CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2008
94.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
Nuovo testo C. 1762 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, non corredato di relazione tecnica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 155 del 2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. Rileva preliminarmente che la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione in esame afferma che il decreto-legge è finalizzato a fornire il quadro normativo necessario al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione delle misure di carattere straordinario che si rendessero necessarie

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per fronteggiare le conseguenze dell'attuale crisi finanziaria, garantendo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori. Il provvedimento, inoltre, richiama in premessa le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008, favorevoli all'adozione da parte degli Stati membri di ogni misura necessaria a rafforzare il sistema bancario ed a proteggere il risparmio. In proposito, rileva che probabilmente nelle prossime settimane dovranno essere prese ulteriori urgenti misure per fronteggiare l'evoluzione della crisi finanziaria e economica. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, rileva che l'articolo 1 configura una procedura nell'ambito della quale le norme del decreto-legge delineano lo schema autorizzatorio delle operazioni di ricapitalizzazione ed individuano le possibili fonti di finanziamento delle operazioni stesse, mentre i singoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ove si determinino le necessarie condizioni, definiscono l'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni e ne individuano la copertura. Tale schema operativo appare funzionale alle esigenze di immediatezza ed efficacia dell'intervento in quanto, da un lato, evita di immobilizzare risorse predeterminate, che potrebbero rimanere in tutto o in parte inutilizzate, dall'altro garantisce, in caso di necessità, la tempestività dell'intervento. La scelta di tale schema implica, tuttavia, che non sia possibile al momento una quantificazione ex ante delle risorse finanziarie interessate alle operazioni in esame, essendo rinviata la definizione delle stesse al momento in cui si renderà eventualmente necessaria l'assunzione dell'effettivo impegno. Le norme, inoltre, prevedono, tra le risorse finanziarie attivabili per far fronte alle eventuali operazioni di ricapitalizzazione bancaria, anche l'emissione di titoli di Stato. Rileva in proposito che l'emissione di titoli di Stato a fronte della sottoscrizione di azioni è suscettibile di determinare effetti, sia pure presumibilmente di carattere temporaneo, di incremento dello stock di debito pubblico lordo, il cui ammontare al 31 dicembre di ogni anno concorre alla determinazione del parametro debito-Pil, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita. In sede di adozione dei singoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà, pertanto, provvedersi alla valutazione ed alla copertura dei maggiori oneri eventualmente derivanti per l'erario da un incremento della spesa per interessi passivi, ritenuto imputabile all'incremento dello stock di debito, tenuto conto anche delle altre condizioni che concorrono a determinare la previsione relativa all'onere per il servizio del debito. Nell'ambito della valutazione degli eventuali interventi di ricapitalizzazione andranno poi specificatamente esaminate le singole misure disposte, anche al fine di verificare che le stesse siano classificabili come operazioni meramente finanziarie e, in quanto tali, siano configurate come irrilevanti sull'indebitamento netto. Segnala in proposito che, in base ai criteri di contabilità condivisi in sede europea, le operazioni di ricapitalizzazione poste in essere da amministrazioni pubbliche sono considerate, in linea di principio, di carattere meramente finanziario qualora l'amministrazione, agendo alla stregua di un investitore privato, acquisisca attività finanziarie dalle quali sia possibile attendere un futuro rendimento e purchè le operazioni stesse non presentino caratteristiche riconducibili ad interventi di aiuto o di sostegno, ad esempio a beneficio di imprese in perdita. Con riferimento, infine, alla possibilità che il Ministero dell'economia e delle finanze intervenga a garantire aumenti di capitale deliberati dalle banche ed ai possibili riflessi sui parametri di finanza pubblica, si rinvia a quanto di seguito rilevato con riguardo alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 in materia di rilascio della garanzia statale. Per quanto concerne specificamente il comma 7 dell'articolo 1, la previsione in base alla quale l'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di cui al comma 1 e l'individuazione della relativa copertura, nell'ambito

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di determinate modalità, sono disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, vale a dire con fonti di rango secondario, se da un lato garantisce la tempestività dell'intervento, giustificata dalla situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, dall'altro pone, tuttavia, il problema di assicurare il pieno rispetto del principio costituzionale che sancisce la necessità della copertura a livello legislativo delle nuove o maggiori spese. In considerazione di tale principio, che comunque non consente di eludere il controllo parlamentare sulle disposizioni di spesa, segnala la necessità di integrare la disposizione di cui al comma 8, che si limita a prevedere la trasmissione immediata al Parlamento e alla Corte dei conti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo che gli stessi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari per i profili finanziari. L'articolata modalità di copertura prescelta è, in ogni caso, giustificabile solo in considerazione dell'eccezionalità e della straordinarietà dell'evento che il provvedimento è volto a fronteggiare, nonché dell'imprevedibilità delle conseguenze che dall'evento stesso possono derivare. Con riferimento alle risorse del quale è previsto l'utilizzo per far fronte alle operazioni autorizzate ai sensi del comma 1, ritiene necessario che il Governo chiarisca se con il riferimento alle risorse dipendenti «da parametri stabiliti dalla legge», ai fini dell'esclusione dalle riduzioni lineari di cui alla lettera a), si intendano le spese iscritte in bilancio quali «oneri inderogabili» o anche quelle definite quali spese da «fattore legislativo». In ogni caso, rileva che la disposizione in esame riproduce il disposto dell'articolo 60, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 112 del 2008. Con riferimento alle riduzioni previste dalla lettera a), osserva che, in considerazione dei numerosi tagli lineari che si sono succeduti negli ultimi anni e da ultimo con il decreto-legge n. 112 del 2008, occorrerà ricorrere con moderazione a tale modalità di copertura anche alla luce dell'analoga ulteriore riduzione prevista dal decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. Con riferimento alle lettere b) e c) che prevedono l'utilizzo degli stanziamenti iscritti in bilancio o in contabilità speciali sulla base di autorizzazioni legislative di spesa, sottolinea che tali risorse sono iscritte in bilancio in forza di decisioni assunte dal Parlamento con atti legislativi. Riguardo al complesso delle modalità di copertura sino a qui esaminate, ricorda che sulla base del principio di flessibilità di bilancio introdotto dall'articolo 60, del decreto-legge n. 112 del 2008, la legislazione vigente prevede, limitatamente all'anno 2009, rimodulazioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Tali rimodulazioni sono, però, consentite esclusivamente in via provvisoria e solo se già previste nel disegno di legge di assestamento e, in ogni caso, in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi. Con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura dell'emissione di titoli del debito pubblico, ai sensi della lettera d) del comma 7 dell'articolo in esame, ricorda che l'utilizzo delle suddette risorse appare suscettibile di determinare un peggioramento del ricorso al mercato, il cui livello massimo è fissato, ai sensi della vigente normativa contabile, dalla legge finanziaria. Il ricorso al mercato rappresenta, infatti, il saldo dato dalla differenza tra tutte le entrate ad esclusione di quelle relative al titolo quarto (accensione di prestiti) e tutte le spese (compreso il rimborso di prestiti). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, circa la possibilità di rispettare i limiti previsti in proposito dalla legge finanziaria.
Con riferimento all'emissione di titoli del debito pubblico di cui al presente

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articolo e al successivo articolo 1-bis, comma 2, rileva inoltre che dalla stessa potrebbe derivare un incremento degli oneri connessi al pagamento degli interessi passivi, con effetti sull'indebitamento netto. Andrebbe chiarito in quale misura e con quale tempistica tali eventuali effetti finanziari potrebbero essere compensati dalla distribuzione dei dividendi di cui beneficerebbe in maniera privilegiata il Ministero dell'economia ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
Con riferimento alle operazioni di scambio di titoli di cui all'articolo 1-bis, comma 2, rileva che le norme rinviano la fissazione delle modalità e delle condizioni di realizzazione di tali operazioni a successivi decreti. Pertanto, non essendo attualmente note le caratteristiche e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, non risulta possibile una valutazione circa gli eventuali effetti per la finanza pubblica derivanti da tali misure. In particolare non si conosce quale sarà l'ammontare massimo complessivo di titoli di Stato emessi per i suddetti interventi, né quali tipologie di titoli detenuti o emessi dalle banche controparti saranno accettati in cambio dei titoli di Stato, né quale commissione verrà applicata alle banche richiedenti, né quale sarà la durata massima di ciascun prestito in titoli. Osserva, tuttavia, che le norme prevedono, ai fini delle suddette operazioni, la possibilità di emettere titoli di Stato oltre i limiti posti a tali emissioni dalla normativa vigente. Se il Governo decidesse di utilizzare tale possibilità si potrebbe determinare un effetto, anche se temporaneo, di incremento dello stock di debito pubblico lordo, aggregato la cui consistenza, registrata a fine anno, concorre alla determinazione del parametro debito-Pil, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita.
Tale incremento potrebbe a sua volta produrre, a parità di altre condizioni, una crescita degli oneri imputabile alla maggiore spesa per interessi passivi, con conseguenti effetti sui saldi di bilancio e sull'indebitamento netto. Non sembra, d'altro canto, che tali effetti possano essere compensati dalle maggiori entrate derivanti per l'erario dalle operazioni in questione, tenuto conto che queste, in base all'articolo 5, comma 2-bis, sono destinate a confluire nel capitolo di spesa finalizzato a finanziare le altre misure di stabilizzazione del sistema bancario previste dal decreto-legge in esame.
Segnala inoltre che l'articolo 3, l'articolo 4 e l'articolo 5, commi 1 e 2 autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a rilasciare la garanzia dello Stato per ammontari non normativamente predeterminati e, nel caso dei finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia, per un periodo di tempo non definito. Tale circostanza, unitamente all'impossibilità di valutare la probabilità di rischio di attivazione della garanzia, rende difficoltosa una valutazione, anche di massima, degli eventuali oneri derivanti per l'erario nel caso si determinino le condizioni per l'escussione della garanzia medesima.
Per il profilo delle conseguenze sui saldi di finanza pubblica, segnala che, in base ai criteri di contabilità condivisi in sede europea, la garanzia dello Stato determina effetti negativi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel caso in cui la medesima sia effettivamente escussa. Meno prevedibili appaiono gli eventuali effetti sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto che i criteri contabili, in genere, impongono una valutazione caso per caso delle condizioni complessive di rischio di escussione, anche in base alle circostanze che inducono a considerare certo o molto elevato il rischio per lo Stato di dover onorare la posizione debitoria oggetto di garanzia.
Per quanto concerne la garanzia statale prevista dall'articolo 4, comma 1, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che la disposizione in esame possa determinare un aumento del limite massimo di rimborso per depositante, attualmente stabilito nella misura di 103.291,38 euro, ciò evidentemente

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si rifletterebbe sull'onere da sostenere in caso di attivazione della garanzia dello Stato.
Per quanto concerne il comma 1-bis dell'articolo 4, osserva che la disposizione in esame sembra porre a carico delle risorse del Fondo alimentato dai depositi e dai rapporti bancari dormienti una nuova finalità di spesa rappresentata dal finanziamento della ricerca scientifica che non appare attualmente prevista dalla vigente normativa. In considerazione di tale circostanza e del fatto che le somme rinvenienti dalla Decisione della Commissione europea riguardante le somme indebitamente versate a Poste italiane S.p.a. sono espressamente destinate al Fondo speciale finalizzato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, ritiene opportuno che il Governo fornisca un quadro articolato delle risorse ascrivibili alle distinte finalità di spesa gravanti su ciascuno dei fondi e dei relativi presumibili fabbisogni. Inoltre, poiché nella destinazione delle diverse quote non viene espressamente menzionata la finalità di spesa relativa agli indennizzi ai piccoli azionisti di Alitalia, andrebbe chiarito se tale destinazione gravi sulla quota del Fondo alimentato dai depositi dormienti destinata ad indennizzare i risparmiatori vittime di frode e i risparmiatori danneggiati dal default dei titoli argentini.
Infine, con riferimento alle agevolazioni tariffarie per le forniture di elettricità e gas naturale, disposte in favore dei titolari della carta acquisti, si osserva che tali previsioni possono considerarsi neutrali per la finanza pubblica soltanto nel presupposto che i benefici concessi siano compensati nell'ambito della rimodulazione tariffaria per le diverse fasce di utenza. Diversamente, la disposizione sarebbe suscettibile di produrre oneri che andrebbero quantificati e coperti. Sul punto ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Al riguardo, con riferimento alle somme derivanti dagli aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione del 16 luglio 2008, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tali risorse siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e, in tal caso, con quale evidenza contabile.
Ricorda poi che l'articolo 5, commi 1 e 2, prevede che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1-bis, commi 1 e 3, 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. Al riguardo, osserva che la norma in esame dispone che agli eventuali oneri derivanti dalla previsione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, sulle operazioni stipulate dalle suddette banche al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema di cui all'articolo 1-bis, commi 1 e 3, sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità di cui all'articolo 3, comma 2, e in favore dei depositanti delle banche italiane di cui all'articolo 4, si provveda mediante prelievo dal fondo spese obbligatorie e d'ordine e con l'imputazione delle somme prelevate all'unità previsionale di base 8.1.7 del Ministero dell'economia e delle finanze. La suddetta unità previsionale di base è specificatamente destinata a far fronte agli oneri derivanti dall'escussione della garanzia statale reca uno stanziamento per l'anno 2008 pari a euro 79.018.000. Analogo stanziamento è previsto per l'anno 2009. Tali oneri hanno natura obbligatoria, di conseguenza, qualora se ne presentasse

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l'esigenza è consentito il prelevamento di ulteriori risorse, come previsto anche dal comma 2 della norma in esame, dal Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine. Quest'ultimo fondo presenta, nell'anno 2008, una disponibilità di competenza pari a circa 50 milioni di euro e, nell'anno 2009, uno stanziamento pari a 900 milioni di euro. In conclusione, se, dal punto di vista formale, il disposto dell'articolo 5 risponde all'esigenza di assicurare la copertura finanziaria delle garanzie patrimoniali concesse dallo Stato, allo stesso tempo segnala, che, dal punto di vista sostanziale, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, in ordine al grado di probabilità di una eventuale escussione della garanzia. A tale proposito ricorda che in casi analoghi la previsione dell'eventuale garanzia da parte dello Stato era accompagnata dalla predisposizione di una apposita relazione tecnica, ovvero da chiarimenti del Governo dai quali si evinceva che la sua escussione costituiva un'evenienza altamente improbabile. Risulta del pari necessario ottenere elementi in ordine alla durata della garanzia statale. Tale chiarimento risulta necessario anche in considerazione del fatto che se l'articolo 1-bis prevede esplicitamente che la garanzia statale sia concessa sino al 31 dicembre 2009 e l'articolo 4 chiarisce che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale per un periodo di 36 mesi, nulla, invece, è esplicitamente previsto con riferimento all'articolo 3. Risulta pure necessario acquisire elementi in ordine alla congruità delle risorse stanziate sia nella citata unità previsionale di base 8.1.7 sia sul capitolo 3000 del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo spese obbligatorie a far fronte agli interventi già previsti a legislazione vigente e agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui al presente articolo.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che i decreti-legge n. 155 e n. 157 del 2008 erano stati adottati dal Governo all'inizio del mese di ottobre, in un momento particolarmente critico per il sistema bancario italiano ed internazionale ed avevano essenzialmente la finalità di rassicurare i risparmiatori, evitando situazioni di panico. Un primo presidio a tutela dei risparmiatori era già assicurato dalla garanzia offerta dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, che, in base alla legislazione vigente, assicura un rimborso fino a 103.291,38 euro per depositante. Per fronteggiare l'eventualità remota che, a seguito della situazione di crisi determinatasi, la tutela offerta dal Fondo interbancario potesse rivelarsi insufficiente, i provvedimenti in esame hanno inteso introdurre forme di temporanea garanzia statale sui depositi, aggiuntive rispetto ai sistemi di natura privatistica già presenti nell'ordinamento. Si sono, da ultimo, previsti interventi sulla disciplina della capitalizzazione delle banche, consentendo forme di sostegno finanziario degli istituti di credito che si trovassero in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. L'azione combinata di queste misure ha consentito di frenare gli effetti sul sistema bancario della crisi finanziaria, che ha invece continuato a ripercuotersi sui mercati azionari. Si rende ora necessaria una seconda fase di interventi, che, senza incidere negativamente sulla finanza pubblica, dovranno essenzialmente avere ad oggetto la capitalizzazione delle banche, anche in considerazione del fatto che le banche degli altri Paesi europei hanno usufruito di misure di sostegno statale che ne hanno favorito la competitività sui mercati internazionali.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che l'importanza del provvedimento, il quale presenta significative implicazioni di carattere finanziario, richiede un'analisi approfondita.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che la Commissione finanze è in attesa di conoscere l'esito dell'esame della Commissione bilancio per procedere al conferimento del mandato al relatore. In

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proposito, rileva che, essendo il provvedimento già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, la Commissione può decidere se esprimersi ora oppure, potendo la Commissione di merito comunque procedere al conferimento del mandato al relatore, scegliere di esprimere il parere di competenza direttamente all'Assemblea. Segnala tuttavia che per quel che concerne il profilo problematico probabilmente più rilevante del provvedimento, vale a dire le modalità di copertura degli eventuali interventi di cui all'articolo 1, si può ipotizzare che il parere richieda, con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la trasmissione per l'espressione del parere alle commissioni competenti per i profili finanziari degli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri chiamati ad attivare le operazioni speciali previste dall'articolo 1, corredati dalla relazione tecnica. Gli schemi dovrebbero essere inoltre nuovamente trasmessi alle Commissioni parlamentari qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni contenute nel parere. Conseguentemente l'esame delle puntuali conseguenze finanziarie della concreta attivazione delle operazioni di cui all'articolo 1, al momento solo eventuali e non quantificabili potrebbe essere puntualmente svolto in occasione dell'esame degli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel ricordare che l'orientamento del suo gruppo non è contrario al merito del provvedimento, segnala tuttavia l'esigenza di non procedere a forzature nell'esame, di per sé assai delicato, dei profili finanziari del provvedimento.

Gaspare GIUDICE (PdL) ritiene preferibile che la Commissione esprima il parere di competenza alla Commissione competente in sede referente in quanto in tal modo la Commissione finanze potrà direttamente includere nel testo le condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio, mentre, esprimendo il parere direttamente all'Assemblea, la condizione dovrebbe poi essere votata come emendamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce del dibattito svolto, rileva l'opportunità di procedere all'espressione di un parere che contenga alcuni consistenti elementi di presidio al fine di garantire che l'eventuale attuazione delle misure contenute nel decreto possa avvenire, pur tenendo conto dell'eccezionalità della situazione, in un quadro coerente con i principi della legislazione contabile vigente. Sospende quindi la seduta, che riprenderà al termine della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di predisporre una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.55.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1762 di conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato che:
il ricorso alle operazioni di cui all'articolo 1 risulta eventuale e non è pertanto possibile individuare preventivamente la quantificazione degli oneri che potrebbero derivarne;
le modalità di copertura individuate dal comma 7 dell'articolo 1 per tali

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operazioni possono essere considerati ammissibili alla luce dei principi della vigente disciplina contabile solo in considerazione dell'eccezionalità e della straordinarietà dell'evento che il provvedimento potrebbe essere volto a fronteggiare, nonché dell'imprevedibilità delle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, dopo il comma 7, inserire il seguente:
"7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda confermarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimersi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.";

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere esplicitamente il periodo di tempo per il quale dovrà essere prestata la garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare le gravi crisi di liquidità di cui all'articolo 3, comma 2».

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel condividere il contenuto della proposta di parere, sottolinea che i decreti-legge adottati dal Governo non recano immediati interventi a favore delle banche, ma intendono precostituire strumenti che i Governi possano utilizzare nel momento in cui si verificassero situazioni emergenziali, creando, secondo l'espressione utilizzata dal cancelliere tedesco Angela Merkel, una «cassetta degli attrezzi» per eventuali futuri utilizzi.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per dichiarazioni di voto, segnala che le condizioni in cui si è svolto l'esame dovrebbero indurre ad esprimere un voto contrario. Tuttavia, considerata la delicatezza della materia su cui interviene il provvedimento, annuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 13 novembre 2008.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713-A Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

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SEDE REFERENTE

Giovedì 13 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 17.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, subordinatamente all'effettiva trasmissione.
C. 1713 e C. 1714-bis Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il Governo ha trasmesso la nota di variazioni al bilancio dello Stato.

Chiara MORONI (PdL), relatore, segnala che la nota di variazioni modifica le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato in modo da tenere conto degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria approvato dalla Camera dei deputati, nonché delle variazioni al progetto di bilancio a legislazione apportate nel corso dell'esame parlamentare. La nota di variazioni reca il quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato, lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa. Il Governo ha, altresì, trasmesso le tabelle che evidenziano le modifiche in relazione non soltanto alle unità previsionali di base, ma anche ai capitoli. Risulta una diminuzione delle entrate tributarie pari a 506,6 milioni di euro, a fronte di un incremento delle entrate extratributarie pari a 90 milioni di euro. Le entrate per accensione di prestiti diminuiscono a loro volta di 685,6 milioni di euro. Nel complesso le entrate registrano una diminuzione di 1 miliardo e 102 milioni di euro. Le spese correnti registrano una diminuzione pari a 1 miliardo e 355 milioni di euro, mentre le spese in conto capitale registrano un aumento di 253 milioni di euro. Conseguentemente, le spese finali registrano una diminuzione di 1 miliardo e 102 milioni di euro. Per quanto riguarda il risparmio pubblico si registra un aumento di 938 milioni di euro. Conseguentemente, segnala che il saldo netto da finanziare migliora di 685 milioni di euro e diminuisce di pari importo anche il ricorso al mercato. Più in particolare, l'effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare ha determinato un miglioramento del saldo netto da finanziare di tre milioni di euro.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che la nota di variazioni, scontando gli effetti delle modifiche introdotte al disegno di legge di bilancio dal disegno di legge finanziaria come modificato nel corso dell'esame alla Camera, evidenzia che, anche in questa sessione di bilancio, l'esame da parte della Camera ha consentito di migliorare i saldi di finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene necessario consentire ai componenti della Commissione di esaminare la nota di variazioni e chiede pertanto una sospensione di un'ora.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce della richiesta del deputato Baretta, sospende l'esame, che riprenderà sulla base dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 17.10, è ripresa alle 17.45.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che l'Assemblea ha sospeso i suoi lavori fino alle 18.30 per consentire alla Commissione di esprimersi sulla nota di variazione.

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Rolando NANNICINI (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano le disposizioni della manovra finanziaria che hanno determinato la diminuzione delle spese correnti di oltre 1,3 miliardi di euro registrata dalla nota di variazioni.

Antonio BORGHESI (IdV) invita il sottosegretario Vegas a fornire dettagliati elementi di chiarimento sul contenuto della nota di variazioni, con particolare riferimento al modo in cui gli emendamenti si sono tradotti in modifiche alle dotazioni di bilancio.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che la nota di variazioni non fa riferimento solo alle modifiche introdotte nel disegno di legge finanziaria nel corso dell'esame parlamentare ma anche al contenuto stesso del disegno di legge finanziaria. Osserva che la nota sconta la copertura degli effetti finanziari delle modifiche sugli ammortizzatori sociali e degli emendamenti approvati alla tabella C, mentre sono risultate neutrali le modifiche al patto di stabilità interno. Osserva inoltre che la nota di variazioni recepisce anche le altre modifiche introdotte nel disegno di legge di bilancio; in proposito ricorda che gli emendamenti introdotti al disegno di legge di bilancio sono da collegare anche alle conseguenze delle disposizioni in materia di flessibilità del bilancio del decreto-legge n. 112.

Massimo VANNUCCI (PD) rilevato che alle modifiche introdotte alla disciplina del patto di stabilità interno nel corso dell'esame parlamentare non è stato ascritto alcun effetto sui saldi di finanza pubblica, sottolinea come si renda necessario dotarsi di strumenti che assicurino un costante monitoraggio dell'andamento dei saldi anche nel corso della manovra di bilancio, al fine di consentire al Parlamento di verificare se vi siano le condizioni finanziarie per adottare misure a sostegno dell'economia reale senza alterare gli equilibri generali di finanza pubblica.

Rolando NANNICINI (PD) chiede chiarimenti sulle diminuzioni delle entrate tributarie e delle riduzioni di spesa corrente, con particolare riferimento alla base rispetto alla quale sono state calcolate le stime.

Lino DUILIO (PD) evidenzia che i risultati complessivi registrati dalla nota di variazioni, con particolare riferimento al miglioramento del saldo netto da finanziare, testimoniano che nell'ambito della manovra di bilancio vi era lo spazio per ulteriori interventi o per misure più incisive di quelle adottate. Ritiene, in particolare, che nell'attuale situazione economica e sociale siano assolutamente insufficienti i fondi stanziati dalla legge finanziaria per gli ammortizzatori sociali. Osserva, inoltre, che l'andamento delle grandezze della finanza pubblica avrebbe consentito di finanziare numerosi altri interventi, dei quali si è discusso nel corso dell'esame della manovra, ricordando, in particolare, i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, le misure a favore delle famiglie numerose e gli interventi di sostegno al settore del mobile. Sono, invece, stati concessi all'intervento parlamentare solo ristrettissimi spazi di manovra, sia nel corso dell'esame in Commissione, che si è concluso senza che fossero apportate modifiche al testo approvato dal Governo, sia nel corso dell'esame in Assemblea, in cui le modifiche sono state limitatissime.

Francesco BOCCIA (PD) chiede al rappresentante del Governo di precisare le ragioni della diminuzione di 506 milioni delle entrate tributarie. Condivide inoltre la valutazione del collega Duilio sul fatto che l'esame della nota evidenzia che vi erano spazi per introdurre ulteriori modifiche al disegno di legge finanziaria al fine di alleviare le situazioni di sofferenza determinate dalla crisi economica.

Chiara MORONI, relatore, ribadisce che il miglioramento del saldo netto da finanziare ascrivibile alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare è pari a

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soli tre milioni di euro, sottolineando che il complessivo miglioramento dei saldi di finanza pubblica è funzionale al conseguimento degli obiettivi fissati per tali grandezze dal documento di programmazione economico-finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) in considerazioni delle osservazioni del relatore, ribadisce la richiesta di precisare da dove derivano le modifiche registrate nella nota di variazione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala che il quadro di sintesi degli effetti del testo iniziale della manovra sul bilancio dello Stato è contenuto nell'allegato 8 al disegno di legge finanziaria. Con particolare riferimento alla prevista riduzione delle entrate fiscali, osserva che essa deve essere attribuita essenzialmente alle misure fiscali contenute nel disegno di legge finanziaria, e in particolare alle agevolazioni tributarie in favore del settore agricolo. Quanto al miglioramento dei saldi, rileva che la manovra prende atto, nell'ottica del conseguimento del tendenziale pareggio di bilancio nel 2011, del peggioramento dei dati sulla crescita del prodotto interno lordo e reca misure di rafforzamento degli interventi di contenimento delle spese già realizzati con il decreto-legge n. 112 del 2008. Osserva, infine, come spesso si faccia riferimento a possibili miglioramenti della manovra attraverso interventi che incrementano le spese, mentre la finalità propria della manovra è quella di contribuire al miglioramento della finanza pubblica, anche grazie al contenimento delle spese.

Lino DUILIO (PD) rileva che la finalità della manovra di finanza pubblica dovrebbe essere quella di dare sostegno alle famiglie e all'economia nel presente momento di crisi. Pertanto, pur nel rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio, si dovevano compiere maggiori sforzi.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda come il suo gruppo avesse presentato numerose proposte emendative volte al contenimento delle spese, che sono tuttavia state respinte.

Marino ZORZATO (PdL) rileva che tra gli emendamenti dell'opposizione qualcuno migliorava i saldi mentre molti comportavano maggiori spese. Con riferimento poi alle proposte emendative presentate dal collega Borghesi, segnala che esse introducevano a fini di copertura incrementi di accisa sugli alcolici che avrebbero potuto provocare un effetto depressivo su settori importanti per l'economia, anche nel territorio di provenienza del collega Borghesi.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che potrebbe provocatoriamente dirsi che la nota di variazioni registri la decisione di non intervenire con misure significative a sostegno dell'economia reale. Ritiene peraltro che, al di là della manovra finanziaria che sta per essere approvata, vi sia la necessità di avviare una riflessione al fine di individuare strumenti idonei a consentire al Parlamento di partecipare adeguatamente alle decisioni di politica economica nel rispetto dei complessivi obiettivi di finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione la proposta di conferire il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla nota di variazioni.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla nota di variazioni. Delibera altresì di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

La seduta termina alle 18.20.