CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 ottobre 2008
82.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
Atto n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 29 ottobre prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/200. Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007), recante una delega al Governo per la definizione delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. I controlli in oggetto (inerenti ai rischi sia per gli esseri umani sia gli animali) sono quelli «intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali».
Il provvedimento in esame è diretto sostanzialmente a introdurre tariffe uniformi per tutto il territorio nazionale, al fine di evitare eventuali problemi di disomogeneità nell'applicazione delle tariffe a livello territoriale. Nel provvedimento sono

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pertanto fissate la tipologia e gli importi delle tariffe da porre a carico degli operatori dei settori interessati; i controlli sono effettuati dalle A.S.L., su animali e prodotti allevati o ottenuti e commercializzati da allevamenti o stabilimenti italiani e quelli sulle merci in importazione da Paesi terzi, di competenza degli Uffici periferici del Ministero (Posti di Ispezione Frontaliera - PIF e Uffici di sanità marittima aerea e frontiera (USMAF)).
Lo schema di decreto si compone di 17 articoli e di 3 allegati.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, diretto a stabilire le modalità di finanziamento dei controlli sanitari di cui al Titolo del Regolamento (CE) n. 882/2004, richiamando le tariffe riportate negli allegati, e stabilendo che le tariffe siano a carico degli operatori del settore.
L'articolo 2, sulla riscossione delle tariffe, richiama l'allegato A, l'allegato B ed il criterio del «costo effettivo del servizio», rispettivamente per i controlli effettuati sul territorio nazionale, per quelli all'importazione e per la registrazione ed il riconoscimento del settore dei mangimi e degli alimenti. Particolari disposizioni sono poi dettate per i controlli effettuati contemporaneamente in un solo stabilimento.
L'articolo 3 stabilisce i criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, richiamando il costo effettivo del servizio, prevedendo determinate maggiorazioni per i controlli effettuati fuori dall'orario di servizio o in orario festivo o notturno, prevedendo la possibilità di fornire, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni, specifiche indicazioni di calcolo per le attività di ispezioni negli impianti di macellazione.
L'articolo 4 definisce i controlli supplementari, integrativi e rafforzati richiamando alcuni articoli del regolamento comunitario.
L'articolo 5 reca la definizione di costo orario del servizio, qualificando in tal modo il costo medio complessivo di un'ora di lavoro prestato dall'addetto ai controlli sanitari di cui al citato regolamento (CE) n. 882/2004.
L'articolo 6 attiene alle modalità di adeguamento e aggiornamento delle tariffe, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, richiamando in ogni caso il costo effettivo delle prestazioni rese.
L'articolo 7 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe, indicando, nel dettaglio, quote e destinatari dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe indicate nell'allegato A - vale a dire delle tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 -, delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I - vale a dire delle tariffe riscosse dai posti di ispezione frontaliera per i controlli sanitari effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi di cui alla Decisione della Commissione 17 aprile 2007, n. 275 e sui mangimi di origine animale di cui al decreto legislativo 25 giugno 2003, n. 223 - delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II, vale a dire delle tariffe riscosse dagli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera applicabili agli alimenti.
L'articolo 8 riguarda i compiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei dati relativi alle somme percepite ed ai costi del servizio prestato, e la trasmissione del Bollettino al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'articolo 9 prevede e disciplina la possibilità per le regioni e le province autonome - previo accordo in Conferenza Stato-Regioni - di rideterminare le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi, salvo l'invio di una relazione al Ministero del Lavoro e a quello dell'Economia, e salvo l'invio di una relazione alla Commissione europea da parte del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, qualora la rideterminazione

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comporti l'applicazione di tariffe inferiori ai minimi previsti dalla normativa comunitaria. L'articolo 10 riguarda le modalità tecniche di versamento delle tariffe, la cui definizione viene rimessa ad un decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e a provvedimenti delle regioni. Viene inoltre stabilito che le tariffe dovute devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione e che in caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori si applicano le procedure per la riscossione coattiva.
L'articolo 11 reca disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B, prevedendo la possibilità di maggiorazioni o riduzioni delle tariffe in determinati casi e prevedendo la destinazione ad un apposito capitolo di bilancio delle entrate derivanti dalle eventuali maggiorazioni praticate.
L'articolo 12 prevede che con il decreto indicato all'articolo 10, venga definita anche la modulistica di rendicontazione delle tariffe riscosse da parte delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dall'Istituto Superiore di Sanità e dai Laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7.
L'articolo 13 prevede alcuni adempimenti comunitari, destinando i proventi derivanti dal provvedimento al finanziamento dei costi degli adempimenti derivanti dal Regolamento (CE) n. 882/2004, prevedendo alcune comunicazioni alla Commissione e prescrivendo l'assistenza delle autorità competenti agli esperti comunitari incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni.
L'articolo 14 richiama le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione relativamente al potere sostitutivo dello Stato.
L'articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 16 detta disposizioni transitorie, prevedendo, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 10, l'applicazione del decreto ministeriale del 13 aprile 1999 limitatamente alle norme sulle modalità tecniche di versamento e riscossione.
Infine l'articolo 17 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione e l'abrogazione, da tale data, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85//73/CE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).

Il sottosegretario Francesca MARTINI ricorda che il decreto in questione costituisce l'attuazione della delega conferita al Governo con la Legge comunitaria 2007, che all'articolo 27 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 (la delega scadrà il 21 settembre p.v.). Detto Regolamento comunitario obbliga gli Stati membri a rendere disponibili adeguati finanziamenti per l'organizzazione delle attività di controllo. L'articolo 27, inoltre, prevede che gli Stati membri possano riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli di cui trattasi. Per alcuni tipi di controlli, tra l'altro, gli Stati membri sono obbligati a stabilire una tariffa che non può essere né inferiore agli importi minimi specificati dal medesimo Regolamento, né superiore ai costi sostenuti dalle Autorità competenti. Nello schema di decreto predisposto da questo Ministero sono fissate la tipologia e gli importi delle tariffe da porre a carico degli operatori dei settori interessati per l'espletamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti su animali, prodotti di origine animale e mangimi. I controlli sono quelli effettuati dalle A.S.L., su animali e prodotti, allevati o ottenuti e commercializzati da allevamenti o stabilimenti italiani e quelli sulle merci in importazione da Paesi terzi, di competenza degli Uffici periferici del Ministero (Posti di Ispezione Frontaliera-PIF e Uffici di sanità marittima aerea e frontiera - USMAF).

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Ad oggi, la copertura dei costi per l'effettuazione dei controlli ufficiali è disciplinata in parte dal decreto legislativo 432/1998 ed in parte da norme statali o regionali. Tale frammentazione crea notevoli incertezze e disomogeneità nell'applicazione delle tariffe a livello territoriale, tanto che i rappresentanti delle categorie interessate hanno più volte lamentato una disparità di trattamento a seconda del luogo ove svolgono la propria attività lavorativa. Fenomeno, questo, che contraddice le regole della concorrenza leale e genera distorsioni commerciali, costituendo una motivazione per emanare subito un provvedimento contenente tariffe uniformi per tutto il territorio.
Il testo dello schema di decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, bensì, al contrario, comporterà un aumento delle entrate complessive.
Tale risultato si evince analizzando il sistema di finanziamento dei controlli attualmente in vigore. Per quanto riguarda i cosiddetti «controlli sul territorio» effettuati dalle Asl, il decreto legislativo 432/98, prevedeva tariffe esclusivamente per i controlli sui macelli, sulle uova e su pochi altri settori. Con lo schema di provvedimento in esame, si estendono le tariffe anche ad ulteriori categorie della filiera alimentare, inoltre, si introduce una tariffa per i controlli presso gli stabilimenti di produzione e presso la distribuzione all'ingrosso (sia di vegetali che di prodotti di origine animale).
Aumentando, quindi, la tipologia di tariffe, e in gran parte anche l'entità di quelle preesistenti, si avranno maggiori entrate per le casse dello Stato.
Il provvedimento normativo di cui si tratta è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 settembre 2008, sarà sottoposto all'esame della Conferenza Stato-regioni, il cui parere dovrebbe essere espresso a breve.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.05.