CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2008
104.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso gli articoli aggiuntivi 1-bis.050 e 1-bis.051 della Commissione. In particolare, l'articolo aggiuntivo 1-bis.050 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi relativi al «Piano Casa», al Fondo di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, confluiscono anche le risorse del Fondo per l'edilizia a canone sociale, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge n. 350 del 2003, sentite le regioni. Al riguardo, osserva che le risorse del Fondo per l'edilizia a canone sociale sono determinate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria e sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle

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Commissioni parlamentari. La tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto una dotazione del Fondo per l'edilizia a canone sociale pari a 9,667 milioni di euro per l'anno 2008, a 9,853 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,766 milioni di euro per l'anno 2010. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio ritiene opportuno che il Governo chiarisca in quale anno e per quali esercizi finanziari si provvederà a far confluire le risorse di cui al Fondo per l'edilizia a canone sociale nel Fondo per l'attuazione del «Piano Casa». Valuta, inoltre, necessario che il Governo chiarisca se la destinazione delle predette risorse per le finalità del «Piano Casa» possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. A tale proposito segnala che le risorse del Fondo per l'edilizia a canone sociale stanziate per l'anno 2008 risultano ancora quasi interamente disponibili. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per l'edilizia a canone sociale debba continuare ad essere finanziato dalla tabella C, considerato che le finalità originarie della norma istitutiva del Fondo medesimo appaiono venir meno con la nuova destinazione che viene prevista dalla proposta emendativa in esame.
Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 1-bis.051 prevede che gli immobili sottoposti a procedura esecutiva, immobiliare o concorsuale, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, che li acquisiscono a valere su risorse proprie e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione. I predetti istituti provvedono a stipulare contratti di locazione a canoni sostenibili, essendo tali quelli di importo pari al 70 per cento dei canoni di locazione concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e, comunque, non inferiori al canone di edilizia pubblica vigente in ciascuna regione. Al riguardo, rilevato che la proposta emendativa non sembra comportare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli Istituti autonomi case popolari non sono inclusi tra gli enti del conto consolidato della P.A., ritiene comunque opportuno acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo. Segnala che dal punto di vista formale appare preferibile modificare la clausola di invarianza al fine di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA fa presente che l'articolo aggiuntivo 1-bis.050 non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso a valere sulle risorse del Fondo per l'edilizia a canone sociale. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1-bis.051, concorda sull'opportunità di procedere ad una riformulazione della clausola di invarianza nei termini indicati dal relatore, confermando che gli Istituti autonomi case popolari non rientrano tra gli enti compresi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento alla possibilità di acquisto di immobili da parte degli IACP, prevista dall'articolo aggiuntivo 1-bis.051, osserva che dovrebbe essere precisato che gli immobili oggetto di acquisto rispondano a criteri previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, per evitare abusi e rendere inequivoco che si tratta di intervenire a sostegno dei ceti più bassi.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che lo spirito delle misure previste dall'articolo aggiuntivo 1-bis.051 appare condivisibile, rilevando tuttavia che la formulazione particolarmente generica della proposta potrebbe determinare rilevanti problemi applicativi. Sarebbe pertanto necessario introdurre opportuni correttivi, tenendo altresì conto delle esigenze prospettate dal collega Borghesi.
Quanto all'articolo aggiuntivo 1-bis.050, fa notare che anche questa proposta emendativa conferma che il «Piano Casa»

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si limita ad utilizzare esclusivamente risorse già stanziate da parte del precedente Governo, senza stanziare nuovi fondi. Ritiene, peraltro, significativo che, come evidenziato dal relatore, le risorse stanziate per il Fondo per l'edilizia a canone sociale con riferimento all'anno 2008 non sono state ancora ripartite.

Massimo BITONCI (LNP) richiamando la sua esperienza di amministratore locale in Veneto, ricorda che già in base alla normativa vigente, gli immobili realizzati dagli IACP si rifanno ai criteri previsti per l'edilizia residenziale pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1-bis.051 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, sostituire le parole: "senza oneri a carico del bilancio dello Stato" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di chiarire che gli immobili oggetto di acquisizione devono avere le caratteristiche proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5, non comprese nel fascicolo n. 3».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 11.45.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.54 della Commissione, che estende le misure recate dall'articolo 1 del decreto-legge, ad eccezione di quelle relative ai benefici fiscali, a tutti i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007. Si tratta dei comuni capoluoghi di provincia, dei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, rileva che gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, così come quantificati dalla relazione tecnica, sono riconducibili esclusivamente alle agevolazioni di carattere fiscale. Pertanto, la proposta emendativa, non modificando l'ambito di applicabilità delle misure di carattere fiscale, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto a quelli già previsti dal provvedimento. Ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che l'emendamento non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere nulla osta sull'emendamento 1.54.

Giulio CALVISI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.50.

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1875-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, è stato già esaminato, nel nuovo testo approvato dalla Commissione di merito, dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 novembre 2008. In quella occasione la Commissione bilancio ha formulato una serie di condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Nella medesima data, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento approvando una serie di emendamenti volti a recepire tutte le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma al riguardo da parte del Governo.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala preliminarmente che l'articolo aggiuntivo 8.0200 del Governo determina oneri la cui quantificazione non appare verificabile in assenza di una relazione tecnica predisposta dallo stesso Governo. Ritiene, pertanto, si ponga a questo punto l'esigenza di valutare l'opportunità di rinviare l'esame di tutte le proposte emendative ad una prossima seduta in modo da consentire l'acquisizione di detta relazione ed evitare l'espressione di un parere contrario sul predetto emendamento del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che, alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea, appare opportuno che la Commissione bilancio esprima il proprio parere nella seduta odierna. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 8.0200, fa presente che il suo avviso è allo stato contrario, in quanto per verificare la congruità della quantificazione degli oneri della proposta andrebbe predisposta una apposita relazione tecnica.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, preso atto delle precisazioni del rappresentante del Governo, fa presente che talune delle proposte sembrano presentare una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea. In particolare, ricorda l'emendamento 1.3 Osvaldo Napoli, che modifica l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 dell'articolo 1, da 2 a 4 milioni di euro, incrementando l'utilizzo di quota parte delle residue disponibilità della contabilità speciale di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, la quale, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, non reca ulteriori disponibilità rispetto a quelle utilizzate dal decreto-legge in esame. L'emendamento 2.6 Osvaldo Napoli prevede, poi, che gli oneri associati a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2 sono certificati e liquidati dai soggetti pubblici medesimi a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Al riguardo, segnala che, fermo rimanendo che la relazione tecnica afferma che le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, le uniche disponibilità previste dal Fondo di cui all'articolo

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17 del decreto-legge n. 90 del 2008 sono già integralmente utilizzate dal decreto-legge in esame. Gli articoli aggiuntivi 2.01 Piffari, 2.02 Piffari, 2.03 Piffari prevedono tra l'altro, senza recare una copertura finanziaria, la creazione di un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati, la predisposizione di una rete di rilevamento dei gas maleodoranti ed un sistema di allarme/gestione intelligente di tali impianti, nonché la creazione di una rete di rilevamento della qualità dell'aria per monitorare gli inquinanti convenzionali ed i microinquinanti. L'emendamento 7.31 De Biasi sostituisce il comma 4 dell'articolo 7 prevedendo la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante l'utilizzazione della piattaforma web, di adeguati spazi informativi, senza riproporre la clausola di invarianza prevista nel testo originario. L'emendamento 7-bis.32 Bachelet prevede, sostituendo la clausola di invarianza prevista dal testo originario, che alle disposizioni di cui all'articolo 7-bis si provveda anche in deroga ai vincoli di bilancio previsti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. L'emendamento 8.1 Rosato modifica il comma 1 dell'articolo 8, prevedendo che al potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi si provveda non mediante l'assegnazione di 35 Vigili del fuoco in posizione di comando come previsto dal testo vigente, ma mediante l'assunzione di un eguale numero di nuove unità di personale. In proposito, rileva che la proposta emendativa sembra determinare nuovi o maggiori oneri, anche di carattere permanente, rispetto a quelli previsti dal comma 2-bis dell'articolo 8. La proposta 8.0100 della Commissione prevede l'immissione a domanda nel ruolo speciale della Protezione civile del personale non dirigenziale in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3508 del 2006. Al relativo onere, valutato in 58.000 euro per l'anno 2008 e in 348.000 euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Al riguardo, segnala che secondo quanto indicato nella relazione tecnica il Fondo di cui all'articolo 17 non reca ulteriori disponibilità e che le risorse del Fondo erano stanziate sino al 31 dicembre 2009, mentre la proposta emendativa determina oneri di carattere permanente.
Ritiene, invece, necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative. In particolare, segnala l'emendamento 1.2 Osvaldo Napoli, il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, si applichino sino all'esaurimento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Al riguardo, fermo rimanendo il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti derivanti dal generico riferimento all'esaurimento delle risorse del Fondo. In ogni caso, ricorda che il riferimento al Fondo non appare conforme alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio nel parere del 27 novembre 2008. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti per la finanza pubblica dell'emendamento 2.8 Zamparutti, che dispone che i soggetti di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 2008 - vale a dire le pubbliche amministrazioni, la grande distribuzione, le imprese con più di 50 dipendenti, e i mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania - siano obbligati a trattenere gli imballaggi delle merci e li conferiscano alle zone di stoccaggio provvisorio che saranno individuate dai presidenti di provincia competenti, nonché dell'emendamento 2.9 Piffari, ai sensi del quale il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, redatto dalle regioni, e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino,

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contenga anche un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati.
Valuta altresì opportuno che il Governo chiarisca la compatibilità del contenuto di talune proposte emendative con le disposizioni comunitarie in materia, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato conseguenti all'eventuale inadempimento di obblighi comunitari. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: l'emendamento 2.30 Stradella, il quale prevede che il Sottosegretario di Stato dispone altresì l'utilizzo in co-combustione di rifiuti speciali non pericolosi aventi codice CER 19.12.10 negli impianti di cui all'allegato III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, purché localizzati nella regione Campania e nei limiti di 100 tonnellate al giorno, anche in deroga alle procedure di verifica di assoggettabilità previste dalla normativa ambientale vigente; l'articolo aggiuntivo 2.0101 della Commissione, che reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, autorizzando lo stoccaggio di determinate categorie di rifiuti e il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo; l'emendamento 3.13 Bonavitacola, il quale prevede che nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti per gli affidamenti del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti con ricorso alla deroga di cui al comma 3 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non si applicano le procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo, che prevedono forme di pubblicità nella scelta del gestore del servizio, e controlli da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle autorità di regolazione del settore.
Con riferimento all'emendamento 4.30 Libè, che sopprime il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede che, qualora i comuni non provvedano alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta, i prefetti competenti, previa diffida, nominino un commissario ad acta per i necessari adempimenti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la soppressione della facoltà di nominare un commissario ad acta possa pregiudicare la risoluzione dell'emergenza rifiuti in Campania, con nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'emendamento 6.14 Realacci conferisce la facoltà al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania di individuare nell'ambito del proprio personale coloro che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dal riconoscimento ad alcune unità di personale della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 8.0101 della Commissione, che esclude il Dipartimento della protezione civile dalle misure di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, pur rilevando che la proposta emendativa non modifica il vincolo al rispetto degli obiettivi di ridimensionamento previsti dal ricordato articolo 74, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 8.0200 del Governo, già ricordato in precedenza, sottolinea che la proposta novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 90 del 2008 prevedendo che il personale del ruolo speciale della Protezione civile proveniente del servizio sismico nazionale e il personale comandato o fuori ruolo di cui all'articolo 3, comma 3 del suddetto decreto-legge sia immesso, mediante l'espletamento di procedure selettive, nella fascia retributiva F1. Al relativo onere, valutato in 6.500 euro per l'anno 2008 e in 78.100 euro a decorrere dall'anno 2009 per il personale del servizio sismico, e in 18.000 euro per l'anno 2008 e 33.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata

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dalla tabella C, e a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003. Al riguardo, ribadisce che appare opportuno che il Governo chiarisca la congruità della quantificazione della spesa autorizzata, anche con riferimento al calcolo degli oneri del 2008. Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. In particolare, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003, fa presente che appare necessario chiarire a quale delle due distinte autorizzazioni di spesa previste dalla norma si intenda fare riferimento: il fondo di cui al comma 54 della medesima legge, destinato alle assunzioni in deroga, o la legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile. Segnala infine che sarebbe in ogni caso necessario corredare la copertura finanziaria con una specifica clausola di salvaguardia, in ragione della natura degli oneri previsti dalla disposizione, che determina il riconoscimento di diritti soggettivi. A tale proposito ricorda che il terzo periodo della disposizione novellata prevede già una clausola di salvaguardia che potrebbe essere integrata con riferimento alla norma in esame. Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa 9.35 Piffari, che sopprime il secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9, recante la disciplina delle modalità di calcolo, nelle more della definizione di quelle definitive, delle quote di produzione di energia elettrica ai fini dell'accesso di meccanismi incentivanti. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, che novella il comma 4, dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 modificando la disciplina prevista per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, segnala infine che, ferma rimanendo la clausola di invarianza prevista dall'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che le proposte emendative 1,3, 2.6, 2.01, 2.02, 2.03, 7.31, 7-bis.32, 8.1 e 8.0100 determinano nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura o quantificazione. Rileva, inoltre, con riferimento all'emendamento 1.2, che la proposta comporta oneri non coperti, tenuto conto che le somme iscritte nella contabilità speciale di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008 sono già finalizzate alla copertura degli oneri previsti dal predetto provvedimento e dal presente decreto-legge. Fa, inoltre, presente che l'emendamento 2.8 comporta oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria in relazione all'occupazione delle aree sulle quali conferire gli imballaggi delle merci. Segnala altresì che l'emendamento 2.9 appare suscettibile di comportare effetti finanziari aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto non richiama espressamente l'utilizzo a finalità di copertura delle risorse di cui all'articolo 121, lettera i) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Con riferimento alle proposte 2.30, 2.0101 e 3.13, rileva che l'accoglimento delle proposte determina il rischio di infrazioni comunitarie onerose per il bilancio dello Stato ove non venga ulteriormente riconosciuto dalla Commissione europea il carattere eccezionale delle deroghe e delle disposizioni non conformi alla normativa comunitaria previste dalle norme in esame. Rileva inoltre che l'emendamento 4.30 si pone in contrasto con l'obiettivo del superamento del contesto emergenziale del decreto-legge e pertanto è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 8.0101, in quanto l'esclusione del Dipartimento della Protezione

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civile dall'applicazione dei commi 1 e 4 dell'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, è in contrasto con gli obiettivi di risparmio di spesa attesi dalla riduzione degli assetti organizzativi della Pubblica amministrazione, previsti dal citato decreto-legge e, pertanto, comporta effetti non compensati. Esprime altresì l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 9.35 in quanto la soppressione del secondo periodo del comma 1-bis comporta il venir meno del parametro di riferimento utile per l'accesso ai meccanismi incentivanti, rendendo inapplicabile l'attivazione degli stessi. Ribadisce, poi, l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 8.0200, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi puntualmente gli oneri derivanti dalla proposta.
Ritiene, invece, che le proposte 6.14 e 10.0100 non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di C. 1875 di conversione in legge del decreto-legge n. 172/2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.30, 3.13, 4.30, 7.31, 7-bis.32, 8.1, 9.35 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.0101, 8.0100, 8.0101, 8.0200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 162/2008: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gaspare GIUDICE (PdL), relatore, rileva preliminarmente che l'utilizzo nel provvedimento a fini di copertura del fondo per le aree sottoutilizzate, oltre a costituire un profilo problematico di carattere finanziario, rappresenta un serio problema politico, in quanto si conferma la sottrazione di risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva, per quanto concerne l'articolo 1, che le norme estendono, per il 2008, la misura delle compensazioni che possono essere riconosciute in presenza di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione: il margine di variazione al di sopra del quale tali compensazioni cominciano ad operare viene infatti portato dal 10 all'8 per cento del prezzo originariamente considerato nell'offerta. Come sopra ricordato, la disciplina con la quale il meccanismo di compensazione è stato a suo tempo introdotto,

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in via permanente, al di sopra del 10 per cento, contiene un obbligo di invarianza finanziaria, collegato al vincolo di affrontare le spese impreviste derivanti dalle misure compensative utilizzando gli appositi accantonamenti previsti nel quadro economico di ciascun intervento ovvero ricorrendo ad altre somme risultanti disponibili. La nuova normativa in esame modifica la predetta impostazione generale, per la quale la compensazione dei prezzi dei materiali deve essere effettuata integralmente all'interno delle risorse già stanziate, prevedendo una forma di finanziamento delle compensazioni, che si traduce nell'istituzione di un apposito Fondo per l'adeguamento dei prezzi. In proposito, segnala che l'onere previsto dalla norma viene configurato come limite di spesa, peraltro limitato all'esercizio 2009. Tuttavia, proprio in considerazione di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se la quantificazione di un onere, in precedenza non considerato, collegato al meccanismo di compensazione dei prezzi, meccanismo che nella sostanza non viene alterato, ma solo parzialmente esteso, derivi da una revisione dei criteri di calcolo posti alla base delle stime di neutralità finanziaria originariamente attribuite all'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici. Se così fosse, non potrebbero escludersi in futuro - in presenza di analoghi significativi rialzi dei prezzi dei materiali da costruzione - ulteriori revisioni degli effetti finanziari, con conseguente necessità di predisporre finanziamenti a carico del bilancio statale riferiti ad esercizi successivi, non considerati dalla disciplina in esame. Andrebbe poi chiarito per quale motivo i riflessi finanziari della nuova normativa siano stati definiti, dalla relazione tecnica, non come effetto marginale, da calcolare considerando la sola differenza fra la spesa attuale, teoricamente già scontata per intero nelle previsioni tendenziali, in quanto coperta a valere su una quota delle risorse stanziate per il finanziamento di lavori pubblici, individuabile nelle risorse di cui all'articolo 133, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, e la maggiore spesa derivante dall'estensione della copertura dei rialzi di prezzo, ma come effetto complessivo, coprendo, cioè, per intero il rialzo dei prezzi. Poiché da tale metodologia potrebbe desumersi anche una revisione dei criteri di calcolo a supporto delle stime di neutralità finanziaria originariamente attribuite all'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici, sugli aspetti sopra evidenziati appare necessario acquisire elementi integrativi di valutazione. Andrebbero inoltre chiariti i possibili effetti finanziari connessi alla modifica del comma 1, introdotta dal Senato, in base alla quale la rilevazione ministeriale delle variazioni di prezzo dovrà avvenire su base semestrale e non più su base annuale. Qualora, infatti, tale modifica configurasse una correlazione temporale diretta fra la rilevazione ministeriale e la misura compensativa, potrebbe presentarsi la necessità di attivare il meccanismo compensativo, anche in presenza di incrementi su base semestrali tali da non tradursi in variazioni annuali, in quanto perché compensate da effetti di segno opposto nel semestre successivo, con conseguente possibile estensione dell'ambito applicativo delle compensazioni. Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti in ordine ai possibili effetti della modifica introdotta dal Senato al comma 2, in base alla quale le compensazioni possono essere commisurate sia alle variazioni di prezzo registrate nel solo 2008 (al di sopra dell'8 per cento) sia a quelle rilevate su più anni (al di sopra del 10 per cento). In particolare non appaiono chiari i profili applicativi della disposizione ed i riflessi sull'impatto finanziario delle compensazioni previste dalla norma. Con riferimento, ancora, alle precisazioni già richieste al Senato nel corso dell'esame in prima lettura, segnala l'opportunità di una esplicitazione in ordine al peso sul totale degli oneri di realizzazione delle opere pubbliche dei costi dei materiali che hanno conosciuto gli incrementi più cospicui; di un chiarimento circa l'esclusione di oneri per le opere di manutenzione e per gli interventi relativi alle infrastrutture idriche e all'urbanizzazione; di una precisazione in ordine

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alla percentuale di incidenza media delle spese da portare in detrazione sul totale degli oneri (30 per cento), sull'origine delle quali non sono state fornite indicazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 11 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo per l'adeguamento prezzi, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009, per le finalità di cui al comma 10 del presente articolo. Il comma 10 stabilisce che in caso di insufficienza delle risorse appositamente previste per le compensazioni dal decreto legislativo n. 163 del 2006, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. La norma prevede inoltre che il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Si tratta del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali - ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 - istituito dal decreto-legge n. 154 del 2008 con una dotazione in termini di sola cassa di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011. Al riguardo, osserva che la norma dispone l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in misura tripla rispetto all'entità dell'onere da coprire in termini di saldo netto da finanziare, al fine di compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. Tale modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate dipende, come peraltro chiarito dal Governo nel corso dell'esame decreto-legge n. 154 del 2008, dal coefficiente di spendibilità nell'anno delle risorse del Fondo, assunto nelle stime di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. In tale circostanza il rappresentante del Governo ha osservato che le spese a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate impattano in misura maggiore sul saldo netto da finanziare rispetto all'indebitamento e al fabbisogno. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle stesse. Inoltre, considerato che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sono utilizzate, come tra l'altro già avvenuto ad opera di precedenti provvedimenti legislativi, per interventi non riconducibili alle finalità del Fondo medesimo, chiede di chiarire se ciò possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a carico delle medesime risorse, anche in considerazione della necessità di salvaguardare il principio di addizionalità in base al quale le risorse del Fondo sono prioritariamente destinate ad integrare le risorse comunitarie e non possono risultare di ammontare inferiore a quello concordato in sede europea. In relazione a tale aspetto, ricorda che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, ha specificato che le risorse del Fondo possono essere destinate alla copertura del provvedimento senza che da ciò derivi la necessità di un ripristino delle stesse in quanto la riprogrammazione del Fondo medesimo, da effettuare ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, terrà conto delle riduzioni intervenute salvaguardando gli impegni assunti in relazione agli interventi già avviati. Con riferimento al rifinanziamento,

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in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non si rilevano profili problematici in quanto per tale finalità sono utilizzate risorse rivenienti dagli effetti positivi conseguenti all'applicazione della «caratura» al Fondo per le aree sottoutilizzate.
Con riferimento all'articolo 1-bis, dal momento che l'ANAS S.p.A. rientra nell'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, ritiene opportuni chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della disposizione, con particolare riguardo al riferimento introdotto, relativo alla corresponsione di contributi alle concessionarie. Ciò anche al fine di verificare l'eventuale incidenza sugli effetti finanziari ascritti alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007. Per quanto concerne l'articolo 1-ter, rileva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica in quanto alle disposizioni della legge finanziaria ora prorogate - volte a ridurre l'utilizzo dello strumento arbitrale - non sono stati a suo tempo ascritti specifici effetti di risparmio. Va peraltro considerato che l'ulteriore differimento disposto dalla norma in esame è suscettibile di determinare la riduzione delle riassegnazioni da disporre - in virtù dall'articolo 3, comma 22, della stessa legge finanziaria, in favore del Ministero della giustizia - per effetto dei minori risparmi presumibilmente conseguibili nell'esercizio 2009. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, chiede precisazioni da parte del Governo in ordine ad alcuni aspetti non sufficientemente chiariti pure alla luce di quanto affermato nella nota aggiuntiva trasmessa durante l'esame presso il Senato. Innanzitutto, al fine di verificare il possibile impatto finanziario delle misure di sostegno previste dal testo (anche con riferimento alla loro compatibilità temporale rispetto alle disponibilità finanziarie poste a copertura), andrebbero precisate la tipologia di interventi che si intende effettuare; la coerenza di detti interventi rispetto alla natura e alle modalità di utilizzo delle risorse in capo all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti; la loro compatibilità rispetto ai piani di attività e agli impegni già assunti dall'Agenzia. A tal fine andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse di cui dà conto la nota integrativa trasmessa dal Governo al Senato, escludendo che a valere su tali liquidità sussistano ulteriori impegni di spesa o oneri pregressi. Precisazioni appaiono altresì necessarie in merito all'impatto delle disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, anche in relazione all'ipotesi di formazione di residui, destinati da essere spesi in esercizi successivi a quello di versamento delle risorse in questione all'entrata del bilancio dello Stato. Andrebbe infine escluso che siano state già adottate misure in attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 oggetto della modifica in esame, tenuto conto che risulta ormai scaduto il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 112 per l'approvazione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 prevede che agli oneri connessi all'attuazione delle misure di sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e autotrasporto disposti dall'articolo 2, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, come novellato dal comma 1, si provveda nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrate del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008. Al riguardo, ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della

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legge finanziaria per il 2007, la Società Sviluppo Italia Spa ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ed è una società a capitale interamente pubblico. Peraltro l'Agenzia non fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Con riferimento all'utilizzo, con finalità di copertura delle risorse della suddetta Agenzia giacenti fuori dalla tesoreria statale, ribadisce l'opportunità di chiarimenti in merito alla natura delle suddette risorse, giacenti fuori dalla tesoreria statale, e alle finalità alle quali le stesse risultano attualmente destinate. Osserva che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha quantificato in circa 786 milioni di euro le risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia nell'esercizio 2007. Non sono stati fornite informazioni in merito alla disponibilità della stessa Agenzia per l'anno 2008. Per quanto concerne il comma 2-bis dell'articolo 2, pur tenuto conto che l'autorizzazione si configura quale limite massimo di spesa, ritiene tuttavia opportuno che il Governo fornisca una precisazione circa l'effettiva congruità della spesa prevista a fronte dell'assunzione dell'intero contingente di personale indicato. Da una valutazione di massima la quantificazione appare plausibile, posto che il costo medio per una singola unità di personale risulta pari a circa 44.000 euro annui. Andrebbero inoltre valutati eventuali effetti di emulazione che potrebbero determinare la necessità di disporre nuove analoghe spese. Tale rischio è stato indicato in una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, pervenuta al Senato, con la quale veniva espresso un parere negativo sulla proposta emendativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma dispone che all'onere da essa recato si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244 del 2005. L'articolo 5, comma 3-ter, del citato decreto-legge autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, per interventi previsti dal comma 3-bis dello stesso articolo 5 a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché per il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Al riguardo, osserva che la Commissione bilancio Senato ha espresso parere contrario semplice, vale a dire senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.60 della Commissione che ha introdotto la disposizione in esame. Su tale proposta emendativa il Governo ha manifestato la propria contrarietà e ha depositato una nota nella quale si evince che tale contrarietà è fondata sulla considerazione che la norma «si pone in contrasto con la politica di contenimento dell'occupazione e della spesa di personale presso le pubbliche amministrazioni perseguita dal Governo. La stessa norma sarebbe inoltre suscettibile di dar luogo a richieste emulative di carattere oneroso, specie da parte di settori particolarmente sensibili, con conseguente vanificazione dei predetti obiettivi di contenimento». Il presidente della Commissione bilancio ha comunque rilevato che dalla norma non sembra profilarsi un problema strettamente inerente la copertura finanziaria e ha proposto di esprimere un parere di semplice contrarietà, poi approvato dalla Commissione stessa. Al riguardo rileva l'opportunità, secondo quanto già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione, di acquisire un chiarimento da parte del Governo. In relazione all'utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio

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del Senato, ha specificato che, a seguito di un approfondimento svolto dalla Ragioneria generale dello Stato, le risorse risultano disponibili. Le predette risorse sono iscritte nel capitolo 2275 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il predetto capitolo reca, per l'anno 2008, una disponibilità di competenza di 4.317.892,10 euro al netto delle risorse già accantonate per le finalità del presente provvedimento. Per l'anno 2009, il disegno di legge di bilancio 2009 prevede uno stanziamento in termini di competenza di 3.932.452 euro. Rilevato che per l'esercizio in corso le risorse utilizzate risultano effettivamente disponibili, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo che le risorse di cui al decreto-legge n. 202 del 2005 possono essere destinate, per l'importo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per far fronte alle finalità della disposizione in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento al comma 2-ter dell'articolo 2, osserva che la norma in esame qualifica il contributo in questione come «contributo di ammissione», precisando che i soggetti produttori ed utilizzatori sono tenuti a versarlo al momento della loro immissione nel sistema di controllo. Anche in considerazione di quanto emerso nel corso dell'esame al Senato, andrebbe chiarito se la norma sia eventualmente suscettibile di produrre conseguenze sul sistema di finanziamento dei consorzi, che attualmente prevede che le attività svolte dai consorzi stessi siano ripartite tra tutti gli utilizzatori e produttori. Con riferimento al comma 2-quater dell'articolo 2, tenuto conto che la norma determina un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle misure incentivanti ed in considerazione del parere espresso nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene necessario che venga chiarito se tale ampliamento possa determinare, anche in futuro, la necessità di integrare le risorse nell'ambito delle quali si provvede alla concessione dei benefici in questione. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, osserva preliminarmente che la norma in esame dispone la destinazione agli interventi connessi al G8 di somme ricomprese in precedenti assegnazioni di risorse in favore della regione Sardegna. Andrebbe pertanto chiarito se tale nuova finalizzazione determini il venir meno delle risorse necessarie a far fronte ad interventi o a programmi eventualmente già avviati sulla base delle assegnazioni prima disposte: in tal caso, infatti, si determinerebbe comunque l'esigenza di reperire nuovi finanziamenti per il completamento dei predetti interventi. Non vengono inoltre fornite indicazioni sulla natura e sull'entità degli interventi da realizzare in vista del G8. Pertanto, pur prendendo atto che l'impegno finanziario viene indicato come limite massimo di spesa, si rileva che non si dispone di elementi che attestino la congruità di tale limite rispetto agli interventi da realizzare: tali indicazioni appaiono tuttavia opportune al fine di escludere che la spesa autorizzata possa rivelarsi insufficiente rispetto agli obiettivi che si prefigge, creando in tal modo le premesse per ulteriori finanziamenti, volti a garantire il completamento degli interventi, avviati in base alle disposizioni in esame. Quanto agli eventuali effetti di accelerazione della spesa, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame svolto al Senato, sarebbe utile conosce l'attuale proiezione di cassa delle risorse in questione, provenienti da precedenti assegnazioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Tenuto conto della nuova finalizzazione prevista dal provvedimento in esame, è verosimile, infatti, che le predette somme, essendo esclusivamente destinate ad interventi per il prossimo G8, siano spese interamente prima dell'evento e, quindi, entro l'esercizio 2009. Ciò potrebbe determinare la concentrazione in un unico esercizio finanziario di spese che, benché già programmate, avrebbero potuto presentare una proiezione di cassa più diluita nel tempo. Sul punto appaiono opportuni

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elementi integrativi di valutazione. Quanto infine alle implicazioni relative al patto interno di stabilità, andrebbero forniti elementi volti a suffragare la compatibilità dei vincoli posti a carico della regione interessata dal medesimo patto con gli interventi di spesa previsti dalla norma in esame, che, essendo collegati ad impegni di carattere internazionale, appaiono non derogabili né modulabili quanto all'entità e agli effettivi tempi di erogazione delle somme. Pertanto, qualora non dovessero sussistere sufficienti margini di flessibilità nella gestione degli altri impegni di spesa della regione, l'obbligo di realizzare gli interventi per il G8 nei tempi necessari per l'organizzazione dell'evento e secondo l'impegno finanziario stabilito dal decreto in esame, potrebbe creare le premesse per il mancato rispetto, da parte della Regione stessa, dei vincoli del patto. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Problemi di sostenibilità dei vincoli del patto pur in presenza dell'obbligo di realizzare le spese per il G8 potrebbero, ad esempio, non sussistere ove si dimostrasse che i nuovi impegni di spesa corrispondono pienamente, per entità e modulazione temporale degli esborsi, a quelli già programmati a valere sulle medesime risorse, ma non più realizzabili per effetto della diversa finalizzazione prevista dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 autorizza, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 269 del 2006, di cui 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003; 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006; 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che per la finalità della norma in esame vengono utilizzate risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già destinate alla regione Sardegna, rivenienti, per l'importo di 121,956 milioni di euro, da pregresse delibere CIPE relative alla precedente programmazione 2000/2006, nonché, per l'importo di 111,044 milioni di euro, dalle risorse relative alla programmazione 2007/2013. Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha chiarito che le somme indicate dalla norma relative ad assegnazione disposte dal CIPE a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, sono tuttora disponibili ed utilizzabili per gli interventi afferenti al G8. In merito alla formulazione della norma rileva che la stessa non indica per quali esercizi finanziari è autorizzata la spesa di 233 milioni di euro. Per quanto concerne i commi da 2 a 5 dell'articolo 3, in merito al testo originario delle norme, osserva che la nota governativa pervenuta al Senato evidenzia che il rinvio del termine per il recupero delle somme non determina effetti onerosi negli anni 2009 e successivi. Tale affermazione presuppone quindi che, fermo restando il piano di restituzione originariamente definito a decorrere dal maggio 2008, le quote non corrisposte per l'esercizio in corso potranno essere recuperate nel periodo terminale del piano medesimo. In merito alle modifiche introdotte dal Senato, non appare tuttavia chiaro quali siano gli elementi

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sottostanti la quantificazione, per 3 milioni di euro nel 2009, dell'onere derivante dall'ulteriore rinvio di cinque mesi (da gennaio a giugno 2008) del termine iniziale dei versamenti: tale quantificazione non appare comunque coerente con le proiezioni relative alle somme da riscuotere nell'esercizio 2009 per effetto della definizione agevolata, definite in occasione dell'adozione del decreto legge n. 61 del 2008 e che dovrebbero quindi risultare già scontate nelle previsioni di bilancio. Tali proiezioni indicavano, infatti, secondo quanto si desume da una relazione tecnica pervenuta al Senato nel corso dell'esame del predetto decreto-legge, una previsione di incasso da definizione agevolata per 22,03 milioni nel 2009. Ne consegue che - ferma restando la predetta modulazione temporale degli incassi - il rinvio di 5 mesi dell'inizio della definizione agevolata dovrebbe determinare un onere per circa 9 milioni di euro nel 2009, in luogo dei 3 milioni indicati nell'emendamento approvato dal Senato, con conseguente necessità di reperire risorse sul Fondo per le aree sottoutilizzate, a fini di copertura, per 27 milioni, anziché per 9 milioni, come previsto nell'attuale clausola di copertura. Andrebbe infine chiarito se la disciplina dettata dalle norme in esame debba intendersi esaustiva dei profili procedurali ed applicativi riguardanti la predetta definizione agevolata e tale, quindi, da rendere non necessaria l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 109, della legge finanziaria 2008. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma è stata modificata rispetto al testo originario del decreto-legge a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.5 sul quale la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di nulla osta. Il testo approvato dal Senato prevede che le rate mensili debbano essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009, anziché a decorrere da gennaio 2009, come disposto dal testo originario del decreto-legge. È stata modificata anche la clausola di copertura che prevede - oltre all'onere di 15 milioni di euro per l'anno 2008, come già previsto dal testo originario - anche un onere di 3 milioni di euro per l'anno 2009, coperto a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, che vengono utilizzate per un importo di 9 milioni di euro al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Rileva che anche in questo caso la norma dispone l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in misura tripla rispetto all'entità dell'onere da coprire in termini di saldo netto da finanziare, al fine di compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento. In relazione all'utilizzo delle suddette risorse, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la loro effettiva disponibilità con particolare riferimento all'anno 2009, non previsto dal testo originario del provvedimento. Anche in questo caso, come già rilevato con riferimento all'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate disposto dal comma 11 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, occorre inoltre che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per le finalità indicate possa pregiudicare anche la capacità di utilizzare le risorse stanziate dalla comunità europea per le politiche di coesione e di sviluppo alla luce del principio di addizionalità già richiamato. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, aventi natura di conto capitale, per la copertura di maggiori spese correnti, quali quelle derivanti dalla norma in esame. In relazione a tale problematica, già riscontrata dalla Commissione bilancio con riferimento al decreto-legge n. 154 del 2008, il rappresentante del Governo ha affermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per interventi aventi natura corrente non può essere considerato una vera e propria dequalificazione della spesa, tenuto conto che storicamente nel Fondo confluiscono interventi di natura corrente, seppur in percentuale inferiore rispetto alla quota degli investimenti. Con riferimento al rifinanziamento, in termini

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di sola cassa, del fondo per gli per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non si rilevano profili problematici in quanto per tale finalità sono utilizzate, come già disposto dall'articolo 1, comma 11, del provvedimento in esame, risorse rivenienti dagli effetti positivi conseguenti all'applicazione della «caratura» al Fondo per le aree sottoutilizzate. Con riferimento all'articolo 3-bis, osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti di minor gettito derivanti dalla mancata applicazione dei tributi sui trasferimenti di aziende, rami o parti di aziende in tutti i casi in cui tali operazioni siano effettuate nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel concordare con le valutazioni del relatore, chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giulio CALVISI (PD) concorda con il relatore sia in ordine alla complessità del provvedimento, sia in ordine alla gravità della sottrazione di risorse operata nei confronti del fondo per le aree sottoutilizzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.