CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2008
75.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 10.30.

5-00320 Caparini: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti precari di montagna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Davide CAPARINI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando peraltro che occorrerebbe risolvere in via legislativa il problema della «didattica in montagna», dato che la Corte costituzionale ha «cassato» la normativa che era stata approvata recentemente in materia. Manifesta peraltro il proprio apprezzamento per la disponibilità mostrata dal Governo ad individuare soluzioni volte a soddisfare le legittime aspettative degli insegnanti che avevano acquisito un doppio punteggio sulla base della normativa giudicata incostituzionale.

5-00325 Amici: Iniziative del Governo al fine di colmare il vuoto legislativo in materia di radiotelevisione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Sesa AMICI (PD), replicando, si dichiara completamente insoddisfatta, segnalando che esiste un vuoto legislativo sulla materia delle «telestreet» e che vari organi giudiziari si stanno occupando della questione, che riguarda anche il diritto la libertà di manifestazione di pensiero, tutelato dalla Costituzione.

5-00345 De Pasquale: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).
5-00402 Capitanio Santolini: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).

Valentina APREA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, verranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, ricordando che la risposta è esaustiva, ma che essa non chiarisce che l'autonomia scolastica non può realizzarsi se non si dà concretizzazione all'attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Sottolinea inoltre l'importanza di dare certezze giuridiche ai lavoratori dell'INDIRE.

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara per niente soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto non fornisce indicazioni chiare sulla strategia che il Governo vuole adottare per quel che riguarda l'Agenzia per l'autonomia scolastica.

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Sottolinea inoltre che l'Agenzia è un istituto fondamentale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e che l'incertezza sulla situazione dell'Agenzia comporta gravi conseguenze sul personale dell'INDIRE.

5-00350 Tommaso Foti: Problemi relativi alla riqualificazione dell'area delle ex scuole medie nel centro urbano di Podenzano (PC).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Tommaso FOTI (PdL)replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, con particolare riferimento al fatto che l'Amministratore intende effettuare ulteriori accertamenti sulla questione in oggetto. Ricorda peraltro che non è vero che verranno costruiti manufatti di piccole dimensioni nella zona interessata dall'intervento e che inoltre il valore intrinseco delle scuole medie non è inficiato dall'esistenza di altra costruzione accanto alle scuole stesse.

5-00313 Ghizzoni: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate.

Rosa DE PASQUALE (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5), ricordando inoltre che il Governo ha recentemente illustrato, anche presso sedei internazionali, la necessità di dare spazio ad attività che hanno risvolti applicativi di medio periodo. In quelle sedi ha suggerito inoltre l'opportunità di seguire con particolare attenzione le applicazioni per quel che riguarda le attività spaziali da parte di paesi extraeuropei, segnalando a tale ultimo riguardo che il G8 del giugno 2009 a Lucca costituisce un'opportunità importante al fine di dare attuazione a tali progetti.

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, in quanto non è stata data una risposta precisa riguardo ai finanziamenti che il Governo vuole mettere in atto per lo svolgimento dei programmi spaziali.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Nuovo testo C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate degli emendamenti presso la Commissione di merito, contiene disposizioni varie per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. Ricorda che si esaminano nella relazione solo le disposizioni di competenza della Commissione. In questo senso, sottolinea che l'articolo 10 riguarda la tutela dei diritti di proprietà industriale, il successivo articolo 12 contiene norme riguardanti il contrasto della contraffazione, mentre l'articolo 13 riguarda norme in materia di proprietà industriale. In particolare, ricorda che il comma 3 dell'articolo 13 sostituisce l'articolo 239 del Codice

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della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), concernente i limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore ai disegni e modelli industriali. Segnala quindi che la legge n. 633/194, ossia la legge principale in materia di diritto d'autore, a seguito di modifica introdotta con il decreto legislativo n. 95 del 2001, di recepimento della direttiva 98/71/CE, annovera tra le opere che possono beneficiare della tutela d'autore anche le «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» (articolo 2, numero 10). Aggiunge quindi che l'articolo 44, comma 1, del Codice della proprietà industriale specifica che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali suscettibili di essere protetti durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori. L'articolo 239 del Codice, novellato da ultimo con il decreto legge. n. 10 del 2007, circoscrive, invece, l'ambito oggettivo della protezione accordata. In particolare, tale norma, nel testo attualmente vigente, stabilisce che la protezione non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2001 (ossia 19 aprile 2001), erano, oppure, erano diventati, di pubblico dominio.
Sottolinea ancora che la disposizione in esame modifica la norma, circoscrivendo ulteriormente le ipotesi di esclusione della protezione, specificando che la tutela per diritto d'autore non può essere fatta valere unicamente nei confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano, ovvero erano divenuti, di pubblico dominio. In tali casi, tuttavia, l'attività può proseguire nei soli limiti del preuso. In altri termini, la novella sembra restringere le ipotesi di limite solo in relazione a coloro che prima del 2001 abbiano compiuto investimenti effettivi per lo sfruttamento di ciò che, a partire dal 2001, è entrato nell'ambito della protezione del diritto d'autore. La novella, prevede, inoltre, che i diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possano essere trasferiti separatamente dall'azienda. Evidenzia che l'articolo 16-sexies, prevede poi l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENES. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES). Il successivo comma 2 specifica che l'ENES è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. Ai sensi del comma 3, l'ENES opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. Ricorda che l'ENES svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 6 del presente articolo, è soppresso. Il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa

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vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
Ricorda inoltre che, ai sensi del comma 5, la denominazione «Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione di «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)». Ricorda che il comma 6 prevede invece che per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ENES, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari, mentre il comma 7 prevede che dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene in questo caso necessario prevedere anche il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Propone quindi di esprimere parere favorevole con condizione (vedi allegato 6).

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) segnala che, con riferimento all'articolo 16-sexies, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento anche del Ministero dell'ambiente.

Valentina APREA, presidente, precisa che la previsione del coinvolgimento del Ministero dell'ambiente non rientra nella competenza della VII Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) stigmatizza il fatto che non ci sia sufficiente tempo a disposizione della Commissione per analizzare il testo. Ritiene infatti di estrema gravità il fatto che sia trasmesso un disegno di legge contenente norme importantissime che coinvolgono le competenze della Commissione cultura, senza dare il tempo necessario alla Commissione VII di esprimersi. Rileva, in particolare, che con le norme in esame si prevede l'istituzione di un organismo in materia di ricerca, scavalcando - come già avvenuto in precedenza per un altro organismo di ricerca - le competenze della Commissione VII.
Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sul provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, pur comprendendo le motivazioni della collega Ghizzoni, sottolinea che la condizione contenuta nella proposta di parere consente alla Commissione di esprimersi compiutamente sulla materia.

Paola GOISIS (LNP) concorda con la necessità di evitare che vengano istituiti organismi che si occupano della ricerca e che riguardano le competenze della Commissione VII, senza coinvolgere direttamente quest'ultima. Concorda quindi con la proposta di parere del relatore, pur auspicando per il futuro che vi sia un maggiore coinvolgimento della Commissione su tali argomenti. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputai del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Antonio PALMIERI (PdL) rileva che le intersezioni di competenze tra Commissioni sono inevitabili e che i pareri parlamentari servono proprio a preservare in ogni caso le competenze delle singole Commissioni. Preannuncia pertanto il voto favorevole sul provvedimento in esame, auspicando che i gruppi di minoranza riconsiderino la propria posizione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene non vi siano le condizioni formali per procedere alla votazione della proposta di parere del relatore, sulla quale nel merito si dichiara contraria. La maggioranza dimostra ancora una volta di non essere in grado di assicurare la propria presenza ai lavori della Commissione.

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Valentina APREA, presidente, sottolinea che la Commissione è in numero legale e che il risultato della votazione potrà essere valutato solo al momento in cui verrà indetta. Ritiene inoltre che se l'opposizione non vuole votare il provvedimento è legittimata a farlo; dovrà peraltro trarre, in via del tutto autonoma, le relative conseguenze dal punto di vista politico.

Luigi NICOLAIS (PD) sottolinea che è molto pericoloso eliminare il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione in materia di ricerca e che la ricerca deve essere svolta in ogni caso unitariamente da parte dei Ministeri interessati.

Ricardo Franco LEVI (PD) segnala che esiste condivisione sul fatto che il Ministero dell'istruzione deve essere sempre coinvolto nelle vicende che riguardano la ricerca, e che deve essere in ogni caso garantito un ruolo primario al MIUR. Sottolinea peraltro che la Commissione dovrebbe essere coinvolta in modo più massiccio in tutte le materie che la riguardano e che il metodo seguito per l'esame del provvedimento appare affatto discutibile.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, specificando che la condizione in esso prevista è importante, in quanto segnala la gravità del fatto che si scavalchino le competenze del Ministero dell'università ogni qualvolta si costituiscano organismi che si occupano della ricerca. Ribadisce quindi che il gruppo del Popolo delle libertà è contrario a qualunque forma di istituzione di organismi che si occupano della ricerca indipendentemente dalle indicazioni e valutazioni espresse dal CNR.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA segnala che il Governo sta valutando la possibilità di recepire per l'Aula la condizione della proposta di parere, concordando in questo senso con le indicazioni espresse sia dai componenti della maggioranza che della minoranza.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea che molti pareri approvati dalla Commissione in tempi recenti, contenenti condizioni, come ad esempio il parere sul decreto-legge n. 112 del 2008, non sono stati recepiti dal Governo.

Valentina APREA, presidente, precisa che tutte le questioni sono state poste e illustrate con chiarezza e che occorre quindi adesso procedere alla votazione della proposta di parere presentata dal relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ribadisce che la posizione del PDL è stata espressa in modo molto chiaro, e che quindi anche al di là dell'approvazione del parere, tale posizione rileva un atteggiamento della maggioranza volto a stigmatizzare in modo chiaro qualsiasi intervento in materia di ricerca che tenda ad escludere le competenze della Commissione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, presidente, avverte che il parere così approvato verrà trasmesso alla Commissione di competenza, sottolineando che la maggioranza, come sempre, ha garantito la piena partecipazione ai lavori della Commissione.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza). Pag. 176
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2009.
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2009.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2008.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva preliminarmente che la crisi internazionale dovrebbe portare a riflettere anche sulla manovra di bilancio, sottolineando quindi che la manovra di bilancio dovrebbe essere valutata attentamente, alla luce dei riflessi internazionali a livello economico. Sottolinea che vi sono tagli rilevanti in materia di beni culturali, che sono giudicati molto gravi anche da autorevoli studiosi. Si tratta di vere e proprie decurtazioni delle risorse statali assicurate al settore che potranno determinare conseguenze molto negative. Segnala inoltre la situazione del FUS, il fondo unico per lo spettacolo che registra tagli consistenti, pari a 200 milioni di euro, pur non mettendo in dubbio il fatto che la materia va complessivamente rivista. Ricorda al proposito che la Commissione sta esaminando una serie di proposte di legge in materia di spettacolo dal vivo, ma che senza risorse sarà difficile darvi attuazione. Sottolinea quindi che occorre approvare una normativa sugli enti lirici, evidenziando che occorre che il Governo definisca in modo chiaro le linee di indirizzo in materia di beni culturali. Aggiunge inoltre che appaiono fuori luogo le affermazioni di recente espresse dal ministro Brunetta in materia di sprechi degli enti lirici. Rileva infatti che se non vi sono risorse è difficile mettere a frutto gli stanziamenti. Bisogno decidere se la linea da seguire è quella del Ministro Tremonti, Brunetta o del Ministro Bondi che dichiara di voler rilanciare il settore. Andrebbe rivista la legge del 1996 sulle fondazioni lirico-sinfoniche, operando una riforma seria della normativa, prendendo anche in considerazione l'eventualità di scorporare le fondazioni lirico-sinfoniche dal FUS. Segnala altresì che l'intervento privato nelle fondazioni lirico-sinfoniche non potrà comunque avvenire se non vi è un intervento pubblico rilevante, anche di carattere finanziario. Ribadisce quindi che i tagli alle risorse del FUS comportano di fatto l'impossibilità di approvare una legge sullo spettacolo dal vivo che sia realmente efficace. Considera altresì inadeguati gli interventi del Governo in materia di cinema, rilevando che i problemi delle banche influiranno anche sull'attività cinematografica e in particolare sulle ristrutturazione delle sale cinematografiche. Auspica quindi che venga svolta un'audizione informale in materia di cinema, attraverso la convocazione degli organismi competenti in particolare del dipartimento del cinema presso il Ministero competente, al fine di verificare le politiche in materia che il Governo intende adottare. Sottolinea che il ruolo delle regioni in materia di cinema e di beni culturali deve essere maggiormente implementato.
Per quel che riguarda l'editoria, ricorda che i tagli all'editoria porteranno non solo alla chiusura di molte testate, ma anche ad una diminuzione del pluralismo in materia di informazione. Auspica quindi che in tempi brevi venga approvato il regolamento illustrato solo in via informale dal sottosegretario Bonaiuti, che si è limitato a fornire alla Commissione solo pochi dettagli sull'argomento. In tale ambito, per esempio, andrebbe meglio regolamentato il reperimento delle risorse pubblicitarie da parte della carta stampata. Sottolinea, infine, che la cultura è una parte importante dell'economia nazionale, che deve essere adeguatamente difesa dalla Commissione in modo molto più deciso di quanto non sia stato fatto finora.

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Giovanni Battista BACHELET (PD) ricorda che il volume di 748 pagine che costituisce la Tabella 7 è la fase preparatoria di quella che sarà la versione finale - un centinaio di pagine - nella ripartizione in capitoli previsionali del bilancio dello Stato, con un po' più di dati, ma abbastanza criptati, nella minuziosa classificazione delle voci di spesa. In particolare, segnala che la ripartizione per macroaggregati comporta il mescolamento delle voci che secondo il suo parere, sono più omogenee per centri di responsabilità - dipartimento istruzione, dipartimento programmazione, 18 Uffici scolastici regionali, dipartimento università, ricerca - e rende quindi più complicato il raffronto con i due Ministeri distinti negli esercizi precedenti. Sottolinea quindi che l'allegato tecnico per capitoli, da pagina 47 a 418 costituisce l'elencazione più dettagliata, con i rimandi ai dispositivi di legge, peraltro citati con numeri e non per titoli. Evidenzia quindi che sono riportati per capitolo di previsione del 2008 assestamento, variazione proposta 2009, di residui (RS), competenza (CP) e autorizzazione di cassa (CS), che vincola anche eventuale riutilizzo dei residui. Segnala che sul totale globale - scuola e Università e ricerca - il taglio dal 2008 al 2009 è da 56,4 miliardi a 55,5, più contenuto dei tagli previsti per il 2010 e 2011. Rileva quindi che è difficile è scorporare le voci tra i due ex ministeri e che è invece più facile vedere le voci più significative. In riferimento al Fondo Ordinario Università - inclusi i consorzi -, rileva che viene elevata da 6.865 milioni a 6.933 la previsione di competenza, ma che si riduce il valore assestato per quel che riguarda l'autorizzazione di cassa; voce che era il 63 per cento circa dell'intero budget dell'università e ricerca - capitolo 1689. Rileva peraltro che si prevede una riduzione dei residui da 2,8 a 2,4 miliardi e ciò è dovuto a ritardi, un anno per il precedente, delle erogazioni. Aggiunge che il capitolo 1714, Fondo per le assunzioni dei ricercatori nelle università e nelle istituzioni di ricerca passa da 114,6 milioni a 148,5, ma va tenuto presente che le nuove assunzioni gravano sulla differenza: quelli già assunti devono comunque essere pagati e forse hanno incrementi di stipendio.
Sottolinea ancora che il capitolo 7236, Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, passa da 1.856 milioni a 1.744 milioni di euro, con una riduzione insostenibile di 112 milioni, anche se vi sono residui dovuti al solito meccanismo di assegnazioni tardive, che si prevede di ridurre di poco: 42,7 milioni. Ricorda che oltre al fondo ordinario agli enti, occorre far fronte su questo capitolo anche ai crescenti oneri degli impegni internazionali, non coperti da leggi non aggiornate con assegnazioni che gravano sul capitolo, come più volte sperimentato. Segnala che la voce più significativa della missione denominata «L 'Italia in Europa e nel Mondo», espressione usata già dal precedente Governo, è quella di Investimento su Cooperazione Culturale e Scientifico tecnologica, che scende da 136,5 a 114,8 milioni di euro. Ricorda inoltre che si dettagliano in 6-7 capitoli i tagli del 15 per cento a CERN, IEAEA, ICTP, EMBL, centro meteorologico, che sono semplicemente inattuabili in quanto si tratta di impegni assunti a livello internazionale. Si chiede chi pagherà le differenze, che ammontano a una ventina di milioni. Non ritiene che per una cifra così esigua si vadano ad aprire contenziosi internazionali in Europa, e che in ogni caso non è stato mai comunicato ai partner dell'Italia che vogliamo rivedere le nostre quote. Rileva quindi che un ulteriore capitolo importante è il 1678, alla voce interventi: contributo dello Stato per la ricerca scientifica. Evidenzia che dai riferimenti e dal confronto con la finanziaria 2007 si comprende che tale capitolo contiene il programma PRORA, per 20,56 milioni, il contributo alle spese dei sincrotroni di Trieste e Grenoble fissato nel 1994 per 20,56 milioni e 5 milioni al CNR per un Osservatorio Mercato Creditizio. Ricorda che anche in questo caso si passa da 45,3 milioni di euro a 43,6 in competenza, con un aumento sulla cassa che viene da

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residui originati però da ritardati pagamenti. Evidenzia come l'insufficienza dei contributi per i sincrotroni, immutati dal 1994, fanno lievitare i debiti con Grenoble e spingono alla ricerca di nuovi fondi ogni anno a danno di altri capitoli.
Rileva inoltre che tutte le voci sul diritto allo studio e borse di studio sono pesantemente tagliate. Ricorda che il piano triennale 2009-2010-2011 è molto più preoccupante, mentre i veri tagli ci saranno dopo nel 2010 e nel 2011. Ricorda inoltre che il capitolo 1695, fondo integrativo per le regioni per prestiti d'onore e borse di studio vede un drastico taglio da 152 a 112 milioni sulla competenza e che il capitolo 1688 scende da 190 milioni a 160 milioni. Rileva inoltre che il capitolo 1690 relativo alla programmazione e sviluppo e nuove iniziative e progetti nell'università, passa da109 milioni a circa 64 milioni; mentre il capitolo 1713, riguarda il progetto giovani, la mobilità degli studenti e il finanziamento della scuola di ateneo Jean Monet, che passa da 77 milioni a 67 milioni. Per quel che riguarda il capitolo 7266, il fondo per edilizia e per le grandi attrezzature scientifiche passa da 16 a meno di 4 milioni, concludendo così un lungo cammino di tagli di ordini di grandezza degli anni precedenti, con il definitivo abbandono da parte dello Stato di questo obbiettivo.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Atto n. 27.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2008.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, illustra una proposta di rilievi (vedi allegato 7).

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con la proposta di rilievi, sottolineando in particolare l'esigenza che alla lettera c) venga sostituita la parola «opportuno» con la parola «necessario».

Rosa DE PASQUALE (PD) segnala che nella nuova struttura configurata dal provvedimento in esame scompare una direzione per lo studente e concorda pertanto con il rilievo di cui alla lettera c). Concorda con il rilievo sub b), perché occorre valorizzare il ruolo delle regioni e delle province, ricordando inoltre che andrebbe ripreso il modello già proposto dal Governo Prodi e cioè organismi di amministrazione misti Stato enti locali per quel che riguarda l'amministrazione scolastica. Aggiunge che lo smantellamento degli uffici scolastici provinciali previsto dal provvedimento in esame è un fatto molto grave, perché tali uffici svolgono un ruolo fondamentale in materia, ad esempio di gestione disciplinare di docenti, mobilità, assegnazioni provvisorie, contratto del personale docente, controllo e coordinamento in generale. Sottolinea quindi, che non è possibile dare seguito alla riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale, prima di aver proceduto ai seguenti adempimenti: avvio e alla completa definizione della piena attuazione del titolo V della Costituzione; definizione delle intese necessarie a condurre definitivamente l'espletamento di

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tutte le pratiche pensionistiche nell'ambito del competente Ente previdenziale Inpdap; ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, la rivisitazione delle procedure disciplinari del personale docente che dovrà avvenire a seguito della riforma degli organi collegiali condizione indispensabile per la menzionata rivisitazione; modifica del CCNL comparto scuola laddove prevede l'istituzione presso gli uffici scolastici provinciali delle segreterie di conciliazione che stanno gestendo, con risultati deflattivi del contenzioso ampiamente positivi, le procedure ed i tentativi di conciliazione di tipo contrattuale; devoluzione della gestione delle cause di servizio ed equo indennizzo del personale docente ed ATA, compiti propri per legge degli uffici scolastici provinciali, ad altri enti all'uopo individuati; individuazione di enti preposti a livello provinciale alla gestione della mobilità, del reclutamento e della definizione degli organici del personale docente ed ATA; individuazione a livello provinciale di enti preposti alla gestione del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e alla emissione dell'atto dell'eventuale mantenimento in servizio del personale docente ed ATA; ridefinizione dell'assetto degli Uffici scolastici regionali i quali, a seguito della eventuale soppressione degli uffici scolastici provinciali non potranno più delegare né le attività amministrative, nè le funzioni di controllo, coordinamento, supporto, consulenza, vigilanza e stimolo nei confronti delle Istituzioni scolastiche autonome; individuazione di altri enti, possibilmente nell'ambito della già citata piena attuazione del Titolo V della Costituzione, che adempiano tutte le funzioni già assegnate agli Uffici Scolastici Provinciali ed ampiamente illustrate nell'articolo 8, comma 6, dello schema di regolamento in esame; individuazione, a livello provinciale, di figure giuridicamente atte a detenere la legittimazione attiva e passiva dinnanzi al giudice ordinario in funzioni di giudice del lavoro territorialmente competente, per le controversie di lavoro relative al personale scolastico.
Ritiene infatti che sino a quando gli adempimenti sopra descritti non saranno portati totalmente a termine, risulta non opportuna e non configurabile la riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in quanto sarebbe impossibile assicurare, a livello provinciale e di conseguenza regionale, l'avvio dei prossimi anni scolastici ed un regolare e vigilato adempimento delle funzioni svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, con conseguenti disfunzioni e disservizi nel buon funzionamento del sistema scolastico.

Fabio GARAGNANI (PdL) condivide la proposta di rilievi, anche se segnala che esistono pesanti interferenze da parte degli enti locali nelle scelte statali, come ad esempio accade in Emilia Romagna. Sottolinea al riguardo che vi sono stati interventi da parte della magistratura in materia. Auspica inoltre che al punto c) venga inserito un riferimento specifico alla famiglia e che al punto b) venga fatto riferimento alla necessità di garantire il rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione può esprimersi solo nelle materie di propria competenza, nelle quali non rientra la disciplina della famiglia.

Rosa DE PASQUALE (PD) non ritiene possibile riorganizzare entro la chiusura dell'anno scolastico le strutture periferiche, così come indicato dal rilievo di cui alla lettera a). Ritiene inoltre che occorrerebbe in ogni caso esplicitare al punto a) che la riorganizzazione delle strutture periferiche non deve determinare disfunzioni o disservizi nel buon funzionamento del sistema scolastico

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe opportuno sostituire la parola «necessario» con la parola «opportuno» nella lettera a) della proposta di rilievi.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) riformula quindi la proposta di parere, accogliendo

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alcune delle osservazioni formulate dai colleghi (vedi allegato 8)

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione.
Atto n. 33.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame definisce le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Ricorda, preliminarmente che il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, definisce i punti cardine della riforma universitaria dettando i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determinando la nuova articolazione dei corsi e dei titoli di studio in conformità con gli standard condivisi dai Paesi dell'Unione europea. Aggiunge che i corsi di studio universitari sono articolati nei seguenti livelli e titoli: laurea, triennale; nell'ambito della medesima classe di laurea, il decreto-legge n. 270 del 2004 ha introdotto un percorso di base comune per gli studenti del primo anno di ciascuna classe delle lauree cui farà seguito un percorso metodologico o in alternativa professionalizzante, finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro e all'esercizio delle attività professionali regolamentate; laurea magistrale; il titolo è conseguibile dopo la laurea o il diploma universitario triennale attraverso l'acquisizione di 120 crediti formativi, e comunque previo accertamento del possesso di specifici requisiti curricolari determinati autonomamente dagli atenei, ex articolo 6; specializzazione, nei soli casi in cui la prevedano specifiche disposizioni legislative o in applicazione di direttive dell'Unione europea; dottorato di ricerca, già riordinato ad opera dell'articolo 4 della L. 210 del 19982 e del regolamento attuativo 3; master universitario, annuale di I e II livello, interamente affidato all'autonomia degli atenei.
Passando al merito del provvedimento, ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le università procedano all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Ricorda che l'articolo 9 del citato decreto-legge, recante «Istituzione e attivazione dei corsi di studio», stabilisce che i corsi di studio universitari siano istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11, il quale prevede che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo. Ogni ordinamento didattico determina: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Sottolinea che il comma 3 sopprime le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al decreto 2 aprile 2001 e le sostituisce con quelle allegate al

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presente decreto. Osserva, al riguardo che il riferimento corretto è al supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001. Evidenzia inoltre che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, il primo dei quali adottato di concerto con il Ministro della sanità, sono state definite le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica per le professioni sanitarie. Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo che disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio in esame siano redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto n. 270 del 2004 e del decreto in esame. Il citato articolo 11 prevede che ogni ordinamento didattico determini: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) - attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base - e b) - attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe-, dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
Rileva che tali determinazioni devono essere prese dall'università previa consultazione con le organizzazioni professionali e rappresentative del mondo della produzione e dei servizi, tenendo conto dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. I regolamenti didattici di ateneo - nel rispetto degli statuti - disciplinano anche gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, quali i criteri di accesso ai corsi di laurea, gli obiettivi, tempi e modi di programmazione, coordinamento e verifica, le procedure per lo svolgimento degli esami e della prova finale, le modalità di valutazione del profitto individuale dello studente, la valutazione della preparazione iniziale, l'organizzazione di attività propedeutiche alla valutazione iniziale, di attività di orientamento, di attività formative per gli studenti non impegnati a tempo pieno, nonché alla valutazione della qualità delle attività svolte e all'individuazione delle persone responsabili di esse. Ricorda che i commi 5 e 6 prevedono che le università modifichino i vigenti ordinamenti didattici a decorrere dall'anno accademico 2009-2010, in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti. Come dispone il comma 7, l'attivazione dei corsi di laurea disciplinati dal decreto in esame deve prevedere la contestuale disattivazione dei paralleli corsi di laurea disciplinati dal decreto ministeriale 2 aprile 2001. Ai sensi del comma 8, i corsi di laurea istituiti sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Aggiunge che tutti i decreti summenzionati sono stati emanati dal Ministro della sanità e non della salute. Il successivo comma 9 prevede che la denominazione dei corsi di laurea debba corrispondere a quelle delle corrispondenti figure professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della salute, ex sanità, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il comma 10 dispone che gli obiettivi qualificanti e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università possano essere ridefiniti con decreto ministeriale - osserva al riguardo che le attuali denominazioni dei Ministri sono Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali- in relazione a eventuali riformulazioni determinate con decreti adottati, si presume «da adottare», ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Sottolinea quindi che l'articolo 2 prevede, al comma 1, che i corsi di laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie di cui al decreto in esame siano attivati dalle facoltà di medicina e chirurgia,

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e che la formazione avvenga nelle università, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale accreditate. Il comma 2 introduce una novità rappresentata dall'obbligo di affidare a ricercatori o professori universitari almeno il 50 per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, con l'esclusione delle attività di tirocinio, che rappresentano i 60 crediti formativi professionalizzanti. A tale riguardo, osserva che il Consiglio superiore di sanità, nel parere reso sullo schema di decreto nella seduta del 5 giugno 2008, ha sottolineato come il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel comma 3 dell'articolo 6, Rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e l'università, affida di norma la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. L'articolo 3 prevede che con il regolamento didattico del corso di laurea siano determinati: l'elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario; le altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
Per quanto riguarda il primo punto osserva che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli insegnamenti finalizzati alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono affidati di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. Si veda al riguardo anche l'articolo 2, comma 2, dello schema in esame. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. Ricorda inoltre che l'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 270 del 2004 dispone che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere: attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. Il comma 2 dell'articolo 3 dispone che l'obiettivo finale dei corsi di laurea sia la formazione di un laureato dotato delle competenze professionali previste dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Aggiunge che il comma 1 dell'articolo 4 dello schema in esame dispone che i

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regolamenti didattici di ateneo determinino il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa raggruppate nelle categorie delle attività formative di base e attività formative caratterizzanti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto 22 ottobre 2004, n. 270. Il decreto ministeriale del 2 aprile 2001 disponeva che fossero i regolamenti didattici di ateneo a stabilire il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari, qualora tale numero non fosse indicato esplicitamente nell'allegato. Sono attività formative indispensabili, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004: attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. Il comma 2 contiene disposizioni finalizzate a garantire la solidità della preparazione degli studenti sia nelle attività formative di base, che nelle attività caratterizzanti. In particolare viene sottolineata la necessità di evitare la dispersione dell'impegno in un numero eccessivo di discipline e l'opportunità di poter svolgere anche un approfondimento critico dei vari argomenti. Evidenzia che gli ordinamenti didattici di ateneo dovranno altresì garantire agli studenti di poter seguire, oltre alle attività formative qualificanti il loro corso di laurea, anche altre attività formative, nonché di acquisire le nozioni tecnico-pratiche indispensabili per l'esercizio della professione. Ai sensi del citato articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere: attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. Ricorda che il comma 4 dispone che i regolamenti didattici di ateneo, nel determinare la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative individuali, prevedano una percentuale di esso non inferiore al 50 per cento, tenendo conto degli aspetti pratici nella formazione sanitaria e dei principi fissati dalle direttive comunitarie in materia, segnalando che nel decreto ministeriale 2 aprile 2001 tale frazione non poteva essere superiore al 30 per cento. Proprio per la rilevante importanza delle attività pratiche nella formazione sanitaria, il comma 5 introduce la norma che ogni attività formativa pratica e di tirocinio clinico debba essere svolta sotto la supervisione e la guida di professionisti appositamente formati, e che tali attività debbano essere coordinate da un docente appartenente allo specifico profilo professionale in possesso di laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe.
Sottolinea inoltre che nel caso di trasferimento degli studenti da una università all'altra i regolamenti didattici devono assicurare il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati, secondo il regolamento didattico dell'ateneo di destinazione ed eventualmente prevedendo il ricorso a colloqui di verifica, in base al comma 7. Qualora il trasferimento si effettui tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti allo stesso profilo professionale, o a un profilo professionale appartenente alla medesima classe, i crediti

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riconosciuti non possono essere inferiori al cinquanta per cento, in base al comma 8. L'articolo 5, al comma 1, dispone che i regolamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, determinino, come prevede l'articolo 12 del decreto ministeriale 270 del 2004, l'elenco degli insegnamenti, nonché delle altre attività formative. Gli ordinamenti didattici devono evitare la parcellizzazione delle attività formative e devono prevedere per ciascun corso di studi un numero massimo di esami non superiore a venti, in base al comma 2. Il comma 3 del medesimo articolo autorizza gli atenei a riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della vigente normativa. Gli ordinamenti didattici delle università fissano il numero massimo di crediti formativi che possono essere riconosciuti ad ogni studente per questo tipo di attività formativa. Tale numero non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che abbiano conseguito il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti. Ricorda che l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004 stabilisce che le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Ricorda inoltre che la legge n. 42 del 1999 ha stabilito l'equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi, di livello non universitario, richiesti per l'esercizio delle professioni sanitarie dall'ordinamento previgente; l'equipollenza è ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, secondo l'artcolo 4, comma 1. Il comma 1 dell'articolo 6 quantifica il 'peso' di ciascun credito dei corsi di laurea di cui al decreto in esame, a cui corrispondono 25 ore di impegno dello studente. I crediti formativi universitari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
Solo per quanto riguarda le figure professionali di infermiere, infermiere pediatrico e ostetrica/o, il comma 2 fa corrispondere ciascun credito ad un numero di ore maggiore: trenta invece di venticinque. Questo anche per adeguarsi al contenuto delle direttive dell'Unione europea 77/452/Cee, 77/453/Cee, 80/154/Cee, 80/155/Cee e 2005/36/CE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e ostetrico. Sottolinea che l'articolo 7, al pari del corrispondente articolo 6 del decreto ministeriale 2 aprile 2001, reca nei commi 1 e 2 disposizioni sulle caratteristiche della prova finale dei corsi di laurea di primo livello. L'esame finale si articola in una prova pratica, volta a dimostrare per ogni profilo professionale l'acquisizione delle relative capacità tecnico-operative, e in una prova consistente nella redazione di una tesi e nella sua dissertazione. Tali prove hanno valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Ricorda che le caratteristiche generali dell'esame finale dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie sono indicate nell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. I commi 3 e 4 disciplinano l'organizzazione delle prove in due sessioni a livello nazionale, nonché la composizione della Commissione per la prova finale. Una differenza rispetto al regime vigente sta nel fatto che ora vengono indicati i periodi in cui sono fissate le due sessioni di esame: una in ottobre-novembre, l'altra in marzo-aprile. Al riguardo, sottolinea che sarebbe opportuno dopo le parole «di norma», inserire le seguenti «si svolge». Un'altra differenza rispetto alla normativa vigente concerne i

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componenti di nomina ministeriale della Commissione, 'esperti' inviati come rappresentanti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, dei quali si dice che sovrintendono alla regolarità degli esami e ne sottoscrivono i verbali.
Aggiunge quindi che l'articolo 8 prevede ai commi 1 e 2 che il titolo di laurea deve riportare sia la denominazione del corso di studio sia l'indicazione della classe di appartenenza, nonché - in aggiunta a quanto previsto dal dm 2 aprile 2001 - l'indicazione del profilo professionale al quale i laureati vengano abilitati. Denominazioni diverse dei corsi e dei titoli che facciano riferimento ad articolazioni interne non sono consentite: i regolamenti didattici di ateneo non possono prevederle. Il comma 3 dell'articolo indicato infatti prevede che le università rilascino tale certificazione integrativa, che corrisponde al modello europeo sviluppato per iniziativa della Commissione Europea del Consiglio d'Europa e dell'Unesco-Cepes e riporta i dati ufficiali sulla carriera universitaria dello studente, senza valutazioni discrezionali. Come disposto dalla normativa già in vigore il certificato supplementare viene rilasciato anche in lingua inglese. Ricorda ancora che l'articolo 9, comma 1, mira a regolarizzare la situazione degli studenti già iscritti ai corsi di laurea al momento dell'entrata in vigore del decreto in esame. In tal caso le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti. Il decreto ministeriale n. 270 del 2004, all'articolo 13, comma 5, stabilisce che le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti. Il comma 2 dispone che ogni modifica alle classi o istituzione di nuove classi debba essere fatta con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il CUN, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Evidenzia inoltre che l'articolo 10 istituisce un nuovo organo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale organo, denominato 'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, è chiamato a formulare proposte e pareri circa la definizione dei requisiti di idoneità cui debbono rispondere le strutture in cui si svolge la formazione universitaria sotto il profilo organizzativo, strutturale e tecnologico per ottenere l'accreditamento. L'Osservatorio esprime pareri anche sui criteri e le modalità per mantenere il livello qualitativo della formazione all'altezza degli standard europei. Osserva, peraltro, che un «Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie» risulta già istituito con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca 28 maggio 2002. Per quel che riguarda l'Allegato, ricorda che come disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, il decreto ministeriale in esame individua per ogni classe dei corsi di laurea gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. Ricorda quindi che nel decreto 2 aprile 2001 per ciascuna delle quattro classi professionali erano elencati in altrettanti allegati gli obiettivi formativi qualificanti e gli ambiti disciplinari entro i quali andavano individuate le attività formative indispensabili. Queste ultime erano raggruppate in sei tipologie: le prime tre attinenti alla formazione di base, alla formazione caratterizzante la classe di appartenenza, agli ambiti disciplinari affini o integrativi; le altre tre aventi carattere di complementarietà. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto n. 270 del 2004, lo schema di decreto in esame determina altresì, per ciascuna

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classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare, a differenza del decreto ministeriale del 2 aprile 2001, che indicava solo il numero di crediti riservato al complesso del gruppo di attività formative. Le attività formative di base sono sempre tripartite, per ogni classe di corsi di laurea, nei seguenti ambiti disciplinari: Scienze propedeutiche; Scienze biometriche; Primo soccorso; all'interno di ogni ambito si differenziano gli insegnamenti. Negli allegati allo schema di decreto ministeriale in esame sono considerate le quattro classi corrispondenti agli specifici profili professionali determinati dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per ciascuna di queste classi la descrizione degli obiettivi formativi qualificanti ripropone senza sostanziali difformità quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 2001, mentre nella parte che indica le attività formative indispensabili per il conseguimento del titolo, e i relativi crediti, si osserva che il numero complessivo di crediti per ogni classe è aumentato da 118, nel decreto del 2001 a 126. Sono poi elencate le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a), c), d) ed e), del decreto ministeriale n. 270 del 200429, con un numero di crediti formativi, cosiddetti CFU, rispettivamente di: 6 per attività a scelta dello studente, 9 nel decreto del 2001, 9 per la prova finale e per la lingua inglese, 11 nel decreto del 2001, 6 per le altre attività quali l'informatica, le attività seminariali - che non erano mai state prese in considerazione prima dello schema di decreto in esame, 9 nel decreto del 2001; 3 per i laboratori professionali dello specifico settore scientifico disciplinare (SSD) del profilo; infine 60 crediti formativi riservati al tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.
Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.
Atto n. 34.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Paola GOISIS (LNP), relatore, osserva che lo schema di decreto in commento si compone di 8 articoli. L'articolo 1 definisce le classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie sopprimendo le classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011. Si stabilisce che le università modificano i regolamenti didattici a decorrere dall'anno accademico 2009/2010 ed entro l'anno accademico 2010/2011. Ricorda che il successivo articolo 2 prevede che i corsi di laurea magistrale afferenti alle classi delle professioni sanitarie siano attivati dalle facoltà di medicina e chirurgia, disponendo che la formazione possa avvenire nelle università, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale accreditate. Segnala la novità rappresentata dall'obbligo di affidare a ricercatori o professori universitari almeno il 50 per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi.
Osserva, altresì, che l'articolo 3 stabilisce quindi che i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa; per le attività formative di base e per quelle caratterizzanti la classe sono indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento. Gli ordinamenti didattici devono altresì assicurare la possibilità per gli

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studenti di svolgere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti; attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; attività formative, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali. Si prevede inoltre che nel caso di trasferimento degli studenti da una università all'altra i regolamenti didattici devono assicurare il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati, eventualmente prevedendo il ricorso a colloqui di verifica. Qualora il trasferimento si effettui tra corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie appartenenti alla medesima classe, i crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti non possono essere inferiori al cinquanta per cento. Ricorda quindi che l'articolo 4 dispone quindi che i regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinino l'elenco degli insegnamenti, nonché delle altre attività formative. Gli ordinamenti didattici devono evitare la parcellizzazione delle attività formative e devono prevedere per ciascun corso di studi un numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a 12. Ricorda che il comma 3, in particolare, autorizza gli atenei a riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della vigente normativa. Gli ordinamenti didattici delle università fissano il numero massimo di crediti formativi che possono essere riconosciuti, tenendo conto che tale numero non può comunque essere superiore a 40. L'articolo 5 quantifica invece il 'peso' di ciascun credito dei corsi di laurea magistrale in 25 ore di impegno dello studente. La quota di impegno orario complessivo dedicata allo studio personale dello studente non può essere inferiore al 50 per cento, salvo nel caso in cui siano previste attività ad elevato contenuto pratico e sperimentale. Per sostenere la prova finale gli studenti devono aver maturato 120 crediti e aver completato l'attività di tirocinio e laboratorio.
Aggiunge che ai sensi dell'articolo 6, poi, i laureati delle professioni sanitarie possono accedere senza debiti formativi al corso di laurea magistrale della classe corrispondente; per i possessori di altri titoli, i regolamenti didattici fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione, nonché le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale. Ricorda ancora che l'articolo 7 stabilisce quindi che il titolo di laurea deve riportare la denominazione della classe di appartenenza. Le università rilasciano inoltre, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il successivo articolo 8 mira quindi a regolarizzare la situazione degli studenti già iscritti ai corsi di laurea al momento dell'entrata in vigore del decreto in esame. In tal caso le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, nonché la facoltà di optare per l'iscrizione ai nuovi corsi di laurea magistrale. Si evidenzia che ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, durante il primo triennio di applicazione del presente decreto con decreto ministeriale, sentito il CUN, possono essere adottate modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili. Sarebbe opportuno in questo caso, indicare il ministro proponente e la necessità di un eventuale concerto tra più ministri. Sottolinea quindi che l'allegato allo schema di decreto reca la numerazione e la denominazione delle classi delle lauree magistrali: LM/SNT/1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche; LM/SNT/2 Classe delle lauree magistrali in

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Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; LM/SNT/3 Classe delle lauree magistrali in Scienze delle professioni sanitarie tecniche; LM/SNT/4 Classe delle lauree magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. Sono individuati per ciascuna classe gli obiettivi formativi qualificanti ed elencate le attività formative indispensabili per ottenere il titolo di laurea magistrale delle professioni sanitarie. In questo caso, a differenza di quanto previsto negli allegati al decreto ministeriale del 2 aprile 2001, non sono previste attività formative di base ma solo attività caratterizzanti distribuite in vari ambiti disciplinari a seconda dei quattro specifici profili professionali. Il numero complessivo dei crediti riconosciuti è di 80, di cui 30 relativi al tirocinio nei settori scientifico-didattici di riferimento della classe.
Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.