somme di 300 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 di 15 milioni di euro per l'anno 2009, di 18 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3 milioni di euro per l'anno 2011 in termini di sola cassa debbano integrare il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, anziché in quello istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, segnala che le proposte emendative sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata compensazione in quanto le risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 sono utilizzate a compensazione degli effetti finanziari dell'articolo 21 del decreto-legge n. 185 del 2009.
L'emendamento 2.4 Ruvolo prevede che alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali vengano riassegnati 50 milioni anziché 30 come previste dal decreto. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa è suscettibile di determinare maggiori oneri privi della necessaria copertura.
L'emendamento 2.10 Ruvolo modifica l'articolo 2, comma 2-bis, sopprimendo il riferimento al numero delle unità di personale da assumere e modificando il limite massimo di spesa di cui al decreto-legge n. 202 del 2005 destinato a sostenere l'onere relativo alle assunzioni stesse. Al riguardo, segnala che l'autorizzazione di spesa utilizzata a copertura non reca la necessaria disponibilità.
Segnala, poi, che l'emendamento 2.11 Ruvolo prevede che il contributo di ammissione ai consorzi DOP e IGP per gli anni 2009 e 2010 sia a totale carico dello Stato, senza prevedere la relativa copertura finanziaria.
L'emendamento 3.3 Margiotta modifica la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo in luogo dell'utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, l'utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2009-2011, senza peraltro specificare a quale accantonamento occorre fare riferimento. Al riguardo, segnala che non appare conforme alla legislazione vigente prevedere l'utilizzo dei fondi speciali del triennio 2009-2011 ancora in fase di approvazione con il disegno di legge finanziaria 2009. Si rileva comunque che gli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente non recano le necessarie disponibilità.
Segnala che l'emendamento 3.21 Misiti modifica la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo in luogo dell'utilizzo delle risorse del fondo

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per le aree sottoutilizzate, l'incremento dal 5,5 al 6,5 per cento dell'addizionale IRES settore energetico di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al riguardo, rileva che l'incremento dell'addizionale dal 5,5 al 6,5 per cento non appare sufficiente a garantire la copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3.
L'emendamento 3.7 Misiti sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 che prevede in particolare l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, di 15 milioni di euro per l'anno 2009, di 18 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3 milioni di euro per l'anno 2011. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata compensazione in quanto le risorse che affluiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, al suddetto Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, sono utilizzate a compensazione degli effetti finanziari dell'articolo 21 del decreto-legge n. 185 del 2009.
Per quel che concerne l'emendamento 3.8 Margiotta, segnala che la proposta emendativa modifica la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 2 prevedendo che questi siano a carico degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011. Al riguardo, rileva che non appare conforme alla legislazione vigente prevedere l'utilizzo dei fondi speciali del triennio 2009-2011 ancora in fase di approvazione con il disegno di legge finanziaria 2009. Si rileva comunque che gli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente non recano le necessarie disponibilità.
L'emendamento 3.20 Cavallaro dispone che le modalità di corresponsione degli importi di cui al comma 2 dell'articolo 3 si applicano a tutti i soggetti residenti nelle aree interessate che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, sia dipendenti che privati, indipendentemente dalla ubicazione della sede legale de propri datori di lavoro. Al riguardo, osserva che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi della necessaria quantificazione e copertura.
Per quel che concerne gli emendamenti 3.12 Fiorio e 3.13 Fiorio, segnala che le proposte emendative prevedono la facoltà per le regioni nelle quali sono ubicati i territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, di realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali e la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico. Per tale finalità sono utilizzate le risorse derivanti dall'articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, che ha disposto l'istituzione di un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Al riguardo, segnala che la copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative non appare conforme alla vigente disciplina contabile in quanto vengono utilizzate risorse già assunte nei saldi di finanza pubblica e che pertanto non possono essere destinate alla copertura di nuovi interventi.
Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative. Richiama, in primo luogo, l'emendamento 1.4 Misiti, che destina metà delle risorse delle compensazioni ad un apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato ad iniziative e interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del

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Governo se la destinazione delle risorse previste per le compensazione ad altre finalità possa determinare la necessità di un ulteriore intervento a carico del bilancio dello Stato.
Gli emendamenti 1-bis. 1 Montagnoli e 1-bis.20 Misiti prevedono una ulteriore modifica al comma 1020 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, disponendo che le rimanenti somme derivanti dal canone di concessione siano destinate dall'ANAS ad interventi infrastrutturali da realizzare nei territori interessati dall'autostrada di riferimento ovvero alla manutenzione e alla sicurezza stradale. Al riguardo considera opportuno acquisire l'avviso del Governo se le rimanenti somme derivanti dal canone di concessione possono essere destinate a specifici interventi senza che questo possa pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.
Con riferimenti all'emendamento 2.5 Ruvolo, che prevede che le risorse riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali debbano essere utilizzate entro il 30 giugno 2009 anziché entro il 30 dicembre 2008, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se il differimento del termine sopra indicato possa comportare effetti finanziari negativi non previsti a legislazione vigente.
Per quel che concerne l'emendamento 3.2 Lo Monte, il quale modifica la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo in luogo dell'utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, la riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007, rileva che la proposta emendativa fa riferimento, in relazione all'onere da sostenere, erroneamente all'anno 2008. Considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità della riduzione della tabella C proposta dall'emendamento.
L'emendamento 3.4 Bocci estende le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 ai soggetti pubblici e privati che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, concernente gli interventi di sostegno alle popolazioni delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto del settembre 1997. Alla relativa copertura si provvede mediante l'incremento dal 5,5 al 6,5 per cento dell'addizionale IRES settore energetico di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla quantificazione dell'onere derivante dalla proposta emendativa e alla possibilità che l'onere stesso trovi copertura con l'incremento dell'addizionale IRES settore energetico.
L'emendamento 3.5 Ciccanti prevede che l'ammontare dovuto dai soggetti interessati alla definizione della propria posizione sia ridotto al 10 per cento anziché al 40 per cento. Conseguentemente l'onere viene incrementato a 26,25 milioni per l'anno 2008 e a 5,25 milioni di euro per l'anno 2009, coperto sempre a valere sulle risorse relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate che viene utilizzato, ai fini di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica, per un importo di 78,75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15,75 milioni di euro per l'anno 2009. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, con particolare riferimento all'anno 2009 posto che per l'anno 2008 non dovrebbero esserci scostamenti rispetto all'onere già previsto dal decreto e alla disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate senza che il loro utilizzo per le finalità della proposta emendativa possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
L'emendamento 3.6 Ciccanti prevede che le rate mensili - con le quali i soggetti interessati versano le somme necessarie per la definizione della propria posizione

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- devono essere versate entro il giorno 16 di ciascuno mese a decorrere da giugno 2011 anziché da giugno 2009, come previsto dal decreto. Conseguentemente viene modificata la copertura finanziaria quantificando il relativo onere in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2011 e prevedendo l'utilizzo per 45 milioni di euro per ciascuna delle annualità indicate del Fondo per le aree sottoutilizzate che viene utilizzato, ai fini di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa e alla disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate senza che il loro utilizzo per le finalità della proposta emendativa possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Con riferimento all'emendamento 3.11 Misiti, che prevede che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai soggetti privati residenti o domiciliati nei territori delle province di Foggia e Campobasso, maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'ottobre 2002, rileva che al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante incremento del 20 per cento della tassa sui superalcolici. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria. Osserva che, in presenza di un onere configurato in termini di stima, occorre in ogni caso prevedere una apposita clausola di salvaguardia. Rileva che i restanti emendamenti trasmessi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.20, 1-bis.1, 1-bis.20, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.20, 3.21, in quanto le proposte emendative determinerebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede un chiarimento sull'avviso contrario espresso sui suoi emendamenti 3.5 e 3.6. In particolare, con riferimento all'emendamento 3.6, osserva che la proposta prevede il rinvio al giugno 2011 dell'avvio delle procedure di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno beneficiato di sospensioni dei termini di versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici del 1997, facendosi in tal modo carico della grave crisi produttiva che sta interessando le imprese produttrici di elettrodomestici, appartenenti alla cosiddetta «meccanica del bianco», con sede nelle aree interessate dal sisma. Quanto ai profili di copertura finanziaria, osserva che la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base delle stime effettuate in occasione dell'esame del decreto-legge presso l'altro esame del Parlamento. Qualora, tuttavia, tali stime fossero inadeguate, la copertura potrebbe essere adeguata con una semplice operazione aritmetica.
Con riferimento all'emendamento 3.5, il quale prevede che l'ammontare dovuto dai soggetti interessati alla definizione della propria posizione sia ridotto al 10 per cento, segnala che la proposta intende equiparare la normativa applicabile al terremoto che nel 1997 ha colpito Marche ed Umbria a quella adottata per analoghe calamità naturali verificatesi in Sicilia e Piemonte.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che la copertura sul Fondo per le aree sottoutilizzate non pregiudica comunque la realizzazione degli interventi previsti a valere sulle risorse del fondo e il rispetto, in essa della proporzione tra l'85 per cento degli interventi da realizzarsi nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e il 15 per cento da destinare alle altre aree del paese.

Gaspare GIUDICE (PdL), relatore, conferma la necessità di chiarimenti politici sull'utilizzo del fondo ma ritiene che la

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sede per tale chiarimento sia quella dell'esame del disegno di legge C. 1972, mentre ai fini dell'espressione del parere di competenza, che è frutto di valutazione prevalentemente tecnica, i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo risultano sufficienti.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2008, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui il differimento al giugno 2009, anziché al gennaio 2009, della decorrenza del recupero tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, comporta ulteriori minori entrate tributarie e contributive per l'anno 2009 pari a circa 10 milioni di euro e non già, come indicato dalla norma modificata dal Senato, in 3 milioni di euro,
esprime
sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2009» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2009» e le parole: «9 milioni di euro per l'anno 2009» con le seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2009». Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: « di 15 milioni di euro per l'anno 2009, di 18 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011»;
sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea (fascicolo n. 1) non identici ad emendamenti già considerati inammissibili dalle commissioni di merito,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.20, 1-bis.1, 1-bis.20, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.20, 3.21 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Pier Paolo BARETTA (PD) richiama la richiesta del collega Giudice, formulate nel corso dell'esame del disegno di legge C. 1972, di conoscere la disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate e chiede pertanto che il parere sia espresso solo quando questi chiarimenti saranno stati forniti. Concorda sulla natura eminentemente politica della questione dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, sottolineando come sia opportuno ribadire anche in questa sede la richiesta di chiarimenti al Governo in ordine a detto utilizzo.

Giulio CALVISI (PD) nel confermare il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal relatore sul provvedimento, rileva tuttavia che la complessità delle problematiche affrontate avrebbe richiesto un maggiore approfondimento dell'analisi delle disposizioni del decreto-legge. In ogni caso, pur riconoscendo la natura politica delle questioni relative all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, ritiene che la Commissione bilancio sia la sede più idonea all'esame dei rilievi in ordine alla dequalificazione della spesa

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e alla verifica dell'appropriatezza delle clausole di copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che il tema dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate potranno essere oggetto di approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate deliberata dalla Commissione, a partire dall'audizione del Ministro Scajola del 17 dicembre 2008. Pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 180 del 2008, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, per quanto concerne l'articolo 1, non appaiono chiare le modalità e le procedure mediante le quali si intenda assicurare il rispetto del vincolo complessivo di invarianza finanziaria in applicazione delle disposizioni derogatorie che prevedono la facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori, i cui concorsi siano già espletati o già indetti; ciò anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 che prevede, per le università che potranno usufruire di tale deroga, l'esclusione dalla ripartizione del Fondo ordinario. Tenuto conto del parere espresso dalla Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento introduttivo della disposizione di cui al comma 1-bis, andrebbero inoltre forniti elementi circa il potenziale impatto della stessa con particolare riferimento agli atenei in situazione di criticità finanziaria. Per quanto concerne i commi da 4 a 9 dell'articolo 1, osserva che all'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella sua formulazione originaria, sono stati ascritti effetti di risparmio quantificati, in termini di saldo netto da finanziare, in 12 milioni nel 2009, 24 milioni nel 2010 e 30 milioni nel 2011. Pur in considerazione del fatto che la relazione tecnica relativa alla suddetta disposizione afferma che tali risparmi derivano dall'applicazione della misura prevista dal medesimo comma 1, lettera a), inerente la riduzione di posti di livello dirigenziale, ritiene opportuno che il Governo confermi la neutralità finanziaria della disposizione contenuta nel comma 9. In merito all'articolo 1-bis, osserva che l'effettiva neutralità finanziaria della norma appare subordinata alla condizione che, nell'attribuzione della classe stipendiale, si tenga conto degli effetti di spesa anche con riguardo alla progressione economica dei docenti nominati. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che osserva che, nonostante la clausola di copertura non disponga una riduzione diretta dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo FAS, la modifica introdotta dal Senato ha quantificato espressamente la misura dell'utilizzo del FAS per far fronte ai due interventi, prevedendo solo per quello concernente la concessione di borse di studio l'applicazione dei consueti criteri di ponderazione, basati sul presupposto di una spendibilità delle risorse del FAS nella misura di circa un terzo l'anno. L'applicazione di tale criterio appare finalizzato ad evitare discrasie negli effetti di cassa, pur permanendo un utilizzo di risorse di parte capitale per il finanziamento di spese correnti. Per l'intervento relativo alla costruzione di alloggi e residenze, i criteri

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di triplicazione non sono stati applicati, presumibilmente nel presupposto - peraltro non riscontrabile sulla base di dati oggettivi - di una proiezione per cassa delle relative spese analoga a quella statisticamente registrata per il FAS. Sul punto appaiono quindi opportuni ulteriori elementi da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dispone che agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari, rispettivamente, a 65 milioni di euro e a 405 milioni di euro, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero. Al riguardo, ricorda che la norma dispone, ai sensi del comma 1, l'incremento del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e delle residenze di cui alla legge n. 338 del 2000. Le risorse del suddetto fondo sono iscritte nel capitolo 7273 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cui stanziamento è rideterminato, in parte, annualmente ai sensi della tabella C allegata al disegno di legge finanziaria. Ai sensi del comma 2, l'incremento del fondo di intervento integrativo per la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 390 del 1991. Le risorse del suddetto fondo sono iscritte in bilancio nel capitolo 1695 del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cui stanziamento è rideterminato annualmente ai sensi della tabella C allegata al disegno di legge finanziaria. La riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate prevista dalla norma in esame, relativamente agli interventi di cui al comma 1, è disposta in misura pari alla spesa autorizzata. Al riguardo, come si evince dalla documentazione consegnata dal rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura al Senato, la riduzione equivalente, rispetto alla spesa autorizzata, del Fondo aree sottoutilizzate, a differenza di quanto previsto dagli ultimi decreti-legge che utilizzavano la medesima copertura finanziaria, è dovuta al fatto che non si è proceduto, esplicitamente, ad una riduzione di spesa, ma all'utilizzo del risorse del suddetto Fondo, prioritariamente, assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale modalità di copertura consentirebbe di mantenere invariato il coefficiente di spendibilità della spesa autorizzata e delle risorse del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura. A tale proposito, si segnala che, al fine di garantire l'invarianza complessiva delle disposizioni, sarebbe opportuno integrare la norma in esame prevedendo che il CIPE assegni, prioritariamente, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le relative risorse secondo tempi e modalità di erogazione che garantiscano l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno. Con riferimento al comma 2, in seguito alla condizione formulata dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 26 novembre 2008, si è proceduto ad una riduzione tripla del Fondo per le aree sottoutilizzate. Al riguardo, in considerazione del fatto che la spesa autorizzata è volta alla concessione di borse di studio, appare opportuno che il Governo confermi che la triplicazione della copertura è idonea a neutralizzare la differente valenza per cassa delle spese previste dal comma in esame, rispetto a quelle del Fondo aree sottoutilizzate, fermo restando che tali risorse, di conto capitale, vengono utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente. Tuttavia, con riferimento alla formulazione della copertura finanziaria, si segnala che in seguito alla modifica apportata dal Senato, non sembrerebbe più necessaria l'applicazione della procedura di assegnazione delle relative risorse tramite delibera del CIPE utilizzata con riferimento al comma 1. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 3-bis, chiede una conferma dell'effettiva possibilità di dare attuazione all'intervento previsto senza oneri per la finanza pubblica e, quindi, nell'ambito

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delle dotazioni di persone e mezzi esistenti, come prefigurato dalla clausola di neutralità finanziaria. Con riferimento all'articolo 3-quater, andrebbero precisati i criteri in base ai quali si dovrà tener conto, ai fini dell'attribuzione delle risorse dei predetti Fondi, della mancata pubblicazione e trasmissione della relazione indicata dalla norma. Per quanto concerne l'articolo 4, sotto il profilo della quantificazione, rileva l'esigenza di un chiarimento circa la possibilità che le riduzioni operate si riflettano eventualmente su problemi di funzionalità dei settori e delle amministrazioni interessate. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università. Al riguardo, segnala che mentre il precedente taglio lineare previsto dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, era limitato al triennio 2009-2011, la norma in esame prevede un taglio di carattere permanente. A tale proposito, osserva che l'utilizzo di tale modalità di copertura presenta alcuni profili problematici connessi alla natura delle dotazioni di bilancio oggetto di riduzione. Con riferimento agli stanziamenti di bilancio connessi a spese predeterminate per legge, che nell'elenco 1 allegato al disegno di legge di conversione del decreto-legge sono esplicitamente evidenziate, la riduzione di carattere permanente è consentita previa verifica della coerenza temporale tra le riduzioni previste e le risorse iscritte in bilancio in forza di tali disposizioni. A tale fine, sarebbe opportuno conoscere le singole autorizzazioni di spesa oggetto del taglio. In altri termini, potrebbe essere utile che il Governo fornisse, con riferimento alle suddette spese, un prospetto informativo analogo a quello previsto, per ogni singolo stato di previsione, dall'allegato 2 al disegno di legge di bilancio per il triennio 2009-2011. Con riferimento, invece, alla riduzione delle dotazioni di bilancio non derivanti da spese autorizzate per legge, ritiene problematico prevedere una riduzione di carattere permanente, dal momento che tali stanziamenti, in base agli articoli 2 e 4, della legge n. 468 del 1978, sono determinati annualmente dal disegno di legge di bilancio in relazione al triennio di riferimento, nei termini esposti nel quadro generale riassuntivo allegato al suddetto disegno di legge.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.50.