CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2008
96.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Mercoledì 19 novembre 2008. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazioni del presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che in data 5 novembre 2008 è pervenuta una nota del Presidente della Camera con cui si chiedono le valutazioni della Giunta su una domanda di Giorgio Benvenuto, parlamentare in diverse legislature. Chiede al deputato Ria di riferire sull'argomento.

Lorenzo RIA (PD), espone che un processo civile che vede coinvolto Giorgio Benvenuto presso la corte d'appello di Torino si è di recente concluso (con ordinanza pubblicata il 15 settembre 2008) con la compensazione delle spese di giudizio. Nella pronuncia si afferma, tra l'altro, che «la sentenza (di primo grado, n.d.r.) deve essere tuttavia riformata in punto di spese, essendo evidente la fondatezza della domanda di primo grado e dell'appello, ed in [nessun] modo [è] imputabile all'attore l'esito per lui negativo del giudizio». L'onorevole Benvenuto contesta l'esattezza di questa statuizione giudiziale, dal momento che si riferisce a una controversia insorta per una richiesta di risarcimento di danni relativa a sue dichiarazioni pubbliche poi oggetto di deliberazione d'insindacabilità parlamentare ex articolo 68, primo comma, Cost. del 18 settembre 2002 (doc. IV-quater n. 40 - XIV legislatura). La delibera d'insindacabilità - mentre sopravvisse al primo grado di giudizio, giacché il tribunale non solo non elevò conflitto d'attribuzione ma anzi giudicò nel merito dando ragione al deputato - subì invece l'impugnativa della corte d'appello, che elevò il conflitto per tentare di eliminare gli effetti dell'insindacabilità parlamentare. Per motivi processuali (mancato rispetto di termini) però la Corte costituzionale dapprima dichiarò il conflitto improcedibile (ord. 408 del 2006) e poi dichiarò inammissibile la reiterazione del medesimo conflitto (ord. 413 del 2007). Il giudice d'appello quindi - preso atto che non poteva più rimuovere l'impedimento costituito dalla delibera parlamentare - rigettò l'appello nel merito, considerando però sussistenti giusti motivi per compensare le spese.

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Ricordato che quello di compensare le spese è un potere discrezionale, riservato al giudice di merito, afferma che solo il «cattivo uso» di quel potere potrebbe essere fatto valere dalla Camera (o dal Senato) in un conflitto d'attribuzione. Occorre allora chiedersi se in questo caso la discrezionalità del giudice nel compensare le spese sia stata usata in modo - in definitiva - invasivo delle prerogative parlamentari.
A questo quesito ritiene qui, date le circostanze, di rispondere in modo negativo. Conclusivamente, sono possibili due soluzioni: rispondere che ormai la Camera ha attivato tutte le iniziative possibili a salvaguardia delle prerogative del deputato (ha deliberato ex articolo 68, primo comma, della Costituzione e si è costituita in giudizio nel successivo conflitto) e quindi nessun'altra iniziativa è possibile; oppure, sollecitare il Presidente della Camera a inviare una lettera di mero rammarico al presidente della corte d'appello di Torino, segnalando l'inopportunità delle frasi contenute nel provvedimento.

Maurizio PANIZ (PdL) manifesta simpatia per il collega Benvenuto e comprensione per l'inconveniente ma deve sottolineare come il tema delle spese processuali sia del tutto estraneo alla materia della prerogative parlamentari, ciò che rende la doglianza in questione palesemente inammissibile. Crede che la Giunta debba riferire al Presidente della Camera che nessuna competenza parlamentare possa essere rivendicata.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, constata che sembrano profilarsi due prospettive: l'una più sfumata, dell'onorevole Ria, secondo la quale, pur non sussistendo rimedi specifici per la situazione prospettata dal collega Benvenuto, vi sarebbe uno spazio per un'interlocuzione del Presidente della Camera con il presidente della corte d'appello di Torino; l'altra, invece, più perentoria, secondo la quale mancherebbe ogni profilo di competenza della Giunta sulla questione. Personalmente ritiene che la frase usata dall'autorità giudiziaria («essendo evidente la fondatezza della domanda di primo grado e d'appello e in nessun modo imputabile all'attore l'esito per lui negativo del giudizio») sia inopportuna, giacché deduce la fondatezza delle ragioni della parte attrice dal solo fatto che la Corte costituzionale non si è pronunciata in punto di merito, ma solo in chiave procedurale. Si tratta dunque di un'affermazione apodittica. Propone, in definitiva, che la Giunta riferisca al Presidente della Camera che mancano gli estremi per lamentare una lesione delle attribuzioni parlamentari e mancano altresì, in questo caso e allo stato degli atti, elementi che possano consentire l'inquadramento del tema delle spese processuali in quello delle immunità parlamentari.

La Giunta concorda all'unanimità.

Comunicazioni del presidente in materia di conflitti d'attribuzione.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, comunica che in data 18 novembre 2008 è pervenuta dal Presidente della Camera una lettera del seguente tenore: «Gentile Presidente, con l'ordinanza n. 360 del 2008, notificata il 17 novembre 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato elevato dal tribunale di Monza nei confronti della Camera, a seguito di una deliberazione della Camera medesima della XV legislatura, con cui si è stabilito che i fatti oggetto di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (di cui al doc. IV-ter, n. 5-A - XV legislatura) sono da ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Le sarei grato se il Collegio che Ella presiede potesse fornirmi utili elementi di valutazione, al fine di istruire le questioni in vista delle deliberazioni di competenza della Camera. Considerata la ristrettezza dei tempi previsti per la costituzione nel relativo giudizio (20 giorni dalla notificazione), ritengo doveroso raccomandarLe la massima tempestività. Con i migliori saluti.»

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Al riguardo, si tratta di offrire al Presidente della Camera un parere in ordine all'opportunità che la Camera dia mandato a un avvocato del libero foro di difendere la deliberazione impugnata dall'autorità giudiziaria con la levata del conflitto. Precisa che il termine per l'eventuale costituzione nel giudizio scadrà l'8 dicembre prossimo (essendo il 7 dicembre domenica).

Pierluigi MANTINI (PD), ribadita l'opinione per cui sussiste un favor per la costituzione della Camera in questo tipo di giudizi anche se non un necessario automatismo difensivo, crede che in questa occasione sarebbe addirittura curioso non resistere al conflitto. Il deputato Sgarbi ottenne l'insindacabilità all'unanimità per critiche generiche a un provvedimento giurisdizionale, attenendosi quindi ai limiti del diritto di espressione critica riconosciuto a tutti e anche ai deputati.

Maurizio PANIZ (PdL) e Matteo BRIGANDÌ (LNP) concordano con il deputato Mantini.

Donatella FERRANTI (PD) e Marilena SAMPERI (PD) si asterranno.

Preso atto di un orientamento maggioritario della Giunta favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che riferirà al Presidente della Camera sugli esiti della discussione.

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Katia Bellillo, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 35296/05 N RGNR).
(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che l'esame era stato sospeso nella seduta del 12 novembre, nella quale il relatore aveva proposto la sindacabilità. Gli chiede se confermi tale posizione.

Pierluigi MANTINI (PD), relatore, sente di dover dissentire dal collega Paniz, che nella scorsa occasione ha propugnato l'insindacabilità, argomentando che la Bellillo era stata intervistata al telefono per la sua mera qualità di deputato: in buona sostanza, tale assunto giustificherebbe la persistenza di odiosi privilegi a beneficio di una «casta». Un esame più attento della fattispecie e della documentazione, oggi, può muoverlo al massimo a formulare una proposta di votazione separata, rispetto alla quale proporrebbe l'insindacabilità per tutto il capo d'imputazione tranne che per la frase «ha preso i soldi», la quale invece è sindacabile, trattandosi di addebito preciso a persona nominata, falso e indimostrato.

Marilena SAMPERI (PD) comprende le preoccupazioni che animano il relatore ma sottolinea l'ampia base di atti parlamentari tipici che sostiene l'odierna fattispecie: una proposta di legge depositata alla Presidenza della Camera nel 2001 (la n. 1775 - XIV legislatura), un intervento in Assemblea e numerosi emendamenti, tutto riferito allo specifico tema della procreazione assistita e della scelta della maternità consapevole. Condivide allora l'assunto del collega Paniz, non tanto sul punto per cui la Bellillo è stata intervistata in quanto deputato, ma per essere ella stata una parlamentare impegnata proprio sui temi dell'intervista e della polemica con Sabrina Ferilli. Quanto alla questione dell'addebito sul tornaconto personale che quest'ultima avrebbe tratto dall'aver prestato il suo volto e il suo nome alla campagna referendaria, dagli atti non risulta precisamente che cosa sia stato detto, dal momento che l'intervista telefonica è un atto che solitamente richiede la validazione successiva del testo. Propende per l'insindacabilità.

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Matteo BRIGANDÌ (LNP) non si opporrà al voto per parti separate, ma certo voterà per l'insindacabilità su entrambe.

Francesco Paolo SISTO (PdL) si dichiara contrario alla votazione per parti separate, giacché considera tale tipo di votazione ammissibile solo quando la parte dell'imputazione oggetto di ciascuna votazione abbia una propria autonomia sintattica e una propria distinta portata lesiva. In questo caso gli pare che la parte ritenuta offensiva sia una e una sola, quella cui ha fatto testé riferimento la collega Samperi. Crede quindi opportuna una votazione unica e si pronuncia per l'insindacabilità.

Donatella FERRANTI (PD) crede accertata la base parlamentare tipica delle affermazioni della ex collega Bellillo. Tuttavia, teme che da questa la Giunta possa fare un salto eccessivo che consisterebbe nel ritenere insindacabile ogni e qualsiasi affermazione afferente al tema degli atti presentati nelle sedi parlamentari cui si è fatto cenno. Occorre allora massima attenzione, onde evitare che l'insindacabilità si trasformi in un privilegio personale: ella sarebbe quindi favorevole a dichiarare insindacabile l'episodio ascritto a Katia Bellillo se la Giunta potesse assicurarsi che il senso delle parole da lei pronunciate è quello sintetizzato nell'audizione della scorsa seduta. Diversa sarebbe la sua posizione se invece rimanesse verificato che la deputata ha attribuito a Sabrina Ferilli un fatto specifico e ingiurioso.

Fabio GAVA (PdL) osserva che il fulcro della critica mossa da Katia Bellillo a Sabrina Ferilli si colloca sulla pretesa incoerenza di quest'ultima: ella avrebbe sostenuto una campagna referendaria in cui in realtà non credeva. Pur non essendo stato presente all'audizione dell'ex deputata interessata, gli sembra che questo sia il senso dell'illustrato contrasto tra le tesi sostenute dall'attrice prima e dopo la consultazione referendaria. Da questo punto di vista, accertare che cosa effettivamente Katia Bellillo abbia addebitato alla signora Ferilli perde di importanza, giacché si rimane sul terreno di una critica comportamentale riconducibile in tutto e per tutto all'insindacabilità parlamentare.

Lorenzo RIA (PD) ritiene invece che l'oggetto dell'intervista sia un fatto di costume, la condotta di Sabrina Ferilli come icona dei media e donna di spettacolo. Il nesso funzionale, costituito dai precedenti atti parlamentari, è alquanto marginale. In ultima analisi, accusare Sabrina Ferilli di «aver preso soldi» o invece di aver tratto benefici in termini d'immagine non cambia di molto la situazione. Da questo punto di vista, condivide il rilievo contenuto nella lettera trasmessa dal difensore dell'attrice per cui ella davvero non aveva bisogno della pubblicità a lei derivante dalla campagna referendaria. Voterà per la sindacabilità.

Antonio LEONE (PdL) condivide solo una considerazione del collega Ria, quella per cui accertare effettivamente il tenore delle parole pronunciate da Katia Bellillo ha importanza relativa. Considera balzana la proposta di voto separato avanzata dal relatore e auspica un'unica votazione nella quale voterebbe per l'insindacabilità.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, rammentati i numerosi precedenti di voto separato in questa materia, constata tuttavia che in questo caso la proposta del relatore, pur ammissibile, non incontra il favore maggioritario del collegio. Si prospetta pertanto una votazione unica. Al riguardo, e con riferimento specifico ai temi toccati dalla collega Ferranti, deve ricordare che in ben tre occasioni formali Katia Bellillo ha smentito di aver pronunciato le parole che le sono attribuite sul punto del compenso che Sabrina Ferilli avrebbe percepito: nell'interrogatorio presso la Questura di Roma del 27 giugno 2006, nella lettera alla Giunta del 3 ottobre 2008 e nell'audizione nella scorsa seduta.

Pierluigi MANTINI (PD), relatore, è grato ai componenti per il contributo che

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hanno inteso dare al dibattito ma non riesce a esserne persuaso. Rammenta che il documento recante criteri generali per l'applicazione dell'insindacabilità parlamentare, approvato nella scorsa legislatura all'unanimità, esclude espressamente dall'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'attribuzione di fatti determinati falsi e indimostrati a persone nominate. Essendo proprio questo il caso, non vede come possa rispondersi affermativamente alla domanda di deliberazione di Katia Bellillo. Preso atto tuttavia che il dibattito si sta orientando in senso contrario alla sua posizione, rimette l'incarico di relatore nelle mani del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ringrazia il collega Mantini per il lavoro istruttorio attento e sensibile fin qui svolto: non è certo questa la prima volta che emergono dissensi in seno alla Giunta né, teme, sarà l'ultima. Prega la deputata Samperi di assumere l'incarico di relatrice e le chiede se sia in grado di formulare immediatamente una proposta.

Marilena SAMPERI (PD) accetta l'incarico conferitole dal Presidente e, rifacendosi alle considerazioni poc'anzi svolte, propone che la Giunta deliberi per l'insindacabilità.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta d'insindacabilità dei fatti su cui pende il procedimento in titolo e dà mandato alla deputata Samperi di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle 10.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DISCUSSIONE SUI CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'INSINDACABILITÀ PARLAMENTARE

(vedi le comunicazioni rese dal Presidente nelle sedute dell'11, 18 e 25 giugno, 9, 23 e 30 luglio, 17 settembre e 29 ottobre 2008) (rell. Lo Presti, Ferranti)